Législation

Ordinanza del 21 maggio 2008 sulla geoinformazione (OGI)

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  • RU 2022 568in vigore il 01.09.2023
    introdotto: art. 3a
  • RU 2021 37in vigore il 01.03.2021
    introdotto: art. 28a, 44a · modificato: art. 44, 45, 46a · abrogato: art. 45a–45e, 46, 47
  • RU 2017 6653in vigore il 01.01.2018
    modificato: art. 43
  • RU 2009 6189in vigore il 01.01.2010
    introdotto: art. 42a, 43a, 45f, 53a · modificato: art. 43, 46
  • RU 2009 4723in vigore il 01.10.2009
    introdotto: art. 53

5 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Sezione 1Disposizioni generali1–3a
  2. Sezione 2Sistemi di riferimento geodetici e quadri di riferimento geodetici4–7
  3. Sezione 3Modelli di geodati8–10
  4. Sezione 4Modelli di rappresentazione11
  5. Sezione 5Aggiornamento e storicizzazione12–13
  6. Sezione 6Garanzia della disponibilità14–16
  7. Sezione 7Geometadati17–19
  8. Sezione 8Accesso e utilizzazione20–33
  9. Sezione 9Geoservizi34–36
  10. Sezione 10Scambio di dati tra autorità37–42a
  11. Sezione 11Principi su cui si fonda la riscossione dell’emolumento da parte della Confederazione43–47
  12. Sezione 12Coordinamento e partecipazione48–50
  13. Sezione 13Inosservanza di prescrizioni d’ordine51
  14. Sezione 14Disposizioni finali52–54

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 3 capoverso 2, 5, 6, 9 capoverso 2, 12 capoverso 2, 13 capoversi 1–4, 14 capoverso 2, 15 capoverso 3, nonché 46 capoversi 1 e 4 della legge federale del 5 ottobre 2007 sulla geoinformazione (LGI), ordina:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1Campo di applicazione

1

 La presente ordinanza si applica ai geodati di base di diritto federale (geodati di base).

2

 L’allegato 1 contiene il Catalogo dei geodati di base.

3

 Sono fatti salvi disciplinamenti tecnici specifici del diritto federale.

Art. 2Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza si intende per:

  1. a.

    aggiornamento: adeguamento permanente o periodico dei geodati di base all’evoluzione dell’ubicazione, dell’estensione e delle caratteristiche degli spazi e degli oggetti rilevati;

  2. b.

    storicizzazione: registrazione del genere, dell’entità e del momento delle modifiche di geodati di base;

  3. c.

    archiviazione: allestimento periodico di copie dell’insieme dei dati e conservazione durevole e sicura di dette copie;

  4. d.

    utilizzazione per uso privato: utilizzazione di geodati di base:

    1. 1.

      nell’ambito privato e nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici,

    2. 2.

      da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici,

    3. 3.

      per informazione interna o documentazione in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni e enti analoghi;

  5. e.

    utilizzazione commerciale: qualsiasi utilizzazione di geodati di base che non sia un’utilizzazione degli stessi per uso privato;

  6. f.

    intensità dell’utilizzazione: entità dell’utilizzazione parallela e ripetuta da parte degli utenti;

  7. g.

    prestazioni commerciali: servizi (prodotti e prestazioni analoghe) forniti da unità organizzative dell’amministrazione pubblica al di fuori della propria attività ufficiale in condizioni di concorrenza con offerenti privati;

  8. h.

    servizio di ricerca: servizio in Internet che consente di cercare geoservizi e, sulla base di corrispondenti geometadati, raccolte di geodati;

  9. i.

    servizio di rappresentazione: servizio in Internet che consente di visualizzare, ingrandire, rimpicciolire e trasferire raccolte di geodati rappresentabili, di sovrapporre dati, di visualizzare contenuti di geometadati rilevanti per i dati e di navigare all’interno dei geodati;

  10. j.

    servizio di telecaricamento: servizio in Internet che consente di telecaricare copie di raccolte complete di geodati o di parti di raccolte di geodati e, se eseguibile, di accedervi direttamente;

  11. k.

    servizio di trasformazione: servizio in Internet per la trasformazione di raccolte di geodati;

  12. l.

    dati pubblici aperti: geodati di base che sono liberamente accessibili e per i quali non sono riscossi emolumenti per l’accesso e l’utilizzazione.

