Législation

Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA)

OLOGARS 172.010.1In vigoreStato 01.10.202696 articoli

Cosa si sta preparando

Nessun progetto di revisione in corso.

Ultime modifiche

Una riga per pubblicazione nella Raccolta ufficiale, con gli articoli toccati.

  • RU 2026 420in vigore il 01.10.2026
    introdotto: art. 27cbis
  • RU 2024 313in vigore il 01.08.2024
    introdotto: art. 23, 23a, 23b, 23c
  • RU 2022 568atto di base OPDa (RS 235.11)in vigore il 01.09.2023
    modificato: art. 27i
  • RU 2022 842atto di base Ordinanza sull’adeguamento di ordinanze in seguito alla verifica del 2022 delle commissioni extraparlamentariin vigore il 01.01.2023
    modificato: art. 8c, 8q
  • RU 2022 179in vigore il 01.07.2022
    introdotto: art. 24a
  • RU 2020 5871atto di base OTDI (RS 172.010.58)in vigore il 01.01.2021
    introdotto: art. 16

25 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Capitolo 1Il Consiglio federale1–5
  2. Capitolo 1aRichieste di informazioni dei parlamentari e delle commissioni parlamentari5a
  3. Capitolo 1bConsultazione delle commissioni parlamentari competenti per la politica estera5b
  4. Capitolo 1cRapporto sugli atti normativi e i trattati e risoluzioni internazionali confidenziali o segreti5c
  5. Capitolo 2L’Amministrazione6–9–10c
  6. Capitolo 3Direzione dell’attività del Governo e dell’Amministrazione11–27j
  7. Capitolo 3aApprovazione di atti legislativi dei Cantoni27k–27n
  8. Capitolo 3bTrattati intercantonali o dei Cantoni con l’estero27o–27t
  9. Capitolo 4Disposizioni finali28–35
  10. Disposizione transitoria relativa alla modifica del 26 novembre 2008
  11. Disposizione transitoria della modifica del 27 novembre 2009
  12. Disposizioni transitorie della modifica del 30 giugno 2010

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 24, 43, 47, 57c capoverso 2 e 57g capoverso 1 della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA); visto l’articolo 6a capoverso 2 della legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers), ordina:

Capitolo 1 Il Consiglio federale

Art. 1Dibattiti

(art. 13, 16 cpv. 1 e 4, 17 LOGA)
1

 Le sedute del Consiglio federale si svolgono di massima una volta la settimana.

2

 Gli affari preponderanti o di rilevanza politica sono discussi e decisi singolarmente. Le questioni di ampia importanza possono essere trattate in sedute speciali.

3

 Se sono incontestati, gli altri affari possono essere evasi globalmente, senza dibattito singolo, o sbrigati in procedura scritta. Sono fatte salve le decisioni presidenziali secondo l’articolo 26 capoverso 4 LOGA.

4

 Se le circostanze lo esigono e non vi è tempo per una seduta, il Consiglio federale può anche dibattere singoli affari secondo il capoverso 2 per scritto o con altri mezzi. Queste decisioni sono parificate a quelle delle sedute. Sono fatte salve le decisioni presidenziali secondo l’articolo 26 capoversi 1 a 3 LOGA.

5

 Le decisioni vengono messe per scritto separatamente per ogni affare.

Art. 1a e 1b1

  1. Introdotti dalla cifra I dell’O del 30 nov. 2011 (RU 2011 6089). Abrogati dall’all. n. 1 dell’O del 29 nov. 2013 sull’organizzazione del Consiglio federale, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4561).

Art. 2Pianificazione degli affari

(art. 25 cpv. 2 lett. a, 32 lett. b e 33 LOGA)
1

 La pianificazione degli affari garantisce che il Consiglio federale possa trattare gli affari secondo la loro importanza e urgenza.

2

 Insieme con la Cancelleria federale e i dipartimenti, il presidente della Confederazione stabilisce gli affari più importanti e le priorità per un trimestre o semestre.

Art. 3Proposte, dibattiti e annotazioni su informazioni

(art. 14, 15, 17 LOGA)
1

 Di massima, il Consiglio federale decide in base a proposte scritte e dopo la conclusione della procedura di corapporto (art. 5).

2

 Il diritto di proposta spetta ai membri del Consiglio federale, nonché, per gli affari della Cancelleria federale, al cancelliere.

3

 Le altre autorità o organi abilitati dalla legislazione federale a sottoporre affari o proposte al Consiglio federale devono farlo per il tramite della Cancelleria federale o del dipartimento che ha il più stretto legame con l’affare di cui trattasi.

4

 Il Consiglio federale dibatte in via preliminare segnatamente su questioni di ampia importanza. Se è necessario, prende decisioni interlocutorie, stabilisce i tratti essenziali di una soluzione e impartisce al dipartimento competente o alla Cancelleria federale disposizioni per la trattazione dell’affare.

5

 I dipartimenti o la Cancelleria federale possono trasmettere in ogni momento senza proposta formale al Consiglio federale annotazioni su informazioni concernenti importanti avvenimenti e attività relativi alla loro sfera di competenza.

Art. 4Consultazione degli uffici

1

 Nella preparazione di proposte, l’ufficio responsabile invita le unità amministrative cointeressate a esprimere un parere entro un termine adeguato. In casi eccezionali debitamente motivati, si può rinunciare alla consultazione degli uffici o limitarla a una stretta cerchia di destinatari.

1bis

 Per gli affari confidenziali e segreti del Consiglio federale, le unità amministrative preposte all’esame giuridico preliminare devono essere consultate su questioni giuridiche importanti e controverse per quanto possibile prima della seduta del Consiglio federale.1

2

 Le divergenze vengono appianate nella misura del possibile nella consultazione degli uffici; il dipartimento responsabile riferisce in merito al Consiglio federale.

3

 Sono considerate cointeressate le unità amministrative che hanno un rapporto con l’affare dal profilo materiale o sono competenti per la valutazione di aspetti finanziari, giuridici o formali.

  1. Introdotto dall’all. n. 1 dell’O del 29 nov. 2013 sull’organizzazione del Consiglio federale, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4561).

Art. 5Procedura di corapporto

(art. 15 e 33 LOGA)
1

 La procedura di corapporto serve alla preparazione della decisione del Consiglio federale. Deve permettergli di concentrare le deliberazioni sugli aspetti essenziali dell’affare.

1bis

 La procedura di corapporto ha inizio il giorno in cui il Dipartimento responsabile firma la proposta.1

2

 Il Dipartimento responsabile presenta tempestivamente alla Cancelleria federale la proposta firmata per la procedura di corapporto.2

  1. Introdotto dall’all. 2 n. 1 dell’O del 24 mag. 2006 sulla trasparenza, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2331).
  2. Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 1 dell’O del 24 mag. 2006 sulla trasparenza, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2331).

Capitolo 1a Richieste di informazioni dei parlamentari e delle commissioni parlamentari

Art. 5a

1

 Il dipartimento competente decide in merito alle richieste di informazioni presentate da parlamentari e da commissioni parlamentari secondo gli articoli 7 e 150 della legge del 13 dicembre 20021 sul Parlamento (LParl). Se tra il richiedente e il dipartimento competente non vi è unanimità di vedute circa l’estensione dei diritti d’informazione, decide il Consiglio federale.

2

 Il Consiglio federale decide in ogni caso:

  1. a.

    su proposta della Cancelleria federale, quando si tratta di informazioni che servono direttamente alla formazione dell’opinione in seno al Collegio governativo;

  2. b.

    su proposta del dipartimento competente, quando si tratta di informazioni che concernono il settore della protezione dello Stato e dei servizi di informazione strategica.

3

 Le richieste di consultazione delle decisioni del Consiglio federale sono esaminate ed evase dalla Cancelleria federale d’intesa con il dipartimento competente.

  1. RS 171.10

Capitolo 1b Consultazione delle commissioni parlamentari competenti per la politica estera

Art. 5b

1

 Le commissioni competenti per la politica estera sono consultate in caso di progetti essenziali ai sensi dell’articolo 152 capoversi 3 e 4 LParl1 segnatamente quando:

  1. a.

    in seguito all’attuazione di raccomandazioni o decisioni di organizzazioni internazionali o di organi multilaterali è necessario emanare o modificare sostanzialmente una legge federale; o

  2. b.

    la rinuncia all’attuazione di tali raccomandazioni o decisioni comporta il rischio di gravi svantaggi economici, di sanzioni, di un isolamento della Svizzera per la sua posizione divergente o di un danno alla sua reputazione politica oppure quando sono prevedibili altri seri svantaggi per la Svizzera.

2

 Una consultazione secondo il capoverso 1 ha luogo sulla base di un progetto di mandato del Consiglio federale. Nel caso di consultazioni urgenti secondo l’articolo 152 capoverso 4 LParl, la consultazione può aver luogo su posizioni provvisorie che la Svizzera intende sostenere nei negoziati.

  1. RS 171.10

Capitolo 1c Rapporto sugli atti normativi e i trattati e risoluzioni internazionali confidenziali o segreti

Art. 5c

1

 I Dipartimenti comunicano regolarmente alla Cancelleria federale il titolo e l’oggetto dei testi seguenti che rientrano nella loro sfera di competenze e in quella dei loro gruppi o uffici:

  1. a.

    gli atti normativi della Confederazione che secondo l’articolo 6 della legge del 18 giugno 20041 sulle pubblicazioni ufficiali (LPubb) non sono pubblicati, nonché la loro modifica o abrogazione;

  2. b.

    i trattati e risoluzioni internazionali confidenziali o segreti, nonché la loro modifica o abrogazione.

