Législation

Ordinanza del 16 dicembre 1985 contro l'inquinamento atmosferico (OIAt)

OIAtRS 814.318.142.1In vigoreStato 01.08.202654 articoli

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  • RU 2022 832in vigore il 01.01.2023
    modificato: art. 16
  • RU 2021 632in vigore il 01.01.2022
    abrogato: art. 19a, 20, 20a, 20d e 20e, 42a · modificato: art. 37
  • RU 2018 1687in vigore il 01.06.2018
    modificato: art. 13, 14 · introdotto: art. 13a, 19b
  • RU 2015 4171in vigore il 16.11.2015
    introdotto: art. 19a · modificato: art. 19b, 38
  • RU 2010 2965in vigore il 15.07.2010
    modificato: art. 2, 36, 37
  • RU 2008 2809in vigore il 01.07.2008
    introdotto: art. 39a

12 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Diritto europeo

Atti dell’Unione europea che Législation em collega a OIAt.

Fonte: EUR-Lex, © Unione europea. Fanno fede soltanto i testi pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Indice
  1. Capitolo 1Disposizioni generali1–2
  2. Capitolo 2Emissioni3–26b
  3. Capitolo 3Immissioni27–34
  4. Capitolo 4Disposizioni finali35–43
  5. Disposizioni transitorie della modifica del 20 novembre 1991
  6. Disposizioni transitorie della modifica del 15 dicembre 1997
  7. Disposizioni transitorie della modifica del 25 agosto 1999
  8. Disposizioni transitorie della modifica del 23 giugno 2004
  9. Disposizioni transitorie della modifica del 4 luglio 2007
  10. Disposizioni transitorie della modifica del 19 settembre 2008
  11. Disposizioni transitorie della modifica del 18 giugno 2010
  12. Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 14 ottobre 2015
  13. Disposizioni transitorie della modifica dell’11 aprile 2018
  14. Disposizioni transitorie della modifica del 12 febbraio 2020
  15. Disposizioni transitorie alla modifica del 20 ottobre 2021
  16. Disposizioni transitorie della modifica del 16 settembre 2022

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 12, 13, 16 e 39 della legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente (legge), ordina:

Capitolo 1 Disposizioni generali

Art. 1Scopo e campo d’applicazione

1

 Scopo della presente ordinanza è di proteggere l’uomo, la fauna, la flora, le loro biocenosi e i loro biotopi nonché il suolo da inquinamenti dell’aria dannosi o molesti.

2

 Essa regola:

  1. a.

    la limitazione preventiva delle emissioni provenienti da impianti secondo l’articolo 7 della legge che inquinano l’aria;

  2. abis.

    le modalità per bruciare i rifiuti all’aperto;

  3. b.

    le esigenze in materia di carburanti e di combustibili;

  4. c.

    il carico inquinante massimo ammissibile per l’aria (valori limite d’immissione);

  5. d.

    la procedura nel caso in cui le immissioni siano eccessive.

Art. 2Definizioni

1

 Sono considerati impianti stazionari:

  1. a.

    le opere edili e gli altri dispositivi fissi;

  2. b.

    le modificazioni del terreno;

  3. c.

    gli apparecchi e le macchine;

  4. d.

    gli impianti di ventilazione che convogliano i gas di scarico dei veicoli e li immettono nell’ambiente come aria di scarico.

2

 Sono considerati veicoli gli autoveicoli, gli aeromobili, i battelli e i treni.

3

 Sono considerate infrastrutture per i trasporti le strade, gli aeroporti, le strade ferrate e gli altri impianti nei quali i gas di scarico dei veicoli sono immessi nell’ambiente come aria di scarico senza essere stati convogliati.

4

 Sono considerati nuovi impianti anche quelli ristrutturati, ampliati o ripristinati, qualora:

  1. a.

    a causa di ciò ci si debba aspettare altre o maggiori emissioni; o

  2. b.

    le spese sopportate siano superiori alla metà di quelle che un impianto nuovo avrebbe richiesto.

5

 Sono considerate eccessive le immissioni che superano uno o più valori limite d’immissione ai sensi dell’allegato 7. Se per una sostanza inquinante non è fissato un valore limite d’immissione, le immissioni sono considerate eccessive quando:

  1. a.

    mettono in pericolo l’uomo, la fauna, la flora, le loro biocenosi o i loro biotopi;

  2. b.

    sulla base di un’inchiesta è stabilito che esse disturbano considerevolmente il benessere fisico di una parte importante della popolazione;

  3. c.

    danneggiano le costruzioni;

  4. d.

    pregiudicano la fertilità del suolo, la vegetazione o le acque.