Art. 3Qualità dei dati

1

 L’Ufficio federale di topografia stabilisce, in collaborazione con gli ulteriori servizi specializzati competenti della Confederazione, le norme vincolanti per i geodati di base e i geometadati. A tal proposito, considera lo stato della tecnica e le normative a livello internazionale.

2

 Altri requisiti in materia di qualità possono essere stabiliti esclusivamente per i geodati di base e i geometadati unicamente se lo prevede un’ordinanza del Consiglio federale.

Art. 3aElenco delle attività di trattamento1

Se le raccolte di geodati di base secondo l’allegato 1 costituiscono dati personali ai sensi della legislazione sulla protezione dei dati, il trattamento di tali dati non è assoggettato all’obbligo di tenere un elenco delle attività di trattamento.

  1. Introdotto dall’all. 2 cifra II n. 62 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).

Sezione 2 Sistemi di riferimento geodetici e quadri di riferimento geodetici

Art. 4Riferimento planimetrico ufficiale

1

 Il riferimento planimetrico dei geodati di base è fondato, tenuto conto dei termini transitori stabiliti nell’articolo 53 capoverso 2, su una delle seguenti descrizioni geodetiche ufficiali:

  1. a.

    sistema di riferimento planimetrico CH1903 con quadro di riferimento planimetrico MN03; o

  2. b.

    sistema di riferimento planimetrico CH1903+ con quadro di riferimento planimetrico MN95.

2

 L’Ufficio federale di topografia stabilisce le definizioni geodetiche e disciplina i dettagli tecnici.

Art. 5Riferimento altimetrico ufficiale

1

 Il riferimento altimetrico ufficiale dei geodati di base è fondato sulla livellazione federale 1902 (LF02). Quest’ultima è costituita dalle quote usuali LF02 dei punti fissi altimetrici della misurazione nazionale.

2

 Il punto di origine della misura dell’altezza è la «Pierre du Niton» a Ginevra. L’altezza di quest’ultimo è fissata a 373,60 metri.

3

 L’Ufficio federale di topografia disciplina i dettagli tecnici.

Art. 6Altri sistemi di riferimento geodetici e quadri di riferimento geodetici

1

 Se per determinati geodati di base o per determinate forme di rilevamento, aggiornamento e gestione di geodati di base sono stabiliti o autorizzati altri sistemi di riferimento geodetici e quadri di riferimento geodetici, segnatamente di carattere globale o cinematico, deve essere garantita la trasformazione verso i sistemi di riferimento e i quadri di riferimento di cui agli articoli 4 e 5.

2

 L’Ufficio federale di topografia stabilisce le definizioni geodetiche e disciplina i dettagli tecnici.

Art. 7Trasformazione di altri sistemi di riferimento

Chi utilizza per geodati di base altri sistemi di riferimento spaziali, deve garantire la trasformazione verso i sistemi di riferimento e i quadri di riferimento di cui agli articoli 4 e 5.

Sezione 3 Modelli di geodati

Art. 8Principio

Ai geodati di base è attribuito almeno un modello di geodati.

Art. 9Competenza per la modellizzazione

1

 Il servizio specializzato della Confederazione competente nel caso specifico stabilisce un modello di geodati minimo. Esso stabilisce in detto modello la struttura e il grado di dettaglio del contenuto.

2

 Un modello di geodati è determinato, nel quadro delle leggi tecniche:

  1. a.

    dai requisiti tecnici;

  2. b.

    dallo stato della tecnica.

Art. 10Linguaggio di descrizione

1

 Il linguaggio di descrizione dei modelli di geodati deve corrispondere a una norma riconosciuta.

2

 L’Ufficio federale di topografia stabilisce il linguaggio di descrizione generale per i geodati di base. A tal proposito, considera lo stato della tecnica e le normative a livello internazionale.

3

 Può essere utilizzato in maniera esclusiva un altro linguaggio di descrizione unicamente se lo prevede un’ordinanza del Consiglio federale.

Sezione 4 Modelli di rappresentazione

Art. 11

1

 Il servizio specializzato della Confederazione competente nel caso specifico può stabilire e descrivere uno o più modelli di rappresentazione nel proprio settore specialistico. Nella descrizione sono stabiliti segnatamente il grado di dettaglio, i segni convenzionali e le legende.

