Législation

Legge del 1<sup>o</sup> luglio 1966 sulle epizoozie (LFE)

RS 916.40 · 86 articoli

LFE (RS 916.40) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

Ultime modifiche

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Estratto del testo (86 articoli)

Art. 1, Epizoozie

1 Sono epizoozie nel senso della presente legge le malattie animali tra­smissibili che: a. possono essere trasmesse all’uomo (zoonosi); b. non possono essere combattute con successo dai singoli detentori di animali senza in…

Art. 1 a, Lotta contro le epizoozie

1 Le epizoozie fortemente contagiose devono essere: a. estirpate il più presto possibile; b. combattute, per il resto, come le altre epizoozie. 2 Le altre epizoozie devono essere: a. estirpate, nella misur…

Art. 2, Prescrizioni del Consiglio fede­ra­le

Il Consiglio federale emana prescrizioni generali sulle competenze degli organi di po­lizia delle epizoozie.…

Art. 3, Organizzazione cantonale, vete­rina­rio can­tona­le, veteri­nari ufficiali e non ufficiali

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907; FF 2011 6259). I Cantoni organizzano direttamen…

Art. 3 a, Commissioni d’esame

1 Il Consiglio federale può nominare commissioni d’esame incaricate di far soste­nere gli e­sami: a. alle persone che svolgono una funzione nell’ambito dell’ese­cu­­zione della presente legge; b. ai veterinari u…

Art. 4
Art. 5

1 I Cantoni designano gli ispettori degli apiari e i loro supplenti e li retri­buiscono. 2 ...…

Art. 6

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Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).