Législation

Ordinanza dell'Assemblea federale del 18 marzo 1988 concernente la legge sulle indennità parlamentari

RS 171.211In vigoreStato 04.12.202316 articoli

Cosa si sta preparando

Nessun progetto di revisione in corso.

Ultime modifiche

Una riga per pubblicazione nella Raccolta ufficiale, con gli articoli toccati.

  • RU 2023 484in vigore il 04.12.2023
    modificato: art. 8a
  • RU 2022 141in vigore il 30.05.2022
    modificato: art. 4
  • RU 2015 1135in vigore il 01.09.2014
    modificato: art. 3
  • RU 2011 5005in vigore il 05.12.2011
    introdotto: art. 3, 6
  • RU 2009 6571in vigore il 01.01.2010
    modificato: art. 10
  • RU 2008 1219in vigore il 01.04.2008
    modificato: art. 11

9 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 14 della legge del 18 marzo 1988 sulle indennità parlamentari (LI), decreta:

Art. 3Indennità per vitto e pernottamento1

1

 L’indennità per il vitto è di 1152 franchi il giorno e quella di pernottamento di 1803 franchi.

2

 L’indennità di pernottamento è versata per ogni pernottamento tra due giorni di seduta consecutivi. Non è versata se il parlamentare abita a una distanza di 30 minuti al massimo (percorsa con un mezzo di trasporto pubblico) o in un raggio di dieci chilometri in linea d’aria. Il parlamentare che non ha diritto a un’indennità di pernottamento può beneficiarne eccezionalmente, su richiesta, per le spese di pernottamento sostenute nell’ambito della sua attività parlamentare.4

2bis

 La Delegazione amministrativa dell’Assemblea federale (Delegazione amministrativa) stabilisce indennità specifiche per parlamentari domiciliati all’estero al momento della loro elezione. Tiene adeguatamente conto della distanza dal luogo di domicilio.5

3

 Per le attività all’estero, l’indennità per il vitto e quella di pernottamento ammontano complessivamente a 3956 franchi il giorno. La Delegazione amministrativa7 può stabilire indennità più elevate:

  1. a.

    per singoli Paesi e città, se le circostanze lo richiedono;

  2. b.

    in singoli casi motivati, su presentazione dei giustificativi.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002 (RU 2002 3632; FF 2002 3570 3591).
  2. Nuova indennità giusta il n. I lett. d dell’O dell’AF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° set. 2012 (RU 2012 4573; FF 2012 265 275).
  3. Nuova indennità giusta il n. I lett. e dell’O dell’AF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° set. 2012 (RU 2012 4573; FF 2012 265 275).
  4. Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 21 mar. 2014, in vigore dal 1° set. 2014 (RU 2015 1135; FF 2013 6873 6879).
  5. Introdotto dal n. I dell’O dell’AF del 18 mar. 2011 (Parlamentari con domicilio all’estero), in vigore dal 5 dic. 2011 (RU 2011 5005; FF 2010 7761 7767).
  6. Nuova indennità giusta il n. I lett. f dell’O dell’AF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° set. 2012 (RU 2012 4573; FF 2012 265 275).
  7. Nuova espr. giusta il n. I dell’O dell’AF del 18 mar. 2011 (Parlamentari con domicilio all’estero), in vigore dal 5 dic. 2011 (RU 2011 5005; FF 2010 7761 7767). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 4Indennità per spese di viaggio1

1

 Quale contributo forfettario a copertura delle spese di viaggio all’interno del Paese il parlamentare riceve:

  1. a.

    un abbonamento generale di 1a classe delle imprese svizzere di trasporto; oppure

  2. b.

    un importo corrispondente al prezzo pagato dalla Confederazione per tale abbonamento.

2

 Al parlamentare che viaggia con il proprio veicolo a motore sono rimborsate le tasse di parcheggio. La Confederazione copre i danni causati al veicolo durante le trasferte.

3

 La Confederazione procura i biglietti necessari per i viaggi effettuati per partecipare a manifestazioni parlamentari ufficiali all’estero.

4

 Sono organizzati viaggi in aereo se la durata del viaggio in aereo è inferiore a quella del viaggio in treno e se:

  1. a.

    la durata del viaggio in treno è di almeno sei ore; oppure

  2. b.

    la durata del viaggio in treno è inferiore a sei ore, ma con un viaggio in treno si renderebbero necessari uno o più pernottamenti supplementari.

