Législation

Ordinanza del 30 ottobre 1985 sulle tasse dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (Ordinanza sulle tasse dell'USAV)

RS 916.472In vigoreStato 01.12.202532 articoli

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  • RU 2021 926in vigore il 01.02.2022
    modificato: art. 24b
  • RU 2021 760in vigore il 01.01.2022
    modificato: art. 1
  • RU 2018 4209in vigore il 01.01.2020
    modificato: art. 15
  • RU 2015 5201in vigore il 01.01.2016
    introdotto: art. 15 · abrogato: art. 20a, 21a

12 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Capitolo 1Disposizioni generali1–9 a 14
  2. Capitolo 2Tariffa delle tasse15–24d
  3. Capitolo 3Disposizioni finali25–27

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione; visto l’articolo 20 capoverso 4 della legge federale del 16 marzo 2012 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette; visto l’articolo 7 capoverso 2 della legge del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali; visto l’articolo 65 capoverso 1 della legge del 15 dicembre 2000 sugli agenti terapeutici; visto l’articolo 58 capoverso 2 della legge del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari; visti gli articoli 45c capoverso 4 e 56 della legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie; in applicazione dell’allegato 11 dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli; in applicazione dell’Accordo del 17 novembre 2010 tra la Confederazione Svizzera e la Nuova Zelanda sulle misure veterinarie applicabili al commercio di animali vivi e di prodotti animali, ordina:

Capitolo 1 Disposizioni generali

Art. 1Campo d’applicazione1

La presente ordinanza disciplina le tasse per le decisioni e le prestazioni di servizi dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) nei settori della salute animale, delle derrate alimentari, della protezione degli animali, dell’omologazione di prodotti fitosanitari e della circolazione delle specie di fauna e di flora protette.

  1. Nuovo testo giusta l’all. n. 4 dell’O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 760).

Art. 2Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti1

Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20042 sugli emolumenti (OgeEm).

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 giu. 2006, in vigore dal 1° ago. 2006 (RU 2006 2709).
  2. RS 172.041.1

Art. 3Calcolo della tassa1

1

 La tassa è calcolata secondo le aliquote di cui al capitolo 2. Se è previsto un quadro tariffario, la tassa è calcolata in funzione del dispendio di tempo e prendendo in considerazione l’interesse finanziario delle persona tenuta a pagarla.

2

 Per le prestazioni di servizi non espressamente menzionate nel capitolo 2, la tassa è calcolata in funzione del dispendio di tempo.

3

 La tariffa oraria per la tassa calcolata in funzione del dispendio di tempo è di 140 franchi.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 giu. 2006, in vigore dal 1° ago. 2006 (RU 2006 2709).

Art. 4Supplemento1

Per le decisioni e le prestazioni di eccezionale entità, particolare difficoltà o urgenza, l’USAV2 può riscuotere un supplemento fino al 50 per cento della tassa.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 giu. 2006, in vigore dal 1° ago. 2006 (RU 2006 2709).
  2. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali ( RU  2004  4937 ), con effetto dal 1° gen. 2014. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 5Spese1

Oltre agli esborsi di cui all’articolo 6 OgeEm2 sono fatturati:

  1. a.

    gli onorari secondo l’ordinanza del 12 dicembre 19963 sulle diarie e indennità dei membri delle commissioni extraparlamentari;

  2. b.

    le spese per l’assunzione di prove, le perizie scientifiche, gli esami speciali o la ricerca di materiale o documentazione;

  3. c.

    i costi per esami effettuati in laboratori dell’USAV o affidati ad altri laboratori.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 giu. 2006, in vigore dal 1° ago. 2006 (RU 2006 2709).
  2. RS 172.041.1
  3. [RU 1997 167. RU 2009 6137 cifra II n. 2]. Vedi ora l’O del 25 nov. 19981 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (RS 172.010.1).

Art. 6Tasse per le visite veterinarie di confine1

1

 L’ufficio doganale fissa la tassa per la visita veterinaria di confine (art. 15–18) secondo le prescrizioni doganali vigenti. Gli articoli 12 e 14 OgeEm2 non sono applicabili.

2

 Per le visite veterinarie di confine effettuate fuori dall’orario di lavoro ordinario sono riscosse in aggiunta alla tassa forfetaria secondo le aliquote del capitolo 2, la tassa calcolata in funzione del dispendio di tempo e i costi di viaggio.

