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Ordinanza del 28 novembre 2014 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali da compagnia (OITEAc)

OITEAcRS 916.443.14In vigoreStato 16.09.202440 articoli

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  • RU 2024 271in vigore il 01.07.2024
    abrogato: art. 3 · modificato: art. 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15 · introdotto: art. 6a
  • RU 2018 721in vigore il 01.03.2018
    modificato: art. 34
  • RU 2015 5201in vigore il 01.01.2016
    modificato: art. 1, 10, 27 · introdotto: art. 23a

3 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Capitolo 1Disposizioni generali1–2
  2. Capitolo 2Disposizioni per l’importazione3–16
  3. Capitolo 3Disposizioni per il transito e l’esportazione17–18
  4. Capitolo 4Obblighi al passaggio di confine19–20
  5. Capitolo 5Controlli e misure21–30
  6. Capitolo 6Perseguimento penale31
  7. Capitolo 7Tasse e assunzione dei costi32
  8. Capitolo 8Passaporto svizzero per animali da compagnia33–34
  9. Capitolo 9Informazione e formazione35
  10. Capitolo 10Disposizioni finali36–38

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 24, 25 e 53a della legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE); in esecuzione dell’allegato 11 dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli, ordina:

Capitolo 1 Disposizioni generali

Art. 1Campo d’applicazione

1

 La presente ordinanza si applica all’importazione, al transito e all’esportazione di animali da compagnia che:

  1. a.

    accompagnano il detentore o una persona autorizzata dal detentore; e

  2. b.

    non sono destinati a essere oggetto di un passaggio di proprietà.

2

 Salvo diversa disposizione della presente ordinanza, si applicano:

  1. a.

    l’ordinanza del 18 novembre 20151 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi;

  2. b.

    l’ordinanza del 18 novembre 20152 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia nonché Irlanda del Nord.3

3

 Sono fatte salve le seguenti ordinanze:

  1. a.

    ordinanza del 23 aprile 20084 sulla protezione degli animali;

  2. b.

    ordinanza del 4 settembre 20135 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette.

  1. RS 916.443.10
  2. RS 916.443.11
  3. Nuovo testo giusta l’all. n. II 4 dell’O del 18 nov. 2015 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5201).
  4. RS 455.1
  5. RS 453.0

Art. 2Definizioni

Nella presente ordinanza si intende per:

  1. a.

    animali da compagnia: gli animali di cui all’allegato 1 tenuti presso l’alloggio domestico per l’interesse che suscitano o per compagnia;

  2. b.

    detentore: persona fisica che ha, effettivamente e non soltanto temporaneamente, il potere di disporre dell’animale, iscritta come proprietario nel passaporto per animali da compagnia o nel certificato veterinario;

  3. c.

    veterinario abilitato: veterinario che, secondo il rispettivo diritto nazionale, è autorizzato a esercitare le attività previste nella presente ordinanza;

  4. d.

    importazione: introduzione permanente o temporanea di animali da compagnia nel territorio d’importazione;

  5. e.

    territorio d’importazione: il territorio nazionale svizzero, comprese le enclavi doganali svizzere (Samnaun e Sampuoir), nonché le enclavi doganali estere (Principato del Liechtenstein e Büsingen);

  6. f.

    Paesi terzi: tutti gli Stati, fatta eccezione per gli Stati membri dell’Unione Europea (UE), l’Islanda e la Norvegia, ed escluso il territorio dell’Irlanda del Nord.

Capitolo 2 Disposizioni per l’importazione

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 31

  1. Abrogato dal n. I dell’O del 31 mag. 2024, con effetto dal 1° lug. 2024 (RU 2024 271).

Art. 4Importazione di animali da compagnia provenienti da Paesi terzi attraverso gli aeroporti nazionali1

L’importazione per via aerea di animali da compagnia provenienti da Paesi terzi, senza un controllo veterinario di confine completo in uno Stato membro dell’UE, in Islanda o Norvegia o in Irlanda del Nord (per via aerea diretta), deve avvenire attraverso uno dei tre aeroporti di Zurigo, Ginevra o Basilea (aeroporti nazionali).

