Législation

Ordinanza del 17 giugno 1996 sul sistema svizzero di accreditamento e la designazione di laboratori di prova e di organismi di valutazione della conformità, di registrazione e d'omologazione (Ordinanza sull'accreditamento e sulla designazione, OAccD)

RS 946.512 · OAccD · 48 articoli

Ordinanza sull'accreditamento e sulla designazione (RS 946.512) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

Ultime modifiche

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Estratto del testo (48 articoli)

Art. 1, Oggetto

1 La presente ordinanza disciplina: a. l’accreditamento di organismi che effettuano prove di prodotti, valutano la loro conformità (organismi di valutazione della conformità) o svolgono attività analoghe riguardo a persone, p…

Art. 2, Scopo dell’accreditamento

Con l’accreditamento si riconosce formalmente la competenza ad un organismo di eseguire determinate prove o valutazioni della conformità secondo criteri determinanti a livello internazionale.…

Art. 3, Scopo della designazione

Con la designazione si conferma in vista del riconoscimento formale nell’ambito di un accordo internazionale che un organismo adempie i requisiti per eseguire determinate prove o valutazioni della conformità…

Art. 4

1 Possono essere accreditati: a. organismi di valutazione della conformità di imprese iscritte nel registro di commercio svizzero e che hanno il loro domicilio in Svizzera; b. organismi di valutazione della conformità statali in Sviz…

Art. 5

1 Il servizio di accreditamento svizzero (SAS) è subordinato alla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) . 2 Il SAS deve rispondere ai criteri determinanti a livello internazionale, come risultano segnatamente dalle norme di cui al…

Art. 6

1 Il Consiglio federale istituisce una commissione consultiva di accreditamento. Essa deve rappresentare i diversi ambienti interessati. 2 La Commissione di accreditamento fornisce la sua consulenza alle autorità incaricate dell’accr…

Art. 7

1 Il richiedente deve rispondere ai criteri determinanti a livello internazionale, come risultano segnatamente dalle norme e dai principi di cui all’allegato 2. 2 Se un richiedente vuole farsi accreditare per procedure disciplinate l…

Art. 8

Le domande di accreditamento devono essere inoltrate al SAS unitamente ai documenti necessari per la valutazione.…

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Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).