2

 Un modello di rappresentazione è determinato, nel quadro delle leggi tecniche:

  1. a.

    dal modello di geodati;

  2. b.

    dai requisiti tecnici;

  3. c.

    dallo stato della tecnica.

Sezione 5 Aggiornamento e storicizzazione

Art. 12Aggiornamento

Se le prescrizioni delle leggi tecniche non contengono disposizioni concernenti il momento e il genere degli aggiornamenti, il servizio specializzato della Confederazione competente nel caso specifico stabilisce un concetto minimo di aggiornamento. Quest’ultimo tiene conto:

  1. a.

    dei requisiti tecnici;

  2. b.

    delle esigenze degli utenti;

  3. c.

    dello stato della tecnica;

  4. d.

    dei costi dell’aggiornamento.

Art. 13Storicizzazione

1

 I geodati di base che rappresentano decisioni vincolanti per i proprietari o per le autorità sono storicizzati in modo da poter ricostruire ogni singola situazione giuridica in tempo utile con sufficiente sicurezza e un onere ragionevole.

2

 Il metodo di storicizzazione è documentato.

Sezione 6 Garanzia della disponibilità

Art. 14Disponibilità duratura

1

 Il servizio di cui all’articolo 8 capoverso 1 LGI conserva i geodati di base in modo da preservarli e da garantirne inalterata la qualità.

2

 Esso garantisce la salvaguardia dei geodati di base secondo norme riconosciute e lo stato della tecnica. In particolare, provvede a trasferire periodicamente i dati in adeguati formati di dati e a una conservazione sicura dei dati trasferiti.

3

 L’Ufficio federale di topografia può stabilire la durata minima della gestione dei geodati di base da parte del servizio di cui all’articolo 8 capoverso 1 LGI.

Art. 15Archiviazione

1

 Se la competenza ai sensi dell’articolo 8 capoverso 1 LGI spetta a un servizio della Confederazione, l’archiviazione si basa sulla legge federale del 26 giugno 19981 sull’archiviazione e sulle relative prescrizioni di esecuzione.

2

 Se la competenza spetta ai Cantoni, questi ultimi designano mediante atto legislativo il servizio competente per l’archiviazione.

3

 L’Ufficio federale di topografia può stabilire la durata minima della conservazione.

  1. RS 152.1

Art. 16Concezione in materia di archiviazione

1

 Se la competenza ai sensi dell’articolo 8 capoverso 1 LGI spetta a un servizio della Confederazione, l’archiviazione si basa sulla legge federale del 26 giugno 19981 sull’archiviazione e sulle relative prescrizioni di esecuzione.

2

 Se la competenza spetta ai Cantoni, il servizio competente per l’archiviazione elabora una concezione in materia di archiviazione per tutti i geodati di base interessati. Quest’ultimo stabilisce in maniera vincolante almeno quanto segue:

  1. a.

    il momento dell’archiviazione;

  2. b.

    il luogo dell’archiviazione;

  3. c.

    le modalità di trasferimento dei dati al servizio di archiviazione;

  4. d.

    la durata della conservazione;

  5. e.

    il metodo e la periodicità della salvaguardia dei dati;

  6. f.

    il trasferimento periodico in adeguati formati di dati;

  7. g.

    i diritti di utilizzazione e di valorizzazione dei dati;

  8. h.

    le modalità di cancellazione e distruzione dei dati.

  1. RS 152.1

Sezione 7 Geometadati

Art. 17Principio

1

 Tutti i geodati di base sono descritti mediante geometadati.

2

 L’Ufficio federale di topografia stabilisce la norma applicabile ai geometadati dei geodati di base. Al riguardo, considera lo stato della tecnica e le normative a livello internazionale.

3

 Può essere utilizzata in maniera esclusiva un’altra norma unicamente se lo prevede un’ordinanza del Consiglio federale.

Art. 18Accesso

1

 I pertinenti geometadati sono resi pubblicamente accessibili unitamente ai geodati di base che descrivono.

2

 L’accesso può essere limitato unicamente se lo prevede un’ordinanza del Consiglio federale.

3

 Il servizio specializzato competente nel caso specifico garantisce l’accesso ai geometadati.

