Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 30b capoverso 1, 30f capoversi 1–3, 30g capoverso 1, 39 capoverso 1 e 46 capoverso 2 della legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb); in esecuzione della Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione (Convenzione di Basilea); in esecuzione della decisione del Consiglio dell’OCSE C(2001)107/FINAL del 14 giugno 2001 relativa alla modifica della decisione del Consiglio C(92)39/FINAL del 30 marzo 1992 sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati a operazioni di recupero (decisione del Consiglio dell’OCSE), ordina:
Capitolo 1 Disposizioni generali
Art. 1Scopo e campo d’applicazione
1 La presente ordinanza ha lo scopo di garantire che i rifiuti vengano consegnati unicamente a imprese di smaltimento idonee.
2 Essa disciplina:
- a.
il traffico in Svizzera di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo;
- b.
il traffico transfrontaliero di tutti i rifiuti;
- c.
il traffico di rifiuti speciali tra Stati terzi se è organizzato da imprese con sede in Svizzera o con la loro partecipazione.
3 Non si applica:
- a.
per il traffico di rifiuti speciali tra formazioni dell’esercito o costruzioni e impianti che servono alla difesa nazionale;
- b.
per le acque di scarico che possono essere rilasciate nella canalizzazione;
- c.
per i rifiuti radioattivi che sottostanno alla legislazione sulla radioprotezione o a quella sull’energia nucleare;
- d.
per i sottoprodotti di origine animale secondo l’ordinanza del 23 giugno 20041 concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale.
4 Sono fatte salve:
- a.
le prescrizioni della Confederazione nonché gli accordi e le decisioni di diritto internazionale relativi al trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia, per via navigabile e aerea;
- b.
le prescrizioni della legislazione sugli esplosivi relative al commercio di esplosivi.
- c.
- [RU 2004 3079; 2005 4199 all. 3 cifra II 9; 2006 5217 all. n. 6; 2007 2711 cifra II 2; 2008 1189 cifra II. RU 2011 2699 all. 8 cifra I]. Vedi ora l’O del 25 mag. 2011 (RS 916.441.22).
Art. 2Elenchi dei rifiuti e dei metodi di smaltimento1
1 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) emana un’ordinanza comprendente un elenco dei rifiuti e un elenco dei metodi di smaltimento. A tal fine, tiene conto degli elenchi dei rifiuti e dei metodi di smaltimento dell’Unione europea2 e della Convenzione di Basilea.3
2 Nell’elenco dei rifiuti designa quali:
- a.
rifiuti speciali: i rifiuti il cui smaltimento rispettoso dell’ambiente richiede, a causa della loro composizione o delle loro proprietà fisico-chimiche o biologiche, un insieme di specifiche misure tecnico-organizzative, anche per quanto riguarda il traffico in Svizzera;
- b.
altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento: i rifiuti il cui smaltimento rispettoso dell’ambiente richiede, a causa della loro composizione o delle loro proprietà fisico-chimiche o biologiche, un numero limitato di specifiche misure tecnico-organizzative, anche per quanto riguarda il traffico in Svizzera;
- c.
altri rifiuti soggetti a controllo senza obbligo di modulo di accompagnamento: i rifiuti il cui smaltimento rispettoso dell’ambiente richiede, a causa della loro composizione o delle loro proprietà fisico-chimiche o biologiche, un numero limitato di specifiche misure tecnico-organizzative, anche per quanto riguarda il traffico in Svizzera.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’11 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6259).
- Decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all’articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3); modificata da ultimo dalla decisione 2014/955/UE (GU L 370 del 30.12.2014, pag. 44).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1117).
1 Sono considerate aziende fornitrici le imprese e i servizi di autorità che consegnano i loro rifiuti ad altre unità locali o a terzi. Le imprese di smaltimento che trasferiscono i rifiuti ad altre unità locali o a terzi ai fini dello smaltimento sono considerate anch’esse aziende fornitrici. Non sono considerate aziende fornitrici le aziende e i relativi servizi di autorità che si limitano a trasportare rifiuti per conto di terzi.
2 Sono considerate imprese di smaltimento le imprese che prendono in consegna i rifiuti ai fini dello smaltimento nonché i posti di raccolta gestiti dai Cantoni o dai Comuni, o, su loro incarico, da privati. Non sono considerate imprese di smaltimento le imprese che si limitano a trasportare rifiuti per conto di terzi.
3 È considerato transfrontaliero il traffico di rifiuti che attraversa la linea doganale svizzera.
Capitolo 2 Traffico di rifiuti in Svizzera
Sezione 1 Consegna di rifiuti
Art. 4Obblighi dei detentori
1 Prima di consegnare i rifiuti, i loro detentori devono verificare se si tratta di rifiuti speciali o di altri rifiuti soggetti a controllo.
2 Possono consegnare rifiuti speciali e altri rifiuti soggetti a controllo e all’obbligo di ripresa soltanto ai posti di raccolta autorizzati a riprenderli.
3 Le aziende fornitrici possono consegnare tutti gli altri rifiuti soggetti a controllo soltanto ai centri autorizzati a ricevere tali rifiuti.
Art. 5Miscelazione e diluizione di rifiuti
1 Le aziende fornitrici non possono miscelare o diluire rifiuti speciali ai fini della consegna.
2 Possono aggiungere additivi ai rifiuti speciali, previo consenso dell’impresa di smaltimento, se in questo modo:
- a.
vengono ridotti i rischi connessi con il trasporto; e
- b.
lo smaltimento non è reso più difficile.
