Législation

Ordinanza del 16 novembre 2011 concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico

RS 916.402In vigoreStato 01.02.202425 articoli

Cosa si sta preparando

Nessun progetto di revisione in corso.

Ultime modifiche

Una riga per pubblicazione nella Raccolta ufficiale, con gli articoli toccati.

  • RU 2024 8in vigore il 01.02.2024
    modificato: art. 2, 6

1 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Sezione 1: Disposizioni generali1–5
  2. Sezione 2: Formazione, perfezionamento, aggiornamento6–9
  3. Sezione 3: Esami10–14
  4. Sezione 4: Commissione d’esame15–17
  5. Sezione 5: Finanziamento18
  6. Sezione 5a: Dati personali18a–18d
  7. Sezione 6: Disposizioni finali19–21

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 2 e 3 numero 1 della legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie; visto l’articolo 41 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari; visto l’articolo 32 capoverso 4 della legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali, ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1Oggetto

La presente ordinanza disciplina le esigenze previste per la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento delle seguenti persone, che svolgono funzioni nell’ambito del settore veterinario pubblico:

  1. a.

    i veterinari cantonali;

  2. b.

    i veterinari ufficiali dirigenti;

  3. c.

    i veterinari ufficiali;

  4. d.

    gli esperti ufficiali;

  5. e.

    gli assistenti specializzati ufficiali addetti al controllo degli animali da macello e al controllo delle carni;

  6. f.

    gli assistenti specializzati ufficiali incaricati di altri compiti.

Art. 2Principi

1

 Chiunque svolge una funzione di cui all’articolo 1 deve essere titolare del diploma federale1 di capacità richiesto. Le persone di cui all’articolo 1 lettere b–f devono disporre del diploma federale richiesto al più tardi tre anni dopo aver assunto tale funzione.

2

 I veterinari cantonali devono almeno essere titolari del diploma federale di veterinario ufficiale.

3

 Il diploma federale è rilasciato a chi ha seguito con successo il perfezionamento e ha superato l’esame.

4

 Chiunque svolge una funzione di cui all’articolo 1 non può esercitare altre attività che possono comportare un conflitto di interessi.

5

 Il grado di occupazione delle persone di cui all’articolo 1 lettere b e c deve essere almeno del 30 per cento.

  1. Nuova espressione giusta il n. I dell’O dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 8). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 3Compiti

1

 Il veterinario cantonale dirige il servizio veterinario cantonale.

2

 I veterinari ufficiali svolgono tutti i compiti nell’ambito del settore veterinario pubblico. I veterinari ufficiali dirigenti esercitano inoltre compiti inerenti alla gestione.

3

 Gli esperti ufficiali svolgono compiti nell’ambito del settore veterinario pubblico che non devono necessariamente essere eseguiti dai veterinari ufficiali.

4

 Gli assistenti specializzati ufficiali addetti al controllo degli animali da macello e al controllo delle carni svolgono, nell’ambito del settore veterinario pubblico, compiti concernenti il controllo degli animali da macello e il controllo delle carni secondo l’ordinanza del 23 novembre 20051 concernente la macellazione e il controllo delle carni. Essi sono posti sotto la sorveglianza di un veterinario ufficiale.

5

 Gli assistenti specializzati ufficiali incaricati di altri compiti svolgono compiti, nell’ambito del settore veterinario pubblico, che non sono riservati né ai veterinari ufficiali né agli esperti ufficiali o agli assistenti specializzati ufficiali addetti al controllo degli animali da macello e al controllo delle carni. Essi sono posti sotto la sorveglianza di un veterinario ufficiale.

  1. RS 817.190

Art. 4Supplenza

1

 Chiunque sostituisce una persona di cui all’articolo 1 lettere a, c, e oppure f deve soddisfare le stesse esigenze dal profilo del perfezionamento e dell’aggiornamento.

2

 Chiunque sostituisce una persona di cui all’articolo 1 lettera b oppure d deve disporre di qualifiche sufficienti per svolgere il compito corrispondente.

Art. 5Trasferimento di compiti a veterinari non ufficiali

Il veterinario cantonale può affidare a veterinari non ufficiali il controllo degli animali da macello e il controllo delle carni da svolgere nelle aziende con un’esigua capacità produttiva secondo l’articolo 3 lettera l dell’ordinanza del 23 novembre 20051 concernente la macellazione e il controllo delle carni nonché, in casi motivati, affidare loro eccezionalmente altri compiti, se tali veterinari dispongono delle qualifiche sufficienti per svolgerli.

  1. RS 817.190

Sezione 2: Formazione, perfezionamento, aggiornamento

Art. 6Formazione

1

 Chiunque intende assumere una funzione di cui all’articolo 1 lettere a–c deve disporre di:

  1. a.

    un diploma federale in medicina veterinaria; oppure

  2. b.

    un diploma estero riconosciuto in medicina veterinaria conformemente all’articolo 15 della legge del 23 giugno 20061 sulle professioni mediche.

