Ordinanza del 20 agosto 2025 sui prodotti fitosanitari (OPF)
RS 916.161 · 149 articoli
OPF (RS 916.161) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.
Estratto del testo (149 articoli)
La presente ordinanza ha lo scopo di garantire che: a. i prodotti fitosanitari siano sufficientemente idonei per l’uso previsto; b. la produzione agricola sia migliorata in particolare in termini di qualità e quantità; c. i pro…
1 La presente ordinanza disciplina: a. l’approvazione di sostanze attive, fitoprotettori e sinergizzanti per l’uso in prodotti fitosanitari; b. l’uso di coformulanti nei prodotti fitosanitari. 2 Essa disciplina per i prodotti…
1 La presente ordinanza si applica ai prodotti contenenti o costituiti da sostanze attive, fitoprotettori, sinergizzanti o coformulanti e destinati a uno dei seguenti usi (prodotti fitosanitari): a. proteggere i…
1 Nella presente ordinanza valgono le seguenti definizioni: a. per i termini sottostanti le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1107/2009 : 1. sostanze attive, 2. fitoprotettori, 3. sinergizzanti, 4.…
1 Le sostanze attive, i fitoprotettori e i sinergizzanti che sono approvati nell’UE per l’uso in prodotti fitosanitari conformemente…
1 Per sostanze attive, fitoprotettori e sinergizzanti approvati secondo gli articoli…
1 Sulla base dell’articolo 9 capoverso 5 LPAc, l’USAV può revocare l’approvazione di sostanze atti…
Un coformulante che non può entrare nella composizione di un prodotto fitosanitario secondo l’articolo 27 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1107/2009 , non può entrare nella composizione di un prodotto fitosanitario nemmeno in Sviz…
Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).