3

 La tassa per la visita veterinaria di confine è riscossa per tutti gli invii accettati alla visita indipendentemente dal fatto che siano ammessi all’importazione, respinti o contestati in altro modo.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 giu. 2006, in vigore dal 1° ago. 2006 (RU 2006 2709).
  2. RS 172.041.1

Art. 7Riscossione delle tasse1

1

 La tassa è riscossa dall’ufficio che l’ha fissata.

2

 Le tasse per l’autorizzazione d’importazione, di transito o d’esportazione e gli eventuali supplementi (art. 4) sono riscossi dall’ufficio doganale secondo le vigenti prescrizioni doganali, contemporaneamente alla tassa per la visita veterinaria di confine.

3

 Le tasse fino a 200 franchi possono essere riscosse contro rimborso.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 giu. 2006, in vigore dal 1° ago. 2006 (RU 2006 2709).

Art. 8Rimedi giuridici1

1

 Contro la decisione riguardante la tassa è ammesso il ricorso secondo le disposizioni della procedura amministrativa federale.

2

 Se la tassa riscossa dall’ufficio doganale (art. 6) e i dazi sono impugnati contemporaneamente o se il ricorso concerne unicamente un errore di calcolo, la competenza e la procedura sono disciplinate dall’articolo 109 della legge federale del 1° ottobre 19252 sulle dogane.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 giu. 2006, in vigore dal 1° ago. 2006 (RU 2006 2709).
  2. [CS 6 475; RU 1956 639;1959 1400 art. 11 cifra III; 1973 644;1974 1857 all. n. 7;1980 1793 cifra I n. 1;1992 1670 cifra III; 1994 1634 cifra I n. 3; 1995 1816; 1996 3371 all. 2 n. 2; 1997 2465 all. n. 13; 2000 1300 art. 92, 1891 cifra VI n. 6; 2002 248 cifra I n. 1 art. 41; 2004 4763 all. cifra II n. 1; 2006 2197 all. n. 50. RU 2007 1411 art. 131 cpv. 1]. Vedi ora la L del 18 mar. 2005 sulle dogane (RS 631.0).

Capitolo 2 Tariffa delle tasse

Sezione 1 Controllo in caso d’importazione o transito

Art. 15Partite d’importazione

1

 In caso d’importazione di partite di animali e prodotti animali, le tasse per i controlli da parte del servizio veterinario di confine ammontano a:1

Fr.

  1. a.

    per le partite con un peso fino a 6 tonnellate

  88.—

  1. b.

    per ogni ulteriore tonnellata

  14.70

  1. c.

    per le partite con un peso superiore a 46 tonnellate

676.—

1bis

 Le tasse per i controlli di prodotti animali importati dalla Nuova Zelanda ammontano a:

Fr.

  1. a.

    per le partite con un peso fino a 6 tonnellate

 68.20

  1. b.

    per ogni ulteriore tonnellata

 11.40

  1. c.

    per le partite con un peso superiore a 46 tonnellate

523.90.2

1ter

 Le tasse per i controlli di importazioni di sperma, ovuli ed embrioni animali provenienti dalla Nuova Zelanda solo rette dal capoverso 1.3

2

 Il peso determinante è il peso lordo (massa lorda) conformemente alla legge del 9 ottobre 19864 sulla tariffa delle dogane. Il calcolo proporzionale delle tasse è basato sull’unità «per 100 kg lordi».

3

 Le tasse per i controlli di partite da parte degli organi di controllo secondo l’articolo 41 capoverso 1 dell’ordinanza del 4 settembre 20135 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (O-CITES) all'importazione di esemplari di animali sono rette dai capoversi 1 e 2.6

4

 Le tasse per i controlli di partite da parte degli organi di controllo secondo l’articolo 41 capoverso 1 O-CITES all'importazione di esemplari di piante ammontano a:

  1. a.

    per le piante vive: 30 franchi per partita per il controllo documentale e 30 franchi per partita per il controllo dʼidentità e il controllo fisico;

  2. b.

    per parti di piante e prodotti derivati di origine vegetale: 60 franchi per partita.7

5

 Se in caso di importazione di piante vive è riscossa una tassa per il controllo secondo l’articolo 49 dell’ordinanza del 31 ottobre 20188 sulla salute dei vegetali, si rinuncia alla riscossione della tassa di cui al capoverso 4 lettera a.9

