Législation

Legge federale del 18 marzo 1988 sulla retribuzione e l'infrastruttura dei parlamentari e sui contributi ai gruppi (Legge sulle indennità parlamentari, LI)

LIRS 171.21In vigoreStato 04.12.202320 articoli

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  • RU 2023 483Miglioramenti del funzionamento del Parlamento, in particolare in situazioni di crisi · atto di base LParl (RS 171.10)in vigore il 04.12.2023
    modificato: art. 3
  • RU 2010 4491atto di base LAFam (RS 836.2)in vigore il 15.10.2010
    modificato: art. 6a
  • RU 2008 3459in vigore il 01.08.2008
    modificato: art. 3a, 10
  • RU 2005 711in vigore il 01.01.2005
    modificato: art. 7
  • RU 2003 3661Previdenza professionale e copertura assicurativa dei parlamentari · atto di base Legge federale sulle indennità parlamentariin vigore il 01.12.2003
    introdotto: art. 3, 8a · modificato: art. 8
  • RU 2002 3629Mezzi concessi ai parlamentari per l'adempimento del loro mandato · atto di base Legge federale sulle indennità parlamentariin vigore il 01.12.2002
    modificato: art. 1, 2, 3, 5, 14

6 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 79 e 83 della Costituzione federale, esaminata un’iniziativa parlamentare; visti il rapporto dell’Ufficio del Consiglio degli Stati del 12 febbraio 1988 e il rapporto dell’Ufficio del Consiglio nazionale del 26 febbraio 1988, decreta:

Art. 1Principio1

1

 Ogni membro dell’Assemblea federale (in seguito: parlamentare) riceve dalla Confederazione una retribuzione, imponibile a titolo di reddito lavorativo.

2

 Riceve un contributo a copertura delle spese derivanti dall’attività parlamentare.

  1. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002 (RU 2002 3629; FF 2002 3586 3591).

Art. 2Retribuzione annua1

Il parlamentare riceve una retribuzione annua di 26 000 franchi2 per i lavori preparatori.

  1. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002 (RU 2002 3629; FF 2002 3586 3591). Vedere l’art. 15 qui di seguito.
  2. Nuova retribuzione giusta il n. I lett. a dell’O dell’AF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° set. 2012 (RU 2012 4573; FF 2012 265 275).

Art. 3Diaria1

1

 Il parlamentare riceve a titolo di retribuzione una diaria di 440 franchi2 per ogni giorno di presenza a sedute del proprio Consiglio, di una commissione o delegazione, del proprio gruppo parlamentare o del comitato di quest’ultimo, nonché per ogni giornata di lavoro dedicata all’adempimento di compiti speciali su incarico del presidente del Consiglio o di una commissione.

2

 Il parlamentare impossibilitato a partecipare a una seduta in seguito a malattia o infortunio ha diritto a un adeguato importo sostitutivo della diaria persa.3

3

 I parlamentari in congedo di maternità o in congedo di paternità ricevono un importo pari alla diaria persa. Alla determinazione della durata del congedo di maternità e del congedo di paternità si applicano per analogia l’articolo 35a della legge del 13 marzo 19644 sul lavoro e gli articoli 16c, 16d, 16j e 16k della legge del 25 settembre 19525 sulle indennità di perdita di guadagno.6

  1. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002 (RU 2002 3629; FF 2002 3586 3591).
  2. Nuova diaria giusta il n. I lett. b dell’O dell’AF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° set. 2012 (RU 2012 4573; FF 2012 265 275).
  3. Introdotto dal n. I della LF sulle indennità parlamentari del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° dic. 2003 (RU 2003 3661; FF 2002 6323 6343).
  4. RS 822.11
  5. RS 834.1
  6. Introdotto dal n. I della LF sulle indennità parlamentari del 13 dic. 2002 (RU 2003 3661; FF 2002 6323 6343). Nuovo testo giusta il n. III 1 della LF del 17 mar. 2023 (Miglioramenti del funzionamento del Parlamento, in particolare in situazioni di crisi), in vigore dal 4 dic. 2023 (RU 2023 483; FF 2022 301, 433).

Art. 3aIndennità per spese di personale e di materiale1

Il parlamentare riceve un’indennità annua di 33 000 franchi2 a copertura delle spese di personale e di materiale derivanti dall’adempimento del mandato parlamentare.

  1. Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2002 (RU 2002 3629; FF 2002 3586 3591). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3459; FF 2008 109 121).
  2. Nuova indennità giusta il n. I lett. c dell’O dell’AF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° set. 2012 (RU 2012 4573; FF 2012 265 275).

Art. 4Vitto e pernottamento

Il parlamentare riceve un’indennità per il vitto e un’indennità di pernottamento.

Art. 5Indennità per spese di viaggio1

Il parlamentare riceve un contributo a copertura delle spese per i viaggi effettuati all’interno del Paese o all’estero nell’ambito dell’attività parlamentare.

  1. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002 (RU 2002 3629; FF 2002 3586 3591).

Art. 6Indennità di percorso

Il parlamentare che, abitando lontano, deve effettuare lunghi tragitti per recarsi a Berna riceve un’indennità di percorso.

Art. 6aAssegno di custodia1

Al parlamentare è versato un assegno di custodia di importo uguale a quello accordato al personale dell’amministrazione generale della Confederazione conformemente alla legge del 24 marzo 20002 sul personale federale. Gli assegni familiari versati al parlamentare o all’altro genitore in virtù di un’altra attività sono computati. La Delegazione amministrativa dell’Assemblea federale può concludere con la Cassa di compensazione per assegni familiari della Cassa federale di compensazione un contratto d’affiliazione secondo la legge del 24 marzo 20063 sugli assegni familiari.