2

 La Cancelleria federale tiene un elenco aggiornato comprendente:

  1. a.

    i testi secondo il capoverso 1;

  2. b.

    gli atti normativi secondo l’articolo 6 LPubb e i trattati e risoluzioni internazionali confidenziali o segreti che rientrano nella sfera di competenze del Consiglio federale.

3

 Il Consiglio federale trasmette una volta all’anno alla Delegazione delle Commissioni della gestione l’elenco di cui al capoverso 2.

  1. RS 170.512

Capitolo 2 L’Amministrazione

Sezione 1 Articolazione dell’Amministrazione federale

Art. 6Principi

(art. 8 cpv. 1 LOGA)
1

 L’Amministrazione federale si compone dell’Amministrazione centrale e dell’Amministrazione decentralizzata.

2

 Le persone e le organizzazioni di diritto pubblico o privato che sono istituite dalla legge e forniscono prevalentemente prestazioni a carattere monopolistico o adempiono compiti di vigilanza sull’economia e sulla sicurezza fanno parte dell’Amministrazione federale decentralizzata.

3

 Gli enti esterni incaricati di compiti amministrativi in virtù dell’articolo 2 capoverso 4 LOGA che forniscono prevalentemente prestazioni sul mercato non fanno parte dell’Amministrazione federale. Ciò vale anche per le organizzazioni e le persone di diritto privato che la Confederazione sostiene con aiuti finanziari o indennità secondo l’articolo 3 della legge del 5 ottobre 19901 sui sussidi o in cui detiene una partecipazione minoritaria.

  1. RS 616.1

Art. 7Amministrazione federale centrale

(art. 2 cpv. 1 e 2; art. 43 e 44 LOGA)
1

 Fanno parte dell’Amministrazione federale centrale:

  1. a.

    i dipartimenti e la Cancelleria federale;

  2. b.

    le segreterie generali dei dipartimenti, nonché le loro ulteriori suddivisioni;

  3. c.

    i gruppi;

  4. d.

    gli uffici federali nonché le loro ulteriori suddivisioni.

2

 Le unità amministrative di cui al capoverso 1 lettere c e d possono recare anche un’altra denominazione.

3

 Le unità amministrative di cui al capoverso 1 lettere b–d sono subordinate a un dipartimento. Sono vincolate alle istruzioni del dipartimento.

4

 Gli uffici federali possono essere riuniti in gruppi, se la gestione del dipartimento ne può risultare agevolata.

Art. 7aAmministrazione federale decentralizzata

(art. 2 cpv. 3 LOGA)
1

 L’Amministrazione federale decentralizzata si compone delle seguenti quattro categorie di unità amministrative:

  1. a.

    le commissioni extraparlamentari di cui all’articolo 57a LOGA;

  2. b.

    le unità amministrative senza personalità giuridica che la legge ha reso autonome sul piano organizzativo;

  3. c.

    gli enti, gli istituti e le fondazioni di diritto pubblico istituiti dalla legge che sono autonomi sul piano giuridico, sempre che non forniscano prevalentemente prestazioni sul mercato;

  4. d.

    le società anonime in cui la Confederazione detiene la maggioranza del capitale e dei voti, sempre che non forniscano prevalentemente prestazioni sul mercato.

2

 Le unità amministrative di cui al capoverso 1 lettere a e b non sono vincolate a istruzioni per lo svolgimento dei loro compiti, sempre che la legge non disponga altrimenti.

Art. 7bAttribuzione delle unità amministrative decentralizzate

Entro i limiti fissati dalla legge, le unità amministrative dell’Amministrazione federale decentralizzata sono attribuite come segue:

  1. a.

    alla Cancelleria federale o a un dipartimento; e

  2. b.

    a una delle categorie di cui all’articolo 7a capoverso 1.

Art. 8Elenco delle unità

1

 Nell’allegato 1 sono elencate in modo esaustivo con la relativa attribuzione a un dipartimento le unità amministrative:

  1. a.

    dell’Amministrazione federale centrale, senza l’ulteriore suddivisione degli uffici federali;

  2. b.

    dell’Amministrazione federale decentralizzata, a eccezione delle commissioni extraparlamentari.

2

 Nell’allegato 2 sono elencate in modo esaustivo con la relativa attribuzione a un dipartimento le commissioni extraparlamentari.

Sezione 1a Commissioni extraparlamentari

Art. 8aCommissioni consultive e commissioni decisionali

1

 Secondo le loro funzioni, le commissioni extraparlamentari sono commissioni consultive o commissioni decisionali.

2

 Le commissioni consultive danno pareri e preparano progetti.

3

 Le commissioni decisionali dispongono di un potere decisionale.

Art. 8bEleggibilità

1

 Può divenire membro di una commissione extraparlamentare qualsiasi persona che adempie le condizioni d’impiego nell’Amministrazione federale.

2

 Non sono previsti limiti di età per la nomina.1

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° ago. 2012 (RU 2012 3819).

Art. 8cRappresentanza dei sessi1

1

 La rappresentanza dell’uno o dell’altro sesso in una commissione extraparlamentare non può essere inferiore al 40 per cento. Occorre perseguire a lungo termine una rappresentanza paritetica dei due sessi.

2

 Se la proporzione di uomini o di donne è inferiore al 40 per cento, la Cancelleria federale esige dal dipartimento interessato una motivazione scritta.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 dell’O del 9 dic. 2022 sull’adeguamento di ordinanze in seguito alla verifica del 2022 delle commissioni extraparlamentari, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 842).

Art. 8cbisRappresentanza delle comunità linguistiche1

1

 Nelle commissioni extraparlamentari devono essere rappresentate, per quanto possibile, le comunità linguistiche tedesca, francese e italiana. Occorre adoperarsi affinché vi sia una persona di lingua romancia.

2

 Se una delle comunità linguistiche tedesca, francese o italiana non è rappresentata da almeno una persona, la Cancelleria federale esige dal dipartimento interessato una motivazione scritta.

  1. Introdotto dall’all. cifra II n. 1 dell’O sulle lingue del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2653).

Art. 8dSuperamento del numero massimo di membri previsto dalla legge

1

 Il superamento del numero massimo di membri di una commissione extraparlamentare previsto dalla legge è permesso solo eccezionalmente e deve essere motivato.

2

 Un superamento è giustificato in particolare se:

  1. a.

    sono riunite diverse commissioni;

  2. b.

    solo un numero superiore di membri permette una composizione equilibrata;

  3. c.

    l’importanza dell’ambito politico di competenza della commissione esige che sia rappresentato un più ampio ventaglio di interessi.

Art. 8eDecisione istitutiva

1

 Le commissioni extraparlamentari sono istituite mediante decisione del Consiglio federale.

2

 La decisione istitutiva deve in particolare:

  1. a.

    motivare la necessità della commissione e definirne in modo dettagliato i compiti;

  2. b.

    …

  3. c.

    citare il numero dei membri e motivare, se del caso, un superamento del numero massimo di membri previsto dalla legge;

  4. d.

    …

  5. e.

    disciplinare l’organizzazione della commissione;

  6. f.

    disciplinare il modo in cui la commissione riferisce sulle sue attività e informa il pubblico;

  7. g.

    disciplinare l’obbligo di mantenere il segreto;

  8. gbis.

    stabilire la categoria di indennizzo cui la commissione è attribuita secondo gli articoli 8n e 8p, nonché secondo l’allegato 2;

  9. h.

    fissare i diritti della Confederazione in materia d’utilizzazione dei documenti e delle procedure eventualmente elaborati dalla commissione e protetti dai diritti d’autore;

  10. i.

    disciplinare, se necessario, i rapporti della commissione con i Cantoni, i partiti e le altre organizzazioni;

  11. j.

    attribuire la commissione all’autorità competente (dipartimento o Cancelleria federale) e designare il servizio amministrativo che assume il lavoro di segreteria per la commissione;

  12. k.

    indicare il servizio amministrativo responsabile per il finanziamento della commissione extraparlamentare;

  13. l.

    disciplinare il diritto d’informazione della commissione nei confronti dell’Amministrazione;

  14. m.

    contenere, per le commissioni extraparlamentari che svolgono compiti di vigilanza e regolamentazione, il profilo dei requisiti dei relativi membri.

Art. 8ebisNomina dei membri1

Il Consiglio federale nomina i membri. Determina la loro funzione, sempre che questa non risulti da disposizioni speciali sull’organizzazione della commissione interessata.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° ago. 2012 (RU 2012 3819).

Art. 8eterPeriodo di attesa per i membri di commissioni che svolgono compiti di vigilanza e regolamentazione1

1

 Per i membri di commissioni che svolgono compiti di vigilanza e regolamentazione, il Consiglio federale può prevedere nella decisione di nomina un periodo di attesa qualora si presuma che, dopo l’uscita dalla commissione, l’inizio immediato di un’attività presso un datore di lavoro o un mandante del settore sottoposto a vigilanza o regolamentato generi un conflitto di interesse.