5

 Per il calcolo della durata del viaggio in aereo è determinante la durata del viaggio dall’aeroporto internazionale interno di partenza più vicino al domicilio del parlamentare fino all’aeroporto di arrivo. Per il calcolo della durata del viaggio in treno è determinante la durata del viaggio dalla stazione ferroviaria centrale più vicina al possibile aeroporto di partenza fino al luogo di destinazione.

6

 Se, a titolo eccezionale, il parlamentare organizza individualmente il viaggio secondo il capoverso 3, la Confederazione gli rimborsa le seguenti spese:

  1. a.

    per i viaggi in aereo di cui al capoverso 4 che possono essere effettuati con un volo di linea, la metà del prezzo pagato dalla Confederazione;

  2. b.

    per gli altri viaggi, il prezzo di un biglietto ferroviario di prima classe a partire dalla frontiera svizzera.

7

 In casi giustificati la Delegazione amministrativa può autorizzare un viaggio in aereo invece di un viaggio in treno. Può delegare tale decisione a un membro della Delegazione amministrativa. Essa disciplina i dettagli in istruzioni.

8

 La Delegazione amministrativa stabilisce indennità specifiche per parlamentari domiciliati all’estero al momento della loro elezione. Tiene adeguatamente conto della distanza dal luogo di domicilio.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 17 dic. 2021, in vigore dal 30 mag. 2022 (RU 2022 141; FF 2021 2074).

Art. 5Disposizioni comuni per la diaria e per le indennità per il vitto, il pernottamento e le spese di viaggio nonché per l’indennità di percorso1

1

 Il parlamentare che, senza esserne stato incaricato dall’Ufficio o da una commissione, partecipa, su invito di un’autorità federale, a un congresso o a un’altra manifestazione da questa organizzata, ha diritto a un’indennità per il vitto, il pernottamento e le spese di viaggio nonché all’indennità di percorso, ma non alla diaria.

2

 L’indennità per il vitto, il pernottamento e le spese di viaggio non è versata se la Confederazione mette a disposizione mezzi di trasporto nonché vitto e alloggio. Non sono tuttavia conteggiati i pasti offerti occasionalmente dalla Confederazione.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002 (RU 2002 3632; FF 2002 3570 3591).

Art. 6Indennità di percorso1

1

 L’indennità di percorso consta di due terzi di risarcimento spese e un terzo di risarcimento per perdita di guadagno. È versata sotto forma di importo forfettario per singolo viaggio.

2

 Questo importo è calcolato di regola una volta per legislatura in base alla durata del viaggio effettuato mediante i mezzi di trasporto pubblici.

3

 L’indennità di percorso ammonta a 22.502 franchi per ogni quarto d’ora di viaggio tra il domicilio e Berna che superi la durata di un’ora e mezzo.

3bis

 La Delegazione amministrativa stabilisce indennità specifiche per parlamentari domiciliati all’estero al momento della loro elezione. Tiene adeguatamente conto della distanza dal luogo di domicilio.3

4

 La Delegazione amministrativa approva le indennità di percorso calcolate dai Servizi del Parlamento e decide nei casi particolari.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002 (RU 2002 3632; FF 2002 3570 3591).
  2. Nuova indennità giusta il n. I lett. g dell’O dell’AF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° set. 2012 (RU 2012 4573; FF 2012 265 275).
  3. Introdotto dal n. I dell’O dell’AF del 18 mar. 2011 (Parlamentari con domicilio all’estero), in vigore dal 5 dic. 2011 (RU 2011 5005; FF 2010 7761 7767).

Art. 7Indennità di previdenza1

1

 L’indennità di previdenza ammonta annualmente al 16 per cento dell’importo massimo di cui all’articolo 8 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 19822 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP). Il parlamentare finanzia tale indennità in ragione di un quarto.

2

 La prestazione della cassa di previdenza di cui all’articolo 7 capoverso 3 LI è versata come segue:

  1. a.

    se il parlamentare lascia il Parlamento prima dei 60 anni, il suo avere è trasferito all’istituto di libero passaggio da lui designato;

  2. b.

    se il parlamentare lascia il Parlamento tra i 60 e i 65 anni, il suo avere è esigibile ed è versato a titolo di capitale di vecchiaia; se il parlamentare continua ad esercitare un’attività lucrativa, il suo avere può essere trasferito a titolo di prestazione d’uscita all’istituto di previdenza presso cui è assicurato;

  3. c.

    dopo il compimento dei 65 anni, l’avere è versato al parlamentare a titolo di capitale di vecchiaia;

  4. d.

    in caso di morte, l’avere è versato a titolo di capitale di decesso ai beneficiari secondo l’articolo 7b capoverso 4 della presente ordinanza.

