Législation

Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn)

RS 455.1 · 258 articoli

OPAn (RS 455.1) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

Ultime modifiche

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Estratto del testo (258 articoli)

Art. 1, Oggetto

La presente ordinanza disciplina il trattamento, la detenzione, l’utilizzazione e gli interventi su animali vertebrati, cefalopodi ( Cephalopoda Reptantia…

Art. 2, Definizioni

1 A seconda dello stato di addomesticamento si distinguono le seguenti categorie animali: a. animali domestici : b. animali selvatici : 2 A seconda del tipo di utilizzo si distinguono le seguenti categorie animali: a. ani…

Art. 3, Principi

1 Gli animali devono essere tenuti e trattati in modo che non siano turbati nelle loro funzioni corporee o nel comportamento e che la loro facoltà di adattamento non sia messa alla prova in modo eccessivo. 2 I ricoveri e i p…

Art. 4, Alimentazione

1 Gli animali devono ricevere regolarmente e in quantità sufficienti alimenti adeguati e acqua. Se sono tenuti in gruppo, il detentore di animali deve provvedere affinché ogni animale riceva alimenti e acqua a sufficien…

Art. 5, Cura

1 Il detentore di animali deve controllare, con una frequenza variabile a seconda delle necessità, il benessere degli animali e lo stato delle attrezzature. Deve eliminare prontamente i difetti delle attrezzature che pregiudican…

Art. 6, Protezione dalle condizioni meteorologiche

Il detentore di animali deve provvedere a fornire la necessaria protezione agli animali che non possono adattarsi alle condizioni meteorologiche.…

Art. 7, Ricoveri, parchi, suolo

1 I ricoveri e i parchi devono essere costruiti e allestiti in modo tale che: a. il rischio di ferimento degli animali sia minimo; b. la salute degli animali non sia compromessa; e c. gli animali non possano f…

Art. 8, Poste, box, dispositivi d’attacco

1 Le poste, i box e i dispositivi d’attacco devono essere concepiti in modo che gli animali non si feriscano e possano tenersi eretti, coricarsi, riposarsi e alzarsi nel modo tipico della loro specie…

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Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).