Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 10 capoverso 1, 10a, 22, 42 capoverso 1 lettera c e 53 capoverso 1 della legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie; visti gli articoli 29 capoverso 1, 32 capoverso 1 e 39 capoverso 1 della legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente; visti gli articoli 159a e 160 capoversi 1–3 della legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura, ordina:
Capitolo 1 Disposizioni generali
La presente ordinanza è intesa a:
- a.
garantire che i sottoprodotti di origine animale non nocciano né alla salute pubblica e animale né all’ambiente;
- b.
consentire, per quanto possibile, il riciclaggio dei sottoprodotti di origine animale;
- c.
rendere disponibile l’infrastruttura necessaria per l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale.
Art. 2Oggetto e campo d’applicazione
1 La presente ordinanza disciplina il commercio dei sottoprodotti di origine animale e la loro eliminazione.1
2 Essa non si applica a:
- a.
sottoprodotti di origine animale provenienti da acque reflue di macelli e stabilimenti di sezionamento nonché da impianti in cui vengono eliminati sottoprodotti di origine animale della categoria 1 o 2, dopo che i materiali solidi sono stati rimossi conformemente alle prescrizioni;
- b.
corpi interi di animali selvatici o parti di essi non sospettati di essere affetti da malattie trasmissibili all’uomo o agli animali, o che in seguito ad uccisione in osservanza delle buone prassi venatorie non vengono raccolti;
- c.
ovuli, embrioni e sperma destinati alla riproduzione;
- d.
latte crudo, colostro e prodotti da essi derivati ottenuti, conservati, eliminati o utilizzati presso l’azienda di origine;
- e.
conchiglie e carapaci di molluschi e crostacei privati dei tessuti molli e delle carni;
- f.
- g.
contenuto dello stomaco e dell’intestino nonché liquame, eccettuato se:2
- 1.
provengono da macelli, oppure
- 2.
sono destinati all’importazione o all’esportazione;
- h.
sottoprodotti di origine animale contaminati da radioattività, soggetti alla normativa in materia di radioprotezione;
- i.
sottoprodotti di origine animale menzionati come rifiuti speciali nell’elenco dei rifiuti emanato secondo l’articolo 2 dell’ordinanza del 22 giugno 20053 sul traffico di rifiuti.
2bis La presente ordinanza si applica ai resti alimentari che:
- a.
provengono da mezzi di trasporto impiegati nel traffico transfrontaliero;
- b.
sono destinati all’alimentazione degli animali;
- c.
sono destinati a essere trasformati in concime o a essere utilizzati in impianti di produzione di biogas o di compostaggio, tranne se provengono da economie domestiche private e se sono miscelati con scarti verdi nel quadro della raccolta pubblica dei rifiuti urbani ed eliminati in impianti nella cui area non vi è nessuna azienda detentrice di animali.4
3 I seguenti sottoprodotti di origine animale sono inoltre soggetti all’ordinanza del 9 maggio 20125 sull’impiego confinato:6
- a.
organismi geneticamente modificati o patogeni oggetto di esami di diagnostica medico-microbiologica;
- b.
sottoprodotti derivati da animali geneticamente modificati o trattati con organismi geneticamente modificati o patogeni.
4 Sono fatte salve le disposizioni particolari concernenti la lotta alle epizoozie nonché l’importazione, il transito e l’esportazione di sottoprodotti di origine animale.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 785).
- RS 814.610
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4271).
- RS 814.912
- Nuovo testo giusta l’all. 5 n. 14 dell’O del 9 mag. 2012 sull’impiego confinato, in vigore dal 1° giu. 2012 (RU 2012 2777).
Art. 2aApplicabilità ai prodotti derivati1
1 I prodotti derivati sottostanno alla presente ordinanza se non hanno ancora raggiunto il punto finale (art. 3 lett. e). Per i prodotti derivati si applicano le stesse prescrizioni valide per i sottoprodotti di origine animale da cui sono stati ottenuti, sempre che non vi siano disposizioni derogatorie.
2 I prodotti derivati che hanno raggiunto il punto finale sono enumerati all’allegato 1a.
3 Non possono raggiungere il punto finale i prodotti derivati che vengono utilizzati come alimenti per animali o concime o successivamente trasformati in tali. Le eccezioni sono elencate nell’allegato 1a.2
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 785).
Ai fini della presente ordinanza le espressioni seguenti significano:
- a.
corpi di animali: corpi di animali morti, nati morti o che non sono stati uccisi per la produzione di carne;
- b.
sottoprodotti di origine animale: corpi di animali e carcasse nonché le loro parti, prodotti di origine animale e resti alimentari di cui non sia consentito il consumo o che siano stati esclusi dalla catena alimentare, nonché ovuli, embrioni e sperma;
- c.
eliminazione: raccolta, immagazzinamento, trasporto, trasformazione, riciclaggio, incenerimento e sotterramento di sottoprodotti di origine animale;
- d.
prodotto derivato: prodotto ottenuto da sottoprodotti di origine animale mediante una o più fasi di trasformazione;
- e.
punto finale: fase nella catena di fabbricazione a partire dalla quale un prodotto derivato non costituisce più un rischio specifico per la salute pubblica e animale e per l’ambiente;
- f.
animali da reddito: animali tenuti dall’uomo e di cui è ammessa l’utilizzazione per la produzione di derrate alimentari, lana, pellicce, piume, pelame, pelli o altri prodotti derivati da animali, o che vengono impiegati in altro modo a scopi agricoli, nonché equidi;
- g.
animali da compagnia: animali tenuti dall’uomo di cui non è ammessa l’utilizzazione per il consumo umano o che non sono destinati a tale scopo;
- h.
animali acquatici: pesci della superclasse degli Agnati (Agnatha) e delle classi dei Pesci cartilaginei (Chondrichthyes) e Pesci ossei (Osteichthyes), nonché Molluschi (Mollusca) e Crostacei (Crustacea);
- hbis.
proteine animali trasformate: prodotto derivato ottenuto da sottoprodotti di origine animale della categoria 3 e adatto alla produzione di alimenti per animali o concime, ad eccezione di:
- 1.
- 2.
- 3.
colostro e relativi prodotti,
- 4.
fanghi di centrifugazione e di separazione,
- 5.
uova e prodotti a base di uova, compresi i gusci di uova,
- 6.
- 7.
- 8.
fosfato bicalcico e fosfato tricalcico di origine animale;
- i.
farina di pesce: proteine trasformate di animali acquatici, di altri animali acquatici invertebrati di allevamento e di stelle marine della specie Asterias rubens;
- j.
prodotti sanguigni: prodotti derivati dal sangue o da componenti del sangue, come plasma secco, congelato o liquido, sangue intero secco, globuli rossi essiccati, congelati o liquidi, o miscele di tali prodotti;
- k.
proteine idrolizzate: polipeptidi, peptidi e aminoacidi, e loro miscele, ottenuti per idrolisi di sottoprodotti di origine animale;
- l.
collagene: prodotti a base di proteine ottenuti da ossa, pelli, pelame, tendini e legamenti di animali;
- m.
gelatina: proteina naturale e solubile, gelificata o non, ottenuta per idrolisi parziale del collagene;
- mbis.
riciclaggio canalizzato: riciclaggio di sottoprodotti di origine animale negli alimenti per animali da reddito, con cui si evita che gli animali da reddito ingeriscano sottoprodotti di origine animale che non possono essere somministrati alla rispettiva specie animale;
- mter.
alimenti per animali da compagnia: alimenti e articoli da masticare di origine animale per animali da compagnia;
- n.
contenuto dello stomaco e dell’intestino: contenuto del rumine, dello stomaco e dell’intestino di mammiferi e ratiti;
- nbis.
liquame: escrementi e urina, con o senza lettiera, di animali da reddito diversi dagli animali acquatici in aziende di acquacoltura;
- nter.
frass: miscela di escrementi di insetti d’allevamento, substrato alimentare, parti di insetti d’allevamento e uova morte, in cui la percentuale di insetti d’allevamento non supera il 5 per cento del volume o il 3 per cento del peso;
- o.
materiali solidi: sottoprodotti di origine animale separati dalle acque reflue di un’azienda del settore alimentare o di uno stabilimento di eliminazione mediante grigliatura o pre-depurazione (flottazione o dispositivo di filtraggio);
- p.
resti alimentari: rifiuti di cucina e ristorazione provenienti da installazioni in cui si producono derrate alimentari con costituenti di origine animale per il consumo immediato, come nuclei familiari, ristoranti, imprese di catering e cucine, incluse le cucine centralizzate e le cucine domestiche;
- q.
prodotti apicoli: miele, cera di api, pappa reale, propoli e polline;
- r.
centro di raccolta: centro per l’immagazzinamento intermedio di sottoprodotti di origine animale prima di una loro trasformazione successiva;
- s.
impianto: installazione utilizzata per la trasformazione, il riciclaggio e l’incenerimento di sottoprodotti di origine animale;
- t.
impianto di produzione di biogas: impianto adibito alla degradazione biologica di sottoprodotti di origine animale in condizioni anaerobiche;
- u.
impianto di compostaggio: impianto ad uso professionale adibito alla degradazione biologica di sottoprodotti di origine animale in condizioni aerobiche.