2

 Un conflitto d’interesse può sussistere in particolare se:

  1. a.

    questa attività può compromettere la credibilità e la reputazione della commissione o della Confederazione;

  2. b.

    l’influenza di un membro della commissione su singole decisioni o il suo accesso a informazioni possa in qualche modo far pensare che la sua imparzialità non sia più garantita con il passaggio a un datore di lavoro o a un mandante del settore sottoposto a vigilanza o a regolamentazione.

3

 La durata del periodo di attesa va da un minimo di sei mesi a un massimo di 12 mesi.

4

 Per il periodo di attesa può essere fissata un’indennità. A seconda del danno economico atteso nel singolo caso, corrisponde al massimo all’indennità attuale, da cui sono dedotti tutti i proventi, le indennità e le prestazioni previdenziali percepiti durante questo periodo.

5

 Chi riceve un’indennità per il periodo di attesa è tenuto a comunicare al dipartimento competente i proventi, le indennità e le prestazioni previdenziali percepiti durante questo periodo.

6

 Le indennità percepite indebitamente durante il periodo di attesa devono essere restituite.

  1. Introdotto dalla cifra I n. 1 dell’O del 25 nov. 2015 sul periodo di attesa, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5019).

Art. 8fIndicazione delle relazioni d’interesse1

1

 Ogni membro di una commissione informa su:

  1. a.

    le sue attività professionali;

  2. b.

    le sue attività in organi di direzione e di sorveglianza, nonché in organi di consulenza e simili, di enti, istituti e fondazioni svizzeri ed esteri, di diritto pubblico e privato;

  3. c.

    le sue attività di consulenza o perizia per servizi federali;

  4. d.

    le sue attività di direzione o consulenza per gruppi di interesse svizzeri ed esteri;

  5. e.

    la sua partecipazione ad altri organi della Confederazione.

2

 È fatto salvo il segreto professionale ai sensi del Codice penale2.

3

 Il membro della commissione annuncia senza indugio ogni modifica delle relazioni d’interesse intervenuta durante il mandato al dipartimento competente. Quest’ultimo aggiorna l’elenco di cui all’articolo 8k.3

4

 Può essere revocato il membro della commissione che in occasione della nomina ha omesso di indicare tutte le sue relazioni d’interesse oppure ha omesso di annunciarne la modifica durante il suo mandato, nonostante la richiesta in tal senso dell’autorità competente.4

  1. Vedi anche le disp. trans. della mod. del 26 nov. 2008 alla fine del presente testo.
  2. RS 311.0
  3. Nuovo testo giusta la cifra I n. 8.1 dell’O del 9 nov. 2011 (verifica delle commissioni extraparlamentari), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5227).
  4. Introdotto dalla cifra I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° ago. 2012 (RU 2012 3819).

Art. 8fbisUtilizzazione delle informazioni interne1

1

 I membri delle commissioni possono utilizzare le informazioni non pubbliche, acquisite nell’ambito della loro attività in seno alla commissione, soltanto nell’ambito di tale attività.

2

 In particolare, non possono utilizzare le informazioni di cui al capoverso 1 per procurare vantaggi a sé o a terzi.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 19 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 205).

Art. 8gDurata del mandato

1

 La durata del mandato dei membri delle commissioni extraparlamentari è di quattro anni. Essa coincide con la legislatura del Consiglio nazionale. Il mandato inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.1

2

 Il mandato dei membri nominati nel corso della legislatura termina alla fine di quest’ultima.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° ago. 2012 (RU 2012 3819).

Art. 8hRinnovo integrale

1

 Per ogni nuovo periodo amministrativo, il Consiglio federale procede al rinnovo integrale delle commissioni extraparlamentari.

2

 La Cancelleria federale coordina il rinnovo integrale delle commissioni. Al riguardo emana le corrispondenti istruzioni e le comunica alle Commissioni della gestione delle Camere federali.

3

 Dopo ogni rinnovo integrale, la Cancelleria federale consegna al Consiglio federale un rapporto per le Camere federali sulla composizione delle commissioni extraparlamentari.

Art. 8iLimitazione della durata della funzione

1

 La durata della funzione dei membri delle commissioni extraparlamentari è limitata a 12 anni al massimo; il mandato finisce al termine dell’anno civile corrispondente.

2

 In casi debitamente motivati, il Consiglio federale può prolungare sino a 16 anni al massimo la durata della funzione.

3

 La limitazione della durata della funzione non si applica agli impiegati della Confederazione che sono indispensabili al buon funzionamento delle commissioni extraparlamentari o la cui qualità di membro è prevista d’ufficio da un altro atto normativo.

Art. 8ibisSegreterie delle commissioni1

1

 Ogni commissione extraparlamentare dispone di una segreteria, che è gestita da un servizio dell’Amministrazione federale centrale.

2

 Il responsabile e gli altri collaboratori della segreteria sottostanno al diritto in materia di personale federale applicabile all’Amministrazione federale centrale.

3

 Sono fatte salve le disposizioni derogatorie di diritto speciale o contenute nella decisione istitutiva.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 19 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 205).

Art. 8iterInformazione del pubblico1

Le commissioni che sulla base della loro decisione istitutiva comunicano senza consultare l’autorità competente mantengono il necessario riserbo quando informano il pubblico su questioni politiche.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 5 dic. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4445).

Sezione 1b Organi di direzione di organizzazioni della Confederazione e rappresentanti della Confederazione in organizzazioni di diritto pubblico o privato

Art. 8jPoteri del Consiglio federale1

1

 Il Consiglio federale nomina i membri degli organi di direzione di organizzazioni di diritto pubblico della Confederazione conformemente alle disposizioni organizzative, in particolare i membri del consiglio d’amministrazione o del consiglio d’istituto degli stabilimenti della Confederazione.2

1bis

 Se la nomina incombe a un altro organo oppure se una disposizione organizzativa di diritto pubblico o privato prevede la rappresentanza della Confederazione in un organo di direzione, il Consiglio federale designa o nomina i membri del rispettivo organo di direzione, in particolare i rappresentanti che l’assemblea generale deve eleggere e i rappresentanti che la Confederazione ha il diritto di delegare in organizzazioni di diritto privato in virtù degli articoli 762 e 926 del Codice delle obbligazioni3.4

2

 Per ogni organizzazione il Consiglio federale elabora un profilo dei requisiti tecnici e personali che un rappresentante deve soddisfare. Esercita il suo diritto di nomina e di designazione sulla base di tale profilo.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 155).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 155).
  3. RS 220
  4. Introdotto dalla cifra I dell’O del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 155)

Art. 8jbisPeriodo di attesa per i membri di consigli di amministrazione e d’istituto degli stabilimenti della Confederazione che svolgono compiti di vigilanza e regolamentazione1

1

 Per i membri di consigli di amministrazione e d’istituto degli stabilimenti della Confederazione che svolgono compiti di vigilanza e regolamentazione, il Consiglio federale può prevedere nella decisione di nomina un periodo di attesa qualora si presuma che, dopo l’uscita dal consiglio di amministrazione o d’istituto, l’inizio immediato di un’attività presso un datore di lavoro o un mandante del settore sottoposto a vigilanza o a regolamentazione possa generare un conflitto d’interesse.

2

 Un conflitto d’interesse può sussistere in particolare se:

  1. a.

    questa attività può compromettere la credibilità e la reputazione dello stabilimento della Confederazione;

  2. b.

    l’influenza di un membro del consiglio su singole decisioni o il suo accesso a informazioni possa in qualche modo far pensare che la sua indipendenza non sia più garantita con il passaggio a un datore di lavoro o a un mandante del settore sottoposto a vigilanza o a regolamentazione.

3

 L’articolo 8eter capoversi 3–6 si applica per analogia.

  1. Introdotto dalla cifra I n. 1 dell’O del 25 nov. 2015 sul periodo di attesa, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5019).

Sezione 1c Elenco dei membri delle commissioni extraparlamentari, degli organi di direzione e dei rappresentanti della Confederazione

Art. 8k

1

 In collaborazione con i dipartimenti, la Cancelleria federale pubblica in forma elettronica un elenco dei membri delle commissioni extraparlamentari, dei membri degli organi di direzione di organizzazioni della Confederazione nonché dei rappresentanti della Confederazione in organizzazioni di diritto pubblico o privato.1

2

 L’elenco contiene i seguenti dati sulle persone di cui al capoverso 1:

  1. a.

    cognome e nome;

  2. b.

    sesso;

  3. c.

    lingua madre;

  4. d.

    anno di nascita;

  5. e.

    titolo;

  6. f.

    relazioni d’interesse;

  7. g.

    Cantone secondo l’indirizzo di corrispondenza.

3

 …2

4

 I dati possono essere consultati in linea dalla nomina a membro sino alle dimissioni della persona interessata.

5

 I dati possono essere archiviati per scopi statistici.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 155).
  2. Abrogato dalla cifra I dell’O del 9 dic. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4813).

Sezione 1d Indennizzo dei membri delle commissioni extraparlamentari

Art. 8lAventi diritto1

Ha diritto a un indennizzo conformemente alla presente sezione chi è stato nominato membro o membro supplente di una commissione extraparlamentare ed è attivo in seno a questa commissione.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 205).

Art. 8mCommissioni politico-sociali e commissioni di vigilanza sul mercato

Per quanto concerne l’indennizzo dei loro membri, le commissioni consultive e le commissioni decisionali sono suddivise in due gruppi:

  1. a.

    le commissioni politico-sociali, ossia le commissioni che sostengono l’Assemblea federale, il Consiglio federale e l’Amministrazione federale e trattano principalmente questioni politico-sociali;

  2. b.

    le commissioni di vigilanza sul mercato, ossia le commissioni che vigilano sul funzionamento di un mercato o lo sostengono in modo determinante.

