Législation

Ordinanza del 27 aprile 2022 concernente i sistemi d’informazione dell’USAV per la filiera agroalimentare (O-SIFA)

O-SIFARS 916.408In vigoreStato 01.01.202630 articoli

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Progetti di revisione che toccano O-SIFA, seguiti fino alla pubblicazione nella RU.

Indice
  1. Sezione 1Oggetto1
  2. Sezione 2Responsabilità per i sistemi d’informazione, scopo e loro contenuto2–4
  3. Sezione 3Diritti di accesso, comunicazione dei dati e collegamento dei sistemi d’informazione5–17
  4. Sezione 4Compiti dell’USAV, servizi specializzati e comitato misto18–20
  5. Sezione 5Finanziamento21–22
  6. Sezione 6Valutazione e analisi dei dati23
  7. Sezione 7Protezione dei dati, sicurezza dei dati e informatica, conservazione e archiviazione dei dati, disposizioni di tipo tecnico24–27
  8. Sezione 8Disposizioni finali28–30

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 45c capoverso 4, 45d capoverso 3 e 45f della legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE); visto l’articolo 62 capoverso 6 della legge del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari; visto l’articolo 165g della legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura; visto l’articolo 64f della legge del 15 dicembre 2000 sugli agenti terapeutici, ordina:

Sezione 1 Oggetto

Art. 1

1

 La presente ordinanza disciplina:

  1. a.

    il sistema d’informazione per i dati del servizio veterinario pubblico raccolti nell’ambito dell’esecuzione (ASAN);

  2. b.

    il sistema d’informazione per i risultati di controlli e analisi (ARES);

  3. c.

    il sistema d’informazione sui risultati del controllo degli animali da macello e del controllo delle carni (Fleko).

2

 Essa comprende in particolare disposizioni riguardanti:

  1. a.

    le responsabilità in materia di sistemi d’informazione;

  2. b.

    lo scopo e il contenuto dei sistemi d’informazione;

  3. c.

    i diritti di trattamento e di consultazione;

  4. d.

    la comunicazione dei dati;

  5. e.

    il collegamento con altri sistemi d’informazione;

  6. f.

    le competenze;

  7. g.

    il finanziamento dei sistemi d’informazione;

  8. h.

    la protezione dei dati e la sicurezza dei dati e informatica;

  9. i.

    la conservazione e l’archiviazione dei dati.

3

 Essa disciplina inoltre la valutazione e l’analisi di dati nell’ambito di competenza dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV).

Sezione 2 Responsabilità per i sistemi d’informazione, scopo e loro contenuto

Art. 2Responsabilità

L’USAV è responsabile di ASAN, ARES e Fleko; essi sono parti del sistema d’informazione centrale lungo la filiera agroalimentare comune all’USAV e all’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG).

Art. 3Scopo dei sistemi d’informazione

1

 ASAN serve al trattamento dei dati di cui la Confederazione e i Cantoni necessitano per l’adempimento dei loro compiti esecutivi nei settoridella salute, della protezione degli animali, della sicurezza dei medicamenti veterinari, della sicurezza delle derrate alimentari in ambito veterinario e per la gestione amministrativa.

2

 ARES serve al trattamento dei risultati:

  1. a.

    delle analisi di laboratori riconosciuti di cui all’articolo 312 dell’ordinanza del 27 giugno 19951 sulle epizoozie (OFE);

  2. b.

    del controllo ufficiale:

    1. 1.

      delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso,

    2. 2.

      delle aziende che impiegano derrate alimentari e oggetti d’uso, ad eccezione dei controlli dei macelli;

  3. c.

    del controllo del latte secondo l’ordinanza del 20 ottobre 20102 sul controllo del latte (OCL).

3

 ARES può essere inoltre utilizzato come interfaccia per la trasmissione dei dati di cui all’allegato 1 numero 2.3 dai sistemi d’informazione cantonali al sistema di valutazione e di analisi (art. 23).

4

 Fleko serve al trattamento dei risultati del controllo degli animali da macello e del controllo delle carni di cui all’articolo 57 dell’ordinanza del 16 dicembre 20163 concernente la macellazione e il controllo delle carni.