  1. Nuovo testo giusta l’all. cifra II n. 4 dell’O del 4 set. 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette, in vigore dal 1° ott. 2013 (RU 2013 3111).
  2. Introdotto dall’all. cifra II n. 5 dell’O del 18 nov. 2015 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5201).
  3. Introdotto dall’all. cifra II n. 5 dell’O del 18 nov. 2015 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5201).
  4. RS 632.10
  5. RS 453.0
  6. Introdotto dall’all. cifra II n. 4 dell’O del 4 set. 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette, in vigore dal 1° ott. 2013 (RU 2013 3111).
  7. Introdotto dall’all. cifra II n. 4 dell’O del 4 set. 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette, in vigore dal 1° ott. 2013 (RU 2013 3111).
  8. RS 916.20
  9. Introdotto dall’all. cifra II n. 4 dell’O del 4 set. 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (RU 2013 3111). Nuovo testo giusta l’all. 8 n. 6 dell’O del 31 ott. 2018 sulla salute dei vegetali, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 4209).

Art.16Partite destinate a uno Stato membro dell’Unione europea

Alle partite in transito verso l’Unione europea si applicano le tariffe di cui all’articolo 15.

Art. 17Partite in transito da Paesi terzi verso Paesi terzi

Per le partite in transito da Paesi terzi verso Paesi terzi la tassa ammonta a 48 franchi per partita; per ogni quarto d’ora vengono fatturati inoltre 32 franchi per persona che partecipa al controllo.

Art. 17aPartite in entrata o in transito senza notifica preventiva1

Per le partite importate o fatte transitare senza la necessaria notifica preventiva di cui all’articolo 18 dell’ordinanza del 18 novembre 20152 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE‑PT) è riscossa una tassa supplementare di 150 franchi.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 27 ago. 2008 (RU 2008 4193). Nuovo testo giusta la cifra II n. 2 dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 267).
  2. RS 916.443.10

Art. 17bDisposizione di misure in caso di partite non conformi1

Per la disposizione di misure secondo l’articolo 68 OITE‑PT2, l’articolo 30 dell’ordinanza del 28 novembre 20143 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali da compagnia (OITEAc) e gli articoli 28–28b e 34–38 dell’ordinanza del 4 settembre 20134 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette l’USAV riscuote una tassa di 120 franchi.

  1. Introdotto dall’all. cifra II n. 5 dell’O del 18 nov. 2015 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (RU 2015 5201). Nuovo testo giusta la cifra II n. 2 dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 267).
  2. RS 916.443.10
  3. RS 916.443.14
  4. RS 453.0

Art. 18Autorizzazioni1

1

 La tassa per un’autorizzazione secondo l’articolo 12 OITE‑PT2 o secondo l’OITEAc3 ammonta a 60 franchi.4

1bis

 ...5

1ter

 La tassa per un’autorizzazione di cui all’articolo 7 dell’ordinanza del 18 novembre 20156 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia nonché Irlanda del Nord (OITE‑UE) ammonta a 40–100 franchi.7

2

 Le tasse per altre autorizzazioni sono incluse nelle tariffe di cui agli articoli 15–17.

3

 La tassa per l’annullamento di un’autorizzazione di cui ai capoversi 1, 1ter e 2 ammonta a 20 franchi.8

  1. Nuovo testo giusta la cifra II n. 4 dell’all. 6 all’O del 28 nov. 2014 concernente l’importazione’ il transito e l’esportazione di animali da compagnia, in vigore dal 29 dic. 2014 (RU 2014 4521).
  2. RS 916.443.10
  3. RS 916.443.14
  4. Nuovo testo giusta la cifra II n. 2 dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 267).
  5. Introdotto dall’all. cifra II n. 5 dell’O del 18 nov. 2015 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (RU 2015 5201). Abrogato dalla cifra II n. 2 dell’O del 31 mag. 2024, con effetto dal 1° lug. 2024 (RU 2024 267).
  6. RS 916.433.11
  7. Introdotto dall’all. cifra 5 dell’O del 18 nov. 2015 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (RU 2015 5201). Nuovo testo giusta la cifra II n. 2 dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 267).
  8. Introdotto dalla cifra II n. 2 dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 267).

