Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 29, 30a lettera c, 30b capoverso 1, 30c capoverso 3, 30d capoversi 4 e 7, 30h capoverso 1, 39 capoverso 1, 45 e 46 capoverso 2 della legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb); visti gli articoli 9 capoverso 2 lettera c, 16 lettera c e 47 capoverso 1 della legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque, ordina:
Capitolo 1 Scopo, campo d’applicazione e definizioni
Lo scopo della presente ordinanza è di:
- a.
proteggere l’uomo, la fauna e la flora, le loro biocenosi nonché le acque, il suolo e l’aria dagli effetti dannosi o molesti causati dai rifiuti;
- b.
limitare preventivamente il carico dei rifiuti sull’ambiente;
- c.
incoraggiare un’utilizzazione sostenibile delle materie prime naturali riciclando i rifiuti in modo rispettoso dell’ambiente.
Art. 2Campo d’applicazione
La presente ordinanza regola la prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti nonché la costruzione e l’esercizio degli impianti per i rifiuti. Sono fatte salve le prescrizioni particolari concernenti determinati tipi di rifiuti contenute in altre leggi e ordinanze federali.
Nella presente ordinanza s’intende per:
- a.
rifiuti urbani:
- 1.
i rifiuti che provengono dalle economie domestiche,
- 2.
i rifiuti che provengono da imprese con meno di 250 posti di lavoro a tempo pieno aventi una composizione analoga a quelli delle economie domestiche in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative,
- 3.
i rifiuti che provengono dalle amministrazioni pubbliche aventi una composizione analoga a quelli delle economie domestiche in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative,
- 4.
tutti i residui provenienti da impianti per il trattamento termico dei rifiuti di cui ai numeri 1–3 fino al momento in cui sono riciclati o depositati;
- b.
impresa: un’entità giuridica dotata di un proprio numero d’identificazione d’impresa oppure un gruppo di tali entità aventi un sistema di smaltimento dei rifiuti organizzato in comune;
- c.
rifiuti speciali: i rifiuti designati come tali nell’elenco dei rifiuti emanato secondo l’articolo 2 dell’ordinanza del 22 giugno 20051 sul traffico di rifiuti (OTRif);
- d.
rifiuti biogeni: i rifiuti di origine vegetale, animale o microbica;
- e.
rifiuti edili: i rifiuti risultanti da lavori di costruzione, ristrutturazione o demolizione di impianti fissi;
- f.
materiale di scavo e di sgombero: il materiale scavato o sgomberato durante lavori di costruzione, fatta eccezione per quello asportato dallo strato superiore e da quello inferiore del suolo;
- fbis.
rifiuti di mercurio:
- 1.
rifiuti che contengono mercurio o composti di mercurio,
- 2.
il mercurio o i composti di mercurio provenienti dal trattamento dei rifiuti di cui al numero 1, eccettuato il mercurio la cui esportazione è stata autorizzata secondo l’allegato 1.7 numeri 2.2.4 o 4.2 dell’ordinanza del 18 maggio 20052 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim),
- 3.
mercurio o composti di mercurio non più richiesti in processi industriali;
- g.
impianti per i rifiuti: gli impianti nei quali i rifiuti vengono trattati, riciclati e depositati in modo definitivo o temporaneo, fatta eccezione per i siti di estrazione di materiali nei quali viene riciclato materiale di scavo e di sgombero;
- h.
- i.
impianti di compostaggio: gli impianti nei quali i rifiuti biogeni vengono decomposti mediante insufflazione d’aria;
- j.
impianti di fermentazione: gli impianti nei quali i rifiuti biogeni sono sottoposti a un procedimento di decomposizione anaerobica;
- k.
discariche: gli impianti per i rifiuti nei quali questi ultimi vengono depositati in modo controllato;
- l.
trattamento termico: il trattamento di rifiuti a una temperatura così elevata che le sostanze dannose per l’ambiente vengono distrutte o legate chimicamente o fisicamente attraverso la mineralizzazione;
- m.
stato della tecnica: l’attuale stato d’avanzamento di procedure, installazioni e modalità d’esercizio che:
- 1.
è stato sperimentato con successo su attività o impianti comparabili in Svizzera o all’estero oppure è stato impiegato con successo in via sperimentale e può, secondo le regole della tecnica, essere applicato ad altri impianti o attività, e
- 2.
un’azienda media ed economicamente sana del ramo in questione può sostenere sotto il profilo economico;
- n.
riutilizzo: processo in cui oggetti e relativi componenti, che non sono rifiuti o che hanno perso la propria qualifica di rifiuti in seguito a un processo di riciclaggio, vengono impiegati nuovamente per uno scopo uguale a quello originario o per uno scopo analogo;
- o.
preparazione per il riutilizzo: processo di riciclaggio in cui i rifiuti vengono preparati con trattamenti quali il controllo, la pulizia e la riparazione in modo da poter essere riutilizzati;
- p.
valorizzazione materiale: processo di riciclaggio in cui le caratteristiche materiali dei rifiuti vengono utilizzate ai fini di un trattamento che permetta di impiegare nuovamente i rifiuti come materie prime secondarie;
- q.
valorizzazione materiale ed energetica: processo di riciclaggio in cui i rifiuti sono sottoposti al contempo a valorizzazione materiale ed energetica;
- r.
valorizzazione energetica: processo di riciclaggio in cui i rifiuti, nel quadro del loro smaltimento, vengono utilizzati come fonte di energia.
- RS 814.610
- RS 814.81
Capitolo 2 Pianificazione e resoconto
Art. 4Piano di gestione dei rifiuti
1 I Cantoni allestiscono un piano di gestione dei rifiuti per il proprio territorio. Il piano include in particolare:
- a.
le misure per prevenire la formazione di rifiuti;
- b.
le misure per riciclare i rifiuti;
- c.
il fabbisogno in termini di impianti per lo smaltimento di rifiuti urbani e altri rifiuti il cui smaltimento compete ai Cantoni;
- d.
il fabbisogno in termini di volume da adibire a discarica e le ubicazioni delle discariche (piano di gestione delle discariche);
- e.
i comprensori di raccolta necessari;
- f.
le misure per utilizzare il contenuto energetico dei rifiuti derivante dal loro trattamento termico;
- g.
le misure da adottare in caso d’interruzione dell’esercizio degli impianti d’incenerimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti di composizione analoga, in particolare quelle riguardanti lo smaltimento o il deposito intermedio di questi rifiuti; i Cantoni garantiscono assieme agli impianti d’incenerimento dei rifiuti urbani la possibilità di un deposito intermedio per una durata di almeno tre mesi.
2 I Cantoni collaborano tra loro per allestire il piano di gestione dei rifiuti, in particolare per gli ambiti di cui al capoverso 1 lettere c–g, definendo, se necessario, regioni di pianificazione che si estendono al di là dei propri confini territoriali.1
3 Ogni cinque anni i Cantoni verificano e, se necessario, aggiornano il proprio piano di gestione dei rifiuti.
4 I Cantoni trasmettono all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) il piano di gestione dei rifiuti e le rielaborazioni integrali dello stesso.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 giu. 2025, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 453).