  1. RS 916.401
  2. RS 916.351.0
  3. RS 817.190

Art. 4Contenuto dei sistemi d’informazione

1

 ASAN, ARES e Fleko contengono i seguenti tipi di dati:

  1. a.

    dati di base: dati che servono a identificare e categorizzare persone, aziende, aziende detentrici di animali e animali;

  2. b.

    dati raccolti nell’ambito dell’esecuzione: dati rilevati nel quadro dei compiti di esecuzione nei seguenti settori:

    1. 1.

      salute degli animali,

    2. 2.

      protezione degli animali,

    3. 3.

      sicurezza delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso,

    4. 4.

      medicamenti veterinari,

    5. 5.

      professioni veterinarie;

  3. c.

    dati di sistema: dati che servono alla gestione e all’adeguamento dei sistemi d’informazione alle esigenze esecutive;

  4. d.

    dati utenti: dati di autenticazione, ruoli assegnati agli utenti e impostazioni di base per l’utilizzazione dei sistemi d’informazione.

2

 I cataloghi dei dati figurano negli allegati 1–3.

Sezione 3 Diritti di accesso, comunicazione dei dati e collegamento dei sistemi d’informazione

Art. 5Servizi con diritto di accesso: trattamento dei dati

I servizi seguenti possono trattare i dati di ASAN, ARES e Fleko, nell’ambito dei loro compiti legali, per gli scopi seguenti:

  1. a.

    garantire la sicurezza delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso, la sicurezza degli alimenti per animali, la protezione dagli inganni, la sicurezza dei medicamenti veterinari, la salute e la protezione degli animali nonché una produzione primaria ineccepibile:

    1. 1.

      l’USAV,

    2. 2.

      le autorità cantonali di esecuzione per adempiere i compiti esecutivi e i compiti cantonali in questi settori,

    3. 3.

      i terzi incaricati dalle autorità cantonali di esecuzione di adempiere i compiti esecutivi in questi settori per assolvere il loro incarico;

  2. b.

    adempiere i loro obblighi di notifica: i laboratori riconosciuti secondo l’articolo 312 OFE1 e i laboratori di prova per il controllo del latte secondo l’OCL2;

  3. c.

    garantire la gestione, concedere diritti di accesso e fornire supporto agli utenti: i servizi specializzati (art. 19).

  1. RS 916.401
  2. RS 916.351.0

Art. 6Servizi con diritto di accesso: consultazione dei dati

I servizi seguenti possono consultare i dati di ASAN, ARES e Fleko, nell’ambito dei loro compiti legali, per gli scopi seguenti:

  1. a.

    garantire la sicurezza delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso, la sicurezza degli alimenti per animali, la protezione dagli inganni, la sicurezza dei medicamenti veterinari, la salute e la protezione degli animali nonché una produzione primaria ineccepibile:

    1. 1.

      l’UFAG,

    2. 2.

      l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) in relazione al trasferimento di merci nel o dal territorio doganale;

  2. b.

    garantire la salute e la protezione degli animali selvatici: l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM);

  3. c.

    sorvegliare l’esecuzione della legislazione in materia di salute dei vegetali, alimenti per animali, epizoozie, protezione degli animali e derrate alimentari: l’Unità federale per la filiera agroalimentare (UFAL).

Art. 7Dati di base: trattamento dei dati

Se i compiti di cui all’articolo 5 lo esigono, le seguenti persone possono trattare i dati di base di ASAN, ARES e Fleko:

  1. a.

    i collaboratori delle autorità cantonali di esecuzione;

  2. b.

    i collaboratori del servizio specializzato competente per il rispettivo sistema.

Art. 8Dati di base: consultazione dei dati

Se i compiti di cui agli articoli 5 e 6 lo esigono, le seguenti persone possono consultare i dati di base:

  1. a.

    i collaboratori dellʼUSAV, dellʼUFAG, dellʼUDSC dellʼUFAM e dellʼUFAL;

  2. b.

    i collaboratori di terzi incaricati dalle autorità cantonali di esecuzione.

