Législation

Ordinanza del 23 novembre 1983 sulla costruzione e l'esercizio delle ferrovie (Ordinanza sulle ferrovie, Oferr)

RS 742.141.1In vigoreStato 01.07.2026153 articoli

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  • RU 2024 181in vigore il 01.07.2024
    modificato: art. 5a, 5b, 5c, 5f, 5g, 5h, 5i, 5j, 6, 6b, 7, 8, 8a, 9, 12, 15a, 15b, 15c, 15d, 15e, 15i, 15ibis, 15j, 15k, 15n, 15o, 15pbis, 15q, 15r, 15s, 15t, 15ubis, 15v, 81 · introdotto: art. 5bbis, 5l, 5m, 10, 10a, 10b, 15ebis, 15eter, 15iter, 15kbis, 15qbis, 15sbis · abrogato: art. 8b e 8c, 12abis, 15m, 83h
  • RU 2023 529atto di base OMU (RS 211.432.2)in vigore il 01.01.2024
    modificato: art. 15
  • RU 2020 2859in vigore il 01.11.2020
    abrogato: art. 5ibis, 20 · modificato: art. 12, 15t, 15u, 18, 19, 46, 58, 71 · introdotto: art. 83i
  • RU 2020 1915atto di base Ordinanza sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviariain vigore il 01.07.2020
    modificato: art. 5b, 15f, 15v

17 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Diritto europeo

Atti dell’Unione europea che Législation em collega a RS 742.141.1.

Fonte: EUR-Lex, © Unione europea. Fanno fede soltanto i testi pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Indice
  1. Capitolo 1Disposizioni generali1–15bis
  2. Capitolo 1aInteroperabilità15a–15qbis
  3. Capitolo 1bOrganismi di controllo indipendenti15r–15z
  4. Capitolo 2Costruzioni e impianti16–46
  5. Capitolo 3Veicoli47–59 a 70
  6. Capitolo 4Esercizio ferroviario71–80
  7. Capitolo 5Disposizioni finali81–84

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 17 capoverso 2 e 97 della legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr); visto l’articolo 3 capoverso 2 lettera c della legge del 24 giugno 1902 sugli impianti elettrici (LIE); visto l’articolo 9 della legge del 29 marzo 1950 sulle imprese filoviarie, ordina:

Capitolo 1 Disposizioni generali

Sezione 1 Oggetto, scopo e campo d’applicazione

Art. 1Oggetto, scopo e campo d’applicazione

1

 La presente ordinanza disciplina la pianificazione, la costruzione, l’esercizio, la manutenzione e lo smantellamento di:

  1. a.

    costruzioni, impianti e veicoli delle ferrovie;

  2. b.

    parti elettriche di impianti filoviari e filobus.1

2

 Essa si propone come obiettivo principale la sicurezza delle ferrovie.

3

 Essa si applica a tutte le ferrovie assoggettate alla Lferr e alle parti elettriche di impianti filoviari e filobus.2

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2011 6233).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2011 6233).

Sezione 2 Sicurezza

Art. 2Principi, regole riconosciute della tecnica, stato della tecnica1

1

 Le costruzioni, gli impianti, i veicoli e le loro parti devono essere pianificati e costruiti in modo da garantire un esercizio sicuro e una corretta manutenzione.

1bis

 Si devono adottare tutti i mezzi organizzativi e tecnici proporzionati per proteggerli da minacce, attacchi e interventi abusivi.2

2

 Le disposizioni d’esecuzione indicano le norme tecniche adatte a concretizzare le prescrizioni della legislazione ferroviaria. Nei limiti del possibile indicano norme armonizzate a livello europeo.

3

 Se non è stata indicata nessuna norma tecnica o non ne esiste alcuna, devono essere applicate le regole riconosciute della tecnica.

4

 Occorre inoltre tenere conto dello stato della tecnica se ciò consente di ridurre ulteriormente un rischio senza incorrere in un onere sproporzionato.

5

 Se parti o materiali risultano essenziali per la sicurezza, occorre poter provare che le loro caratteristiche e il loro stato soddisfano i requisiti conformemente al presente articolo.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2011 6233).
  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 201).

Art. 2aEsame della sicurezza da parte dell’UFT1

L’Ufficio federale dei trasporti (UFT) esamina gli aspetti rilevanti per la sicurezza secondo l’articolo 17c Lferr in funzione dei rischi:

  1. a.

    sulla base di attestati di conformità (art. 15k e 15l), rapporti di perizia (art. 6 cpv. 3, 5l cpv. 3 e 15m) o rapporti di valutazione sulla sicurezza (art. 5m cpv. 4); o

  2. b.

    procedendo a controlli per campionatura.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 nov. 2011 (RU 2011 6233). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1659).

Art. 3Considerazioni di altri interessi

1

 Gli interessi della pianificazione del territorio, dell’ecologia e della protezione della natura e del paesaggio devono essere presi in considerazione già all’atto della progettazione.

2

 Occorre tener presenti in maniera adeguata le esigenze degli handicappati.

Art. 4Prescrizioni complementari1

A complemento della presente ordinanza si applicano segnatamente:

  1. a.

    l’ordinanza del 2 febbraio 20002 sulla procedura d’approvazione dei piani di impianti ferroviari (OPAPIF);

  2. b.

    l’ordinanza del 27 febbraio 19913 sulla protezione contro gli incidenti rilevanti;

  3. c.

    l’ordinanza del 23 dicembre 19994 sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti;

  4. d.

    l’ordinanza del 14 marzo 20085 sull’approvvigionamento elettrico.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2011 6233).
  2. RS 742.142.1
  3. RS 814.012
  4. RS 814.710
  5. RS 734.71

Art. 5Deroghe alle prescrizioni1

1

 L’UFT può ordinare, in casi eccezionali, deroghe alle prescrizioni o alle disposizioni d’esecuzione della presente ordinanza, allo scopo di prevenire pericoli per le persone, per le cose o per importanti beni giuridici.2

2

 L’UFT può accordare deroghe in casi singoli se il richiedente prova che in tal modo non è compromessa l’interoperabilità nel traffico internazionale e in quello nazionale e che:

  1. a.

    è garantito lo stesso livello di sicurezza; o

  2. b.

    non ne deriva un rischio inaccettabile e sono adottate tutte le misure proporzionate per diminuire i rischi.3

3

 L’UFT può autorizzare domande di approvazione dei piani o di autorizzazione d’esercizio sulla base delle prescrizioni valide al momento della ricezione della domanda completa, sempre che in tal modo non siano compromesse la sicurezza e l’interoperabilità.4

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2009 5991).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2011 6233).
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1659).
  4. Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1659).

Art. 5aAutorizzazione di sicurezza1

1

 Per quanto attiene al sistema di gestione della sicurezza, la domanda del gestore dell’infrastruttura di rilascio o di rinnovo di un’autorizzazione di sicurezza secondo l’articolo 8a Lferr deve essere conforme ai requisiti previsti nell’articolo 9 della direttiva (UE) 2016/7982 nell’allegato II del regolamento delegato (UE) 2018/7623.4

1bis

 Se la domanda è conforme anche ai requisiti previsti nell’allegato I del succitato regolamento, l’autorizzazione di sicurezza si estende anche alle seguenti attività:

  1. a.

    corse per la manutenzione della propria infrastruttura;

  2. b.

    corse di intervento;

  3. c.

    servizi di manovra sulla propria infrastruttura;

  4. d.

    corse nell’ambito della gestione di un compito sistemico affidata dall’UFT;

  5. e.

    corse d’istruzione.5

2

 Qualora intenda modificare l’esercizio o l’infrastruttura al punto che debbano essere controllate le condizioni di rilascio dell’autorizzazione di sicurezza, il gestore dell’infrastruttura deve informarne tempestivamente l’UFT, in particolare se il tipo o la portata dell’esercizio cambia in modo significativo.

