Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 2 e 3 numero 1 della legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie; visto l’articolo 41 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari; visto l’articolo 32 capoverso 4 della legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali, ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
La presente ordinanza disciplina le esigenze previste per la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento delle seguenti persone, che svolgono funzioni nell’ambito del settore veterinario pubblico:
- a.
- b.
i veterinari ufficiali dirigenti;
- c.
- d.
- e.
gli assistenti specializzati ufficiali addetti al controllo degli animali da macello e al controllo delle carni;
- f.
gli assistenti specializzati ufficiali incaricati di altri compiti.
1 Chiunque svolge una funzione di cui all’articolo 1 deve essere titolare del diploma federale1 di capacità richiesto. Le persone di cui all’articolo 1 lettere b–f devono disporre del diploma federale richiesto al più tardi tre anni dopo aver assunto tale funzione.
2 I veterinari cantonali devono almeno essere titolari del diploma federale di veterinario ufficiale.
3 Il diploma federale è rilasciato a chi ha seguito con successo il perfezionamento e ha superato l’esame.
4 Chiunque svolge una funzione di cui all’articolo 1 non può esercitare altre attività che possono comportare un conflitto di interessi.
5 Il grado di occupazione delle persone di cui all’articolo 1 lettere b e c deve essere almeno del 30 per cento.
- Nuova espressione giusta il n. I dell’O dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 8). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
1 Il veterinario cantonale dirige il servizio veterinario cantonale.
2 I veterinari ufficiali svolgono tutti i compiti nell’ambito del settore veterinario pubblico. I veterinari ufficiali dirigenti esercitano inoltre compiti inerenti alla gestione.
3 Gli esperti ufficiali svolgono compiti nell’ambito del settore veterinario pubblico che non devono necessariamente essere eseguiti dai veterinari ufficiali.
4 Gli assistenti specializzati ufficiali addetti al controllo degli animali da macello e al controllo delle carni svolgono, nell’ambito del settore veterinario pubblico, compiti concernenti il controllo degli animali da macello e il controllo delle carni secondo l’ordinanza del 23 novembre 20051 concernente la macellazione e il controllo delle carni. Essi sono posti sotto la sorveglianza di un veterinario ufficiale.
5 Gli assistenti specializzati ufficiali incaricati di altri compiti svolgono compiti, nell’ambito del settore veterinario pubblico, che non sono riservati né ai veterinari ufficiali né agli esperti ufficiali o agli assistenti specializzati ufficiali addetti al controllo degli animali da macello e al controllo delle carni. Essi sono posti sotto la sorveglianza di un veterinario ufficiale.
- RS 817.190
1 Chiunque sostituisce una persona di cui all’articolo 1 lettere a, c, e oppure f deve soddisfare le stesse esigenze dal profilo del perfezionamento e dell’aggiornamento.
2 Chiunque sostituisce una persona di cui all’articolo 1 lettera b oppure d deve disporre di qualifiche sufficienti per svolgere il compito corrispondente.
Art. 5Trasferimento di compiti a veterinari non ufficiali
Il veterinario cantonale può affidare a veterinari non ufficiali il controllo degli animali da macello e il controllo delle carni da svolgere nelle aziende con un’esigua capacità produttiva secondo l’articolo 3 lettera l dell’ordinanza del 23 novembre 20051 concernente la macellazione e il controllo delle carni nonché, in casi motivati, affidare loro eccezionalmente altri compiti, se tali veterinari dispongono delle qualifiche sufficienti per svolgerli.
- RS 817.190
Sezione 2: Formazione, perfezionamento, aggiornamento
1 Chiunque intende assumere una funzione di cui all’articolo 1 lettere a–c deve disporre di:
- a.
un diploma federale in medicina veterinaria; oppure
- b.
un diploma estero riconosciuto in medicina veterinaria conformemente all’articolo 15 della legge del 23 giugno 20061 sulle professioni mediche.
