Législation

Legge federale del 21 marzo 2003 sull'ingegneria genetica nel settore non umano (Legge sull'ingegneria genetica, LIG)

RS 814.91 · LIG · 41 articoli

Legge sull'ingegneria genetica (RS 814.91) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

Ultime modifiche

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Estratto del testo (41 articoli)

Art. 1, Scopo

1 La presente legge ha lo scopo di: a. proteggere l’uomo, la fauna e l’am­biente dagli abusi dell’ingegneria gene­tica; b. servire al bene dell’uomo, della fauna e dell’ambiente nell’applicazione del­l’ingegneria genetica. 2 In…

Art. 2

1 A scopo di prevenzione, i pericoli e pregiudizi legati agli organismi geneticamente modificati devono essere arginati precocemente. 2 Chi è causa di misure ai sensi della presente legge ne assume le spese.…

Art. 3

1 La presente legge si applica all’utilizzazione di animali, vegetali e altri organismi geneticamente modificati, nonché dei loro metaboliti e dei loro rifiuti. 2 Ai prodotti ottenuti da organismi geneticamente modificati sono applic…

Art. 4, Riserva di altre leggi

Sono fatte salve le prescrizioni più severe previste da altre leggi federali che abbiano lo scopo di proteggere l’uomo, la fauna e l’ambiente contro i pericoli o i pregiudizi dovuti a organismi geneticamente mo…

Art. 5, Definizioni

1 2 Gli organismi geneticamente modificati sono organismi il cui materiale genetico è stato modificato in un modo non ottenibile naturalmente mediante incroci o ricombinazioni naturali. 3 4 5 6…

Art. 6, Protezione dell’uomo, della fauna, dell’ambiente e della diversità biologica

1 Gli organismi geneticamente modificati possono essere utilizzati soltanto in modo che essi, i loro metaboliti e i loro rifiuti: a. non possano mettere in…

Art. 7

Chi utilizza organismi geneticamente modificati deve provvedere affinché essi, i loro metaboliti o i loro rifiuti non pregiudichino la produzione di prodotti senza organismi geneticamente modificati né la libera scelta dei consumator…

Art. 8, Rispetto della dignità della creatura

1 Le modificazioni del materiale genetico di animali e piante mediante tecniche d’ingegneria genetica non devono ledere la dignità della creatura. Questa dignità è lesa segnatamente se le caratte…

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Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).