Art. 8nCategorie di commissioni politico-sociali

1

 Per quanto concerne l’indennizzo dei loro membri, le commissioni politico-sociali sono suddivise nelle seguenti categorie in base alle conoscenze richieste ai loro membri e ai compiti da esse svolti:

  1. a.

    categoria S3: le commissioni la cui attività richiede elevate conoscenze specialistiche specifiche, segnatamente i cui membri devono essere autorità riconosciute nel settore di competenza della commissione e possedere conoscenze che non possono essere acquisite in tempo breve;

  2. b.

    categoria S2: le commissioni la cui attività richiede elevate conoscenze specialistiche generali e che dispongono di poteri decisionali sovrani;

  3. c.

    categoria S1: le commissioni la cui attività richiede elevate conoscenze specialistiche generali e che hanno compiti consultivi.

2

 L’attribuzione delle commissioni politico-sociali alle categorie di indennizzo è disciplinata nell’allegato 2 numero 1.1

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3175).

Art. 8oIndennizzo dei membri delle commissioni politico-sociali

1

 I membri e i membri supplenti delle commissioni politico-sociali hanno diritto a una diaria per l’attività svolta in seno alla commissione.

2

 Gli importi sono riportati nell’allegato 2 numero 1. Essi si applicano per il vicepresidente e per gli altri membri.1

3

 La diaria del presidente è maggiorata del 25 per cento. In casi eccezionali motivati, l’autorità competente può accordare al presidente al massimo una diaria doppia.

3bis

 Se la legislazione speciale o la decisione istitutiva della commissione prevede che membri della commissione debbano essere indipendenti da un settore le cui attività rientrano nella sfera di competenza della stessa e se i membri sono in tal modo limitati nell’esercizio della loro attività professionale, l’autorità competente può:

  1. a.

    accordare un aumento della diaria del 50 per cento al massimo; se il membro interessato è il presidente, essa tiene conto della diaria maggiorata di cui al capoverso 3; e

  2. b.

    versare al membro, oltre alla diaria, un importo forfetario di 30 000 franchi all’anno al massimo; gli importi forfetari versati devono essere indicati e motivati nel rapporto sul rinnovo integrale delle commissioni extraparlamentari secondo l’articolo 8h capoverso 3.2

4

 L’autorità competente può accordare al massimo 16 diarie supplementari all’anno al membro che, al di fuori delle sedute e delle ispezioni, risulta impegnato considerevolmente nello studio di atti o rapporti o nella preparazione di relazioni. Se un mandato stabilito nella legislazione speciale richiede un impegno ancora maggiore, l’autorità competente può autorizzare, secondo il caso, la concessione di più di 16 diarie. Le diarie accordate oltre alle 16 diarie supplementari devono essere indicate e motivate nel rapporto sul rinnovo integrale delle commissioni extraparlamentari secondo l’articolo 8h capoverso 3.3

5

 L’autorità competente accorda, per il giorno di viaggio, una mezza diaria al membro di una commissione che deve lasciare il domicilio già la vigilia della seduta oppure che può farvi ritorno soltanto l’indomani.

6

 Nessuno può percepire più di una diaria per lo stesso giorno, anche se ha svolto compiti diversi o da conteggiare separatamente.

7

 Gli importi non sono adattati al rincaro.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3175).
  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del 27 giu. 2012 (RU 2012 3819). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 9 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4813).
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 7 427).

Art. 8pCategorie di commissioni di vigilanza sul mercato

1

 Per quanto concerne l’indennizzo dei loro membri, le commissioni di vigilanza sul mercato sono suddivise nelle seguenti categorie in base alla portata dei loro lavori:

  1. a.

    categoria M3: commissioni i cui lavori hanno un influsso sull’intera economia;

  2. b.

    categoria M2/A: commissioni i cui lavori hanno un influsso su un intero settore;

  3. c.

    categoria M2/B: commissioni i cui lavori hanno un influsso su un intero settore e che sostengono il funzionamento di un mercato, ma non si occupano della sua vigilanza;

  4. d.

    categoria M1: commissioni i cui lavori hanno un influsso su una parte di un settore o che esercitano funzioni d’arbitrato.

2

 L’attribuzione delle commissioni di vigilanza sul mercato alle categorie di indennizzo è disciplinata nell’allegato 2 numero 2.1

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3175).

Art. 8qIndennizzo dei membri delle commissioni di vigilanza sul mercato

1

 I membri delle commissioni di vigilanza sul mercato hanno diritto a un’indennità forfetaria per l’attività svolta in seno alla commissione.

2

 Gli importi sono riportati nell’allegato 2 numero 2.1

3

 Gli importi comprendono tutte le spese, eccetto quelle rimborsate.

4

 Gli importi sono calcolati per un posto a tempo pieno, sulla base di 220 giorni lavorativi all’anno. Nel caso di posti a tempo parziale, il grado d’occupazione è riportato nella decisione di nomina se non risulta dalle prescrizioni concernenti l’organizzazione della commissione interessata.2

5

 Gli importi non sono adattati al rincaro.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 dell’O del 9 dic. 2022 sull’adeguamento di ordinanze in seguito alla verifica del 2022 delle commissioni extraparlamentari, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 842).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° ago. 2012 (RU 2012 3819).

Art. 8rRimborso delle spese

1

 Il rimborso delle spese sostenute dai membri e dai membri supplenti delle commissioni extraparlamentari è disciplinato dalle corrispondenti disposizioni applicabili al personale federale.

2

 Se la partecipazione ai lavori della commissione comporta un onere considerevole per un suo membro, in quanto è tenuto a organizzare l’assistenza di figli o congiunti bisognosi di cure, questi può chiedere il rimborso delle relative spese all’autorità competente.1

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 19 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 205).

Art. 8sMembri di una commissione al servizio della Confederazione

1

 I membri e i membri supplenti delle commissioni extraparlamentari impiegati presso l’Amministrazione federale centrale o decentralizzata non hanno diritto a un indennizzo.

2

 Eccezioni sono ammesse con l’accordo dell’autorità competente se la qualità di membro della commissione non è in rapporto con l’impiego presso l’Amministrazione federale centrale o decentralizzata.

3

 Le indennità per i viaggi di servizio, i pasti e i pernottamenti sono disciplinate dalle disposizioni applicabili al personale federale.

Art. 8tEsclusione del doppio indennizzo

I membri delle commissioni extraparlamentari possono essere indennizzati soltanto in base agli importi applicabili alla loro commissione. Un ulteriore indennizzo per le attività svolte in relazione con il mandato della commissione è escluso.

Sezione 2 …

Art. 9–10c1

  1. Abrogati dall’all. n. 1 dell’O del 14 ott. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile e del Nuovo modello di gestione dell’Amministrazione federale), con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4019).

Capitolo 3 Direzione dell’attività del Governo e dell’Amministrazione

Sezione 1 Principi

Art. 11Principi dell’attività amministrativa

(art. 3 LOGA)

L’Amministrazione federale opera nel quadro del diritto federale e degli obiettivi e priorità fissati dal Consiglio federale. Essa osserva in particolare i seguenti principi:

  1. a.

    riconosce tempestivamente il nuovo fabbisogno operativo e ne deduce obiettivi, strategie e provvedimenti;

  2. b.

    ordina le sue attività corrispondentemente all’importanza e all’urgenza;

  3. c.

    fornisce le sue prestazioni tenendo conto delle aspettative dei cittadini, in modo sostenibile, efficace e economico.

Art. 12Principi della direzione dell’Amministrazione

(art. 8, 35, 36 LOGA)
1

 A tutti i livelli, i responsabili della direzione operano fondandosi sui principi seguenti:

  1. a.

    dirigono negoziando gli obiettivi e i risultati da conseguire;

  2. b.

    valutano periodicamente le prestazioni delle unità amministrative e dei collaboratori;

  3. c.

    adeguano tempestivamente le procedure e l’organizzazione ai nuovi bisogni;

  4. d.

    utilizzano il margine di manovra di cui dispongono, esercitano le loro competenze decisionali e permettono ai loro collaboratori di fare altrettanto nel loro campo;

  5. e.

    promuovono una cultura della disponibilità all’apprendimento e al cambiamento;

  6. f.

    garantiscono un’attività imperniata sui risultati e interdisciplinare.

2

 Per il resto, sono applicabili segnatamente la legislazione concernente il personale e il Concetto direttivo del Consiglio federale in materia di politica del personale.

Art. 13Attribuzione di competenze ai vari livelli dell’Amministrazione federale centrale

(art. 47 cpv. 1 LOGA)
1

 La competenza decisionale secondo l’articolo 47 capoverso 1 LOGA è attribuita in funzione dell’importanza dell’affare.

2

 Di massima, l’attribuzione è effettuata all’unità presso cui è concentrata la necessaria competenza politica e materiale. L’attribuzione a unità al di sotto del livello dell’ufficio è effettuata soltanto in casi eccezionali, debitamente motivati.

3

 Eccezionalmente, un affare viene sottoposto all’unità superiore per decisione o per ottenere istruzioni se la sua importanza o la sua complessità particolare lo richiede.

