Législation

Ordinanza del 1° settembre 2010 concernente il sistema di informazione nell’ambito della sperimentazione animale (Ordinanza animex-ch)

RS 455.61In vigoreStato 01.01.202429 articoli

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  • RU 2023 735in vigore il 01.01.2024
    modificato: art. 1, 20
  • RU 2022 568in vigore il 01.09.2023
    modificato: art. 18
  • RU 2021 926in vigore il 01.02.2022
    modificato: art. 8, 9, 10, 13, 21 · introdotto: art. 13a, 13b, 16, 16a
  • RU 2013 3789in vigore il 01.01.2014
    modificato: art. 4, 16

4 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Sezione 1: Disposizioni generali1–3
  2. Sezione 2: Competenze4–8
  3. Sezione 3: Struttura e contenuto del sistema d’informazione animex-ch9–10
  4. Sezione 4: Accesso al sistema d’informazione animex-ch11–14
  5. Sezione 5: Comunicazione di dati15–16a
  6. Sezione 6: Protezione dei dati, sicurezza delle informazioni e archiviazione17–21
  7. Sezione 7: Tasse e costi22–23
  8. Sezione 8: Disposizioni finali24–26

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 20e della legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn), ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1Oggetto

1

 La presente ordinanza disciplina l’esercizio del sistema d’informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali (denominato qui di seguito «sistema d’informazione animex-ch1»).

2

 Essa comprende in particolare disposizioni riguardanti:

  1. a.

    le competenze;

  2. b.

    la struttura e il contenuto del sistema d’informazione animex-ch;

  3. c.

    i diritti di accesso;

  4. d.

    la comunicazione dei dati;

  5. e.

    la protezione dei dati e la sicurezza delle informazioni2;

  6. f.

    l’archiviazione dei dati;

  7. g.

    le tasse e i costi.

  1. Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 10 dic. 2021, in vigore dal 1° feb. 2022 (RU 2021 926). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
  2. Nuova espressione giusta l’all. 2 n. II 29 dell’O dell’8 nov. 2023 sulla sicurezza delle informazioni, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 735). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 2Scopo del sistema d’informazione animex-ch

Il sistema d’informazione animex-ch serve al trattamento dei dati di cui la Confederazione, i Cantoni, gli istituti, i laboratori e i centri di detenzione di animali da laboratorio necessitano per gestire le autorizzazioni degli esperimenti sugli animali e dei centri di detenzione di animali da laboratorio.

Art. 3Definizioni

1

 Nella presente ordinanza per:

  1. a.

    istituto o laboratorio s’intende un’unità organizzativa all’interno di un’università, di un’industria o di un altro istituto di ricerca che effettua esperimenti sugli animali;

  2. b.

    ricercatore s’intende il collaboratore di un istituto, di un laboratorio o di un centro di detenzione di animali da laboratorio.

2

 La nozione di centro di detenzione di animali da laboratorio è da intendersi secondo l’articolo 2 capoverso 3 lettera m dell’ordinanza del 23 aprile 20081 sulla protezione degli animali.

  1. RS 455.1

Sezione 2: Competenze

Art. 4Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

1

 L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) provvede allo sviluppo e alla gestione del sistema d’informazione animex-ch.1

2

 Esso:

  1. a.

    conclude accordi con i fornitori di prestazioni;

  2. b.

    conclude accordi di utilizzazione con i Cantoni;

  3. c.

    emana prescrizioni tecniche per l’utilizzo del sistema d’informazione animex-ch;

  4. d.

    redige il preventivo e il consuntivo annuali.