2

 Chiunque intende assumere la funzione di esperto ufficiale deve disporre di:

  1. a.

    un diploma in una professione medica secondo la legge sulle professioni mediche;

  2. b.

    un diploma di uno studio universitario o di scuola universitaria professionale almeno a livello di bachelor, riconosciuto dalla commissione d’esame del settore veterinario pubblico (commissione d’esame); oppure

  3. c.

    un diploma di assistente specializzato ufficiale con ulteriori cinque anni di esperienza professionale (tempo pieno o parziale) nel settore esecutivo pertinente.2

3

 Chiunque intende assumere la funzione di assistente specializzato ufficiale addetto al controllo degli animali da macello e al controllo delle carni deve avere concluso una formazione professionale di base nel settore agroalimentare. La commissione d’esame può riconoscere altre formazioni professionali di base.

4

 Chiunque intende assumere la funzione di assistente specializzato ufficiale incaricato di altri compiti deve avere concluso una formazione professionale di base.

  1. RS 811.11
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 8).

Art. 7Perfezionamento

1

 Il perfezionamento consta di una parte pratica e di una parte teorica. I contenuti e le esigenze del perfezionamento sono disciplinati nell’allegato 1.

2

 Se una persona prova di avere già raggiunto gli obiettivi del perfezionamento, la commissione d’esame può dispensarla del tutto o in parte:

  1. a.

    dalla parte pratica del perfezionamento;

  2. b.

    dalla parte teorica del perfezionamento;

  3. c.

    dalle prove d’esame.

Art. 8Centri di perfezionamento

1

 Le conoscenze pratiche e teoriche devono essere acquisite nei centri di perfezionamento riconosciuti dalla commissione d’esame.

2

 I centri di perfezionamento sono tenuti a basare l’insegnamento sugli obiettivi definiti dalla commissione d’esame.

3

 Tali centri devono garantire un’assistenza sufficiente alle persone che seguono un perfezionamento.

Art. 9Aggiornamento

Le persone impiegate nel settore veterinario pubblico devono aggiornare le loro conoscenze partecipando regolarmente a corsi di aggiornamento e tenersi al corrente sugli ultimi sviluppi della situazione. Esse sono obbligate a partecipare ogni anno ad almeno un’attività di aggiornamento che soddisfi i criteri stabiliti dalla commissione d’esame.

Sezione 3: Esami

Art. 10Iscrizione, ammissione e materie d’esame

L’iscrizione e l’ammissione alle prove d’esame nonché le materie d’esame sono disciplinate nell’allegato 1.

Art. 11Svolgimento delle prove d’esame

Le prove d’esame si svolgono in presenza della commissione d’esame o di esperti da essa designati.

Art. 12Assegnazione delle note

1

 Per ogni prova d’esame viene assegnata una nota. Le note vengono comunicate per scritto al termine di tutte le prove d’esame.

2

 Le prestazioni sono valutate come segue:

  1. 6 = molto bene

  2. 5 = bene

  3. 4 = sufficiente

  4. 3 = insufficiente

  5. 2 = male

  6. 1 = molto male.

3

 I mezzi punti sono ammessi.

4

 Sommando le singole note viene calcolata la nota media.

5

 Se la media delle note raggiunge almeno 4,0 l’esame è superato, a condizione che non siano state assegnate note inferiori al 3 o non più di una nota inferiore al 4.

Art. 13Ripetizione

Una prova d’esame non superata può essere ripetuta due volte.

Art. 14Mezzi illeciti

1

 La commissione d’esame può dichiarare non superato l’esame se per l’ammissione a una prova d’esame o durante una prova d’esame sono stati utilizzati mezzi illeciti.

2

 Nel caso di cui al capoverso 1 l’esame può essere ripetuto una volta. Una prova d’esame non superata in caso di ripetizione dell’esame può essere ripetuta una sola volta.

Sezione 4: Commissione d’esame

Art. 15Organizzazione

1

 Il Consiglio federale istituisce una commissione d’esame.

2

 La commissione d’esame è composta al massimo di 15 membri. L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)1, i veterinari cantonali e i veterinari ufficiali devono essere rappresentati almeno da una persona.

3

 L’USAV assume la presidenza e si occupa del segretariato.

4

 La commissione d’esame può deliberare validamente se è presente la maggioranza dei suoi membri. In caso di parità, il voto del presidente è preponderante.

  1. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2014. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 16Compiti e competenze

1

 La commissione d’esame ha i seguenti compiti:

  1. a.