3 L’autorità cantonale può autorizzare le aziende fornitrici che consegnano regolarmente ingenti quantità di rifiuti speciali a miscelare o diluire rifiuti speciali se questa operazione:
- a.
non avviene allo scopo di assoggettare i rifiuti a prescrizioni meno severe riducendo il tenore di sostanze nocive;
- b.
è opportuna per motivi aziendali; e
- c.
non aumenta il carico ambientale.
4 Le imprese di smaltimento possono miscelare o diluire rifiuti speciali ai fini della consegna se ciò non avviene allo scopo di assoggettare i rifiuti a prescrizioni meno severe riducendo il tenore di sostanze nocive.
5 Per la miscelazione e la diluizione di altri rifiuti soggetti a controllo si applicano le prescrizioni dell’ordinanza del 4 dicembre 20151 sui rifiuti.2
- RS 814.600
- Nuovo testo giusta l’all. 6 n. 8 dell’O del 4 dic. 2015 sui rifiuti, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5699).
Art. 6Obbligo di modulo di accompagnamento1
1 Per la consegna di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento, le aziende fornitrici devono utilizzare i moduli di accompagnamento secondo l’allegato 1 e compilarli con le indicazioni richieste.2
2 Non sono necessari moduli di accompagnamento per i rifiuti speciali:
- a.
consegnati in quantità fino a 50 kg, compreso il contenitore, per codice di rifiuto e quantità conferita (piccole quantità); per la consegna di rifiuti speciali legati al particolare tipo di attività dell’azienda fornitrice, questa deve indicare all’impresa di smaltimento il proprio nome e il proprio indirizzo o il proprio numero d’esercizio (art. 40 cpv. 1) e conservare per almeno cinque anni un documento dal quale risulti l’avvenuta consegna; fa eccezione la consegna di rifiuti secondo le lettere da b a e;
- b.
consegnati al commerciante che ha fornito il prodotto, al fabbricante o all’importatore del prodotto senza modificarne la composizione e nell’imballaggio originale (restituzione merci);
- c.
destinati al deposito intermedio presso un’altra unità locale della stessa impresa se si tratta di prodotti che l’impresa fornisce nella vendita al minuto e riprende come rifiuti dalle economie domestiche;
- d.
raccolti presso aziende fornitrici e avviati allo smaltimento su incarico del Cantone se si tratta di prodotti che le imprese forniscono nella vendita al minuto e riprendono come rifiuti dalle economie domestiche;
- e.
destinati al deposito intermedio presso imprese che non necessitano di un’autorizzazione secondo l’articolo 8.
3 Le aziende fornitrici devono fornire al trasportatore e all’impresa di smaltimento altre indicazioni sulla provenienza, sulla composizione e sulle caratteristiche dei rifiuti se tali indicazioni sono necessarie per la protezione dell’ambiente, del personale o degli impianti dell’impresa di smaltimento o per smaltire i rifiuti in modo rispettoso dell’ambiente.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1117).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1117).
Art. 7Etichettatura dei rifiuti speciali
1 Le aziende fornitrici devono apporre sugli imballaggi adibiti al trasporto di rifiuti speciali le seguenti indicazioni:
- a.
le diciture «rifiuti speciali», «déchets spéciaux» e «Sonderabfälle»;
- b.
il codice o la designazione dei rifiuti secondo l’elenco dei rifiuti;
- c.
il numero del modulo di accompagnamento.
2 L’etichettatura non è necessaria se i rifiuti speciali possono essere consegnati senza moduli di accompagnamento.
Sezione 2 Ricezione di rifiuti
Art. 8Obbligo d’autorizzazione
1 Le imprese di smaltimento che ricevono rifiuti speciali o altri rifiuti soggetti a controllo necessitano di un’autorizzazione dell’autorità cantonale per ogni unità locale.
2 Sono esentati dall’obbligo d’autorizzazione:1
- a.
le imprese che si limitano a raccogliere o a trasportare rifiuti speciali o altri rifiuti soggetti a controllo;
- b.
le imprese che ricevono esclusivamente pile o accumulatori che sono tenute a riprendere secondo l’allegato 2.15 dell’ordinanza del 18 maggio 20052 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici e che si limitano a depositare in modo provvisorio tali pile o accumulatori;
- c.
le imprese che si limitano a depositare in modo provvisorio altri rifiuti soggetti a controllo che sono tenute a riprendere in virtù di altre prescrizioni o che li riprendono nell’ambito di un accordo settoriale riconosciuto dall’autorità cantonale;
- d.
le imprese che riprendono come rifiuti dalle economie domestiche i prodotti che forniscono nella vendita al minuto e che si limitano a depositarli in modo provvisorio;
- e.
i posti di raccolta designati dalle autorità, che ricevono esclusivamente e si limitano a depositare in modo provvisorio oli per motori, oli commestibili, tubi fluorescenti, pile portatili oppure altri rifiuti soggetti a controllo.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 giu. 2025, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 454).
- RS 814.81
Art. 9Domanda d’autorizzazione
La domanda d’autorizzazione deve comprendere indicazioni:
- a.
sui rifiuti che si prevede di ricevere ai fini dello smaltimento;
- b.
sul controllo previsto al momento della ricezione dei rifiuti;
- c.
sul tipo di smaltimento previsto;
- d.
sugli impianti, le infrastrutture e il personale specializzato di cui dispone l’impresa di smaltimento per smaltire i rifiuti in modo rispettoso dell’ambiente.
Art. 10Rilascio dell’autorizzazione
1 L’autorità cantonale rilascia l’autorizzazione se dalla domanda risulta che l’impresa di smaltimento è in grado di smaltire i rifiuti in modo rispettoso dell’ambiente.
