Législation

Legge federale del 20 giugno 2003 sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (LSISA)

LSISARS 142.51In vigoreStato 01.10.202622 articoli

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  • RU 2026 231in vigore il 12.06.2026
    modificato: art. 1, 15
  • RU 2019 1413in vigore il 15.10.2023
    modificato: art. 7, 7a, 8a, 9
  • RU 2022 491in vigore il 01.09.2023
    modificato: art. 4, 6, 7, 16
  • RU 2022 646in vigore il 22.11.2022
    modificato: art. 3
  • RU 2021 565in vigore il 01.06.2022
    modificato: art. 9
  • RU 2020 811in vigore il 01.01.2020
    introdotto: art. 10

10 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Sezione 1Disposizioni generali1–6
  2. Sezione 2Trattamento dei dati7–8a
  3. Sezione 3Accesso al sistema d’informazione9–11
  4. Sezione 4Comunicazione dei dati12–15
  5. Sezione 5Disposizioni esecutive16–17
  6. Sezione 6Disposizioni finali18–19

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 121 capoverso 1 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 29 maggio 2002, decreta:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1Oggetto

1

 La presente legge introduce un sistema d’informazione che serve al trattamento dei dati personali del settore degli stranieri e dell’asilo.

2

 Sono fatti salvi gli articoli 9a, 92a, 101, 102, 102c–102e, 109l, 109lbis, 109m e 111a–111d della legge federale del 16 dicembre 20051 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI), gli articoli 96–99, 102, 102a, 102ater e 102b–102e della legge del 26 giugno 19982 sull’asilo (LAsi) nonché l’articolo 44 della legge del 20 giugno 20143 sulla cittadinanza (LCit).4

  1. RS 142.20
  2. RS 142.31
  3. RS 141.0
  4. Nuovo testo giusta l’all. 1 n. 3 della DF del 26 set. 2025 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2024/1358 che istituisce l’«Eurodac» per il confronto dei dati biometrici, in vigore dal 12 giu. 2026 (RU 2026 231; FF 2025 1478).

Art. 2Gestione del sistema d’informazione1

La Segreteria di Stato della migrazione (SEM)2 gestisce un sistema d’informazione al fine di adempiere i suoi compiti legali.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 12 apr. 2006 sull’adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU 2006 1941).
  2. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2015. Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 3Scopo del sistema d’informazione

1

 Il sistema d’informazione serve al trattamento uniforme dei dati relativi all’identità degli stranieri, incluse le persone nel settore dell’asilo.

2

 Il sistema coadiuva la SEM nell’adempimento dei seguenti compiti nel settore degli stranieri:1

  1. a.

    gestione dei fascicoli delle persone registrate;

  2. b.

    rilascio di carte di soggiorno, documenti di viaggio svizzeri e autorizzazioni al ritorno, con o senza dati biometrici, per le persone registrate;

  3. c.

    controllo delle condizioni d’entrata e di dimora degli stranieri secondo le disposizioni della LStrI2, dell’Accordo del 21 giugno 19993 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea (CE) e i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione), dell’Accordo del 21 giugno 20014 di emendamento della Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio, degli Accordi di associazione alla normativa di Schengen e degli Accordi di associazione alla normativa di Dublino; gli accordi di associazione a Schengen e Dublino sono menzionati nell’allegato;

  4. d.

    rilascio e controllo dei visti;

  5. dbis.

    rilascio e controllo delle autorizzazioni ai viaggi conformemente al regolamento (UE) 2018/12405 (autorizzazione ai viaggi ETIAS);

  6. e.

    attribuzione di contingenti ai Cantoni;

  7. f.

    organizzazione di misure volte a promuovere l’integrazione degli stranieri;

  8. g.

    compiti di cui alla LCit6;

  9. h.

    trattamento dei dati personali concernenti misure di allontanamento e di respingimento;

  10. i.

    applicazione dell’Accordo sulla libera circolazione e dell’Accordo del 21 giugno 2001 di emendamento della Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio;

  11. j.

    agevolazione delle procedure mediante un accesso elettronico ai fascicoli del settore degli stranieri della SEM;

  12. k.

    compiti di cui alla legge dell’8 ottobre 19997 sui lavoratori distaccati.