3

 I contributi del parlamentare alla cassa di previdenza di cui all’articolo 7 capoverso 3 LI sono deducibili dal reddito per le imposte dirette federali, cantonali e comunali. Le prestazioni versate dalla cassa di previdenza costituiscono un reddito imponibile della previdenza.

4

 Mediante l’indennità di previdenza, sia la Confederazione sia il parlamentare soddisfanno l’obbligo di contribuzione alla previdenza professionale per il reddito derivante dall’esercizio del mandato parlamentare.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF dell’8 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2005 713; FF 2004 1287 1297).
  2. RS 831.40

Art. 7aPrevidenza in caso di invalidità1

1

 In caso di invalidità il parlamentare riceve una rendita.

2

 Per stabilire il grado di invalidità e l’inizio del diritto alla rendita sono determinanti gli articoli 28 e 29 della legge federale del 19 giugno 19592 sull’assicurazione per l’invalidità e le relative disposizioni di esecuzione.

3

 La rendita intera di invalidità ammonta annualmente al 250 per cento dell’importo massimo della rendita di vecchiaia annua secondo l’articolo 34 della legge federale del 20 dicembre 19463 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS). Sono computate eventuali prestazioni di invalidità versate da istituti di previdenza professionale o, se il parlamentare esercita un’attività indipendente, da forme di previdenza individuale vincolata riconosciute (pilastro 3a).

  1. Introdotto dal n. I dell’O dell’AF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° dic. 2003 (RU 2003 3665; FF 2002 6323 6243).
  2. RS 831.20
  3. RS 831.10

Art. 7bPrevidenza in caso di decesso1

1

 In caso di decesso del parlamentare, le persone da lui designate ricevono una prestazione in capitale.

2

 Il capitale garantito in caso di decesso è pari all’importo massimo della rendita di vecchiaia annua secondo l’articolo 34 LAVS2 moltiplicato per il numero di anni corrispondenti alla differenza tra il 65° anno di età e l’età del parlamentare il giorno del decesso. L’età il giorno del decesso corrisponde alla differenza tra l’anno civile in corso e l’anno di nascita.

3

Se il parlamentare esercita un’attività indipendente, sono computate le prestazioni versate da istituti di previdenza professionale o da forme di previdenza individuale vincolata riconosciute (pilastro 3a). Le prestazioni di rendita sono prese in considerazione al loro valore capitalizzato.

4

 L’ordine dei beneficiari è retto dall’articolo 15 capoversi 1 lettera b e 2 dell’ordinanza del 3 ottobre 19943 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.

  1. Introdotto dal n. I dell’O dell’AF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° dic. 2003 (RU 2003 3665; FF 2002 6323 6243).
  2. RS 831.10
  3. RS 831.425

Art. 8Malattia o infortunio all’estero1

1

 La Confederazione conclude un’assicurazione che, in caso di malattia o infortunio all’estero nell’ambito di un’attività parlamentare, fornisce al parlamentare almeno le prestazioni seguenti:

  1. a.

    30 000 franchi al minimo per le spese di rimpatrio in Svizzera;

  2. b.

    100 000 franchi al minimo per le spese inerenti alle cure mediche e all’ospedalizzazione;

  3. c.

    un anticipo di 30 000 franchi al minimo per le spese di ospedalizzazione.

2

 Le prestazioni dell’assicurazione di cui al capoverso 1 vengono ridotte in ragione dell’ammontare delle prestazioni fornite dall’assicurazione personale del parlamentare contro le malattie e gli infortuni.

3

 Il diritto del parlamentare alle prestazioni sussiste direttamente nei confronti dell’assicurazione.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF dell’8 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2005 713; FF 2004 1287 1297).

Art. 8aImporto sostitutivo della diaria1

1

 Il diritto all’importo sostitutivo della diaria persa nasce all’insorgenza della malattia o al verificarsi dell’infortunio e sussiste per 730 giorni civili al massimo. Si estingue al sorgere del diritto a una rendita di invalidità.

2

 Durante i primi 30 giorni civili il parlamentare ha diritto a un importo pari al 100 per cento della diaria persa. Dal 31° giorno civile ha diritto all’80 per cento della diaria persa.