2 Nell’autorizzazione l’autorità cantonale definisce in particolare:
- a.
quali rifiuti possono essere ricevuti;
- b.
la modalità di smaltimento dei rifiuti;
- c.
le condizioni da osservare per smaltire i rifiuti in modo rispettoso dell’ambiente, in particolare per quanto riguarda le limitazioni delle quantità, l’impiego di determinati impianti e infrastrutture nonché il ricorso a personale specializzato.
3 L’autorità cantonale rilascia l’autorizzazione per un periodo massimo di cinque anni.
4 L’autorità cantonale inserisce le indicazioni di cui al capoverso 2 lettere a e b nella banca dati dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) (art. 41 cpv. 1).1
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1117).
Art. 11Controllo al momento della ricezione di rifiuti con obbligo di modulo di accompagnamento1
1 A ogni ricezione di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento, prima di apporre la loro firma sui moduli di accompagnamento a conferma dell’avvenuta ricezione di tali rifiuti, le imprese di smaltimento verificano se:
- a.
sono autorizzate a ricevere i rifiuti;
- b.
i rifiuti corrispondono alle indicazioni riportate sui moduli di accompagnamento.2
2 Le imprese di smaltimento devono compilare i moduli di accompagnamento con le indicazioni richieste secondo l’allegato 1; d’intesa con l’azienda fornitrice, correggono le indicazioni palesemente erronee.
3 La ricezione avviene presso la sede dell’impresa di smaltimento. L’impresa di smaltimento può ricevere i rifiuti anche presso la sede dell’azienda fornitrice se si tratta di rifiuti di produzione di composizione nota e invariata, generati regolarmente preso detta sede.3
4 Se constata che non è autorizzata a ricevere i rifiuti speciali e gli altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento o che i rifiuti non corrispondono alle indicazioni riportate sui moduli di accompagnamento, l’impresa di smaltimento rispedisce i rifiuti all’azienda fornitrice o, d’intesa con tale azienda, si occupa della loro consegna a un terzo autorizzato. In caso di pericolo per l’ambiente, informa l’autorità cantonale.4
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1117).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1117).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 dic. 2013, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 193).
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 18 dic. 2013 (RU 2014 193). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1117).
Art. 12Obblighi di notifica1
1 Le imprese di smaltimento che ricevono rifiuti speciali o altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento per i quali è richiesta un’autorizzazione devono notificare all’UFAM e all’autorità cantonale ogni ricezione di rifiuti muniti di moduli di accompagnamento o per i quali l’azienda fornitrice deve conservare un documento giustificativo, fornendo le seguenti indicazioni:2
- a.
il proprio numero d’esercizio e quello dell’azienda fornitrice;
- b.
- c.
le quantità e i codici dei rifiuti ricevuti;
- d.
i codici dei metodi di smaltimento utilizzati;
- e.
il numero del modulo di accompagnamento.
2 Le imprese di smaltimento che ricevono altri rifiuti soggetti a controllo senza obbligo di modulo di accompagnamento per i quali è richiesta un’autorizzazione devono notificarli all’UFAM e all’autorità cantonale fornendo le seguenti indicazioni:3
- a.
il proprio numero d’esercizio;
- b.
i codici e le quantità annue di rifiuti ricevuti nonché i codici dei metodi di smaltimento a cui sono stati sottoposti;
- c.
la quantità annua dei rifiuti trasferiti e il numero d’esercizio dell’impresa di smaltimento a cui sono stati trasferiti.
3 La notifica va effettuata entro 30 giorni lavorativi dalla fine di ogni trimestre per i rifiuti speciali e gli altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento ed entro 30 giorni lavorativi dalla fine di ogni anno civile per gli altri rifiuti soggetti a controllo senza obbligo di modulo di accompagnamento, mediante la registrazione on line nella banca dati elettronica messa a disposizione dall’UFAM.4
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’11 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6259).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1117).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1117).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1117).
Sezione 3 Trasporto di rifiuti con obbligo di modulo di accompagnamento
1 I trasportatori possono trasportare rifiuti di cui conoscono o devono supporre la natura di rifiuti che devono essere consegnati con moduli di accompagnamento soltanto se:1
- a.
i moduli di accompagnamento richiesti secondo l’allegato 1 sono acclusi;
- b.
il nome dell’impresa di smaltimento è riportato sui moduli di accompagnamento;
- c.
i rifiuti sono etichettati secondo le prescrizioni dell’articolo 7.
2 Devono compilare i moduli di accompagnamento con le indicazioni richieste secondo l’allegato 1.
3 Possono consegnare i rifiuti speciali soltanto alle imprese di smaltimento il cui nome è riportato sui moduli di accompagnamento.
4 Se non possono consegnare i rifiuti alle imprese di smaltimento, i trasportatori devono restituirli all’azienda fornitrice o, d’accordo con tale azienda, consegnarli a terzi autorizzati. Se la restituzione all’azienda fornitrice o la consegna a terzi non sono possibili o non possono essere pretese dai trasportatori, questi devono informare senza indugio l’autorità cantonale.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1117).
Capitolo 3 Traffico transfrontaliero di rifiuti
Sezione 1 Limitazioni all’esportazione e all’importazione
1 L’esportazione di rifiuti secondo la Convenzione di Basilea è consentita soltanto verso Stati che:
- a.
sono membri dell’OCSE o dell’UE; e
- b.
sono Parti alla Convenzione di Basilea o con i quali è stato concluso un accordo secondo l’articolo 11 della Convenzione di Basilea.
2 L’importazione di rifiuti secondo la Convenzione di Basilea è consentita soltanto da Stati che sono Parti alla Convenzione stessa o con i quali è stato concluso un accordo secondo l’articolo 11 della Convenzione di Basilea.
3 Sono considerati rifiuti secondo la Convenzione di Basilea:
- a.
