L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 147 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 21 gennaio 2004, decreta:
Art. 1Campo di applicazione
1 La presente legge disciplina le linee direttrici della procedura di consultazione.
2 Si applica alle procedure di consultazione indette dal Consiglio federale, da un dipartimento, dalla Cancelleria federale, da un’unità dell’Amministrazione federale o da una commissione parlamentare.1
- Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 925; FF 2013 7619).
Art. 2Scopo della procedura di consultazione
1 La procedura di consultazione ha lo scopo di far partecipare i Cantoni, i partiti e gli ambienti interessati al processo di formazione dell’opinione e delle decisioni della Confederazione.
2 La procedura di consultazione fornisce informazioni sulla congruità di un progetto della Confederazione, sulla sua attuabilità e sul consenso che esso raccoglie.
Art. 3Oggetto della procedura di consultazione1
1 La procedura di consultazione è indetta per la preparazione di:
- a.
modifiche costituzionali;
- b.
progetti di legge ai sensi dell’articolo 164 capoverso 1 della Costituzione federale;
- c.
trattati internazionali che sottostanno a referendum conformemente all’articolo 140 capoverso 1 lettera b o 141 capoverso 1 lettera d numero 3 della Costituzione federale o che riguardano interessi essenziali dei Cantoni;
- d.
ordinanze e altri progetti di ampia portata politica, finanziaria, economica, ecologica, sociale o culturale;
- e.
ordinanze e altri progetti che non rientrano nel campo d’applicazione della lettera d ma che riguardano in misura considerevole taluni o tutti i Cantoni o la cui esecuzione sarà affidata in gran parte a organi esterni all’Amministrazione federale.
2 Una procedura di consultazione può essere indetta anche per progetti che non adempiono nessuna delle condizioni di cui al capoverso 1.
- Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 925; FF 2013 7619).
Art. 3aRinuncia a una procedura di consultazione1
1 Si può rinunciare a una procedura di consultazione se:
- a.
il progetto concerne principalmente l’organizzazione o le procedure di autorità federali o la ripartizione delle competenze tra autorità federali;
- b.
non v’è da attendersi nessuna nuova informazione poiché le posizioni degli ambienti interessati sono note, in particolare poiché è già stata svolta una consultazione sull’oggetto su cui verte il progetto; oppure
- c.
il progetto concerne l’emanazione o la modifica di una legge federale secondo l’articolo 165 della Costituzione federale o di un’ordinanza secondo l’articolo 173 capoverso 1 lettera c, 184 capoverso 3 o 185 capoverso 3 della Costituzione federale.
2 La rinuncia alla procedura di consultazione dev’essere motivata indicando le ragioni oggettive che la giustificano.
- Introdotto dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 925; FF 2013 7619).
Art. 4Partecipazione
1 Qualsiasi persona o organizzazione può partecipare a una procedura di consultazione e rispondere presentando un proprio parere.
2 Sono invitati a esprimere il proprio parere:
- a.
- b.
i partiti rappresentati nell’Assemblea federale;
- c.
le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna;
- d.
le associazioni mantello nazionali dell’economia;
- e.
gli altri ambienti e le commissioni extraparlamentari interessati nel singolo caso.
3 La Cancelleria federale tiene l’elenco dei destinatari secondo il capoverso 2 lettere a–d.
1- 1 La procedura di consultazione su un progetto dell’Amministrazione federale è indetta:
- a.
dal Consiglio federale per i progetti di cui all’articolo 3 capoverso 1;
- b.
dal dipartimento competente o dalla Cancelleria federale per i progetti di cui all’articolo 3 capoverso 2;
- c.
dall’unità competente dell’Amministrazione federale centrale o decentralizzata, se ha la facoltà di emanare norme di diritto.
2 La procedura di consultazione su un progetto dell’Assemblea federale è indetta dalla commissione parlamentare competente.
3 La Cancelleria federale coordina le procedure di consultazione. Ne annuncia pubblicamente l’indizione indicando il termine per rispondere e l’ufficio presso il quale può essere ottenuta la documentazione.
- Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 925; FF 2013 7619).
1 L’autorità competente per indire la procedura di consultazione la prepara, ne assicura lo svolgimento e ne raccoglie e valuta i risultati. Quando la procedura di consultazione è indetta dal Consiglio federale, questi compiti sono assunti dal dipartimento competente.