3

 L’UFT informa il gestore dell’infrastruttura entro un mese riguardo alla completezza della domanda di rilascio, di modifica o di rinnovo. Decide in merito alla domanda entro quattro mesi dalla ricezione della documentazione completa.6

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1659).
  2. Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (rifusione), versione della GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102; modificata da ultimo dal regolamento (UE) 2020/1530, GU L 352 del 22.10.2020, pag. 1.
  3. Regolamento delegato (UE) 2018/762 della Commissione, dell’8 marzo 2018, che stabilisce metodi comuni di sicurezza relativi ai requisiti del sistema di gestione della sicurezza a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti della Commissione (UE) n. 1158/2010 e (UE) n. 1169/2010, versione della GU L 129 del 25.5.2018, pag. 26; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2020/782, GU L 188 del 15.6.2020, pag. 14.
  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181).
  5. Introdotto dalla cifra I dell’O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3571).
  6. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181).

Art. 5bCertificato di sicurezza dell’UFT12

1

 Per quanto attiene al sistema di gestione della sicurezza, la domanda dell’impresa di trasporto ferroviario di rilascio o di rinnovo di un certificato di sicurezza secondo l’articolo 8e Lferr deve essere conforme ai requisiti previsti nell’articolo 9 della direttiva (UE) 2016/7983 e nell’allegato I del regolamento delegato (UE) 2018/7624 nonché contenere i dati secondo l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/7635.6

2

 Qualora intenda modificare l’esercizio o l’infrastruttura al punto che debbano essere controllate le condizioni di rilascio del certificato di sicurezza, l’impresa di trasporto ferroviario deve informarne tempestivamente l’UFT, in particolare se il tipo o la portata dell’esercizio cambia in modo significativo.

3

 L’UFT informa l’impresa di trasporto ferroviario entro un mese riguardo alla completezza della domanda di rilascio, di modifica o di rinnovo. Decide in merito alla domanda entro quattro mesi dalla ricezione della documentazione completa.7

4

 L’UFT ritira il certificato di sicurezza se nel primo anno del suo rilascio non è stato utilizzato nel modo previsto.8

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1659).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181).
  3. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 5a cpv. 1.
  4. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 5a cpv. 1.
  5. Regolamento di esecuzione (UE) 2018/763 della Commissione, del 9 aprile 2018, che stabilisce le modalità pratiche per il rilascio dei certificati di sicurezza unici alle imprese ferroviarie a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 653/2007 della Commissione, versione della GU L 129 del 25.5.2018, pag. 49; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/777, GU L 188 del 15.6.2020, pag. 1.
  6. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181).
  7. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181).
  8. Nuovo testo giusta la cifra I n. 5 dell’O del 13 mag. 2020 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1915).

Art. 5bbisCertificato di sicurezza dell’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie1

1

 L’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie (ERA) può rilasciare certificati di sicurezza validi in Svizzera se un accordo internazionale lo prevede.

2

 Le domande di rilascio di certificati di sicurezza che abbiano validità in Svizzera e in almeno un suo Paese confinante devono essere presentate all’ERA.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181).

Art. 5cSistema di gestione della sicurezza e prove aggiuntive1

1

 Il richiedente deve garantire con il suo sistema di gestione della sicurezza secondo l’articolo 4 Lferr che le prescrizioni sono rispettate e tutti i rischi legati all’esercizio sono controllati e gestiti.2

2

 Se non mostra come il sistema di gestione della sicurezza soddisfa le esigenze secondo l’articolo 5a capoverso 1 o l’articolo 5b capoverso 1, il richiedente deve presentare prove aggiuntive.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1659).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181).

Art. 5dAgevolazioni1

1

 L’impresa ferroviaria può presentare congiuntamente le domande di rilascio o di rinnovo di un’autorizzazione di sicurezza e di un certificato di sicurezza e provare congiuntamente l’adempimento delle relative esigenze se il certificato di sicurezza si applica soltanto al traffico ferroviario sulla propria infrastruttura.

2

 Un utente di un binario di raccordo può oltrepassare il punto di raccordo senza certificato di sicurezza, sempre che:

  1. a.

    sulla base delle informazioni messe a disposizione dal gestore dell’infrastruttura, si sia assicurato che il veicolo è compatibile con la tratta; e

  2. b.

    il gestore dell’infrastruttura abbia confermato che il percorso tra il binario di raccordo e il binario di stazione utilizzato presenti un dispositivo di protezione assoluta contro possibili percorsi treno.2

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1659).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3571).

Art. 5eProcedura dell’UFT1

La procedura dell’UFT di rilascio e di rinnovo è retta:

  1. a.

    nel caso dell’autorizzazione di sicurezza per i gestori dell’infrastruttura: dall’articolo 12 della direttiva (UE) 2016/7982;

  2. b.

    nel caso del certificato di sicurezza per le imprese di trasporto ferroviario: dall’articolo 10 della direttiva (UE) 2016/798 nonché dall’articolo 6 e dall’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2018/7633.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 mag. 2013 (RU 2013 1659). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3571).
  2. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 5a cpv. 1.
  3. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 5b cpv. 1.

Art. 5fAutorizzazioni di sicurezza e certificati di sicurezza europei ed esteri1

1

 Se un’impresa di trasporto ferroviario dispone di un certificato di sicurezza dell’ERA, l’UFT può rinunciare a verificare se sono soddisfatti i requisiti il cui adempimento risulta dal certificato stesso.2

2

 Per le tratte in prossimità della frontiera e per le corse su siffatte tratte, l’UFT può riconoscere le autorizzazioni di sicurezza e i certificati di sicurezza esteri, senza che a tale scopo sia necessario un accordo internazionale sul riconoscimento reciproco di tali autorizzazioni e certificati.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 mag. 2013 (RU 2013 1659). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3571).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181).

Art. 5gRapporto annuale delle imprese ferroviarie1

Le imprese ferroviarie presentano annualmente all’UFT, entro il 31 maggio, un rapporto relativo all’anno civile precedente con le indicazioni secondo:

  1. a.

    l’articolo 9 paragrafo 6 della direttiva (UE) 2016/7982;

  2. b.

    l’articolo 18 paragrafo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 402/20133; e

  3. c.

    gli allegati I numero 4.5.1.2 e II numero 4.5.1.2 del regolamento delegato (UE) 2018/7624.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 mag. 2013 (RU 2013 1659). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181).
  2. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 5a cpv. 1.
  3. Regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 della Commissione, del 30 aprile 2013, relativo al metodo comune di sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi e che abroga il regolamento (CE) n. 352/2009, GU L 121 del 3.5.2013, pag. 8; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1136, GU L 185 del 14.7.2015, pag. 6.
  4. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 5a cpv. 1.

Art. 5hRapporto annuale dell’UFT1

1

 L’UFT pubblica annualmente gli indicatori comuni di sicurezza (CSI) di cui all’articolo 5 della direttiva (UE) 2016/7982.

2

 Pubblica un rapporto annuale sulla sua attività in veste di autorità di vigilanza che contiene almeno le indicazioni di cui all’articolo 19 della direttiva (UE) 2016/798.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 mag. 2013 (RU 2013 1659). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181).
  2. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 5a cpv. 1.

Art. 5iRegistro dei veicoli immatricolati1

1

 I detentori devono iscrivere i dati del proprio veicolo identificati come obbligatori nella tabella 1 dell’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2018/16142 nel registro dei veicoli ammessi alla circolazione secondo l’articolo 17a Lferr. Devono iscrivere i dati nel registro europeo dei veicoli immatricolati se un trattato internazionale lo prevede.3

2

 Possono iscrivere nel registro anche i rimanenti dati previsti dalla tabella 1 dell’allegato II.4

3

 I diritti di accesso sono retti dalla tabella 2 dell’allegato II.5

4

 Non devono essere iscritti nel registro i veicoli di servizio (art. 57), che:

  1. a.

    possono circolare sia su rotaia sia su strada (veicoli strada-rotaia);

  2. b.

    sono smontabili e rimontabili.6

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1659).
  2. Decisione di esecuzione (UE) 2018/1614 della Commissione, del 25 ottobre 2018, che stabilisce le specifiche per i registri dei veicoli di cui all’articolo 47 della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica e abroga la decisione 2007/756/CE della Commissione, versione della GU L 268 del 26.10.2018, pag. 53.
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181).
  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181).
  5. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181).
  6. Introdotto dalla cifra I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 4961).