3

 Il sistema coadiuva la SEM nell’adempimento dei seguenti compiti nel settore dell’asilo:8

  1. a.

    gestione dei fascicoli delle persone registrate;

  2. b.

    rilascio di carte di soggiorno, documenti di viaggio svizzeri e autorizzazioni al ritorno, con o senza dati biometrici, per le persone registrate;

  3. c.

    acquisizione di documenti di viaggio e organizzazione della partenza nell’ambito delle procedure di espulsione e di allontanamento;

  4. d.

    rimborso dei costi di assistenza sociale sopportati dai Cantoni giusta la LAsi9;

  5. e.

    organizzazione di misure volte a promuovere l’integrazione delle persone nel settore dell’asilo;

  6. f.

    valutazione delle misure sociopolitiche sostenute dalla SEM;

  7. g.

    applicazione dell’obbligo di rimborso e di garanzia giusta gli articoli 85–87 della LAsi;

  8. h.

    determinazione dello Stato competente per lo svolgimento della procedura d’asilo secondo gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino;

  9. i.

    agevolazione della procedura d’asilo mediante un accesso elettronico ai fascicoli dei richiedenti l’asilo;

  10. j.

    trattamento dei dati personali concernenti misure di allontanamento e di respingimento.

4

 Il sistema serve inoltre all’allestimento di statistiche, al controllo della procedura e dell’esecuzione e alla tenuta della contabilità.

4bis

 Ai fini del controllo e per l’allestimento di statistiche sulle misure di allontanamento e di respingimento disposte nei confronti di stranieri conformemente alla LAsi, alla LStrI, all’Accordo sulla libera circolazione, al Codice penale (CP)10 e al Codice penale militare del 13 giugno 192711 (CPM), nel sistema d’informazione sono registrati i dati seguenti:

  1. a.

    le decisioni di cui all’articolo 68a capoversi 1 e 2 LStrI, nonché le decisioni di allontanamento pronunciate nei confronti di cittadini di Stati dell’UE/AELS;

  2. b.

    la pronuncia di un’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP o dell’ar-ticolo 49a o 49abis CPM (espulsione giudiziaria);

  3. c.

    la sospensione dell’esecuzione di un’espulsione giudiziaria;

  4. d.

    la revoca della sospensione dell’esecuzione di un’espulsione giudiziaria;

  5. e.

    la rinuncia alla pronuncia di un’espulsione giudiziaria obbligatoria ai sensi dell’articolo 66a capoversi 2 e 3 CP o dell’articolo 49a capoversi 2 e 3 CPM;

  6. f.

    nel caso di un’espulsione giudiziaria pronunciata in Svizzera, la data di partenza effettiva o quella stabilita dall’autorità di esecuzione nonché il motivo della partenza: rinvio coatto, estradizione, trasferimento ai fini dell’esecuzione della sanzione all’estero;

  7. g.

    le relative fattispecie penali;

  8. h.

    la partenza volontaria o coatta;

  9. i.

    lo Stato verso il quale è eseguito il rinvio coatto dello straniero;

  10. j.

    i motivi che hanno determinato la misura di allontanamento e di respingimento.12

4ter

 I dati di cui al capoverso 4bis sono trasmessi automaticamente da VOSTRA, in quanto non siano già contenuti nel SIMIC.13

5

 Il numero AVS14 di cui all’articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 194615 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti serve allo scambio elettronico di dati tra i registri ufficiali di persone.16

