Art. 1Oggetto e campo d’applicazione
La presente legge disciplina il trattamento di dati personali di persone fisiche e giuridiche (dati), compresi i dati personali degni di particolare protezione, nei sistemi d’informazione e nell’ambito dell’impiego di mezzi di sorveglianza dell’esercito e del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) da parte di:1
- a.
autorità della Confederazione e dei Cantoni;
- b.
comandanti e organi di comando dell’esercito (comandi militari) nonché comandanti della protezione civile;
- c.
altri militari e militi della protezione civile;
- d.
terzi che adempiono compiti in relazione con gli affari militari e della protezione civile o per il DDPS.
La presente legge non si applica al trattamento dei dati da parte dei servizi informazioni.2
- Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 117; FF 2021 3046)
- Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 117; FF 2021 3046).
- RS 235.1
- Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 117; FF 2021 3046)