4

 L’Ufficio federale di topografia garantisce l’interconnessione dei geometadati.

Art. 19Aggiornamento e archiviazione

I geometadati sono aggiornati e archiviati unitamente ai geodati di base che descrivono.

Sezione 8 Accesso e utilizzazione

Art. 20Campo di applicazione della sezione

La presente sezione non si applica allo scambio tra autorità ai sensi dell’articolo 14 LGI né all’utilizzazione da parte di autorità nel quadro del loro mandato legale. È fatto salvo l’articolo 41.

Art. 21Livelli di autorizzazione all’accesso

1

 Ai geodati di base sono attribuiti i seguenti livelli di autorizzazione all’accesso:

  1. a.

    geodati di base pubblicamente accessibili: livello di autorizzazione all’accesso A;

  2. b.

    geodati di base pubblicamente accessibili in misura limitata: livello di autorizzazione all’accesso B;

  3. c.

    geodati di base non pubblicamente accessibili: livello di autorizzazione all’accesso C.

2

 I livelli di autorizzazione all’accesso ai geodati di base sono stabiliti nell’allegato 1.

Art. 22Accesso ai geodati di base di livello A

1

 È concesso l’accesso ai geodati di base che presentano il livello di autorizzazione all’accesso A.

2

 In singoli casi oppure in generale l’accesso a parti di una raccolta di dati è limitato, differito o negato se può:

  1. a.

    perturbare l’esecuzione appropriata di misure concrete di un’autorità;

  2. b.

    compromettere la sicurezza interna o esterna della Svizzera;

  3. c.

    compromettere gli interessi di politica estera o le relazioni internazionali della Svizzera o di un Cantone;

  4. d.

    compromettere i rapporti tra la Confederazione e i Cantoni o tra i Cantoni;

  5. e.

    compromettere gli interessi della politica economica o monetaria della Svizzera;

  6. f.

    comportare la rivelazione di segreti professionali, di fabbricazione o d’affari;

  7. g.

    comportare la violazione di obblighi di serbare il segreto previsti da leggi specifiche.

Art. 23Accesso ai geodati di base di livello B

1

 Non è concesso l’accesso ai geodati di base che presentano il livello di autorizzazione all’accesso B.

2

 In singoli casi oppure in generale è concesso l’accesso a un’intera raccolta di dati o a parti di una raccolta di dati se:

  1. a.

    questo non è contrario agli interessi di mantenimento del segreto; o

  2. b.

    gli interessi di mantenimento del segreto possono essere salvaguardati mediante misure giuridiche, organizzative o tecniche.

Art. 24Accesso ai geodati di base di livello C

Non è concesso l’accesso ai geodati di base che presentano il livello di autorizzazione all’accesso C.

Art. 25Autorizzazione di utilizzare i dati

1

 L’autorizzazione di utilizzare i dati per uso privato è concessa se:

  1. a.

    può essere concesso l’accesso;

  2. b.

    l’utente ha dichiarato che si tratta esclusivamente di un’utilizzazione per uso privato;

  3. c.

    l’emolumento è stabilito mediante decisione formale o contratto oppure è riscosso anticipatamente.

2

 L’autorizzazione di utilizzare i dati per uso commerciale è concessa se:

  1. a.

    può essere concesso l’accesso;

  2. b.

    l’utente è registrato;

  3. c.

    l’utente ha dichiarato lo scopo, l’intensità e la durata dell’utilizzazione commerciale;

  4. d.

    l’emolumento è stabilito mediante decisione formale o contratto oppure è riscosso anticipatamente;

  5. e.

    dati che presentano il livello di autorizzazione all’accesso B possono essere resi accessibili anche ai terzi ai quali è prevista la comunicazione di dati.

3

 L’autorizzazione di utilizzare i dati può essere limitata nel tempo se il venir meno della loro attualità può risultare pregiudizievole.

4

 L’autorizzazione può essere limitata per quanto concerne lo scopo, l’intensità o la durata dell’utilizzazione se l’entità dell’emolumento dipende da tali fattori.

5

 Per determinati geodati di base, il servizio specializzato competente nel caso specifico può ammettere l’utilizzazione senza previa autorizzazione.

Art. 26Autorizzazione negata

1

 L’autorizzazione è negata mediante decisione formale.