Capitolo 2 Sottoprodotti di origine animale
Art. 4Categorie di rischio
I sottoprodotti di origine animale sono classificati in tre categorie. La categoria 1 presenta il maggior grado di rischio.
Art. 5Sottoprodotti di origine animale della categoria 1
I sottoprodotti di origine animale della categoria 1 sono:
- a.
corpi di animali o parti di essi;
- b.
carcasse o parti di esse:
- 1.
di animali in cui è stata accertata la presenza di un’encefalopatia spongiforme trasmissibile,
- 2.
da cui il materiale a rischio specificato ai sensi degli articoli 179d capoversi 1 e 1bis e 180c dell’ordinanza del 27 giugno 19951 sulle epizoozie (OFE) non è stato asportato;
- c.
materiale a rischio specificato ai sensi degli articoli 179d capoversi 1 e 1bis e 180c OFE;
- d.
sottoprodotti derivati da animali a cui sono stati somministrati sostanze o preparati contemplati dall’articolo 10c dell’ordinanza del 18 agosto 20042 sui medicamenti veterinari (OMVet);
- e.
animali selvatici morti o parti di essi, che presentano segni di una malattia trasmissibile all’uomo o agli animali;
- f.
materiali solidi provenienti dalle acque reflue di macelli per bovini, ovini e caprini e da stabilimenti di sezionamento in cui viene asportato materiale a rischio specificato ai sensi dell’articolo 179d capoverso 1 o 1bis oppure 180c OFE;
- g.
resti alimentari provenienti da mezzi di trasporto impiegati nel traffico transfrontaliero.
- RS 916.401
- RS 812.212.27
Art. 6Sottoprodotti di origine animale della categoria 2
I sottoprodotti di origine animale della categoria 2 sono:
- a.
carcasse o parti di esse non appartenenti alla categoria 1, dichiarate non commestibili dal controllo delle carni e che presentano segni di una malattia trasmissibile all’uomo o agli animali;
- b.
corpi di pollame che per ragioni commerciali o nell’ambito della lotta alla salmonella è stato ucciso invece di essere macellato;
- c.
contenuto dello stomaco e dell’intestino;
- d.
- e.
prodotti di origine animale non commestibili a causa della presenza di impurità;
- f.
sottoprodotti di origine animale con residui in concentrazioni superiori ai valori massimi stabiliti dal Dipartimento federale dell’interno (DFI) in applicazione dell’articolo 10 capoverso 4 lettera e dell’ordinanza del 16 dicembre 20161 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr), o esclusi dalla catena alimentare a causa della positività di un test di rilevamento di sostanze inibitrici;
- g.
materiali solidi provenienti da macelli diversi da quelli menzionati all’articolo 5 lettera f;
- h.
- RS 817.02
Art. 7Sottoprodotti di origine animale della categoria 3
Salvo che appartengano alla categoria 1 o 2, i sottoprodotti di origine animale della categoria 3 sono:
- a.
carcasse o parti di esse provenienti da macelli e stabilimenti di sezionamento nonché animali selvatici uccisi per la produzione di carne o parti di essi, che:1
- 1.
sono commestibili ma non sono destinati al consumo umano, oppure
- 2.
non sono commestibili ma non rappresentano un pericolo per la salute pubblica e animale;
- b.
sangue, placente, pelli, zoccoli, corna, setole, piume, pelame, pellicce e peli di animali che non rientrano nella lettera a e che non presentano segni di una malattia trasmissibile all’uomo o agli animali;
- c.
pulcini di un giorno uccisi per ragioni commerciali;
- d.
sottoprodotti di animali acquatici e invertebrati, sottoprodotti dei centri d’incubazione, uova, sottoprodotti di uova compresi i gusci delle uova di uccelli, latte, latticini, colostro, prodotti apicoli, se non rappresentano un pericolo per la salute pubblica e animale;
- e.
sottoprodotti di origine animale risultanti dalla produzione di derrate alimentari a partire da materiale greggio commestibile, inclusi i fanghi di centrifugazione o di separazione provenienti dalla trasformazione del latte;
- f.
derrate alimentari e alimenti per animali che contengono prodotti di origine animale e che per ragioni commerciali o a causa di piccoli difetti non sono più destinati o adatti al consumo umano o animale, ma che non rappresentano un pericolo per la salute pubblica e animale;
- g.
resti alimentari diversi da quelli menzionati all’articolo 5 lettera g.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).
Art. 8Sottoprodotti di origine animale miscelati e non classificati
1 Le miscele di sottoprodotti di origine animale di diverse categorie sono classificate nella categoria a cui appartiene il sottoprodotto caratterizzato dal maggior grado di rischio.
2 I sottoprodotti di origine animale non menzionati agli articoli 5–7 sono classificati nella categoria 2.
Capitolo 3 Commercio ed eliminazione
Sezione 1 Principi, obbligo di notifica e autorizzazione, controllo autonomo
Chi commercia sottoprodotti di origine animale o li elimina deve provvedere affinché:2
- a.
si evitino la diffusione di agenti patogeni e i rischi per l’ambiente;
- b.
i sottoprodotti di origine animale delle categorie 1–3 restino identificabili e separati;
- c.
i sottoprodotti di origine animale entrino direttamente o indirettamente in contatto soltanto con recipienti, locali, veicoli e utensili in buone condizioni;
- d.
recipienti, locali, veicoli e utensili siano sufficientemente capienti e confacenti allo scopo, e vengano puliti regolarmente;
- e.
i flussi di merci siano documentati in maniera comprensibile.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).
Art. 10Obbligo di notifica e registrazione1
1 Le persone fisiche e giuridiche che commerciano sottoprodotti di origine animale o li eliminano devono notificare anticipatamente tali attività al veterinario cantonale.
2 La notifica deve contenere le seguenti informazioni:
- a.
la dicitura degli impianti e degli stabilimenti nei quali si producono o si eliminano sottoprodotti di origine animale o da cui si immettono sul mercato sottoprodotti di origine animale;
- b.
il tipo di attività per le quali i sottoprodotti di origine animale sono utilizzati;
- c.
le categorie dei sottoprodotti di origine animale utilizzati.
3 Non sussiste alcun obbligo di notifica per:
- a.
l’eliminazione del contenuto dello stomaco e dell’intestino nonché del liquame se non sono importati o esportati per questo motivo;
- b.
il sotterramento di animali di piccola taglia in terreno privato (art. 25 cpv. 1 lett. d);
- c.
il trasporto a titolo non professionale di sottoprodotti di origine animale al centro di raccolta;
- d.
la raccolta e l’immagazzinamento intermedio di sottoprodotti di origine animale prodotti dalla propria azienda alimentare;
- e.
la raccolta e l’immagazzinamento intermedio di resti alimentari nel luogo in cui sono prodotti;
- f.
la consegna e l’acquisto di sottoprodotti di origine animale per l’utilizzo ai sensi dell’articolo 33a;
- fbis.
la somministrazione di corpi di animali nella propria azienda detentrice di animali ai sensi dell’articolo 33b;
- g.
l’utilizzo di sottoprodotti di origine animale delle categorie 2 e 3 per attività artistiche o a fini diagnostici, didattici e di ricerca, se i sottoprodotti di origine animale non sono importati o esportati per questo motivo.
4 Le persone fisiche e giuridiche soggette a notifica devono notificare al veterinario cantonale cambiamenti di nome, ambiti di attività nuovi o cambiati, la cessazione di un’attività nonché ristrutturazioni degli impianti e degli stabilimenti che possano influire sulla sicurezza sanitaria o dei prodotti.
