Legge del 1<sup>o</sup> luglio 1966 sulle epizoozie (LFE)
RS 916.40 · 86 articoli
LFE (RS 916.40) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.
Ultime modifiche
- Art. 52, modificato (RO 2020 2743) in vigore dal 01.01.2022
- Art. 52, modificato (RO 2020 2743) in vigore dal 01.01.2022
- Art. 15a, modificato (RO 1999 1347) in vigore dal 01.01.2022
- Art. 24, modificato (RO 2020 2743) in vigore dal 01.01.2022
- Art. 10, modificato (RO 1995 3711) in vigore dal 01.01.2021
- Art. 11a, modificato (RO 1977 1187) in vigore dal 01.01.2021
Estratto del testo (86 articoli)
1 Sono epizoozie nel senso della presente legge le malattie animali trasmissibili che: a. possono essere trasmesse all’uomo (zoonosi); b. non possono essere combattute con successo dai singoli detentori di animali senza in…
1 Le epizoozie fortemente contagiose devono essere: a. estirpate il più presto possibile; b. combattute, per il resto, come le altre epizoozie. 2 Le altre epizoozie devono essere: a. estirpate, nella misur…
Il Consiglio federale emana prescrizioni generali sulle competenze degli organi di polizia delle epizoozie.…
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907; FF 2011 6259). I Cantoni organizzano direttamen…
1 Il Consiglio federale può nominare commissioni d’esame incaricate di far sostenere gli esami: a. alle persone che svolgono una funzione nell’ambito dell’esecuzione della presente legge; b. ai veterinari u…
1 I Cantoni designano gli ispettori degli apiari e i loro supplenti e li retribuiscono. 2 ...…
Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).
