Législation

Legge federale del 28 giugno 1967 sul controllo federale delle finanze (Legge sul Controllo delle finanze, LCF)

RS 614.0 · LCF · 22 articoli

Legge sul Controllo delle finanze (RS 614.0) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

Ultime modifiche

🔔 Seguire questa legge nel mio monitoraggio, essere avvisato a ogni modifica →

Estratto del testo (22 articoli)

Art. 1, Stato

1 Il Controllo federale delle finanze è l’organo superiore di vigilanza finanziaria della Confederazione. Nella sua attività di verifica è tenuto ad osservare soltanto la Costi­tuzione federale e la legge. Esso coadiuva: a. l’A…

Art. 2

1 Il Controllo federale delle finanze ha un direttore; questi è anche autorità di nomina per il personale. Salvo disposizione contraria della presente legge, si applica per analogia la legislazione sul personale dell’Amministrazione…

Art. 3

Qualora l’esecuzione dei suoi compiti richieda conoscenze speciali o non possa essere garantita con l’effettivo ordinario di personale il Controllo federale delle finanze può valersi di periti.…

Art. 4

Il direttore del Controllo federale delle finanze è competente a concedere il permesso di testimoniare e produrre documenti ufficiali in un procedimento giudiziario. Egli ne informa con un anticipo di cinque giorni feriali il capo de…

Art. 5

1 Il Controllo federale delle finanze esercita la vigilanza finanziaria secondo i criteri della regolarità, della legalità e della redditività. 2 Esso esegue verifiche della redditività per accertare se: a. le risorse sono impiegate…

Art. 6

Il Controllo federale delle finanze ha segnatamente i compiti seguenti: a. esaminare tutta la gestione finanziaria della Confederazione a ogni fase dell’esecuzione del preventivo nonché eseguire verifiche con sondaggi prima di contra…

Art. 7

1 Il Controllo federale delle finanze partecipa all’elaborazione delle prescrizioni concernenti i controlli e le revisioni, la contabilità, il ser­vizio dei pagamenti e gli inven­tari. Dà il parere su tutte le que­stioni at­tenenti a…

Art. 8

1 Fatti salvi gli ordinamenti particolari di cui all’articolo 19 e i disciplinamenti di normative specifiche, sono sottoposti alla vigilanza finanziaria del Controllo federale delle finanze: a. le unità amministrative dell’amministra…

Vedere tutti i 22 articoli →

Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).