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 271).

Art. 5Riserva delle misure atte a evitare la propagazione di un’epizoozia1

Sono fatte salve le misure adottate dall’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) allo scopo di evitare la propagazione di un’epizoozia, conformemente all’articolo 24 capoverso 3 lettera a LFE.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 271).

Sezione 2 Cani, gatti e furetti

Art. 6Suddivisione degli Stati e dei territori

1

 Al fine di disciplinare l’importazione di cani, gatti e furetti, gli Stati e i territori sono stati suddivisi in:

  1. a.

    Stati membri dell’UE e altri Stati o territori europei che utilizzano un passaporto per animali da compagnia riconosciuto dall’UE;

  2. b.

    altri Stati e territori con situazione epizooziologica favorevole riguardo alla rabbia; e

  3. c.

    Stati e territori in cui la presenza di rabbia urbana non può essere esclusa.

2

 Gli Stati e i territori di cui al capoverso 1 sono elencati nell’allegato 3.

Art. 6aNumero massimo per l’importazione da Paesi terzi1

1

 Nell’importazione di cani, gatti e furetti da Paesi terzi possono essere portati con sé al massimo cinque animali secondo le disposizioni della presente ordinanza. Se il numero di animali portati con sé è superiore a tale limite, per tutti gli animali si applica l’ordinanza del 18 novembre 20152 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi.

2

 L’USAV autorizza, su richiesta, l’importazione di oltre cinque cani, gatti o furetti se:

  1. a.

    l’importazione è temporanea;

  2. b.

    il detentore o una persona autorizzata porta con sé gli animali per farli partecipare a concorsi, esposizioni o manifestazioni sportive oppure per allenarli in vista di simili eventi; e

  3. c.

    il detentore o la persona autorizzata dimostra che gli animali:

    1. 1.

      sono stati iscritti per tali scopi o sono stati registrati presso un’associazione che organizza simili eventi, e

    2. 2.

      hanno raggiunto almeno sei mesi di vita; è fatto salvo il requisito di un’età superiore per ragioni di polizia sanitaria.

3

 Nell’autorizzazione l’USAV può limitare il numero di cani, gatti o furetti che possono essere importati e stabilire la durata massima del soggiorno.

4

 L’autorizzazione deve essere portata con sé al momento dell’entrata nel territorio d’importazione e presentata spontaneamente agli organi di controllo.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 271).
  2. RS 916.443.10

Art. 7Numero massimo per l’importazione da Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia nonché dall’Irlanda del Nord1

1

 Per l’importazione di cani, gatti e furetti dagli Stati membri UE, dall’Islanda e dalla Norvegia nonché dall’Irlanda del Nord il numero massimo fissato nell’articolo 6a capoversi 1 e 2 e i rispettivi requisiti per le deroghe si applicano per analogia. Se il numero di animali portati con sé è superiore a tale limite, per tutti gli animali si applica l’ordinanza del 18 novembre 20152 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia nonché con l’Irlanda del Nord.

2

 Non è richiesta nessuna autorizzazione.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 271).
  2. RS 916.443.11

Art. 8Identificazione

1

 Cani, gatti e furetti devono essere muniti di un microchip che soddisfa i requisiti conformemente all’allegato 4 numero 1.

2

 Gli animali per i quali può essere dimostrato che sono stati contrassegnati, prima del 3 luglio 2011, con un tatuaggio leggibile non necessitano di un microchip.

3

 L’identificazione deve essere effettuata prima della vaccinazione antirabbica conformemente all’articolo 11 e prima di un’eventuale titolazione conformemente all’articolo 14 capoverso 2 lettera b.

4

 Essa deve essere annotata nel passaporto per animali da compagnia o nel certificato veterinario e nel rapporto di analisi del laboratorio in cui è definita la titolazione.

