Législation

Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP)

RS 312.0 · CPP · 478 articoli

Codice di procedura penale (RS 312.0) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

Ultime modifiche

Cosa si sta preparando

Revisioni in consultazione che potrebbero modificare questa legge:

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Estratto del testo (478 articoli)

Art. 1, Campo d’applicazione

1 Il presente Codice disciplina il perseguimento e il giudizio dei reati previsti dal diritto federale da parte delle autorità penali della Confederazione e dei Cantoni. 2 Sono fatte salve le norme procedurali di…

Art. 2, Amministrazione della giustizia penale

1 La giustizia penale è amministrata esclusivamente dalle autorità designate dalla legge. 2 I procedimenti penali possono essere svolti ed evasi soltanto nelle forme previste dalla legge.…

Art. 3, Rispetto della dignità umana e correttezza

1 In tutte le fasi del procedimento le autorità penali rispettano la dignità delle persone coinvolte. 2 Le autorità penali si attengono segnatamente: a. al principio della buona fede; b. al…

Art. 4, Indipendenza

1 Nell’applicazione del diritto le autorità penali sono indipendenti e sottostanno soltanto al diritto. 2 È fatto salvo il potere di impartire istruzioni alle autorità di perseguimento penale, secondo l’articolo 14.…

Art. 5, Imperativo di celerità

1 Le autorità penali avviano senza indugio i procedimenti penali e li portano a termine senza ritardi ingiustificati. 2 Se l’imputato è in stato di carcerazione, il procedimento a suo carico ha priorità.…

Art. 6, Principio della verità materiale

1 Le autorità penali accertano d’ufficio tutti i fatti rilevanti per il giudizio, sia riguardo al reato sia riguardo all’imputato. 2 Esse esaminano con la medesima cura le circostanze a carico e a dis…

Art. 7, Obbligo di procedere

1 Nell’ambito delle loro competenze, le autorità penali sono tenute ad avviare e attuare un procedimento se vengono a conoscenza di reati o di indizi di reato. 2 I Cantoni possono: a. escludere o limitare la resp…

Art. 8, Rinuncia al procedimento penale

1 Il pubblico ministero e il giudice prescindono dal procedimento penale se il diritto federale lo prevede, segnatamente se sono adempiute le condizioni di cui agli articoli 52–54 del Codice penale (CP…

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Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).