L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 9 dicembre 2022, decreta:
Sezione 1 Emanazione di norme: principi
La Confederazione si adopera affinché nei suoi atti normativi la regolamentazione sia efficiente per l’economia nel suo insieme e poco onerosa per le imprese. In particolare, osserva i seguenti principi:
- a.
la scelta ricade sulla variante normativa che presenta il miglior rapporto costi-benefici per l’economia nel suo insieme;
- b.
l’onere dei costi della regolamentazione per le imprese è analizzato in modo trasparente nella fase iniziale del processo legislativo;
- c.
l’onere per le piccole e medie imprese non è sproporzionato;
- d.
la regolamentazione è concepita in modo da favorire l’innovazione ed essere tecnologicamente neutrale;
- e.
la regolamentazione è concepita in modo da non influire sulla concorrenza e da non produrre distorsioni della stessa, siano esse effettive o potenziali, tra le imprese;
- f.
gli atti normativi sono redatti in modo appropriato, chiaro e conforme alle esigenze dei destinatari.
La Confederazione imposta l’esecuzione dei suoi atti normativi in modo da ridurre al minimo l’onere amministrativo per le imprese. In particolare, osserva i seguenti principi:
- a.
il numero di enti a cui le imprese devono rivolgersi è ridotto al minimo;
- b.
le norme sono comunicate alle imprese in modo appropriato, chiaro e conforme alle esigenze dei destinatari;
- c.
le procedure di primo grado del diritto dell’economia sono eseguite in modo rapido e semplice; la loro durata è limitata mediante termini ordinatori;
- d.
per i contatti con le autorità sono sfruttate tutte le possibilità offerte dai mezzi elettronici;
- e.
i moduli sono uniformi e semplici;
- f.
il controllo sulle imprese è esercitato in funzione dei rischi.
1 Il diritto vigente e la sua esecuzione sono periodicamente sottoposti a verifica per individuare le possibilità di sgravio delle imprese dai costi della regolamentazione.
2 Le verifiche del diritto vigente esaminano anche l’economicità.
Sezione 2 Elaborazione degli atti normativi
Art. 4Obblighi di verifica
1 Nell’elaborazione degli atti normativi federali, le unità responsabili dell’Amministrazione federale verificano se:
- a.
per le piccole e medie imprese possano essere previste norme semplificate o comportanti costi inferiori;
- b.
si possa fare a meno di prevedere requisiti più severi rispetto a quelli previsti da regolamentazioni comparabili di altri Paesi;
- c.
l’esecuzione della regolamentazione possa essere semplificata con l’ausilio di mezzi elettronici;
- d.
l’abrogazione di una regolamentazione nello stesso settore consenta lo sgravio delle imprese interessate.
2 I risultati di tali verifiche sono riportati nel rapporto esplicativo posto in consultazione e nel messaggio del Consiglio federale. Se le possibilità di sgravio delle imprese di cui al capoverso 1 non vengono sfruttate, nel rapporto esplicativo e nel messaggio occorre indicarne i motivi.
Art. 5Stima dei costi della regolamentazione
1 Nell’elaborazione degli atti normativi federali, le unità responsabili dell’Amministrazione federale stimano i costi unici e i costi ricorrenti a carico delle imprese derivanti dagli obblighi di fare, tollerare o astenersi. Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca fornisce le basi metodologiche.
2 I costi stimati sono riportati nella proposta al Consiglio federale, nel rapporto esplicativo posto in consultazione e nel messaggio del Consiglio federale. Per quanto possibile, i costi sono rapportati ai benefici attesi dalla regolamentazione.
3 I costi stimati sono per quanto possibile espressi in cifre. Se ciò non è fattibile, sono esposti in forma descrittiva e indicando il motivo per cui non possono essere espressi in cifre.
4 Nel corso del processo legislativo le unità responsabili aggiornano i risultati della stima dei costi della regolamentazione. Riferiscono l’esito degli aggiornamenti al servizio cui compete il monitoraggio dell’onere derivante dalla regolamentazione.
Sezione 3 Monitoraggio e studi settoriali
Art. 6Monitoraggio dell’onere derivante dai costi della regolamentazione
1 Il Consiglio federale monitora l’evoluzione dei costi della regolamentazione per le imprese.
2 Designa il servizio responsabile del monitoraggio.
Art. 7Studi settoriali
1 Nei suoi obiettivi annuali, il Consiglio federale designa da tre a cinque settori da sottoporre a una valutazione esterna finalizzata a determinare se sussista un potenziale di sgravio per le imprese (studi settoriali).
2 Ogni anno i dipartimenti propongono al Consiglio federale lo svolgimento di uno studio settoriale in almeno un settore di loro competenza.
3 I Cantoni e le associazioni mantello nazionali dell’economia possono proporre al Consiglio federale settori da sottoporre a valutazione.
4 Gli studi settoriali presentano le possibili misure di miglioramento e ne descrivono l’impatto sull’economia nel suo insieme. Sono pubblicati.
5 I dipartimenti sottopongono i risultati degli studi settoriali al Consiglio federale e presentano una proposta sul seguito da darvi.
1 Ogni quattro anni il Consiglio federale sottopone all’Assemblea federale un rapporto sullo sgravio delle imprese dai costi della regolamentazione.