Art. 5Coordinamento con la pianificazione del territorio
1 Nella loro pianificazione direttrice i Cantoni tengono conto delle implicazioni a livello territoriale del piano di gestione dei rifiuti.
2 Nei loro piani direttori i Cantoni trascrivono le ubicazioni delle discariche previste nel piano di gestione delle discariche e provvedono alla delimitazione delle necessarie zone d’utilizzazione.
1 A scadenza annuale i Cantoni allestiscono elenchi pubblici contenenti le indicazioni seguenti e li sottopongono all’UFAM:
- a.
la quantità delle categorie di rifiuti1 di cui all’allegato 1 smaltiti sul loro territorio;
- b.
gli impianti per il trattamento dei rifiuti edili e gli impianti per il trattamento dei rifiuti metallici, presenti sul loro territorio, nei quali sono trattate ogni anno più di 1000 t di rifiuti;
- c.
gli altri impianti per i rifiuti, presenti sul loro territorio, nei quali vengono smaltite ogni anno più di 100 t di rifiuti.
2 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni può aggiornare le categorie di rifiuti di cui all’allegato 1 in conformità con lo stato degli sviluppi in ambito tecnico.
3 Su richiesta, i Cantoni presentano all’UFAM un rapporto sull’esercizio e sulla situazione delle discariche che si trovano sul loro territorio.2 Il rapporto contiene in particolare le informazioni seguenti:
- a.
la quantità e la tipologia di rifiuti depositati e il volume restante delle discariche esistenti;
- b.
in caso di nuove discariche o di modifiche di opere di costruzione relative a discariche, la prova che gli impianti delle opere di costruzione soddisfano i requisiti riportati nell’allegato 2 numeri 2.1–2.4;
- c.
eventualmente, le misure di cui all’articolo 53 capoverso 4 volte a prevenire potenziali effetti dannosi o molesti delle discariche sull’ambiente.
- Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del 23 feb. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 161). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° nov. 2018 (RU 2018 3515).
Capitolo 3 Prevenzione, riciclaggio e deposito di rifiuti
Sezione 1 Prescrizioni generali
Art. 7Informazione e consulenza
1 I servizi della protezione dell’ambiente forniscono informazioni e consulenza ai privati e alle autorità in merito alle modalità per prevenire la formazione di rifiuti o per smaltirli. Tra le altre cose, li informano in merito al riciclaggio e alle misure atte a prevenire che piccole quantità di rifiuti siano gettate o abbandonate per terra.
2 Sulla base dei resoconti dei Cantoni (art. 6 cpv. 1), l’UFAM pubblica rapporti sulle quantità di rifiuti smaltite a livello nazionale e sugli impianti per i rifiuti presenti in Svizzera.
In collaborazione con i Cantoni e con le organizzazioni del mondo del lavoro, la Confederazione provvede affinché la formazione e la formazione continua delle persone che svolgono attività legate allo smaltimento dei rifiuti siano conformi allo stato della tecnica.
Art. 9Divieto di mischiare1
I rifiuti non possono essere mischiati con altri rifiuti o con sostanze additive se l’operazione serve essenzialmente a diminuire mediante diluizione il tenore in sostanze nocive o in sostanze estranee nei rifiuti e adempiere così prescrizioni sulla consegna, sul riciclaggio o sul deposito.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 feb. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 161).
Art. 10Obbligo di trattamento termico1
I rifiuti urbani di cui all’articolo 3 lettera a numeri 1–3 e i rifiuti di composizione analoga, i fanghi di depurazione, le parti combustibili dei rifiuti edili nonché gli altri rifiuti combustibili devono essere sottoposti a trattamento termico in impianti idonei, a condizione che non sia possibile riutilizzarli, sottoporli a valorizzazione materiale o quantomeno a valorizzazione materiale ed energetica.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 24 giu. 2026, in vigore dal 1° ago. 2026 (RU 2026 357).
Sezione 2 Prevenire la formazione di rifiuti
1 L’UFAM e i Cantoni promuovono la prevenzione della formazione di rifiuti mediante misure idonee come la sensibilizzazione e l’informazione della popolazione e delle imprese. In tale contesto, collaborano con le organizzazioni dell’economia interessate.
2 Chi fabbrica prodotti deve impostare i processi di produzione in modo conforme allo stato della tecnica al fine di prevenire il più possibile la formazione di rifiuti e ridurre al minimo le sostanze nocive per l’ambiente contenute in tali rifiuti.
Sezione 3 Riciclaggio di rifiuti
Art. 12Obbligo generale di riciclare secondo metodi conformi allo stato della tecnica1
Ogni valorizzazione di cui all’articolo 30d capoversi 1–3 LPAmb deve essere effettuata secondo metodi conformi allo stato della tecnica.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 24 giu. 2026, in vigore dal 1° ago. 2026 (RU 2026 357).
Art. 13Rifiuti urbani e rifiuti di composizione analoga
1 I Cantoni provvedono affinché le frazioni riciclabili contenute nei rifiuti urbani di cui all’articolo 3 lettera a numeri 1–3, come vetro, carta, cartone, metallo, rifiuti biogeni e tessili, siano per quanto possibile raccolte separatamente e preparate per il riutilizzo o sottoposte a valorizzazione materiale.1
2 I Cantoni provvedono affinché siano raccolti e smaltiti separatamente:
- a.
i rifiuti speciali provenienti delle economie domestiche;
- b.
i rifiuti speciali non legati al particolare tipo di attività dell’impresa fino a 20 kg per fornitura da imprese o amministrazioni pubbliche con meno di 10 posti di lavoro a tempo pieno.
3 I Cantoni provvedono a predisporre l’infrastruttura necessaria per adempiere quanto prescritto ai capoversi 1 e 2, istituendo in particolare centri di raccolta. Ove necessario, provvedono inoltre a eseguire raccolte a intervalli regolari.
4 Ove possibile e opportuno, i detentori di rifiuti provenienti da imprese con 250 o più posti di lavoro a tempo pieno devono raccogliere in modo separato e preparare per il riutilizzo o sottoporre a valorizzazione materiale le frazioni riciclabili dei propri rifiuti che, in termini di composizione, sono comparabili ai rifiuti urbani di cui all’articolo 3 lettera a numeri 1–3.2
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 24 giu. 2026, in vigore dal 1° ago. 2026 (RU 2026 357).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 24 giu. 2026, in vigore dal 1° ago. 2026 (RU 2026 357).
1 I rifiuti biogeni che si prestano alla valorizzazione di cui al capoverso 2 devono essere raccolti in modo separato e le sostanze estranee devono essere eliminate il prima possibile.