6

 Per messa in commercio s’intende il primo trasferimento o cessione a titolo oneroso o gratuito di un apparecchio o di una macchina per la distribuzione o l’utilizzo in Svizzera. È equiparata alla messa in commercio la prima messa in servizio di apparecchi e macchine nella propria azienda a condizione che non ci sia stata una messa in commercio precedente.1

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 giu. 2010, in vigore dal 15 lug. 2010 (RU 2010 2965).

Capitolo 2 Emissioni

Sezione 1 Limitazione delle emissioni degli impianti stazionari nuovi

Art. 3Limitazione preventiva delle emissioni secondo gli allegati 1 a 4

1

 Gli impianti stazionari nuovi devono essere equipaggiati e esercitati in modo da rispettare le limitazioni d’emissione fissate nell’allegato 1.

2

 Per i seguenti impianti valgono esigenze completive o derogatorie:

  1. a.

    per gli impianti speciali secondo l’allegato 2: le esigenze fissate in detto allegato;

  2. b.

    per gli impianti a combustione: le esigenze secondo l’allegato 3;

  3. c.

    per le macchine di cantiere e i relativi sistemi di filtri antiparticolato secondo l’articolo 19a, nonché per le macchine e gli apparecchi con motore a combustione interna secondo l’articolo 20b: le esigenze di cui all’allegato 4.

Art. 4Limitazione preventiva delle emissioni da parte dell’autorità

1

 L’autorità limita preventivamente, nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio e sopportabile sotto il profilo economico, le emissioni per le quali nella presente ordinanza un valore limite d’emissione non è fissato o è dichiarato inapplicabile.

2

 Sono possibili dal punto di vista tecnico e dell’esercizio i provvedimenti limitativi delle emissioni, che:

  1. a.

    sono stati sperimentati con successo su impianti comparabili in Svizzera o all’estero; o

  2. b.

    sono stati impiegati con successo in via sperimentale e possono, secondo le regole della tecnica, essere applicati ad altri impianti.

3

 Per giudicare se un provvedimento limitativo delle emissioni sia sopportabile sotto il profilo economico si fa riferimento ad un’azienda media ed economicamente sana del ramo in questione. Se in un ramo le aziende sono suddivise in categorie molto differenti, si fa riferimento ad un’azienda media della rispettiva categoria.

Art. 5Limitazione più severa delle emissioni da parte dell’autorità

1

 Se c’è da aspettarsi che un impianto previsto provochi immissioni eccessive, anche se la limitazione preventiva delle emissioni è rispettata, l’autorità decide limitazioni completive o più severe delle emissioni.

2

 La limitazione delle emissioni è completata o resa più severa fino al punto in cui non si producono più immissioni eccessive.

Art. 6Captazione ed evacuazione delle emissioni1

1

 Le emissioni devono essere captate nel modo più completo possibile, il più vicino possibile al luogo della loro origine, ed evacuate in modo tale che non ne derivino immissioni eccessive.2

2

 Di regola le emissioni devono essere espulse al di sopra del tetto mediante camini o condotte di scarico.

3

 Per i camini industriali vale l’allegato 6. Se la necessaria altezza di costruzione H non può essere realizzata o se il parametro Ho è superiore a 100 m, l’autorità, a titolo sostitutivo, rende più severe le limitazioni delle emissioni previste negli allegati 1 a 3.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 nov. 1991, in vigore dal 1° feb. 1992 (RU 1992 124).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 nov. 1991, in vigore dal 1° feb. 1992 (RU 1992 124).

Sezione 2 Limitazione delle emissioni degli impianti stazionari esistenti

Art. 7Limitazione preventiva delle emissioni

Le disposizioni sulla limitazione preventiva delle emissioni degli impianti stazionari nuovi (art. 3, 4 e 6) valgono anche per gli impianti stazionari esistenti.

Art. 8Obbligo di risanamento

1

 L’autorità provvede affinché gli impianti stazionari esistenti, che non soddisfano le esigenze della presente ordinanza, siano risanati.

2

 Essa emana le decisioni necessarie e vi fissa il termine di risanamento secondo l’articolo 10. Se necessario, decide, per la durata del risanamento, la riduzione dell’attività o la disattivazione dell’impianto.1

3

 Il titolare può essere dispensato dal risanamento, se si impegna a disattivare l’impianto entro il termine di risanamento.

  1. Per. 2 introdotto dalla cifra I dell’O del 20 nov. 1991, in vigore dal 1° feb. 1992 (RU 1992 124).

Art. 9Limitazione più severa delle emissioni

1

 Se è accertato che un impianto esistente provoca immissioni eccessive, anche se la limitazione preventiva delle emissioni è rispettata, l’autorità decide limitazioni completive o più severe.