Sezione 2 Autorizzazioni e certificati di esportazione

Art. 19

1

 Le tasse per le autorizzazioni di cui all’articolo 52 OITE‑PT1 e all’articolo 27 OITE‑UE2 ammontano a 40–100 franchi.3

2

 Le tasse per altre autorizzazioni e certificati di esportazione ammontano a 10-60 franchi.

3

 La tassa per l’annullamento di un’autorizzazione di cui al capoverso 2 ammonta a 10 franchi.4

  1. RS 916.443.10
  2. RS 916.443.11
  3. Nuovo testo giusta la cifra II n. 2 dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 267).
  4. Introdotto dalla cifra II n. 2 dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 267).

Sezione 3 Autorizzazione di sistemi di stabulazione e impianti di stabulazione

Art. 20

1

 Per l’esame di una domanda d’autorizzazione concernente i sistemi di stabulazione e impianti di stabulazione sono riscosse le tasse seguenti:

Fr.

  1. a.

    una tassa di base per autorizzazioni che possono essere

    rilasciate senza esami particolari

  20.– a  50.–

  1. b.

    una tassa per esami suppletivi non comportanti più di

    una mezza giornata di lavoro, senza visita dell’azienda

100.–

  1. c.

    una tassa per esami suppletivi non comportanti più di mezza giornata di lavoro, con visita all’azienda

150.–

  1. d.

    una tassa per esami suppletivi, per giorno, con o senzavisita all’azienda

350.–

2

 Oltre alle tasse sono computate le spese seguenti:

  1. a.

    spese per pernottamenti in caso di visite di più giorni all’azienda giusta il regolamento dei funzionari (1) del 10 novembre 19591;

  2. b.

    le spese per il materiale;

  3. c.

    le spese per l’esame pratico (art. 82 cpv. 2 dell’O del 23 apr. 20082 sulla protezione degli animali).

  1. [RU 1959 1137; 1962 288, 1283; 1964 600; 1968 115, 1619; 1971 74; 1973 139; 1974 5; 1976 2699; 1977 1413, 2155; 1979 1287; 1982 938; 1984 394; 1986 193, 2091; 1987 941; 1988 7; 1989 8, 1217; 1990 102, 1736; 1991 1075, 1078, 1145, 1380, 1642; 1992 3; 1993 820 all. n. 1, 1565 art. 13 cpv. 1, 2812; 1994 2, 269, 364; 1995 3, 3867 all. n. 8, 5067; 1997 230, 299; 1998 726; 1999 577; 2000 419 all. n. 1 2953. RU 2001 2197 all. cifra I n. 2]
  2. RS 455.1

Sezione 3a ...

Art. 20a1

  1. Introdotto dall’all. 3 n. 5 dell’O del 17 mag. 1995 sull’igiene delle carni (RU 1995 1666). Abrogato dall’all. n. 5 dell’O del 18 nov. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5201).

Sezione 4 ...

Art. 211

  1. Abrogato dalla cifra I dell’O del 18 apr. 2007, con effetto dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2785).

Art. 21a1

  1. Introdotto dall’art. 89 n. 6 dell’O del 20 aprile 1988 concernente l’importazione’ il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali (RU 1988 800). Abrogato dall’all. cifra II n. 5 dell’O del 18 nov. 2015 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5201).

Sezione 5 ...

Art. 221

  1. Abrogato dall’all. n. 4 dell’O del 23 nov. 2022, con effetto dal 1° ge. 2023 (RU 2022 723).

Sezione 6 Laboratori di diagnostica

Art. 23

Per il riconoscimento di un laboratorio di diagnostica e per la revoca del riconoscimento, l’USAV riscuote una tassa di 200–500 franchi.

Sezione 7 ...

Art. 241

  1. Abrogato dalla cifra I dell’O dell’8 mar. 2002, con effetto dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1422).

Sezione 8 Perfezionamento ed esami degli organi incaricati di assumere le varie funzioni nel settore veterinario pubblico

Art. 24a

1

 Per il perfezionamento degli organi incaricati di assumere le varie funzioni nel settore veterinario pubblico, l’USAV riscuote la seguente tassa massima:1

Fr.