2 I rifiuti biogeni devono essere sottoposti alla sola valorizzazione materiale oppure a fermentazione, a condizione che:
- a.
vi si prestino in ragione delle loro caratteristiche e soprattutto del loro tenore di sostanze nutritive e sostanze nocive; e
- b.
il loro riciclaggio non sia vietato da altre prescrizioni del diritto federale.
3 I rifiuti biogeni che non devono essere riciclati secondo quanto disposto nel capoverso 2 devono essere avviati, ove possibile e opportuno, al recupero energetico o sottoposti a trattamento termico in impianti idonei. In tale contesto, ne deve essere sfruttato il contenuto energetico.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 24 giu. 2026, in vigore dal 1° ago. 2026 (RU 2026 357).
1 I rifiuti di legno che soddisfano i requisiti di cui all’allegato 7 numero 1 possono essere impiegati per essere riciclati nei materiali legnosi.
2 I rifiuti di legno che soddisfano i requisiti di cui all’allegato 7 numero 2 possono essere sottoposti a valorizzazione energetica negli impianti a combustione alimentati con legname di scarto.2
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 778).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 24 giu. 2026, in vigore dal 1° ago. 2026 (RU 2026 357).
Art. 15Rifiuti contenenti fosforo1
1 Il fosforo contenuto nelle acque di scarico comunali, nei fanghi di depurazione provenienti dagli impianti centrali di depurazione delle acque di scarico e dalle ceneri risultanti dal trattamento termico di tali fanghi di depurazione dev’essere recuperato e riciclato.
2 Il fosforo presente nelle farine animali e ossee dev’essere riciclato, sempre che tali farine non siano impiegate come alimenti per animali.
3 Le disposizioni sul riciclaggio di rifiuti contenenti fosforo si applicano anche ai fanghi di depurazione e alle farine animali e ossee importati.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 ott. 2025, in vigore dal 1° dic. 2025 (RU 2025 745).
Art. 15aRecupero del fosforo da rifiuti contenenti fosforo1
1 Nel processo di recupero del fosforo da rifiuti contenenti fosforo, le sostanze nocive contenute in detti rifiuti devono essere eliminate utilizzando le più recenti tecnologie.
2 Nel processo di recupero del fosforo da acque di scarico comunali, fanghi di depurazione provenienti dagli impianti centrali di depurazione delle acque di scarico e ceneri risultanti dal trattamento termico di tali fanghi di depurazione, per coprire il fabbisogno interno devono essere recuperati almeno 16 kg di fosforo per tonnellata di sostanza secca di fanghi di depurazione.
3 Il fosforo presente nelle farine animali e ossee deve essere interamente recuperato.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 ott. 2025, in vigore dal 1° dic. 2025 (RU 2025 745).
Art. 15bProva del recupero del fosforo1
1 Chi fornisce rifiuti contenenti fosforo deve fornire all’autorità cantonale la prova che la quantità di fosforo prescritta è recuperata.
2 Se è fornita la prova che la quantità di fosforo prescritta è recuperata da acque di scarico, dai fanghi di depurazione o dalle ceneri dei fanghi di depurazione, la quantità eccedente di fanghi di depurazione dalla quale non sarà recuperato il fosforo può essere riciclata in via prioritaria dal punto di vista materiale-energetico e in seguito esclusivamente dal punto di vista energetico.
3 Se le capacità di trattamento per il recupero del fosforo in Svizzera non sono sufficienti per fornire la prova di cui ai capoversi 1 e 2, i fornitori di rifiuti forniscono alle autorità cantonali la prova della capacità di trattamento insufficiente. In questi casi, l’autorità esecutiva può autorizzare in via prioritaria il riciclaggio materiale combinato con quello energetico e secondariamente il solo riciclaggio energetico di fanghi di depurazione o di farine animali e ossee.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 ott. 2025, in vigore dal 1° dic. 2025 (RU 2025 745).
Art. 15cResoconto e verifica del recupero del fosforo1
1 L’autorità cantonale presenta all’UFAM un rapporto annuale in merito:
- a.
alle quantità di sostanza secca di fanghi di depurazione e di farine animali e ossee utilizzate per il recupero del fosforo;
- b.
alla quantità di fosforo recuperata; e
- c.
alle quantità di sostanza secca di fanghi di depurazione e di farine animali e ossee utilizzate per il riciclaggio materiale combinato con quello energetico o per il solo riciclaggio energetico.
2 Ogni otto–dieci anni, l’UFAM verifica, d’intesa con i Cantoni e i rami interessati, l’adeguatezza della quantità di fosforo da recuperare secondo l’articolo 15a capoversi 2 e 3 e propone al DATEC le misure del caso.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 ott. 2025, in vigore dal 1° dic. 2025 (RU 2025 745).
Art. 16Informazioni per lo smaltimento di rifiuti edili
1 In caso di lavori di costruzione, nell’ambito della domanda di autorizzazione edilizia il committente deve fornire alle autorità preposte le informazioni concernenti la tipologia, la qualità e la quantità dei rifiuti prodotti nonché il loro smaltimento, se si prevede che:
- a.
saranno prodotti più di 200 m3 di rifiuti edili; oppure
- b.
i rifiuti edili prodotti conterranno sostanze nocive per l’ambiente o la salute quali bifenili policlorurati (PCB), idrocarburi aromatici policiclici (PAH), piombo o amianto.
2 Se ha preparato un piano di smaltimento secondo il capoverso 1, al termine dei lavori di costruzione, su richiesta dell’autorità preposta al rilascio dell’autorizzazione edilizia, il committente deve fornirle la prova che i rifiuti prodotti sono stati smaltiti conformemente alle prescrizioni da essa emanate.
Art. 17Separazione dei rifiuti edili
1 Quando vengono effettuati lavori di costruzione, i rifiuti speciali devono essere separati e smaltiti separatamente rispetto agli altri rifiuti. I restanti rifiuti edili devono essere separati nel modo seguente:
- a.
il suolo asportato dallo strato superiore e da quello inferiore, il più possibile in base alla tipologia;
- b.
il materiale di scavo e di sgombero non inquinato, il materiale di scavo e di sgombero che risponde ai requisiti di cui all’allegato 3 numero 2 e il materiale di scavo e di sgombero restante, il più possibile in base alla tipologia;
- c.
l’asfalto di demolizione, il calcestruzzo di demolizione, il materiale proveniente dal rifacimento delle strade, il materiale di demolizione non separato, i cocci di mattoni e il gesso, il più possibile in base alla tipologia;
- d.
altri rifiuti che possono essere riciclati come vetro, metallo, legno e materie plastiche, il più possibile in base alla tipologia;
- e.
i rifiuti combustibili che non sono riciclabili;
- f.
2 Se le condizioni di lavoro non permettono di separare i restanti rifiuti edili sul cantiere, la separazione deve avvenire in impianti idonei.1
3 L’autorità può esigere la separazione di ulteriori categorie se, così facendo, è possibile riciclare altre parti dei rifiuti.
