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Ordinanza del 1° luglio 1998 contro il deterioramento del suolo (O suolo)

RS 814.12In vigoreStato 01.08.202515 articoli

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Atti dell’Unione europea che Législation em collega a RS 814.12.

Fonte: EUR-Lex, © Unione europea. Fanno fede soltanto i testi pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Indice
  1. Sezione 1Scopo, campo d’applicazione e definizioni1–2
  2. Sezione 2Osservazione, sorveglianza e valutazione del deterioramento del suolo3–5
  3. Sezione 3Prevenzione del costipamento a lungo termine e dell’erosione del suolo; utilizzazione del suolo asportato6–7
  4. Sezione 4Misure complementari in caso di suolo deteriorato8–11
  5. Sezione 5Raccomandazioni della Confederazione12
  6. Sezione 6Disposizioni finali13–15

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 29, 33 capoverso 2, 35 capoverso 1 e 39 capoverso 1 della legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb), ordina:

Sezione 1 Scopo, campo d’applicazione e definizioni

Art. 1Scopo, campo d’applicazione

Per conservare a lungo termine la fertilità del suolo, la presente ordinanza disciplina:

  1. a.

    l’osservazione, la sorveglianza e la valutazione del deterioramento chimico, biologico e fisico del suolo;

  2. b.

    le misure atte a prevenire il costipamento a lungo termine e l’erosione del suolo;

  3. c.

    le misure d’utilizzazione del suolo asportato;

  4. d.

    le ulteriori misure che i Cantoni prendono in caso di suoli deteriorati (art. 34 LPAmb).

Art. 2Definizioni

1

 Il suolo è fertile quando:

  1. a.

    possiede una diversità, una biomassa e un’attività degli organismi, una sostanza organica, una struttura, una composizione e uno spessore tipici per la sua ubicazione nonché una capacità di decomposizione intatta;

  2. b.

    permette la crescita e lo sviluppo normali o influenzati dall’uomo di piante e associazioni vegetali, naturali o coltivate, e non pregiudica le loro caratteristiche;

  3. c.

    permette una produzione vegetale di buona qualità che non mette in pericolo la salute dell’uomo e degli animali;

  4. d.

    non mette in pericolo la salute dell’uomo e degli animali che lo ingeriscono direttamente.

2

 È considerato deterioramento chimico del suolo il deterioramento derivante da sostanze naturali o artificiali (sostanze nocive).

3

 È considerato deterioramento biologico del suolo il deterioramento derivante da cambiamenti negativi a lungo termine della diversità, della biomassa o dell’attività degli organismi del suolo, dovuti in particolare a organismi geneticamente modificati, patogeni o alloctoni.1

4

 Sono considerate deterioramento fisico del suolo le modificazioni della struttura, della conformazione o dello spessore del suolo derivanti da interventi dell’uomo.

4bis

 È considerata sostanza organica del suolo qualsiasi sostanza animale, vegetale o microbica viva o morta che viene degradata o trasformata attraverso processi biologici o chimici nel suolo.2

5

 Per determinate forme di utilizzazione i valori di guardia indicano il deterioramento del suolo che, in caso di superamento, secondo le attuali conoscenze scientifiche e l’esperienza, può presentare un pericolo concreto per l’uomo, gli animali o le piante. Tali valori servono a valutare se è necessario limitare l’utilizzazione del suolo ai sensi dell’articolo 34 capoverso 2 LPAmb.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 giu. 2025, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 452).
  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 giu. 2025, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 452).

Sezione 2 Osservazione, sorveglianza e valutazione del deterioramento del suolo

Art. 3Osservazione da parte della Confederazione

1

 L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) gestisce una rete nazionale di osservazione del deterioramento del suolo (NABO) in collaborazione con l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG).1

2

 L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM)2 informa i Cantoni sui risultati dell’osservazione e li pubblica.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 giu. 2025, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 452).
  2. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 2004 4937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 4Carte indicative e sorveglianza da parte dei Cantoni1

1

 Se è accertato o è altamente probabile che in determinate regioni il suolo sia deteriorato, i Cantoni elaborano e aggiornano delle carte indicative. Tali carte contengono almeno informazioni sull’ubicazione, il tipo e l’entità del deterioramento del suolo.