5 Il veterinario cantonale registra le persone fisiche e giuridiche soggette a notifica nonché la dicitura da loro notificata degli impianti e degli stabilimenti di cui al capoverso 2 lettera a.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).
Art. 11Obbligo di autorizzazione
1 Gli impianti e gli stabilimenti di cui all’allegato 1b numero 1 necessitano di un’autorizzazione rilasciata dal veterinario cantonale.1
2 L’autorizzazione viene rilasciata se i requisiti costruttivi e gestionali determinanti per l’attività in questione secondo la presente ordinanza sono soddisfatti. Il rilascio dell’autorizzazione deve essere preceduto da un’ispezione sul posto.
3 Sono fatte salve ulteriori autorizzazioni o procedure di verifica previste dal diritto federale.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 785).
Art. 12Contenuto dell’autorizzazione
1 L’autorizzazione è valida per dieci anni al massimo.1
2 Essa definisce le attività compresa la categoria di rischio dei sottoprodotti di origine animale e stabilisce le condizioni e gli oneri corrispondenti.2
3 Inoltre in base alla capacità di trasporto, di ricezione, di immagazzinamento e di trasformazione tecnica l’autorizzazione d’esercizio stabilisce la capacità di esercizio massima autorizzata degli impianti.
4 L’autorizzazione rimane valida anche in seguito a un cambiamento di proprietario dell’impianto o dello stabilimento.3
5 L’autorizzazione d’esercizio è rinnovata su richiesta, qualora dalla verifica risulti che i requisiti costruttivi e gestionali sono soddisfatti.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).
Art. 13Notifica delle registrazioni e delle autorizzazioni all’USAV1
1 Il veterinario cantonale inserisce i seguenti dati nel sistema d’informazione per i dati del servizio veterinario pubblico raccolti nell’ambito dell’esecuzione ai sensi dell’ordinanza del 27 aprile 20222 concernente i sistemi d’informazione dell’USAV per la filiera agroalimentare (O‑SIFA):3
- a.
per ogni persona fisica o giuridica registrata: il numero di registrazione, il nome e l’indirizzo, le sue attività, comprese le categorie dei sottoprodotti di origine animale interessati nonché la dicitura degli impianti e degli stabilimenti da lei notificata;
- b.
per ogni impianto e stabilimento autorizzato: il numero di autorizzazione, il nome e l’indirizzo dell’impianto o dello stabilimento nonché le attività che vi si svolgono, comprese le categorie dei sottoprodotti di origine animale interessati.
2 L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) può emanare prescrizioni tecniche sul tipo e il formato delle voci di cui al capoverso 1.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).
- RS 916.408
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 785).
Art. 13aElenchi delle registrazioni e delle autorizzazioni1
L’USAV tiene e pubblica elenchi delle persone fisiche e giuridiche registrate nonché degli impianti e degli stabilimenti autorizzati.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 785).
Art. 14Revoca dell’autorizzazione e divieto di commercio o di eliminazione1
Se nel quadro dei controlli ufficiali vengono accertate inadempienze gravi o si constata che provvedimenti ordinati sono rimasti senza effetto, il veterinario cantonale può sospendere o revocare l’autorizzazione e vietare temporaneamente o definitivamente alle persone fisiche o giuridiche registrate il commercio dei sottoprodotti di origine animale o la loro eliminazione. Il veterinario cantonale valuta soprattutto:2
- a.
la natura e la gravità delle inadempienze in relazione ai pericoli per la salute pubblica e animale;
- b.
la possibilità di rimuovere le inadempienze entro un termine ragionevole.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 785).
Art. 15Controllo autonomo
1 Le persone fisiche e giuridiche registrate devono elaborare, documentare e applicare permanentemente una procedura di controllo che garantisca il rispetto delle disposizioni della presente ordinanza. Per gli impianti e gli stabilimenti autorizzati di cui all’allegato 1b numeri 11, 14 e 15 è necessario elaborare, documentare e applicare la procedura di controllo conforme ai principi del controllo autonomo di cui all’allegato 2.1
2 I competenti organi di controllo di Confederazione e Cantoni hanno sempre accesso alla documentazione. I documenti devono essere conservati per tre anni.
3 Se i risultati dei controlli non sono conformi alle prescrizioni si devono attuare immediatamente i provvedimenti necessari. In casi gravi, come la fornitura di sottoprodotti di origine animale di una categoria per la quale l’impianto o l’azienda in questione non hanno l’autorizzazione, oppure di errori nel processo di sterilizzazione, è necessario informare il veterinario ufficiale.2
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 785).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).
Sezione 2 Impianti
1 Gli impianti devono essere costruiti e sistemati in modo da separare le fasi di lavorazione «sporche» da quelle «pulite» e impedire una contaminazione dei sottoprodotti di origine animale trasformati.
2 In aziende in cui sono tenuti animali da reddito, macelli o altre aziende alimentari, gli impianti devono essere collocati in una parte di edificio separata e devono essere separati dalla pubblica via.1
3 Ogni impianto è autorizzato ad eliminare un’unica categoria di sottoprodotti di origine animale. Un impianto non può avere alcun legame di natura costruttiva o gestionale con impianti destinati ad altre categorie.
4 I requisiti degli impianti in relazione a costruzione, attrezzatura ed esercizio figurano all’allegato 3.
5 Il veterinario cantonale può autorizzare deroghe ai requisiti di cui all’allegato 3 se viene dimostrato l’adempimento dei principi di cui all’articolo 9. In particolare deve essere garantita la separazione tra le fasi di lavorazione «sporche» e quelle «pulite» e deve essere esclusa una contaminazione dei sottoprodotti di origine animale trasformati.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).
Art. 17Notifica della quantità eliminata1
1 Le persone fisiche e giuridiche registrate devono notificare al veterinario cantonale la quantità totale di sottoprodotti di origine animale eliminati in un anno nei loro impianti.
2 È esente dall’obbligo di notifica l’eliminazione:
- a.
dei sottoprodotti di origine animale seguenti:
- 1.
- 2.
contenuto dello stomaco e dell’intestino, liquame e frass,
- 3.
- 4.
prodotti secondo l’articolo 7 lettera d,
- 5.
prodotti derivati immagazzinabili a temperatura ambiente;
- b.
di una quantità totale inferiore a 1000 kg all’anno.
3 Il veterinario cantonale può disporre la notifica della quantità eliminata al di fuori dell’obbligo di notifica.
4 La notifica deve avvenire specificando le categorie merceologiche. Deve essere effettuata entro il 31 gennaio dell’anno successivo.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 785).
- Abrogato dalla cifra I dell’O del 28 ott. 2015, con effetto dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4271).
Sezione 3 Trasporto
Art. 19Raccolta, immagazzinamento intermedio e trasporto di sottoprodotti di origine animale
1 I sottoprodotti di origine animale greggi devono essere conservati a temperatura di refrigerazione presso il macello o il centro di raccolta, oppure trasportati nel minor tempo possibile in un impianto autorizzato ai sensi dell’articolo 12. Essi non possono essere trasportati assieme ad animali.
2 I requisiti relativi a raccolta, immagazzinamento intermedio e trasporto di sottoprodotti di origine animale nonché ai centri di raccolta sono definiti all’allegato 4. Per i resti alimentari della categoria 3 valgono unicamente i requisiti relativi a veicoli e recipienti di cui all’allegato 4 numeri 21–24.1
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4271).
Art. 20Identificazione e schede d’accompagnamento
1 I sottoprodotti di origine animale devono essere contrassegnati in modo da evidenziare la categoria a cui appartengono, salvo se si tratta di attività non soggette a notifica secondo l’articolo 10 capoverso 3 lettere a–c ed e–g.1
2 Durante il trasporto, ai sottoprodotti di origine animale deve essere acclusa una scheda d’accompagnamento o una decisione del controllo delle carni conformemente all’allegato 4 numero 3. Sono eccettuati i trasporti per attività non soggette a notifica secondo l’articolo 10 capoverso 3 lettere a–c ed e–g nonché i trasporti di resti alimentari.2
3 Per i prodotti derivati valgono i requisiti di cui ai capoversi 1 e 2:
- a.
fino al luogo dell’incenerimento o dell’eliminazione definitiva, se derivano da materiale della categoria 1;
- b.
fino all’impianto in cui vengono trasformati in alimenti per animali o concime;
- c.
fino alla loro trasformazione ai sensi dell’allegato 5, se sono destinati alla fabbricazione di prodotti tecnici.