2 Chiunque intende assumere la funzione di esperto ufficiale deve disporre di:
- a.
un diploma in una professione medica secondo la legge sulle professioni mediche;
- b.
un diploma di uno studio universitario o di scuola universitaria professionale almeno a livello di bachelor, riconosciuto dalla commissione d’esame del settore veterinario pubblico (commissione d’esame); oppure
- c.
un diploma di assistente specializzato ufficiale con ulteriori cinque anni di esperienza professionale (tempo pieno o parziale) nel settore esecutivo pertinente.2
3 Chiunque intende assumere la funzione di assistente specializzato ufficiale addetto al controllo degli animali da macello e al controllo delle carni deve avere concluso una formazione professionale di base nel settore agroalimentare. La commissione d’esame può riconoscere altre formazioni professionali di base.
4 Chiunque intende assumere la funzione di assistente specializzato ufficiale incaricato di altri compiti deve avere concluso una formazione professionale di base.
- RS 811.11
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 8).
Art. 7Perfezionamento
1 Il perfezionamento consta di una parte pratica e di una parte teorica. I contenuti e le esigenze del perfezionamento sono disciplinati nell’allegato 1.
2 Se una persona prova di avere già raggiunto gli obiettivi del perfezionamento, la commissione d’esame può dispensarla del tutto o in parte:
- a.
dalla parte pratica del perfezionamento;
- b.
dalla parte teorica del perfezionamento;
- c.
Art. 8Centri di perfezionamento
1 Le conoscenze pratiche e teoriche devono essere acquisite nei centri di perfezionamento riconosciuti dalla commissione d’esame.
2 I centri di perfezionamento sono tenuti a basare l’insegnamento sugli obiettivi definiti dalla commissione d’esame.
3 Tali centri devono garantire un’assistenza sufficiente alle persone che seguono un perfezionamento.
Art. 9Aggiornamento
Le persone impiegate nel settore veterinario pubblico devono aggiornare le loro conoscenze partecipando regolarmente a corsi di aggiornamento e tenersi al corrente sugli ultimi sviluppi della situazione. Esse sono obbligate a partecipare ogni anno ad almeno un’attività di aggiornamento che soddisfi i criteri stabiliti dalla commissione d’esame.
Sezione 3: Esami
Art. 10Iscrizione, ammissione e materie d’esame
L’iscrizione e l’ammissione alle prove d’esame nonché le materie d’esame sono disciplinate nell’allegato 1.
Art. 11Svolgimento delle prove d’esame
Le prove d’esame si svolgono in presenza della commissione d’esame o di esperti da essa designati.
Art. 12Assegnazione delle note
1 Per ogni prova d’esame viene assegnata una nota. Le note vengono comunicate per scritto al termine di tutte le prove d’esame.
2 Le prestazioni sono valutate come segue:
3 I mezzi punti sono ammessi.
4 Sommando le singole note viene calcolata la nota media.
5 Se la media delle note raggiunge almeno 4,0 l’esame è superato, a condizione che non siano state assegnate note inferiori al 3 o non più di una nota inferiore al 4.
Una prova d’esame non superata può essere ripetuta due volte.
1 La commissione d’esame può dichiarare non superato l’esame se per l’ammissione a una prova d’esame o durante una prova d’esame sono stati utilizzati mezzi illeciti.
2 Nel caso di cui al capoverso 1 l’esame può essere ripetuto una volta. Una prova d’esame non superata in caso di ripetizione dell’esame può essere ripetuta una sola volta.
Sezione 4: Commissione d’esame
1 Il Consiglio federale istituisce una commissione d’esame.
2 La commissione d’esame è composta al massimo di 15 membri. L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)1, i veterinari cantonali e i veterinari ufficiali devono essere rappresentati almeno da una persona.
3 L’USAV assume la presidenza e si occupa del segretariato.
4 La commissione d’esame può deliberare validamente se è presente la maggioranza dei suoi membri. In caso di parità, il voto del presidente è preponderante.
- La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2014. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 16Compiti e competenze
1 La commissione d’esame ha i seguenti compiti:
- a.
è responsabile del budget e delle finanze;
- b.
stabilisce gli obiettivi del perfezionamento e li adegua alle nuove conoscenze acquisite;
- c.
riconosce i centri di perfezionamento e le attività di perfezionamento;
- d.
stabilisce i criteri che devono soddisfare le attività di aggiornamento;
- e.
riconosce le attività di perfezionamento svolte all’estero;
- f.
accorda le dispense di cui all’articolo 7 capoverso 2;
- g.
nell’ambito delle sue competenze secondo l’allegato 1 decide in merito all’ammissione dei candidati alle prove d’esame;
- h.
rilascia gli attestati di capacità;
- i.
redige un rapporto annuale destinato all’USAV e ai Cantoni.