- Correzione del 19 lug. 2016 (RU 2016 2629).
Art. 18Suolo asportato dallo strato superiore e da quello inferiore
1 Il suolo asportato dallo strato superiore e da quello inferiore dev’essere riciclato nella misura più completa possibile, se:
- a.
in ragione delle sue caratteristiche, si presta al riciclaggio previsto;
- b.
è conforme ai valori indicativi di cui agli allegati 1 e 2 dell’ordinanza del 1° luglio 19981 contro il deterioramento del suolo (O suolo); e
- c.
non contiene sostanze estranee né organismi alloctoni invasivi.
2 Il riciclaggio del suolo asportato dallo strato superiore e da quello inferiore dev’essere effettuato conformemente agli articoli 6 e 7 O suolo.
- RS 814.12
Art. 19Materiale di scavo e di sgombero
1 Il materiale di scavo e di sgombero che risponde ai requisiti di cui all’allegato 3 numero 1 (materiale di scavo e di sgombero non inquinato) dev’essere riciclato nella misura più completa possibile e nel modo seguente:
- a.
come materiale da costruzione, in cantieri o discariche;
- b.
come materia prima, per la fabbricazione di materiali da costruzione;
- c.
per il riempimento dei siti di estrazione di materiali; oppure
- d.
per modificazioni del terreno autorizzate.
2 Il materiale di scavo e di sgombero che risponde ai requisiti di cui all’allegato 3 numero 2 dev’essere riciclato nella misura più completa possibile e nel modo seguente:1
- a.
come materia prima, per la fabbricazione di materiali da costruzione legati con leganti idraulici o bituminosi;
- b.
come materiale da costruzione in discariche di tipo B−E;
- c.
come materia prima per la fabbricazione di clinker di cemento;
- d.
per i lavori del genio civile, nel luogo in cui è prodotto il materiale, a condizione che quest'ultimo sia trattato, se necessario, nel luogo stesso o nelle sue immediate vicinanze; è fatto salvo l’articolo 3 dell’ordinanza del 26 agosto 19982 (OSiti) sui siti contaminati.
3 Non è ammesso riciclare il materiale di scavo e di sgombero che non soddisfa i requisiti di cui all'allegato 3 numero 2. Fanno eccezione il riciclaggio nei cementifici di cui all’allegato 4 numero 1 e il riciclaggio di materiale di scavo e di sgombero che soddisfa i requisiti di cui all’allegato 5 numero 2.3:3
- a.
come materiale da costruzione in discariche di tipo C−E; oppure
- b.
nell’ambito del risanamento del sito contaminato in cui è prodotto il materiale; se necessario, il trattamento del materiale dev’essere effettuato sul sito stesso o nelle sue immediate vicinanze.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 12 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 801).
- RS 814.680
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 12 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 801).
Art. 20Rifiuti minerali provenienti dalla demolizione di opere di costruzione
1 L’asfalto di demolizione con un tenore di PAH fino a 250 mg al kg, il calcestruzzo di demolizione, il materiale proveniente dal rifacimento delle strade, il materiale di demolizione non separato, il materiale di scavo dei binari e i cocci di mattoni devono essere riciclati, nella misura più completa possibile, come materia prima per la fabbricazione di materiali da costruzione.1
2 L’asfalto di demolizione con un tenore di PAH superiore a 250 mg al kg non dev’essere sottoposto a riciclaggio.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 giu. 2025, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 453).
- Abrogato dalla cifra I dell’O del 25 giu. 2025, con effetto dal 1° ago. 2025 (RU 2025 453).
Art. 21Frazione leggera derivante dalla frantumazione di rifiuti metallici
Dalla frazione più leggera ricavata dalla frantumazione di rottami metallici (frazione leggera) devono essere rimossi e riciclati i pezzi di metallo.
Art. 22Fanghi dei pozzetti stradali e residui della pulizia stradale
1 Dai fanghi dei pozzetti stradali e dai residui della pulizia stradale aventi una composizione prevalentemente minerale devono essere separate e riciclate le frazioni riciclabili come pietrisco, sabbia e ghiaia.
2 Le parti restanti dei residui della pulizia stradale di cui al capoverso 1 e altri residui della pulizia stradale che contengono rifiuti urbani di cui all’articolo 3 lettera a numeri 1–3, altri rifiuti di composizione analoga o una frazione biogena consistente devono essere sottoposti a un trattamento termico in impianti idonei.1
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 24 giu. 2026, in vigore dal 1° ago. 2026 (RU 2026 357).
Art. 23Scorie di forni elettrici1
Previa autorizzazione delle autorità cantonali, le scorie di forni elettrici possono essere riciclate soltanto se:2
- a.
il riciclaggio è effettuato nell’ambito di lavori del genio civile e avviene sotto forma di legante idraulico o bituminoso, oppure al di sotto di una superficie impermeabile;
- b.
le scorie derivano dalla fabbricazione, posteriore al 1989, di acciai non legati o bassolegati.
- La correzione del 3 ott. 2017 concerne soltanto il testo francese (RU 2017 5137).
- La correzione del 3 ott. 2017 concerne soltanto il testo francese (RU 2017 5137).
Art. 24Riciclaggio di rifiuti nella fabbricazione di cemento e calcestruzzo
1 I rifiuti possono essere impiegati come materie prime, come sostanze di correzione della farina cruda, come combustibili oppure come costituenti secondari o aggiunte minerali nella fabbricazione di cemento e calcestruzzo, se soddisfano i requisiti di cui all’allegato 4. Non è tuttavia ammesso impiegare come materie prime o combustibili i rifiuti urbani misti o rifiuti urbani di cui all’articolo 3 lettera a numeri 1–3 misti raccolti e separati a posteriori. I residui della separazione risultanti dal trattamento dei rifiuti urbani raccolti separatamente e che non possono essere riciclati come materiale, possono essere utilizzati come combustibile per la produzione di cemento e di calcestruzzo.1
2 Le polveri provenienti dai filtri per la ventilazione di impianti per la fabbricazione di clinker di cemento devono essere riciclate come costituenti secondari nella macinazione di clinker di cemento o come aggiunte minerali nella fabbricazione di cemento. In tale contesto, il tenore di metalli pesanti del cemento prodotto non può superare i valori limite riportati nell’allegato 4 numero 3. 2.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 24 giu. 2026, in vigore dal 1° ago. 2026 (RU 2026 357).
Sezione 4 Deposito di rifiuti
Art. 25Prescrizioni generali1
1 I rifiuti possono essere depositati nelle discariche soltanto se soddisfano i requisiti di cui all’allegato 5. Le autorizzazioni di realizzazione e d’esercizio possono contenere ulteriori restrizioni.
2 Se le discariche prevedono più compartimenti delimitati mediante misure di costruzione, per ogni compartimento valgono i requisiti in materia di deposito di rifiuti applicabili alle singole tipologie di compartimento.