3

 I parlamentari in congedo maternità o in congedo paternità hanno diritto a un importo pari al 100 per cento della diaria persa.2

4

 Il parlamentare che fa valere un diritto al versamento di un importo sostitutivo di più di cinque diarie deve produrre un certificato medico.

  1. Introdotto dal n. I dell’O dell’AF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° dic. 2003 (RU 2003 3665; FF 2002 6323 6243).
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 17 mar. 2023 (Congedo di paternità: importo sostitutivo della diaria), in vigore dal 4 dic. 2023 (RU 2023 484; FF 2022 301, 433).

Art. 8bAiuto transitorio1

1

 L’aiuto transitorio non può superare il 100 per cento dell’importo massimo della rendita di vecchiaia annua secondo l’articolo 34 LAVS2.

2

 Il reddito del mandato parlamentare secondo l’articolo 8a capoverso 1 lettera a della legge federale del 18 marzo 1988 sulle indennità parlamentari si determina in base alla retribuzione annua e alla somma media delle diarie versate ai parlamentari durante l’anno civile precedente.

  1. Introdotto dal n. I dell’O dell’AF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° dic. 2003 (RU 2003 3665; FF 2002 6323 6243).
  2. RS 831.10

Art. 9Assegno di presidenza e di vicepresidenza

1

 L’assegno ai presidenti dei due Consigli è di 44 0001 franchi e quello ai vicepresidenti di 11 0002 franchi.

2

 L’assegno compensa i disborsi e le spese insorte nell’esercizio del mandato. Le spese per la partecipazione a sedute all’estero e per l’accompagnamento di delegazioni parlamentari estere in Svizzera sono indennizzate a parte.

  1. Nuova indennità giusta il n. I lett. h dell’O dell’AF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° set. 2012 (RU 2012 4573; FF 2012 265 275).
  2. Nuova indennità giusta il n. I lett. i dell’O dell’AF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° set. 2012 (RU 2012 4573; FF 2012 265 275).

Art. 10Contributi ai gruppi parlamentari1

1

 Il contributo di base è di 144 500 franchi e il contributo per membro di 26 800 franchi.

2

 Ogni anno i gruppi parlamentari presentano entro fine marzo alla Delegazione amministrativa un resoconto sull’impiego dei contributi nell’esercizio precedente.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF dell’11 dic. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6571; FF 2009 5381 5389).

Art. 11Spese di rappresentanza e periti

1

 I presidenti dei due Consigli amministrano il credito per le spese di rappresentanza.

2

 I periti e le altre persone consultate dalle commissioni e dalle delegazioni ricevono di norma la stessa indennità dei parlamentari, sempreché non diano informazioni nel loro proprio interesse.1 Per perizie e consulenza peritale permanente è convenuta per scritto un’indennità che tenga conto dell’onere lavorativo, della difficoltà e dell’importanza del mandato. È tenuto conto delle tariffe comparabili delle associazioni professionali. La Delegazione amministrativa può stabilire altre indennità, segnatamente per periti stranieri e in casi speciali.2

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° apr. 2008 (RU 2008 1219; FF 2008 109 121).
  2. Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O dell’AF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° apr. 2008 (RU 2008 1219; FF 2008 109 121).

Art. 12Restrizioni1

1

 Le retribuzioni, le indennità e i contributi di cui agli articoli 2 e 3a della legge del 18 marzo 1988 sulle indennità parlamentari e agli articoli 7, 9 e 10 della presente ordinanza sono proporzionalmente aumentate o ridotte in caso di entrata in funzione o di dimissioni nel corso dell’anno parlamentare.

2

 Le retribuzioni e le indennità sono adeguatamente ridotte se il parlamentare non partecipa ai lavori consiliari e commissionali per un trimestre o più e la sua assenza non è dovuta a malattia o infortunio.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002 (RU 2002 3632; FF 2002 3570 3591).

Art. 13Referendum e entrata in vigore1

1

 Il presente decreto, di obbligatorietà generale2, non sottostà al referendum in virtù dell’articolo 14 capoverso 1 della legge del 18 marzo 1988 sulle indennità parlamentari.

2

 Esso entra in vigore simultaneamente alla legge del 18 marzo 19883 sulle indennità parlamentari.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002 (RU 2002 3632; FF 2002 3570 3591).
  2. Ora: O dell’AF (art. 163 cpv. 1 Cost. – RS 101).
  3. Questa L è entrata in vigore il 1° lug. 1988.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 04.12.2023. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).