  1. Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 2 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente l’introduzione di dati biometrici nelle carte di soggiorno per stranieri, in vigore dal 24 gen. 2011 (RU 2011 175; FF 2010 51).
  2. RS 142.20
  3. RS 0.142.112.681
  4. RS 0.632.31
  5. Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226, versione della GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1.
  6. RS 141.0
  7. RS 823.20
  8. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 12 apr. 2006 sull’adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU 2006 1941).
  9. RS 142.31
  10. RS 311.0
  11. RS 321.0
  12. Introdotto dall’all. n. 3 della LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell’art. 121 cpv. 3–6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati) (RU 2016 2329; FF 2013 5163). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 dic. 2020, in vigore dal 22 nov. 2022, lett. b, e e g in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2022 646, 683; FF 2020 3117).
  13. Introdotto dalla cifra I della LF du 18 dic. 2020, in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2022 646, 683; FF 2020 3117).
  14. Nuova espr. giusta l’all. n. 1 della LF del 18 dic. 2020 (Utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle autorità), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 758; FF 2019 6043). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.
  15. RS 831.10
  16. Introdotto dall’all. n. 1 della LF del 23 giu. 2006 sull’armonizzazione dei registri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4165; FF 2006 397).

Art. 4Contenuto del sistema d’informazione

1

 Il sistema d’informazione contiene:1

  1. a.

    dati concernenti l’identità delle persone registrate;

  2. abis.

    immagine del viso, impronte digitali e firma (dati biometrici);

  3. b.

    dati concernenti i compiti specifici della SEM di cui all’articolo 3 capoversi 2 e 3;

  4. c.

    ...

  5. d.

    un sottosistema con i fascicoli in forma elettronica delle procedure del settore degli stranieri e dell’asilo;

  6. e.

    registrazioni sonore per perizie linguistiche nel settore dell’asilo;

  7. f.

    l’annotazione «caso medico», in vista della ripartizione dei richiedenti l’asilo tra i Cantoni;

  8. g.

    l’indicazione di eventuali disabilità, protesi o impianti se la persona lo chiede.2

2

 Nel sistema d’informazione possono essere trattati dati personali degni di particolare protezione giusta l’articolo 5 lettera c della legge federale del 25 settembre 20203 sulla protezione dei dati (LPD), nella misura in cui ciò sia indispensabile all’adempimento dei compiti di cui all’articolo 3 della presente legge.4

  1. Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 2 del DF dell’11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE in merito al recepimento del regolamento e della decisione relativi al sistema d’informazione visti (VIS), in vigore dall’11 ott. 2011 (RU 2010 2063, 2011 4449; FF 2009 3629).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 12 apr. 2006 sull’adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU 2006 1941).
  3. RS 235.1
  4. Nuovo testo giusta l’all. 1 cifra II n. 6 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).

Art. 5Responsabilità

1

 La SEM è responsabile della sicurezza del sistema d’informazione e della legalità del trattamento dei dati personali.1

2

 ...2

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 12 apr. 2006 sull’adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU 2006 1941).
  2. Abrogato dalla cifra I dell’O del 12 apr. 2006 sull’adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, con effetto dal 29 mag. 2006 (RU 2006 1941).

Art. 6Diritto d’accesso e diritto di rettifica1

1

 Le richieste d’accesso ai dati personali (art. 25 LPD2) e di rettifica (art. 41 cpv. 2 lett. a LPD) vanno indirizzate alla SEM.

2

 I ricorsi sono retti dall’articolo 41 LPD; vanno indirizzati alla SEM.

  1. Nuovo testo giusta l’all. 1 cifra II n. 6 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).
  2. RS 235.1

Sezione 2 Trattamento dei dati

Art. 7Autorità competenti

1

 La SEM tratta i dati personali nel sistema d’informazione, in collaborazione con i servizi o le autorità di cui all’articolo 9 capoverso 1 lettere e, f ed m–o nonché capoverso 2 lettere e ed m–o, come pure con i Cantoni.1

2

 Si accerta dell’esattezza dei dati personali da essa trattati (art. 6 cpv. 5 LPD2).3

3

 Secondo l’accordo del 6 novembre 19634 tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein sul trattamento dei cittadini di un terzo Stato nel Principato del Liechtenstein per quanto concerne la polizia degli stranieri e sulla collaborazione nell’ambito di quest’ultima, le autorità del Principato del Liechtenstein competenti in materia di stranieri sono considerate come autorità cantonali.

