Législation

Legge federale del 21 marzo 2025 sullo scambio di informazioni tra le autorità di perseguimento penale della Svizzera e quelle degli altri Stati Schengen (Legge sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen, LSIS)

RS 362.2 · LSIS · 17 articoli

Legge sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen (RS 362.2) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

🔔 Seguire questa legge nel mio monitoraggio, essere avvisato a ogni modifica →

Estratto del testo (17 articoli)

Art. 1, Oggetto e campo di applicazione

1 La presente legge disciplina le condizioni e le modalità dello scambio di informazioni disponibili tra le autorità di perseguimento penale svizzere e quelle di altri Stati Schengen ai fini della prev…

Art. 2, Definizioni

Nella presente legge s’intende per: a. Stato Schengen b. autorità di perseguimento penale c. autorità di perseguimento penale designate d. informazioni disponibili 1. sono registrati in sistemi di informazione ai quali il…

Art. 3, Punto di contatto nazionale

1 Lo scambio di informazioni ai sensi della presente legge si svolge esclusivamente per il tramite del punto di contatto nazionale. 2 Quale punto di contatto nazionale, la Centrale operativa e d’allarme di…

Art. 4, Protezione dei dati

1 La trasmissione di dati personali ai sensi della presente legge presuppone che questi siano esatti, completi e aggiornati. 2 Essa è limitata alle categorie di persone e di dati di cui all’allegato 2. 3 Per il ri…

Art. 5, Sicurezza delle informazioni

La COA fedpol e le autorità di perseguimento penale competenti provvedono affinché il trattamento di informazioni classificate provenienti da altri Stati Schengen ai fini della prevenzione, dell’accertame…

Art. 6, Richieste da parte di altri Stati Schengen

1 Le richieste da parte di altri Stati Schengen relative alla trasmissione di informazioni disponibili ai fini della prevenzione, dell’accertamento e del perseguimento di reati sono indirizz…

Art. 7, Risposta

1 La COA fedpol risponde alla richiesta nella medesima lingua in cui le è stata presentata; richiama l’attenzione su eventuali restrizioni all’utilizzo delle informazioni e sull’obbligo di mantenere il segreto. 2 Se rifiuta…

Art. 8, Motivi di rifiuto

1 Lo scambio di informazioni è rifiutato se: a. la richiesta non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 6 capoverso 2; b. la trasmissione delle informazioni richieste rischia di pregiudicare interessi essenziali d…

Vedere tutti i 17 articoli →

Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).