Législation

Legge federale del 29 settembre 2023 sullo sgravio delle imprese dai costi della regolamentazione (Legge sullo sgravio delle imprese, LSgrI)

LSgrIRS 930.31Stato 01.10.202422 articoli

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Indice
  1. Sezione 1Emanazione di norme: principi1–3
  2. Sezione 2Elaborazione degli atti normativi4–5
  3. Sezione 3Monitoraggio e studi settoriali6–8
  4. Sezione 4Piattaforma elettronica per i servizi offerti dalle autorità9–18
  5. Sezione 5Disposizioni finali19–22

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 9 dicembre 2022, decreta:

Sezione 1 Emanazione di norme: principi

Art. 1Legislazione

La Confederazione si adopera affinché nei suoi atti normativi la regolamentazione sia efficiente per l’economia nel suo insieme e poco onerosa per le imprese. In particolare, osserva i seguenti principi:

  1. a.

    la scelta ricade sulla variante normativa che presenta il miglior rapporto costi-benefici per l’economia nel suo insieme;

  2. b.

    l’onere dei costi della regolamentazione per le imprese è analizzato in modo trasparente nella fase iniziale del processo legislativo;

  3. c.

    l’onere per le piccole e medie imprese non è sproporzionato;

  4. d.

    la regolamentazione è concepita in modo da favorire l’innovazione ed essere tecnologicamente neutrale;

  5. e.

    la regolamentazione è concepita in modo da non influire sulla concorrenza e da non produrre distorsioni della stessa, siano esse effettive o potenziali, tra le imprese;

  6. f.

    gli atti normativi sono redatti in modo appropriato, chiaro e conforme alle esigenze dei destinatari.

Art. 2Esecuzione

La Confederazione imposta l’esecuzione dei suoi atti normativi in modo da ridurre al minimo l’onere amministrativo per le imprese. In particolare, osserva i seguenti principi:

  1. a.

    il numero di enti a cui le imprese devono rivolgersi è ridotto al minimo;

  2. b.

    le norme sono comunicate alle imprese in modo appropriato, chiaro e conforme alle esigenze dei destinatari;

  3. c.

    le procedure di primo grado del diritto dell’economia sono eseguite in modo rapido e semplice; la loro durata è limitata mediante termini ordinatori;

  4. d.

    per i contatti con le autorità sono sfruttate tutte le possibilità offerte dai mezzi elettronici;

  5. e.

    i moduli sono uniformi e semplici;

  6. f.

    il controllo sulle imprese è esercitato in funzione dei rischi.

Art. 3Valutazione

1

 Il diritto vigente e la sua esecuzione sono periodicamente sottoposti a verifica per individuare le possibilità di sgravio delle imprese dai costi della regolamentazione.

2

 Le verifiche del diritto vigente esaminano anche l’economicità.

Sezione 2 Elaborazione degli atti normativi

Art. 4Obblighi di verifica

1

 Nell’elaborazione degli atti normativi federali, le unità responsabili dell’Amministrazione federale verificano se:

  1. a.

    per le piccole e medie imprese possano essere previste norme semplificate o comportanti costi inferiori;

  2. b.

    si possa fare a meno di prevedere requisiti più severi rispetto a quelli previsti da regolamentazioni comparabili di altri Paesi;

  3. c.

    l’esecuzione della regolamentazione possa essere semplificata con l’ausilio di mezzi elettronici;

  4. d.

    l’abrogazione di una regolamentazione nello stesso settore consenta lo sgravio delle imprese interessate.

2

 I risultati di tali verifiche sono riportati nel rapporto esplicativo posto in consultazione e nel messaggio del Consiglio federale. Se le possibilità di sgravio delle imprese di cui al capoverso 1 non vengono sfruttate, nel rapporto esplicativo e nel messaggio occorre indicarne i motivi.