Art. 9Passaporto per animali da compagnia

1

 Il passaporto per animali da compagnia per cani, gatti e furetti deve soddisfare i requisiti di cui all’allegato 4 numero 2.

2

 Le annotazioni nel passaporto per animali da compagnia devono essere effettuate da un veterinario abilitato.

3

 I passaporti per animali da compagnia rilasciati prima del 29 dicembre 2014 continuano a essere validi fino alla morte dell’animale per il quale sono stati rilasciati.

Art. 10Certificato veterinario

1

 Il certificato veterinario deve soddisfare i requisiti di cui all’allegato 4 numero 3.

2

 Esso deve essere compilato e firmato da:

  1. a.

    un veterinario ufficiale designato dall’autorità competente del Paese di provenienza; o

  2. b.

    un veterinario abilitato; in questo caso, tali annotazioni devono essere confermate, tramite visto, dall’autorità competente.

3

 Esso deve contenere una dichiarazione firmata dal detentore o dalla persona autorizzata e che attesta che l’animale da compagnia non è importato a scopo di un passaggio di proprietà.1

4

 In caso d’importazione per via aerea diretta, esso è valido fino al controllo eseguito in un aeroporto nazionale, ma al massimo per la durata di dieci giorni dalla data di rilascio.

5

 In caso d’importazione da un Paese terzo attraverso gli Stati membri dell’UE, l’Islanda o la Norvegia o attraverso l’Irlanda del Nord, al posto di un passaporto per animali da compagnia può essere utilizzato il certificato veterinario munito del visto di controllo apposto da uno di tali Stati o territori. Questo è valido per una durata di quattro mesi dalla data di rilascio o fino alla data di scadenza della vaccinazione antirabbica valida, a seconda di quale data sia precedente.2

  1. Nuovo testo giusta l’all. n. II 4 dell’O del 18 nov. 2015 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5201).
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 271).

Art. 11Vaccinazione antirabbica

1

 La vaccinazione antirabbica deve essere effettuata con un vaccino che soddisfa i requisiti di cui all’allegato 4 numero 4.

2

 La vaccinazione antirabbica è considerata valida a partire:

  1. a.

    dal 21° giorno successivo alla fine del protocollo di vaccinazione;

  2. b.

    dalla vaccinazione di richiamo se il vaccino viene somministrato durante il periodo di validità indicato dal fabbricante.

3

 La validità della vaccinazione corrisponde a quella indicata dal fabbricante se la data di scadenza è stata riportata nel passaporto o nel certificato veterinario da un veterinario abilitato. In caso contrario, la sua durata è di un anno.

4

 La vaccinazione primaria può essere effettuata solo a partire da un’età di 12 settimane. Una vaccinazione è considerata vaccinazione primaria in assenza di una prova attestante una vaccinazione precedente.

5

 La vaccinazione deve essere eseguita conformemente alle prescrizioni del fabbricante.

Art. 12Animali provenienti dall’UE e da altri Stati o territori europei con un passaporto per animali da compagnia riconosciuto dall’UE1

1

 Cani, gatti e furetti provenienti da Stati o territori di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera a devono essere accompagnati da un passaporto per animali da compagnia.2

2

 Gli animali devono essere vaccinati validamente contro la rabbia. La vaccinazione deve essere iscritta nel passaporto.

3

 Possono essere importati animali di età inferiore a 12 settimane senza vaccinazione antirabbica e animali di età compresa tra 12 e 16 settimane con una vaccinazione antirabbica che tuttavia non è ancora valida secondo l’articolo 11 capoverso 2 lettera a, se:

  1. a.

    viene portata con sé una dichiarazione del detentore conformemente ai requisiti di cui all’allegato 4 numero 5, attestante che, dalla loro nascita, gli animali non sono entrati in contatto con animali selvatici di specie suscettibili alla rabbia; o

  2. b.

    gli animali accompagnano la madre dalla quale sono ancora dipendenti e che, secondo il passaporto per animali da compagnia, prima di partorire gli animali è stata sottoposta a vaccinazione antirabbica.