4 Il rilascio delle schede d’accompagnamento spetta allo speditore dei sottoprodotti di origine animale.
5 Le schede d’accompagnamento vanno conservate per tre anni. I competenti organi di controllo federali e cantonali hanno sempre accesso alla documentazione.
6 I requisiti relativi a identificazione e schede d’accompagnamento figurano all’allegato 4 numeri 1 e 3.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 785).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 785).
Sezione 4 Tipi di eliminazione ammessi
Art. 21Trasformazione dei sottoprodotti di origine animale
1 La trasformazione dei sottoprodotti di origine animale deve comportare l’eliminazione di eventuali agenti patogeni. I metodi di trasformazione ammessi figurano all’allegato 5.
2 L’USAV può autorizzare altri metodi di trasformazione se la loro efficacia è almeno equivalente a quella dei metodi di cui all’allegato 5.
- Abrogato dalla cifra I dell’O del 25 apr. 2018, con effetto dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).
Art. 22Eliminazione dei sottoprodotti di origine animale della categoria 1
1 I sottoprodotti di origine animale della categoria 1 vanno eliminati:
- a.
mediante incenerimento diretto;
- b.
mediante sterilizzazione a pressione secondo l’allegato 5 numero 1 seguita da:
- 1.
- 2.
produzione di combustibili o carburanti e successivo incenerimento.
2 Corpi di animali e parti di essi possono essere utilizzati per l’alimentazione di animali carnivori e uccelli necrofagi tenuti in cattività, a condizione che non presentino segni di una malattia trasmissibile all’uomo o agli animali. Non possono essere utilizzati corpi e parti di corpi di:
- a.
ruminanti di età superiore a 12 mesi;
- b.
animali geneticamente modificati;
- c.
- d.
animali a cui sono stati somministrati sostanze o preparati di cui all’articolo 10c OMVet1 oppure nei quali è stato riscontrato un superamento dei limiti massimi per i residui stabiliti dal DFI in applicazione dell’articolo 10 capoverso 4 lettera e ODerr2;
- e.
animali che potrebbero essere contaminati da radioattività.
3 Se non sussiste un pericolo per la salute pubblica e animale, il veterinario ufficiale può autorizzare l’uso di sottoprodotti di origine animale della categoria 1 per attività artistiche o a fini diagnostici, didattici e di ricerca nonché a fini tassidermici o per la produzione di trofei.
- RS 812.212.27
- RS 817.02
Art. 23Eliminazione dei sottoprodotti di origine animale della categoria 2
1 I sottoprodotti di origine animale della categoria 2 vanno eliminati:
- a.
secondo i metodi previsti all’articolo 22 per i sottoprodotti della categoria 1;
- b.
mediante sterilizzazione a pressione, conformemente all’allegato 5, e successivo riciclaggio:
- 1.
in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio,
- 2.
del grasso fuso nella fabbricazione di concimi o di altri prodotti tecnici, eccettuati i prodotti farmaceutici, cosmetici o medici,
- 3.
delle farine di carne e di ossa nella fabbricazione di concimi.
2 Il contenuto dello stomaco e dell’intestino nonché il liquame possono essere riciclati direttamente in un impianto di produzione di biogas o in un impianto di compostaggio oppure essere utilizzati nella fabbricazione di prodotti tecnici. Quantità minime di tali prodotti possono essere compostate anche presso l’azienda di provenienza dell’animale macellato.1
3 I sottoprodotti di origine animale con residui o risultati positivi ad un test di rilevamento di sostanze inibitrici secondo l’articolo 6 lettera f possono essere eliminati anche in una stazione di depurazione delle acque di scarico pubblica oppure, se si tratta di latte o colostro, fatti defluire in un pozzetto per la raccolta del colaticcio. Se non sono possibili altre modalità di eliminazione, il veterinario cantonale può permettere che il latte o il colostro dopo essere stato diluito almeno con un fattore di diluizione 4 venga spanto direttamente su superfici agricole, se ciò non comporta un rischio eccessivo per la salute pubblica e animale.2
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 785).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4271).
Art. 24Eliminazione dei sottoprodotti di origine animale della categoria 3
1 I sottoprodotti di origine animale della categoria 3 vanno eliminati:
- a.
secondo i metodi previsti all’articolo 23 per i sottoprodotti della categoria 2;
- b.
mediante riciclaggio in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c.
mediante riciclaggio nella produzione di alimenti per animali o per la fabbricazione di concime o prodotti tecnici ai sensi dell’articolo 35.
2 Il veterinario cantonale, d’intesa con l’autorità cantonale preposta alla sorveglianza della pesca e quella preposta alla protezione delle acque, può permettere che i sottoprodotti di animali acquatici derivati dall’eviscerazione effettuata a bordo delle barche utilizzate per la pesca in Svizzera o subito dopo l’approdo vengano eliminati nelle acque di provenienza.1
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4271).
Art. 25Sotterramento di sottoprodotti di origine animale
1 Possono essere sotterrati:
- a.
corpi di animali che da luoghi difficilmente accessibili non possono essere trasportati in un impianto;
- b.
corpi di animali frammischiati ad impurità e perciò non eliminabili in un impianto;
- c.
corpi di animali morti o uccisi in seguito ad un’epizoozia o ad un disastro naturale, che non possono essere eliminati in un impianto;
- d.
singoli animali di piccola taglia, di peso non superiore a 10 kg, in terreno privato;
- e.
animali da compagnia ed equidi in cimiteri per animali.
2 I requisiti relativi ai luoghi previsti per il sotterramento di corpi di animali ai sensi del capoverso 1 lettere b, c ed e, nonché le misure di sicurezza da osservare al momento del sotterramento in questi luoghi, sono definiti all’allegato 7.
Art. 25aCremazione di animali1
1 Nei crematori per animali è consentita la cremazione di:
- a.
animali da compagnia ed equidi;
- b.
altri animali provenienti da aziende detentrici di animali in Svizzera, se il veterinario dell’effettivo conferma previamente per scritto al crematorio per animali:
- 1.
- 2.
l’assenza di segni di epizoozia.
2 Gli animali che presentano segni di epizoozia o sono soggetti a provvedimenti di sequestro ai sensi degli articoli 66–71 OFE2 non possono essere cremati.
3 I crematori per animali devono tenere un registro sulla provenienza, la specie e il numero di animali cremati.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 785).
- RS 916.401
Art. 26Eliminazione dei residui di incenerimento e di fermentazione
L’eliminazione o il riciclaggio dei residui provenienti da impianti di incenerimento, di biogas e di compostaggio è disciplinata dalla normativa in materia di protezione dell’ambiente e dalla normativa in materia di agricoltura, in particolare dall’ordinanza del 4 dicembre 20151 sui rifiuti (OPSR)2, dall’ordinanza del 22 giugno 20053 sul traffico di rifiuti, dall’ordinanza del 18 maggio 20054 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici e dall’ordinanza del 10 gennaio 20015 sui concimi.
- RS 814.600
- Il rimando è stato adattato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
- RS 814.610
- RS 814.81
- RS 916.171
Capitolo 4 Utilizzo di sottoprodotti di origine animale per l’alimentazione di animali nonché per la fabbricazione e l’utilizzo di concime e di prodotti tecnici
Sezione 1 Divieti di somministrazione
1 Gli animali non possono essere alimentati con proteine derivate da animali della loro stessa specie. Fanno eccezione gli animali acquatici.
2 I pesci d’allevamento non possono essere alimentati con proteine derivate da pesci d’allevamento della loro stessa specie.
3 Gli animali da reddito non possono essere alimentati con:
- a.
- b.
- c.
fosfato bicalcico e fosfato tricalcico di origine animale;
- d.
alimenti per animali in cui sono presenti costituenti di cui alle lettere a–c;
- e.
foraggi verdi provenienti da terreni sui quali sono stati applicati concimi contenenti sottoprodotti di origine animale diversi dal contenuto dello stomaco e dell’intestino, dal liquame o dai sottoprodotti di origine animale di cui all’articolo 28 capoverso 1, a meno che il taglio dell’erba o il pascolo abbiano luogo dopo un periodo di attesa di almeno 21 giorni.
4 Per l’attuazione dei capoversi 1–3, d’intesa con il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, il DFI può stabilire metodi e valori soglia.2
- Abrogata dalla cifra I dell’O del 26 nov. 2025, con effetto dal 1° gen. 2026 (RU 2025 785).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 785).
