Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP)
RS 312.0 · CPP · 478 articoli
Codice di procedura penale (RS 312.0) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.
Ultime modifiche
- Art. 269, modificato (RO 2025 178) in vigore dal 01.04.2025
- Art. 55a, modificato (RO 2023 468) in vigore dal 01.01.2024
- Art. 19, modificato (RO 2023 468) in vigore dal 01.01.2024
- Art. 55, modificato (RO 2023 468) in vigore dal 01.01.2024
- Art. 40, modificato (RO 2023 468) in vigore dal 01.01.2024
- Art. 59, modificato (RO 2023 468) in vigore dal 01.01.2024
Cosa si sta preparando
Revisioni in consultazione che potrebbero modificare questa legge:
Estratto del testo (478 articoli)
1 Il presente Codice disciplina il perseguimento e il giudizio dei reati previsti dal diritto federale da parte delle autorità penali della Confederazione e dei Cantoni. 2 Sono fatte salve le norme procedurali di…
1 La giustizia penale è amministrata esclusivamente dalle autorità designate dalla legge. 2 I procedimenti penali possono essere svolti ed evasi soltanto nelle forme previste dalla legge.…
1 In tutte le fasi del procedimento le autorità penali rispettano la dignità delle persone coinvolte. 2 Le autorità penali si attengono segnatamente: a. al principio della buona fede; b. al…
1 Nell’applicazione del diritto le autorità penali sono indipendenti e sottostanno soltanto al diritto. 2 È fatto salvo il potere di impartire istruzioni alle autorità di perseguimento penale, secondo l’articolo 14.…
1 Le autorità penali avviano senza indugio i procedimenti penali e li portano a termine senza ritardi ingiustificati. 2 Se l’imputato è in stato di carcerazione, il procedimento a suo carico ha priorità.…
1 Le autorità penali accertano d’ufficio tutti i fatti rilevanti per il giudizio, sia riguardo al reato sia riguardo all’imputato. 2 Esse esaminano con la medesima cura le circostanze a carico e a dis…
1 Nell’ambito delle loro competenze, le autorità penali sono tenute ad avviare e attuare un procedimento se vengono a conoscenza di reati o di indizi di reato. 2 I Cantoni possono: a. escludere o limitare la resp…
1 Il pubblico ministero e il giudice prescindono dal procedimento penale se il diritto federale lo prevede, segnatamente se sono adempiute le condizioni di cui agli articoli 52–54 del Codice penale (CP…
Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).
