Art. 1Oggetto
La presente ordinanza disciplina la gestione e l’utilizzazione del Registro nazionale di polizia (Registro) previsto nell’articolo 17 LSIP.

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Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 17 capoverso 8 lettera a e 19 della legge federale del 13 giugno 2008 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione (LSIP), ordina:
La presente ordinanza disciplina la gestione e l’utilizzazione del Registro nazionale di polizia (Registro) previsto nell’articolo 17 LSIP.
Il Registro è gestito dall’Ufficio federale di polizia (fedpol) in collaborazione con le autorità di perseguimento penale e di polizia della Confederazione e dei Cantoni partecipanti.
Al Registro sono collegati i sistemi d’informazione seguenti:
il sistema informatizzato di gestione e indice informatizzato delle persone e dei fascicoli dell’Ufficio federale di polizia (IPAS) di cui agli articoli 12 e 14 LSIP;
il sistema nazionale di indagine (SNI) di cui agli articoli 10–13 e 18 LSIP;
il sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL) di cui all’articolo 15 LSIP;
la parte nazionale del sistema d’informazione Schengen di cui all’articolo 16 LSIP.
Non sono collegate al Registro le categorie di dati di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettere e–f dell’ordinanza IPAS del 15 ottobre 20081.
Al Registro possono inoltre essere collegati i sistemi d’informazione di polizia dei Cantoni.
Il Registro ha lo scopo di migliorare la ricerca di informazioni sulle persone fisiche e di agevolare l’assistenza giudiziaria e amministrativa.
Esso indica se in uno dei sistemi d’informazione di polizia collegati sono trattati dati su una determinata persona.
Il Registro contiene:
le indicazioni necessarie per l’identificazione completa di una persona i cui dati sono trattati (cognome, cognome(i) d’affinità, nome, sesso, data e luogo di nascita, luogo d’origine, nazionalità, pseudonimo, cognome dei genitori, numero di controllo del processo);
la data dell’iscrizione;
il motivo dell’iscrizione, se sono stati rilevati i dati segnaletici di una persona;
l’indicazione dell’autorità alla quale si possono richiedere ulteriori informazioni sulla persona tramite l’assistenza giudiziaria e amministrativa;
l’indicazione del sistema d’informazione o del tipo di sistema da cui provengono i dati.
Possono essere registrati solo i dati concernenti:
persone che hanno commesso un reato o vi hanno partecipato;
reati che costituiscono un crimine o un delitto secondo il Codice penale svizzero, il diritto penale accessorio della Confederazione o il diritto penale cantonale.
Ai dati elencati nell’articolo 4 hanno accesso, per mezzo di una procedura di richiamo automatizzata, le seguenti unità organizzative della Confederazione:
la Polizia giudiziaria federale;
il Ministero pubblico della Confederazione;
il Servizio delle attività informative della Confederazione;
il Servizio federale di sicurezza;
l’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro;
il servizio incaricato della gestione del RIPOL;
l’Ufficio federale di giustizia, per l’adempimento dei compiti conferitigli dalla legge federale del 20 marzo 19811 sull’assistenza internazionale in materia penale;
il Corpo delle guardie di confine e la divisione principale Antifrode doganale;
le autorità della giustizia militare;
il Comando della sicurezza militare, per l’adempimento dei suoi compiti di polizia giudiziaria e di polizia di sicurezza in ambito militare;
le autorità incaricate di effettuare i controlli di sicurezza conformemente all’articolo 21 capoverso 1 della legge federale del 21 marzo19972 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI);
il consulente per la protezione dei dati di fedpol;
il responsabile di progetto e gli amministratori di sistema del fornitore di servizi informatici incaricato dal Dipartimento federale di giustizia e polizia per la manutenzione tecnica del sistema;
il servizio di fedpol competente per l’adempimento dei compiti secondo la legge federale del 25 settembre 20203 sui precursori di sostanze esplodenti;
la Segreteria di Stato della migrazione per l’adempimento dei suoi compiti ai sensi degli articoli 5 capoverso 1 lettera c, 98c e 99 della legge federale del 16 dicembre 20054 sugli stranieri e la loro integrazione nonché degli articoli 5a, 26 capoverso 2 e 53 lettera b della legge del 26 giugno 19985 sull’asilo;
il Dipartimento federale delle finanze, per l’adempimento dei compiti conferitigli dagli articoli 35–39 della legge del 26 settembre 20256 sulla trasparenza delle persone giuridiche (LTPG).
