Législation

Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm)

RS 514.54 · LArm · 89 articoli

Legge sulle armi (RS 514.54) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

Ultime modifiche

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Estratto del testo (89 articoli)

Art. 1, Scopo e oggetto

1 La presente legge ha lo scopo di prevenire l’impiego abusivo di armi, parti essenziali di armi, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni. 2 Essa disciplina l’acquisto, l’introduzione sul territorio sviz…

Art. 2, Campo d’applicazione

1 La presente legge non si applica né all’esercito, né al Servizio delle attività infor­mative della Confederazione, né alle autorità doganali e di polizia. Ad eccezione degli articoli 32 a bis c j 2 Alle armi an…

Art. 3, Diritto di acquisto, possesso e porto di armi

Il diritto di acquisto, possesso e porto di armi è garantito nell’ambito della presente legge.…

Art. 4, Definizioni

1 Per armi s’intendono: a. dispositivi che permettono di lanciare proiettili mediante una carica propul­siva e che possono essere portati e utilizzati da una sola persona oppure oggetti che possono essere modificati in ta…

Art. 5, Divieti relativi ad armi, parti di armi e accessori di armi

1 Sono vietati l’alienazione, l’acquisto, la mediazione per destinatari in Svizzera, l’intro­duzione sul territorio svizzero e il possesso di: a. armi da fuoco per il tiro a…

Art. 6, Divieti e restrizioni relativi a munizioni

1 Il Consiglio federale può vietare o assoggettare a condizioni specifiche l’acquisto, il possesso, la fabbricazione e l’introduzione sul territorio svizzero di munizioni ed elementi di muni…

Art. 6 a, Successione ereditaria

1 Le persone che mediante acquisto per successione ereditaria, 2 I cittadini stranieri che non hanno un permesso di domicilio ma risiedono in Svizzera possono ottenere l’autorizzazione eccezionale per l’acqui…

Art. 6 b, Attestazione ufficiale

1 Alle persone domiciliate all’estero, l’autorizzazione eccezionale per l’acquisto di un’arma, di una parte di arma, essenziale o costruita appositamente, o di un accessorio di un’arma secondo l’articolo 5 ca…

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Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).