2

 La limitazione delle emissioni è completata o resa più severa fino al punto in cui non si producono più immissioni eccessive.

3

 Le limitazioni completive o più severe delle emissioni sono ordinate mediante decisione di risanamento da attuare entro i termini previsti all’articolo 10 capoverso 2. Se necessario, l’autorità decide, per la durata del risanamento, la riduzione dell’attività o la disattivazione dell’impianto.

4

 Se le immissioni eccessive sono provocate da più impianti, la procedura è retta dagli articoli 31 a 34.

Art. 10Termini di risanamento1

1

 Il termine normale di risanamento è di 5 anni.

2

 Termini più brevi, ma di almeno 30 giorni, sono fissati, se:

  1. a.

    il risanamento può essere eseguito senza importanti investimenti;

  2. b.

    le emissioni superano il triplo del valore limite stabilito per la limitazione preventiva delle emissioni; o

  3. c.

    le immissioni provocate dall’impianto sono eccessive.

3

 Termini più lunghi, fino a un massimo di 10 anni, sono fissati se:

  1. a.

    le emissioni sono inferiori a una volta e mezzo il valore limite stabilito per la limitazione preventiva delle emissioni o le prescrizioni sulle perdite di calore sensibile non sono rispettate; e

  2. b.

    sono esclusi i casi secondo il capoverso 2 lettere a e c.

4

 Resta salva la decisione di termini di risanamento più brevi secondo l’articolo 32.

  1. Vedi anche le disp. fin. e trans. delle mod. del 23 giu. 2004 (RU 2004 3561) e dell’11 giu. 2018 (RU 2018 1687) qui avanti.

Art. 11Agevolazioni

1

 Su domanda, l’autorità accorda agevolazioni al titolare dell’impianto, se il risanamento ai sensi degli articoli 8 e 10 è sproporzionato, in particolare non possibile dal punto di vista tecnico o dell’esercizio o non sopportabile economicamente.

2

 Come agevolazione l’autorità può concedere in primo luogo termini più lunghi. Se la concessione di termini più lunghi non basta, l’autorità fissa limitazioni più blande delle emissioni.

Sezione 3 Controllo degli impianti stazionari

Art. 12Dichiarazione delle emissioni

1

 Chi gestisce o intende costruire un impianto1, che causa inquinamenti atmosferici, deve fornire all’autorità informazioni su:

  1. a.

    il genere e la quantità delle emissioni;

  2. b.

    il luogo dell’espulsione, l’altezza rispetto al suolo e le variazioni nel tempo;

  3. c.

    ulteriori condizioni d’espulsione, se sono necessarie ai fini della valutazione delle emissioni.

2

 La dichiarazione delle emissioni può essere allestita in base a misurazioni o al bilancio quantitativo delle sostanze.

  1. RU 1986 835

Art. 13Controlli e misurazioni delle emissioni

1

 L’autorità sorveglia che le limitazioni delle emissioni siano rispettate. Procede essa stessa a controlli e misurazioni delle emissioni o li fa eseguire.

2

 La prima misurazione (misurazione di collaudo) o il primo controllo è da effettuare, se possibile, entro 3 mesi, ma al più tardi entro 12 mesi dalla messa in servizio dell’impianto nuovo o risanato. Sono fatte salve le disposizioni derogatorie dell’allegato 3.1

3

 Fatte salve le disposizioni derogatorie degli allegati 2, 3 e 4, la misurazione o il controllo è di regola da ripetere come segue:

  1. a.

    ogni quattro anni per le caldaie per impianti a combustione alimentati a legna secondo l’allegato 5 cifra 31 capoverso 1 lettere a, b o d cifra 1 con una prestazione termica pari o inferiore a 70 kW e per gli impianti a combustione alimentati con gas con una potenza termica pari o inferiore a 1 MW;

  2. b.

    ogni due anni per gli altri impianti a combustione;

  3. c.

    ogni tre anni per gli altri impianti.2

4

 Per gli impianti dai quali possono uscire emissioni considerevoli, l’autorità ordina la misurazione e la registrazione continue delle emissioni o di un altro parametro d’esercizio che permetta il controllo delle emissioni.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’11 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 1687).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’11 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 1687).

Art. 13aProva delle regole riconosciute della metrologia1

1

 Se incarica terzi di eseguire controlli e misurazioni delle emissioni di cui all’articolo 13, l’autorità deve verificare periodicamente se essi hanno una conoscenza sufficiente delle regole riconosciute della metrologia.

2

 L’autorità ha la facoltà di prescindere dalle verifiche periodiche di cui al capoverso 1 se il terzo incaricato esegue solo controlli e misurazioni per cui sono previste procedure di misurazione semplificate.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O dell’11 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 1687).