Sezione 2 Collaborazione

Art. 14Collaborazione tra le unità amministrative

1

 Le unità amministrative sono tenute a collaborare. Si sostengono e si informano a vicenda.

2

 Coordinano la loro attività e l’armonizzano con la politica globale del Consiglio federale.

3

 Danno ad altre unità amministrative le informazioni necessarie per l’adempimento dei loro compiti legali.

Art. 15Partecipazione di unità amministrative cointeressate

1

 Per la preparazione delle loro decisioni le unità amministrative garantiscono la partecipazione di tutte le unità cointeressate.1

2

 A tal fine invitano le unità cointeressate a esprimersi per scritto, sempre che un altro atto normativo non preveda una forma diversa di partecipazione.2

2bis

 Alla partecipazione nella preparazione di testi che contengono norme di diritto si applicano per analogia le disposizioni sugli affari del Consiglio federale (art. 4).3

3

 Se è necessaria l’approvazione, le divergenze vengono appianate dalle unità amministrative interessate. In casi eccezionali, queste ultime possono domandare un appianamento delle divergenze al livello immediatamente superiore.

  1. Nuovo testo giusta l’art. 53 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3989).
  2. Nuovo testo giusta l’art. 53 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3989).
  3. Introdotto dall’art. 53 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3989).

Art. 15aCollaborazione con i Cantoni e altri organi preposti all’esecuzione1

1

 Se un progetto della Confederazione tocca interessi cantonali o comunali essenziali, il dipartimento competente o la Cancelleria federale coinvolge in modo adeguato gli organi cantonali competenti e, se opportuno, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna.

2

 Gli interessi essenziali secondo il capoverso 1 sono toccati in particolare se:

  1. a.

    il progetto deve essere attuato interamente o in parte da organi cantonali o comunali e l’attuazione richiede l’impiego di considerevoli risorse personali o finanziarie di tali organi;

  2. b.

    gli organi cantonali o comunali devono essere riorganizzati; o

  3. c.

    gli organi cantonali o comunali devono provvedere a modifiche essenziali del diritto.

  1. Introdotto dalla cifra II dell’O dell’11 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 929).

Art. 16Conferenza dei segretari generali

(art. 53 LOGA)
1

 La Conferenza dei segretari generali è l’organo supremo di coordinamento. Contribuisce a un’attività amministrativa previdente, efficace e coerente. Può far capo a terzi o ad altri servizi.

2

 Coopera alla pianificazione, alla preparazione e al disbrigo degli affari del Consiglio federale, nonché all’appianamento delle divergenze.

3

 Il Consiglio federale emana il regolamento interno della Conferenza dei segretari generali.1

  1. Introdotto dall’all. n. 5 dell’O del 25 nov. 2020 sulla trasformazione digitale e l’informatica, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5871)

Sezione 3 Pianificazione e supervisione

Art. 17Pianificazione

(art. 6 cpv. 1, 25 cpv. 2 lett. a, 32 lett. a, 36 cpv. 1, 51, 52 LOGA)
1

 Il Consiglio federale stabilisce le priorità, gli obiettivi e i mezzi delle pianificazioni.

2

 Le pianificazioni del Consiglio federale constano di:

  1. a.

    pianificazioni globali che comprendono tutti gli ambiti della politica della Confederazione; ne fanno parte le linee direttive della politica di governo secondo l’articolo 18 e gli obiettivi annui del Consiglio federale secondo l’articolo 19 come pianificazioni materiali, nonché le pianificazioni finanziarie previste dalla legge federale del 6 ottobre 19891 sulle finanze della Confederazione e dalla relativa ordinanza dell’11 giugno 19902;

  2. b.

    pianificazioni specifiche relative a singoli ambiti della politica della Confederazione o a settori di questi ambiti;

  3. c.

    se necessario, ulteriori pianificazioni.

3

 Le pianificazioni materiali e le pianificazioni finanziarie vengono armonizzate nella misura del possibile dal punto di vista temporale e materiale. Le singole sfere di competenza sono raggruppate in ambiti politici.

4

 La Cancelleria federale prepara i piani materiali secondo il capoverso 2 lettera a. L’Amministrazione federale delle finanze (AFF)3 prepara il preventivo e il piano finanziario. A tal fine, collaborano con i dipartimenti.

5

 Per le unità amministrative subordinate sono vincolanti le pianificazioni del Consiglio federale, rispettivamente dei Dipartimenti.

  1. [RU 1990 985; 1995 836 cifra II; 1996 3042; 1997 2022 all. n. 2, 2465 all. n. 11; 1998 1202 art. 7 n. 3, 2847 all. n. 5; 1999 3131; 2000 273 all. n. 7; 2001 707 art. 31 n. 2; 2002 2471; 2003 4265 5191, 535; 2004 1633 cifra I n. 6, 1985 all. cifra II n. 3, 2143. RU 2006 1275 art. 64]. Vedi ora la LF del 7 ott. 2005 sulle finanze della Confederazione (RS 611.0).
  2. [RU 1990 996; 1993 820 all. n. 4; 1995 3204; 1996 2243 I 42, 3043; 1999 1167 all. n. 5; 2000 198 art. 32 n. 1; 2001 267 art. 33 n. 2; 2003 537; 2004 4471 art. 15. RU 2006 1295 art. 76]. Vedi ora l’O del 5 apr. 2006 sulle finanze della Confederazione (RS 611.01).
  3. Nuova espr. giusta la cifra I dell’O dell’11 mar. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 179). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.

Art. 18Linee direttive della politica di Governo

(art. 45bis LRC1)
1

 Le linee direttive della politica di Governo danno un orientamento politico globale per l’attività governativa nella legislatura.

2

 Fanno un bilancio della legislatura trascorsa.

3

 Stabiliscono gli obiettivi, i risultati perseguiti, nonché i provvedimenti prioritari e designano gli ambiti in cui l’offerta statale di prestazioni deve essere oggetto di un riesame o smantellata.

  1. [RU 1962 831; 1966 1363, 1753; 1970 1249; 1972 245, 1686; 1974 1051 II n. 1; 1978 570, 688 art. 88 n. 2; 1979 114 art. 66, 679, 1318; 1984 768; 1985 452; 1986 1712; 1987 600 art. 16 n. 3; 1989 257; 1990 1530, 1642; 1991 857 all. n. 1; 1992 641, 2344; 1994 360, 2147; 1995 4840; 1996 1725 all. n. 1, 2868; 1997 753, 760 art. 1 2022 all. n. 4; 1998 646, 1418, 2847 all. n. 8; 1999 468; 2000 273, 2093; 2001 114 cifra I n. 1;2002 3371 all. n. 1; 2003 2119. RU 2003 3543 all. cifra I n. 3]. Vedi ora la L del 13 dic. 2002 sul Parlamento (RS 171.10).

Art. 19Obiettivi annui del Consiglio federale

(art. 51 LOGA)
1

 Gli obiettivi annui del Consiglio federale definiscono le linee fondamentali dell’attività governativa per l’anno successivo, determinano gli obiettivi e i provvedimenti e designano gli affari da licenziare a destinazione delle Camere federali.

2

 Gli obiettivi annui costituiscono la base per la pianificazione degli affari del Consiglio federale secondo l’articolo 2, per la supervisione secondo l’articolo 21, per la vigilanza secondo la sezione 5, nonché per la presentazione del rapporto annuo di gestione secondo l’articolo 45 della legge del 23 marzo 19621 sui rapporti fra i Consigli (LRC).

  1. Vedi ora la L del 13 dic. 2002 sul Parlamento (RS 171.10).

Art. 20Obiettivi annui dei dipartimenti e della Cancelleria federale

(art. 51 LOGA)
1

 I dipartimenti e la Cancelleria federale armonizzano i loro obiettivi annui con le pianificazioni del Consiglio federale e glieli sottopongono per conoscenza.

2

 Riferiscono sulla loro attività nel quadro della presentazione del rapporto annuo di gestione del Consiglio federale in virtù dell’articolo 45 LRC1.

  1. Vedi ora la L del 13 dic. 2002 sul Parlamento (RS 171.10).

Art. 21Supervisione

1

 La supervisione (controlling) è uno strumento di direzione che consente di incidere continuativamente sui processi di conseguimento degli obiettivi a tutti i livelli.

2

 Nella sua attività di supervisione, il Consiglio federale è assistito dalla Cancelleria federale e dal Dipartimento federale delle finanze. A tal fine, la Cancelleria federale e il Dipartimento federale delle finanze collaborano con i dipartimenti.

3

 I dipartimenti sono competenti per la supervisione nel loro ambito. Armonizzano il loro operato con quello del Consiglio federale.

Art. 22Documentazione dell’attività amministrativa1

1

 Le unità amministrative documentano le loro attività con una gestione degli affari sistematica.

2

 A tale scopo esse impiegano sistemi di gestione elettronica degli affari secondo l’ordinanza GEVER del 3 aprile 20192, sempre che la legislazione non preveda un altro modo di gestire gli affari.