4

 L’USAV può, su richiesta e in casi motivati, autorizzare eccezioni all’obbligo di vaccinazione antirabbica, ad esempio nel caso di animali considerati masserizie di trasloco per i quali è comprovato che, per motivi medici, non possono essere vaccinati.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 271).
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 271).

Art. 13Animali provenienti da Stati e territori con situazione epizooziologica favorevole riguardo alla rabbia

1

 Cani, gatti e furetti provenienti da Stati e territori di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera b devono essere accompagnati da un certificato veterinario.

2

 Animali provenienti dal territorio d’importazione oppure da uno Stato o un territorio di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera a che dispongono di un passaporto per animali da compagnia e che sono stati vaccinati in modo valido contro la rabbia, possono essere importati o reimportati senza certificato veterinario dopo un soggiorno temporaneo in uno Stato o in un territorio di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera b.1

3

 Cani, gatti e furetti provenienti da Stati e territori di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera b devono essere stati vaccinati in modo valido contro la rabbia. La vaccinazione deve essere iscritta nel certificato veterinario.

4

 Possono essere importati animali di età inferiore a 12 settimane senza vaccinazione antirabbica e animali di età compresa tra 12 e 16 settimane con una vaccinazione antirabbica che tuttavia non è ancora valida secondo l’articolo 11 capoverso 2 lettera a, se:

  1. a.

    viene portata con sé una dichiarazione del detentore, conformemente ai requisiti di cui all’allegato 4 numero 5, attestante che, dalla loro nascita, gli animali non sono entrati in contatto con animali selvatici di specie suscettibili alla rabbia; o

  2. b.

    gli animali accompagnano la madre dalla quale sono ancora dipendenti e che, secondo il certificato veterinario, prima di partorire gli animali è stata sottoposta a vaccinazione antirabbica.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 271).

Art. 14Animali provenienti da Stati e territori in cui la presenza di rabbia urbana non può essere esclusa

1

 Cani, gatti e furetti provenienti da Stati e territori di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera c devono essere accompagnati da un certificato veterinario.

2

 Il certificato veterinario deve attestare che:

  1. a.

    gli animali sono stati sottoposti a vaccinazione antirabbica in corso di validità; e

  2. b.

    è stata effettuata una titolazione degli anticorpi contro la rabbia in un laboratorio riconosciuto dalla Commissione Europea; l’USAV pubblica in Internet1 una lista dei laboratori riconosciuti.

3

 Se vengono importati da uno Stato o territorio di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera c animali che provengono dal territorio d’importazione oppure da uno Stato o un territorio di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera a, il certificato veterinario non è necessario per gli animali:2

  1. a.

    che sono stati sottoposti alla vaccinazione antirabbica e alla titolazione nel territorio d’importazione oppure in uno Stato o un territorio di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera a; e

  2. b.

    la cui vaccinazione e titolazione sono in corso di validità e sono iscritte nel passaporto per animali da compagnia o sono specificamente attestate.

4

 Per cani, gatti e furetti provenienti da Stati e territori di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera c che vengono importati per via aerea diretta è necessaria un’autorizzazione dell’USAV. Le domande devono essere presentate all’USAV al più tardi 21 giorni prima dell’arrivo degli animali e devono contenere i documenti necessari alla verifica del rispetto delle disposizioni per l’importazione.

  1. www.usav.admin.ch > Animali > Viaggiare con animali da compagnia > Cani, gatti e furetti
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 271).

Art. 15Titolazione per animali provenienti da Stati e territori in cui la presenza di rabbia urbana non può essere esclusa

1

 La titolazione per cani, gatti e furetti provenienti da Stati e territori di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera c di anticorpi neutralizzanti, che deve essere di almeno 0,5 Ul/ml, è rilevata su un campione di sangue prelevato da un veterinario abilitato almeno 30 giorni dopo la vaccinazione e tre mesi prima dell’importazione.