Art. 5jManutenzione dei veicoli1

1

 Il servizio responsabile della manutenzione dei veicoli secondo l’articolo 17b Lferr deve:

  1. a.

    utilizzare un sistema di manutenzione conforme ai requisiti secondo:

    1. 1.

      l’articolo 14 paragrafi 2 e 3 nonché l’allegato III della direttiva (UE) 2016/7982, e

    2. 2.

      l’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/7793;

  2. b.

    per la manutenzione di veicoli impiegati su tratte interoperabili, essere certificato da un organismo di certificazione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/779; ne sono esonerate le imprese ferroviarie che effettuano la manutenzione di veicoli esclusivamente ai fini del proprio esercizio.

2

 Chiunque abbia motivo di ritenere che il servizio responsabile non adempia i relativi requisiti, è tenuto a informarne l’organismo di certificazione. L’organismo di certificazione comunica senza indugio all’UFT le misure adottate.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 mag. 2013 (RU 2013 1659). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181).
  2. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 5a cpv. 1.
  3. Regolamento di esecuzione (UE) 2019/779 della Commissione, del 16 maggio 2019, che stabilisce disposizioni dettagliate su un sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione dei veicoli a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione, versione della GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 360; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/780, GU L 188 del 15.6.2020, pag. 8.

Art. 5kProcesso di monitoraggio1

Alle imprese ferroviarie e alle persone responsabili della manutenzione dei veicoli si applicano gli obblighi sul processo di monitoraggio previsti negli articoli 3–5 e nell’allegato del regolamento (UE) n. 1078/20122.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 mag. 2013 (RU 2013 1659). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3571).
  2. Regolamento (UE) n. 1078/2012 della Commissione, del 16 novembre 2012, relativo a un metodo di sicurezza comune per il monitoraggio che devono applicare le imprese ferroviarie, i gestori dell’infrastruttura che hanno ottenuto un certificato di sicurezza o un’autorizzazione di sicurezza e i soggetti responsabili della manutenzione, GU L 320 del 17.11.2012, pag. 8.

Sezione 3 Pianificazione, costruzione ed esercizio

Art. 5lAttestato di sicurezza1

1

 Per comprovare la sicurezza e la conformità alle prescrizioni, il gestore dell’infrastruttura o il detentore del veicolo deve documentare che l’impianto ferroviario o il veicolo:

  1. a.

    è stato progettato conformemente alle prescrizioni;

  2. b.

    è stato realizzato conformemente alle prescrizioni e a un’eventuale decisione dell’UFT; e

  3. c.

    può essere esercitato in modo sicuro.

2

 La documentazione è compilata da specialisti, i quali vi appongono la loro firma.

3

 Nel caso di progetti di grande rilevanza per la sicurezza, per comprovare la sicurezza e la conformità alle prescrizioni è necessario l’esame da parte di un perito. L’UFT può rinunciare a questi esami in particolare se non contribuiscono a evitare gli errori che influiscono sulla sicurezza.

4

 La prova della conformità alle prescrizioni e alla decisione comprende una dichiarazione del gestore dell’infrastruttura o del detentore del veicolo. Questa può basarsi sulle dichiarazioni dei fabbricanti.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181).

Art. 5mRapporto sulla sicurezza e valutazione dei rischi1

1

 Se una persona di cui all’articolo 3 paragrafo 11 del regolamento di esecuzione (UE) n. 402/20132 propone una modifica, deve redigere un rapporto sulla sicurezza.

2

 Per il rapporto sulla sicurezza deve basarsi su un’analisi del contesto e della sicurezza in cui sono appurati i rischi che potrebbero incombere sulla costruzione e sull’esercizio; occorre tener conto di tutti gli aspetti rilevanti per la sicurezza dell’impianto ferroviario e delle sue adiacenze o del veicolo e definire le misure necessarie.

3

 Nel rapporto sulla sicurezza deve inoltre illustrare se si tratta di una modifica rilevante ai sensi dell’articolo 4 paragrafo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013.

4

 Se si tratta di una modifica rilevante, deve effettuare una valutazione dei rischi applicando il procedimento di gestione dei rischi secondo l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013. È inoltre necessario un rapporto di valutazione sulla sicurezza redatto da un organismo di valutazione del rischio.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181).
  2. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 5g lett. b.

Art. 6Approvazione dei piani di costruzioni e impianti1

1

 I piani delle costruzioni e degli impianti destinati esclusivamente o prevalentemente alla costruzione e all’esercizio di una ferrovia (impianti ferroviari) sottostanno all’approvazione secondo l’articolo 18 Lferr. La procedura d’approvazione dei piani è disciplinata dall’OPAPIF2.3

2

 Con l’approvazione dei piani l’UFT certifica che la documentazione approvata permette la realizzazione di una costruzione o di un impianto conformi alle prescrizioni.

3

 L’UFT può procedere esso stesso all’esame della documentazione oppure disporne l’esame da parte di terzi indipendenti e dotati delle necessarie competenze (periti), nonché chiedere attestati o rapporti di perizia al richiedente.4

4

 L’UFT può, nell’ambito della procedura d’approvazione dei piani, decidere per quali costruzioni, impianti o parti degli stessi devono essere presentati attestati di sicurezza conformemente all’articolo 5l.5

5

 ...6

6

 L’approvazione dei piani di costruzioni e impianti riveste valore di licenza di costruzione.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 12 apr. 2000, in vigore il 1° mag. 2000 (RU 2000 1386).
  2. RS 742.142.1
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 set. 2014, in vigore dal 1° nov. 2014 (RU 2014 3169).
  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1659).
  5. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181).
  6. Abrogato dalla cifra I dell’O del 29 mag. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1659).

Art. 6aDecisioni incidentali sui veicoli1

Prima dell’inizio dei lavori e nella fase di costruzione del veicolo, il richiedente può chiedere all’UFT decisioni incidentali impugnabili a titolo indipendente:

  1. a.

    sui capitolati d’oneri e sugli schizzi del tipo;

  2. b.

    su altri elementi del veicolo dai quali dipende l’omologazione di tipo.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 nov. 1998 (RU 1999 1083). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1659).

Art. 6bCorse di prova1

1

 L’UFT autorizza corse di prova del veicolo sull’infrastruttura ferroviaria a condizione che le stesse siano necessarie per il rilascio dell’autorizzazione di esercizio e che il richiedente provi all’UFT che la sicurezza è garantita.

2

 Per le corse di prova i gestori dell’infrastruttura sono soggetti ai doveri stabiliti all’articolo 21 paragrafi 3 e 5 della direttiva (UE) 2016/7972 e all’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/5453.4

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3571).
  2. Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea (rifusione), versione della GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44; modificata da ultimo dalla direttiva (UE) 2020/700, GU L 165 del 27.5.2020, pag. 27.
  3. Regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione, del 4 aprile 2018, che stabilisce modalità pratiche per la procedura di autorizzazione dei veicoli ferroviari e la procedura di autorizzazione dei tipi di veicoli ferroviari a norma della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, versione della GU L 90 del 6.4.2018, pag. 66; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/781, GU L 188 del 15.6.2020, pag. 11.
  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181).

Art. 7Omologazione di tipo1

1

 Un’omologazione di tipo secondo l’articolo 18x Lferr può essere richiesta se contribuisce a semplificare la procedura di autorizzazione.

2

 Se nell’ambito di una procedura d’approvazione dei piani o di autorizzazione d’esercizio il richiedente dispone di omologazioni di tipo per l’oggetto della domanda o per parti dello stesso e dichiara la conformità con il tipo, l’UFT presume che tali parti soddisfino le prescrizioni vigenti al momento della concessione dell’omologazione di tipo.