4

 Il Consiglio federale determina quali dati personali possono essere trattati nel sistema d’informazione dalle autorità di cui al capoverso 1.

  1. Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), in vigore dal 15 ott. 2023 (RU 2019 1413; 2023 548; FF 2018 1381).
  2. RS 235.1
  3. Nuovo testo giusta l’all. 1 cifra II n. 6 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).
  4. RS 0.142.115.143

Art. 7aDati biometrici1

1

 Per adempiere i loro compiti legali, le autorità o i servizi seguenti possono inserire direttamente dati biometrici nel sistema d’informazione:

  1. a.

    la SEM;

  2. b.

    i terzi incaricati dalla SEM di accertare l’identità dei richiedenti l’asilo o delle persone bisognose di protezione nei centri di registrazione e di procedura;

  3. c.

    le autorità che rilasciano carte di soggiorno;

  4. d.

    le autorità incaricate dalla SEM di registrare i dati biometrici in relazione ai documenti di viaggio;

  5. e.

    le autorità cantonali competenti in materia di migrazione.

2

 La registrazione dei dati biometrici e la loro trasmissione ai servizi incaricati dell’allestimento delle carte di soggiorno o dei documenti di viaggio possono essere parzialmente o interamente affidate a terzi.

3

 Per adempiere i loro compiti legali, le autorità o i servizi seguenti possono trattare i dati biometrici nel sistema d’informazione:

  1. a.

    la SEM;

  2. b.

    i terzi incaricati dalla SEM della sicurezza nei centri di registrazione e di procedura;

  3. c.

    le autorità che rilasciano carte di soggiorno o documenti di viaggio;

  4. d.

    le autorità cantonali competenti in materia di migrazione;

  5. e.

    il Corpo delle guardie di confine;

  6. f.

    le autorità cantonali e comunali di polizia;

  7. g.

    l’Ufficio SIRENE di fedpol;

  8. h.

    il Servizio delle attività informative della Confederazione.

4

 Le autorità trasmettono al servizio incaricato dell’allestimento delle carte di soggiorno o dei documenti di viaggio i dati necessari.

  1. Introdotto dall’art. 2 n. 2 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente l’introduzione di dati biometrici nelle carte di soggiorno per stranieri (RU 2011 175; FF 2010 51). Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1381).

Art. 8Dati relativi a ricorsi1

Le autorità federali cui compete la trattazione di ricorsi inerenti al settore degli stranieri e dell’asilo trasmettono regolarmente alla SEM, in forma elettronica, i dati concernenti il deposito e l’evasione dei ricorsi.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 12 apr. 2006 sull’adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU 2006 1941).

Art. 8aTrasmissione di dati al sistema d’informazione per l’attuazione del ritorno1

I dati seguenti possono essere trasmessi automaticamente al sistema per l’attuazione del ritorno di cui all’articolo 109f LStrI2:

  1. a.

    il cognome, il nome, il sesso, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, l’etnia, la religione, la lingua madre, lo stato civile e l’indirizzo dello straniero nonché il nome dei suoi genitori;

  2. b.

    i dati biometrici;

  3. c.

    la parte del fascicolo in forma elettronica riguardante il ritorno, di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera d;

  4. d.

    il luogo, la durata e il tipo di carcerazione.