  1. Introdotto dal n. I della LF sulle indennità parlamentari del 13 dic. 2002 (RU 2003 3661; FF 2002 6323 6343). Nuovo testo giusta il n. II della LF del 18 giu. 2010, in vigore dal 15 ott. 2010 (RU 2010 4491; FF 2009 5289).
  2. RS 172.220.1
  3. RS 836.2

Art. 7Previdenza1

1

 Fino all’età di 65 anni compiuti, il parlamentare riceve un contributo per la previdenza vecchiaia, invalidità e morte.

2

 La Confederazione versa il contributo a:

  1. a.

    un istituto di previdenza designato dal parlamentare e riconosciuto ai sensi della legge federale del 25 giugno 19822 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità; o

  2. b.

    un istituto della previdenza individuale vincolata.

3

 Se il contributo non può essere versato in tutto o in parte a un istituto di cui al capoverso 2, la parte corrispondente è trasferita a una cassa di previdenza designata dal Parlamento presso un istituto di previdenza non registrato.

4

 Il parlamentare riceve prestazioni in caso di invalidità e morte, per quanto non possa ottenere prestazioni equivalenti da altri istituti della previdenza professionale o, se esercita un’attività indipendente, da forme di previdenza individuale vincolata riconosciute.

5

 L’ordinanza dell’Assemblea federale disciplina i dettagli.

  1. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 8 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2005 711; FF 2004 1287 1297).
  2. RS 831.40

Art. 8Assicurazione contro le malattie e gli infortuni1

1

 Spetta al parlamentare assicurarsi contro le malattie e gli infortuni che possono sopravvenire durante l’attività parlamentare in Svizzera.

2

 La Confederazione prende a carico le spese causate da malattie o infortuni di cui è vittima un parlamentare che si trova all’estero nell’esercizio delle proprie funzioni in quanto tali spese non siano assunte dall’assicurazione personale del parlamentare contro le malattie e gli infortuni. L’ordinanza dell’Assemblea federale del 18 marzo 19882 concernente la legge sulle indennità parlamentari disciplina i dettagli.

  1. Nuovo testo giusta il n. I della LF sulle indennità parlamentari del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° dic. 2003 (RU 2003 3661; FF 2002 6323 6343).
  2. RS 171.211

Art. 8aAiuto transitorio1

1

 Il parlamentare può pretendere un aiuto transitorio se:

  1. a.

    lascia il Parlamento, non ha ancora compiuto 65 anni e il suo nuovo reddito è inferiore a quello derivante dall’esercizio del mandato parlamentare; o

  2. b.

    si trova in stato di bisogno.

2

 L’aiuto transitorio corrisposto in sostituzione del reddito derivante dall’esercizio del mandato parlamentare è versato per due anni al massimo.

3

 La Delegazione amministrativa dell’Assemblea federale è competente per esaminare le domande.

  1. Introdotto dal n. I della LF sulle indennità parlamentari del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° dic. 2003 (RU 2003 3661; FF 2002 6323 6343).

Art. 9Indennità ai presidenti delle commissioni e ai relatori

1

 Il parlamentare che presiede una commissione, una delegazione, una sezione, una sottocommissione o un gruppo di lavoro riceve la diaria doppia. Sono eccettuate le brevi sedute durante le sessioni.

2

 Il parlamentare che, su incarico di una commissione, deve presentare una relazione orale al Consiglio riceve, per ogni relazione, un’indennità pari alla metà della diaria.

Art. 10Indennità speciale

1

 Il parlamentare che adempie un compito speciale su incarico del presidente del Consiglio, dell’Ufficio o di una commissione (esame di questioni particolari, di atti voluminosi ecc.) riceve un’indennità speciale.

2

 La Delegazione amministrativa dell’Assemblea federale decide circa l’assegnazione e l’importo di questa indennità.1

  1. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3459; FF 2008 109 121).

Art. 11Assegno di presidenza e di vicepresidenza

I presidenti e i vicepresidenti dei due Consigli ricevono un assegno annuo.

Art. 12Contributi ai gruppi parlamentari

I gruppi parlamentari ricevono un contributo annuo destinato a coprire le spese delle loro segreterie e consistente in un contributo base e in un supplemento per ogni membro.

Art. 13Spese di rappresentanza e periti

Per le spese di rappresentanza dei due Consigli, dei loro presidenti e delle commissioni, per la cura delle relazioni con i parlamenti esteri, per l’attività svolta in seno ad organizzazioni parlamentari internazionali e per la retribuzione di periti e di altre persone consultate i crediti necessari sono stanziati nel bilancio di previsione.

Art. 14Esecuzione della legge1

1

 L’esecuzione della presente legge è disciplinata in un’ordinanza dell’Assemblea federale.

2

 All’inizio di ogni periodo di legislatura del Consiglio nazionale, è versata un’adeguata indennità di rincaro sulle retribuzioni, sulle indennità e sui contributi disciplinati dalla presente legge; l’importo di tale indennità è stabilito in un’ordinanza dell’Assemblea federale.

3

 In caso di dubbio circa il diritto a una retribuzione o a un’indennità, o di contestazione dell’esattezza di un conteggio, decide definitivamente la Delegazione amministrativa dell’Assemblea federale.

  1. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002 (RU 2002 3629; FF 2002 3586 3591).

Art. 16Referendum e entrata in vigore

1

 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

 Essa entra in vigore il 1° luglio 1988.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 04.12.2023. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).