3

 Nella domanda di approvazione dei piani o di autorizzazione d’esercizio il richiedente deve dimostrare che l’omologazione di tipo è applicabile all’esercizio previsto o alle condizioni d’impiego previste.

4

 La dichiarazione di conformità per i veicoli destinati a essere impiegati su tratte interoperabili (art. 15a cpv. 1) è retta dall’articolo 15 della direttiva (UE) 2016/7972 e dall’allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2503.4

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1659).
  2. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 6b cpv. 2.
  3. Regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 della Commissione, del 12 febbraio 2019, relativo ai modelli di dichiarazioni e di certificati «CE» per i sottosistemi e i componenti di interoperabilità ferroviari, relativo al modello di dichiarazione di conformità a un tipo di veicolo ferroviario autorizzato e alle procedure «CE» di verifica dei sottosistemi conformemente alla direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 201/2011, versione della GU L 42 del 13.2.2019, pag. 9; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/779, GU L 188 del 15.6.2020, pag. 6.
  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181).

Art. 8Autorizzazione d’esercizio1

1

 È richiesta un’autorizzazione d’esercizio secondo l’articolo 18w Lferr per la messa in esercizio di impianti ferroviari modificati in modo rilevante.2

1bis

 È richiesta un’autorizzazione d’esercizio secondo l’articolo 18wbis Lferr per la messa in esercizio di veicoli nuovi o modificati in modo rilevante.3

2

 Negli altri casi l’UFT decide in occasione dell’approvazione dei piani se la messa in esercizio richiede un’autorizzazione d’esercizio.

3

 Se è richiesta un’autorizzazione d’esercizio, l’impresa ferroviaria presenta all’UFT un attestato di sicurezza conformemente all’articolo 5l.4

4

 Dopo l’esame dell’attestato di sicurezza, l’UFT rilascia l’autorizzazione d’esercizio se sono adempiute le condizioni previste per l’approvazione dei piani o l’omologazione di tipo.

5

 Se non è richiesta un’autorizzazione d’esercizio, l’UFT può in qualsiasi momento controllare, mediante esame diretto dell’impianto o del veicolo, se sono adempiute le condizioni, chiedere una conferma dell’impresa ferroviaria od ordinare l’esame da parte di un perito.

6

 L’impresa ferroviaria deve mettere gratuitamente a disposizione degli organi di controllo il personale indispensabile per l’esame e il collaudo, il materiale e i piani e trasmettere le necessarie informazioni.

7

 L’UFT emana per gli impianti ferroviari direttive concernenti il tipo, le caratteristiche, il contenuto e il numero dei documenti da presentare.

8

 Per i tronchi di confine di cui all’allegato 8 l’UFT può rilasciare autorizzazioni d’esercizio in considerazione delle autorizzazioni d’esercizio estere o riconoscere queste ultime anche in assenza di un accordo internazionale sul riconoscimento reciproco di tali autorizzazioni.5

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1659).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181).
  3. Introdotto dalla cifra I dell’O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181).
  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181).
  5. Introdotto dalla cifra I dell’O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 201).

Art. 8aVerifica dell’attestato di sicurezza1

1

 L’UFT verifica, nell’ambito della procedura di rilascio di un’autorizzazione d’esercizio, la completezza dell’attestato di sicurezza. Sulla base dello stesso verifica inoltre se sono realizzate le misure indicate nel rapporto sulla sicurezza.

2

 Può controllare attestati di sicurezza mediante esame diretto dell’impianto ferroviario o del veicolo.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 12 apr. 2000 (RU 2000 1386). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181).

Art. 8dVerifica da parte dell’UFT1

1

 Nell’ambito della domanda di autorizzazione l’impresa ferroviaria deve presentare all’UFT il suo rapporto sulla sicurezza ed eventualmente il rapporto di valutazione sulla sicurezza.

2

 L’UFT verifica i rapporti per campionatura e in funzione dei rischi.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1659).

Art. 9Vigilanza1

1

 L’UFT sorveglia in funzione dei rischi che i requisiti di sicurezza siano rispettati.2

2

 Può effettuare controlli ed esigere documenti, attestati e perizie, sempre che la sua attività di vigilanza lo richieda.

3

 Dopo incidenti rilevanti per la sicurezza, nell’ambito della sua attività di vigilanza può eseguire o ordinare un’inchiesta concernente gli aspetti tecnici e dell’esercizio per chiarire le cause e le circostanze. È fatta salva la competenza dell’Ufficio d’inchiesta di cui all’articolo 15a Lferr.

4

 Se un’impresa di trasporto ferroviario dispone di un certificato di sicurezza o di un’autorizzazione di sicurezza, l’UFT svolge la sua attività di vigilanza basandosi sul regolamento delegato (UE) 2018/7613.4

5

 La vigilanza sugli organismi di valutazione del rischio riconosciuti dall’UFT (art. 15v) è retta dall’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) n. 402/20135.6

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2011 6233).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181).
  3. Regolamento delegato (UE) 2018/761 della Commissione, del 16 febbraio 2018, che istituisce metodi comuni di sicurezza per la supervisione da parte delle autorità nazionali preposte alla sicurezza in seguito al rilascio di un certificato di sicurezza unico o di un’autorizzazione di sicurezza a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2012 della Commissione, versione della GU L 129 del 25.5.2018, pag. 16; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2020/782, GU L 188 del 15.6.2020, pag. 14.
  4. Introdotto dalla cifra I dell’O del 6 nov. 2019 (RU 2019 3571). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181).
  5. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 5g lett. b.
  6. Introdotto dalla cifra I dell’O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181).

Art. 10Responsabilità1

1

 Le imprese ferroviarie sono responsabili della pianificazione e della costruzione conformi alle prescrizioni, della sicurezza d’esercizio e della manutenzione delle costruzioni, degli impianti e dei veicoli.

2

 Sono tenute ad adattare le costruzioni, gli impianti e i veicoli esistenti alle nuove conoscenze, alle condizioni quadro o alle prescrizioni modificate se la sicurezza lo esige imperativamente.

3

 Provvedono a un dimensionamento ottimizzato sul piano energetico delle proprie costruzioni e dei propri impianti e veicoli come pure a un esercizio efficiente dal profilo energetico.2

4

 Nel caso di impianti elettrici, il titolare dell’esercizio subentra all’impresa ferroviaria conformemente all’articolo 46.

5

 La responsabilità delle altre persone che hanno un impatto sulla sicurezza dell’esercizio ferroviario è retta dall’articolo 4 paragrafo 4 della direttiva (UE) 2016/7983.4

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2011 6233).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 4961).
  3. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 5a cpv. 1.
  4. Introdotto dalla cifra I dell’O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181).

Art. 10aMisure in caso di rischi per la sicurezza individuati1

Chi viene a conoscenza di un rischio per la sicurezza deve adottare le misure del caso. Tra queste rientra anche il necessario scambio d’informazioni con gli altri responsabili e interessati.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181).

Art. 10bControlli prima dell’impiego di un veicolo1

1

 Prima di impiegare un veicolo, l’impresa ferroviaria deve svolgere le attività di controllo menzionate nell’articolo 23 paragrafi 1 e 2 della direttiva (UE) 2016/7972.

2

 Prima di utilizzare un veicolo, l’impresa ferroviaria deve controllare che sia:

  1. a.

    stato autorizzato all’esercizio o alla messa in circolazione e registrato;

  2. b.

    compatibile con le tratte da percorrere secondo:

    1. 1.

      per le tratte interoperabili: il registro dell’infrastruttura,

    2. 2.

      per le tratte non interoperabili: le informazioni fornite gratuitamente dal gestore dell’infrastruttura;

  3. c.

    adeguatamente integrato nella composizione del treno.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181).
  2. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 6b cpv. 2.

