L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 101 e 133 della Costituzione federale, visto il messaggio del Consiglio federale del 22 ottobre 1985, decreta:
Sezione 1 Principi
Art. 1Obbligo doganale generale
1 Tutte le merci introdotte nel territorio doganale o asportate da esso devono essere imposte conformemente alla tariffa generale degli allegati 1 e 2.1
2 Sono salve le deroghe previste in trattati, in disposizioni speciali di leggi o in ordinanze emanate dal Consiglio federale in virtù della presente legge.
- Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2429; FF 2015 2395).
Art. 2Computo dei dazi1
1 Se non è prescritta un’altra modalità di misura per la loro imposizione, le merci sono imposte secondo il peso lordo.
2 Il Consiglio federale emana prescrizioni intese ad assicurare l’imposizione secondo il peso lordo e a impedire gli abusi e le parzialità che possano risultare da questa modalità di computo dei dazi.
3 Il peso determinante i dazi è arrotondato ai 100 grammi seguenti, quando l’aliquota è stabilita per 100 chilogrammi.
- Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2429; FF 2015 2395).
Sezione 2 Tariffe doganali
Art. 3Tariffa generale
Il Consiglio federale può, di sua iniziativa, aumentare singole aliquote della tariffa generale quando sia indispensabile ai fini perseguiti con l’aumento.
Art. 4Tariffa d’uso
1 Se gli interessi dell’economia svizzera lo esigono, il Consiglio federale può applicare provvisoriamente accordi relativi a dazi e mettere temporaneamente in vigore le aliquote di dazio che ne conseguono. Parimenti esso può mettere provvisoriamente in vigore le aliquote di dazio conseguenti da accordi ch’esso può applicare provvisoriamente in virtù dell’articolo 2 della legge federale del 25 giugno 19821 sulle misure economiche esterne.
2 Il Consiglio federale può ridurre le aliquote di dazio che risultino troppo elevate rispetto a quelle diminuite da trattati internazionali.
3 Se gli interessi dell’economia svizzera lo esigono, il Consiglio federale può, indipendentemente da qualsiasi trattato tariffale e dopo essersi consultato con la Commissione per la politica economica:2
- a.
diminuire adeguatamente le aliquote;
- b.
ordinare di non riscuotere temporaneamente, totalmente o in parte, i dazi che gravano determinate merci;
- c.
determinare i contingenti doganali.3
- RS 946.201
- Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 dell’O del 9 dic. 2022 sull’adeguamento di leggi in seguito alla verifica del 2022 delle commissioni extraparlamentari, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2022 843).
- Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° feb. 1992 (RU 1992 217; FF 1991 I 892).
Art. 5Tariffa d’esportazione
1 Le merci non menzionate nella tariffa d’esportazione sono esenti dai dazi d’uscita.
2 Se, per effetto di condizioni straordinarie all’estero, si riscontrasse che le aliquote della tariffa d’esportazione non siano sufficienti a impedire l’esportazione delle merci in essa menzionate, il Consiglio federale può, fintanto che le circostanze lo esigano, aumentare tali aliquote e gravare di dazi le merci, menzionate nella tariffa, per le quali non sia stabilita un’aliquota.
3 Il Consiglio federale diminuirà o revocherà le aliquote della tariffa d’esportazione non più giustificate dallo stato dell’approvvigionamento del Paese.
4 Il Consiglio federale può far dipendere da certe condizioni o oneri l’esportazione in franchigia delle merci menzionate nella tariffa d’esportazione.
Sezione 3 Misure straordinarie
Art. 6Stato di necessità
In circostanze straordinarie, segnatamente nel caso di cataclismi, di carestia o di rincaro delle derrate alimentari e delle merci indispensabili, il Consiglio federale può accordare agevolazioni doganali temporanee o, eccezionalmente, anche la franchigia doganale.
Art. 7Condizioni straordinarie nelle relazioni con l’estero
Se, per effetto di provvedimenti esteri o di condizioni straordinarie all’estero, le relazioni commerciali con l’estero fossero influenzate a tal punto da pregiudicare interessi economici svizzeri essenziali, il Consiglio federale può, fintanto che le condizioni lo esigano, mutare le relative aliquote, gravare di diritti doganali le merci esenti e prendere qualunque altra misura opportuna.
Sezione 4 Statistica del commercio esterno
Sull’importazione, l’esportazione e il transito delle merci attraverso la linea doganale svizzera è allestita una statistica (statistica del commercio esterno).
- Originario art. 10. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 1826; FF 1994 IV 923).
Sezione 5 Modifiche della tariffa generale delle dogane decise dal Consiglio federale sulla base di convenzioni internazionali
Art. 9Modifiche nell’ambito del Sistema armonizzato12
1 Il Consiglio federale è autorizzato a accettare gli emendamenti raccomandati dal Consiglio di cooperazione doganale in virtù dell’articolo 16 della Convenzione internazionale del 14 giugno 19833 sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e ad adattare la tariffa generale.
2 Esso può, giusta l’articolo 3 capoverso 1 lettera c di questa Convenzione, designare delle linee tariffarie della tariffa generale quali linee statistiche nella tariffa d’uso, sempre che ciò non implichi una modificazione dell’aggravio daziario.
- Originario art. 11.
- Introdotta dalla cifra I della LF del 30 apr. 1997, in vigore dal 1° ott. 1997 (RU 1997 2236; FF 1997 II 1).
- RS 0.632.11
Art. 9aModifiche convenute nell’ambito dell’OMC1
Il Consiglio federale è abilitato a modificare temporaneamente la tariffa generale delle dogane quando una modifica della lista LIX-Svizzera-Liechtenstein©La_lista_d®2 si applica provvisoriamente.