2

 Se la conclusione di un contratto o l’autorizzazione sono negate mediante controlli organizzativi o tecnici dell’accesso, la persona interessata può chiedere che sia presa una decisione formale.

Art. 27Autorizzazione a posteriori

In caso di utilizzazione illecita di geodati di base, la procedura per la concessione dell’autorizzazione è eseguita d’ufficio a posteriori.

Art. 28Utilizzazione per uso privato

All’utilizzazione per uso privato si applicano per analogia le pertinenti disposizioni della legge del 9 ottobre 19921 sul diritto d’autore.

  1. rs 231.1

Art. 28aDati pubblici aperti1

1

 Mediante geoservizi, il servizio competente di cui all’articolo 8 capoverso 1 LGI può rendere accessibili quali dati pubblici aperti i geodati di base del livello di autorizzazione all’accesso A.

2

 Nel caso di dati pubblici aperti, l’autorizzazione di utilizzare i dati è considerata accordata.

3

 In caso di utilizzazione eccessiva, inadeguata o abusiva, l’accesso può essere limitato o negato.

4

 Per impedire un’utilizzazione eccessiva, inadeguata e abusiva il servizio competente può sorvegliare il libero accesso mediante strumenti adeguati, compresa la registrazione di indirizzi IP.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 3 apr. 2020, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 37).

Art. 29Protezione dei dati

1

 Gli utenti sono responsabili dell’osservanza delle prescrizioni in materia di protezione dei dati.

2

 Sono tenuti a informare in ogni momento il servizio di cui all’articolo 8 capoverso 1 LGI e l’incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza sulle misure adottate per garantire l’osservanza delle prescrizioni in materia di protezione dei dati.

Art. 30Indicazione della fonte

I geodati di base possono essere comunicati unicamente con l’indicazione della fonte.

Art. 31Utilizzazione da parte di terzi

In caso di trasmissione di geodati di base, gli obblighi degli utenti si applicano anche ai terzi destinatari.

Art. 32Disposizioni contrattuali

Le disposizioni contrattuali concernenti l’accesso a geodati di base nonché l’utilizzazione e la trasmissione di geodati di base possono derogare alle disposizioni degli articoli 28–31 se:

  1. a.

    comprendono prescrizioni in materia di protezione almeno equivalenti; e

  2. b.

    assicurano la parità di trattamento dei soggetti operanti in condizioni di concorrenza.

Art. 33Distruzione di dati utilizzati illecitamente

1

 Qualora l’autorizzazione a posteriori non possa essere concessa in ragione di un’utilizzazione illecita di geodati di base, il servizio di cui all’articolo 8 capoverso 1 LGI ordina la distruzione dei dati o la confisca dei supporti di dati presso l’utente.

2

 Esso ordina la distruzione o la confisca indipendentemente da un eventuale perseguimento penale.

Sezione 9 Geoservizi

Art. 34Servizi relativi ai geodati di base

1

 I geodati di base sono resi accessibili e utilizzabili mediante i seguenti geoservizi:

  1. a.

    mediante servizi di rappresentazione: tutti i geodati di base che presentano il livello di autorizzazione all’accesso A;

  2. b.

    mediante servizi di telecaricamento: i geodati di base designati in modo corrispondente nell’allegato 1.

2

 In funzione di un’interconnessione ottimale, l’Ufficio federale di topografia può emanare per questi geoservizi prescrizioni in materia di requisiti qualitativi e tecnici. A tale scopo, considera lo stato della tecnica e le normative a livello internazionale.

3

 Il servizio specializzato della Confederazione competente nel caso specifico può emanare istruzioni complementari nel proprio settore specialistico.

Art. 35Servizi di geometadati

1

 I geometadati dei geodati di base sono resi accessibili mediante servizi di ricerca.

2

 In funzione di un’interconnessione ottimale, l’Ufficio federale di topografia può emanare per questi geoservizi prescrizioni in materia di requisiti qualitativi e tecnici. A tale scopo, considera lo stato della tecnica e le normative a livello internazionale.