Art. 11Organizzazione dell’esercizio

L’organizzazione dell’esercizio e l’effettivo del personale dell’impresa ferroviaria devono corrispondere alle caratteristiche della ferrovia, come pure allo stato tecnico degli impianti e dei veicoli e devono garantirne la manutenzione.

Art. 11aPrescrizioni sulla circolazione dei treni1

1

 L’UFT emana le prescrizioni svizzere sulla circolazione dei treni. A tal fine tiene conto anche dei requisiti specifici dei binari di raccordo.2

2

 Al fine di agevolare il traffico transfrontaliero sulle tratte brevi in prossimità della frontiera, può dichiarare applicabili le prescrizioni sulla circolazione dei treni dello Stato confinante.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 nov. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 1083).
  2. Nuovo testo giusta l’all. cifra II n. 5 dell’O del 25 mag. 2016 sul trasporto di merci, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1859).

Art. 12Prescrizioni d’esercizio1

1

 Le imprese ferroviarie emanano le necessarie prescrizioni d’esercizio per l’uso e la manutenzione. Provvedono a che siano praticabili e facili da usare.

2

 Provvedono affinché le prescrizioni d’esercizio siano messe a disposizione dell’UFT quale base per la sua attività di vigilanza.2 Prescrizioni d’esercizio che derogano alle prescrizioni sulla circolazione dei treni emanate dall’UFT in virtù dell’articolo 17 capoverso 3 Lferr devono essere sottoposte all’UFT per approvazione almeno tre mesi prima dell’entrata in vigore prevista.

3

 Le imprese ferroviarie provvedono affinché gli utenti dispongano della documentazione necessaria.

4

 Per gli utenti della rete sono vincolanti le prescrizioni d’esercizio che contengono le norme necessarie all’utilizzo della tratta. Tra queste rientrano in particolare norme concernenti:

  1. a.

    l’esecuzione di oneri di diritto pubblico;

  2. b.

    le prestazioni di frenatura necessarie a una determinata velocità e la potenza dei freni di stazionamento nonché le forze assiali e di taglio autorizzate;

  3. c.

    l’utilizzazione di locomotori termici nelle gallerie;

  4. d.

    la sagoma di spazio libero da rispettare;

  5. e.

    il peso per sala montata e quello per metro autorizzati;

  6. f.

    la circolazione di veicoli con interasse lungo e di treni di lunghezza eccessiva;

  7. g.

    il prelievo massimo di corrente elettrica dalla linea di contatto;

  8. h.

    la lingua di servizio applicabile;

  9. i.

    la compatibilità elettromagnetica.3

5

 L’UFT provvede affinché le prescrizioni relative all’esercizio delle ferrovie siano per quanto possibile uniformi.4

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2011 6233).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 12 giu. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 2859).
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 201).
  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181).

Art. 12aRaccomandazioni di natura tecnico-aziendale1

Il gestore dell’infrastruttura emana raccomandazioni di natura tecnico-aziendale per l’utilizzazione dell’infrastruttura. Le raccomandazioni sono volte a minimizzare i guasti d’esercizio e a rendere attenti gli utenti della rete sui possibili guasti. Esse comprendono, in particolare indicazioni riguardanti:

  1. a.

    la trazione su salite ripide o lunghe;

  2. b.

    l’usura dell’infrastruttura;

  3. c.

    la lunghezza ottimale dei treni e il carico sui ganci di trazione, la caratteristica del percorso, la sicurezza contro il deragliamento;

  4. d.

    la protezione delle merci contro lo spostamento e il danneggiamento del carico.

  1. Originario art. 12abis e 12a. Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 nov. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 1083).

Art. 12abis1

  1. Originario art. 12a. Introdotto dalla cifra I dell’O del 6 nov. 2019 (RU 2019 3571). Abrogato dalla cifra I dell’O del 10 apr. 2024, con effetto dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181).

Art. 12bTrattamento di dati da parte dell’UFT1

1

 Ai fini della pianificazione del traffico, l’UFT può chiedere alle imprese ferroviarie i dati relativi alle tratte conformemente all’allegato 3.

2

 I dati relativi alle tratte possono essere utilizzati anche per studi e statistiche e trasmessi a tale scopo ad altri servizi della Confederazione o dei Cantoni.

  1. Introdotto dalla cifra I n. 5 dell’O del 4 nov. 2009 (prima fase della Riforma delle ferrovie 2), in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5959).

Art. 13Principi di manutenzione1

1

 La manutenzione e il rinnovo di costruzioni, impianti e veicoli devono servire a garantirne lo stato richiesto dalla sicurezza.

2

 La manutenzione dev’essere organizzata in modo che:

  1. a.

    le prescrizioni legali e quelle interne d’esercizio vengano rispettate;

  2. b.

    i responsabili possano valutare in ogni momento lo stato delle costruzioni, degli impianti e dei veicoli.

3

 La manutenzione dev’essere pianificata e regolata mediante programmi e direttive di lavoro.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2011 6233).

Art. 14Personale incaricato della pianificazione, della costruzione, dell’esercizio e della manutenzione1

1

 La pianificazione, la costruzione, l’esercizio e la manutenzione possono essere affidati soltanto a personale formato all’uopo.

2

 Il titolare dell’esercizio di cui all’articolo 46 deve affidare la direzione tecnica di operazioni relative a impianti elettrici, parti elettriche di veicoli ferroviari, parti elettriche di impianti filoviari e di filobus a una persona competente che sia in possesso di una formazione in elettrotecnica conseguita mediante tirocinio, formazione equivalente in un’impresa o studi nel settore elettrotecnico, che abbia esperienza di lavoro su impianti a corrente forte e che conosca le condizioni locali e le misure di protezione da adottare.2

3

 Per quanto la sicurezza dell’esercizio imponga particolari esigenze, le conoscenze del servizio e le condizioni di salute del personale devono essere esaminate periodicamente.

4

 Le imprese ferroviarie nominano almeno un responsabile per la direzione dell’esercizio e della manutenzione nonché un sostituto.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2011 6233).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 201).

Art. 15Notifiche sull’esercizio e la manutenzione

1

 I gestori dell’infrastruttura informano l’UFT sullo stato delle loro costruzioni e dei loro impianti e veicoli.1 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) stabilisce quali sono gli annunci da trasmettere periodicamente all’UFT.2

1bis

 ...3

2

 Per il rimanente si applica l’ordinanza del 17 dicembre 20144 concernente le inchieste sulla sicurezza in caso di eventi imprevisti nei trasporti.5

  1. Nuovo testo giusta l’all. n. 12 dell’O del 23 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 529).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I n. 5 dell’O del 4 nov. 2009 (prima fase della Riforma delle ferrovie 2), in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5959).
  3. Introdotto dall’all. n. 3 dell’O del 21 mag. 2008 (RU 2008 2745). Abrogato dall’all. n. 12 dell’O del 23 ago. 2023, con effetto dal 1° gen. 2024 (RU 2023 529).
  4. RS 742.161
  5. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 4961).

Art. 15bisObblighi di notifica1

1

 L’UFT informa l’Ufficio federale di topografia (swisstopo) in merito alla conclusione di una procedura di approvazione dei piani trasmettendo la decisione di approvazione dei piani e i piani richiesti da swisstopo.

2

 Nel caso di costruzioni e impianti che rendono necessaria una tenuta a giorno della misurazione ufficiale o della misurazione nazionale, il gestore dell’infrastruttura è tenuto a comunicare a swisstopo entro 20 giorni, allegando i piani richiesti da swisstopo:

  1. a.

    l’inizio dei lavori; e

  2. b.

    il completamento dei lavori.

3

 Se il progetto è situato in tutto o in parte fuori delle zone edificabili, il gestore dell’infrastruttura trasmette sotto forma di geodati i piani di cui all’articolo 3 capoverso 3bis OPAPIF2 approvati con decisione passata in giudicato all’autorità cantonale competente di cui all’articolo 25 capoverso 2 della legge del 22 giugno 19793 sulla pianificazione del territorio contestualmente alla comunicazione a swisstopo del completamento dei lavori.