Art. 9Dati raccolti nell’ambito dell’esecuzione: trattamento dei dati

Se i compiti di cui all’articolo 5 lo esigono, le seguenti persone possono trattare i dati seguenti raccolti nell’ambito dell’esecuzione:

  1. a.

    i collaboratori dell’USAV:

    1. 1.

      i dati raccolti nell’ambito dell’esecuzione inseriti dall’USAV,

    2. 2.

      i dati raccolti nell’ambito dell’esecuzione inseriti dalle autorità cantonali di esecuzione nel quadro dei loro obblighi di notifica;

  2. b.

    i collaboratori delle autorità cantonali di esecuzione: i dati raccolti durante l’esecuzione inseriti dalle proprie autorità;

  3. c.

    i collaboratori di terzi incaricati dalle autorità cantonali di esecuzione: i dati raccolti nell’ambito dell’esecuzione, necessari ad adempiere i compiti loro assegnati;

  4. d.

    i collaboratori dei laboratori riconosciuti secondo l’articolo 312 OFE1 e i laboratori di prova secondo l’OCL2: i dati raccolti nell’ambito dell’esecuzione inseriti dal proprio laboratorio;

  5. e.

    i collaboratori dei servizi specializzati: tutti i dati del rispettivo sistema raccolti nell’ambito dell’esecuzione.

  1. RS 916.401
  2. RS 916.351.0

Art. 10Dati raccolti nell’ambito dell’esecuzione: consultazione dei dati

Se i compiti di cui agli articoli 5 e 6 lo esigono, le seguenti persone possono consultare i dati seguenti raccolti nell’ambito dell’esecuzione:

  1. a.

    i collaboratori dell’UFAG, dell’USDC, dell’UFAM e dell’UFAL: i dati raccolti nell’ambito dell’esecuzione inseriti dalle autorità cantonali di esecuzione nel quadro dei loro obblighi di notifica;

  2. b.

    i collaboratori delle autorità cantonali di esecuzione: i dati raccolti nell’ambito dell’esecuzione di unità amministrative di altri Cantoni; la consultazione è retta dall’articolo 13.

Art. 11Dati di sistema e dati utenti: trattamento dei dati

Se i compiti di cui all’articolo 5 lo esigono, i servizi specializzati possono trattare i dati di sistema e i dati utenti del rispettivo sistema.

Art. 12Concessione e revoca dei diritti di accesso

1

 Per ottenere l’accesso ai sistemi d’informazione o per modificare il ruolo utente occorre presentare una domanda scritta al servizio specializzato.

2

 Il servizio specializzato concede i diritti di accesso a tempo indeterminato.

3

 Esso revoca i diritti di accesso alle persone che non lavorano più per un servizio con diritto di accesso. I servizi con diritto di accesso notificano queste persone al servizio specializzato.

4

 I diritti di accesso dei terzi incaricati dalle autorità cantonali di esecuzione devono essere definiti nell’incarico. Sono attribuiti e revocati dalle autorità cantonali.

Art. 13Consultazione dei dati raccolti nell’ambito dell’esecuzione di un’unità amministrativa di un altro Cantone

1

 I collaboratori di un’autorità cantonale di esecuzione possono consultare i dati raccolti nell’ambito dell’esecuzione di un’unità amministrativa di un altro Cantone solo se l’unità amministrativa interessata acconsente a tale consultazione. L’unità amministrativa effettua le impostazioni tecniche appropriate per la consultazione dei dati nei sistemi d’informazione o incarica l’USAV di farlo.

2

 Non è richiesto alcun consenso per la consultazione dei dati raccolti nell’ambito dell’esecuzione di ARES, relativi alle analisi dei laboratori riconosciuti secondo l’articolo 312 OFE1, che sono stati prodotti per l’unità amministrativa di un altro Cantone. La consultazione di questi dati avviene inserendo:

  1. a.

    il numero RIS dell’azienda di cui all’articolo 3 capoverso 2 lettera c dell’ordinanza del 30 giugno 19932 sul Registro delle imprese e degli stabilimenti;

  2. b.

    il numero AVS del detentore di animali;

  3. c.

    il numero di identificazione dell’animale interessato secondo l’ordinanza del 3 novembre 20213 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (OIBDTA) oppure il numero BDTA o il numero RIS dell’azienda detentrice; oppure

  4. d.

    il nome del detentore di animali o della persona che ha inviato il campione da analizzare o ha conferito l’incarico di analizzarlo.

  1. RS 916.401
  2. RS 431.903
  3. RS 916.404.1

Art. 14Diritti di consultazione dei macelli, dei detentori di animali e di altre persone autorizzate

I macelli, i detentori di animali e altre persone autorizzate possono consultare nella banca dati sul traffico di animali secondo l’OIBDTA1 i dati concernenti i risultati del controllo degli animali da macello e quelli concernenti il controllo delle carni che riguardano la commestibilità.