- b.
gli altri rifiuti soggetti a controllo;
- c.
altri rifiuti che soddisfano una delle seguenti condizioni:
- 1.
appartengono a una categoria secondo l’allegato I della Convenzione di Basilea e presentano una proprietà pericolosa secondo l’allegato III di tale Convenzione,
- 2.
sono rifiuti secondo l’allegato II o l’allegato VIII della Convenzione di Basilea,
- 3.
sono rifiuti secondo la lista ambra dei rifiuti della decisione del Consiglio dell’OCSE.
Sezione 2 Esportazione
Art. 15Obbligo d’autorizzazione
1 Chi esporta rifiuti necessita di un’autorizzazione dell’UFAM.1
1bis I Cantoni possono prevedere che, in deroga al capoverso 1, le autorità cantonali siano competenti per il rilascio dell’autorizzazione all’esportazione di materiale di scavo e di sgombero non inquinato dal loro Cantone nella regione di confine. In tal caso, gli articoli 15–21 si applicano per analogia alla procedura di autorizzazione cantonale.2
2 Non necessita di un’autorizzazione chi esporta rifiuti:
- a.
ai fini del riciclaggio:
- 1.
in uno Stato membro dell’OCSE o dell’UE se sono rifiuti secondo la lista verde dei rifiuti della decisione del Consiglio dell’OCSE e non rifiuti secondo l’articolo 14 capoverso 3, o
- 2.
in uno Stato che non è membro dell’OCSE o dell’UE se sono rifiuti secondo l’allegato IX della Convenzione di Basilea e non rifiuti secondo l’articolo 14 capoverso 3;
- b.
in uno Stato membro dell’OCSE o dell’UE se si tratta di campioni di rifiuti esportati per verificare le possibilità tecniche di smaltimento; è consentita soltanto l’esportazione della quantità di campioni necessaria e i singoli campioni non possono superare 25 kg.3
3 Il DATEC stabilisce in un’ordinanza i metodi di smaltimento che vengono considerati come riciclaggio; a tal fine si basa sulla Convenzione di Basilea.
4 L’esportatore può effettuare un’esportazione non soggetta ad autorizzazione secondo il capoverso 2 soltanto se si è previamente procurato i documenti dai quali risulta che il riciclaggio previsto è rispettoso dell’ambiente. L’esportatore deve conservare i documenti per almeno un anno a decorrere dalla data d’esportazione.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1117).
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 giu. 2025, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 454).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 dic. 2013, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 193).
1 La domanda di autorizzazione all’esportazione deve includere la documentazione seguente:
- a.
la prova che sono soddisfatte le condizioni per l’autorizzazione all’esportazione di cui all’articolo 17 lettere a–f;
- b.
una copia del contratto concluso tra l’esportatore e l’impresa di smaltimento con sede all’estero secondo l’allegato 2 nonché, nel caso di trasferimento dei rifiuti ad altre imprese di smaltimento, una copia dei relativi contratti;
- c.
un modulo di notifica compilato nella banca dati elettronica dell’UFAM.
2 L’esportatore inoltra all’UFAM la domanda e una copia per ciascuno dei documenti per lo Stato importatore e gli Stati di transito.
3 L’UFAM verifica la completezza della domanda e prima di autorizzare l’esportazione chiede l’approvazione delle autorità competenti dello Stato importatore e degli Stati di transito.
4 L’UFAM informa della ricezione della domanda il Cantone in cui si trovano i rifiuti notificati per l’esportazione.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’11 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6259).
Art. 17Condizioni per l’autorizzazione all’esportazione1
L’UFAM autorizza l’esportazione se:
- a.
la via di smaltimento dei rifiuti da esportare è nota;
- b.
lo smaltimento è rispettoso dell’ambiente e corrisponde allo stato della tecnica;
- c.
lo smaltimento dei rifiuti indicati qui di seguito non è possibile in Svizzera oppure ne è prevista l’esportazione nell’ambito di una collaborazione regionale transfrontaliera disciplinata contrattualmente:
- 1.
rifiuti combustibili non raccolti separatamente provenienti dalle economie domestiche e dalle imprese, come rifiuti solidi urbani e rifiuti ingombranti, nonché le relative frazioni trattate e da sottoporre a valorizzazione energetica,
- 2.
scorie provenienti da impianti in cui vengono inceneriti rifiuti urbani o rifiuti di composizione analoga,
- 3.
rifiuti provenienti dalla manutenzione pubblica delle strade e dagli impianti pubblici di depurazione delle acque di scarico,
- 4.
rifiuti edili combustibili non selezionati e relative frazioni trattate e da sottoporre a valorizzazione energetica,
- 5.
rifiuti biogeni raccolti separatamente provenienti dalle economie domestiche come pure scarti vegetali provenienti dalla manutenzione di giardini e parchi da parte di imprese; sono fatti salvi i rifiuti di legno;
- d.
i rifiuti non sono esportati per essere conferiti in discarica; è eccettuata l’esportazione di:
- 1.
rifiuti nell’ambito di una collaborazione regionale transfrontaliera disciplinata contrattualmente,
- 2.
scorie dell’incenerimento dei rifiuti provenienti da rifiuti combustibili, importati e non raccolti separatamente provenienti dalle economie domestiche e dalle imprese, come rifiuti solidi urbani e rifiuti ingombranti, nonché le relative frazioni trattate e da sottoporre a valorizzazione energetica, la cui ripresa è stata richiesta nella domanda di importazione,
- 2bis.
scorie dell’incenerimento di rifiuti edili importati, combustibili e non selezionati nonché le relative frazioni trattate e da sottoporre a valorizzazione energetica, la cui ripresa è stata richiesta nella domanda di importazione,
- 3.
rifiuti destinati a una discarica sotterranea,
- 4.
materiale di scavo e di sgombero non inquinato destinato a una discarica nella regione di confine;
- e.
sono stati rilasciati i consensi dello Stato importatore e degli Stati di transito necessari secondo
la Convenzione
di Basilea e la decisione OCSE;
- f.