Art. 5Stima dei costi della regolamentazione

1

 Nell’elaborazione degli atti normativi federali, le unità responsabili dell’Amministrazione federale stimano i costi unici e i costi ricorrenti a carico delle imprese derivanti dagli obblighi di fare, tollerare o astenersi. Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca fornisce le basi metodologiche.

2

 I costi stimati sono riportati nella proposta al Consiglio federale, nel rapporto esplicativo posto in consultazione e nel messaggio del Consiglio federale. Per quanto possibile, i costi sono rapportati ai benefici attesi dalla regolamentazione.

3

 I costi stimati sono per quanto possibile espressi in cifre. Se ciò non è fattibile, sono esposti in forma descrittiva e indicando il motivo per cui non possono essere espressi in cifre.

4

 Nel corso del processo legislativo le unità responsabili aggiornano i risultati della stima dei costi della regolamentazione. Riferiscono l’esito degli aggiornamenti al servizio cui compete il monitoraggio dell’onere derivante dalla regolamentazione.

Sezione 3 Monitoraggio e studi settoriali

Art. 6Monitoraggio dell’onere derivante dai costi della regolamentazione

1

 Il Consiglio federale monitora l’evoluzione dei costi della regolamentazione per le imprese.

2

 Designa il servizio responsabile del monitoraggio.

Art. 7Studi settoriali

1

 Nei suoi obiettivi annuali, il Consiglio federale designa da tre a cinque settori da sottoporre a una valutazione esterna finalizzata a determinare se sussista un potenziale di sgravio per le imprese (studi settoriali).

2

 Ogni anno i dipartimenti propongono al Consiglio federale lo svolgimento di uno studio settoriale in almeno un settore di loro competenza.

3

 I Cantoni e le associazioni mantello nazionali dell’economia possono proporre al Consiglio federale settori da sottoporre a valutazione.

4

 Gli studi settoriali presentano le possibili misure di miglioramento e ne descrivono l’impatto sull’economia nel suo insieme. Sono pubblicati.

5

 I dipartimenti sottopongono i risultati degli studi settoriali al Consiglio federale e presentano una proposta sul seguito da darvi.

Art. 8Rapporto

1

 Ogni quattro anni il Consiglio federale sottopone all’Assemblea federale un rapporto sullo sgravio delle imprese dai costi della regolamentazione.

2

 Il rapporto contiene:

  1. a.

    i risultati del monitoraggio dei costi della regolamentazione per le imprese;

  2. b.

    le proposte di sgravio formulate negli studi settoriali;

  3. c.

    un riepilogo delle misure adottate dal Consiglio federale per sgravare le imprese dai costi della regolamentazione.

Sezione 4 Piattaforma elettronica per i servizi offerti dalle autorità

Art. 9Scopo

1

 La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) gestisce una piattaforma elettronica centralizzata per facilitare l’accesso ai servizi offerti dalle autorità alle imprese e alle altre unità IDI ai sensi della legge federale del 18 giugno 20101 sul numero d’identificazione delle imprese.

2

 Può consentire l’accesso alla piattaforma anche ai privati, sempre che i servizi loro offerti dalle autorità siano paragonabili a quelli offerti alle imprese e alle altre unità IDI.

  1. RS 431.03

Art. 10Funzioni

1

 La piattaforma agevola la comunicazione degli utenti con le autorità.

2

 Offre loro le seguenti possibilità, sempre che il diritto applicabile non vi si opponga:

  1. a.

    inserire e gestire dati in seguito utilizzabili per comunicare con le autorità;

  2. b.

    importare dati da registri ufficiali;

  3. c.

    trasmettere documenti a un’autorità o ricevere documenti da un’autorità.

3

 Fornisce alle autorità le interfacce per collegare i loro sistemi alla piattaforma.

Art. 12Utilizzo per l’esecuzione del diritto cantonale

La SECO può mettere a disposizione la piattaforma per l’esecuzione del diritto cantonale se:

  1. a.

    l’adempimento dei compiti principali della piattaforma non ne risulta compromesso; e

  2. b.

    non sono necessarie considerevoli risorse materiali e di personale supplementari.