2 Essa può offrire attività di perfezionamento e di aggiornamento.
1 I membri della commissione d’esame sono indennizzati conformemente all’ordinanza del 25 novembre 19981 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.
2 Gli esperti sono indennizzati, per analogia, secondo la categoria di indennizzo S3 di cui al numero 1.1 dell’allegato 2 dell’ordinanza del 25 novembre 1998 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.
- RS 172.010.1
Sezione 5: Finanziamento
1 Le tasse d’esame e le tasse per il perfezionamento sono fissate nell’articolo 24a dell’ordinanza del 30 ottobre 19851 sulle tasse dell’USAV.
2 I costi scoperti del perfezionamento e dell’aggiornamento sono assunti in parti uguali dalla Confederazione e dai Cantoni.
3 La partecipazione finanziaria di ogni Cantone è calcolata in parti uguali in funzione della popolazione e del numero delle unità di bestiame grosso.
- RS 916.472
Sezione 5a: Dati personali
Art. 18aRegistrazione e trattamento di dati personali
1 I dati personali in relazione alla formazione delle persone incaricate dei controlli ufficiali sono registrati nella piattaforma didattica dellʼUSAV.
2 LʼUSAV può trattare i dati personali di cui allʼallegato 3.
Art. 18bDiritti delle persone interessate
1 I diritti delle persone di cui l’USAV tratta i dati, in particolare il diritto d’accesso, il diritto di rettifica e il diritto di distruzione, sono retti dalla legge federale del 25 settembre 20201 sulla protezione dei dati.
2 Se una persona intende far valere i propri diritti, deve comprovare la propria identità e presentare una domanda scritta all’USAV.
- RS 235.1
LʼUSAV può scambiare i dati seguenti:
- a.
con le commissioni dʼesame: i dati di cui allʼallegato 3;
- b.
con le autorità di esecuzione del Cantone nel quale la persona è impiegata: le note di esame e le valutazioni;
- c.
con i relatori e i partecipanti dei programmi di formazione di cui all’articolo 62 dell’ordinanza del 27 maggio 20201 sull’esecuzione della legislazione delle derrate alimentari: i dati personali che non sono degni di particolare protezione.
- RS 817.042
Art. 18dConservazione e distruzione
1 I dati sono conservati solo per il tempo necessario allo scopo del trattamento.
2 Essi sono cancellati non appena lo scopo del trattamento non sussiste più; i dati che sono obbligatoriamente collegati in un sistema d’informazione sono cancellati in blocco non appena lo scopo del loro trattamento non sussiste più.
3 I dati che non sono più necessari sono offerti insieme ai relativi documenti all’Archivio federale per l’archiviazione. I dati e i documenti designati dall’Archivio federale come non aventi valore archivistico sono distrutti.
4 L’archiviazione dei dati è retta dalle prescrizioni della legge del 26 giugno 19981 sull’archiviazione.
- RS 152.1
Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 19Abrogazione e modifica del diritto vigente
L’abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell’allegato 2.
Art. 20Disposizioni transitorie
1 Gli attestati di capacità che sono stati rilasciati secondo l’ordinanza del 24 gennaio 20071 concernente la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico rimangono validi.
2 Alle persone che hanno iniziato il perfezionamento prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza è applicabile l’articolo 6 dell’ordinanza del 24 gennaio 2007 concernente la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico.
3 Le persone che, al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza, si trovano a tre anni al massimo dall’età ordinaria che dà diritto alla rendita AVS non devono svolgere attività di perfezionamento.
4 I veterinari cantonali che erano già in carica il 1° aprile 2007 non devono svolgere attività di perfezionamento.
5 Le persone che, al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza, svolgono una funzione di cui all’articolo 1 lettere b–f devono aver superato l’esame del loro perfezionamento al più tardi entro tre anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza.
6 L’USAV e i veterinari cantonali possono procedere, entro il 31 marzo 2012, ai riconoscimenti di cui all’articolo 20 capoverso 4 dell’ordinanza del 24 gennaio 2007 concernente la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico.
- [RU 2007 561]
Art. 21Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012.
Allegati
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.