è fornita una sufficiente garanzia finanziaria secondo l’articolo 20.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’11 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6259).
Art. 18Limitazione della durata delle autorizzazioni
1 L’UFAM1 rilascia l’autorizzazione per un periodo massimo di un anno.
2 Se l’impresa di smaltimento con sede nello Stato importatore dispone di un consenso preliminare di importazione secondo il capitolo II D cifra 2 caso 2 della decisione del Consiglio dell’OCSE, l’UFAM può rilasciare l’autorizzazione per un periodo massimo di tre anni.2
- La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 2004 4937). Di detta mod. è stato tenuto conto in tutto il presente testo.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’11 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6259).
Art. 19Termini di disbrigo e informazione del Cantone interessato
1 L’UFAM decide in merito alla domanda entro 30 giorni dalla conferma dell’avvenuta ricezione del modulo di notifica da parte dell’autorità competente dello Stato importatore.
2 Se il diritto dello Stato importatore o di uno Stato di transito prevede tempi più lunghi per il rilascio del consenso all’importazione o al transito, l’UFAM emana una decisione al più tardi entro cinque giorni dalla ricezione del parere dello Stato interessato.
3 L’UFAM invia una copia della decisione al Cantone in cui si trovano i rifiuti notificati per l’esportazione.
Art. 20Garanzia finanziaria1
1 Chi esporta rifiuti soggetti ad autorizzazione deve fornire una garanzia finanziaria sotto forma di garanzia bancaria o assicurativa a favore dell’UFAM.
2 La garanzia finanziaria serve a coprire tutti i costi generati quando l’esportatore non adempie agli obblighi secondo gli articoli 33 e 34.
3 L’UFAM stabilisce l’importo e la durata della garanzia finanziaria.
4 L’importo della garanzia finanziaria è determinato dai costi:
- a.
del deposito per 180 giorni;
- b.
- c.
dello smaltimento (incluse le analisi).
5 La garanzia finanziaria deve essere fornita almeno per il periodo di validità dell’autorizzazione e per i successivi 360 giorni. L’UFAM svincola la garanzia finanziaria su richiesta dell’esportatore se quest’ultimo, attraverso la prova dello smaltimento secondo l’allegato 2 numero 1 lettera e, dimostra che lo smaltimento dei rifiuti all’estero ha avuto luogo.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 dic. 2013, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 193).
Art. 21Obbligo di informazione
Se un esportatore viene a conoscenza che lo smaltimento dei rifiuti da lui esportati non può essere eseguito conformemente all’autorizzazione rilasciatagli o che detto smaltimento subirà un ritardo importante, deve informare senza indugio l’UFAM di tale fatto.
Sezione 3 Importazione
Art. 22Obbligo del consenso
1 I rifiuti possono essere importati soltanto con il consenso dell’UFAM. È considerato importazione anche lo stoccaggio in un deposito doganale aperto, in un deposito di merci di gran consumo o in un deposito franco doganale.1
2 Non è necessario un consenso per l’importazione di rifiuti:
- a.
destinati al riciclaggio:
- 1.
da uno Stato membro dell’OCSE o dell’UE se sono rifiuti secondo la lista verde dei rifiuti della decisione del Consiglio dell’OCSE e non rifiuti secondo l’articolo 14 capoverso 3, o
- 2.
da uno Stato che non è membro dell’OCSE o dell’UE se sono rifiuti secondo l’allegato IX della Convenzione di Basilea e non rifiuti secondo l’articolo 14 capoverso 3;
- b.
da uno Stato membro dell’OCSE o dell’UE se si tratta di campioni di rifiuti importati per verificare le possibilità tecniche di smaltimento; è consentita soltanto l’importazione della quantità di campioni necessaria e i singoli campioni non possono superare 25 kg.2
- Nuovo testo giusta la cifra II 2 dell’O del 25 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5963).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 dic. 2013, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 193).
Art. 23Condizioni per il rilascio del consenso1
1 L’UFAM rilascia il consenso all’importazione se:
- a.
lo smaltimento previsto è rispettoso dell’ambiente e corrisponde allo stato della tecnica;
- b.
i rifiuti non sono importati per essere conferiti in discarica; è eccettuata l’importazione di rifiuti nell’ambito di una collaborazione regionale trans-frontaliera disciplinata contrattualmente nonché di scorie dell’incenerimento dei rifiuti provenienti da rifiuti urbani esportati la cui ripresa è stata richiesta nella domanda di esportazione;
- c.
esistono capacità sufficienti per lo smaltimento dei rifiuti;
- d.
l’importazione dei rifiuti non è contraria alla pianificazione cantonale dei rifiuti;
- e.
l’impresa di smaltimento dispone delle autorizzazioni corrispondenti;
- f.
esiste un modulo di notifica debitamente compilato;
- g.
esiste un contratto scritto concluso tra l’esportatore con sede all’estero e l’impresa di smaltimento secondo l’allegato 2.
2 L’UFAM chiede preliminarmente il parere dei Cantoni interessati.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’11 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6259).
Art. 24Limitazione della durata del consenso1
1 L’UFAM rilascia il consenso per un periodo massimo di un anno.
2 Può rilasciare il consenso per un periodo massimo di tre anni alle imprese di smaltimento titolari di un consenso preliminare di importazione secondo il capitolo II D cifra 2 caso 2 della decisione del Consiglio dell’OCSE.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’11 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6259).