Art. 14Esecuzione delle misurazioni

1

 Le misurazioni tengono conto delle fasi d’esercizio importanti ai fini della valutazione. Se necessario, l’autorità fissa il genere e l’estensione delle misurazioni e le fasi d’esercizio importanti.

2

 Le misurazioni delle emissioni sono eseguite secondo le regole riconosciute della metrologia. L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) emana raccomandazioni per l’esecuzione delle misurazioni. Le esigenze tecniche in materia di sistemi di misurazione e stabilità di misurazione sono rette dall’ordinanza del 15 febbraio 20061 sugli strumenti di misurazione e dalle disposizioni esecutive del Dipartimento federale di giustizia e polizia.2

3

 Il titolare dell’impianto da controllare deve, su istruzioni dell’autorità, predisporre luoghi adatti per le misurazioni e renderli accessibili.

4

 I valori misurati e quelli calcolati, i metodi di misura utilizzati e le condizioni d’esercizio dell’impianto durante le misurazioni sono consegnati nel verbale di misurazione.

  1. RS 941.210
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’11 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 1687).

Art. 15Valutazione delle emissioni

1

 I valori misurati sono rapportati alle grandezze di riferimento fissate nell’allegato 1 cifra 23.

2

 Salvo disposizioni contrarie negli allegati 1 a 4, per la valutazione i valori calcolati secondo il capoverso 1 sono convertiti in valori medi orari. In casi motivati l’autorità può stabilire un’altra unità di tempo per il calcolo del valore medio.

3

 Nelle misurazioni effettuate in occasione del collaudo o di controlli, la limitazione delle emissioni è considerata rispettata, se nessuno dei valori medi calcolati secondo il capoverso 2 supera il valore limite.

4

 In caso di misurazione continua delle emissioni, i valori limite sono considerati rispettati, se nell’arco dell’anno civile:

  1. a.

    nessun valore medio giornaliero supera il valore limite d’emissione;

  2. b.

    il 97 per cento di tutti i valori medi orari non è superiore a 1,2 volte il valore limite; e

  3. c.

    nessun valore medio orario è superiore al doppio del valore limite.

5

 Le emissioni durante le fasi d’avviamento e di arresto dell’impianto sono valutate dall’autorità, tenendo conto delle circostanze particolari.

Art. 16Condotte di aggiramento, disturbi d’esercizio e mancata disponibilità di prodotti chimici per la depurazione dei gas di scarico1

1

 Una condotta di aggiramento per la protezione degli impianti di depurazione dei gas di scarico può essere utilizzata solo con il consenso dell’autorità.

2

 Se l’impiego di condotte di aggiramento o disturbi d’esercizio possono provocare emissioni considerevoli, l’autorità stabilisce le misure da prendere.

3

 L’autorità può stabilire limitazioni meno severe delle emissioni per gli impianti stazionari se è provato che non sono disponibili i prodotti chimici necessari per l’esercizio degli impianti di depurazione dei gas di scarico. Limitazioni meno severe delle emissioni sono escluse per le sostanze altamente tossiche o cancerogene.2

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 832).
  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 832).

Sezione 4 Emissioni da veicoli e da infrastrutture per i trasporti

Art. 17Limitazione preventiva delle emissioni dei veicoli

Le emissioni dei veicoli sono limitate preventivamente secondo la legislazione sui trasporti per strada, aria, battello e ferrovia nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio e sopportabile sotto il profilo economico.

Art. 18Limitazione preventiva delle emissioni delle infrastrutture per i trasporti

Per le infrastrutture per i trasporti l’autorità ordina tutti i provvedimenti possibili dal punto di vista tecnico e dell’esercizio e sopportabili sotto il profilo economico, atti a limitare le emissioni provocate dal traffico.

Art. 19Misure contro le immissioni eccessive del traffico

Se è accertato o se c’è da aspettarsi che veicoli o infrastrutture per i trasporti provochino immissioni eccessive, la procedura è retta dagli articoli 31 a 34.

Sezione 4a Esigenze per le macchine di cantiere e i relativi sistemi di filtri antiparticolato

Art. 19aEsigenze

1

 Le macchine e gli apparecchi per l’impiego in cantieri con motore a combustione con accensione a compressione della potenza superiore a 18 kW (macchine di cantiere) devono soddisfare le esigenze di cui all’allegato 4 numero 3.

2

 …1

3

 Le macchine di cantiere possono essere fatte funzionare soltanto con un sistema di filtri antiparticolato di cui è stata provata la conformità con le esigenze di cui all’allegato 4 numeri 32 e 33.