Sezione 1a Deroghe generali al divieto di utilizzo di sottoprodotti di origine animale per l’alimentazione degli animali da reddito
1 Tutti gli animali da reddito possono essere alimentati con:
- a.
latte e latticini, colostro, fanghi di centrifugazione e di separazione provenienti dalla trasformazione del latte;
- b.
uova e prodotti a base di uova;
- c.
collagene e gelatina di non ruminanti;
- d.
proteine idrolizzate di non ruminanti e ottenute da pelli e pelami di ruminanti;
- e.
2 Il collagene e la gelatina dei ruminanti possono essere somministrati soltanto ai non ruminanti.
3 I sottoprodotti di origine animale di cui ai capoversi 1 e 2 devono:
- a.
essere costituiti da o fabbricati con sottoprodotti di origine animale della categoria 3 risultanti dalla produzione primaria o dall’ottenimento o dalla produzione di derrate alimentari o alimenti per animali;
- b.
soddisfare i rispettivi criteri applicabili secondo l’allegato 5 numeri 30–38.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 785).
Sezione 1b Deroghe per gli esperimenti in materia di alimentazione
L’USAV può autorizzare deroghe ai divieti di cui all’articolo 27 per esperimenti in materia di alimentazione di durata limitata, se i requisiti previsti dalla presente ordinanza sono per quanto possibile soddisfatti e se l’esperimento è compatibile con le norme e i trattati internazionali applicabili.
Sezione 2 Deroghe al divieto di utilizzo di sottoprodotti di origine animale per l’alimentazione degli animali da reddito in caso di riciclaggio canalizzato
Art. 29Somministrazione di farina di pesce ai non ruminanti e ai ruminanti non svezzati
In caso di riciclaggio canalizzato, la farina di pesce può entrare nella composizione degli alimenti elencati di seguito, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
- a.
nella composizione degli alimenti per non ruminanti, se:
- 1.
la farina di pesce è prodotta secondo l’allegato 5 numero 30 ed è dimostrato l’adempimento delle norme microbiologiche di cui all’allegato 5 numero 38, e
- 2.
la separazione lungo la catena degli alimenti per animali viene garantita in conformità all’articolo 32a;
- b.
nella composizione di prodotti in polvere sostitutivi del latte per ruminanti non svezzati, se:
- 1.
le condizioni di cui alla lettera a sono soddisfatte, e
- 2.
il prodotto in polvere sostitutivo del latte viene commercializzato allo stato secco e dopo averlo diluito in un liquido viene somministrato ai ruminanti non svezzati in aggiunta o in sostituzione del latte materno postcolostrale prima della fine dello svezzamento.
Art. 30Somministrazione di prodotti sanguigni di non ruminanti ai non ruminanti
In caso di riciclaggio canalizzato, i prodotti sanguigni di non ruminanti possono entrare nella composizione di alimenti per non ruminanti, se:
- a.
il sangue proviene da animali ammessi alla macellazione sulla base di un controllo ufficiale degli animali da macello;
- b.
i prodotti sanguigni sono prodotti secondo l’allegato 5 numero 30a ed è dimostrato l’adempimento delle norme microbiologiche di cui all’allegato 5 numero 38; e
- c.
la separazione lungo la catena degli alimenti per animali viene garantita in conformità all’articolo 32a.
Art. 30aSomministrazione di proteine trasformate di suini al pollame e agli animali acquatici in aziende di acquacoltura
In caso di riciclaggio canalizzato, le proteine trasformate di suini possono entrare nella composizione di alimenti per pollame e di alimenti per animali acquatici in aziende di acquacoltura, se:
- a.
il materiale greggio proviene da sottoprodotti di suini della categoria 3 di cui all’articolo 7 lettere a, e o f;
- b.
le proteine animali trasformate sono prodotte secondo l’allegato 5 numero 30 ed è dimostrato l’adempimento delle norme microbiologiche di cui all’allegato 5 numero 38; e
- c.
la separazione lungo la catena degli alimenti per animali viene garantita in conformità all’articolo 32a.
Art. 30bSomministrazione di proteine trasformate di pollame ai suini e agli animali acquatici in aziende di acquacoltura
In caso di riciclaggio canalizzato, le proteine trasformate di pollame possono entrare nella composizione di alimenti per suini e di alimenti per animali acquatici in aziende di acquacoltura, se:
- a.
il materiale greggio proviene da sottoprodotti di pollame della categoria 3 di cui all’articolo 7 lettere a, e o f;
- b.
le proteine animali trasformate sono prodotte secondo l’allegato 5 numero 30 ed è dimostrato l’adempimento delle norme microbiologiche di cui all’allegato 5 numero 38; e
- c.
la separazione lungo la catena degli alimenti per animali viene garantita in conformità all’articolo 32a.
Art. 31Somministrazione di proteine miste trasformate di non ruminanti agli animali acquatici in aziende di acquacoltura
In caso di riciclaggio canalizzato, le proteine miste trasformate di diverse specie di non ruminanti possono entrare nella composizione di alimenti per animali acquatici in aziende di acquacoltura, se sono soddisfatti, per analogia, i requisiti di cui agli articoli 30a e 30b.
Art. 31aSomministrazione di proteine trasformate di insetti d’allevamento al pollame, ai suini e agli animali acquatici in aziende di acquacoltura
1 In caso di riciclaggio canalizzato, le proteine trasformate di insetti d’allevamento possono entrare nella composizione di alimenti per pollame, di alimenti per suini e di alimenti per animali acquatici in aziende di acquacoltura, se:
- a.
il materiale greggio proviene da sottoprodotti di insetti d’allevamento della categoria 3 di cui all’articolo 7 lettere d–f;
- b.
i sottoprodotti di origine animale provengono dalla produzione primaria di una delle specie di insetti seguenti:
- 1.
mosca soldato nera (Hermetia illucens),
- 2.
tarma della farina (Tenebrio molitor),
- 3.
alfitobio (Alphitobius diaperinus),
- 4.
grillo domestico (Acheta domesticus),
- 5.
grillo tropicale (Gryllodes sigillatus),
- 6.
grillo silente (Gryllus assimilis),
- 7.
mosca domestica (Musca domestica),
- 8.
baco da seta (Bombyx mori);
- c.
le larve degli insetti sono alimentate esclusivamente con prodotti di cui al capoverso 2;
- d.
le proteine animali trasformate sono prodotte secondo l’allegato 5 numero 30 ed è dimostrato l’adempimento delle norme microbiologiche di cui all’allegato 5 numero 38; e
- e.
la separazione lungo la catena degli alimenti per animali viene garantita in conformità all’articolo 32a.
2 Le larve degli insetti possono essere alimentate con sostrati vegetali e con i sottoprodotti di origine animale seguenti:
- a.
sottoprodotti di origine animale di cui all’articolo 28;
- b.
- c.
prodotti sanguigni di non ruminanti;
- d.
fosfato bicalcico e fosfato tricalcico di origine animale.
Art. 32Somministrazione di fosfato bicalcico e fosfato tricalcico di origine animale ai non ruminanti
In caso di riciclaggio canalizzato, il fosfato bicalcico e il fosfato tricalcico di origine animale possono entrare nella composizione di alimenti per non ruminanti, se:
- a.
il materiale greggio proviene da sottoprodotti di origine animale della categoria 3 di cui all’articolo 7 lettere a e c–f;
- b.
sono stati prodotti conformemente ai metodi di trasformazione di cui all’allegato 5;
- c.
gli alimenti per animali in cui sono contenuti hanno un contenuto totale di fosforo inferiore al 10 per cento; e
- d.
la separazione lungo la catena degli alimenti viene garantita in conformità all’articolo 32a.
Sezione 2a Requisiti tecnici in caso di riciclaggio canalizzato
Art. 32aRequisiti della separazione lungo la catena degli alimenti per animali1
1 Il DFI disciplina i requisiti della separazione lungo la catena degli alimenti per animali in caso di riciclaggio canalizzato.
2 Provvede affinché vengano impedite le contaminazioni incrociate nelle fasi del riciclaggio canalizzato seguenti:
- a.
ottenimento di sottoprodotti di origine animale;
- b.
trasformazione di sottoprodotti di origine animale;
- c.
produzione di alimenti per animali con sottoprodotti di origine animale trasformati;
- d.
trasporto e immagazzinamento dei prodotti di cui alle lettere a–c;
- e.
utilizzo e immagazzinamento di alimenti per animali con sottoprodotti di origine animale trasformati in aziende della produzione primaria.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 apr. 2018 (RU 2018 2097). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 785).
