Législation

Ordinanza del 9 maggio 2012 sull'utilizzazione di organismi in sistemi chiusi (Ordinanza sull'impiego confinato, OIConf)

RS 814.912 · OIConf · 39 articoli

Ordinanza sull'impiego confinato (RS 814.912) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

Ultime modifiche

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Estratto del testo (39 articoli)

Art. 1, Scopo

Lo scopo della presente ordinanza è di proteggere l’uomo, gli animali e l’ambiente, nonché la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile dai pericoli e dai pregiudizi derivanti dall’utilizzazione di organismi, dei l…

Art. 2, Oggetto e campo d’applicazione

1 La presente ordinanza disciplina l’utilizzazione di organismi, in particolare di organismi geneticamente modificati, patogeni o alloctoni, in sistemi chiusi. 2 Per il trasporto di organismi destinati…

Art. 3, Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza s’intende per: a. organismi : entità biologiche cellulari o non cellulari capaci di moltiplicarsi o di trasmettere materiale genetico, in particolare animali, piante e microrganismi; sono…

Art. 4, Obbligo di diligenza

1 Chi utilizza organismi in sistemi chiusi deve impiegare la dovuta diligenza affinché gli organismi, i loro metaboliti e i loro rifiuti: a. non possano mettere in pericolo l’uomo, gli animali e l’ambiente; b. no…

Art. 5, Obbligo di impiego confinato e valutazioni preliminari

1 L’utilizzazione dei seguenti organismi deve avvenire in sistemi chiusi, salvo quando è permesso utilizzarli nell’ambiente in virtù dell’ordinanza del 10 settembre 2008 RS 814.9…

Art. 5 a, Rilevazione primaria al di fuori dei sistemi chiusi

Introdotto dalla cifra I dell’O del 27 set. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 ( RU 2019 3131 ). Rilevazione primaria al di fuori dei sistemi chiusi 1 In caso di comparsa naturale ripetuta oppure immissione intenzionale, non intenzi…

Art. 6, Classificazione degli organismi

1 Per determinare il rischio rappresentato dalla presenza di organismi vanno stimate l’entità e la probabilità di effetti dannosi per l’uomo, gli animali e l’ambiente, nonché la diversità biologica e l…

Art. 7, Classificazione delle attività

1 Per determinare il rischio rappresentato da un’attività con organismi prevista in un sistema chiuso vanno stimate l’entità e la probabilità di effetti dannosi per l’uomo, gli animali e l’ambiente, non…

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Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).