Art. 1Oggetto
La presente ordinanza disciplina gli obblighi relativi alla dichiarazione delle pellicce e dei prodotti di pellicceria che sono forniti ai consumatori e il controllo della dichiarazione.

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Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 4 della legge del 5 ottobre 1990 sull’informazione dei consumatori; visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, ordina:
La presente ordinanza disciplina gli obblighi relativi alla dichiarazione delle pellicce e dei prodotti di pellicceria che sono forniti ai consumatori e il controllo della dichiarazione.
Nella presente ordinanza si intende per:
pelliccia: pelame di mammiferi, eccetto:
gli esemplari domestici delle specie equina, bovina, suina, ovina e caprina,
i lama e gli alpaca;
prodotto di pellicceria: prodotto in pelliccia o che contiene pelliccia.
Chi fornisce pellicce o prodotti di pellicceria ai consumatori deve apporvi la dichiarazione «vera pelliccia».
Chi fornisce pellicce o prodotti di pellicceria ai consumatori deve indicare il nome scientifico e il nome zoologico della specie animale da cui è stato ottenuto il pelame.
Chi fornisce pellicce o prodotti di pellicceria ai consumatori deve indicare l’origine del pelame.
L’origine del pelame è il Paese in cui l’animale è stato cacciato o in cui è stato allevato e tenuto fino all’età di macellazione.
Se non è possibile dimostrare il Paese di origine del pelame, occorre indicare la più grande zona geografica limitrofa di provenienza dell’animale.1
Se non è possibile dimostrare la zona geografica di origine del pelame, occorre apporre la dichiarazione «origine sconosciuta».2
Chi fornisce pellicce o prodotti di pellicceria ai consumatori deve indicare il modo di ottenimento del pelame.
Il modo di ottenimento va indicato come segue:
se gli animali sono stati cacciati: «da caccia con trappole non autorizzata in Svizzera» o «da caccia senza trappole»;
se gli animali sono stati allevati: «da allevamento in gabbie con fondo a griglia non autorizzato in Svizzera», «da allevamento in gabbie senza fondo a griglia», «da allevamento in gabbie con pareti fisse senza fondo a griglia» o «da allevamento in parchi».1
Se non è possibile dimostrare un’indicazione ai sensi del capoverso 2, il modo di ottenimento va indicato nel modo seguente: «modo di ottenimento sconosciuto – può essere stato ottenuto mediante una forma di allevamento o di caccia non autorizzata in Svizzera».2
In caso di prodotti composti da più di tre pelami di specie animale, Paesi d’origine e modi di ottenimento diversi, devono essere apposte le dichiarazioni di cui agli articoli 3–5 per i tre pelami presenti in maggiore quantità.
L’autenticità della pelliccia, l’origine e il modo di ottenimento del pelame nonché la specie animale da cui è stato ottenuto vanno indicati in modo ben visibile e facilmente leggibile sul prodotto stesso. Queste dichiarazioni devono essere scritte su un’etichetta incollata o fissata in altro modo al prodotto oppure sul cartellino del prezzo.
Le dichiarazioni di cui agli articoli 2a–6 devono figurare in almeno una lingua ufficiale della Confederazione.
Chi fornisce pellicce o prodotti di pellicceria ai consumatori deve garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 2a‒7.1
Chi fornisce pellicce o prodotti di pellicceria ai consumatori deve allestire sistemi e procedure che permettono di fornire a titolo gratuito le necessarie informazioni alle autorità che le richiedono.
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)1 controlla se le dichiarazioni sono conformi alle prescrizioni della presente ordinanza.
Per lo svolgimento dei controlli può ricorrere a enti privati o pubblici.
Può chiedere all’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini2 di comunicare per un periodo stabilito dati concernenti la dichiarazione doganale relativa all’importazione di pellicce o prodotti di pellicceria ben definiti.
I controlli dell’USAV avvengono:
sotto forma di controlli a campione presso i punti vendita; oppure
sotto forma di controlli mirati, se vi sono motivi fondati per ritenere che una dichiarazione non è conforme alle prescrizioni.
L’USAV può controllare bollettini di consegna, contratti, fatture e altri documenti utili e se necessario prelevare campioni da identificare e disporne l’analisi. A tal fine può accedere durante l’orario normale di lavoro ai locali commerciali di chi fornisce pellicce o prodotti di pellicceria ai consumatori.
Se dai controlli risulta che la dichiarazione non è conforme alle prescrizioni della presente ordinanza, l’USAV informa chi fornisce pellicce o prodotti di pellicceria ai consumatori in merito all’esito dei controlli dando all’interessato la possibilità di pronunciarsi.
Se la dichiarazione non è rettificata entro il termine stabilito dall’USAV, esso dispone la rettifica della dichiarazione.1
Se dai controlli risulta che l’obbligo di dichiarazione è stato violato, la persona che ha violato il suddetto obbligo deve pagare un emolumento volto a coprire le spese di controllo.
L’emolumento è fissato in funzione del dispendio di tempo.
La tariffa oraria ammonta a 200 franchi.
Per il resto sono applicabili le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20041 sugli emolumenti.
Chiunque viola le disposizioni relative alla dichiarazione di cui agli articoli 2a–7 è punito secondo l’articolo 11 della legge del 5 ottobre 1990 sull’informazione dei consumatori.
...
Le pellicce e i prodotti di pellicceria non conformi alle disposizioni della presente ordinanza possono ancora essere forniti ai consumatori fino al 28 febbraio 2014.
Le pellicce e i prodotti di pellicceria che non corrispondono alle disposizioni della modifica del 19 febbraio 2020 possono ancora essere dichiarati entro il 31 agosto 2020 secondo il diritto anteriore e dopo tale data possono ancora essere consegnati ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2013.
Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2022. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).