  1. Introdotto dall’art. 18a. Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1381).
  2. RS 142.20

Sezione 3 Accesso al sistema d’informazione

Art. 9Procedura di richiamo

1

 La SEM può permettere alle seguenti autorità o servizi di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d’informazione:1

  1. a.

    autorità cantonali e comunali competenti in materia di stranieri, autorità cantonali e comunali di polizia, autorità cantonali di aiuto sociale e autorità cantonali preposte al mercato del lavoro e alle questioni in materia di cittadinanza, per l’adempimento dei loro compiti in materia di stranieri, nonché autorità cantonali e comunali di polizia, per l’identificazione di persone;

  2. abis.

    autorità competenti per l’esecuzione dell’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis del Codice penale (CP)2 o dell’articolo 49a o 49abis del Codice penale militare del 13 giugno 19273 (CPM);

  3. b.

    ...

  4. c.

    autorità federali competenti in materia di sicurezza interna, esclusivamente per l’identificazione delle persone nell’ambito di:

    1. 1.

      scambi di informazioni di polizia,

    2. 2.

      inchieste di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria,

    3. 3.

      procedure d’estradizione,

    4. 4.

      assistenza giudiziaria e amministrativa,

    5. 5.

      perseguimento ed esecuzione penali in via sostitutiva,

    6. 5bis.

      trasferimento di condannati,

    7. 5ter.

      esecuzione delle pene e delle misure in via sostitutiva,

    8. 6.

      lotta al riciclaggio di denaro, al traffico di stupefacenti e alla criminalità organizzata,

    9. 6bis.

      lotta all’uso abusivo di precursori di sostanze esplodenti,

    10. 7.

      controllo di documenti d’identità,

    11. 8.

      ricerche di persone scomparse,

    12. 9.

      controllo delle registrazioni nel sistema di ricerca informatizzato di polizia di cui all’articolo 15 della legge federale del 13 giugno 20084 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione (LSIP);

  5. d.

    autorità di ricorso della Confederazione, per l’istruzione dei ricorsi interposti presso di esse;

  6. e.

    posti di frontiera delle autorità cantonali di polizia e Corpo delle guardie di confine, per i controlli d’identità e il rilascio di visti eccezionali;

  7. f.

    rappresentanze svizzere all’estero e missioni svizzere, per l’esame delle richieste di visto e per l’adempimento dei loro compiti nell’ambito dell’applicazione della legislazione concernente la cittadinanza svizzera;

  8. g.

    Segretariato di Stato e Direzione politica del Dipartimento federale degli affari esteri, per l’esame e la decisione relativi alle richieste di visto nella sfera di competenza del Dipartimento federale degli affari esteri;

  9. h.

    Centrale di compensazione, per l’esame delle domande di prestazioni nonché per l’assegnazione e la verifica del numero AVS;

  10. i.

    autorità fiscali cantonali, per l’adempimento dei loro compiti in materia di riscossione dell’imposta alla fonte;

  11. j.

    uffici dello stato civile e relative autorità di vigilanza: per l’identificazione delle persone in relazione con eventi di stato civile, per la preparazione della celebrazione del matrimonio o della registrazione dell’unione domestica nonché per evitare l’elusione del diritto in materia di stranieri giusta gli articoli 97a capoverso 1 del Codice civile5 e 6 capoverso 2 della legge del 18 giugno 20046 sull’unione domestica registrata;

  12. k.

    Servizio di protezione dei testimoni della Confederazione conformemente alla legge federale del 23 dicembre 20117 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni, per adempiere i suoi compiti;

  13. l.

    Servizio delle attività informative della Confederazione:

    1. 1.

      per l’identificazione delle persone allo scopo di individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna secondo l’articolo 6 capoverso 1 lettera a della legge federale del 25 settembre 20158 sulle attività informative (LAIn),

    2. 2.

      per l’adempimento dei suoi compiti di verifica della minaccia per la sicurezza interna o esterna ai sensi dell’articolo 14 lettera d LCit9, nonché della LStrI10 e della LAsi11,

    3. 3.

      per l’esame di misure di respingimento e di allontanamento ai sensi della LStrI;

  14. m.

    servizio incaricato dell’allestimento dei documenti di viaggio;

  15. n.

    autorità o servizi designati dai Cantoni, per la ricezione delle domande di rilascio di documenti di viaggio;

  16. o.

    autorità o servizi designati dai Cantoni, per la registrazione dell’immagine del viso e delle impronte digitali in relazione al rilascio di documenti di viaggio;

  17. p.