3

 L’USAV2 è responsabile del servizio specializzato e del sistema d’informazione animex-ch. Nello specifico adotta le misure necessarie per l’esercizio del sistema e per garantire la protezione e la sicurezza dei dati.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3789).
  2. Nuova esp. giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3789). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 5Servizio specializzato

Al servizio specializzato dell’USAV addetto al sistema d’informazione animex-ch (servizio specializzato) competono:

  1. a.

    il supporto agli utenti delle autorità cantonali e delle commissioni cantonali per gli esperimenti sugli animali;

  2. b.

    l’informazione agli utenti in merito agli aspetti tecnici, alle innovazioni e a eventuali modifiche;

  3. c.

    gli adeguamenti tecnici e specialistici e i miglioramenti del sistema d’informazione animex-ch;

  4. d.

    il miglioramento dell’interfaccia mediante testi esplicativi e messaggi del sistema destinati agli utenti;

  5. e.

    il coordinamento e la sorveglianza degli incarichi affidati ai fornitori di prestazioni;

  6. f.

    la risoluzione di guasti in collaborazione con i fornitori di prestazioni;

  7. g.

    la concessione e la gestione dei diritti di accesso degli utenti;

  8. h.

    lo svolgimento di corsi di formazione.

Art. 6Autorità cantonali

1

 Le autorità cantonali gestiscono i propri dati e documenti e provvedono affinché i dati inerenti alle persone e alle aziende del loro Cantone siano esatti. Nello specifico gestiscono i dati relativi agli utenti e li trasmettono al servizio specializzato nella misura in cui siano necessari per la concessione dei diritti di accesso.

2

 Esse concludono accordi di utilizzazione con istituti, laboratori, centri di detenzione di animali da laboratorio e con i membri delle commissioni cantonali per gli esperimenti sugli animali. Gli accordi prevedono in particolare misure volte a garantire la protezione dei dati e la sicurezza delle informazioni.

Art. 7Istituti, laboratori e centri di detenzione di animali da laboratorio

Gli istituti, i laboratori e i centri di detenzione di animali da laboratorio concludono accordi di utilizzazione con i loro collaboratori. Gli accordi prevedono in particolare misure volte a garantire la protezione dei dati e la sicurezza delle informazioni.

Art. 8Comitato misto

1

 Il comitato misto è composto da tre rappresentanti dell’USAV e da tre rappresentanti dei Cantoni. Esso è diretto dall’USAV. Per il rimanente provvede autonomamente alla propria organizzazione.

2

 Esso fornisce consulenza all’USAV sugli aspetti tecnici dell’esercizio e dell’ulteriore sviluppo del sistema d’informazione animex-ch. Redige un piano di archiviazione.1

3

 Esso può assegnare incarichi al servizio specializzato.

4

 Può ricorrere a esperti esterni per la risoluzione di questioni specifiche.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 dic. 2021, in vigore dal 1° feb. 2022 (RU 2021 926).

Sezione 3: Struttura e contenuto del sistema d’informazione animex-ch

Art. 9Struttura del sistema d’informazione animex-ch

Il sistema d’informazione animex-ch comprende moduli per gestire:1

  1. a.

    gli utenti;

  2. b.

    i dati relativi alla formazione e alla formazione continua dei ricercatori e degli incaricati della protezione degli animali;

  3. c.

    le fasi della procedura relativa all’autorizzazione e alla sorveglianza degli esperimenti sugli animali;

  4. d.

    le fasi della procedura relativa all’autorizzazione e alla sorveglianza dei centri di detenzione di animali da laboratorio, inclusa l’autorizzazione semplificata per la produzione di animali geneticamente modificati mediante metodi riconosciuti;

  5. e.

    le fasi della procedura relativa alla notifica di linee o ceppi animali con mutazioni patologiche;

  6. f.

    le fasi della procedura relativa alla redazione di rapporti e i dati per l’informazione del pubblico ai sensi dell’articolo 20a LPAn e per la statistica degli esperimenti sugli animali ai sensi dell’articolo 36 LPAn;

  7. g.

    il sistema d’informazione e la guida del sistema;

  8. h.

    il sistema.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 dic. 2021, in vigore dal 1° feb. 2022 (RU 2021 926).