  1. a.

    per i veterinari ufficiali

4000.–

  1. b.

    per i veterinari ufficiali dirigenti

2500.–

  1. c.

    per gli esperti ufficiali

2500.–

  1. d.

    per gli assistenti specializzati ufficiali addetti al controllo degli animali da macello e al controllo delle carni

1000.–

  1. e.

    per gli assistenti specializzati ufficiali incaricati di altri compiti

1000.–

2

 Per l’esame, esso riscuote le tasse seguenti:

Fr.

  1. a.

    per i veterinari ufficiali

800.–

  1. b.

    per i veterinari ufficiali dirigenti

600.–

  1. c.

    per gli esperti ufficiali

600.–

  1. d.

    per gli assistenti specializzati ufficiali addetti al controllo degli animali da macello e al controllo delle carni

400.–

  1. e.

    per gli assistenti specializzati ufficiali incaricati di altri compiti

400.–

3

 Per il rilascio dell’attestato di capacità ai candidati che hanno superato l’esame, esso riscuote una tassa di 50 franchi.

  1. Nuovo testo giusta l’all. 2 cifra II n. 8 dell’O del 16 nov. 2011 concernente la formazione’ il perfezionamento e l’aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5803).

Sezione 9 Utilizzo dei sistemi d’informazione animex-ch e E‑Cert

Art. 24bUtilizzo del sistema d’informazione animex-ch1

1

 Per l’utilizzo del sistema d’informazione animex-ch2 l’Ufficio federale riscuote dai Cantoni le tasse seguenti:

Fr.

  1. a.

    rilascio dell’autorizzazione di eseguire un esperimento sugli animali o di gestire un centro di detenzione di animali da laboratorio, inclusa la redazione di rapporti

200.– fino a 300.–

  1. b.

    rilascio dell’autorizzazione dicompletare un esperimento sugli animali o un centro di detenzione di animali da laboratorio

  60.– fino a   80.–

  1. c.

    rilascio di decisioni concernenti linee e ceppi con mutazioni patologiche (art. 127 OPAn)

200.– fino a 300.–

  1. d.

    complementi di decisioni concernenti linee e ceppi con mutazioni patologiche (art. 127 OPAn)

  60.– fino a   80.–

  1. e.

    annualmente per l’accreditamento di una persona, inclusa la gestione continua della formazione, del perfezionamento e dell’aggiornamento

60.– fino a   80.–

2

 Se l’USAV svolge i compiti di un Cantone che non lavora con il sistema d’informazione animex-ch, la tassa ammonta al doppio dell’importo di cui al capoverso 1.

  1. Introdotto dalla cifra II n. 2 dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 267).
  2. Nuova espressione. giusta la cifra III n. 2 dell’O del 10 dic. 2021, in vigore dal 1° feb. 2022 (RU 2021 926). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo

Art. 24bbisUtilizzo del sistema d’informazione E-Cert1

Per l’utilizzo del sistema d’informazione E-Cert l’Ufficio federale riscuote dagli esportatori una tassa di 30 franchi per certificato sanitario.

  1. Introdotto dalla cifra II n. 2 dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 267).

Sezione 10 Omologazione di prodotti fitosanitari e approvazione di organismi ausiliari

Art. 24cTasse per l’omologazione di prodotti fitosanitari, permessi di vendita e certificati

Per il trattamento delle domande e richieste concernenti prodotti fitosanitari secondo l’ordinanza del 20 agosto 20251 sui prodotti fitosanitari (OPF), l’USAV riscuote le seguenti tasse:

Fr.

Le sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari sono sostanze attive a basso rischio

  1. a.

    trattamento di una domanda di omologazione di un prodotto fitosanitario

20 000

10 000

  1. b.

    trattamento di una domanda di omologazione semplificata di un prodotto fitosanitario (art. 16 OPF)

12 000

6000

  1. c.

    trattamento di una domanda di modifica dell’omologazione a seguito di una modifica della composizione del prodotto fitosanitario omologato: «significant change»

5000

2500

  1. d.

    trattamento di una domanda di modifica dell’omologazione semplificata (art. 16 OPF) a seguito di una modifica della composizione del prodotto fitosanitario omologato: «significant change»

3000

1500

  1. e.

    trattamento di una domanda di modifica dell’omologazione a seguito di una modifica della composizione del prodotto fitosanitario omologato: «non-significant change»

1000

500

  1. f.

    trattamento di una domanda di modifica dell’omologazione semplificata (art. 16 OPF) a seguito di una modifica della composizione del prodotto fitosanitario omologato: «non‑significant change»