Art. 13Standard

1

 Nella misura in cui sia necessario ad assicurare l’interoperabilità di altri sistemi con la piattaforma, la Cancelleria federale può definire standard tecnici, organizzativi e procedurali vincolanti per le autorità e per i terzi incaricati dell’esecuzione di compiti amministrativi secondo la presente legge. Si basa sugli standard vigenti e sugli standard aperti consolidati a livello internazionale.

2

 Definisce gli standard in collaborazione con la SECO e con l’organizzazione Amministrazione digitale Svizzera.

Art. 14Costi

1

 La Confederazione si fa carico dei costi di gestione e di sviluppo della piattaforma derivanti dal suo utilizzo per l’esecuzione del diritto federale.

2

 La SECO può stipulare con i Cantoni, gli enti di diritto pubblico, in particolare l’organizzazione Amministrazione digitale Svizzera, e i terzi incaricati dell’esecuzione di compiti amministrativi un accordo di partecipazione finanziaria ai costi derivanti dall’utilizzo della piattaforma per l’esecuzione del diritto federale.

3

 In caso di utilizzo per l’esecuzione del diritto cantonale, i Cantoni e i terzi incaricati di compiti amministrativi cantonali versano un contributo a copertura dei costi di gestione e di sviluppo. La SECO può stabilire importi forfettari.

4

 Nel caso di progetti che rivestono un elevato interesse per la Confederazione, la SECO può rinunciare al massimo al 45 per cento del contributo cantonale; nel caso di costi trascurabili, può rinunciarvi integralmente.

Art. 15Trattamento dei dati

1

 L’accesso ai dati di un utente e ai documenti trasmessi a un’autorità o ricevuti da un’autorità è consentito solo alle persone autorizzate dall’utente stesso.

2

 La SECO può trattare dati personali e dati di persone giuridiche, compresi dati personali degni di particolare protezione, nella misura in cui sia necessario per svolgere le funzioni di cui all’articolo 10.

3

 Su richiesta dell’interessato, la SECO può trasmettere i dati dell’utente alle autorità competenti.

Art. 16Durata di conservazione dei dati

1

 I dati sono conservati sino a quando l’utente non li distrugga.

2

 Inoltre, la SECO distrugge i dati:

  1. a.

    al più tardi un anno dopo la cessazione dell’attività economica di un’unità IDI;

  2. b.

    due anni dopo essere venuta a conoscenza del decesso di un privato di cui all’articolo 9 capoverso 2, salvo se nel frattempo un avente causa ha avanzato pretese.

Art. 17Sicurezza dei dati

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca disciplina le modalità per garantire la sicurezza dei dati.

Art. 18Principio di trasparenza

1

 I dati memorizzati sulla piattaforma non sono considerati documenti ufficiali della SECO ai sensi della legge del 17 dicembre 20041 sulla trasparenza.

2

 I documenti trasmessi alle autorità o dalle autorità attraverso la piattaforma sono considerati documenti ufficiali delle autorità in questione.

  1. RS 152.3

Sezione 5 Disposizioni finali

Art. 19Valutazione

1

 Entro dieci anni dall’entrata in vigore, il Consiglio federale verifica la necessità, l’adeguatezza, l’efficacia e l’economicità della presente legge e della sua esecuzione.

2

 Il Consiglio federale presenta un rapporto all’Assemblea federale e propone le modifiche eventualmente necessarie.

Art. 20Disposizioni di esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.

Art. 22Referendum, entrata in vigore e durata di validità

1

 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

3

 La sezione 3 (art. 6–8) ha effetto per i dieci anni successivi all’entrata in vigore.1

Data dell’entrata in vigore2
Art. 9, 10, 12-20 e 22 cpv. 1 e 2: 1° aprile 2024
Art. 1-8 , 21 e 22 cpv. 3: 1° ottobre 2024
Art 11: in un secondo tempo

  1. In vigore fino al 30 set. 2034.
  2. DCF del 15 mar. 2024.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.10.2024. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).