2

 Se è accertato o è probabile che in determinate regioni il deterioramento del suolo ne pregiudichi la fertilità, i Cantoni provvedono affinché in tali regioni si proceda a una sorveglianza del deterioramento del suolo.

3

 L’UFAM provvede, in collaborazione con l’UFAG, a mettere a disposizione le basi tecniche necessarie all’elaborazione e all’aggiornamento delle carte indicative nonché alla sorveglianza del deterioramento del suolo e offre consulenza ai Cantoni.

4

 I Cantoni comunicano all’UFAM i risultati della sorveglianza e li pubblicano.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 giu. 2025, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 452).

Art. 5Valutazione

1

 La Confederazione e i Cantoni valutano il deterioramento del suolo sulla base dei valori indicativi, di guardia e di risanamento stabiliti negli allegati.

2

 In mancanza di un valore indicativo per una sostanza che deteriora un suolo e che può pregiudicarne la fertilità a lungo termine, d’intesa con l’UFAM il Cantone ne stabilisce uno nel singolo caso sulla base dei criteri di cui all’articolo 2 capoverso 1.1

3

 In mancanza di valori di guardia o di risanamento per una sostanza che deteriora un suolo e che, se utilizzata in un determinato modo, può mettere in pericolo la salute dell’uomo, degli animali o delle piante, d’intesa con l’UFAM il Cantone stabilisce tali valori nel singolo caso.2

4

 L’UFAM tiene un elenco dei valori stabiliti nei singoli casi di cui ai capoversi 2 e 3 e informa i Cantoni in merito.3

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 giu. 2025, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 452).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 giu. 2025, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 452).
  3. Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 giu. 2025, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 452).

Sezione 3 Prevenzione del costipamento a lungo termine e dell’erosione del suolo; utilizzazione del suolo asportato

Art. 6Prevenzione del costipamento e dell’erosione del suolo

1

 Chi costruisce un impianto, coltiva o sfrutta in altro modo il suolo deve scegliere e impiegare i veicoli, le macchine e gli apparecchi considerando le caratteristiche fisiche e l’umidità del suolo in modo da evitare costipamento o altre modifiche della sua struttura tali da pregiudicarne la fertilità a lungo termine.1

2

 Chi modifica il terreno o coltiva il suolo deve provvedere mediante modalità di costruzione e di coltivazione idonee, in particolare mediante tecniche di costruzione e di piantagione che impediscano l’erosione, la rotazione delle colture e la sistemazione di passaggi, a che la conservazione a lungo termine della fertilità del suolo non venga pregiudicata dall’erosione. Se a tale scopo sono necessarie misure comuni di più aziende, il Cantone le ordina, in particolare nel caso di erosione dovuta a scorrimento intensivo di rigagnoli d’acqua piovana di pendio.

  1. Nuovo testo giusta il n. 6 dell’all. 6 all’O del 4 dic. 2015 sui rifiuti, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5699).

Art. 7Utilizzazione del suolo asportato1

1

 Chi asporta suolo deve utilizzarlo in modo da poterlo reimpiegare come suolo, in particolare il suolo dello strato superiore e di quello inferiore del suolo dev’essere asportato e depositato separatamente.

2

 Se il materiale terroso asportato dallo strato superiore e da quello inferiore del suolo viene reimpiegato come suolo (p. es. per ricoltivazioni o modificazioni del terreno), dev’essere collocato o aggiunto in modo tale che:

  1. a.

    qualsiasi deterioramento fisico a scapito della fertilità del suolo preesistente e di quello collocato o aggiunto venga ridotto a un periodo quanto più breve possibile;

  2. b.

    il suolo preesistente non subisca un ulteriore deterioramento chimico e biologico.

  1. Nuovo testo giusta il n. 6 dell’all. 6 all’O del 4 dic. 2015 sui rifiuti, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5699).

Sezione 4 Misure complementari in caso di suolo deteriorato

Art. 8Misure dei Cantoni in caso di superamento dei valori indicativi

(art. 34 cpv. 1 LPAmb)
1

 Se in una determinata regione i valori indicativi sono superati o se il deterioramento del suolo aumenta sensibilmente, il Cantone ne accerta le cause.