4

 Su domanda, nei casi in cui vengono messe in funzione macchine di cantiere nell’ambito di test o dimostrazioni, l’autorità può accordare deroghe alle esigenze di cui all’allegato 4 numero 3. Le deroghe sono accordate fino a un massimo di dieci giorni.2

  1. Abrogato dalla cifra I dell’O del 20 ott. 2021, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 632).
  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 16 nov. 2015 (RU 2015 4171).

Art. 19bProva di conformità

1

 La prova di conformità comprende:

  1. a.

    un certificato rilasciato da un organismo di valutazione della conformità ai sensi dell’articolo 18 della legge federale del 6 ottobre 19951 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) secondo cui il tipo di macchina di cantiere o di sistema di filtro antiparticolato soddisfa le esigenze di cui all’allegato 4 numero 3 (certificato di conformità);

  2. b.

    una dichiarazione del fabbricante o dell’importatore secondo la quale le macchine di cantiere o i sistemi di filtro antiparticolato da mettere in commercio corrispondono ai tipi esaminati (dichiarazione di conformità), contenente i seguenti dati:

    1. 1.

      nome e indirizzo del fabbricante o dell’importatore,

    2. 2.

      designazione del tipo di macchina di cantiere, di motore e di sistema di riduzione del particolato,

    3. 3.

      anno di fabbricazione e numeri di serie della macchina di cantiere, del motore e del sistema di filtro antiparticolato,

    4. 4.

      nome e indirizzo dell’organismo di valutazione della conformità e numero del certificato di conformità,

    5. 5.

      nome e funzione della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o per l’importatore,

    6. 6.

      la posizione esatta del contrassegno apportato sulla macchina di cantiere; e

  3. c.

    il contrassegno secondo l’allegato 4 numero 33.

1bis

 Per le macchine di cantiere che soddisfano le esigenze di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2016/16282, la prova di conformità comprende l’omologazione del tipo di motore o della famiglia di motori rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea secondo il regolamento (UE) 2016/1628.3

2

 Gli organismi di valutazione della conformità fanno pervenire all’UFAM i certificati di conformità con i relativi rapporti di prova. L’UFAM pubblica le liste dei tipi di sistemi di filtro antiparticolato e di motori conformi.4

3

 Il fabbricante o l’importatore deve conservare la dichiarazione di conformità per 10 anni dal momento della messa in commercio della macchina di cantiere o del sistema di filtro antiparticolato.

  1. RS 946.51
  2. Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine e agli apparecchi mobili non stradali, versione della GU L 252 del 16.09.2016, pag. 53; integrato da: regolamento delegato (UE) 2017/654 della Commissione, del 19 dicembre 2016, GU L 102 del 13.04.2017, pag. 1; regolamento delegato (UE) 2017/655 della Commissione, del 19 dicembre 2016, GU L 102 del 13.04.2017, pag. 334; regolamento di esecuzione (UE) 2017/656 della Commissione, del 19 dicembre 2016, GU L 102 del 13.04.2017, pag. 364.
  3. Introdotto dalla cifra I dell’O dell’11 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 1687).
  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 16 nov. 2015 (RU 2015 4171).

Sezione 5 …

Art. 201

  1. Abrogato dalla cifra I dell’O del 20 ott. 2021, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 632).

Art. 20a1

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 23 giu. 2004 (RU 2004 3561). Abrogato dalla cifra I dell’O del 20 ott. 2021, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 632).

Sezione 5a Esigenze per le macchine e gli apparecchi con motore a combustione interna

Art. 20bEsigenze

1

 Le macchine e gli apparecchi mobili non stradali con motore a combustione interna (macchine e apparecchi con motore a combustione interna) devono rispettare le esigenze di cui all’allegato 4 cifra 4.

2

 Le macchine e gli apparecchi con motore a combustione interna nuovi possono essere messi in commercio soltanto se ne è stata provata la conformità con le esigenze di cui all’allegato 4 cifra 4 (art. 20c).

Art. 20cProva di conformità

1

 La prova di conformità comprende:

  1. a.

    l’omologazione del tipo di motore o della famiglia di motori rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea secondo il regolamento (UE) 2016/16281; e

  2. b.

    la marcatura del motore secondo l’articolo 32 del regolamento (UE) 2016/1628.

2

 La prova di conformità può essere fornita anche con un certificato rilasciato da un organismo di valutazione della conformità secondo l’articolo 18 LOTC2, che attesti che il tipo di macchina o apparecchio con motore a combustione interna soddisfa le esigenze di cui all’allegato 4 cifra 4 (certificato di conformità). Il motore deve essere contrassegnato con il marchio o la denominazione commerciale del costruttore e il nome dell’organismo di valutazione della conformità.