3 I rifiuti liquidi, esplosivi, infettivi e combustibili non possono essere depositati in discarica.
- Introdotta dalla cifra II n. 1 dell’O del 25 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5963).
Art. 25aRifiuti di mercurio1
1 I rifiuti di mercurio di cui all’articolo 3 lettera fbis numeri 1 e 2 devono essere smaltiti in modo rispettoso dell’ambiente e secondo lo stato della tecnica.
2 I rifiuti di mercurio di cui all’articolo 3 lettera fbis numero 3 devono essere trattati e depositati in modo rispettoso dell’ambiente e secondo lo stato della tecnica.
- Introdotto dalla cifra II n. 1 dell’O del 25 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5963).
Capitolo 4 Impianti per i rifiuti
Sezione 1 Prescrizioni generali
Art. 26Stato della tecnica
1 La costruzione e l’esercizio degli impianti per i rifiuti devono avvenire conformemente allo stato della tecnica.
2 Ogni dieci anni, i detentori di impianti per i rifiuti devono controllare se l’impianto è conforme allo stato della tecnica e procedere agli adeguamenti necessari.
1 I detentori di impianti per i rifiuti devono:
- a.
garantire l’esercizio degli impianti in modo tale che questi abbiano meno effetti dannosi o molesti possibili sull’ambiente;
- b.
controllare i rifiuti al momento della ricezione e garantire che negli impianti vengano smaltiti soltanto rifiuti autorizzati;
- c.
smaltire in modo rispettoso dell’ambiente i residui provenienti dagli impianti;
- d.
garantire che, in sede di smaltimento, il contenuto energetico dei rifiuti venga sfruttato il più possibile;
- e.
tenere un elenco delle quantità di rifiuti smaltite, indicandone l’origine, nonché dei residui e delle emissioni provenienti dagli impianti, e fornire ogni anno tale elenco all’autorità; ne sono esclusi i depositi intermedi di cui agli articoli 29 e 30;
- f.
garantire che essi e il loro personale possiedano le conoscenze necessarie all’esercizio corretto degli impianti e fornire all’autorità, su sua richiesta, i corrispondenti certificati di formazione e formazione continua;
- g.
a intervalli regolari, controllare gli impianti, farvi eseguire i lavori di manutenzione necessari e verificare in particolare, attraverso misurazioni delle emissioni, se vengono rispettati i requisiti della legislazione sulla protezione dell’ambiente e delle acque;
- h.
nel caso di impianti mobili, garantire che vengano trattati soltanto i rifiuti prodotti nel luogo in cui è utilizzato l’impianto.
2 I detentori di impianti per i rifiuti nei quali vengono smaltite ogni anno più di 100 t di rifiuti devono allestire un regolamento operativo in cui sono concretizzati in particolare i requisiti che deve soddisfare l’esercizio degli impianti. Il regolamento è sottoposto per parere all’autorità.
Art. 28Sorveglianza e rimozione di difetti
1 L’autorità controlla periodicamente se gli impianti per i rifiuti soddisfano le prescrizioni in materia ambientale.
2 Se constata un difetto, l’autorità ingiunge al detentore dell’impianto di porvi rimedio entro un congruo termine.
Sezione 2 Depositi intermedi
1 La costruzione di depositi intermedi è consentita soltanto se sono rispettati i requisiti in materia di legislazione sulla protezione dell’ambiente e in particolare sulla protezione delle acque.
2 Presso le discariche i materiali che si trovano nel deposito intermedio devono soddisfare i requisiti del rispettivo tipo di discarica.
3 Il deposito intermedio di rifiuti deve essere effettuato separatamente dai rifiuti depositati.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 12 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 801).
Art. 30Esercizio e garanzia finanziaria1
1 I rifiuti possono essere depositati in depositi intermedi per cinque anni al massimo. Alla scadenza di questo termine l’autorità può prolungare una volta il deposito intermedio per altri cinque anni al massimo se si produce la prova che, durante il periodo precedente non è stata trovata una possibilità di smaltimento idonea.
2 Presso le discariche dei tipi C-E e presso gli impianti per il trattamento termico possono essere depositati in depositi intermedi i rifiuti fermentescibili o putrescibili pressati in balle.2
3 L’autorità cantonale può esigere dai detentori di un deposito intermedio una garanzia finanziaria sotto forma di garanzia bancaria o assicurativa a garanzia delle spese in caso di danni.3
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 12 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 801).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 12 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 801).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 12 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 801).
- Abrogato dalla cifra I dell’O del 12 feb. 2020, con effetto dal 1° apr. 2020 (RU 2020 801).
Sezione 3 Impianti per il trattamento termico dei rifiuti
Gli impianti per il trattamento termico dei rifiuti possono essere costruiti o la loro capacità può essere potenziata se le installazioni garantiscono che:1
- a.
non fuoriescano gas di scarico diffusi;
- b.
negli impianti in cui sono trattati rifiuti liquidi aventi un punto d’infiammabilità inferiore a 60 °C e rifiuti speciali infettivi, tali rifiuti possano essere separati dagli altri rifiuti e, per quanto possibile, immessi il più direttamente possibile nell’area in cui avviene il trattamento termico;
- c.
negli impianti in cui vengono inceneriti rifiuti urbani di cui all’articolo 3 lettera a numeri 1–3 o altri rifiuti di composizione analoga, almeno l’80 per cento del contenuto energetico venga impiegato al di fuori degli impianti; l’utilizzo di energia per la cattura di CO2 dai fumi è considerato impiego al di fuori degli impianti.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 feb. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 161).
1 Negli impianti per il trattamento termico dei rifiuti possono essere trattati soltanto i rifiuti che si prestano al trattamento eseguito.
2 I detentori degli impianti devono fare in modo che:
- a.
almeno il 55 per cento del contenuto energetico dei rifiuti urbani di cui all’articolo 3 lettera a numeri 1–3 e dei rifiuti di composizione analoga venga impiegato al di fuori degli impianti; l’utilizzo di energia per la cattura di CO2 dai fumi è considerato impiego al di fuori degli impianti;
- b.
in sede di trattamento, i composti organici alogenati si scompongano per quanto possibile completamente e se ne formi nuovamente una quantità minima;
- c.
i rifiuti speciali che contengono più dell'uno per cento in peso di composti organici alogenati siano trattati per almeno due secondi a una temperatura minima di 1100 °C; l’autorità può autorizzare altre temperature minime e tempi di permanenza se si fornisce la prova che così non risultano maggiori residui di incenerimento e questi non contengono tenori più elevati di sostanze nocive organiche quali PAH, PCDD, PCDF o PCB;
- d.
i rifiuti liquidi aventi un punto d'infiammabilità inferiore a 60 °C e i rifiuti speciali infettivi siano separati dagli altri rifiuti e immessi il più direttamente possibile nell'area in cui avviene il trattamento termico;
- e.
le scorie contengano al massimo una frazione non incenerita pari al due per cento del peso misurata come carbonio organico totale (COT);
- f.
nel caso di un difetto di funzionamento, venga portato a termine il trattamento termico dei rifiuti che si trovano nell’area in cui avviene tale trattamento;
- g.
negli impianti in cui vengono inceneriti rifiuti urbani di cui all’articolo 3 lettera a numeri 1–3 o altri rifiuti di composizione analoga, dalle ceneri dei filtri vengano recuperati i metalli;
- h.
in caso d’interruzione dell’approvvigionamento con mezzi d’esercizio necessari, sia disponibile una riserva per garantire l’esercizio ordinario per almeno due mesi.