2

 Il Cantone esamina se le misure adottate in virtù delle prescrizioni federali in materia di protezione delle acque, protezione contro le catastrofi, igiene dell’aria, sostanze e organismi pericolosi per l’ambiente nonché in materia di rifiuti e deterioramento fisico del suolo sono sufficienti per impedire un ulteriore deterioramento nella regione in questione.

3

 Se dette misure non sono sufficienti, il Cantone prende ulteriori misure giusta l’articolo 34 capoverso 1 LPAmb. Ne informa dapprima l’UFAM.

4

 I Cantoni mettono in atto le misure entro cinque anni dalla constatazione del deterioramento del suolo. Fissano i termini a seconda dell’urgenza del singolo caso.

Art. 9Misure dei Cantoni in caso di superamento dei valori di guardia

(art. 34 cpv. 2 LPAmb)
1

 Se in una determinata regione i valori di guardia sono superati, il Cantone esamina se il deterioramento del suolo presenta un pericolo concreto per l’uomo, gli animali o le piante.

2

 In caso di pericolo concreto, limita l’utilizzazione del suolo nella misura necessaria a eliminare tale pericolo.

Art. 10Misure dei Cantoni in caso di superamento dei valori di risanamento

(art. 34 cpv. 3 LPAmb)
1

 Se in una determinata regione i valori di risanamento sono superati, il Cantone vieta le utilizzazioni interessate.

2

 Nelle regioni destinate dalla pianificazione del territorio all’utilizzazione orticola, agricola o forestale il Cantone ordina misure atte a ridurre il grado di deterioramento del suolo al di sotto dei valori di risanamento in modo da rendere possibile la prevista utilizzazione conforme agli usi locali senza pericolo per l’uomo, gli animali o le piante.

Art. 11Inasprimento delle prescrizioni federali

Quando per conservare la fertilità del suolo, oltre alle misure complementari cantonali o al loro posto, è necessario un inasprimento delle prescrizioni federali giusta l’articolo 33 LPAmb, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia, delle comunicazioni (DATEC) ne fa domanda al Consiglio federale.

Sezione 5 Raccomandazioni della Confederazione

Art. 12

1

 L’UFAM e gli altri Servizi federali interessati emanano raccomandazioni comuni sull’applicazione della presente ordinanza. Collaborano con i Cantoni e con le associazioni economiche interessate.

2

 Essi esaminano se misure previste su base volontaria stabilite nell’ambito di accordi settoriali con l’economia sono indicate ai fini dell’esecuzione della presente ordinanza.

Sezione 6 Disposizioni finali

Art. 13Esecuzione1

1

 I Cantoni eseguono la presente ordinanza ad eccezione dei compiti da essa attribuiti alla Confederazione.

2

 Nell’applicare altre leggi federali, accordi internazionali o decisioni internazionali concernenti punti disciplinati dalla presente ordinanza, le autorità federali eseguono in tal ambito anche la presente ordinanza. La collaborazione dell’UFAM e dei Cantoni è retta dall’articolo 41 capoversi 2 e 4 LPAmb; sono salve le disposizioni legali sull’obbligo di tutela del segreto.

3

 L’UFAM stabilisce i modelli di geodati e i modelli di rappresentazione minimi per i geodati di base ai sensi della presente ordinanza per i quali è designato quale servizio specializzato della Confederazione nell’allegato 1 dell’ordinanza del 21 maggio 20082 sulla geoinformazione.3

  1. Nuovo testo giusta la cifra II n. 11 dell’O del 2 feb. 2000 relativa alla LF sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 703).
  2. RS 510.620
  3. Introdotto dal n. 6 dell’all. 2 all’O del 21 mag. 2008 sulla geoinformazione, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2809).

Art. 14Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del 9 giugno 19861 concernente le sostanze nocive nel suolo è abrogata.

  1. [RU 1986 1147, 1996 2243 cifra I n. 26]

Art. 15Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1998.

Allegati

  • Valori indicativi, di guardia e di risanamento relativi a sostanze nocive inorganiche nel suolo
  • Valori indicativi, di guardia e di risanamento relativi a sostanze nocive organiche nel suolo
  • Valori indicativi per l’erosione di superfici coltive

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.08.2025. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).