  1. RS 916.404.1

Art. 15Comunicazione di dati ad altre autorità

L’USAV e le autorità cantonali di esecuzione possono comunicare ad altre autorità i dati non degni di particolare protezione di ASAN, ARES e Fleko in forma elettronica o in un’altra modalità appropriata, se le autorità lo necessitano per l’adempimento dei loro compiti.

Art. 16Comunicazione di dati per scopi scientifici e statistici

1

 L’USAV e le autorità cantonali di esecuzione possono comunicare a terzi dietro domanda scritta i dati non degni di particolare protezione di ASAN, ARES e Fleko per scopi scientifici e statistici.

2

 Questi dati devono essere resi anonimi, per quanto possibile, prima della comunicazione. Se vengono comunicati dati non resi anonimi, le autorità concludono un accordo con la terza parte.

Art. 17Collegamento con altri sistemi d’informazione

1

 Ciascuno dei tre sistemi ASAN, ARES e Fleko può accedere ai dati degli altri due sistemi d’informazione e ai sistemi d’informazione seguenti:

  1. a.

    sistema d’informazione per i dati su aziende, strutture e contributi secondo gli articoli 2–5a dell’ordinanza del 23 ottobre 20131 sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura (OSIAgr);

  2. b.

    sistema d’informazione per i dati di controllo secondo gli articoli 6–9 OSIAgr;

  3. c.

    banca dati sul traffico di animali secondo gli articoli 10–40 OIBDTA2;

  4. d.

    Registro delle imprese e degli stabilimenti secondo l’ordinanza del 30 giugno 19933 sul Registro delle imprese e degli stabilimenti;

  5. e.

    sistema d’informazione geografica secondo gli articoli 10–13 OSIAgr;

  6. f.

    banca dati centrale sui cani secondo l’articolo 30 capoverso 2 LFE;

  7. g.

    sistema d’informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria secondo l’ordinanza del 31 ottobre 20184 concernente il sistema d’informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria;

  8. h.

    banca dati del latte secondo l’articolo 12 capoverso 2 lettera d dell’ordinanza del 25 giugno 20085 sul sostegno del prezzo del latte;

  9. i.

    sistemi d’informazione dei Cantoni, nella misura in cui ciò sia necessario per la trasmissione di dati di cui all’allegato 1 n. 2.3 nel sistema di valutazione e analisi (art. 23).

2

 I sistemi d’informazione di cui al capoverso 1 lettere b, c e g possono accedere ai dati tramite ASAN, ARES e Fleko.

  1. RS 919.117.71
  2. RS 916.404.1
  3. RS 431.903
  4. RS 812.214.4
  5. RS 916.350.2

Sezione 4 Compiti dell’USAV, servizi specializzati e comitato misto

Art. 18Compiti dell’USAV

1

 L’USAV provvede alla gestione di ASAN, ARES e Fleko. In particolare, adotta le misure necessarie per garantire la gestione economica.

2

 L’USAV svolge anche i seguenti compiti:

  1. a.

    conclude gli accordi con i fornitori di prestazioni che mettono a disposizione l’infrastruttura e i servizi informatici;

  2. b.

    conclude gli accordi di utilizzazione con i Cantoni;

  3. c.

    per ciascun sistema d’informazione gestisce un servizio specializzato;

  4. d.

    allestisce il preventivo annuo, il conto annuale e una pianificazione finanziaria pluriennale per i sistemi d’informazione;

  5. e.

    pianifica l’ulteriore sviluppo dei sistemi d’informazione con il coinvolgimento dei Cantoni.

Art. 19Servizi specializzati

1

 Ai servizi specializzati dell’USAV competono:

  1. a.

    la concessione, la gestione e la revoca dei diritti di accesso agli utenti;

  2. b.

    il supporto agli utenti e la loro informazione su aspetti tecnici e modifiche;

  3. c.

    lo svolgimento di corsi di formazione;

  4. d.

    gli adeguamenti tecnici e specialistici;

  5. e.

    il coordinamento e la sorveglianza degli incarichi affidati ai diversi fornitori di prestazioni;

  6. f.

    l’eliminazione di guasti in collaborazione con i fornitori di prestazioni;

  7. g.

    l’esame tecnico e contenutistico dei dati ripresi dagli altri sistemi d’informazione.