  1. Nuovo testo giusta l’art. 20 n. 3 dell’O GEVER del 3 apr. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1311).
  2. RS 172.010.441

Sezione 3a Eccezioni dalla gestione mediante convenzioni sulle prestazioni

Art. 22a

Dalla gestione mediante convenzioni sulle prestazioni sono esclusi, oltre al Controllo federale delle finanze:

  1. a.

    la Cancelleria federale;

  2. b.

    l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza;

  3. c.

    la Commissione federale delle case da gioco;

  4. d.

    il Sorvegliante dei prezzi;

  5. e.

    la Commissione della concorrenza;

  6. f.

    il Servizio d’inchiesta svizzero sugli infortuni;

  7. g.

    la Commissione federale delle poste;

  8. h.

    la Commissione del trasporto ferroviario;

  9. i.

    la Commissione federale dell’energia elettrica;

  10. j.

    la Commissione federale delle comunicazioni;

  11. k.

    l’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva.

Sezione 3b Deroghe all’obbligo della doppia firma

Art. 22c

Derogano dall’obbligo della doppia firma:

  1. a.

    i contratti, le decisioni e altri impegni formali della Confederazione concernenti il settore del personale;

  2. b.

    i trattati internazionali;

  3. c.

    i contratti, le decisioni e altri impegni formali dell’Amministrazione federale delle contribuzioni che:

    1. 1.

      si fondano sulla legge del 12 giugno 20091 sull’IVA, sulla legge federale del 13 ottobre 19652 sull’imposta preventiva o sulla legge federale del 27 giugno 19733 sulle tasse di bollo, e

    2. 2.

      in ragione del loro elevato numero non sono firmati singolarmente da un rappresentante dell’autorità (procedura collettiva).

  1. RS 641.20
  2. RS 642.21
  3. RS 641.10

Sezione 4 Informazione e comunicazione

Art. 23Competenze1

1

 La Cancelleria federale è competente, in collaborazione con i dipartimenti, per l’informazione dell’Assemblea federale, dei Cantoni e del pubblico su decisioni, intenzioni e provvedimenti del Consiglio federale. Provvede alla necessaria pianificazione ed elabora i principi per una politica di comunicazione del Consiglio federale.

2

 I dipartimenti e la Cancelleria federale sono responsabili dell’informazione e della comunicazione interna ed esterna relativa ai loro affari. Vi provvedono tenendo conto del contesto globale della politica di comunicazione del Consiglio federale. Regolano i compiti d’informazione delle unità loro subordinate.

3

 La Cancelleria federale è competente per il coordinamento dell’informazione e della comunicazione in collaborazione con la Conferenza dei servizi d’informazione della Confederazione e a questo scopo può emanare istruzioni.

4

 In caso di necessità, il Consiglio federale può centralizzare l’informazione e la comunicazione presso il presidente della Confederazione, presso la Cancelleria federale, presso un dipartimento o presso un altro ente designato. L’ente designato ha corrispondenti competenze di emanare istruzioni.

  1. Introdotta dalla cifra I dell’O del 19 giu. 2024, in vigore dal 1° ago. 2024 (RU 2024 313).

Art. 23aUso dei media sociali1

1

 Le unità amministrative possono gestire propri profili nei media sociali allo scopo di diffondere informazioni se:

  1. a.

    i contenuti di tali profili sono accessibili a tutte le persone maggiorenni residenti in Svizzera;

  2. b.

    possono rendere inaccessibili in qualsiasi momento i loro profili e i contenuti.

2

 Le informazioni diffuse nei media sociali devono essere disponibili in linea di principio anche attraverso canali controllati dalle unità amministrative stesse e liberamente accessibili a chiunque.

3

 Sono considerati media sociali le piattaforme elettroniche utili alla comunicazione con il pubblico e che consentono agli utenti di condividere contenuti.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 19 giu. 2024, in vigore dal 1° ago. 2024 (RU 2024 313).

Art. 23bGestione di profili interattivi1

1

 Le unità amministrative possono gestire nei media sociali profili con funzioni interattive se su tali profili:

  1. a.

    tutte le persone maggiorenni residenti in Svizzera possono apportare contribuiti;

  2. b.

    le unità amministrative possono reagire con contributi propri ai contributi degli utenti; e

  3. c.

    le unità amministrative possono nascondere, cancellare o sopprimere in altro modo i contributi degli utenti.

2

 Esse garantiscono la possibilità di essere contattate attraverso i propri profili.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 19 giu. 2024, in vigore dal 1° ago. 2024 (RU 2024 313).

Art. 23cModerazione di profili interattivi1

1

 Le unità amministrative possono, sui loro profili, sopprimere contributi:

  1. a.

    se hanno motivi concreti per credere che:

    1. 1.

      incitano a commettere delitti o crimini,

    2. 2.

      incitano all’odio o alla violenza,

    3. 3.

      ledono la personalità o l’onore, hanno carattere minatorio, discriminatorio o pornografico oppure rappresentano atti di cruda violenza,

    4. 4.

      inducono a un comportamento gravemente pregiudizievole per la salute o la sicurezza personale,

    5. 5.

      contengono pubblicità commerciale, oppure

    6. 6.

      sono generati automaticamente; oppure

  2. b.

    che sono reiterati e:

    1. 1.

      sono manifestamente inappropriati, oppure

    2. 2.

      sono manifestamente falsi sul piano materiale e sussistono motivi concreti per ritenere che servono alla disinformazione.

2

 Se sono straordinariamente numerosi, i contributi possono essere soppressi automaticamente per un determinato periodo di tempo.

3

 In caso di violazioni reiterate o particolarmente gravi, l’unità amministrativa può bloccare un utente per una durata massima di due anni.

4

 Allo scadere della durata prevista per il blocco, se l’utente lo richiede, il blocco è tolto.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 19 giu. 2024, in vigore dal 1° ago. 2024 (RU 2024 313).

Sezione 5 Vigilanza

Art. 24Vigilanza sull’Amministrazione

(art. 8 cpv. 3 e 4, 36 cpv. 3 LOGA)
1

 Mediante la vigilanza, il Consiglio federale, i dipartimenti e la Cancelleria federale garantiscono l’adempimento dei compiti costituzionali e legali.

2

 La vigilanza sull’Amministrazione federale centrale è globale. È retta dai principi di cui negli articoli 11 e 12.

3

 La vigilanza sull’Amministrazione federale decentralizzata, nonché sull’organizzazione e sulle persone conformemente all’articolo 2 capoverso 4 LOGA è disciplinata, quanto all’oggetto, all’estensione e ai principi, dalla legislazione speciale e rispetta il corrispondente grado di autonomia.

Art. 24aUnità rese autonome: vigilanza e orientamento strategico1

(art. 8 cpv. 4 e 5 LOGA)
1

 Il Consiglio federale assume in maniera globale il ruolo di proprietario ed espleta la vigilanza e l’orientamento strategico correlati nei confronti delle unità rese autonome secondo l’articolo 8 capoverso 5 LOGA.

2

 Su mandato del Consiglio federale, il dipartimento con il più stretto legame con l’unità resa autonoma espleta la vigilanza, esercita i diritti del proprietario e funge da interlocutore nei confronti degli organi di direzione della stessa. Nel caso in cui un’unità resa autonoma rivesta grande importanza per le finanze federali, il dipartimento esercita i diritti del proprietario congiuntamente all’AFF. L’attribuzione delle unità rese autonome ai dipartimenti e l’esercizio congiunto con l’AFF dei diritti del proprietario sono elencati nell’allegato 3.

3

 Se altri dipartimenti e altre unità amministrative hanno un legame con le unità rese autonome, questi devono essere coinvolti nell’adempimento dei compiti secondo il capoverso 2.

4

 L’adempimento dei compiti secondo il capoverso 2 compete alla segreteria generale del dipartimento. Il dipartimento può delegare per scritto questa competenza a una segreteria di Stato o a un ufficio federale se non vi sono conflitti d’interesse, in particolare in materia di regolamentazione, vigilanza specialistica, ordinazione di prestazioni e concessione di sussidi.

5

 L’AFF elabora le basi per la vigilanza e l’orientamento strategico delle unità rese autonome della Confederazione («Public Corporate Governance») e coordina la redazione dei rapporti. A tal fine collabora con i dipartimenti e le unità amministrative interessati.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O dell’11 mar. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 179).

Art. 25Controllo

(art. 8 cpv. 3 e 4 LOGA)
1

 Il controllo, come strumento della vigilanza, serve:

  1. a.

    alla chiarificazione approfondita di particolari interrogativi risultanti da avvenimenti attuali o da disfunzioni constatate;

  2. b.

    all’esame periodico di particolari settori.

2

 I controlli sono affidati di massima a speciali servizi indipendenti dalle unità amministrative controllate.

Art. 26Controllo da parte del Consiglio federale1

(art. 8 cpv. 3 e 4, 25 cpv. 2 lett. c e d, 32 lett. e LOGA)

Nell’esercizio dei compiti legali di controllo, il Consiglio federale e il presidente della Confederazione sono assistiti dalla Cancelleria federale. Per chiarire questioni interdipartimentali è possibile ricorrere a gruppi di lavoro giusta l’articolo 56 LOGA o a una consulenza esterna ai sensi dell’articolo 57 LOGA.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 ago. 2002, in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2827).

Art. 27Controllo dei compiti della Confederazione1

(art. 5 LOGA)
1

 Le unità amministrative controllano periodicamente e sistematicamente i loro compiti, le loro prestazioni, le loro procedure e la loro organizzazione in funzione delle necessità e della conformità ai principi degli articoli 11 e 12; provvedono affinché vengano prese le corrispondenti misure di adeguamento e di rinuncia.