2 Le commissioni parlamentari possono far capo ai servizi dell’Amministrazione federale per preparare le consultazioni e raccoglierne i risultati.
- Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 925; FF 2013 7619).
Art. 6aRequisiti dei testi esplicativi relativi ai progetti1
Ai testi esplicativi dei progetti si applicano per analogia i requisiti previsti per i messaggi del Consiglio federale di cui all’articolo 141 capoverso 2 della legge del 13 dicembre 20022 sul Parlamento.
- Introdotto dal n. II 2 della LF del 15 giu. 2018 (Diverse modifiche del diritto parlamentare), in vigore dal 26 nov. 2018 (RU 2018 3461; FF 2017 5807 5873)
- RS 171.10
Art. 7Forma e termine1
1 La documentazione è messa a disposizione in forma cartacea o in forma elettronica. Il Consiglio federale può prevedere che le procedure di consultazione si svolgano esclusivamente in forma elettronica se sono date le condizioni tecniche necessarie.
2 L’autorità competente per lo svolgimento della procedura di consultazione può inoltre invitare gli ambienti interessati a sedute. Queste sono verbalizzate.
3 Il termine per rispondere è di tre mesi almeno. È adeguatamente prolungato se vi sono interferenze con vacanze e giorni festivi, nonché in considerazione del contenuto e del volume del progetto. Il termine minimo è prolungato:
- a.
di tre settimane, se la consultazione comprende il periodo dal 15 luglio al 15 agosto;
- b.
di due settimane, se la consultazione comprende il periodo tra Natale e Capodanno;
- c.
di una settimana, se la consultazione comprende il periodo di Pasqua.
4 Se il progetto non può essere ritardato, il termine per rispondere può eccezionalmente essere abbreviato. Le ragioni oggettive che giustificano l’urgenza devono essere comunicate ai destinatari della consultazione.
- Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 925; FF 2013 7619).
Art. 8Trattazione dei pareri
1 Si prende atto dei pareri espressi, li si soppesa e li si valuta.
2 I risultati della consultazione sono riassunti in un rapporto.1
- Introdotto dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 925; FF 2013 7619).
1 Sono accessibili al pubblico:
- a.
la documentazione, nonché tutti i documenti, pareri o perizie citati nel rapporto esplicativo;
- b.
scaduto il termine per rispondere, i pareri pervenuti e, se del caso, il verbale delle sedute di cui all’articolo 7 capoverso 2;
- c.
il rapporto sui risultati della consultazione (art. 8 cpv. 2), dopo che l’autorità che l’ha indetta ne ha preso atto.1
2 I pareri sono resi accessibili al pubblico mediante consultazione in loco, consegna di copie o pubblicazione in forma elettronica, e possono essere elaborati tecnicamente a tal fine.
3 La legge del 17 dicembre 20042 sulla trasparenza non è applicabile.
- Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 925; FF 2013 7619).
- RS 152.3
Art. 10Consultazione in casi di urgenza1
Se in virtù dell’articolo 3a capoverso 1 lettera c si rinuncia a una procedura di consultazione, l’autorità competente consulta se possibile i governi cantonali e gli ambienti interessati in modo particolare dal progetto.
- Nuovo testo giusta il n. III 2 della LF del 17 mar. 2023 (Miglioramenti del funzionamento del Parlamento, in particolare in situazioni di crisi), in vigore dal 4 dic. 2023 (RU 2023 483; FF 2022 301, 433).
Art. 11Disposizioni di esecuzione
Il Consiglio federale disciplina i particolari mediante ordinanza, segnatamente:
- a.
la pianificazione e il coordinamento delle singole procedure di consultazione;
- b.
il contenuto, l’allestimento e la distribuzione della documentazione;
- c.
lo svolgimento della procedura di consultazione in forma elettronica;
- d.
la trattazione dei pareri pervenuti, segnatamente la loro valutazione, preparazione tecnica, pubblicazione e archiviazione.
Art. 12Modifica del diritto vigente
- Le mod. possono essere consultate alla RU 2005 4099.
Art. 13Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Data dell’entrata in vigore: 1° settembre 20051
- DCF del 17 ago. 2005.