Législation

Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM)

RS 510.10 · LM · 200 articoli

Legge militare (RS 510.10) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

Ultime modifiche

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Estratto del testo (200 articoli)

Art. 1

1 L’esercito: a. serve a prevenire la guerra e contribuisce a preservare la pace; b. difende il Paese e la sua popolazione; c. salvaguarda la sovranità sullo spazio aereo svizzero. 2 Quando i loro mezzi non sono più sufficienti, appo…

Art. 2, Principio

1 Ogni Svizzero è soggetto all’obbligo di prestare servizio militare. 2 Il servizio di protezione civile, il servizio civile sostitutivo e l’assoggettamento alla tassa d’esenzione sono disciplinati in leggi federali special…

Art. 3, Servizio militare della cittadina svizzera

1 Ogni Svizzera può annunciarsi volontariamente per il servizio militare. 2 Se il suo annuncio è accolto, diventa soggetta all’obbligo di leva. Se al recluta mento è dichiarata idonea al ser…

Art. 4, Svizzeri all’estero

1 In tempo di pace gli Svizzeri all’estero sono esentati dal reclutamento e dall’obbligo di prestare servizio militare. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni, segnatamente per gli Svizzeri all’estero che s…

Art. 5, Persone con doppia cittadinanza

1 Gli Svizzeri che posseggono la cittadinanza di un altro Stato e che vi hanno adempito i loro obblighi militari o vi hanno fornito prestazioni sostitutive non sono soggetti all’obbligo di prestare ser…

Art. 6, Attribuzione e assegnazione di altre persone

1 Il Consiglio federale può ordinare che siano attribuiti o assegnati all’esercito: a. gli Svizzeri e le Svizzere che non sono soggetti all’obbligo di prestare servizio di protezione civil…

Art. 6 a, Attestato di adempimento dell’obbligo di prestare servizio militare

1 Le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare ricevono un attestato di adempimento del loro obbligo di prestare servizio militare. 2 L’attestato…

Art. 11, Competenza e ripartizione dei costi

1 Le autorità competenti per i registri degli abitanti notificano gratuitamente ogni anno alle autorità militari cantonali i seguenti dati delle persone soggette all’obbligo di leva: a. cognomi e…

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Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).