2

 Il termine di tre mesi non si applica in caso di reimportazione di un animale il cui passaporto per animali da compagnia attesti che la titolazione è stata effettuata con risultato positivo prima che il suddetto animale abbia lasciato il territorio d’importazione, uno Stato membro dell’UE, l’Islanda o la Norvegia o l’Irlanda del Nord.1

3

 Nel caso di una vaccinazione di richiamo secondo l’articolo 11 capoverso 2 lettera b, non è necessario ripetere la titolazione.

4

 Se vengono importati da uno Stato o territorio di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera c animali che provengono da uno Stato o territorio di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera a o b, non è necessaria una titolazione se:2

  1. a.

    il detentore o la persona autorizzata presenta una dichiarazione, conformemente ai requisiti di cui all’allegato 4 numero 5, firmata di proprio pugno attestante che, durante il transito attraverso lo Stato o il territorio di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera c, gli animali non sono entrati in contatto con animali di specie ricettive alla rabbia; e

  2. b.

    durante il trasporto gli animali non hanno mai abbandonato il mezzo di trasporto chiuso o il perimetro di un aeroporto internazionale.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 271).
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 271).

Sezione 3 Uccelli

Art. 16

1

 Gli uccelli provenienti da Paesi terzi possono essere importati soltanto se sono accompagnati da un certificato veterinario attestante l’avvenuta attuazione delle misure di cui all’allegato 5.

2

 Gli uccelli provenienti da Paesi terzi possono essere importati e fatti transitare esclusivamente attraverso gli aeroporti di Zurigo e Ginevra.

Capitolo 3 Disposizioni per il transito e l’esportazione

Art. 17Transito

1

 Per il transito di animali da compagnia per via aerea diretta si applicano i requisiti di polizia sanitaria del Paese di destinazione.

2

 Le disposizioni sull’importazione sono applicabili al transito nei seguenti casi:

  1. a.

    gli animali da compagnia vengono introdotti per via aerea nel territorio d’importazione e fatti transitare con un altro mezzo di trasporto attraverso il territorio d’importazione;

  2. b.

    gli animali da compagnia vengono fatti transitare via terra attraverso il territorio d’importazione.

Art. 18Esportazione

1

 Per l’esportazione di animali da compagnia verso Stati membri dell’UE, l’Islanda e la Norvegia si applicano le disposizioni sull’importazione, nonché gli eventuali ulteriori requisiti di polizia sanitaria del Paese di destinazione.

2

 Per l’esportazione verso altri Stati si applicano i requisiti di polizia epizooziologica del Paese di destinazione.

Capitolo 4 Obblighi al passaggio di confine

Art. 19Obbligo di esibire documenti

Al momento dell’importazione e del transito di animali da compagnia per cui è prescritto l’obbligo di portare con sé un passaporto per animali da compagnia, un certificato veterinario o un’autorizzazione, il detentore o la persona autorizzata deve presentare all’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)1 passaporto per animali da compagnia, il certificato veterinario o l’autorizzazione.

  1. La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 20Traduzione dei documenti

Il passaporto per animali da compagnia o il certificato veterinario devono essere in una delle lingue ufficiali o in inglese, oppure devono essere accompagnati da una traduzione in una lingua ufficiale o in inglese.

Capitolo 5 Controlli e misure

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 21Controllo del numero massimo in caso di importazione e di transito

In caso di importazione e di transito di animali da compagnia, l’UDSC controlla il numero massimo di animali portati con sé.

Art. 22Enclavi doganali svizzere

In caso di importazione e di transito nelle enclavi doganali svizzere, non è eseguito alcun controllo da parte dell’UDSC

Art. 23Ricorso al servizio veterinario di confine

L’UDSC può fare ricorso al servizio veterinario di confine per eseguire i controlli sugli animali da compagnia che vengono importati nel traffico aereo diretto proveniente da Paesi terzi.

Art. 23aComunicazione di dati1

In caso di sospetta infrazione alla legislazione sulle epizoozie o sulla protezione degli animali, le società di trasporto che trasportano animali da compagnia sono tenute a comunicare su richiesta alle autorità d’esecuzione i dati relativi al detentore o alla persona autorizzata.