  1. Introdotto dall’all. n. 12 dell’O del 23 ago. 2023 (RU 2023 529). Nuovo testo giusta l’appendice n. 8 dell’O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° lug. 2026 (RU 2025 659).
  2. RS 742.142.1
  3. RS 700

Capitolo 1a Interoperabilità

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 15aCampo d’applicazione

(art. 23b cpv. 2 Lferr)
1

 Le disposizioni del presente capitolo si applicano alla costruzione e all’esercizio di:1

  1. a.

    tratte a scartamento normale, sempre che non siano elencate nell’allegato 5 (tratte interoperabili);

  2. b.

    veicoli utilizzati sulle tratte interoperabili, ad eccezione dei veicoli speciali (art. 56–58).

2

 Sulle tratte interoperabili al di fuori della rete principale interoperabile di cui all’allegato 6, il rispetto delle specifiche tecniche di interoperabilità (STI) deve essere dimostrato soltanto in quanto necessario per assicurare il passaggio di veicoli che sono conformi alle STI. L’UFT emana direttive sulla prova.

3

 Se necessario per assicurare l’interoperabilità, l’UFT decide fino a quando e quali tratte e veicoli devono essere adeguati a determinati requisiti delle STI.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181).

Art. 15bRequisiti essenziali, disposizioni tecniche di esecuzione1

(art. 23f cpv. 1 Lferr)
1

 I requisiti essenziali applicabili al sistema ferroviario, ai sottosistemi e ai componenti di interoperabilità, comprese le interfacce, sono definiti nell’allegato III della direttiva (UE) 2016/7972.

2

 L’UFT, tenendo conto del diritto internazionale, emana:

  1. a.

    le disposizioni d’esecuzione tecniche e d’esercizio per i sottosistemi e i componenti d’interoperabilità;

  2. b.

    nei casi di cui all’articolo 13 paragrafo 2 della direttiva (UE) 2016/797, le prescrizioni nazionali per l’applicazione dei requisiti essenziali.

3

 Se non vi sono casi particolari o non sono state autorizzate deroghe alle STI, queste ultime hanno la preminenza sulle rimanenti disposizioni della presente ordinanza.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181).
  2. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 6b cpv. 2.

Art. 15cMessa in esercizio di sottosistemi1

(art. 23c cpv. 1 Lferr)

I nuovi sottosistemi dei settori infrastrutture, energia, controllo-comando dei treni, segnalamento e materiale rotabile (sottosistemi di natura strutturale secondo l’allegato II della direttiva [UE] 2016/7972) possono essere messi in esercizio soltanto se l’UFT ha rilasciato un’autorizzazione d’esercizio per il veicolo o l’infrastruttura di cui fanno parte.3

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3571).
  2. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 6b cpv. 2.
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181).

Art. 15dModifiche di veicoli1

(art. 23cbis Lferr)

Un’autorizzazione per la messa in circolazione di un veicolo modificato è richiesta in caso di modifiche rilevanti ai sensi dell’articolo 21 paragrafo 12 della direttiva (UE) 2016/7972 e dell’articolo 16 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/5453.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181).
  2. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 6b cpv. 2.
  3. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 6b cpv. 2.

Art. 15eDeroghe all’applicazione delle STI

(art. 23f cpv. 3 Lferr)1
1

 Le STI vanno osservate per le nuove costruzioni, le ristrutturazioni e i rinnovi, sempre che non vi siano motivi di deroga secondo l’articolo 7 della direttiva (UE) 2016/7972.3

2

 Su domanda, l’UFT può autorizzare deroghe a determinate STI se vi è un motivo di deroga secondo l’articolo 7 paragrafo 1 della direttiva (UE) 2016/797.4

3

 ...5

4

 Per i veicoli l’UFT può autorizzare deroghe alle STI se il rispetto di queste ultime non è necessario per l’impiego sulle tratte interoperabili e il richiedente fornisce la prova di cui all’articolo 5 capoverso 2.6

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181).
  2. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 6b cpv. 2.
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181).
  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3571).
  5. Abrogato dalla cifra I dell’O del 6 nov. 2019, con effetto dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3571).
  6. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181).

Art. 15ebisValutazione della conformità di componenti di interoperabilità1

(art. 23j Lferr)

La valutazione della conformità di componenti di interoperabilità è retta da:

  1. a.

    l’articolo 10 della direttiva (UE) 2016/7972;

  2. b.

    le STI;

  3. c.

    gli articoli 4 e 5 e l’allegato I della decisione 2010/713/UE3; e

  4. d.

    l’allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2504.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181).
  2. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 6b cpv. 2.
  3. Decisione 2010/713/UE della Commissione, del 9 novembre 2010, concernente i moduli per le procedure di valutazione della conformità, dell’idoneità all’impiego e della verifica CE da utilizzare per le specifiche tecniche di interoperabilità adottate nell’ambito della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, versione della GU L 319 del 4.12.2010, pag. 1.
  4. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 7 cpv. 4.

Art. 15eterAttestati di conformità di componenti di interoperabilità alle STI1

(art. 23j cpv. 1 Lferr)
1

 Per ogni componente di interoperabilità è necessario un attestato di conformità alle STI rilasciato da un organismo notificato (art. 15r).

2

 L’attestato di conformità attesta che il componente di interoperabilità e le relative interfacce sono conformi ai requisiti essenziali, sempre che questi siano concretizzati dalle STI.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181).

Art. 15fRegistro dell’infrastruttura

(art. 23l Lferr)
1

 Il Servizio di assegnazione delle tracce tiene un registro contenente le informazioni necessarie per l’uso dell’infrastruttura e conforme alle specifiche dell’allegato al regolamento di esecuzione (UE) 2019/7771 (registro dell’infrastruttura).2

2

 I gestori dell’infrastruttura devono inserire nel registro le indicazioni necessarie per l’accesso alla rete.

3

 L’UFT emana direttive sulla tenuta del registro, in particolare sulla delimitazione della rete. Il Servizio di assegnazione delle tracce, dopo aver consultato l’UFT e i gestori dell’infrastruttura, disciplina i dettagli della trasmissione delle informazioni. Assicura l’informazione dei proprietari e dei gestori di impianti di trasbordo per il traffico combinato e di binari di raccordo.3

  1. Regolamento di esecuzione (UE) 2019/777 della Commissione, del 16 maggio 2019, relativo alle specifiche comuni per il registro dell’infrastruttura ferroviaria e che abroga la decisione di esecuzione 2014/880/UE, GU L 139 del 27.5.2019, pag. 312; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/1694, GU L 222 dell’8.9.2023, pag. 88.
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 201).
  3. Nuovo testo giusta la cifra I n. 5 dell’O del 13 mag. 2020 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 1915).

Art. 15gRegistro europeo dei tipi di veicoli autorizzati

(art. 23l Lferr)
1

 L’UFT comunica al registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati i dati menzionati nell’allegato II della decisione di esecuzione 2011/665/UE1, entro le scadenze indicate nell’allegato I di tale decisione.2

2

 Il registro è accessibile alle autorità nazionali di sicurezza e all’ERA. È reso accessibile al pubblico non appena l’ERA ha convalidato i dati.3

  1. Decisione di esecuzione 2011/655/UE della Commissione, del 4 ottobre 2011, relativa al registro europeo dei tipi di veicoli ferroviari autorizzati, GU L 264 dell’8.10.2011, pag. 32; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2023/1696, GU L 222 dell’8.9.2023, pag. 561.
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 201).
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3571).

Sezione 2 Apparecchiature ERTMS di terra

Art. 15h

Chi intende svolgere gare d’appalto per apparecchiature di terra del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario «European Rail Traffic Management System» (ERTMS) necessita, nei casi di cui all’articolo 18 paragrafo 6 terzo periodo della direttiva (UE) 2016/7971, il consenso dell’UFT relativo alle specifiche ERTMS.

  1. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 6b cpv. 2.

