Législation

Ordinanza del 1° novembre 2023 sulla messa in commercio di concimi (Ordinanza sui concimi, OCon)

RS 916.171 · OCon · 45 articoli

Ordinanza sui concimi (RS 916.171) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

Ultime modifiche

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Estratto del testo (45 articoli)

Art. 1, Oggetto e campo d’applicazione

1 La presente ordinanza disciplina l’omologazione, la messa in commercio, l’importazione, l’utilizzazione e il controllo dei concimi. 2 L’ordinanza non si applica: a. ai concimi aziendali destinati all’…

Art. 2, Definizioni

1 Si intende per: a. concime b. fabbricante: 1. persona fisica o giuridica avente il domicilio, la sede sociale o una succursale in Svizzera che produce o fabbrica un concime oppure che è designata dal fabbricante come su…

Art. 3, Obblighi del fabbricante

1 Il fabbricante garantisce che le disposizioni della presente ordinanza relative all’omologazione, alla produzione, all’obbligo di comunicare le forniture di concimi e all’etichettatura, comprese le disposiz…

Art. 4, Obblighi dell’importatore

1 L’importatore garantisce che le disposizioni della presente ordinanza relative all’omologazione, alla produzione, all’obbligo di comunicare le forniture di concimi e all’etichettatura, comprese le disposiz…

Art. 5, Messa in commercio di un concime registrato o autorizzato

Il distributore che mette in commercio un concime già registrato o autorizzato, senza modificarlo, non deve registrare nuovamente il concime nel registro dei prodotti né esser…

Art. 6, Obbligo di omologazione

1 Un concime può essere messo in commercio soltanto se è stato omologato in virtù della presente ordinanza. 2 Un concime è omologato se: a. soddisfa le esigenze relative a una categoria funzionale del prodotto…

Art. 7, Condizioni per l’omologazione

Un concime può essere omologato soltanto se sono adempiute tutte le seguenti condizioni: a. si presta all’utilizzazione prevista; b. non produce effetti secondari inaccettabili e non presenta un rischio…

Art. 8, Domicilio, sede sociale o succursale in Svizzera

1 Possono registrare un concime o presentare una domanda di autorizzazione soltanto le persone fisiche o giuridiche aventi il domicilio, la sede sociale o una succursale in Svizzera, n…

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Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).