Sezione 4 Impianti di compostaggio e di fermentazione
1 Gli impianti di compostaggio e di fermentazione che prendono in consegna ogni anno più di 100 t di rifiuti devono essere sistemati su una superficie impermeabile; è fatta eccezione per le ubicazioni destinate ai cumuli di compost ai margini dei campi. Una simile ubicazione dev’essere utilizzata al massimo una volta nell’arco di tre anni e per un anno al massimo.
2 Le installazioni devono garantire che:
- a.
l’acqua di scarico di superfici impermeabili può essere raccolta, evacuata e, se necessario, trattata;
- b.
l’aria di scarico prodotta in ambienti chiusi può, se necessario, essere trattata;
- c.
le emissioni di gas climalteranti possono essere prevenute o ridotte mediante misure idonee.
3 Negli impianti dev’essere disponibile o dev’essere garantita per contratto una capacità di deposito di almeno tre mesi per il compost e il digestato solido e di almeno cinque mesi per il digestato liquido. L’autorità può prescrivere una capacità di deposito superiore per gli impianti ubicati in regioni di montagna o esposti a condizioni climatiche sfavorevoli o a condizioni particolari per quanto concerne la copertura vegetale.
1 Negli impianti di compostaggio e di fermentazione devono essere compostati o fatti fermentare i rifiuti biogeni che, in ragione delle loro caratteristiche e soprattutto del loro tenore di sostanze nutritive, nocive o estranee, possono essere sottoposti al trattamento in questione e si prestano a essere riciclati come concime ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 lettera a dell’ordinanza del 1° novembre 20232 sui concimi (OCon). Non devono soddisfare il requisito dell’idoneità al riciclaggio come concime i rifiuti destinati alla cofermentazione in impianti di depurazione delle acque di scarico.
2 Per i rifiuti biogeni selezionati secondo la tipologia e ricchi di sostanze nutritive è prioritaria la valorizzazione in impianti di compostaggio e di fermentazione al di fuori di impianti di depurazione delle acque di scarico.
3 I rifiuti biogeni imballati possono essere compostati o fatti fermentare negli impianti di compostaggio e di fermentazione di cui al capoverso 1, al di fuori di impianti di depurazione delle acque di scarico, se l’imballaggio e l’etichettatura:
- a.
sono biodegradabili e possono essere sottoposti al trattamento in questione; oppure
- b.
possono essere rimossi il più completamente possibile in via prioritaria prima o, al più tardi, durante il compostaggio o la fermentazione.
4 Per il resto si applicano le prescrizioni dell’OCon e dell’ORRPChim3 concernenti il compost e il digestato.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 24 giu. 2026, in vigore dal 1° ago. 2026 (RU 2026 357).
- RS 916.171
- RS 814.81
Sezione 5 Discariche
Art. 35Tipi di discariche
1 È possibile la realizzazione e l’esercizio dei seguenti tipi di discariche:
- a.
tipo A per rifiuti di cui all’allegato 5 numero 1;
- b.
tipo B per rifiuti di cui all’allegato 5 numero 2;
- c.
tipo C per rifiuti di cui all’allegato 5 numero 3:
- d.
tipo D per rifiuti di cui all’allegato 5 numero 4;
- e.
tipo E per rifiuti di cui all’allegato 5 numero 5.
2 Le discariche possono contenere compartimenti di vario tipo conformemente al capoverso 1.
3 Se le discariche contengono più compartimenti, ogni compartimento deve soddisfare i requisiti applicabili per il rispettivo tipo.
Art. 36Ubicazione di discariche e relative opere di costruzione
1 All’ubicazione di discariche e alle relative opere di costruzione si applicano i requisiti di cui all’allegato 2.
2 Le discariche di tipo E non possono essere sotterranee. Altre discariche possono essere sotterranee, previa approvazione dell’UFAM, se:
- a.
i rifiuti sono depositati in cavità stabili fino alla fine della fase di manutenzione postoperativa;
- b.
si fornisce la prova che le discariche, con eccezione di quelle di tipo A, non possono essere nocive per l’ambiente fino al termine della fase di manutenzione postoperativa;
- c.
trattandosi di discariche di tipo D, vi sono depositate esclusivamente scorie provenienti da impianti nei quali vengono inceneriti rifiuti urbani di cui all’articolo 3 lettera a numeri 1–3 o rifiuti di composizione analoga e viene impedita la formazione di gas mediante misure idonee.
3 Se secondo le prescrizioni della legislazione sulla protezione delle acque è ammesso modificare il tracciato di un corso d’acqua per realizzare una discarica:
- a.
il corso d’acqua dev’essere fatto defluire intorno alla discarica;
- b.
dev’essere garantito che non vi siano infiltrazioni all’interno della discarica.
Art. 37Grandezza minima
1 Le discariche devono avere un volume utile di almeno:
- a.
- b.
- c.
2 Se le discariche contengono più compartimenti, per la grandezza complessiva della discarica fa stato il tipo di compartimento con il maggiore volume utile minimo.
3 Previa approvazione dell’UFAM, le autorità cantonali possono autorizzare la realizzazione di discariche con un volume inferiore se opportuno in considerazione delle condizioni geografiche.
Art. 38Obbligo d’autorizzazione
1 Chi intende realizzare una discarica o un compartimento dev’essere titolare di un’autorizzazione di realizzazione rilasciata dall’autorità cantonale.
2 Chi intende assicurare l’esercizio di una discarica o un compartimento dev’essere titolare di un’autorizzazione d’esercizio rilasciata dall’autorità cantonale.
Art. 39Autorizzazione di realizzazione
1 L’autorità cantonale rilascia un’autorizzazione di realizzazione per una discarica o un compartimento se:
- a.
il fabbisogno in termini di volume della discarica e l’ubicazione della discarica figurano nel piano di gestione dei rifiuti;
- b.
sono soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 36 concernenti l’ubicazione delle discariche e le relative opere di costruzione.
2 L’autorità cantonale stabilisce nell’autorizzazione di realizzazione:
- a.
il tipo di discarica o di compartimento;
- b.
un’eventuale limitazione dei rifiuti ammessi secondo l’allegato 5;
- c.
altre restrizioni o condizioni necessarie per rispettare la legislazione sulla protezione dell’ambiente e delle acque.