Art. 32bTrasporto e immagazzinamento1
1 Chiunque, in caso di riciclaggio canalizzato, trasporti e immagazzini alternativamente diversi sottoprodotti di origine animale o alimenti per animali sfusi che non possono essere somministrati all’altra specie animale deve pulire i veicoli e le installazioni secondo una procedura documentata che impedisca contaminazioni incrociate.
2 Il piano di pulizia deve essere previamente sottoposto per approvazione all’autorità seguente:
- a.
per il trasporto fino agli stabilimenti di produzione di alimenti per animali e l’immagazzinamento prima del trasporto agli stabilimenti di produzione di alimenti per animali: all’autorità cantonale competente;
- b.
per il trasporto e l’immagazzinamento dagli stabilimenti di produzione di alimenti per animali: al controllo ufficiale degli alimenti per animali.
3 Le pulizie effettuate devono essere registrate. Le autorità competenti hanno accesso ai registri. I documenti devono essere conservati per almeno due anni.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 785).
Sezione 2b Requisiti amministrativi in caso di riciclaggio canalizzato
Art. 32cObbligo di notifica per le aziende alimentari e gli stabilimenti di trasformazione, produzione e immagazzinamento
1 Le aziende alimentari e gli stabilimenti di trasformazione di cui all’allegato 1b numeri 21–24 e 31–34 che intendono ottenere o trasformare sottoprodotti di origine animale per l’alimentazione degli animali da reddito ricorrendo al riciclaggio canalizzato devono notificarlo previamente all’autorità cantonale competente.
2 Gli stabilimenti di produzione di alimenti per animali e di immagazzinamento di cui all’allegato 1b numeri 35 e 37 che intendono immagazzinare e utilizzare sottoprodotti di origine animale per l’alimentazione degli animali da reddito ricorrendo al riciclaggio canalizzato devono notificarlo previamente al controllo ufficiale degli alimenti per animali.
3 Gli stabilimenti di produzione di alimenti per animali di cui all’allegato 1b numeri 25 e 36 che, ricorrendo al riciclaggio canalizzato, producono alimenti composti contenenti sottoprodotti di origine animale per l’alimentazione di animali da reddito per uso esclusivo nella propria azienda di produzione primaria, devono notificarlo previamente all’autorità cantonale competente. Se per la produzione vengono impiegati additivi per alimenti per animali, fatta eccezione per gli additivi per l’insilamento, o premiscele, la notifica va effettuata presso il controllo ufficiale degli alimenti per animali.
4 La notifica deve contenere le seguenti informazioni:
- a.
la denominazione dello stabilimento;
- b.
il tipo di riciclaggio canalizzato;
- c.
se del caso, informazioni su eventuali registrazioni o autorizzazioni previste dalla legislazione sulle derrate alimentari, sulle epizoozie e sugli alimenti per animali.
Art. 32dRegistrazione di aziende alimentari e di stabilimenti di trasformazione e di produzione di alimenti per animali
1 Le aziende alimentari e gli stabilimenti di trasformazione di cui all’allegato 1b numeri 21–24 vengono registrati dall’autorità cantonale competente.
2 Gli stabilimenti di produzione di alimenti per animali di cui all’allegato 1b numero 25 che, ricorrendo al riciclaggio canalizzato, producono alimenti composti contenenti sottoprodotti di origine animale per l’alimentazione di animali da reddito per uso esclusivo nella propria azienda di produzione primaria, vengono registrati dall’autorità cantonale competente. Se per la produzione impiegano additivi per alimenti per animali, fatta eccezione per gli additivi per l’insilamento, o premiscele, gli stabilimenti vengono registrati dal controllo ufficiale degli alimenti per animali.
Art. 32eObbligo di autorizzazione per le aziende alimentari e gli stabilimenti di trasformazione, produzione di alimenti per animali e immagazzinamento
1 Le aziende alimentari e gli stabilimenti di trasformazione di cui all’allegato 1b numeri 31–34 che intendono ottenere o trasformare sottoprodotti di origine animale per l’alimentazione degli animali da reddito ricorrendo al riciclaggio canalizzato necessitano di un’autorizzazione dell’autorità cantonale competente.
2 Gli stabilimenti di produzione di alimenti per animali e di immagazzinamento di cui all’allegato 1b numeri 35 e 37 che intendono immagazzinare e utilizzare sottoprodotti di origine animale per l’alimentazione degli animali da reddito ricorrendo al riciclaggio canalizzato necessitano di un’autorizzazione del controllo ufficiale degli alimenti per animali.
3 Gli stabilimenti di produzione di alimenti per animali di cui all’allegato 1b numero 36 che, ricorrendo al riciclaggio canalizzato, producono alimenti composti contenenti sottoprodotti di origine animale per l’alimentazione di animali da reddito per uso esclusivo nella propria azienda di produzione primaria, necessitano di un’autorizzazione dell’autorità cantonale competente. Se per la produzione impiegano additivi per alimenti per animali, fatta eccezione per gli additivi per l’insilamento, o premiscele, gli stabilimenti necessitano di un’autorizzazione del controllo ufficiale degli alimenti per animali.
4 L’autorità competente rilascia l’autorizzazione se sono soddisfatti i requisiti determinanti per il riciclaggio canalizzato previsti dalla presente ordinanza, compresi i requisiti per il trasporto e l’immagazzinamento. Prima del rilascio dell’autorizzazione effettua un’ispezione sul posto.
Art. 32fLimitazione del periodo di validità e rinnovo dell’autorizzazione
1 L’autorizzazione è valida per dieci anni al massimo.
2 È rinnovata su richiesta, qualora dalla verifica risulti che i requisiti previsti dalla presente ordinanza per il riciclaggio canalizzato sono soddisfatti.
Art. 32gNotifica delle registrazioni e delle autorizzazioni all’USAV
L’autorità cantonale competente inserisce per ogni azienda o stabilimento da essa registrato o autorizzato i dati per il riciclaggio canalizzato nel sistema d’informazione per i dati del servizio veterinario pubblico raccolti nell’ambito dell’esecuzione ai sensi dell’O‑SIFA1.
- RS 916.408
Art. 32hElenchi delle aziende e degli stabilimenti registrati e autorizzati
1 L’USAV tiene e pubblica elenchi delle aziende o degli stabilimenti registrati e autorizzati dalle autorità cantonali competenti.
2 Il controllo ufficiale degli alimenti per animali tiene e pubblica elenchi degli stabilimenti da esso registrati e autorizzati.
Art. 32iRevoca dell’autorizzazione e divieto del riciclaggio canalizzato
Se nel quadro dei controlli ufficiali vengono accertate inadempienze gravi o si constata che provvedimenti ordinati sono rimasti senza effetto, l’autorità competente può sospendere o revocare l’autorizzazione e vietare temporaneamente o definitivamente ad aziende o stabilimenti registrati il riciclaggio canalizzato. Essa valuta soprattutto:
- a.
la natura e la gravità delle inadempienze in relazione ai pericoli per la salute pubblica e animale;
- b.
la possibilità di rimuovere le inadempienze entro un termine ragionevole.
Art. 32jControllo autonomo e verifica delle misure di controllo autonomo
1 Gli stabilimenti registrati devono elaborare, documentare e applicare permanentemente una procedura di controllo che garantisca il rispetto delle disposizioni della presente ordinanza per il riciclaggio canalizzato. Negli stabilimenti autorizzati è necessario elaborare, documentare e applicare una procedura di controllo conforme ai principi del controllo autonomo di cui all’allegato 2.
2 Le autorità competenti hanno accesso alla documentazione. I documenti devono essere conservati per tre anni.
3 Il DFI stabilisce quali stabilimenti autorizzati di cui all’allegato 1b numero 3 devono far verificare il funzionamento delle misure di controllo autonomo mediante prelievi e analisi.
4 Se i risultati dei controlli non sono conformi alle prescrizioni, lo stabilimento deve attuare immediatamente i provvedimenti necessari.
Sezione 3 Alimentazione di altri animali
Art. 33Produzione di alimenti per animali da compagnia1
1 Gli alimenti greggi per animali da compagnia possono essere prodotti solo da sottoprodotti di origine animale di cui all’articolo 7 lettera a e devono soddisfare i requisiti microbiologici di cui all’allegato 5 numero 38.