Art. 25Termini di disbrigo e informazione
1 L’UFAM conferma, entro tre giorni lavorativi, all’esportatore con sede all’estero e alle autorità competenti dello Stato esportatore e degli Stati di transito l’avvenuta ricezione del modulo di notifica.
2 Decide, entro 30 giorni dall’invio di tale conferma, se rilasciare il consenso all’importazione prevista in Svizzera e comunica la sua decisione all’esportatore, alle autorità competenti dello Stato esportatore e degli Stati di transito nonché ai Cantoni interessati.
Art. 26Notifica da parte dell’impresa di smaltimento con sede in Svizzera
Se l’importazione di rifiuti è soggetta a un controllo soltanto secondo il diritto svizzero, l’impresa di smaltimento con sede in Svizzera deve provvedere a far notificare tale importazione all’UFAM.
Art. 27Obbligo di informazione
1 Se il trasportatore non può consegnare i rifiuti all’impresa di smaltimento prevista dalla notifica, deve informare senza indugio l’UFAM e l’autorità cantonale competente.
2 Se lo smaltimento di rifiuti importati non può essere eseguito conformemente alla notifica o se subisce un ritardo notevole, l’impresa di smaltimento deve informare senza indugio l’UFAM e l’autorità cantonale competente.
- Abrogato dalla cifra I dell’O del 23 mar. 2016, con effetto dal 1° lug. 2017 (RU 2016 1117).
Sezione 4 Transito
Art. 29Controllo al momento del transito
1 I rifiuti possono transitare dalla Svizzera soltanto se il transito è stato notificato all’UFAM e se questi non lo ha vietato entro 5 giorni dalla conferma dell’avvenuta ricezione del modulo di notifica da parte dell’autorità competente dello Stato importatore.1
1bis Non è necessaria nessuna notifica per il transito:
- a.
di rifiuti destinati al riciclaggio secondo la lista verde dei rifiuti della decisione del Consiglio dell’OCSE o secondo l’allegato IX della Convenzione di Basilea;
- b.
di campioni di rifiuti che vengono fatti transitare per verificare le possibilità tecniche di smaltimento; è consentita soltanto il transito della quantità di campioni necessaria e i singoli campioni non possono superare 25 kg.2
2 L’UFAM conferma all’esportatore e alle autorità competenti all’estero, entro tre giorni lavorativi, l’avvenuta ricezione del modulo di notifica.
3 Vieta il transito dei rifiuti se vi sono motivi per ritenere che:
- a.
il previsto smaltimento dei rifiuti può rappresentare un pericolo per l’ambiente; o
- b.
si tratta di un traffico illecito secondo l’articolo 9 paragrafo 1 della Convenzione di Basilea.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 giu. 2025, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 454).
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 11 nov. 2009 (RU 2009 6259). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1117).
- Abrogato dalla cifra I dell’O del 23 mar. 2016, con effetto dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1117).
Sezione 5 Moduli di notifica e di accompagnamento, etichettatura
Art. 31Moduli di notifica e di accompagnamento
1 Per l’esportazione, l’importazione e il transito di rifiuti, fatto salvo il capoverso 7, devono essere utilizzati i relativi moduli di notifica e di accompagnamento internazionali previsti dai seguenti atti normativi:1
- a.
- b.
allegato 8 della decisione del Consiglio dell’OCSE; o
- c.
allegato I A e I B del regolamento (CE) n. 1013/20062.
2 L’UFAM mette a disposizione in una banca dati elettronica i moduli di notifica e di accompagnamento della Convenzione di Basilea e della decisione del Consiglio dell’OCSE.3
3 Chi esporta rifiuti deve:
- a.
compilare nella banca dati dell’UFAM, almeno tre giorni lavorativi prima dell’inizio del trasporto, il modulo di accompagnamento con le indicazioni richieste;
- b.
provvedere affinché al passaggio della dogana i rifiuti siano dichiarati come tali all’Amministrazione delle dogane e che siano portati con sé il modulo di accompagnamento stampato e firmato e una copia dell’autorizzazione all’esportazione;
- c.
conservare per almeno cinque anni il modulo di accompagnamento rispedito dall’impresa di smaltimento con sede all’estero, compresa la dichiarazione attestante lo smaltimento.4
4 Chi importa rifiuti deve provvedere affinché:
- a.
al passaggio della dogana i rifiuti siano dichiarati come tali all’Amministrazione delle dogane;
- b.
siano portati con sé il modulo di accompagnamento firmato e una copia del consenso dell’UFAM.5
4bis Chi fa transitare rifiuti deve dichiararli come tali nei documenti doganali di transito e portare con sé il modulo di accompagnamento firmato.6
5 Chi riceve rifiuti importati ai fini dello smaltimento deve:
- a.
confermare nel modulo di accompagnamento destinato all’esportatore, alle autorità competenti dello Stato esportatore e degli Stati di transito nonché all’UFAM, entro tre giorni lavorativi dal conferimento, la ricezione dei rifiuti;
- b.
confermare nel modulo di accompagnamento destinato all’esportatore, alle autorità competenti dello Stato esportatore e degli Stati di transito nonché all’UFAM entro 30 giorni dalla fine dello smaltimento, ma al più tardi entro un anno dal conferimento dei rifiuti, che lo smaltimento è avvenuto in modo rispettoso dell’ambiente;
- c.
inserire le indicazioni di cui alle lettere a e b nella banca dati dell’UFAM e, per quanto possibile e ammissibile, trasmetterle per via elettronica alle autorità competenti dello Stato esportatore e degli Stati di transito, nonché all’esportatore;
- d.
