Législation

Ordinanza del 18 novembre 2015 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT)

RS 916.443.10 · 147 articoli

OITE-PT (RS 916.443.10) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

Ultime modifiche

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Estratto del testo (147 articoli)

Art. 1, Campo di applicazione

1 La presente ordinanza si applica: a. all’importazione e al transito di animali e prodotti animali provenienti da Paesi terzi nonché all’esportazione di animali e prodotti animali verso tali Paesi; b. Nuovo tes…

Art. 2, Applicabilità ad altri possibili vettori di agenti epizootici

1 Ai potenziali vettori di agenti epizootici diversi dagli animali e dai prodotti animali quali paglia e fieno si applicano le disposizioni valide per i prodotti animali,…

Art. 3, Diritto applicabile

1 Salvo diversa disposizione della presente ordinanza, si applicano l’ordinanza del 27 giugno 1995 RS 916.401 sulle epizoozie (OFE) e l’ordinanza del 16 dicembre 2016 RS 817.02 sulle derrate alimentari e gli ogget…

Art. 4, Definizioni

Nella presente ordinanza si intende per: a. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 ( RU 2024 267 ). territorio d’importazione: il territorio svizzero, incluse le enclavi doganali…

Art. 5, Principio

1 Per l’importazione di animali e prodotti animali si applicano le condizioni d’importazione armonizzate dell’UE, segnatamente per quanto concerne: a. i Paesi, le regioni e le aziende da cui è autorizzata l’importazione di…

Art. 6, Condizione di importazione in caso di prescrizione di quarantena

Gli animali per i quali è stata prescritta una quarantena dopo l’importazione possono essere importati soltanto previa autorizzazione della stazione di quarantena da pa…

Art. 7, Animali soggetti a oneri particolari

I seguenti animali possono essere importati agli scopi sotto indicati soltanto qualora siano trasportati in un’azienda di destinazione autorizzata dalle autorità cantonali competenti per lo scopo…

Art. 8, Prodotti animali soggetti a oneri particolari

1 I seguenti prodotti animali possono essere importati soltanto qualora siano trasportati in un’azienda di destinazione che dispone di una corrispondente autorizzazione cantonale: a. prod…

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Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).