2

 I servizi specializzati collaborano con i servizi specializzati dell’UFAG e con i rappresentanti delle autorità cantonali e dei macelli.

Art. 20Comitato misto

1

 Il comitato misto per ASAN, ARES e Fleko si compone di quattro rappresentanti dell’USAV e quattro rappresentanti delle autorità veterinarie cantonali nonché di un rappresentante di un’autorità di esecuzione per il diritto in materia di derrate alimentari. Esso provvede autonomamente alla propria organizzazione.

2

 Esso svolge i compiti seguenti:

  1. a.

    collabora all’allestimento della pianificazione finanziaria pluriennale per i sistemi d’informazione e del preventivo annuo per la gestione dei sistemi d’informazione;

  2. b.

    fornisce consulenza all’USAV in merito ad aspetti strategici, tecnici e finanziari legati alla gestione dei sistemi d’informazione;

  3. c.

    formula proposte per lo sviluppo dei sistemi d’informazione, istituisce gruppi di progetto e ne approva i risultati.

3

 Nel caso di sviluppi che si ripercuotono sui sistemi d’informazione dell’UFAG e di Identitas AG, il comitato misto coinvolge rappresentanti di questi uffici.

4

 Esso può assegnare incarichi ai servizi specializzati e obbligarli a istituire per determinate questioni specifiche uno o più comitati di esperti composti da rappresentanti dei Cantoni e di altri uffici federali. Può ricorrere inoltre a esperti esterni.

Sezione 5 Finanziamento

Art. 21Finanziamento dei sistemi d’informazione

1

 I costi di gestione totali di ASAN, ARES e Fleko sono sostenuti in ragione di un terzo dalla Confederazione e di due terzi dai Cantoni.

2

 I contributi dei singoli Cantoni sono calcolati in base al numero di licenze assegnate loro per l’accesso ai sistemi d’informazione.

3

 Una licenza permette di accedere a tutti e tre i sistemi d’informazione.

4

 Ciascun Cantone si assume il pagamento di almeno tre licenze di accesso. Se più Cantoni hanno un’autorità di esecuzione comune, il numero minimo di tre licenze si applica a questi Cantoni complessivamente ed essi si assumono congiuntamente il pagamento degli importi.

5

 Per le licenze supplementari sono previsti importi ridotti.

6

 Il pagamento degli importi per le licenze è disciplinato nell’accordo di utilizzazione concluso tra l’USAV e il Cantone.

7

 Se il pagamento degli importi per le licenze non copre la quota dovuta dai Cantoni per i costi di gestione del sistema, l’importo restante viene suddiviso tra i singoli Cantoni in proporzione alle licenze di cui dispongono.

Art. 22Cofinanziamento dei servizi specializzati

I Cantoni partecipano ai costi per i servizi specializzati con un importo annuo totale di 350 000 franchi.

Sezione 6 Valutazione e analisi dei dati

Art. 23

1

 L’USAV gestisce il sistema di valutazione e di analisi della sicurezza alimentare e della salute pubblica veterinaria (ALVPH) per valutare e analizzare i dati del proprio ambito di competenza. Vengono valutati e analizzati i dati:

  1. a.

    di ASAN, ARES e Fleko;

  2. b.

    dei sistemi d’informazione di cui all’articolo 17 lettere a–d e g;

  3. c.

    del sistema d’informazione animex-ch secondo l’ordinanza animex-ch del

    1° settembre 20101;

  4. d.

    del sistema d’informazione per il riconoscimento precoce dell’infestazione degli apiari con il piccolo coleottero dell’alveare (Aethina tumida);

  5. e.

    del sistema d’informazione per la campionatura dei bovini nei macelli;

  6. f.

    della piattaforma utenti per la protezione dei consumatori;

  7. g.

    del sistema «Trade Control and Expert System» (TRACES)» integrato nel sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali dell’Unione europea di cui agli articoli 131–136 del regolamento (UE) 2017/6252;

  8. h.

    del sistema d’informazione per il confronto elettronico dei dati tra il sistema per la dichiarazione doganale dell’UDSC e TRACES che consente la verifica automatizzata delle partite importate in merito alle autorizzazioni valide e ai documenti veterinari di cui all’articolo 79a dell’ordinanza del 18 novembre 20153 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi;

  9. i.

    del sistema d’informazione E-Cert di cui agli articoli 102j–102l dell’ordinanza del 18 novembre 20154 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi.