- Introdotto dalla cifra I della LF del 30 apr. 1997, in vigore dal 1° ott. 1997 (RU 1997 2236; FF 1997 II 1).
- La lista LIX-Svizzera-Liechtenstein non è pubblicata né nella RU, né nella RS. Un estratto può essere studiato o richiesto presso l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, Direzione generale delle dogane, Tariffa doganale, 3003 Berna (031/322 67 11).
Sezione 6 Applicazione di accordi internazionali nel settore agricolo
Art. 10Modificazione delle aliquote di dazio
1 Per conseguire gli obiettivi della legislazione sull’agricoltura, il Consiglio federale può fissare le aliquote di dazio per prodotti agricoli nell’ambito della tariffa generale, tenendo conto degli altri rami economici.
2 Le autorità incaricate dell’esecuzione registrano con la necessaria frequenza i dati relativi ai quantitativi importati e ai prezzi dei prodotti agricoli indispensabili per fissare le aliquote di dazio.
3 Se le condizioni di mercato richiedono adeguamenti frequenti, il Consiglio federale può delegare la competenza di cui al capoverso 1 al Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) o all’Ufficio federale dell’agricoltura. Può delegare tale competenza all’Ufficio federale dell’agricoltura soltanto se a quest’ultimo accorda un margine di manovra limitato per determinare le aliquote di dazio.1
4 Fatto salvo l’articolo 13 capoverso 1 lettere c e d della presente legge, negli articoli 20–22 della legge del 20 aprile 19982 sull’agricoltura sono disciplinati i seguenti principi e competenze:
- a.
la determinazione di prezzi soglia;
- b.
la determinazione, la modifica e la ripartizione dei contingenti doganali elencati nell’allegato 2;
- c.
la determinazione, la modifica e la ripartizione di contingenti doganali per prodotti agricoli conformemente all’articolo 4 capoverso 3 lettera c.3
- Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).
- RS 910.1
- Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 29 apr. 1998 sull’agricoltura, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 3033; FF 1996 IV 1).
Art. 11Clausole di salvaguardia
1 Secondo le clausole di salvaguardia menzionate negli accordi internazionali relativi al settore agricolo, il Consiglio federale può aumentare temporaneamente le aliquote della tariffa generale concernenti i prodotti agricoli.
2 In casi urgenti, la decisione è presa dal Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)1.
3 Il DEFR può istituire una commissione consultiva incaricata di applicare le clausole di salvaguardia in materia di prezzi e quantitativi.
- Nuova espr. giusta la cifra I n. 16 dell’O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3655). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
Sezione 7 Rapporto, approvazione e modificazione della tariffa delle dogane
Art. 12Modificazione della tariffa generale1
1 Se il Consiglio federale aumenta singole aliquote della tariffa generale conformemente all’articolo 3, esso propone contemporaneamente la relativa modificazione della legge.2
2 Le relative ordinanze sono valevoli non oltre l’entrata in vigore della modificazione di legge che le sostituisce oppure sino al momento in cui la modificazione proposta fosse respinta dall’Assemblea federale o dal popolo.
- Originario art. 8.
- Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 1826; FF 1994 IV 923).
Art. 13Applicazione temporanea di accordi e altri provvedimenti1
1 Il Consiglio federale riferisce annualmente all’Assemblea federale, se:2
- a.
applica accordi a titolo provvisorio (art. 4 cpv. 1);
- b.
sono adottati provvedimenti in base agli articoli 4–7 e 9a o in base alla sezione 6;
- c.
vengono fissati nuovi prezzi soglia;
- d.
sono stabiliti nuovi quantitativi di contingenti doganali o nuove ripartizioni temporali.
2 L’Assemblea federale approva gli accordi e decide in merito al mantenimento, al completamento o alla modificazione dei provvedimenti, sempre che non siano già stati abrogati.
- Originario art. 9. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 1826; FF 1994 IV 923).
- Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 24 mar. 2006 sul nuovo dispositivo normativo concernente il rapporto sulla politica economica esterna, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4097; FF 2006 1709).
Sezione 8 Disposizioni finali
Art. 14Commissione per la politica economica1
Il Consiglio federale istituisce una Commissione per la politica economica quale organo consultivo.
- Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 dell’O del 9 dic. 2022 sull’adeguamento di leggi in seguito alla verifica del 2022 delle commissioni extraparlamentari, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2022 843).
1 Il Consiglio federale è incaricato dell’esecuzione. Esso emana le disposizioni transitorie.
2 L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini pubblica la tariffa d’uso.1
- Nuovo testo giusta la cifra I n. 17 dell’O del 12 giu. 2020 sull’adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell’Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2743).
Art. 16Modificazione e abrogazione del diritto federale vigente
1 Il Consiglio federale adatta alla tariffa generale della presente legge le disposizioni della legislazione federale che recano voci tariffali e le mette in vigore simultaneamente alla presente legge.
2 La legge federale del 19 giugno 19591 su la tariffa delle dogane svizzere è abrogata.
- [RU 1959 1397]
Art. 17Referendum e entrata in vigore
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 19881
- Art. 1 dell’O del 4 nov. 1987 (RU 1987 2309).
Disposizione finale
Il Consiglio federale è autorizzato ad adeguare la tariffa generale in seguito alla soppressione della denaturazione dei cereali panificabili nell’ambito dell’abrogazione della legge sui cereali.
Allegati
- Tariffa generale: Tariffa doganale svizzera
- Tariffa generale: Contingenti doganali
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.