  1. Introdotto dall’all. n. II 4 dell’O del 18 nov. 2015 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5201).

Sezione 2 Disposizioni supplementari per i controlli al momento dell’importazione e del transito di cani, gatti e furetti

Art. 24Controllo del rispetto delle disposizioni per l’importazione e il transito

In caso di importazione di cani, gatti e furetti, l’UDSC controlla il rispetto delle disposizioni per l’importazione, in caso di transito controlla il rispetto delle disposizioni per il transito.

Art. 25Annotazione del controllo

In caso di importazione o di transito di cani, gatti e furetti provenienti da Stati e territori di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettere b e c, l’UDSC annota il controllo nel passaporto per animali da compagnia o nel certificato veterinario.

Art. 26Notifiche

1

 Per cani, gatti e furetti importati da Paesi terzi per via aerea diretta, l’UDSC rileva regolarmente:

  1. a.

    il numero dei controlli eseguiti;

  2. b.

    il numero di animali contestati.

2

 L’UDSC trasmette le cifre rilevate all’USAV.

Sezione 3 Disposizioni supplementari relative ai controlli in caso di importazione e di transito di uccelli

Art. 271

Per gli uccelli provenienti da Paesi terzi, il servizio veterinario di confine esegue un controllo veterinario di confine completo secondo l’ordinanza del 18 novembre 20152 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi.

  1. Nuovo testo giusta l’all. n. II 4 dell’O del 18 nov. 2015 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5201).
  2. RS 916.443.10

Sezione 4 Misure

Art. 28Misure da parte dell’UDSC

Se constata che le condizioni per l’importazione o il transito di animali da compagnia non sono soddisfatte, l’UDSC lo comunica all’autorità veterinaria del Cantone in cui è avvenuto il controllo. Nel caso di animali da compagnia provenienti da Paesi terzi importati o fatti transitare attraverso un aeroporto nazionale, lo comunica al servizio veterinario di confine.

Art. 29Misure da parte dell’autorità veterinaria cantonale

1

 Se le condizioni per l’importazione o il transito di animali da compagnia non sono soddisfatte, l’autorità veterinaria cantonale competente adotta le misure necessarie a garantire la protezione della salute umana e degli animali. Fanno eccezione gli animali da compagnia provenienti da Paesi terzi che vengono importati o fatti transitare attraverso un aeroporto nazionale; a questi si applica l’articolo 30.

2

 Se gli animali importati o fatti transitare illegalmente vengono scoperti in Svizzera e notificati da parte di privati o di organi diversi dall’UDSC, l’autorità veterinaria cantonale competente adotta le misure necessarie a garantire la protezione della salute umana e degli animali e avverte l’UDSC.

3

 L’autorità può ordinare in particolare il respingimento, il sequestro o l’abbattimento degli animali.

Art. 30Misure da parte del servizio veterinario di confine

1

 Se le condizioni per l’importazione o il transito attraverso un aeroporto nazionale di animali da compagnia provenienti da Paesi terzi non sono soddisfatte, il servizio veterinario di confine respinge gli animali.

2

 Se non possono essere respinti immediatamente, gli animali devono essere posti in isolamento; il rischio di questa misura è a carico del detentore o della persona autorizzata.

3

 Se non sono riesportati entro dieci giorni, gli animali possono essere confiscati e abbattuti.

Capitolo 6 Perseguimento penale

Art. 31

1

 Il veterinario ufficiale del Cantone o del servizio veterinario di confine notifica alla competente autorità di perseguimento penale le infrazioni constatate alla legislazione sulle epizoozie e sulla protezione degli animali, in particolare quelle concernenti:

  1. a.

    l’identità e la provenienza degli animali;

  2. b.

    la tutela della salute umana e degli animali.

2

 In caso di importazione e di transito illegali, la competente autorità cantonale di perseguimento penale o l’USAV promuove un perseguimento penale. Qualora siano simultaneamente commesse infrazioni alle disposizioni doganali, l’UDSC promuove un perseguimento penale.