conservare il modulo di accompagnamento, compresa la dichiarazione attestante lo smaltimento, per almeno cinque anni.7
6 Chi trasporta rifiuti destinati all’esportazione o all’importazione deve portare con sé i moduli di accompagnamento necessari. Deve compilare il modulo di accompagnamento con le indicazioni richieste.8
7 I moduli di accompagnamento non sono necessari per:
- a.
l’esportazione di rifiuti secondo l’articolo 15 capoverso 2 senza autorizzazione;
- b.
l’importazione di rifiuti secondo l’articolo 22 capoverso 2 senza consenso;
- c.
il transito di rifiuti secondo l’articolo 29 capoverso 1bis senza notifica.9
8 Deve portare con sé il modulo debitamente compilato di cui all’allegato VII del regolamento (CE) n. 1013/2006 chi esporta, importa o fa transitare campioni di rifiuti secondo il capoverso 7 od oltre 20 kg di rifiuti.10
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1117).
- Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2020/2174, GU L 433 del 22.12.2020, pag. 19.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’11 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6259).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 2016 1117).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 2016 1117).
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 2016 1117).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 2016 1117).
- Nuovo testo giusta l’all. 3 n. 4 dell’O del 16 gen. 2019 concernente le multe disciplinari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 529).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1117).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1117).
Art. 32Etichettatura dei rifiuti speciali
1 I rifiuti speciali che vengono importati devono essere etichettati per il trasporto in territorio svizzero secondo l’articolo 7 oppure con una corrispondente dicitura in uso nel Paese d’origine, in lingua italiana, francese, tedesca o inglese.
2 I rifiuti speciali che vengono esportati devono essere etichettati secondo l’articolo 7 per il trasporto in territorio svizzero.
3 La responsabilità dell’etichettatura incombe:
- a.
per l’esportazione: all’esportatore;
- b.
per l’importazione: all’impresa di smaltimento con sede in Svizzera.
4 Prima del trasporto in territorio svizzero, il trasportatore deve accertarsi che i rifiuti speciali siano etichettati.
Sezione 6 Ripresa
Art. 33In caso di traffico lecito
1 Su segnalazione dell’autorità competente dello Stato importatore, l’UFAM obbliga l’esportatore il cui comportamento al momento dell’esportazione dei rifiuti non è considerato un traffico illecito secondo l’articolo 9 paragrafo 1 della Convenzione di Basilea a riprendere i rifiuti se:
- a.
lo smaltimento dei rifiuti non può essere portato a termine secondo il contratto concluso tra l’esportatore e l’impresa di smaltimento con sede all’estero;
- b.
non è possibile smaltire tali rifiuti in un altro modo rispettoso dell’ambiente entro 90 giorni dalla ricezione della segnalazione o entro un termine più lungo concordato tra l’autorità estera e l’UFAM; e
- c.
è certo che, al momento dell’importazione dei rifiuti, il comportamento dell’importatore o dell’impresa di smaltimento con sede all’estero non è considerato un traffico illecito secondo l’articolo 9 paragrafo 1 della Convenzione di Basilea.
2 L’UFAM esige la ripresa dei rifiuti soltanto se la segnalazione è avvenuta al più tardi due anni dopo l’esportazione o se l’autorità dello Stato importatore dimostra l’impossibilità di effettuare tale segnalazione in modo più tempestivo.
Art. 34In caso di traffico illecito
1 Su segnalazione dell’autorità competente dello Stato importatore, l’UFAM obbliga l’esportatore il cui comportamento al momento dell’esportazione dei rifiuti è considerato un traffico illecito secondo l’articolo 9 paragrafo 1 della Convenzione di Basilea a riprendere i rifiuti.
2 L’UFAM dispone la ripresa dei rifiuti al più tardi 30 giorni dopo la ricezione della segnalazione completa o entro un termine più lungo concordato tra le autorità interessate.
3 Se in Svizzera non è possibile smaltire i rifiuti in modo rispettoso dell’ambiente, l’UFAM obbliga l’esportatore a provvedere affinché i rifiuti vengano smaltiti all’estero in modo rispettoso dell’ambiente.
4 L’UFAM esige la ripresa soltanto se la segnalazione è stata effettuata al più tardi un anno dopo che è venuto a conoscenza dell’esportazione contraria alle prescrizioni e non più di dieci anni dopo tale esportazione.
1 La segnalazione relativa alla ripresa dei rifiuti deve essere effettuata per iscritto.
2 Essa deve contemplare:
- a.
- b.
indicazioni il più possibile precise concernenti il tipo e la quantità dei rifiuti nonché il luogo e le condizioni del deposito intermedio;
- c.
documenti relativi all’esportazione.
Sezione 7 Traffico di rifiuti speciali all’estero
1 Chi, dalla Svizzera, organizza il traffico di rifiuti speciali tra Stati terzi o vi partecipa deve inviare all’UFAM:
- a.
una notifica annuale di detta attività;
- b.
una copia del modulo di notifica per ogni traffico previsto che attraversa un confine nazionale.
2 L’UFAM informa le autorità competenti all’estero e il segretariato della Convenzione di Basilea se accerta che un traffico previsto che attraversa un confine nazionale è un traffico illecito secondo l’articolo 9 paragrafo 1 della Convenzione di Basilea.
Capitolo 4 Esecuzione
Art. 36aAutorità competente e corrispondente per la Convenzione di Basilea1
L’UFAM è l’autorità competente e il corrispondente di cui all’articolo 5 della Convenzione di Basilea.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 giu. 2025, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 454).
Art. 37Esecuzione da parte dei Cantoni e della Confederazione
L’esecuzione della presente ordinanza compete ai Cantoni, salvo che detta ordinanza non la deleghi alla Confederazione.
