Législation

Ordinanza del 18 maggio 2005 concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim)

RS 814.81 · ORRPChim · 29 articoli

Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (RS 814.81) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

Ultime modifiche

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Estratto del testo (29 articoli)

Art. 1, Oggetto e campo d’applicazione

1 La presente ordinanza: a. vieta o limita l’utilizzazione di sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi disciplinati negli allegati; b. disciplina i presupposti personali e la competenza…

Art. 2, Definizioni

Fatte salve le definizioni specifiche contenute negli allegati, nella presente ordinanza si intende per: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° dic. 2012 ( RU 2012 6161 ). a. fabbricante:…

Art. 3

1 Le limitazioni e i divieti di utilizzazione di determinate sostanze e di determinati preparati e oggetti, come pure le relative autorizzazioni eccezionali, sono disciplinati negli allegati. 2 Le autorizzazioni eccezionali secondo g…

Art. 3 a

1 Le etichettature particolari devono essere ben leggibili e durature. Devono essere redatte in almeno una lingua ufficiale del luogo in cui la sostanza, il preparato, l’apparecchio o l’oggetto è fornito agli utilizzatori oppure in…

Art. 4, Impieghi soggetti ad autorizzazione

Nuovo testo giusta la cifra I n. 6 dell’O del 4 set. 2013 (Riorganizzazione del settore della sicurezza alimentare e della veterinaria), in vigore dal 1° gen. 2014 ( RU 2013 3041 ). Impieghi soggetti ad autorizzazione Per i seguenti…

Art. 4 a, Impieghi non soggetti ad autorizzazione

Introdotto dalla cifra I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° set. 2015 ( RU 2015 2367 ). Impieghi non soggetti ad autorizzazione Un’autorizzazione per l’impiego secondo l’articolo 4 lettera b non è necessaria per lo spargimen…

Art. 5, Presupposti per il rilascio dell’autorizzazione

1 Un’autorizzazione per l’impiego secondo l’articolo 4 lettere a oppure c è concessa quando non c’è da temere che l’impiego previsto metta in pericolo l’ambiente. Essa è di durata limit…

Art. 6, Coordinamento

Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° set. 2015 ( RU 2015 2367 ). Coordinamento Quando il rilascio dell’autorizzazione compete ad un’autorità federale, prima di decidere essa consulta l’autorità del…

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Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).