Art. 10Contenuto del sistema d’informazione animex-ch

1

 Il sistema d’informazione animex-ch contiene i seguenti generi di dati:1

  1. a.

    dati di base relativi a persone, istituti, laboratori e centri di detenzione di animali da laboratorio: dati indispensabili per accedere al sistema o per identificare persone, istituti, laboratori e centri di detenzione di animali da laboratorio;

  2. b.

    dati relativi all’esecuzione: domande, autorizzazioni e altre decisioni, rapporti, notifiche, risultati di controlli ed eventuali istruzioni amministrative, richieste di informazioni e risposte fornite nell’ambito delle procedure di autorizzazione e di sorveglianza degli esperimenti sugli animali e dei centri di detenzione di animali da laboratorio, documenti relativi alla gestione dei certificati attestanti la formazione e la formazione continua, nonché rinvii ad altre decisioni cantonali riguardanti la sperimentazione animale e i centri di detenzione di animali da laboratorio;

  3. c.

    dati di sistema: dati che servono alla gestione e all’adeguamento del sistema d’informazione alle esigenze dell’esecuzione: liste di riferimento ai sensi dell’allegato 1 numero 4, profili, materiale informativo, frasi standard, testi esplicativi e dati analoghi;

  4. d.

    dati storicizzati: dati che consentono di rintracciare nel sistema le modifiche di una domanda, di un’autorizzazione, di una decisione, di un rapporto, di una notifica o del ruolo degli utenti.

2

 Le autorità cantonali, i membri delle commissioni cantonali per gli esperimenti sugli animali e l’USAV possono inserire annotazioni in merito alle singole questioni.

3

 I dati contenuti nel sistema d’informazione animex-ch sono elencati in modo esaustivo nell’allegato 1 numero 5.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 dic. 2021, in vigore dal 1° feb. 2022 (RU 2021 926).

Sezione 4: Accesso al sistema d’informazione animex-ch

Art. 11Concessione dei diritti di accesso

1

 I diritti di accesso sono disciplinati nell’allegato 1.

2

 Le autorità cantonali, gli istituti, i laboratori e i centri di detenzione di animali da laboratorio presentano al servizio specializzato un’apposita domanda di concessione o di modifica dei diritti di accesso mediante il sistema d’informazione animex-ch.

Art. 12Accesso ai dati di base mediante procedura di richiamo

Possono accedere ai dati di base mediante procedura di richiamo:

  1. a.

    i ricercatori;

  2. b.

    gli incaricati della protezione degli animali in seno agli istituti, ai laboratori e ai centri di detenzione di animali da laboratorio;

  3. c.

    i collaboratori delle autorità cantonali;

  4. d.

    i membri delle commissioni cantonali per gli esperimenti sugli animali;

  5. e.

    i collaboratori del servizio specializzato.

Art. 13Accesso ad altri dati mediante la procedura di richiamo da parte di ricercatori e incaricati della protezione degli animali1

1

 I ricercatori hanno accesso, mediante la procedura di richiamo, ai dati che hanno:

  1. a.

    inserito personalmente nel sistema d’informazione;

  2. b.

    ricevuto dalle autorità cantonali o dalle commissioni per gli esperimenti sugli animali.

2

 Gli incaricati della protezione degli animali all’interno di istituti, laboratori e centri di detenzione di animali da laboratorio hanno accesso, mediante la procedura di richiamo, ai dati che:

  1. a.

    hanno inserito personalmente nel sistema d’informazione;

  2. b.

    sono necessari all’espletamento delle loro mansioni quali incaricati della protezione degli animali.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 dic. 2021, in vigore dal 1° feb. 2022 (RU 2021 926).

Art. 13aAccesso ad altri dati mediante la procedura di richiamo da parte di collaboratori delle autorità cantonali e di membri delle commissioni cantonali per gli esperimenti sugli animali1

1

 Per l’adempimento dei loro compiti legali, i collaboratori delle autorità cantonali hanno accesso, mediante procedura di richiamo:

  1. a.

    ai dati che hanno inserito personalmente nel sistema d’informazione;

  2. b.

    ai dati raccolti dalla propria unità amministrativa nell’ambito dello svolgimento dei compiti d’esecuzione;

  3. c.

    allo stato di trattamento dei rapporti che vengono redatti ai sensi dellʼarticolo 145 capoversi 1 lettera b e 2 lettera b dell’ordinanza del 23 aprile 20082 sulla protezione degli animali (OPAn);

  4. d.

    ai dati provenienti da un’unità amministrativa diversa dalla propria che:

    1. 1.

      riguardano persone, istituti, laboratori o centri di detenzione di animali da laboratorio,

    2. 2

      hanno come oggetto autorizzazioni per esperimenti sugli animali, per centri di detenzione di animali da laboratorio o per la produzione di animali geneticamente modificati, comprese le relative domande, proposte e i rapporti, oppure

    3. 3.

      hanno come oggetto decisioni su linee con mutazioni patologiche, comprese le relative notifiche e proposte.