Sezione 3 Attestato di sicurezza

Art. 15iAttestato di sicurezza per veicoli1

(art. 23cbis cpv. 4 Lferr)

Per comprovare la sicurezza del progetto e la sua conformità alle prescrizioni, l’impresa ferroviaria deve disporre dei documenti di cui all’articolo 21 paragrafo 3 della direttiva (UE) 2016/7972 nonché di cui agli articoli 28–30 e all’allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/5453.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181).
  2. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 6b cpv. 2.
  3. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 6b cpv. 2.

Art. 15ibisRapporti di perizia1

1

 Se, nel caso di progetti con elevata rilevanza per la sicurezza, i requisiti elencati di seguito sono specificati da prescrizioni diverse dalle STI o dalle prescrizioni nazionali notificate, i rapporti di perizia sono necessari per provare:

  1. a.

    la sicurezza e la conformità alle prescrizioni dei sottosistemi e delle loro interfacce;

  2. b.

    la compatibilità tecnica dei sottosistemi;

  3. c.

    l’integrazione sicura dei sottosistemi nel sistema globale.

2

 L’UFT può stabilire in una direttiva quali rapporti di perizia occorre fornire regolarmente.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 6 nov. 2019 (RU 2019 3571). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181).

Art. 15iterDichiarazioni di conformità per componenti di interoperabilità1

Per provare che la realizzazione è conforme alle prescrizioni, il gestore dell’infrastruttura o il detentore del veicolo deve disporre delle dichiarazioni «CE» secondo l’articolo 9 della direttiva (UE) 2016/7972 e secondo l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2503.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181).
  2. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 6b cpv. 2.
  3. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 7 cpv. 4.

Sezione 4 Autorizzazione d’esercizio

Art. 15jProve necessarie1

(art. 23c cpv. 5 e art. 23cbis cpv. 4 Lferr)
1

 Il richiedente deve allegare alla domanda di autorizzazione d’esercizio:

  1. a.

    l’attestato di sicurezza;

  2. b.

    i documenti sul rispetto dei requisiti essenziali, delle STI e delle altre prescrizioni determinanti.

2

 Alla domanda di autorizzazione d’esercizio per un impianto ferroviario, deve inoltre allegare:

  1. a.

    i documenti di cui all’articolo 18 paragrafo 4 lettere a–c della direttiva (UE) 2016/7972;

  2. b.

    in caso di apparecchiature ERTMS di terra, il consenso dell’UFT di cui all’articolo 15h.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181).
  2. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 6b cpv. 2.

Art. 15kValutazione della conformità di sottosistemi1

(art. 23j Lferr)

La valutazione della conformità di sottosistemi è retta da:

  1. a.

    l’articolo 15 e l’allegato IV della direttiva (UE) 2016/7972;

  2. b.

    le STI;

  3. c.

    l’articolo 6 e l’allegato I della decisione 2010/713/UE3; e

  4. d.

    gli allegati IV e V del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2504.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181).
  2. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 6b cpv. 2.
  3. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 15ebis lett. c.
  4. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 7 cpv. 4.

Art. 15kbisAttestati di conformità di sottosistemi alle STI1

(art. 23j cpv. 1 Lferr)
1

 Per ogni sottosistema di natura strutturale è necessario un attestato di conformità alle STI rilasciato da un organismo notificato (art. 15r).

2

 L’attestato di conformità attesta che il sottosistema e le relative interfacce sono conformi ai requisiti essenziali, sempre che questi siano concretizzati dalle STI.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181).

Art. 15lAttestati di conformità alle prescrizioni nazionali notificate

1

 Un attestato di conformità rilasciato da un organismo designato è necessario per ogni sottosistema di natura strutturale situato o utilizzato sulle tratte della rete principale interoperabile di cui all’allegato 6.

2

 L’attestato di conformità attesta che il sottosistema e le sue interfacce sono conformi ai requisiti essenziali, sempre che questi siano concretizzati da prescrizioni nazionali notificate.

Art. 15m1

  1. Abrogato dalla cifra I dell’O del 10 apr. 2024, con effetto dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181).

Art. 15nDichiarazione di conformità per sottosistemi di natura strutturale1

Per i sottosistemi di natura strutturale secondo l’allegato II numero 1 lettera a della direttiva (UE) 2016/7972, per provare che la realizzazione è conforme alle prescrizioni il richiedente deve fornire all’UFT le dichiarazioni «CE» di verifica secondo l’articolo 15 paragrafo 2 della direttiva (UE) 2016/797 e secondo gli allegati II e III del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2503.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181).
  2. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 6b cpv. 2.
  3. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 7 cpv. 4.

Art. 15oValidità di autorizzazioni europee ed estere1

1

 Chi intende mettere in circolazione un veicolo in Svizzera e nell’Unione europea necessita di un’autorizzazione dell’ERA, se un accordo internazionale lo prevede.

2

 I veicoli autorizzati dall’ERA o da un’autorità estera per l’esercizio su tratte interoperabili non necessitano di un’autorizzazione supplementare dell’UFT se sono definiti in modo completo nelle STI.

3

 I veicoli autorizzati dall’ERA per l’esercizio su tratte interoperabili che non sono definiti in modo completo nelle STI non necessitano di un’autorizzazione supplementare dell’UFT se quest’ultimo ha confermato all’ERA il rispetto delle prescrizioni nazionali notificate dalla Svizzera.

4

 Per i veicoli ai quali si applicano prescrizioni nazionali completive, il rispetto delle STI e dei requisiti nazionali conformi non viene verificato se può essere desunto dall’autorizzazione d’esercizio oppure dalla verifica dell’ERA o di un’autorità estera.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181).

Art. 15pEsami da parte dell’UFT per l’infrastruttura1

1

 L’UFT verifica che il richiedente abbia presentato tutti i documenti necessari per l’attestato di sicurezza dell’infrastruttura. Verifica in particolare che:2

  1. a.

    sia provato il rispetto dei requisiti essenziali, comprese tutte le STI e le prescrizioni nazionali completive, per quanto concerne l’oggetto dell’autorizzazione e le sue interfacce;

  2. b.

    siano provate in modo completo la conformità alle prescrizioni e la sicurezza del sistema globale.

2

 Se la conformità alle prescrizioni o la sicurezza del sistema globale non è provata in modo completo dall’attestato di sicurezza per l’oggetto dell’autorizzazione, l’UFT chiede che tale attestato sia completato. Può in particolare chiedere rapporti di perizia supplementari.

3

 L’UFT verifica l’attestato di sicurezza per campionatura e in funzione dei rischi. Verifica in particolare:

  1. a.

    i rapporti di perizia;

  2. b.

    la compatibilità tecnica e l’integrazione sicura dell’oggetto dell’autorizzazione nel sistema globale.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3571).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3571).

Art. 15pbisEsami da parte dell’UFT per i veicoli1

L’UFT verifica secondo l’articolo 21 paragrafo 8 della direttiva (UE) 2016/7972 che il richiedente abbia presentato tutti i documenti necessari per l’attestato di sicurezza dei veicoli, in particolare:3

  1. a.

    esamina la completezza della domanda secondo l’articolo 32 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/5454;

  2. b.

    valuta la domanda secondo gli articoli 38–40 e gli allegati II e III del regolamento di esecuzione (UE) 2018/545;

  3. c.

    classifica le problematiche secondo l’articolo 41 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 e, in caso di dubbio giustificato, procede secondo l’articolo 42 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/545;

  4. d.

    decide secondo gli articoli 43 paragrafi 1–6 e 45–49 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/545.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3571).
  2. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 6b cpv. 2.
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181).
  4. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 6b cpv. 2.

Art. 15qDecisione dell’UFT

1

 L’UFT decide entro quattro mesi dalla ricezione della domanda completa.1

2

 Il richiedente può fare opposizione presso l’UFT, entro un mese, contro le decisioni su domande di autorizzazione d’esercizio per un veicolo. L’UFT decide sull’opposizione entro due mesi.