600

300

  1. g.

    trattamento di una domanda di modifica dell’omologazione a seguito di una modifica in determinate aree di valutazione, come modifica della fonte del principio attivo o della classificazione ed etichettatura

600

300

  1. h.

    trattamento di una domanda di estensione dell’omologazione a determinati campi d’uso, ad eccezione dell’estensione per usi minori ai sensi dell’art. 17 OPF

  2. per indicazione

200

100

  1. i.

    trattamento di una domanda di estensione dell’omologazione semplificata (art. 16 OPF) a determinati campi d’uso, ad eccezione dell’estensione per usi minori ai sensi dell’art. 17 OPF

  2. per indicazione

100

50

  1. j.

    trattamento di una domanda di estensione dell’omologazione per un uso minore ai sensi dell’art. 17 OPF

  2. per indicazione

100

50

  1. k.

    trattamento di una domanda di omologazione in situazione d’emergenza

  2. per indicazione

100

50

  1. l.

    trattamento di una domanda di rilascio di un permesso di vendita

200

200

  1. m.

    trattamento di una domanda di modifica di un permesso di vendita

100

100

  1. n.

    trattamento di una domanda di modifica amministrativa di un’omologazione o di un permesso di vendita, incluso il trasferimento dell’omologazione a un altro titolare

100

100

  1. o.

    controllo della completezza del fascicolo di principi attivi, fitoprotettori e sinergizzanti, designati come approvati ai sensi degli articoli 5 e 6 OPF o la cui approvazione è stata rinnovata nell’UE

800

400

  1. p.

    trattamento di una domanda di rinnovo dell’omologazione di un prodotto fitosanitario

12 000

6000

  1. q.

    trattamento di una domanda di rinnovo dell’omologazione semplificata di un prodotto fitosanitario (art. 16 OPF)

7000

3500

  1. r.

    trattamento di una domanda di omologazione di un prodotto fitosanitario omologato in uno Stato membro dell’UE, che corrisponde a un prodotto fitosanitario omologato in Svizzera (art. 48 OPF)

  2. per prodotto fitosanitario

200

100

  1. s.

    trattamento di una richiesta di rilascio di un certificato ai sensi dell’art. 87 OPF

100

100

  1. RS 916.161

Art. 24dTasse per gli organismi ausiliari

Per il trattamento delle domande di approvazione di organismi ausiliari, rinnovo dell’approvazione o omologazione in situazione d’emergenza secondo l’OPF1, l’USAV riscuote le seguenti tasse:

Fr.

Organismi ausiliari

Organismi ausliari a basso rischio

  1. a.

    trattamento di una domanda di approvazione di un organismo ausiliario

2000

800

  1. b.

    trattamento di una domanda di rinnovo dell’approvazione di un organismo ausiliario

1000

400

  1. c.

    trattamento di una domanda di omologazione in situazione d’emergenza

  2. per indicazione

80

50

  1. RS 916.161

Capitolo 3 Disposizioni finali

Art. 25Diritto previgente: abrogazioni

Sono abrogate:

  1. 1.

    La tariffa del 13 giugno 19771 delle tasse dell’Ufficio federale di veterinaria;

  2. 2.

    La tariffa delle tasse del 1° aprile 19722 per la visita veterinaria di confine del bestiame esportato temporaneamente nella Repubblica federale di Germania o in Austria a scopo d’alpeggio o di svernamento.

  1. [RU 1977 1230; 1979 2633 art. 2 n. 7; 1981 572art. 72 n. 5, 1248 art. 24 n. 2]
  2. [RU 1972 715]

Art. 26Disposizione transitoria

La tariffa del 13 giugno 19771 è applicabile alle prestazioni fornite prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza.

  1. [RU 1977 1230; 1979 2633 art. 2 n. 7; 1981 572art. 72 n. 5, 1248 art. 24 n. 2]

Art. 26aDisposizione transitoria della modifica del 20 agosto 20251

La riscossione delle tasse per gli esami e i controlli di cui all’articolo 24c nella versione secondo il diritto anteriore2 è retta dal diritto anteriore per le domande che sono state presentate prima dell’entrata in vigore della modifica del 20 agosto 2025.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 20 ago. 2025, in vigore dal 1° dic. 2025 (RU 2025 551).
  2. RU 2021 760

Art. 27Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1986.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.12.2025. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).