2

 Per l’adempimento dei loro compiti legali, i membri delle commissioni cantonali per gli esperimenti sugli animali hanno accesso, mediante procedura di richiamo:

  1. a.

    ai dati che hanno inserito personalmente nel sistema d’informazione;

  2. b.

    ai dati raccolti dalla propria commissione per gli esperimenti sugli animali nell’ambito dello svolgimento dei compiti;

  3. c.

    ai dati provenienti da tutti i Cantoni, che hanno come oggetto autorizzazioni per esperimenti sugli animali, per centri di detenzione di animali da laboratorio o per la produzione di animali geneticamente modificati, comprese le relative domande, proposte e i rapporti;

  4. d.

    ai dati provenienti da tutti i Cantoni, che hanno come oggetto decisioni su linee con mutazioni patologiche, comprese le relative notifiche e proposte.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 10 dic. 2021, in vigore dal 1° feb. 2022 (RU 2021 926).
  2. RS 455.1

Art. 13bAccesso ad altri dati mediante la procedura di richiamo da parte di collaboratori del servizio specializzato e degli amministratori dell’USAV1

1

 Per l’adempimento dei loro compiti legali, i collaboratori del servizio specializzato hanno accesso, mediante procedura di richiamo:

  1. a.

    ai dati che hanno inserito personalmente nel sistema d’informazione;

  2. b.

    ai dati relativi a decisioni delle autorità cantonali in materia di esperimenti sugli animali o di centri di detenzione di animali da laboratorio;

  3. c.

    allo stato di trattamento dei rapporti che vengono redatti ai sensi dell’articolo 145 capoversi 1 lettera b e 2 lettera b OPAn2.

2

 Gli amministratori dell’USAV hanno accesso, mediante procedura di richiamo, a tutti i dati necessari per l’adempimento dei loro compiti legali, nello specifico ai dati di cui necessitano per fornire supporto agli utenti.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 10 dic. 2021, in vigore dal 1° feb. 2022 (RU 2021 926).
  2. RS 455.1

Art. 14Interfaccia dati

1

 Gli istituti, i laboratori e i centri di detenzione di animali da laboratorio che dispongono di sistemi d’informazione propri per la gestione dei loro esperimenti sugli animali possono scambiare dati con il sistema d’informazione animex-ch mediante un’interfaccia sicura.

2

 L’USAV conclude con essi accordi di utilizzazione sullo scambio di dati. In questi ultimi sono in particolare previste misure volte a garantire la protezione dei dati e la sicurezza delle informazioni.

Sezione 5: Comunicazione di dati

Art. 15Comunicazione di dati personali a terzi

L’USAV può comunicare a terzi i dati personali contenuti nel sistema d’informazione animex-ch se sussiste un’apposita base legale o previo consenso degli interessati.

Art. 16Pubblicazione di dati1

1

L’informazione del pubblico di cui all’articolo 20a LPAn e la statistica degli esperimenti sugli animali di cui all’articolo 36 LPAn si fondano sui dati contenuti nel sistema d’informazione animex-ch.

2

 L’USAV mette i dati pubblicati a disposizione delle autorità cantonali nel sistema di valutazione e di analisi della sicurezza alimentare e della salute pubblica veterinaria.2

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2013 3789).
  2. Introdotto dal n. I dell’O del 10 dic. 2021, in vigore dal 1° feb. 2022 (RU 2021 926).

Art. 16aComunicazione di dati agli istituti e ai laboratori1

1

 Su richiesta, l’autorità cantonale fornisce i dati pubblicati dall’USAV secondo l’articolo 16, agli istituti e ai laboratori in forma elettronicamente leggibile.

2

 La domanda deve essere presentata all’autorità cantonale dall’incaricato della protezione degli animali.