Ai dati elencati nell’articolo 4 hanno inoltre accesso per mezzo di una procedura di richiamo automatizzata:
le autorità di perseguimento penale dei Cantoni partecipanti;
le centrali d’informazione e gli inquirenti dei comandi di polizia dei Cantoni partecipanti.
I diritti d’accesso ai dati sono disciplinati nell’allegato.
La durata di conservazione dei dati è retta:
per i dati del sistema IPAS, dall’articolo 9 dell’ordinanza IPAS del 15 ottobre 20081;
per i dati del sistema SNI, dall’articolo 22 dell’ordinanza del 15 ottobre 20082 sul sistema nazionale di indagine;
per i dati del sistema RIPOL, dall’articolo 20 dell’ordinanza RIPOL del 15 ottobre 20083;
per i dati del sistema N-SIS, dagli articoli 43–45 dell’ordinanza N-SIS del 7 maggio 20084;
per i dati dei sistemi d’informazione di polizia dei Cantoni partecipanti, dal diritto cantonale applicabile.
La consegna all’Archivio federale di dati provenienti dai sistemi d’informazione di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettera d è disciplinata dall’articolo 47 dell’ordinanza N-SIS del 7 maggio 20084.
La consegna per l’archiviazione di dati provenienti dai sistemi d’informazione di polizia dei Cantoni partecipanti è disciplinata dal diritto cantonale applicabile.
Il diritto delle persone iscritte nel Registro all’accesso, alla rettifica e alla distruzione dei dati è retto:1
per le registrazioni del sistema SNI, dall’articolo 25 dell’ordinanza del 15 ottobre 20082 sul sistema nazionale di indagine;
per le registrazioni del sistema IPAS, dall’articolo 11 dell’ordinanza IPAS del 15 ottobre 20083;
per le registrazioni del sistema RIPOL, dall’articolo 13 dell’ordinanza RIPOL del 26 ottobre 20164;
per le registrazioni del sistema N-SIS, dall’articolo 50 dell’ordinanza N-SIS dell’8 marzo 20135;
per le registrazioni dai sistemi d’informazione di polizia dei Cantoni partecipanti, dal diritto cantonale applicabile.
Le persone i cui dati non sono stati trattati nei sistemi ne sono informate da fedpol tre anni dopo la ricezione della loro richiesta.
Fedpol è responsabile della gestione del Registro. Adotta in particolare le misure necessarie per garantire la protezione e la sicurezza dei dati.
I servizi che partecipano al Registro sono responsabili del rispetto delle pertinenti disposizioni in materia di protezione dei dati in relazione ai dati da loro trattati.
Ogni accesso al Registro è verbalizzato. Il verbale può essere consultato esclusivamente dal consulente per la protezione dei dati di fedpol.
Il consulente per la protezione dei dati può esaminare il verbale per i seguenti scopi:
con riferimento a persone: per accertare violazioni della protezione dei dati;
in modo statistico e anonimo: per lo sviluppo e l’ottimizzazione del sistema.
I verbali sono conservati per un anno, separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.1
I servizi collegati prendono i provvedimenti tecnici e organizzativi necessari conformemente alle disposizioni in materia di protezione dei dati, al fine di impedire l’accesso ai dati alle persone non autorizzate.
Fedpol emana un regolamento per il trattamento dei dati.
I costi per lo sviluppo e la gestione del sistema d’informazione sono coperti dalla Confederazione. La Confederazione finanzia l’allacciamento e la gestione delle linee di trasmissione dei dati fino a un raccordo centrale (distributore principale) situato nel capoluogo cantonale.
I Cantoni assumono le spese:
per l’acquisto e la manutenzione delle loro apparecchiature;
per l’installazione e la gestione della distribuzione capillare sul loro territorio.
L’ordinanza del 22 novembre 20061 sulla fase pilota del Registro nazionale di polizia è abrogata.
La presente ordinanza entra in vigore il 5 dicembre 2008.
Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.10.2026. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).