  1. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 19b cpv. 1bis.
  2. RS 946.51

Sezione 5b …

Sezione 6 Combustibili

Art. 21Esigenze

Per i combustibili valgono le esigenze dell’allegato 5.

Art. 22Dichiarazione

Chi importa o offre combustibili a scopo commerciale deve fornire all’acquirente o al consumatore una dichiarazione sulla qualità del combustibile. All’importazione è tenuto a presentare una tale dichiarazione anche alle autorità doganali.

Art. 231

  1. Abrogato dalla cifra I dell’O del 4 lug. 2007, con effetto dal 1° set. 2007 (RU 2007 3875).

Sezione 7 Carburanti

Art. 24Esigenze

Per i carburanti valgono le esigenze dell’allegato 5.

Art. 25Dichiarazione

Chi importa o offre carburanti a scopo commerciale deve fornire all’acquirente o al consumatore una dichiarazione sulla qualità del carburante. All’importazione è tenuto a presentare una tale dichiarazione anche alle autorità doganali.

Art. 26Impianti destinati alla benzina senza piombo per motori

1

 Gli impianti destinati alla benzina senza piombo per motori, come serbatoi per il deposito e il trasporto, veicoli cisterna e pompe di distribuzione, devono essere chiaramente contrassegnati con la scritta «senza piombo».

2

 Se per la benzina senza piombo viene usato un impianto che aveva contenuto benzina con piombo, il titolare deve dapprima procedere alla pulizia approfondita dell’impianto o, mediante altre misure, provvedere che non siano rimasti residui eccessivi di piombo.

Sezione 8 Modalità per bruciare i rifiuti

Art. 26aIncenerimento in impianti1

I rifiuti possono essere bruciati o sottoposti a decomposizione termica soltanto in impianti secondo l’allegato 2 cifra 7; è fatta eccezione per l’incenerimento di rifiuti secondo l’allegato 2 cifra 11.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 4 lug. 2007, in vigore dal 1° set. 2007 (RU 2007 3875).

Art. 26bIncenerimento al di fuori degli impianti1

1

 I rifiuti naturali provenienti da boschi, campi, giardini e orti possono essere bruciati al di fuori degli impianti soltanto se sono secchi al punto tale da produrre poco fumo.

2

 L’autorità può autorizzare nel singolo caso l’incenerimento di rifiuti naturali non sufficientemente secchi provenienti da boschi, campi, giardini e orti se vi è un interesse preponderante e se non vengono prodotte immissioni eccessive.

3

 In determinate regioni o determinati periodi l’autorità può limitare o vietare l’incenerimento di rifiuti provenienti da boschi, campi, giardini e orti al di fuori degli impianti se sono prevedibili immissioni eccessive.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 4 lug. 2007, in vigore dal 1° set. 2007 (RU 2007 3875).

Capitolo 3 Immissioni

Sezione 1 Determinazione e valutazione

Art. 27Determinazione delle immissioni

1

 I Cantoni sorvegliano lo stato e lo sviluppo dell’inquinamento atmosferico sul loro territorio; determinano, in particolare, l’entità delle immissioni.

2

 A tale scopo eseguono rilevamenti, misurazioni e calcoli di diffusione. L’UFAM raccomanda loro procedimenti idonei.

Art. 28Previsione delle immissioni

1

 Prima della costruzione o del risanamento di un impianto stazionario o di un’infrastruttura per i trasporti, suscettibili di produrre emissioni considerevoli, l’autorità può esigere dal titolare una previsione delle immissioni.

2

 La previsione deve indicare le immissioni presumibili, la loro entità, la loro frequenza e le regioni colpite.

3

 Nella previsione devono essere indicati la natura e la quantità delle emissioni, le condizioni di diffusione e i metodi di calcolo.

Art. 29Sorveglianza di singoli impianti

L’autorità può esigere dal titolare dell’impianto, dal quale provengono emissioni considerevoli, che sorvegli con adeguati metodi di misurazione le immissioni nella zona colpita.

Art. 30Valutazione delle immissioni

L’autorità giudica se le immissioni misurate sono eccessive (art. 2 cpv. 5).

Sezione 2 Provvedimenti contro le immissioni eccessive

Art. 31Allestimento di un piano dei provvedimenti1

L’autorità allestisce un piano dei provvedimenti giusta l’articolo 44a della legge se è accertato o se c’è da aspettarsi che, nonostante le limitazioni preventive delle emissioni, si producano immissioni eccessive provocate da:

  1. a.

    un’infrastruttura per i trasporti;

  2. b.

    più impianti stazionari.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° mar. 1998 (RU 1998 223).