    è responsabile del budget e delle finanze;

  2. b.

    stabilisce gli obiettivi del perfezionamento e li adegua alle nuove conoscenze acquisite;

  3. c.

    riconosce i centri di perfezionamento e le attività di perfezionamento;

  4. d.

    stabilisce i criteri che devono soddisfare le attività di aggiornamento;

  5. e.

    riconosce le attività di perfezionamento svolte all’estero;

  6. f.

    accorda le dispense di cui all’articolo 7 capoverso 2;

  7. g.

    nell’ambito delle sue competenze secondo l’allegato 1 decide in merito all’ammissione dei candidati alle prove d’esame;

  8. h.

    rilascia gli attestati di capacità;

  9. i.

    redige un rapporto annuale destinato all’USAV e ai Cantoni.

2

 Essa può offrire attività di perfezionamento e di aggiornamento.

Art. 17Indennità

1

 I membri della commissione d’esame sono indennizzati conformemente all’ordinanza del 25 novembre 19981 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.

2

 Gli esperti sono indennizzati, per analogia, secondo la categoria di indennizzo S3 di cui al numero 1.1 dell’allegato 2 dell’ordinanza del 25 novembre 1998 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.

  1. RS 172.010.1

Sezione 5: Finanziamento

Art. 18

1

 Le tasse d’esame e le tasse per il perfezionamento sono fissate nell’articolo 24a dell’ordinanza del 30 ottobre 19851 sulle tasse dell’USAV.

2

 I costi scoperti del perfezionamento e dell’aggiornamento sono assunti in parti uguali dalla Confederazione e dai Cantoni.

3

 La partecipazione finanziaria di ogni Cantone è calcolata in parti uguali in funzione della popolazione e del numero delle unità di bestiame grosso.

  1. RS 916.472

Sezione 5a: Dati personali

Art. 18aRegistrazione e trattamento di dati personali

1

 I dati personali in relazione alla formazione delle persone incaricate dei controlli ufficiali sono registrati nella piattaforma didattica dellʼUSAV.

2

 LʼUSAV può trattare i dati personali di cui allʼallegato 3.

Art. 18bDiritti delle persone interessate

1

 I diritti delle persone di cui l’USAV tratta i dati, in particolare il diritto d’accesso, il diritto di rettifica e il diritto di distruzione, sono retti dalla legge federale del 25 settembre 20201 sulla protezione dei dati.

2

 Se una persona intende far valere i propri diritti, deve comprovare la propria identità e presentare una domanda scritta all’USAV.

  1. RS 235.1

Art. 18cScambio di dati

LʼUSAV può scambiare i dati seguenti:

  1. a.

    con le commissioni dʼesame: i dati di cui allʼallegato 3;

  2. b.

    con le autorità di esecuzione del Cantone nel quale la persona è impiegata: le note di esame e le valutazioni;

  3. c.

    con i relatori e i partecipanti dei programmi di formazione di cui all’articolo 62 dell’ordinanza del 27 maggio 20201 sull’esecuzione della legislazione delle derrate alimentari: i dati personali che non sono degni di particolare protezione.

  1. RS 817.042

Art. 18dConservazione e distruzione

1

 I dati sono conservati solo per il tempo necessario allo scopo del trattamento.

2

 Essi sono cancellati non appena lo scopo del trattamento non sussiste più; i dati che sono obbligatoriamente collegati in un sistema d’informazione sono cancellati in blocco non appena lo scopo del loro trattamento non sussiste più.

3

 I dati che non sono più necessari sono offerti insieme ai relativi documenti all’Archivio federale per l’archiviazione. I dati e i documenti designati dall’Archivio federale come non aventi valore archivistico sono distrutti.

4

 L’archiviazione dei dati è retta dalle prescrizioni della legge del 26 giugno 19981 sull’archiviazione.

  1. RS 152.1

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 19Abrogazione e modifica del diritto vigente

L’abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell’allegato 2.

Art. 20Disposizioni transitorie

1

 Gli attestati di capacità che sono stati rilasciati secondo l’ordinanza del 24 gennaio 20071 concernente la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico rimangono validi.

2

 Alle persone che hanno iniziato il perfezionamento prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza è applicabile l’articolo 6 dell’ordinanza del 24 gennaio 2007 concernente la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico.

3

 Le persone che, al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza, si trovano a tre anni al massimo dall’età ordinaria che dà diritto alla rendita AVS non devono svolgere attività di perfezionamento.

4

 I veterinari cantonali che erano già in carica il 1° aprile 2007 non devono svolgere attività di perfezionamento.

5

 Le persone che, al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza, svolgono una funzione di cui all’articolo 1 lettere b–f devono aver superato l’esame del loro perfezionamento al più tardi entro tre anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza.

6

 L’USAV e i veterinari cantonali possono procedere, entro il 31 marzo 2012, ai riconoscimenti di cui all’articolo 20 capoverso 4 dell’ordinanza del 24 gennaio 2007 concernente la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico.

  1. [RU 2007 561]

Art. 21Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012.

Allegati

  • Veterinari ufficiali

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.02.2024. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).