Art. 38Coordinamento tra le autorità federali
1 Nel caso in cui l’esportazione o l’importazione di rifiuti richieda l’autorizzazione o il consenso di diverse autorità federali, queste ultime coordinano le loro procedure.
2 In questi casi l’UFAM può rilasciare un’autorizzazione o un consenso secondo la presente ordinanza soltanto previa autorizzazione o consenso dell’altra autorità federale.
Art. 39Aiuti all’esecuzione1
L’UFAM elabora gli aiuti all’esecuzione della presente ordinanza in stretta collaborazione con altri servizi della Confederazione interessati, i Cantoni e le organizzazioni dell’economia interessate.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’11 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6259).
Art. 40Compiti speciali dei Cantoni
1 I Cantoni inseriscono nella banca dati dell’UFAM, con il rispettivo numero d’esercizio, le aziende fornitrici di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento, nonché le imprese di smaltimento che necessitano di un’autorizzazione secondo l’articolo 8.1
2 Provvedono affinché le imprese di smaltimento che gestiscono unità locali nella loro regione adempiano ai loro obblighi di notifica.
3 Forniscono sostegno all’Amministrazione delle dogane nell’ambito del prelievo e dell’analisi di campioni di rifiuti.2
4 Se è prevista la ripresa dei rifiuti secondo la presente ordinanza, i Cantoni competenti secondo il capoverso 5 provvedono allo smaltimento dei rifiuti rispettoso dell’ambiente.3
5 La competenza per lo smaltimento dei rifiuti spetta:
- a.
al Cantone da cui provengono i rifiuti;
- b.
al Cantone in cui ha sede il detentore dei rifiuti se l’origine dei rifiuti è sconosciuta o se i rifiuti provengono da più Cantoni, oppure al Cantone di confine se il detentore ha sede all’estero.4
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1117).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1117).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’11 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6259).
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 11 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6259).
Art. 41Banca dati elettronica e accesso ai dati
1 L’UFAM gestisce una banca dati per i dati che, ai sensi della presente ordinanza sul traffico di rifiuti, devono essere rilevati per via elettronica.1
3 I Cantoni e l’Amministrazione delle dogane hanno accesso ai dati che li riguardano.3
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1117).
- Abrogato dalla cifra I dell’O del 23 mar. 2016, con effetto dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1117).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1117).
Art. 42Statistica ed elenco delle aziende fornitrici e delle imprese di smaltimento
1 L’UFAM pubblica una volta all’anno una statistica dei rifiuti speciali con dati riguardanti:
- a.
il tipo e la quantità dei rifiuti speciali smaltiti;
- b.
i metodi utilizzati per lo smaltimento dei rifiuti speciali;
- c.
il tipo e la quantità dei rifiuti speciali esportati e importati.
2 Pubblica periodicamente una statistica con dati sul tipo e la quantità degli altri rifiuti smaltiti soggetti a controllo.
3 Pubblica su Internet un elenco:
- a.
delle aziende fornitrici in Svizzera che consegnano rifiuti speciali;
- b.
delle imprese di smaltimento in Svizzera che smaltiscono rifiuti speciali o altri rifiuti soggetti a controllo, con indicazione del tipo dei rifiuti che smaltiscono e dei metodi di smaltimento utilizzati.
Art. 43Compiti dell’Amministrazione delle dogane1
1 L’Amministrazione delle dogane esamina a ogni esportazione, importazione o transito di rifiuti i moduli di accompagnamento e il modulo secondo l’articolo 31 capoverso 8 mediante controlli a campione.2
2 Si oppone:3
- a.
all’esportazione, all’importazione o al transito di rifiuti in assenza dei moduli di accompagnamento richiesti oppure se tali moduli non riportano indicazioni importanti;
- b.
all’esportazione o all’importazione di rifiuti in assenza dell’autorizzazione o del consenso dell’UFAM necessari secondo la presente ordinanza.
3 Se si oppone all’esportazione, all’importazione o al transito di rifiuti, l’Amministrazione delle dogane informa l’UFAM. Questi decide in merito alla ripresa o al respingimento dei rifiuti.4
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1117).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1117).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1117).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1117).
- Abrogato dalla cifra I dell’O del 11 nov. 2009, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6259).
Capitolo 5 Disposizioni finali
Art. 44Abrogazione e modifica del diritto previgente
L’abrogazione e la modifica del diritto previgente sono disciplinate nell’allegato 3.
Art. 45Disposizioni transitorie
1 Le seguenti autorizzazioni rilasciate prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza rimangono valide fino alla loro scadenza:
- a.
le autorizzazioni secondo l’articolo 16 dell’ordinanza del 12 novembre 19861 sul traffico dei rifiuti speciali;
- b.
le autorizzazioni secondo l’articolo 7 dell’ordinanza del 14 gennaio 19982 concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici.
2 Le autorizzazioni per l’esportazione di rifiuti rilasciate dall’UFAM prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza rimangono valide fino alla loro scadenza, tuttavia non oltre il 31 dicembre 2006.
3 Le imprese di smaltimento esistenti al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza che ricevono ai fini dello smaltimento altri rifiuti soggetti a controllo devono inoltrare al più tardi entro il 30 giugno 2006 una domanda d’autorizzazione secondo l’articolo 8; è fatto salvo il capoverso 1 lettera b. Possono continuare a ricevere tali rifiuti senza autorizzazione al più tardi fino al 31 dicembre 2006.
- [RU 1987 55; 2005 2695 cifra II 12]
- RS 814.620
Art. 46Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2006.
Allegati
- Moduli di accompagnamento per il traffico di rifiuti in Svizzera
- Contratto di smaltimento relativo al traffico transfrontaliero di rifiuti
- Abrogazione e modifica del diritto previgente
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.