    Ufficio federale di polizia, per l’esame di misure di respingimento e di allontanamento ai sensi della LStrI;

  18. q.

    Dipartimento federale delle finanze, per l’adempimento dei compiti di cui agli articoli 35–39 della legge del 26 settembre 202512 sulla trasparenza delle persone giuridiche.

2

 La SEM può permettere alle seguenti autorità o servizi di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore dell’asilo che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d’informazione:13

  1. a.

    autorità cantonali e comunali competenti in materia di stranieri, autorità cantonali e comunali di polizia, autorità cantonali di aiuto sociale e autorità cantonali preposte al mercato del lavoro, per l’adempimento dei loro compiti in materia di asilo, nonché autorità cantonali e comunali di polizia, per l’identificazione di persone;

  2. b.

    autorità competenti per l’esecuzione dell’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP o dell’articolo 49a o 49abis CPM;

  3. c.

    autorità federali competenti in materia di sicurezza interna:14

    1. 1.

      esclusivamente per l’identificazione delle persone nell’ambito di scambi di informazioni di polizia, inchieste di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria, procedure d’estradizione, assistenza giudiziaria e amministrativa, perseguimento ed esecuzione penali in via sostitutiva, lotta al riciclaggio di denaro, al traffico di stupefacenti e alla criminalità organizzata, lotta all’uso abusivo di precursori di sostanze esplodenti, controllo di documenti d’identità, ricerche di persone scomparse, controllo delle registrazioni nel sistema di ricerca informatizzato di polizia di cui all’articolo 15 LSIP e valutazione dell’indegnità ai sensi dell’articolo 53 LAsi,

    2. 2.

      per l’adempimento dei compiti di cui all’articolo 99 LAsi;

  4. d.

    autorità di ricorso della Confederazione, per l’istruzione dei ricorsi giusta la LAsi;

  5. e.

    posti di frontiera delle autorità cantonali di polizia e Corpo delle guardie di confine, per i controlli d’identità e il rilascio di visti eccezionali;

  6. f.

    Controllo federale delle finanze, per la vigilanza finanziaria;

  7. g.

    Centrale di compensazione, per l’esame delle domande di prestazioni nonché per l’assegnazione e la verifica del numero AVS;

  8. h.

    autorità fiscali cantonali, per i loro compiti in materia di riscossione dell’imposta alla fonte;

  9. i.

    uffici dello stato civile e relative autorità di vigilanza: per l’identificazione delle persone in relazione con eventi di stato civile, per la preparazione della celebrazione del matrimonio o della registrazione dell’unione domestica nonché per evitare l’elusione del diritto in materia di stranieri giusta gli articoli 97a capoverso 1 del Codice civile e 6 capoverso 2 della legge del 18 giugno 2004 sull’unione domestica registrata;

  10. j.

    Servizio di protezione dei testimoni della Confederazione conformemente alla legge federale del 23 dicembre 2011 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni, per adempiere i suoi compiti;

  11. k.

    autorità competenti in materia di visti, per verificare se un richiedente il visto è o è stato oggetto di una procedura d’asilo;

  12. l.

    Servizio delle attività informative della Confederazione, esclusivamente per l’identificazione delle persone allo scopo di individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna secondo l’articolo 6 capoverso 1 lettera a LAIn, nonché per adempiere i suoi compiti di verifica della minaccia per la sicurezza interna o esterna ai sensi dell’articolo 14 lettera d LCit, nonché della LStrI e della LAsi;

  13. m.

    servizio incaricato dell’allestimento dei documenti di viaggio;

  14. n.

    autorità o servizi designati dai Cantoni, per la ricezione delle domande di rilascio di documenti di viaggio;

  15. o.

    autorità o servizi designati dai Cantoni, per la registrazione dell’immagine del viso e delle impronte digitali in relazione al rilascio di documenti di viaggio;

  16. p.