2

 I diritti di accesso ai dati in ALVPH sono retti dalle disposizioni legali che si applicano singolarmente ai sistemi d’informazione. I diritti di accesso ai dati che vengono trasmessi dai sistemi d’informazione dei Cantoni ad ALPHV tramite l’interfaccia in ARES (art. 3 cpv. 3) sono retti dagli articoli 9 e 10.

  1. RS 455.61
  2. Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/ 2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2019/2127, GU L 321 del 12.12.2019, pag. 111.
  3. RS 916.443.10
  4. RS 916.443.10

Sezione 7 Protezione dei dati, sicurezza dei dati e informatica, conservazione e archiviazione dei dati, disposizioni di tipo tecnico

Art. 24Protezione dei dati, sicurezza dei dati e informatica

1

 L’USAV è responsabile del rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati nonché di sicurezza dei dati e informatica nel suo settore.

2

 Esso emana i necessari regolamenti sul trattamento dei dati per garantire la protezione dei dati nonché la sicurezza dei dati e informatica.

3

 Esso formula disposizioni in materia di protezione dei dati nonché di sicurezza dei dati e informatica negli accordi di prestazione con i fornitori di prestazioni e negli accordi di utilizzazione conclusi con i Cantoni.

4

 Le autorità cantonali di esecuzione, i laboratori riconosciuti e i terzi incaricati dalle autorità cantonali di esecuzione sono responsabili nel loro settore del rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati e di sicurezza dei dati e informatica. In particolare, garantiscono l’accesso sicuro ai sistemi d’informazione mediante misure tecniche e organizzative.

Art. 25Diritti delle persone interessate

I diritti delle persone i cui dati sono trattati in ASAN, in ARES o in Fleko, in particolare i diritti in materia di comunicazione dei loro dati, di rettifica e distruzione di dati nonché di acquisizione degli stessi, sono retti:

  1. a.

    dalla legge federale del 25 settembre 20201 sulla protezione dei dati se fanno valere i propri diritti nei confronti dell’USAV;

  2. b.

    dalla rispettiva legge cantonale sulla protezione dei dati se fanno valere i loro diritti nei confronti di un’autorità cantonale di esecuzione.

  1. RS 235.1

Art. 26Conservazione e archiviazione dei dati

1

 I dati di ASAN, ARES e Fleko possono essere conservati per un massimo di 30 anni nei sistemi d’informazione.

2

 L’archiviazione è retta dalla legge del 26 giugno 19981 sull’archiviazione. L’USAV informa i Cantoni dell’imminente archiviazione e, se necessario, li sostiene nell’esportazione dai sistemi d’informazione dei dati da loro registrati.

3

 I dati resi anonimi possono essere conservati nei sistemi d’informazione oltre il termine di cui al capoverso 1.

  1. RS 152.1

Art. 27Disposizioni di tipo tecnico

Previa consultazione dei Cantoni, l’USAV emana disposizioni di tipo tecnico in particolare su:

  1. a.

    interfacce e trasmissione di dati ad altri sistemi d’informazione della Confederazione, a sistemi d’informazione dei Cantoni e a terzi incaricati;

  2. b.

    frequenza di trasmissione dei dati;

  3. c.

    standardizzazione dei contenuti dei dati ed elenchi di riferimento;

  4. d.

    requisiti tecnici e organizzativi per l’utilizzazione;

  5. e.

    forma e utilizzazione del catalogo dei dati dei sistemi d’informazione.

Sezione 8 Disposizioni finali

Art. 28Abrogazione e modifica di altri atti normativi

L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell’allegato 4.

Art. 29Disposizione transitoria della modifica del 27 aprile 2022

Per il finanziamento dei sistemi d’informazione si applica fino al 31 dicembre 2022 l’articolo 29a dell’ordinanza del 6 giugno 20141 concernente i sistemi d’informazione per il servizio veterinario pubblico nella sua versione attuale.

  1. RU 2014 1691; 2018 4543

Art. 30Entrata in vigore

1

 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2022.

2

 Gli articoli 21 e 22 entrano in vigore il 1° gennaio 2023.

Allegati

  • Catalogo dei dati di ASAN
  • Catalogo dei dati di ARES
  • Catalogo dei dati di Fleko
  • Abrogazione e modifica di altri atti normativi

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2026. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).