Art. 40Autorizzazione d’esercizio
1 L’autorità cantonale rilascia un’autorizzazione per l’esercizio di una discarica o di un compartimento se:
- a.
le opere di costruzione relative alla discarica sono state realizzate conformemente ai piani d’esecuzione approvati;
- b.
è presente un regolamento operativo secondo l’articolo 27 capoverso 2; e
- c.
è presente un piano preliminare in vista della chiusura ed è fornita la prova della copertura dei costi per la chiusura secondo tale piano nonché per la fase postoperativa che si renderà presumibilmente necessaria.
2 L’autorità cantonale verifica che le disposizioni di cui al capoverso 1 lettera a siano rispettate basandosi sulla documentazione fornita dal richiedente e controllando in loco le opere di costruzione relative alla discarica.
3 L’autorità cantonale stabilisce nell’autorizzazione d’esercizio:
- a.
il tipo di discarica o compartimento;
- b.
gli eventuali comprensori di raccolta;
- c.
eventuali limitazioni dei rifiuti ammessi secondo l’allegato 5;
- d.
le misure da adottare per rispettare i requisiti relativi all’esercizio conformemente all’articolo 27 capoverso 1, in particolare la frequenza dei controlli;
- e.
la sorveglianza dell’acqua d’infiltrazione raccolta e, se necessario, delle acque sotterranee di cui all’articolo 41;
- f.
se del caso, i controlli dei dispositivi di captazione e smaltimento dei biogas e le analisi dei gas della discarica conformemente all’articolo 53 capoverso 5;
- g.
altre restrizioni o condizioni necessarie per rispettare la legislazione sulla protezione dell’ambiente e delle acque.
4 L’autorità cantonale limita la durata dell’autorizzazione d’esercizio a cinque anni al massimo.
Art. 41Sorveglianza dell’acqua d’infiltrazione raccolta e delle acque sotterranee
1 I detentori di discariche devono esaminare l’acqua d’infiltrazione raccolta almeno due volte all’anno.
2 I detentori di discariche devono esaminare almeno due volte all’anno anche le acque sotterranee se si rende necessario sorvegliarle allo scopo di proteggere le acque in ragione delle condizioni idrogeologiche. Nel caso di discariche di tipo A è necessario sorvegliare le acque sotterranee soltanto se queste si trovano sopra acque sotterranee utilizzabili oppure nelle zone limitrofe indispensabili alla loro protezione.
3 Se è necessario sorvegliare le acque sotterranee conformemente al capoverso 2, i detentori di discariche devono prevedere punti di campionamento di acque sotterranee nelle immediate vicinanze della discarica o del compartimento e più precisamente, se possibile, tre punti a valle e uno a monte della discarica.
4 I detentori di discariche devono documentare gli esami e fornire all’autorità la documentazione.
Art. 42Progetto di chiusura definitiva
1 Fra i tre anni e i sei mesi antecedenti gli ultimi depositi di rifiuti, il detentore di una discarica o di un compartimento sottopone all’autorità cantonale, per approvazione, un progetto concernente l’esecuzione dei lavori da realizzare in vista della chiusura della discarica o del compartimento.
2 L’autorità cantonale approva il progetto se:
- a.
esso soddisfa i requisiti di cui all’allegato 2 numero 2.5 in termini di chiusura definitiva della superficie;
- b.
viene garantito che, durante la fase di manutenzione postoperativa, siano soddisfatti i requisiti di cui all’allegato 2 numeri 2.1−2.4 stabiliti per gli impianti;
- c.
esso prevede le misure di cui all’articolo 53 capoverso 4 eventualmente necessarie per prevenire effetti dannosi o molesti delle discariche sull’ambiente.
Art. 43Manutenzione postoperativa
1 La fase di manutenzione postoperativa di una discarica o di un compartimento inizia dopo la chiusura definitiva della discarica o del compartimento e dura 50 anni. L’autorità cantonale riduce la durata se non sono più da attendersi effetti dannosi o molesti sull’ambiente. La fase di manutenzione postoperativa dura tuttavia almeno:
- a.
cinque anni, nel caso di discariche o compartimenti di tipo A e B;
- b.
15 anni, nel caso di discariche o compartimenti di tipo C, D ed E.
2 Durante tutta la fase di manutenzione postoperativa il detentore della discarica o del compartimento deve garantire che:
- a.
gli impianti soddisfino i requisiti di cui all’allegato 2 numeri 2.1–2.4 e siano sottoposti a controlli e manutenzione periodici;
- b.
le acque sotterranee, l’acqua d’infiltrazione raccolta e i gas della discarica vengano controllati se sono necessari controlli conformemente agli articoli 41 e 53 capoverso 5.
3 Per cinque anni dopo la chiusura definitiva della discarica o del compartimento, il detentore deve provvedere affinché venga sorvegliata la fertilità del suolo in superficie.
4 In concomitanza con l’ultima autorizzazione d’esercizio di una discarica o di un compartimento l’autorità cantonale stabilisce la durata della manutenzione postoperativa e gli obblighi dei detentori della discarica conformemente ai capoversi 2 e 3. Può esonerare le discariche o i compartimenti di tipo A dal soddisfare i requisiti di cui ai capoversi 2 e 3.
Capitolo 5 Disposizioni finali
Sezione 1 Esecuzione
Art. 44Competenze della Confederazione e dei Cantoni
1 I Cantoni eseguono la presente ordinanza ad eccezione dei compiti da essa attribuiti alla Confederazione.
2 Nell’applicare altre leggi federali, accordi internazionali o decisioni internazionali concernenti punti disciplinati dalla presente ordinanza, le autorità federali eseguono in questo contesto anche la presente ordinanza. La collaborazione dell’Ufficio federale e dei Cantoni è retta dall’articolo 41 capoversi 2 e 4 LPAmb; sono fatte salve le disposizioni legali sull’obbligo di tutela del segreto.
Art. 45Geoinformazione
L’UFAM stabilisce i modelli di geodati e i modelli di rappresentazione minimi per i geodati di base secondo la presente ordinanza per i quali è designato quale servizio specializzato della Confederazione nell’allegato 1 dell’ordinanza del 21 maggio 20081 sulla geoinformazione.
- RS 510.620
Art. 46Aiuto all’esecuzione dell’UFAM
L’UFAM elabora un aiuto all’esecuzione ai fini dell’attuazione della presente ordinanza e, in particolare, sullo stato della tecnica in materia di smaltimento di rifiuti. In tale contesto, collabora con gli uffici federali e i Cantoni interessati nonché le organizzazioni dell’economia interessate.
Sezione 2 Abrogazione e modifica di altri atti normativi
L’ordinanza tecnica del 10 dicembre 19901 sui rifiuti è abrogata.
