Législation

Ordinanza del 31 ottobre 2018 sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla salute dei vegetali, OSalV)

RS 916.20 · OSalV · 120 articoli

Ordinanza sulla salute dei vegetali (RS 916.20) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

Ultime modifiche

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Estratto del testo (120 articoli)

Art. 1, Scopo e oggetto

1 La presente ordinanza ha lo scopo di evitare danni economici, sociali ed ecologici che possono essere causati dall’introduzione e dalla diffusione di organismi da quarantena e di altri organismi nocivi particolarmen…

Art. 2, Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza s’intendono per: a. organismi nocivi: b. organismi nocivi particolarmente pericolosi: c. merci: d. vegetali: 1. frutti in senso botanico, 2. ortaggi, 3. tuberi, bulbi-tuberi, bulbi, rizom…

Art. 3, Emanazione di disposizioni da parte di uffici federali

Ove la presente ordinanza delega l’emanazione di disposizioni all’ufficio federale competente, la competenza è demandata a: a. Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), per le misur…

Art. 4, Organismi da quarantena

1 Un organismo da quarantena è un organismo nocivo particolarmente pericoloso: a. che non è presente in Svizzera o non è ampiamente diffuso; b. che adempie i criteri riportati nell’allegato 1 numero 1; e c. co…

Art. 5, Organismi da quarantena potenziali

1 Un organismo da quarantena potenziale è un organismo nocivo particolarmente pericoloso per il quale occorre verificare se adempie i criteri riportati nell’allegato 1 numero 1. 2 L’ufficio federale…

Art. 5 a, Organismi regolamentati non da quarantena

Un organismo regolamentato non da quarantena è un organismo nocivo particolarmente pericoloso: a. che è diffuso in Svizzera o nell’UE; b. che si trasmette principalmente da vegetali specifi…

Art. 6, Principio

1 Al di fuori di sistemi chiusi, l’utilizzo di organismi da quarantena in qualsiasi forma o stadio di sviluppo è vietato. 2 Per l’utilizzo di organismi da quarantena e organismi da quarantena potenziali in sistemi chiusi si…

Art. 7, Autorizzazioni per l’utilizzo di organismi da quarantena al di fuori di sistemi chiusi

1 Su richiesta, l’ufficio federale competente può autorizzare l’utilizzo di organismi da quarantena al di fuori di sistemi chiusi, se è possibile…

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Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).