2

 La Conferenza dei Segretari generali assume un ruolo di coordinamento.

3

 L’AFF coordina, in collaborazione con la Conferenza dei segretari generali, il controllo di cui al capoverso 1 con il riesame di cui all’articolo 5 della legge del 5 ottobre 19902 sui sussidi.3

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 ago. 2002, in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2827).
  2. RS 616.1
  3. Introdotto dall’all. n. 1 dell’O del 14 ott. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile e del Nuovo modello di gestione dell’Amministrazione federale), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4019).

Sezione 6 Inchiesta amministrativa

Art. 27aScopo

1

 L’inchiesta amministrativa è una procedura speciale del controllo ai sensi degli articoli 25 e 26 volta ad accertare se sussiste un fatto che esige un intervento d’ufficio per salvaguardare l’interesse pubblico.

2

 L’inchiesta amministrativa non è diretta contro una persona determinata. Sono fatti salvi l’inchiesta disciplinare ai sensi dell’articolo 98 dell’ordinanza del 3 luglio 20011 sul personale federale nonché i procedimenti penali.

  1. RS 172.220.111.3

Art. 27bProcedimenti parallelamente in corso

1

 Un’inchiesta amministrativa non può ostacolare né inchieste penali né inchieste degli organi di vigilanza parlamentari.

2

 Se si può prevedere un conflitto di procedura, l’autorità che ha ordinato l’inchiesta sospende o interrompe l’inchiesta amministrativa.

Art. 27cAutorità competente a ordinare un’inchiesta amministrativa

1

 Il capo del Dipartimento o il cancelliere della Confederazione ordina un’inchiesta amministrativa nelle unità amministrative che gli sono subordinate. Può delegare detta competenza alle unità amministrative che gli sono subordinate.

2

 Il Consiglio federale ordina l’inchiesta se un’inchiesta amministrativa interessa più di un Dipartimento o un Dipartimento e la Cancelleria federale.

Art. 27cbisCoordinamento1

1

 Se ordina un’inchiesta amministrativa, il Consiglio federale incarica un Dipartimento o la Cancelleria federale di assicurarne il coordinamento.

2

 Può affidare a tale Dipartimento o alla Cancelleria federale determinati compiti dell’autorità che ordina l’inchiesta. Decide in ogni caso esso stesso in merito all’oggetto e al termine ultimo (art. 27e cpv. 1 lett. a e i), nonché alle conseguenze dell’inchiesta amministrativa (art. 27j cpv. 4).

3

 Il Dipartimento incaricato del coordinamento o la Cancelleria federale informa regolarmente il Consiglio federale sull’andamento dell’inchiesta e gli sottopone il relativo rapporto.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 12 ago. 2026, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU 2026 420).

Art. 27dOrgani d’inchiesta

1

 L’inchiesta amministrativa è affidata a persone:

  1. a.

    le quali adempiono i requisiti personali, professionali e tecnici necessari per lo svolgimento di siffatto compito;

  2. b.

    le quali non lavorano nell’ambito di attività sotto inchiesta; e

  3. c.

    alle quali non è affidato contemporaneamente un procedimento disciplinare o altro procedimento di diritto del personale nello stesso affare.

2

 L’inchiesta può essere affidata a persone estranee all’Amministrazione federale. Queste agiscono in veste di mandatari dell’autorità che ordina l’inchiesta.

3

 L’organo d’inchiesta può, nei limiti del suo mandato, emanare le necessarie istruzioni ma non decisioni formali.

4

 Le disposizioni concernenti la ricusazione di cui all’articolo 10 della legge federale del 20 dicembre 19681 sulla procedura amministrativa (PA) sono applicabili per analogia.

  1. RS 172.021

Art. 27eMandato d’inchiesta

1

 L’autorità che ordina l’inchiesta rilascia un mandato d’inchiesta scritto. In esso sono descritti segnatamente:

  1. a.

    l’oggetto dell’inchiesta;

  2. b.

    la nomina dell’organo d’inchiesta;

  3. c.

    le competenze dell’organo d’inchiesta;

  4. d.

    l’obbligo di serbare il segreto d’ufficio;

  5. e.

    le indennità spettanti all’organo d’inchiesta;

  6. f.

    l’approntamento degli strumenti ausiliari necessari;

  7. g.

    il coinvolgimento di organi ausiliari;

  8. h.

    la presentazione dei rapporti;

  9. i.

    lo scadenzario.

2

 Al mandato d’inchiesta sono allegati eventuali atti già esistenti.

Art. 27fApertura

1

 L’autorità che ordina l’inchiesta ne notifica l’apertura nonché il motivo che l’ha originata, lo scopo e l’organo d’inchiesta alle unità amministrative interessate.

2

 Essa emana le necessarie istruzioni concernenti i diritti d’ispezione e di accesso degli organi d’inchiesta nonché l’obbligo di informare gli impiegati interessati.

Art. 27gEsecuzione

1

 Per accertare i fatti, l’organo d’inchiesta si attiene ai mezzi di prova di cui all’articolo 12 PA1. Nell’ambito dell’inchiesta amministrativa non si procede però all’audizione di testimoni.

2

 Le autorità e gli impiegati della Confederazione coinvolti nell’inchiesta amministrativa sono tenuti a collaborare all’accertamento dei fatti.

3

 Se, nel corso dell’inchiesta amministrativa, emerge che sono necessarie da altri Dipartimenti o dalla Cancelleria federale informazioni soggette a segreto, l’organo d’inchiesta deve ottenere il consenso del capo del Dipartimento interessato o del Cancelliere della Confederazione. Negli altri casi si applica l’articolo 14.

4

 Le autorità e le persone coinvolte nell’inchiesta amministrativa hanno la possibilità di esaminare gli atti che li concernono e di esprimere il loro parere (art. 26–28 PA).

5

 Esse hanno il diritto di essere sentite (art. 29–33 PA).

  1. RS 172.021

Art. 27hInterrogazioni

1

 Le persone coinvolte nell’inchiesta amministrativa possono farsi rappresentare o patrocinare.

2

 L’organo d’inchiesta informa le persone le quali devono essere sentite che esse possono rifiutarsi di deporre qualora la deposizione arrecasse loro pregiudizio in vista di un procedimento disciplinare o penale.

3

 L’organo d’inchiesta informa le persone estranee all’Amministrazione federale che devono essere sentite che non sono obbligate a rilasciare informazioni.

Art. 27iProtezione dei dati personali1

Ogni servizio amministrativo invitato dall’organo d’inchiesta a rendere noti dati personali è tenuto, nella propria sfera di competenza, a garantire l’osservanza delle disposizioni della legge federale del 25 settembre 20202 sulla protezione dei dati.

  1. Nuovo testo giusta l’all. 2 cifra II n. 14 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).
  2. RS 235.1

Art. 27jRisultati

1

 L’organo d’inchiesta fornisce all’autorità che ordina l’inchiesta gli atti d’inchiesta completi e un rapporto.

2

 Nel rapporto, oltre a descrivere lo svolgimento e i risultati dell’inchiesta, formula proposte sul seguito del procedimento.

3

 L’autorità che ordina l’inchiesta informa del risultato le autorità e le persone coinvolte nell’inchiesta amministrativa.

4

 L’autorità che ordina l’inchiesta decide in merito alle conseguenze dell’inchiesta amministrativa.

5

 I risultati di un’inchiesta amministrativa possono essere motivo per l’apertura di altri procedimenti, segnatamente di diritto del personale.

Capitolo 3a Approvazione di atti legislativi dei Cantoni

Art. 27kPresentazione

(art. 61b cpv. 1 LOGA)
1

 Le leggi e le ordinanze dei Cantoni che sottostanno all’approvazione della Confederazione devono essere inoltrate alla Cancelleria federale. La Cancelleria federale può esigerne l’inoltro.

2

 Gli atti legislativi devono essere inoltrati non appena l’autorità cantonale competente li ha adottati. Non è necessario aspettare la votazione popolare o la scadenza del termine di referendum.

3

 I Cantoni possono sottoporre al previo esame della Cancelleria federale i progetti di atti legislativi che sottostanno all’approvazione della Confederazione.

Art. 27lTrasmissione al dipartimento competente

1

 La Cancelleria federale trasmette l’atto legislativo inoltratole al dipartimento competente in materia.

2

 Se un atto legislativo non rientra nella competenza esclusiva di un solo dipartimento, la Cancelleria federale designa il dipartimento incaricato della direzione dei lavori e informa gli altri dipartimenti interessati.

Art. 27mApprovazione in casi non controversi

(art. 61b cpv. 2 LOGA)

Se il caso non è controverso, il dipartimento dà la sua approvazione entro due mesi dall’inoltro e la comunica ai Cantoni e alla Cancelleria federale.

Art. 27nApprovazione in casi controversi

(art. 61b cpv. 3 LOGA)
1

 Se giunge alla conclusione che l’atto non è conforme al diritto federale e non può quindi essere approvato o potrebbe esserlo soltanto con riserva, il dipartimento prende una decisione provvisoria entro due mesi dall’inoltro. Trasmette la decisione con una breve motivazione al Cantone fissandogli un termine di risposta.

2

 Se la risposta del Cantone lo persuade che l’atto non è incompatibile con il diritto federale, il dipartimento dà la sua approvazione entro due mesi da quando è giunta la risposta.