Art. 36Geoservizi intersettoriali

L’Ufficio federale di topografia gestisce i seguenti geoservizi intersettoriali:

  1. a.

    servizio di ricerca interconnesso per i geometadati di tutti i geodati di base;

  2. b.

    servizio di ricerca interconnesso per i geoservizi di cui all’articolo 34;

  3. c.

    servizio per la trasformazione tra i quadri di riferimento ufficiali (art. 4);

  4. d.

    servizio per la trasformazione tra i sistemi e i quadri di riferimento ufficiali (art. 4 e 5) e altri sistemi e quadri di riferimento geodetici (art. 6);

  5. e.

    accesso interconnesso ai geodati di base;

  6. f.

    servizi degli indirizzi.

Sezione 10 Scambio di dati tra autorità

Art. 37Concessione dell’accesso

1

 Su richiesta, il servizio di cui all’articolo 8 capoverso 1 LGI concede ad altri servizi della Confederazione o dei Cantoni l’accesso ai geodati di base.

2

 Esso garantisce l’accesso mediante un servizio di telecaricamento. Laddove questo non sia possibile, trasmette i dati in un’altra forma.

Art. 38Negazione dell’accesso

Il servizio di cui all’articolo 8 capoverso 1 LGI nega l’accesso ai geodati di base se:

  1. a.

    i geodati di base presentano il livello di autorizzazione all’accesso B o C e il servizio richiedente non può far valere alcun interesse pubblico all’accesso;

  2. b.

    la concessione dell’accesso potrebbe compromettere la sicurezza interna o esterna.

Art. 39Protezione dei dati e tutela del segreto

1

 Il servizio ricevente è responsabile dell’osservanza delle prescrizioni in materia di protezione dei dati e di tutela del segreto.

2

 Il servizio mittente informa il servizio ricevente dell’esistenza di prescrizioni particolari.

Art. 40Comunicazione a terzi

1

 Un’autorità può concedere a terzi l’accesso a geodati di base a cui essa stessa ha accesso in virtù della sezione 8 e autorizzarne l’utilizzazione, a prescindere dal fatto che siano elaborati o no, se:

  1. a.

    applica per la regolamentazione dell’accesso e dell’utilizzazione le medesime prescrizioni applicate dal servizio competente di cui all’articolo 8 capoverso 1 LGI;

  2. b.

    fornisce indicazioni riguardo allo stato di aggiornamento;

  3. c.

    riscuote gli emolumenti prescritti e li trasmette al servizio di cui all’articolo 8 capoverso 1 LGI.

2

 Se comunica i geodati di base gratuitamente, si assume l’onere degli emolumenti prescritti.

Art. 41Prestazioni commerciali di autorità e amministrazioni

Prestazioni commerciali proprie di autorità sono disciplinate dalle sezioni 8 e 11 anche se fondate su un mandato legale.

Art. 42Indennità forfettaria

L’indennità forfettaria è stabilita in considerazione dei seguenti elementi:

  1. a.

    quantitativo e genere stimati delle unità d’informazione scambiate;

  2. b.

    indennità e sussidi finanziari concessi dalla Confederazione;

  3. c.

    entità stimata delle riscossioni di emolumenti.

Art. 42aOrganizzazioni internazionali1

1

 Lo scambio di dati con organizzazioni internazionali sulla base di obblighi di diritto internazionale è considerato scambio di dati tra autorità.

2

 Esso è gratuito, sempre che il diritto internazionale non preveda un’indennità.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6189).

Sezione 11 Principi su cui si fonda la riscossione dell’emolumento da parte della Confederazione

Art. 43Campo di applicazione della sezione1

1

 La presente sezione si applica a tutte le decisioni e a tutti i servizi per i quali sono riscossi emolumenti conformemente alla presente ordinanza.

2

 La presente sezione non si applica allo scambio tra autorità né all’utilizzazione da parte di autorità nel quadro del rispettivo mandato legale se sussiste un disciplinamento contrattuale ai sensi dell’articolo 14 capoverso 3 LGI. È fatto salvo l’articolo 41.2

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6189).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6653).

Art. 43aApplicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti1

Nella misura in cui la presente ordinanza non preveda disciplinamenti speciali, sono applicabili le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20042 sugli emolumenti.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6189).
  2. RS 172.041.1

Art. 44Emolumenti1

1

 Non sono riscossi emolumenti per:

  1. a.

    l’accesso ai dati pubblici aperti di cui all’articolo 28a;

  2. b.

    l’accesso ai geoservizi di cui agli articoli 35 e 36 e la loro utilizzazione;

  3. c.

    l’utilizzazione di geodati di base a prescindere dal genere di accesso e dal genere di utilizzazione;

  4. d.

    l’utilizzazione di prodotti ufficiali digitali liberamente accessibili ai sensi dell’articolo 28a.