Art. 32Contenuto del piano dei provvedimenti1

1

 Il piano dei provvedimenti indica:

  1. a.

    le fonti delle emissioni all’origine delle immissioni eccessive;

  2. b.

    l’importanza delle emissioni delle singole fonti in rapporto al carico ambientale totale;

  3. c.

    i provvedimenti per ridurre ed eliminare le immissioni eccessive;

  4. d.

    l’effetto dei singoli provvedimenti;

  5. e.

    le basi legali esistenti o da emanare in relazione ai singoli provvedimenti;

  6. f.

    i termini entro i quali ordinare ed eseguire i provvedimenti;

  7. g.

    le autorità competenti per l’esecuzione dei provvedimenti.

2

 Sono provvedimenti ai sensi del capoverso 1 lettera c:

  1. a.

    per gli impianti stazionari: termini di risanamento più brevi oppure limitazioni completive o più severe delle emissioni;

  2. b.

    per le infrastrutture per i trasporti: provvedimenti riguardanti la costruzione, l’esercizio, la gestione o la limitazione del traffico.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° mar. 1998 (RU 1998 223).

Art. 33Attuazione del piano dei provvedimenti1

1

 Di regola i provvedimenti indicati nel piano devono essere attuati entro cinque anni.

2

 In prima urgenza l’autorità ordina i provvedimenti relativi agli impianti che provocano più del 10 per cento del carico ambientale totale.

3

 I Cantoni verificano regolarmente l’efficacia dei provvedimenti e, se necessario, adattano i piani dei provvedimenti. Ne informano il pubblico.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° mar. 1998 (RU 1998 223).

Art. 34Proposte dei Cantoni

1

 Se il piano cantonale prevede provvedimenti che sono di competenza della Confederazione, il Cantone presenta il piano al Consiglio federale e gli sottopone pertinenti proposte.

2

 Se il piano cantonale presuppone la partecipazione di un altro Cantone, l’autorità cantonale glielo presenta e gli sottopone pertinenti proposte. Il Consiglio federale coordina, se necessario, i piani cantonali.1

  1. RU 1986 835

Capitolo 4 Disposizioni finali

Sezione 1 Esecuzione

Art. 35Esecuzione da parte dei Cantoni

Fatto salvo l’articolo 36, l’esecuzione della presente ordinanza incombe ai Cantoni.

Art. 36Esecuzione da parte della Confederazione

1

 La Confederazione esegue le prescrizioni in materia di:

  1. a.

    sorveglianza del mercato delle macchine di cantiere, dei relativi sistemi di filtro antiparticolato, nonché delle macchine e apparecchi con motore a combustione interna (art. 37);

  2. b.

    controllo dei combustibili e dei carburanti al momento dell’importazione e della messa in commercio (art. 38).1

2

 Nell’applicare altre leggi federali, accordi internazionali o decisioni internazionali concernenti punti disciplinati dalla presente ordinanza, le autorità federali eseguono in tal ambito anche la presente ordinanza. La collaborazione dell’UFAM e dei Cantoni è retta dall’articolo 41 capoversi 2 e 4 della legge; sono salve le disposizioni legali sull’obbligo di tutela del segreto.2

3

 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni3 può emanare disposizioni esecutive e completive, in particolare su:

  1. a.

    i metodi di controllo, di misurazione e di calcolo;

  2. b.

    le prove di omologazione;

  3. c.

    i camini.

4

 La Confederazione esegue i rilevamenti sullo stato e l’evoluzione dell’inquinamento atmosferico sull’insieme del territorio svizzero (art. 39).4

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 giu. 2010, in vigore dal 15 lug. 2010 (RU 2010 2965).
  2. Nuovo testo giusta la cifra II n. 13 dell’O del 2 feb. 2000 relativa alla LF sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 703).
  3. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 2004 4937).
  4. Introdotto dalla cifra I dell’O del 18 giu. 2010, in vigore dal 15 giu. 2010 (RU 2010 2965).

Art. 37Sorveglianza del mercato delle macchine di cantiere e dei relativi sistemi di filtri antiparticolato, nonché delle macchine e apparecchi con motore a combustione interna12

1

 L’UFAM controlla il rispetto delle prescrizioni relative alla messa in commercio di macchine di cantiere e dei relativi sistemi di filtri antiparticolato, nonché delle macchine e degli apparecchi con motore a combustione interna. Controlla in particolare:3

  1. a.

    i dati riportati nella dichiarazione di conformità sono esatti; o

  2. b.

    i motori a combustione interna delle macchine e degli apparecchi muniti di un marchio di omologazione corrispondono al motore o alla famiglia di motori omologati.

2

 Può affidare compiti di controllo a enti di diritto pubblico e a organizzazioni settoriali di diritto privato.