3

 Gli istituti e i laboratori che hanno sedi in più Cantoni ed effettuano esperimenti sugli animali devono presentare la domanda all’autorità del Cantone in cui si trova la sede o l’amministrazione principale delle loro unità organizzative. L’autorità cantonale fornisce all’istituto o al laboratorio che ha presentato la domanda i dati ai sensi dell’articolo 16 relativi a tutte le sue sedi e gli esperimenti sugli animali di tutti i Cantoni interessati.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 10 dic. 2021, in vigore dal 1° feb. 2022 (RU 2021 926).

Sezione 6: Protezione dei dati, sicurezza delle informazioni e archiviazione

Art. 17Protezione dei dati

L’USAV e le autorità cantonali provvedono affinché le disposizioni in materia di protezione dei dati siano rispettate. A tal fine l’USAV emana un regolamento sul trattamento dei dati disciplinante le necessarie misure organizzative e tecniche.

Art. 18Diritti degli interessati

1

 I diritti delle persone i cui dati sono trattati in animex‑ch, in particolare i diritti d’accesso, di rettifica e di distruzione dei dati, sono retti dalla legge federale del 25 settembre 20201 sulla protezione dei dati.2

2

 Se un interessato intende far valere i suoi diritti, deve presentare una domanda all’autorità di esecuzione del Cantone in cui è domiciliato o all’USAV nella forma prevista dall’articolo 16 dell’ordinanza del 31 agosto 20223 sulla protezione dei dati.4

3

 L’autorità cantonale e l’USAV si informano reciprocamente sulle domande pervenute.

  1. RS 235.1
  2. Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 58 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).
  3. RS 235.11
  4. Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 58 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).

Art. 19Rettifica dei dati

L’istituto, il laboratorio, il centro di detenzione di animali da laboratorio o l’autorità che ha inserito i dati nel sistema d’informazione animex-ch provvede alla rettifica dei dati inesatti.

Art. 20Sicurezza delle informazioni

1

 Le misure per garantire la sicurezza delle informazioni si basano sull’ordinanza dell’8 novembre 20231 sulla sicurezza delle informazioni.2

2

 L’USAV provvede affinché le disposizioni concernenti la sicurezza delle informazioni siano integrate negli accordi di utilizzazione con i Cantoni e con gli istituti, i laboratori e i centri di detenzione degli animali da laboratorio nonché negli accordi con i fornitori di prestazioni.

3

 I Cantoni provvedono alla sicurezza delle informazioni per quanto concerne l’autorità cantonale e i membri della commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali.

  1. RS 128.1
  2. Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 29 dell’O dell’8 nov. 2023 sulla sicurezza delle informazioni, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 735).

Art. 21Conservazione, archiviazione e distruzione dei dati1

1

 I dati del sistema d’informazione animex-ch possono essere conservati per 30 anni al massimo nel sistema d’informazione.

2

 L’archiviazione è retta dalla legge del 26 giugno 19982 sull’archiviazione.

3

 I dati resi anonimi possono essere conservati nel sistema d’informazione oltre il termine di cui al capoverso 1.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 dic. 2021, in vigore dal 1° feb. 2022 (RU 2021 926).
  2. RS 152.1

Sezione 7: Tasse e costi

Art. 22Tasse

Le tasse per l’utilizzo del sistema d’informazione animex-ch sono disciplinate dall’articolo 24b dell’ordinanza del 30 ottobre 19851 sulle tasse dell’Ufficio federale di veterinaria.

  1. RS 916.472

Art. 23Costi per funzionalità specifiche di un Cantone

I costi connessi con le funzionalità specifiche per un Cantone del sistema d’informazione animex-ch sono a carico del Cantone medesimo.

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 24Esecuzione

Il Dipartimento federale dell’interno1 può emanare prescrizioni esecutive.

  1. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013.

Art. 25Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato 2.

Art. 26Entrata in vigore

1

 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011.

2

 Entrano in vigore il 1° gennaio 2012:

  1. a.

    l’articolo 22;

  2. b.

    l’articolo 24b dell’ordinanza del 30 ottobre 19851 sulle tasse dell’Ufficio federale di veterinaria nella versione dell’allegato 2 cifra 2 della presente ordinanza.

  1. RS 916.472

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2024. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).