Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU)
RS 414.20 · 81 articoli
LPSU (RS 414.20) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.
Ultime modifiche
- Art. 21, modificato (RO 2025 475) in vigore dal 01.06.2025
- Art. 30, modificato (RO 2021 68) in vigore dal 01.03.2021
- Art. 65, modificato (RO 2021 68) in vigore dal 01.03.2021
- Art. 4, modificato (RO 2016 4259) in vigore dal 01.01.2018
- Art. 13, modificato (RO 2016 4259) in vigore dal 01.01.2018
- Art. 13, modificato (RO 2013 4425) in vigore dal 01.01.2014
Estratto del testo (81 articoli)
1 La Confederazione provvede, in collaborazione con i Cantoni, al coordinamento, alla qualità e alla competitività del settore universitario svizzero. 2 A tal fine, la presente legge crea le basi per: a. il coordiname…
1 La presente legge si applica alle scuole universitarie e agli altri istituti accademici federali e cantonali. 2 Sono considerate scuole universitarie ai sensi della presente legge: a. le università cantonali e…
Nell’ambito della cooperazione nel settore universitario, la Confederazione persegue in particolare gli obiettivi seguenti: a. creare condizioni quadro favorevoli a un insegnamento e a una ricerca di elevata qualità; b. cre…
1 La Confederazione dirige il coordinamento delle attività comuni della Confederazione e dei Cantoni nel settore universitario. 2 Essa accorda sussidi conformemente…
1 La Confederazione rispetta l’autonomia accordata alle scuole universitarie dai rispettivi enti responsabili, nonché i principi della libertà e dell’unità dell’insegnamento e della…
1 Per adempiere i loro compiti, la Confederazione e i Cantoni concludono, conformemente alla presente legge e all’Accordo intercantonale sulla cooperazione nel settore universitario (Concordato sulle scuole universitarie), una Conven…
Gli organi comuni sono: a. la Conferenza svizzera delle scuole universitarie, che si riunisce in veste di Assemblea plenaria o di Consiglio delle scuole universitarie; b. la Conferenza svizzera dei rettori delle scuole univers…
1 Al personale degli organi comuni e all’Agenzia svizzera di accreditamento si applicano il diritto in materia di personale federale e la normativa federale in materia di responsabilità. Se l’adempimento dei compi…
Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).