3

 In caso contrario il dipartimento sottopone l’oggetto al Consiglio federale entro due mesi, proponendogli di approvare l’atto con riserva o di rifiutare l’approvazione.

Capitolo 3b Trattati intercantonali o dei Cantoni con l’estero

Art. 27oInformazione nei confronti della Confederazione

(art. 61c cpv. 1 LOGA)
1

 I Cantoni contraenti o un servizio di coordinamento designato dai medesimi informano la Cancelleria federale sui trattati intercantonali o dei Cantoni con l’estero.

2

 L’informazione va trasmessa alla Cancelleria federale:

  1. a.

    nel caso dei trattati intercantonali, dopo l’adozione del progetto da parte dell’organo intercantonale incaricato di elaborarli o dopo l’accettazione di un trattato da parte di almeno uno dei Cantoni contraenti;

  2. b.

    nel caso dei trattati dei Cantoni con l’estero, prima della loro conclusione.

3

 All’informazione è allegato il testo del trattato.

Art. 27pEsame preliminare di trattati intercantonali

I Cantoni possono sottoporre alla Cancelleria federale i trattati intercantonali per l’esame preliminare.

Art. 27qInformazione nei confronti dei Cantoni terzi

(art. 62 cpv. 1 LOGA)
1

 Entro 14 giorni da quando il trattato è stato depositato, la Cancelleria federale informa, mediante una comunicazione nel Foglio federale, i Cantoni che non partecipano all’accordo (Cantoni terzi) su un trattato di cui ha preso atto.

2

 Nella comunicazione essa indica i Cantoni contraenti, il titolo del trattato in questione e il servizio presso cui è possibile procurarsi il testo del trattato o prenderne visione.

3

 Ai trattati dei Cantoni con l’estero conclusi per il tramite della Confederazione si applicano per analogia i capoversi 1 e 2.

Art. 27rTrasmissione al dipartimento competente

1

 La Cancelleria federale trasmette il trattato inoltratole al dipartimento competente in materia.

2

 Se il trattato non rientra nella competenza esclusiva di un solo dipartimento, la Cancelleria federale designa il dipartimento incaricato della direzione dei lavori e informa gli altri dipartimenti interessati.

Art. 27sComunicazione del risultato dell’esame; obiezione contro i trattati

(art. 62 cpv. 2 e 3 LOGA)
1

 Entro due mesi dall’informazione nel Foglio federale secondo l’articolo 27q, il dipartimento comunica il risultato dell’esame del trattato ai Cantoni contraenti o al servizio di coordinamento e alla Cancelleria federale.

2

 Se constata che il trattato pregiudica il diritto o gli interessi della Confederazione, il dipartimento solleva obiezione nei confronti dei Cantoni contraenti e, se del caso, del servizio di coordinamento e li invita a prendere posizione.

3

 Il dipartimento comunica tempestivamente ai Cantoni contraenti, al servizio di coordinamento e alla Cancelleria se, in base alla presa di posizione, l’opposizione al diritto o agli interessi della Confederazione permane oppure no.

Art. 27tReclamo all’Assemblea federale

(art. 62 cpv. 4 LOGA)

Se l’opposizione al diritto o agli interessi della Confederazione permane, il dipartimento chiede al Consiglio federale di sollevare reclamo all’Assemblea federale contro il trattato interessato.

Capitolo 4 Disposizioni finali

Sezione 1 Altre disposizioni d’esecuzione

Art. 28Ordinanze del Consiglio federale sull’organizzazione dei dipartimenti e della Cancelleria federale

(art. 31 cpv. 3, 43 e 47 LOGA)

Il Consiglio federale emana un’ordinanza sull’organizzazione di ogni dipartimento e della Cancelleria federale. Vi disciplina in particolare:

  1. a.

    gli obiettivi, i principi e le competenze dei dipartimenti, rispettivamente della Cancelleria federale;

  2. b.

    gli obiettivi, i compiti e le competenze dei gruppi e degli uffici;

  3. c.

    l’attribuzione interna ai dipartimenti delle unità amministrative decentralizzate, nonché, nella misura in cui non siano disciplinati in altro modo, i loro obiettivi, compiti e competenze.

Art. 29Regolamenti interni dei dipartimenti e della Cancelleria federale

(art. 37 e 43 cpv. 4 LOGA)
1

 I dipartimenti e la Cancelleria federale emanano propri regolamenti interni. Vi possono disciplinare in particolare:

  1. a.

    i principi di direzione del dipartimento, rispettivamente della Cancelleria federale;

  2. b.

    i principi d’organizzazione del dipartimento, rispettivamente della Cancelleria federale, nella misura in cui non siano disciplinati da altre prescrizioni;

  3. c.

    la procura a firmare;

  4. d.

    il ricorso a consulenti esterni da parte di gruppi e uffici.

2

 Per i compiti interdipartimentali, i dipartimenti competenti, rispettivamente la Cancelleria federale possono emanare un regolamento interno comune.

3

 I regolamenti interni sono accessibili al pubblico; non sono però pubblicati nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

Art. 30Istruzioni e documenti ausiliari

1

 Il Consiglio federale, rispettivamente la Conferenza dei segretari generali, i dipartimenti o la Cancelleria federale provvedono con istruzioni e documenti ausiliari al buon funzionamento dell’Amministrazione.

2

 Le istruzioni e i documenti ausiliari disciplinano segnatamente:

  1. a.

    la preparazione degli affari del Consiglio federale;

  2. b.

    …

  3. c.

    la struttura di messaggi e rapporti del Consiglio federale alle Camere federali;

  4. d.

    l’elaborazione e l’impostazione di atti legislativi della Confederazione;

  5. e.

    i principi dell’attribuzione delle competenze al livello adeguato;

  6. f.

    la procedura legislativa preliminare, nella misura in cui non sia disciplinata nell’ordinanza del 17 giugno 19911 sulla procedura di consultazione;

  7. g.

    l’impiego delle risorse, segnatamente nei settori del personale, delle finanze, dell’informatica e della logistica;

  8. h.

    la composizione e la nomina, i mandati, la procedura degli organi di stato maggiore, di pianificazione e di coordinamento, nonché i loro rapporti con il resto dell’Amministrazione;

  9. i.

    la cura dei rapporti internazionali dell’Amministrazione federale;

  10. j.

    l’attività commerciale accessoria delle unità amministrative;

  11. k.

    l’obbligo di gestione degli atti;

  12. l.

    le abilitazioni del presidente della Confederazione in applicazione dell’articolo 26 capoverso 4 LOGA;

  13. m.

    il coordinamento dell’informazione e della comunicazione.

  1. [RU 1991 1632, 1996 1651 art. 22. RU 2005 4103 art. 22]. Vedi ora l’O del 17 ago. 2005 sulla consultazione (RS 172.061.1).

Sezione 2 Autorizzazione a compiere atti per conto di uno Stato estero e di tribunali internazionali

Art. 31

1

 Nel loro ambito, i dipartimenti e la Cancelleria federale decidono in merito alle autorizzazioni secondo l’articolo 271 numero 1 del Codice penale1 a compiere atti per conto di uno Stato estero.

1bis

 L’Ufficio federale di giustizia è competente per accordare le autorizzazioni ai sensi dell’articolo 22 del Decreto federale del 21 dicembre 19952 concernente la cooperazione con i tribunali internazionali incaricati del perseguimento penale delle violazioni gravi del diritto internazionale umanitario.3

2

 Casi di importanza fondamentale, politica o di altro genere vanno sottoposti al Consiglio federale.

3

 Le decisioni sono comunicate al Ministero pubblico della Confederazione e ai dipartimenti cointeressati.4

  1. RS 311.0
  2. RS 351.20. Ora: LF.
  3. Introdotto dall’all. n. 2 dell’O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° feb. 2004 (RU 2004 433).
  4. Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° feb. 2004 (RU 2004 433).

Sezione 3 …

Art. 321

  1. Abrogato dalla cifra I dell’O del 21 ago. 2002, con effetto dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2827).

Sezione 4 …

Art. 331

  1. Abrogato dalla cifra I dell’O del 16 gen. 2008, con effetto dal 1° feb. 2008 (RU 2008 191).

Sezione 5 Diritto previgente: abrogazione

Art. 34

Il decreto del Consiglio federale del 7 luglio 19711 che dà facoltà ai Dipartimenti e alla Cancelleria federale di accordare l’autorizzazione prevista dall’articolo 271 numero 1 del Codice penale svizzero è abrogato.

  1. [RU 1971 1053]

Sezione 6 Entrata in vigore

Art. 35

1

 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

2

 Gli articoli 26 e 27 entrano in vigore simultaneamente all’ordinanza del 5 maggio 19991 sull’organizzazione della Cancelleria federale.

  1. [RU 1999 1757; 2002 2827 cifra III; 2004 4521; 2007 349, 4477 cifra IV n. 7. RU 2008 5153 art. 11]. In vigore dal 1° giu. 1999.

Disposizione transitoria relativa alla modifica del 26 novembre 2008

Disposizione transitoria della modifica del 27 novembre 2009

Disposizioni transitorie della modifica del 30 giugno 2010

Allegati

  • Elenco delle unità amministrative dell’Amministrazione federale
  • Commissioni extraparlamentari
  • Attribuzione delle unità rese autonome al dipartimento con il più stretto legame ed esercizio congiunto con l’AFF dei diritti del proprietario

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.10.2026. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).