2

 In caso di utilizzazione eccessiva di questi dati, servizi e prodotti possono essere riscossi emolumenti. Essi corrispondono a un contributo adeguato ai costi infrastrutturali per il numero eccessivo di consultazioni o il volume eccessivo di dati.

3

 Sono riscossi emolumenti per:

  1. a.

    l’accesso a geodati di base che non sono considerati dati pubblici aperti secondo l’articolo 28a;

  2. b.

    l’accesso a geodati di base che non è possibile mediante geoservizi;

  3. c.

    prestazioni di servizio particolari;

  4. d.

    i prodotti, i servizi e le prestazioni di cui all’articolo 46;

4

 Per quanto la presente ordinanza e le tariffe degli emolumenti dei Dipartimenti non prevedano disciplinamenti e non sussistano disposizioni contrattuali, è riscosso un emolumento in funzione del tempo impiegato.

5

 I costi di approntamento e i costi di trasporto possono essere fatturati in aggiunta agli emolumenti di cui ai capoversi 3 e 4.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 apr. 2020, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 37).

Art. 44aCosti di approntamento1

1

 Per indennizzare costi di approntamento al di fuori dell’accesso secondo l’articolo 28a è riscosso un emolumento conformemente alle tariffe degli emolumenti del Dipartimento.

2

 Per l’approntamento sono inoltre riscossi i seguenti emolumenti:

  1. a.

    supporto di dati: prezzo di fabbricazione per unità;

  2. b.

    imballaggio e spedizione: 0–25 franchi per unità di spedizione.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 3 apr. 2020, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 37).

Art. 45Imposta sul valore aggiunto1

L’imposta sul valore aggiunto è riscossa, in aggiunta agli emolumenti, per le prestazioni ufficiali che vi sono soggette.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 apr. 2020, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 37).

Art. 45fCosti di trasporto1

1

 Le spese di porto sono fatturate conformemente alle tariffe della Posta svizzera.

2

 Se, per ragioni tecniche o su richiesta della persona che effettua l’ordinazione, il trasporto ha luogo da parte di altri fornitori di servizi di trasporto, sono fatturati i costi di trasporto effettivi.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6189).

Art. 46Emolumenti forfettari1

1

 Sono riscossi emolumenti forfettari per:

  1. a.

    carte e atlanti analogici;

  2. b.

    l’utilizzazione di servizi e prestazioni particolari;

  3. c.

    software;

  4. d.

    rapporti e studi;

  5. [tab]

    e. e f.2 …

  6. g.

    modifiche di autorizzazioni e licenze;

  7. h.

    la procedura per l’autorizzazione a posteriori (art. 27);

  8. i.

    la decisione di distruzione o di confisca (art. 33).

2

 Oltre all’emolumento forfettario possono essere riscossi i costi di approntamento e i costi di trasporto. 3

3

 … 4

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6189).
  2. Abrogate dalla cifra I dell’O del 3 apr. 2020, con effetto dal 1° mar. 2021 (RU 2021 37).
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 apr. 2020, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 37).
  4. Abrogato dalla cifra I dell’O del 3 apr. 2020, con effetto dal 1° mar. 2021 (RU 2021 37).

Art. 46aTariffe degli emolumenti1

1

 Il Dipartimento competente emana le tariffe degli emolumenti. Esso vi stabilisce le aliquote per gli emolumenti di cui all’articolo 44 capoversi 2–4, i costi di approntamento e gli emolumenti forfetari.

2

 Nelle tariffe degli emolumenti, esso può prevedere eccezioni alla riscossione degli emolumenti o riduzioni degli emolumenti se:

  1. a.

    ciò è nell’interesse della Confederazione;

  2. b.

    l’utilizzazione avviene a scopi di formazione e di ricerca.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 18 nov. 2009 (RU 2009 6189). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 apr. 2020, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 37).

