Ordinanza del 9 maggio 2012 sull'utilizzazione di organismi in sistemi chiusi (Ordinanza sull'impiego confinato, OIConf)
RS 814.912 · OIConf · 39 articoli
Ordinanza sull'impiego confinato (RS 814.912) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.
Ultime modifiche
- Art. 5, modificato (RO 2025 565) in vigore dal 01.12.2025
- Art. 5, modificato (RO 2024 116) in vigore dal 01.09.2024
- Art. 2, modificato (RO 2022 291) in vigore dal 26.05.2022
- Art. 2, modificato (RO 2019 3131) in vigore dal 01.01.2020
- Art. 5, modificato (RO 2018 4209) in vigore dal 01.01.2020
- Art. 3, modificato (RO 2019 3131) in vigore dal 01.01.2020
Estratto del testo (39 articoli)
Lo scopo della presente ordinanza è di proteggere l’uomo, gli animali e l’ambiente, nonché la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile dai pericoli e dai pregiudizi derivanti dall’utilizzazione di organismi, dei l…
1 La presente ordinanza disciplina l’utilizzazione di organismi, in particolare di organismi geneticamente modificati, patogeni o alloctoni, in sistemi chiusi. 2 Per il trasporto di organismi destinati…
Ai sensi della presente ordinanza s’intende per: a. organismi : entità biologiche cellulari o non cellulari capaci di moltiplicarsi o di trasmettere materiale genetico, in particolare animali, piante e microrganismi; sono…
1 Chi utilizza organismi in sistemi chiusi deve impiegare la dovuta diligenza affinché gli organismi, i loro metaboliti e i loro rifiuti: a. non possano mettere in pericolo l’uomo, gli animali e l’ambiente; b. no…
1 L’utilizzazione dei seguenti organismi deve avvenire in sistemi chiusi, salvo quando è permesso utilizzarli nell’ambiente in virtù dell’ordinanza del 10 settembre 2008 RS 814.9…
Introdotto dalla cifra I dell’O del 27 set. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 ( RU 2019 3131 ). Rilevazione primaria al di fuori dei sistemi chiusi 1 In caso di comparsa naturale ripetuta oppure immissione intenzionale, non intenzi…
1 Per determinare il rischio rappresentato dalla presenza di organismi vanno stimate l’entità e la probabilità di effetti dannosi per l’uomo, gli animali e l’ambiente, nonché la diversità biologica e l…
1 Per determinare il rischio rappresentato da un’attività con organismi prevista in un sistema chiuso vanno stimate l’entità e la probabilità di effetti dannosi per l’uomo, gli animali e l’ambiente, non…
Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).