3

 Se gli impianti controllati non sono conformi alle esigenze, l’UFAM ordina i necessari provvedimenti. In casi gravi, può vietare l’ulteriore offerta e messa in commercio degli impianti o esigere l’adeguamento di quelli già in commercio.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 giu. 2010, in vigore dal 15 lug. 2010 (RU 2010 2965).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 632).
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 632).

Art. 38Combustibili e carburanti

1

 Le autorità doganali prelevano campioni di combustibili e di carburanti importati o forniti da raffinerie nazionali. Trasmettono tali campioni a un laboratorio designato dall’UFAM oppure li analizzano esse stesse.1

2

 Le autorità doganali o il laboratorio comunicano i risultati delle analisi all’UFAM.2

3

 L’UFAM effettua controlli a campione per verificare se le disposizioni sulla messa in commercio di combustibili e carburanti sono rispettate.3

4

 Se constata che un importatore o un commerciante importa rispettivamente mette in commercio a più riprese combustibili o carburanti che non soddisfano le esigenze di qualità di cui all’allegato 5, l’UFAM notifica il fatto all’autorità cantonale competente per l’azione penale ed eventualmente alle autorità doganali.4

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3561).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3561).
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 16 nov. 2015 (RU 2015 4171).
  4. Introdotto dalla cifra I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 16 nov. 2015 (RU 2015 4171).

Art. 39Rilevamenti sull’inquinamento atmosferico

1

 L’UFAM esegue i rilevamenti sullo stato e sullo sviluppo dell’inquinamento atmosferico sull’insieme del territorio svizzero.

2

 Il laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca a Dübendorf gestisce, per incarico dell’UFAM, la Rete nazionale d’osservazione degli inquinanti atmosferici (NABEL).

Art. 39aGeoinformazione1

L’UFAM stabilisce i modelli di geodati e i modelli di rappresentazione minimi per i geodati di base ai sensi della presente ordinanza per i quali è designato quale servizio specializzato della Confederazione nell’allegato 1 dell’ordinanza del 21 maggio 20082 sulla geoinformazione.

  1. Introdotto dall’all. 2 n. 8 dell’O del 21 mag. 2008 sulla geoinformazione, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2809).
  2. RS 510.620

Sezione 2 Modificazione e abrogazione del diritto vigente

Art. 401

  1. Abrogato dalla cifra IV n. 30 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

Art. 41Abrogazione del diritto vigente

L’ordinanza del 10 dicembre 19841 sulla lotta contro l’inquinamento atmosferico dovuto ai riscaldamenti è abrogata.

  1. [RU 1984 1516]

Sezione 3 Disposizione transitoria

Art. 42

1

 Gli impianti per i quali è necessaria l’autorizzazione di costruzione o l’approvazione dei piani sono considerati nuovi se, al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza, nessuna decisione avente autorità di cosa giudicata è stata presa in merito all’autorizzazione di costruzione o all’approvazione dei piani.

2

 L’autorità emana le decisioni di risanamento ai sensi degli articoli 8 e 9 entro 2 anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza, se possibile per tutti gli impianti, in ogni caso però per i casi più urgenti.

3

 I piani dei provvedimenti ai sensi dell’articolo 31 concernenti immissioni eccessive già in atto devono essere allestiti entro 3 anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza.

Sezione 3a …

Art. 42a1

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O dell’11 apr. 2018 (RU 2018 1687). Abrogato dalla cifra I dell’O del 20 ott. 2021, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 632).

Sezione 4 Entrata in vigore

Art. 43

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 1986.

Disposizioni transitorie della modifica del 20 novembre 1991

Disposizioni transitorie della modifica del 15 dicembre 1997

Disposizioni transitorie della modifica del 25 agosto 1999

Disposizioni transitorie della modifica del 23 giugno 2004

Disposizioni transitorie della modifica del 4 luglio 2007

Disposizioni transitorie della modifica del 19 settembre 2008

Disposizioni transitorie della modifica del 18 giugno 2010

Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 14 ottobre 2015

Disposizioni transitorie della modifica dell’11 aprile 2018

Disposizioni transitorie della modifica del 12 febbraio 2020

Disposizioni transitorie alla modifica del 20 ottobre 2021

Disposizioni transitorie della modifica del 16 settembre 2022

Allegati

  • Limitazione preventiva generale delle emissioni
  • Limitazioni completive o derogatorie delle emissioni degli impianti speciali
  • Limitazioni completive o derogatorie delle emissioni degli impianti a combustione
  • Esigenze per le macchine di cantiere e i relativi sistemi di filtri antiparticolato nonché per le macchine e gli apparecchi con motore a combustione interna
  • Esigenze in materia di combustibili e carburanti
  • Altezza minima dei camini industriali
  • Valori limite d’immissione

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.08.2026. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).