Législation

Legge federale del 13 dicembre 2002 sull'Assemblea federale (Legge sul Parlamento, LParl)

RS 171.10 · LParl · 190 articoli

Legge sul Parlamento (RS 171.10) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

Ultime modifiche

Cosa si sta preparando

Revisioni in consultazione che potrebbero modificare questa legge:

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Estratto del testo (190 articoli)

Art. 1, Oggetto

La presente legge disciplina: a. i diritti e i doveri dei membri dell’Assemblea federale; b. i compiti e l’organizzazione dell’Assemblea federale; c. le procedure nell’Assemblea federale; d. i rapporti tra l’Assemblea federal…

Art. 2, Sessioni delle Camere

1 Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati si riuniscono periodicamente in sessioni ordinarie. 2 Ciascuna Camera può decidere di riunirsi in sessioni speciali qualora le sessioni ordinarie non bastino p…

Art. 3, Giuramento e promessa solenne

1 Prima di entrare in funzione ciascun membro dell’Assemblea federale presta giuramento o promessa solenne. 2 Ad elezione avvenuta e sempre che la legge non disponga altrimenti, le persone elette dall’As…

Art. 4, Pubblicità delle sedute

1 Le sedute delle Camere e dell’Assemblea federale plenaria sono pubbliche. I dibattiti sono pubblicati integralmente nel Bollettino ufficiale dell’Assemblea federale. I particolari della pubblicazione sono re…

Art. 5, Informazione

1 Le Camere e i loro organi informano tempestivamente e esaurientemente sulla loro attività, sempre che interessi pubblici o privati preponderanti non vi si oppongano. 2 Le trasmissioni sonore o video dalle sale di sedut…

Art. 6, Diritti procedurali

1 I membri dell’Assemblea federale (parlamentari) hanno il diritto di presentare iniziative, interventi e candidature. 2 Possono presentare proposte in merito a oggetti in deliberazione e in merito a questioni pro…

Art. 7, Diritti d’informazione

1 I parlamentari hanno il diritto di essere informati dal Consiglio federale e dall’Amministrazione federale circa qualsiasi affare della Confederazione e di consultare la relativa documentazione, sempre che si…

Art. 8, Segreto d’ufficio

I parlamentari sono vincolati al segreto d’ufficio in quanto, nell’ambito della loro attività ufficiale, vengano a conoscenza di fatti che devono essere tenuti segreti o trattati in modo confidenziale a tutela di in…

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Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).