    Dipartimento federale delle finanze, per l’adempimento dei compiti di cui agli articoli 35–39 della legge sulla trasparenza delle persone giuridiche.

  1. Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).
  2. RS 311.0
  3. RS 321.0
  4. RS 361
  5. RS 210
  6. RS 211.231
  7. RS 312.2
  8. RS 121
  9. RS 141.0
  10. RS 142.20
  11. RS 142.31
  12. RS 955.3
  13. Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).
  14. Nuovo testo giusta la cifra I n. 4 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2021 565; 2022 300; FF 2019 3935).

Art. 10Concessione dell’accesso

1

 La decisione relativa alla concessione dell’accesso al sistema d’informazione alle autorità di cui all’articolo 9 spetta alla SEM.1 ...2

2

 I collaboratori delle autorità che hanno diritto d’accesso al sistema d’informazione possono accedere, su richiesta, esclusivamente ai dati necessari all’adempimento dei loro compiti giusta l’articolo 9.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 12 apr. 2006 sull’adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU 2006 1941).
  2. Secondo per. introdotto dall’art. 4 n. 1 della LF del 27 set. 2019 sulla partecipazione ai costi dei Cantoni per i controlli concernenti l’obbligo di annunciare i posti vacanti, in vigore dal 1° gen. 2020 al 31 dic. 2023 (RU 2020 811; FF 2019 2341).

Art. 11Concessione dell’accesso a terzi incaricati

1

 Se la SEM o le autorità partecipanti al sistema d’informazione menzionate nell’articolo 7 capoverso 1 affidano a un terzo, in virtù di un’autorizzazione legale, l’adempimento di compiti giusta la LStrI1, la LAsi2 o la LCit3, l’ufficio federale competente ai sensi dell’articolo 3 capoversi 2 o 3 può concedere a questo terzo di accedere, mediante procedura di richiamo, ai dati personali trattati nel sistema d’informazione necessari all’adempimento dei suoi compiti legali.4

2

 La SEM si assicura che i terzi incaricati rispettino le prescrizioni applicabili in materia di protezione dei dati e di sicurezza informatica.5

3

 Il Consiglio federale disciplina i particolari.

  1. RS 142.20
  2. RS 142.31
  3. RS 141.0
  4. Nuovo testo giusta l’all. cifra II n. 2 della LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5437; FF 2002 3327).
  5. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 12 apr. 2006 sull’adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU 2006 1941).

Sezione 4 Comunicazione dei dati

Art. 12Ripresa da parte dei Cantoni

1

 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia può autorizzare le autorità cantonali, per fini di razionalizzazione, a riprendere nei loro sistemi d’informazione i dati di persone per le quali sono competenti giusta la LStrI1, la LAsi2 o la LCit3.4

2

 La richiesta va indirizzata alla SEM.5

  1. RS 142.20
  2. RS 142.31
  3. RS 141.0
  4. Nuovo testo giusta l’all. cifra II n. 2 della LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5437; FF 2002 3327).
  5. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 12 apr. 2006 sull’adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU 2006 1941).

Art. 13Comunicazione di serie di dati o elenchi elettronici

1

 La SEM può comunicare alle seguenti autorità od organizzazioni, per l’adempimento dei loro compiti legali, sotto forma di serie di dati o elenchi elettronici, i dati personali del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d’informazione:1

  1. a.

    autorità di cui all’articolo 9 capoverso 1;

  2. b.

    autorità federale cui compete l’allestimento della statistica giusta la legge federale del 9 ottobre 19922 sulla statistica federale;

  3. c.

    terzi incaricati giusta l’articolo 11.