2 Gli alimenti trasformati per animali da compagnia, compresi gli articoli da masticare, possono essere prodotti solo da sottoprodotti di origine animale di cui all’articolo 7 lettere a e c–f. Questi ultimi devono:
- a.
essere sterilizzati a pressione oppure essere trattati secondo le disposizioni dell’allegato 5 numero 37;
- b.
essere trasformati in impianti che producono esclusivamente alimenti per animali da compagnia o in cui non sono trasformati sottoprodotti vietati per la corrispondente categoria di animali da reddito; e
- c.
soddisfare i requisiti microbiologici di cui all’allegato 5 numero 38.
3 I prodotti derivati possono essere utilizzati per la produzione di alimenti per animali da compagnia, se:
- a.
soddisfano i requisiti di cui al capoverso 2 lettere b e c; e
- b.
sono trasportati direttamente da un impianto di trasformazione dei sottoprodotti di origine animale della categoria 3 agli impianti di produzione degli alimenti per animali.
4 Se i prodotti derivati sono proteine animali trasformate si devono inoltre soddisfare i requisiti di cui all’allegato 5 numero 30.
5 I sottoprodotti di origine animale utilizzati per la produzione di alimenti per animali da compagnia possono essere immagazzinati sfusi soltanto in locali distinti ed essere trasportati esclusivamente in recipienti appositi.
6 Il DFI può stabilire requisiti per la produzione separata secondo il capoverso 2 lettera b e per l’immagazzinamento e il trasporto separati secondo il capoverso 5.2
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 785).
Art. 33aConsegna diretta per l’alimentazione di carnivori e uccelli necrofagi1
1 Per l’alimentazione di animali carnivori e uccelli necrofagi tenuti in cattività possono essere consegnati direttamente:2
- a.
sottoprodotti di origine animale di cui all’articolo 7 lettera a;
- b.
corpi di animali o parti di essi di cui all’articolo 22 capoverso 2.
2 Lo stabilimento in cui si producono i sottoprodotti di origine animale deve consegnarli direttamente al detentore di animali. Il detentore di animali può somministrarli solo ai suoi animali.
3 I sottoprodotti di origine animale di cui all’articolo 7 lettera a numero 2 di animali per i quali è prescritto un controllo delle carni secondo l’ordinanza del 16 dicembre 20163 concernente la macellazione e il controllo delle carni, devono essere accompagnati da una decisione del controllo delle carni secondo l’allegato 4 numero 33 con la dicitura «non commestibile, senza segni di una malattia trasmissibile all’uomo o agli animali».4
- Originario art. 34. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 785).
- RS 817.190
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 785).
Art. 33bSomministrazione di corpi di animali di piccola taglia e di animali da zoo ad animali carnivori nella propria azienda detentrice1
I detentori di animali carnivori quali rettili, anfibi, uccelli o altri animali carnivori con particolari esigenze nutrizionali possono somministrare ai propri animali carnivori corpi di animali e parti di piccoli roditori, lagomorfi, pollame, pesci, insetti e animali da zoo, a condizione che questi corpi e parti di animali non presentino segni di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 785).
Sezione 3a Diagnostica
1 Il laboratorio di Agroscope è responsabile, in qualità di laboratorio nazionale di riferimento, dell’esame per verificare la presenza di costituenti di origine animale vietati per l’alimentazione di determinate specie animali e dell’esame per verificare la presenza di trieptanoato di glicerina.
2 Il DFI definisce le procedure di prelievo e i metodi di analisi. Tiene conto dei metodi di esame riconosciuti a livello internazionale.
Sezione 4 Fabbricazione e utilizzo di concime e di prodotti tecnici
Art. 34aFabbricazione di concime1
Per la fabbricazione di concime si applicano i requisiti di cui all’allegato 5 numero 39.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).
Art. 34bMiscela di concime contenente farine di carne e di ossa o proteine animali trasformate1
1 I concimi contenenti farine di carne e di ossa o proteine animali trasformate devono essere miscelati con un costituente che:
- a.
è composto da calce, liquame, compost o residui di fermentazione di impianti di produzione di biogas o altre sostanze non utilizzati per l’alimentazione animale, come i concimi minerali;
- b.
non presenta rischi per il suolo e le acque; e
- c.
rende la miscela non commestibile per gli animali ed esclude l’utilizzo della miscela a scopi alimentari secondo le buone pratiche agricole.
2 D’intesa con l’Ufficio federale dell’agricoltura e l’Ufficio federale dell’ambiente, l’USAV può autorizzare altri costituenti per la miscela se la loro efficacia è equivalente a quella dei costituenti di cui al capoverso 1.
3 I concimi contenuti nei seguenti imballaggi non devono essere miscelati con un costituente di cui ai capoversi 1 o 2:
- a.
concimi in imballaggi finali di peso non superiore a 50 kg destinati al consumatore finale;
- b.
concimi in sacchi preimballati di peso non superiore a 1000 kg, se contrassegnati correttamente.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 785).
Art. 34cUtilizzo di concimi1
1 I concimi contenenti farine di carne e di ossa o proteine animali trasformate devono essere utilizzati in modo che gli animali da reddito non entrino in contatto con essi.
2 Il DFI può stabilire restrizioni per l’utilizzo di concimi e misure per prevenirne l’ingestione da parte degli animali.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 785).
Art. 35Fabbricazione di prodotti tecnici1
I sottoprodotti di origine animale della categoria 3 possono essere utilizzati per la fabbricazione di prodotti farmaceutici, cosmetici o medici nonché di altri prodotti tecnici soggetti a norme di altri settori giuridici, se:
- a.
i sottoprodotti vengono trasformati secondo l’allegato 5 numero 5;
- b.
i prodotti sono conformi alle norme pertinenti degli altri settori giuridici; e
- c.
i sottoprodotti di origine animale risultanti dalla fabbricazione sono eliminati secondo le disposizioni della presente ordinanza.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).
Capitolo 5 Responsabilità dell’eliminazione
Art. 36Eliminazione da parte del proprietario
1 Chi fabbrica o trasforma a titolo professionale prodotti di origine animale è tenuto ad eliminare o a fare eliminare i sottoprodotti che risultano da tale attività.
2 Chi svolge attività di macellazione o di trasformazione delle carni e affida a terzi l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale è tenuto a dimostrare al Cantone, presentando accordi scritti, che l’eliminazione è garantita per almeno due anni. Gli accordi devono specificare le quantità e le condizioni di recesso. Il Cantone registra la prova nel sistema d’informazione per i dati del servizio veterinario pubblico raccolti nell’ambito dell’esecuzione ai sensi dell’O‑SIFA1.2
3 Gli altri proprietari di sottoprodotti di origine animale devono consegnare questi ultimi al centro di raccolta designato dal Cantone qualora non siano in grado di provvedere alla loro eliminazione.
- RS 916.408
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 785).
Art. 37Eliminazione da parte del Cantone
1 La responsabilità dell’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale non risultanti dalla produzione o dalla trasformazione di prodotti di origine animale effettuata a titolo professionale spetta al Cantone; questa disposizione non si applica ai resti alimentari.
2 Se i resti alimentari sono frammischiati a scarti verdi, la responsabilità dell’eliminazione spetta al Cantone qualora essi vengano raccolti come rifiuti urbani ai sensi dell’articolo 31b della legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente.
3 I Cantoni che non gestiscono impianti propri garantiscono l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale di cui sono responsabili stipulando un accordo con uno stabilimento d’eliminazione.
Art. 38Infrastruttura dei Cantoni
1 Ogni Cantone provvede affinché:
- a.
per la raccolta e l’immagazzinamento intermedio dei sottoprodotti di origine animale sia disponibile un’infrastruttura adeguata;
- b.
vengano designati luoghi per il sotterramento di corpi di animali.
2 In materia di infrastrutture per il trasporto i Cantoni agiscono di concerto. Essi provvedono affinché per il trasporto di corpi di animali infetti siano disponibili i contenitori e gli automezzi necessari. Per 8000 unità di bestiame grosso è richiesta una tonnellata di capacità.
Art. 39Garanzia di eliminazione in Svizzera
1 Chi esporta sottoprodotti di origine animale deve essere in grado di eliminarli anche in Svizzera, in un impianto autorizzato all’eliminazione di sottoprodotti di origine animale della categoria corrispondente, se il Paese di destinazione ne limita o vieta l’importazione. Sono fatte salve le convenzioni internazionali concernenti l’eliminazione transfrontaliera dei rifiuti.