Art. 471

  1. Abrogato dalla cifra I dell’O del 3 apr. 2020, con effetto dal 1° mar. 2021 (RU 2021 37).

Sezione 12 Coordinamento e partecipazione

Art. 48Organo di coordinamento

1

 Per il coordinamento nel settore della geoinformazione della Confederazione è istituito un organo di coordinamento ai sensi dell’articolo 55 della legge del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.

2

 L’organo di coordinamento ha i compiti seguenti:

  1. a.

    coordinamento delle attività dell’Amministrazione federale;

  2. b.

    sviluppo di strategie della Confederazione;

  3. c.

    partecipazione allo sviluppo di norme tecniche;

  4. d.

    gestione di un centro di competenze;

  5. e.

    consulenza a servizi cantonali.

3

 Esso ha la facoltà di impartire istruzioni ai servizi della Confederazione.

4

 L’organo di coordinamento è composto da almeno un rappresentante di ogni dipartimento, della Cancelleria federale, del settore dei Politecnici federali e dell’Ufficio federale di topografia. Ogni autorità designa autonomamente i propri rappresentanti.

5

 L’organo di coordinamento è assegnato amministrativamente all’Ufficio federale di topografia e dispone di un proprio segretariato.

  1. RS 172.010

Art. 49Identificatore

A tutti i geodati di base è attribuito un identificatore numerico univoco. L’identificatore è stabilito nell’allegato 1.

Art. 50Partecipazione dei Cantoni e consultazione di organizzazioni

Nel quadro della preparazione di norme tecniche e di altri criteri stabiliti dalla Confederazione rientranti nel campo d’applicazione della presente ordinanza e non concernenti esclusivamente l’Amministrazione federale, la Confederazione assicura in maniera adeguata la partecipazione dei Cantoni e la consultazione delle organizzazioni partner.

Sezione 13 Inosservanza di prescrizioni d’ordine

Art. 51Infrazioni e perseguimento penale

1

 È punito con la multa fino a 5000 franchi chi:

  1. a.

    procura illecitamente a se stesso o a terzi l’accesso a geodati di base;

  2. b.

    utilizza senza previa autorizzazione geodati di base o geoservizi;

  3. c.

    comunica senza previa autorizzazione geodati di base;

  4. d.

    viola prescrizioni in materia di utilizzazione, segnatamente in materia di indicazione della fonte.

2

 Il perseguimento penale incombe ai Cantoni.

Sezione 14 Disposizioni finali

Art. 52Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato 2.

Art. 53Disposizioni transitorie

1

 Per l’applicazione degli articoli 3, 8–19 e 34–36 è concesso ai Cantoni un termine di cinque anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza. Se la presente ordinanza rimanda a norme e ad altri criteri tecnici non ancora esistenti al momento della sua entrata in vigore, il termine transitorio è valevole a partire dal momento in cui dette norme e direttive sono comunicate ai Cantoni.

1bis

 Per i geodati di base che rappresentano restrizioni di diritto pubblico della proprietà si applicano gli articoli 25–30 dell’ordinanza del 2 settembre 20091 sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà.2

2

 Per il passaggio del sistema e del quadro di riferimento planimetrici da CH1903/MN03 a CH1903+/MN95 sono stabiliti i seguenti termini transitori:

  1. a.

    per il passaggio nell’ambito dei dati di riferimento: entro il 31 dicembre 2016;

  2. b.

    per il passaggio nell’ambito dei rimanenti geodati di base: entro il 31 dicembre 2020.

3

 L’articolo 4 capoverso 1 lettera a sarà abrogato il 1° gennaio 2021.

  1. RS 510.622.4
  2. Introdotto dall’all. n. 2 dell’O del 2 set. 2009 sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4723).

Art. 53aDisposizioni transitorie della modifica del 18 novembre 20091

1

 Alle procedure di autorizzazione pendenti sono applicabili i disciplinamenti sugli emolumenti vigenti prima dell’entrata in vigore della presente modifica.

2

 I rimanenti contratti esistenti al momento dell’entrata in vigore della presente modifica e concernenti l’utilizzazione di geodati di base, l’utilizzazione di geoservizi e i pertinenti emolumenti da versare sono efficaci sino alla fine della durata convenuta, al più tardi tuttavia sino al 31 dicembre 2014.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6189).

Art. 54Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2008.

Allegati

  • Catalogo dei geodati di base del diritto federale
  • Modifica del diritto vigente

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.08.2025. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).