- [RU 1991 169, 628, 1370; 1993 3022 cifra IV n. 4; 1996 905; 1998 2261 art. 26; 2000 703 cifra II n. 15; 2004 3079 art. 43 cpv. 2 n. 2; 2005 2695 cifra II n. 11, 4199 all. 3 cifra II n. 6; 2007 2929, 4477 cifra IV n. 32; 2008 2809 all. 2 n. 10, 4771 all. cifra II n. 1; 2009 6259 cifra II, III; 2011 2699 all. 8 cifra II n. 1]
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato 6.
Sezione 3 Disposizioni transitorie
- Abrogati dalla cifra I dell’O del 29 ott. 2025, con effetto dal 1° dic. 2025 (RU 2025 745).
Art. 51Rifiuti contenenti fosforo1
1 Entro il 1° gennaio 2028, l’autorità cantonale deve integrare, nel piano di smaltimento dei fanghi di depurazione e nel piano di gestione dei rifiuti, il piano per il recupero del fosforo da rifiuti contenenti fosforo e inoltrarlo all’UFAM.
2 A partire da tale data, i fornitori di fanghi di depurazione e di farine animali e ossee devono fornire all’autorità cantonale competente la prova di cui all’articolo 15b.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 ott. 2025, in vigore dal 1° dic. 2025 (RU 2025 745).
Art. 52Asfalto di demolizione
1 L’asfalto di demolizione con un tenore di PAH superiore a 250 mg al kg può essere riciclato per lavori di costruzione fino al 31 dicembre 2025 se:
- a.
il tenore di PAH è di massimo 1000 mg PAH al kg e viene miscelato con altri materiali in modo tale da contenere a massimo 250 mg PAH al kg al momento del riciclaggio; oppure
- b.
previa autorizzazione dell’autorità cantonale, l’asfalto di demolizione viene impiegato in modo tale da non produrre emissioni di PAH. L’autorità cantonale registra il tenore esatto di PAH nell’asfalto di demolizione e l’ubicazione in cui avviene il riciclaggio e conserva le informazioni per almeno 25 anni.
2 L’asfalto di demolizione con un tenore di PAH superiore a 250 mg al kg può essere depositato in una discarica di tipo E fino al 31 dicembre 2027.1
3 L’asfalto di demolizione con un tenore di PAH fino a 250 mg al kg può essere depositato in una discarica di tipo B fino al 31 dicembre 2027.2
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 feb. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 161).
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 23 feb. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 161).
Ceneri e polveri dei filtri derivanti dal trattamento termico di legna che secondo l’allegato 5 numero 31 capoverso 2 dell’ordinanza del 16 dicembre 19852 contro l’inquinamento atmosferico (OIAt) non è considerata legna da ardere possono essere depositate presso discariche di tipo D ed E (all. 5 n. 4.1 e 5.1) fino al 31 dicembre 2033.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 21 set. 2018 (RU 2018 3515). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 799).
- RS 814.318.142.1
Il tenore di diossine (PCDD) e furani (PCDF) nei residui prodotti dal trattamento termico dei rifiuti deve essere il minimo possibile secondo lo stato della tecnica (all. 5 n. 3.3 e 4.2). Il loro tenore non può superare 3 µg di equivalenti di tossicità (TEQ) al kg fino al 31 dicembre 2026.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 23 feb. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 161).
Art. 53Discariche e compartimenti esistenti
1 Le discariche e i compartimenti messi in esercizio prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza possono essere mantenuti in esercizio se i requisiti per il rilascio dell’autorizzazione d’esercizio conformemente all’articolo 40 sono soddisfatti entro e non oltre il 31 dicembre 2020.
2 Entro e non oltre il 31 dicembre 2020 l’autorità cantonale valuta se le discariche e i compartimenti possono avere effetti dannosi o molesti per l’ambiente o se tali effetti possono presumibilmente manifestarsi nell’arco di 50 anni dalla loro chiusura definitiva (valutazione della pericolosità). A tal fine, i detentori delle discariche forniscono all’autorità le basi necessarie.
3 Le discariche e i compartimenti che secondo la valutazione della pericolosità possono avere effetti dannosi o molesti sull’ambiente o rappresentano un pericolo concreto in tal senso non possono essere mantenuti in esercizio finché non sono stati risanati secondo le prescrizioni dell’OSiti1.
4 Le discariche e i compartimenti che secondo la valutazione della pericolosità avranno effetti dannosi o molesti sull’ambiente nell’arco di 50 anni o rappresentano un pericolo concreto in tal senso possono essere mantenuti in esercizio se i potenziali effetti sono prevenuti mediante apposite misure.
5 Il detentore di una discarica o di un compartimento esistente dotato di un dispositivo per la captazione e lo smaltimento dei biogas deve fare controllare periodicamente questo dispositivo da una persona qualificata fino al termine del periodo d’esercizio e fare analizzare i gas della discarica almeno due volte all’anno.
- RS 814.680
Art. 54Altri impianti per i rifiuti esistenti
1 Gli impianti per i rifiuti diversi da discariche e compartimenti entrati in esercizio prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza devono soddisfare i requisiti della presente ordinanza che riguardano adeguamenti edilizi entro e non oltre il 31 dicembre 2020. I requisiti restanti si applicano a partire dall’entrata in vigore della presente ordinanza. Sono fatti salvi i capoversi 2 e 3.
2 L’obbligo di cui all’articolo 32 capoverso 2 lettera a di impiegare almeno il 55 per cento del contenuto energetico di rifiuti urbani e di rifiuti di composizione analoga in impianti per il trattamento termico vige dal 1° gennaio 2026. Su richiesta, l’UFAM può concedere deroghe al Cantone e ai gestori per gli impianti che saranno disattivati entro il 31 dicembre 2035.1
3 L’obbligo di cui all’articolo 32 capoverso 2 lettera g di recuperare i metalli dalle ceneri dei filtri di impianti in cui vengono inceneriti rifiuti urbani o altri rifiuti di composizione analoga vige dal 1° gennaio 2028.2 Fino a tal momento le ceneri dei filtri possono essere depositate, senza recupero dei metalli, in discariche o compartimenti di tipo C se legate con leganti idraulici, a condizione che siano state utilizzate tutte le capacità di trattamento disponibili per il recupero.3
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 giu. 2025, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 453).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 799).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’11 dic. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6283).
Art. 54aModifica di un altro atto normativo1
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 ott. 2025, in vigore dal 1° dic. 2025 (RU 2025 745).
- La mod. può essere consultata alla RU 2025 745.
Sezione 4 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.
Allegati
- Categorie di rifiuti
- Requisiti applicabili all’ubicazione di discariche e alle relative opere di costruzione
- Requisiti applicabili al materiale di scavo e di sgombero
- Requisiti applicabili ai rifiuti impiegati per la fabbricazione di cemento e calcestruzzo
- Requisiti applicabili ai rifiuti in vista del deposito definitivo
- Modifica di altri atti normativi
- Requisiti dei rifiuti di legno destinati al riciclaggio e alla valorizzazione energetica
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.