3

 L’UDSC notifica ed esegue, su richiesta dell’USAV o dell’autorità cantonale competente, i decreti penali e le decisioni penali per infrazioni che sono state oggetto di un’inchiesta da parte dello stesso.

Capitolo 7 Tasse e assunzione dei costi

Art. 32

1

 Le tasse per le autorizzazioni e i controlli dell’USAV sono disciplinate dall’ordinanza del 30 ottobre 19851 sulle tasse dell’USAV. Esse sono addossate al detentore o alla persona autorizzata.

2

 Il detentore o la persona autorizzata deve inoltre farsi carico di tutti i costi generati dai controlli delle autorità veterinarie cantonali, nonché dalle misure disposte dalle autorità veterinarie cantonali o dal servizio veterinario di confine.

  1. RS 916.472

Capitolo 8 Passaporto svizzero per animali da compagnia

Art. 33Emissione e distribuzione

1

 Per lʼemissione e la distribuzione del passaporto svizzero per animali da compagnia è competente l’USAV. A tale scopo l’USAV può fare ricorso a terzi.

2

 Il passaporto per animali da compagnia deve essere emesso secondo le prescrizioni armonizzate a livello internazionale. Può essere fornito unicamente a veterinari attivi in Svizzera dotati di autorizzazione cantonale all’esercizio della professione.

3

 Le tasse per l’emissione e la distribuzione del passaporto per animali da compagnia sono rette dall’ordinanza del 23 novembre 20051 sugli emolumenti per le pubblicazioni. Esse sono addossate ai veterinari.

  1. [RU 2005 5433. RU 2014 4329 art. 8]. Vedi ora l’O del 19 nov. 2014 (RS 172.041.11).

Art. 34Rilascio

1

 Il passaporto svizzero per animali da compagnia può essere rilasciato unicamente da veterinari dotati di autorizzazione cantonale all’esercizio della professione e con studio medico in Svizzera e da veterinari impiegati presso un altro veterinario dotato di autorizzazione cantonale all’esercizio della professione e con studio medico in Svizzera. Essi soltanto possono annotare nel passaporto per animali da compagnia i dati sull’animale e sul suo detentore. 1

2

 Al momento del rilascio di un passaporto per animali da compagnia, il veterinario vi deve registrare i seguenti dati:

  1. a.

    la data dell’impianto, nonché il numero e la localizzazione del microchip impiantato nell’animale da compagnia;

  2. b.

    il nominativo e le informazioni di contatto del detentore;

  3. c.

    il numero del passaporto per animali da compagnia consegnato.

2bis

 Per i cani, i veterinari devono registrare nella banca dati centrale i numeri dei passaporti per animali da compagnia rilasciati secondo l’articolo 30 capoverso 2 LFE.2

3

 I dati sono conservati per tre anni.

4

 Essi sono comunicati, su richiesta, all’USAV e alle autorità d’esecuzione cantonali.

  1. Nuovo testo giusta il n. II 1 dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 721).
  2. Introdotto dal n. II 1 dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 721).

Capitolo 9 Informazione e formazione

Art. 35

1

 L’USAV provvede a informare i viaggiatori e a formare gli organi di controllo. Pubblica le disposizioni per l’importazione su Internet.

2

 L’USAV provvede a formare gli organi di controllo.

Capitolo 10 Disposizioni finali

Art. 36Aggiornamento di singoli allegati

L’USAV può aggiornare gli allegati 1, 3, 4 e 5 della presente ordinanza secondo lo sviluppo internazionale o tecnico.

Art. 37Abrogazione e modifica di altri atti normativi

L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell’allegato 6.

Art. 38Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 29 dicembre 2014.

Allegati

  • Elenco degli animali da compagnia
  • Suddivisione degli Stati e dei territori
  • Disposizioni speciali per cani, gatti e furetti
  • Misure prima dell’importazione di uccelli per quanto riguarda il certificato veterinario
  • Abrogazione e modifica di altri atti normativi

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 16.09.2024. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).