2 Il rapporto contiene:
- a.
i risultati del monitoraggio dei costi della regolamentazione per le imprese;
- b.
le proposte di sgravio formulate negli studi settoriali;
- c.
un riepilogo delle misure adottate dal Consiglio federale per sgravare le imprese dai costi della regolamentazione.
Sezione 4 Piattaforma elettronica per i servizi offerti dalle autorità
1 La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) gestisce una piattaforma elettronica centralizzata per facilitare l’accesso ai servizi offerti dalle autorità alle imprese e alle altre unità IDI ai sensi della legge federale del 18 giugno 20101 sul numero d’identificazione delle imprese.
2 Può consentire l’accesso alla piattaforma anche ai privati, sempre che i servizi loro offerti dalle autorità siano paragonabili a quelli offerti alle imprese e alle altre unità IDI.
- RS 431.03
1 La piattaforma agevola la comunicazione degli utenti con le autorità.
2 Offre loro le seguenti possibilità, sempre che il diritto applicabile non vi si opponga:
- a.
inserire e gestire dati in seguito utilizzabili per comunicare con le autorità;
- b.
importare dati da registri ufficiali;
- c.
trasmettere documenti a un’autorità o ricevere documenti da un’autorità.
3 Fornisce alle autorità le interfacce per collegare i loro sistemi alla piattaforma.
- In vigore in un secondo tempo.
Art. 12Utilizzo per l’esecuzione del diritto cantonale
La SECO può mettere a disposizione la piattaforma per l’esecuzione del diritto cantonale se:
- a.
l’adempimento dei compiti principali della piattaforma non ne risulta compromesso; e
- b.
non sono necessarie considerevoli risorse materiali e di personale supplementari.
1 Nella misura in cui sia necessario ad assicurare l’interoperabilità di altri sistemi con la piattaforma, la Cancelleria federale può definire standard tecnici, organizzativi e procedurali vincolanti per le autorità e per i terzi incaricati dell’esecuzione di compiti amministrativi secondo la presente legge. Si basa sugli standard vigenti e sugli standard aperti consolidati a livello internazionale.
2 Definisce gli standard in collaborazione con la SECO e con l’organizzazione Amministrazione digitale Svizzera.
1 La Confederazione si fa carico dei costi di gestione e di sviluppo della piattaforma derivanti dal suo utilizzo per l’esecuzione del diritto federale.
2 La SECO può stipulare con i Cantoni, gli enti di diritto pubblico, in particolare l’organizzazione Amministrazione digitale Svizzera, e i terzi incaricati dell’esecuzione di compiti amministrativi un accordo di partecipazione finanziaria ai costi derivanti dall’utilizzo della piattaforma per l’esecuzione del diritto federale.
3 In caso di utilizzo per l’esecuzione del diritto cantonale, i Cantoni e i terzi incaricati di compiti amministrativi cantonali versano un contributo a copertura dei costi di gestione e di sviluppo. La SECO può stabilire importi forfettari.
4 Nel caso di progetti che rivestono un elevato interesse per la Confederazione, la SECO può rinunciare al massimo al 45 per cento del contributo cantonale; nel caso di costi trascurabili, può rinunciarvi integralmente.
Art. 15Trattamento dei dati
1 L’accesso ai dati di un utente e ai documenti trasmessi a un’autorità o ricevuti da un’autorità è consentito solo alle persone autorizzate dall’utente stesso.
2 La SECO può trattare dati personali e dati di persone giuridiche, compresi dati personali degni di particolare protezione, nella misura in cui sia necessario per svolgere le funzioni di cui all’articolo 10.
3 Su richiesta dell’interessato, la SECO può trasmettere i dati dell’utente alle autorità competenti.
Art. 16Durata di conservazione dei dati
1 I dati sono conservati sino a quando l’utente non li distrugga.
2 Inoltre, la SECO distrugge i dati:
- a.
al più tardi un anno dopo la cessazione dell’attività economica di un’unità IDI;
- b.
due anni dopo essere venuta a conoscenza del decesso di un privato di cui all’articolo 9 capoverso 2, salvo se nel frattempo un avente causa ha avanzato pretese.
Art. 17Sicurezza dei dati
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca disciplina le modalità per garantire la sicurezza dei dati.
Art. 18Principio di trasparenza
1 I dati memorizzati sulla piattaforma non sono considerati documenti ufficiali della SECO ai sensi della legge del 17 dicembre 20041 sulla trasparenza.
2 I documenti trasmessi alle autorità o dalle autorità attraverso la piattaforma sono considerati documenti ufficiali delle autorità in questione.
- RS 152.3
Sezione 5 Disposizioni finali
1 Entro dieci anni dall’entrata in vigore, il Consiglio federale verifica la necessità, l’adeguatezza, l’efficacia e l’economicità della presente legge e della sua esecuzione.
2 Il Consiglio federale presenta un rapporto all’Assemblea federale e propone le modifiche eventualmente necessarie.
Art. 20Disposizioni di esecuzione
Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.
- La mod. può essere consultata alla RU 2024 118.
Art. 22Referendum, entrata in vigore e durata di validità
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
3 La sezione 3 (art. 6–8) ha effetto per i dieci anni successivi all’entrata in vigore.1
Data dell’entrata in vigore2
Art. 9, 10, 12-20 e 22 cpv. 1 e 2: 1° aprile 2024
Art. 1-8 , 21 e 22 cpv. 3: 1° ottobre 2024
Art 11: in un secondo tempo
- In vigore fino al 30 set. 2034.
- DCF del 15 mar. 2024.