Legge federale del 21 marzo 2003 sull'ingegneria genetica nel settore non umano (Legge sull'ingegneria genetica, LIG)
RS 814.91 · LIG · 41 articoli
Legge sull'ingegneria genetica (RS 814.91) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.
Ultime modifiche
- Art. 37a, modificato (RO 2010 3233) in vigore dal 01.01.2022
- Art. 35a, modificato (RO 2017 6667) in vigore dal 01.01.2018
- Art. 24a, modificato (RO 2017 6667) in vigore dal 01.01.2018
- Art. 35, modificato (RO 2017 6667) in vigore dal 01.01.2018
- Art. 26, modificato (RO 2016 689) in vigore dal 01.01.2017
- Art. 18, modificato (RO 2014 1021) in vigore dal 01.06.2014
Estratto del testo (41 articoli)
1 La presente legge ha lo scopo di: a. proteggere l’uomo, la fauna e l’ambiente dagli abusi dell’ingegneria genetica; b. servire al bene dell’uomo, della fauna e dell’ambiente nell’applicazione dell’ingegneria genetica. 2 In…
1 A scopo di prevenzione, i pericoli e pregiudizi legati agli organismi geneticamente modificati devono essere arginati precocemente. 2 Chi è causa di misure ai sensi della presente legge ne assume le spese.…
1 La presente legge si applica all’utilizzazione di animali, vegetali e altri organismi geneticamente modificati, nonché dei loro metaboliti e dei loro rifiuti. 2 Ai prodotti ottenuti da organismi geneticamente modificati sono applic…
Sono fatte salve le prescrizioni più severe previste da altre leggi federali che abbiano lo scopo di proteggere l’uomo, la fauna e l’ambiente contro i pericoli o i pregiudizi dovuti a organismi geneticamente mo…
1 2 Gli organismi geneticamente modificati sono organismi il cui materiale genetico è stato modificato in un modo non ottenibile naturalmente mediante incroci o ricombinazioni naturali. 3 4 5 6…
1 Gli organismi geneticamente modificati possono essere utilizzati soltanto in modo che essi, i loro metaboliti e i loro rifiuti: a. non possano mettere in…
Chi utilizza organismi geneticamente modificati deve provvedere affinché essi, i loro metaboliti o i loro rifiuti non pregiudichino la produzione di prodotti senza organismi geneticamente modificati né la libera scelta dei consumator…
1 Le modificazioni del materiale genetico di animali e piante mediante tecniche d’ingegneria genetica non devono ledere la dignità della creatura. Questa dignità è lesa segnatamente se le caratte…
Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).
