Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm)
RS 514.54 · LArm · 89 articoli
Legge sulle armi (RS 514.54) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.
Ultime modifiche
- Art. 32e, modificato (RO 2022 491) in vigore dal 01.09.2023
- Art. 32e, modificato (RO 2022 491) in vigore dal 01.09.2023
- Art. 32c, modificato (RO 2022 352) in vigore dal 01.01.2023
- Art. 36, modificato (RO 2020 2743) in vigore dal 01.01.2022
- Art. 32abis, modificato (RO 2012 4551) in vigore dal 01.01.2022
- Art. 40, modificato (RO 2020 2743) in vigore dal 01.01.2022
Estratto del testo (89 articoli)
1 La presente legge ha lo scopo di prevenire l’impiego abusivo di armi, parti essenziali di armi, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni. 2 Essa disciplina l’acquisto, l’introduzione sul territorio sviz…
1 La presente legge non si applica né all’esercito, né al Servizio delle attività informative della Confederazione, né alle autorità doganali e di polizia. Ad eccezione degli articoli 32 a bis c j 2 Alle armi an…
Il diritto di acquisto, possesso e porto di armi è garantito nell’ambito della presente legge.…
1 Per armi s’intendono: a. dispositivi che permettono di lanciare proiettili mediante una carica propulsiva e che possono essere portati e utilizzati da una sola persona oppure oggetti che possono essere modificati in ta…
1 Sono vietati l’alienazione, l’acquisto, la mediazione per destinatari in Svizzera, l’introduzione sul territorio svizzero e il possesso di: a. armi da fuoco per il tiro a…
1 Il Consiglio federale può vietare o assoggettare a condizioni specifiche l’acquisto, il possesso, la fabbricazione e l’introduzione sul territorio svizzero di munizioni ed elementi di muni…
1 Le persone che mediante acquisto per successione ereditaria, 2 I cittadini stranieri che non hanno un permesso di domicilio ma risiedono in Svizzera possono ottenere l’autorizzazione eccezionale per l’acqui…
1 Alle persone domiciliate all’estero, l’autorizzazione eccezionale per l’acquisto di un’arma, di una parte di arma, essenziale o costruita appositamente, o di un accessorio di un’arma secondo l’articolo 5 ca…
Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).
