Législation

Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU)

RS 414.20 · 81 articoli

LPSU (RS 414.20) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

Ultime modifiche

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Estratto del testo (81 articoli)

Art. 1, Scopo e oggetto

1 La Confederazione provvede, in collaborazione con i Cantoni, al coordinamento, alla qualità e alla competitività del settore universitario svizzero. 2 A tal fine, la presente legge crea le basi per: a. il coordiname…

Art. 2, Campo d’applicazione

1 La presente legge si applica alle scuole universitarie e agli altri istituti accademici federali e cantonali. 2 Sono considerate scuole universitarie ai sensi della presente legge: a. le università cantonali e…

Art. 3, Obiettivi

Nell’ambito della cooperazione nel settore universitario, la Confederazione persegue in particolare gli obiettivi seguenti: a. creare condizioni quadro favorevoli a un insegnamento e a una ricerca di elevata qualità; b. cre…

Art. 4, Compiti e competenze della Confederazione nel settore universitario

1 La Confederazione dirige il coordinamento delle attività comuni della Confederazione e dei Cantoni nel settore universitario. 2 Essa accorda sussidi conformemente…

Art. 5, Principi da osservare nell’adempimento dei compiti

1 La Confederazione rispetta l’autonomia accordata alle scuole universitarie dai rispettivi enti responsabili, nonché i principi della libertà e dell’unità dell’insegnamento e della…

Art. 6

1 Per adempiere i loro compiti, la Confederazione e i Cantoni concludono, conformemente alla presente legge e all’Accordo intercantonale sulla cooperazione nel settore universitario (Concordato sulle scuole universitarie), una Conven…

Art. 7, Organi

Gli organi comuni sono: a. la Conferenza svizzera delle scuole universitarie, che si riunisce in veste di Assemblea plenaria o di Consiglio delle scuole universitarie; b. la Conferenza svizzera dei rettori delle scuole univers…

Art. 8, Diritto applicabile

1 Al personale degli organi comuni e all’Agenzia svizzera di accreditamento si applicano il diritto in materia di personale federale e la normativa federale in materia di responsabilità. Se l’adempimento dei compi…

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Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).