2

 La SEM può comunicare alle seguenti autorità od organizzazioni, per l’adempimento dei loro compiti legali, sotto forma di serie di dati o elenchi elettronici, i dati personali del settore dell’asilo che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d’informazione:3

  1. a.

    autorità di cui all’articolo 9 capoverso 2;

  2. b.

    autorità federale cui compete l’allestimento della statistica giusta la legge federale del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale;

  3. c.

    terzi incaricati giusta l’articolo 11;

  4. d.

    Organizzazione svizzera d’aiuto ai rifugiati, per il coordinamento dei compiti che la LAsi4 affida alle istituzioni di soccorso autorizzate;

  5. e.

    terzi incaricati della gestione dei conti di garanzia in virtù della LAsi, per l’adempimento dei loro compiti;

  6. f.

    Cassa di compensazione svizzera e casse di compensazione cantonali, per l’adempimento dei loro compiti in materia di finanziamento dei contributi minimi dell’AVS per i richiedenti l’asilo senza attività lucrativa.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 12 apr. 2006 sull’adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU 2006 1941).
  2. RS 431.01
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 12 apr. 2006 sull’adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU 2006 1941).
  4. RS 142.31

Art. 14Comunicazione nel caso specifico1

Nel caso specifico, la SEM può, su richiesta scritta e motivata, comunicare ad altre autorità i dati personali del sistema d’informazione di cui esse necessitano per l’adempimento dei loro compiti legali.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 12 apr. 2006 sull’adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU 2006 1941).

Art. 15Comunicazione all’estero1

La comunicazione di dati all’estero è retta dagli articoli 6 LPD2, 102c–102e, 109l, 109lbis e 111a–111d LStrI3, nonché 97, 98, 102ater, 102b e 102c LAsi4.

  1. Nuovo testo giusta l’all. 1 n. 3 della DF del 26 set. 2025 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2024/1358 che istituisce l’«Eurodac» per il confronto dei dati biometrici, in vigore dal 12 giu. 2026 (RU 2026 231; FF 2025 1478).
  2. RS 235.1
  3. RS 142.20
  4. RS 142.31

Sezione 5 Disposizioni esecutive

Art. 16Obbligo di vigilanza delle autorità cantonali della protezione dei dati1

Le autorità cantonali della protezione dei dati vigilano sul rispetto della protezione dei dati nella loro sfera di competenza.

  1. Nuovo testo giusta l’all. 1 cifra II n. 6 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).

Art. 17Disposizioni esecutive

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive. Disciplina segnatamente:

  1. a.

    le categorie dei dati personali trattati e i diritti d’accesso (diritti di consultazione e di trattamento);

  2. b.

    le misure protettive tecniche ed organizzative contro il trattamento non autorizzato;

  3. c.

    la durata di conservazione dei dati;

  4. d.

    l’anonimizzazione e la distruzione dei dati personali una volta trascorsa la durata di conservazione.

Sezione 6 Disposizioni finali

Art. 18aDisposizioni transitorie della modifica dell’11 dicembre 20091

Fino alla loro abrogazione al momento dell’introduzione del sistema nazionale visti, gli articoli 4 capoverso 1 lettera c e 8a hanno il tenore seguente:

...2

  1. Introdotto dall’art. 2 n. 2 del DF dell’11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE in merito al recepimento del regolamento e della decisione relativi al sistema d’informazione visti (VIS), in vigore dall’11 ott. 2011 (RU 2010 2063, 2011 4449; FF 2009 3629).
  2. Le mod. possono essere consultate alla RU 2010 2063.

Art. 19Referendum ed entrata in vigore

1

 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Data dell’entrata in vigore: 29 maggio 20061

  1. DCF del 12 apr. 2006.

Allegati

  • Accordi di associazione alla normativa di Schengen

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.10.2026. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).