2 È necessario provare mediante una garanzia scritta di presa a carico che, in caso di restrizioni all’importazione, i sottoprodotti di origine animale possono essere eliminati in Svizzera. Una garanzia di presa a carico può essere rilasciata solo e fintanto che l’impianto dispone di riserve di capacità. Queste ultime corrispondono alla differenza tra la capacità di trasformazione stabilita nell’autorizzazione per l’impianto e la quantità totale annua eliminata.1
3 La garanzia di presa a carico non è necessaria per i sottoprodotti di origine animale di cui all’articolo 17 capoverso 2.2
4La quantità di sottoprodotti di origine animale esportati deve essere notificata mensilmente all’USAV.
5 Per il resto l’esportazione di sottoprodotti di origine animale è disciplinata dall’articolo 27 capoverso 1 dell’ordinanza del 18 novembre 20153 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia e dall’articolo 52 capoverso 1 dell’ordinanza del 18 novembre 20154 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi.5
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 785).
- RS 916.443.11
- RS 916.443.10
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).
1 Il proprietario dei sottoprodotti di origine animale assume i costi d’eliminazione.
2 Il Cantone addebita proporzionalmente i costi d’eliminazione a suo carico ai proprietari dei sottoprodotti di origine animale per conto dei quali ha effettuato l’eliminazione.
3 Nell’interesse pubblico o se l’onere amministrativo risulta sproporzionato, il Cantone può rinunciare al trasferimento integrale dei costi d’eliminazione.
4 I Cantoni disciplinano la partecipazione finanziaria dei Comuni all’eliminazione.
5 Sono fatte salve le disposizioni cantonali divergenti.
Art. 41Indennità versate dai Cantoni agli stabilimenti di eliminazione
1 I Cantoni indennizzano gli stabilimenti di eliminazione per i costi effettivi, non coperti dai proventi del riciclaggio, causati dall’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale effettuata per loro incarico.
2 Il versamento di indennità supplementari è concesso soltanto se risulta necessario ai fini del mantenimento di uno stabilimento indispensabile per l’adempimento degli oneri spettanti al Cantone in materia di eliminazione. Gli stabilimenti di eliminazione che beneficiano di tali indennità non possono eliminare i sottoprodotti di origine animale provenienti da macelli o altre aziende del settore alimentare, ad un prezzo inferiore a quello applicato dagli stabilimenti di eliminazione che non ricevono alcun finanziamento statale.
3 Lo stabilimento di eliminazione deve:
- a.
informare annualmente il Cantone in merito ai costi di esercizio e ai proventi del riciclaggio dei sottoprodotti di origine animale;
- b.
rilevare e registrare quantità e provenienza dei sottoprodotti di origine animale eliminati; i dati registrati devono essere trasmessi ogni anno al Cantone;
- c.
comunicare annualmente l’ammontare dei costi d’eliminazione addebitati ai Cantoni e/o a fornitori privati.
Capitolo 6 Provvedimenti in caso di epizoozia
I sottoprodotti di origine animale non possono essere trasportati fuori da aree o aziende soggette a restrizioni di polizia sanitaria a causa di epizoozie altamente contagiose. Nel caso suddetto non possono nemmeno essere utilizzati come alimenti per animali o per la fabbricazione di concime o di prodotti tecnici. Sono fatti salvi gli articoli 43 e 44.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).
Art. 43Provvedimenti ordinati dal veterinario cantonale
1 Se viene constatata un’epizoozia il veterinario cantonale decide le modalità di eliminazione dei sottoprodotti di origine animale, in particolare:
- a.
in quale impianto devono essere eliminati i corpi di animali, nel caso in cui vengano presi in considerazione diversi impianti;
- b.
quali particolari provvedimenti precauzionali devono essere attuati.
2 Qualora, in seguito alla comparsa di una grave epizoozia o ad altre situazioni impreviste o straordinarie, l’eliminazione di sottoprodotti di origine animale delle categorie 1 e 2 non possa più avvenire negli impianti e nelle aziende a ciò destinati, il veterinario cantonale può consentirne l’eliminazione in un impianto autorizzato per la categoria 3. Se tale impianto riprende a eliminare esclusivamente sottoprodotti di origine animale della categoria 3, esso necessita nuovamente di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 12.1
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).
Art. 44Provvedimenti ordinati dall’USAV
Se viene constatata un’epizoozia altamente contagiosa l’USAV può:
- a.
ordinare che tutti i sottoprodotti di origine animale siano eliminati nell’area interessata dall’insorgenza dell’epizoozia oppure che i sottoprodotti di origine animale infetti provenienti da diverse aree colpite vengano eliminati nel medesimo impianto;
- b.
ordinare che uno stabilimento impegnatosi nei confronti di un Cantone a eliminare sottoprodotti di origine animale modifichi le sue attività o le coordini con altri stabilimenti, in modo che la capacità totale sia disponibile per l’eliminazione; i Cantoni indennizzano lo stabilimento in caso di spese supplementari o mancato guadagno.
Capitolo 7 Attuazione
1 L’attuazione della presente ordinanza spetta ai Cantoni.
2 Il controllo ufficiale degli alimenti per animali attua la presente ordinanza per quanto riguarda:
- a.
il piano di pulizia per il trasporto e l’immagazzinamento dagli stabilimenti di produzione di alimenti per animali secondo l’articolo 32b capoverso 2 lettera b;
- b.
gli stabilimenti di produzione di alimenti per animali e di immagazzinamento che devono effettuare una notifica secondo l’articolo 32c capoversi 2 e 3 seconda frase;
- c.
gli stabilimenti di produzione di alimenti per animali che devono essere registrati secondo l’articolo 32d capoverso 2 seconda frase;
- d.
gli stabilimenti di produzione di alimenti per animali e di immagazzinamento che necessitano di un’autorizzazione secondo l’articolo 32e capoversi 2 e 3 seconda frase.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 785).
Art. 46Controlli ufficiali1
1 I Cantoni vigilano sull’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale. Controllano gli impianti almeno una volta all’anno e gli stabilimenti autorizzati e registrati periodicamente, a dipendenza del tipo e del volume di attività che svolgono.
2 L’autorità cantonale competente e il controllo ufficiale degli alimenti per animali controllano almeno una volta all’anno le aziende e gli stabilimenti di cui agli articoli 32d o 32e registrati o autorizzati per il riciclaggio canalizzato.
3 Il controllo della produzione e della messa in commercio di alimenti per animali è inoltre disciplinato dall’ordinanza del 26 ottobre 20112 sugli alimenti per animali (OsAlA).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 785).
- RS 916.307
Capitolo 8 Disposizioni finali
Art. 47Abrogazione e modifica del diritto vigente
L’abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate dall’allegato 8.
Art. 48Disposizioni transitorie in materia di impianti
1 Gli impianti nella cui area vengono tenuti animali sono disciplinati dal diritto vigente se la domanda di costruzione è stata inoltrata prima del 1° luglio 2011 (allegato 3 n. 24).
2 Gli impianti di produzione di biogas e gli impianti di compostaggio esistenti, in cui resti alimentari non precedentemente igienizzati subiscono una fermentazione termofila secondo altri metodi conformemente all’allegato 5 numero 46, devono disporre della necessaria autorizzazione dell’USAV al più tardi il 1° luglio 2013.
Art. 48aDisposizioni transitorie della modifica del 26 novembre 20251
Gli impianti e gli stabilimenti registrati e autorizzati secondo gli articoli 10 e 11 che fanno uso del riciclaggio canalizzato devono disporre della registrazione o dell’autorizzazione secondo gli articoli 32d e 32e entro il 1° gennaio 2027.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 785).
Art. 49Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2011.
Allegati
- Prodotti derivati che hanno raggiunto il punto finale
- Impianti e stabilimenti soggetti ad autorizzazione e registrazione
- Principi del controllo autonomo
- Requisiti degli impianti
- Prescrizioni per la raccolta, l’immagazzinamento intermedio e il trasporto dei sottoprodotti di origine animale
- Metodi di trasformazione dei sottoprodotti di origine animale
- Requisiti dei luoghi di sotterramento di corpi di animali e misure preventive relative al sotterramento
- Abrogazione e modifica del diritto vigente
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.