3

 Se l’UFT non decide su una domanda di autorizzazione d’esercizio per un veicolo, dichiarata completa dal richiedente, entro cinque mesi dalla sua ricezione, il richiedente è autorizzato a mettere in esercizio il veicolo in questione.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181).

Art. 15qbisNon conformità ai requisiti essenziali1

1

 Se un’impresa di trasporto ferroviario riscontra che un veicolo non soddisfa uno dei requisiti essenziali, adotta le misure del caso.

2

 Se dispone di elementi dai quali risulta che al momento in cui è stata rilasciata l’autorizzazione per la messa in circolazione la non conformità era già presente, ne informa l’UFT e l’ERA.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181).

Capitolo 1b Organismi di controllo indipendenti

Sezione 1 Organismi notificati e organismi interni accreditati

Art. 15rRequisiti

1

 Per i relativi settori di specializzazione gli organismi notificati devono:

  1. a.

    essere titolari di un accreditamento ai sensi dell’ordinanza del 17 giugno 19961 sull’accreditamento e sulla designazione e di un’assicurazione di responsabilità civile; o

  2. b.

    essere riconosciuti dalla Svizzera nell’ambito di un accordo internazionale ed essere titolari di un’assicurazione di responsabilità civile valida anche in Svizzera.

2

 Per il rimanente agli organismi notificati si applicano i requisiti di cui agli articoli 30–34 della direttiva (UE) 2016/7972.3

  1. RS 946.512
  2. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 6b cpv. 2.
  3. Introdotto dalla cifra I dell’O del 6 nov. 2019 (RU 2019 3571). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181).

Art. 15sDiritti e doveri

1

 Gli organismi notificati sono soggetti ai diritti e doveri stabiliti:

  1. a.

    agli articoli 34, 36 paragrafo 1, 41 e 42 nonché nell’allegato IV della direttiva (UE) 2016/7971;

  2. b.

    all’articolo 34 paragrafo 6 del regolamento (UE) 2016/7962;

  3. c.

    nelle STI; e

  4. d.

    nella decisione 2010/713/UE3.4

1bis

 Devono partecipare ai lavori del gruppo settoriale di cui all’articolo 44 della direttiva (UE) 2016/797.5

2

 In particolare, nei casi previsti gli organismi notificati informano senza indugio l’UFT in merito alla limitazione, alla sospensione, alla revoca e al rifiuto del rilascio di attestati di conformità, nonché in merito alla messa in circolazione di componenti di interoperabilità o di sottosistemi non conformi.

  1. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 6b cpv. 2.
  2. Regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004, versione della GU L 138 del 26.5.2016, pag. 1.
  3. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 15ebis lett. c.
  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181).
  5. Introdotto dalla cifra I dell’O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181).

Art. 15sbisOrganismi interni accreditati1

Gli organismi interni accreditati sono soggetti ai requisiti e doveri stabiliti all’articolo 35 della direttiva (UE) 2016/7972.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181).
  2. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 6b cpv. 2.

Sezione 2 Organismi di valutazione del rischio, organismi designati e periti

Art. 15tRequisiti specialistici

1

 Gli organismi di valutazione del rischio, gli organismi designati e i periti devono disporre, nei rispettivi settori d’esame, delle conoscenze specifiche e dell’esperienza adeguate alla complessità del progetto da esaminare e alla sua rilevanza per la sicurezza.

2

 Devono comprovare di avere una formazione adeguata e di aver realizzato o esaminato oggetti paragonabili all’oggetto dell’esame.

3

 Agli organismi di valutazione del rischio si applicano inoltre le esigenze di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 402/20131.2

4

Agli organismi di valutazione del rischio reclutati per modifiche che concernono esclusivamente il mercato interno si applica l’articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013.3

5

 Agli organismi designati si applicano inoltre le esigenze di cui all’articolo 45 paragrafo 1 della direttiva (UE) 2016/7974.5

  1. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 5g.
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 12 giu. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 2859).
  3. Introdotto dalla cifra I dell’O del 6 nov. 2019 (RU 2019 3571). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 12 giu. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 2859).
  4. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 6b cpv. 2.
  5. Introdotto dalla cifra I dell’O del 12 giu. 2020 (RU 2020 2859). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181).

Art. 15uIndipendenza

1

 Le persone incaricate di un compito per un organismo o una persona di cui all’articolo 15t non possono essersi occupate in precedenza, in altra funzione, dell’oggetto dell’autorizzazione.

2

 Esse sono indipendenti nelle loro decisioni. In particolare non possono sottostare a istruzioni a tal proposito e la loro retribuzione non può dipendere dal risultato della valutazione.

3

 Agli organismi di valutazione del rischio si applicano inoltre i criteri di cui al capitolo 4.1 della norma ISO/IEC 17020:20121.2

  1. ISO/IEC 17020:2012 Konformitätsbewertung - Anforderungen an den Betrieb verschiedener Typen von Stellen, die Inspektionen durchführen. La norma può essere ottenuta a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch.
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 12 giu. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 2859).

Art. 15ubisDoveri degli organismi designati1

Gli organismi designati sono soggetti ai doveri stabiliti all’articolo 45 paragrafi 2 e 3 della direttiva (UE) 2016/7972.3

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3571).
  2. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 6b cpv. 2.
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181).

Art. 15vRiconoscimento

1

 Gli organismi di valutazione del rischio che intendono effettuare valutazioni della sicurezza secondo l’articolo 5m capoverso 4 devono essere riconosciuti dall’UFT o accreditati secondo l’ordinanza del 17 giugno 19961 sull’accreditamento e sulla designazione.2

2

 Gli organismi designati che rilasciano attestati di conformità secondo l’articolo 15l capoverso 2 devono essere riconosciuti dall’UFT.

3

 L’UFT accerta con il riconoscimento che l’organismo di valutazione del rischio o l’organismo designato adempie i requisiti specialistici per determinati settori.

4

 Il riconoscimento è valido per al massimo dieci anni per gli organismi designati e per al massimo cinque anni per gli organismi di valutazione del rischio. Può essere rinnovato se le condizioni pertinenti sono adempiute.3

5

 L’UFT ritira il riconoscimento se le condizioni previste per la sua concessione non sono più adempiute.4

6

 L’UFT pubblica un elenco degli organismi e dei loro settori di esame.

  1. RS 946.512
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181).
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181).
  4. Nuovo testo giusta la cifra I n. 5 dell’O del 13 mag. 2020 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1915).

Art. 15wPersone giuridiche

Le persone giuridiche possono esercitare l’attività in qualità di organismi di valutazione del rischio, organismi designati o periti se hanno alle loro dipendenze persone che soddisfano i requisiti specialistici e l’esigenza di indipendenza.

Art. 15xReclutamento, requisiti e metodo di lavoro

L’UFT emana direttive sul reclutamento, sui requisiti e sul metodo di lavoro degli organismi e dei periti di cui all’articolo 15t.

Art. 15yResponsabilità e assicurazione

1

 Gli organismi e i periti di cui all’articolo 15t devono essere titolari di un’assicurazione di responsabilità civile.

2

 Devono concordare con il mandante la portata della responsabilità e dell’assicurazione di responsabilità civile necessaria.1

3

 Non possono limitare in modo sproporzionato la responsabilità per i loro rapporti o attestati.

  1. Correzione del 20 ago. 2013 (RU 2013 2671).

Art. 15zEsami

L’UFT esamina in modo specifico per ogni singolo progetto:

  1. a.

    se gli organismi secondo l’articolo 15t non riconosciuti soddisfano i requisiti specialistici;

  2. b.

    se il riconoscimento degli organismi riconosciuti secondo l’articolo 15t comprende il mandato di esame in questione;

  3. c.

    se è garantita l’indipendenza;

  4. d.

    i rapporti di valutazione della sicurezza, gli attestati di conformità di organismi riconosciuti e i rapporti di perizia, per campionatura e in funzione dei rischi.

Capitolo 2 Costruzioni e impianti

Sezione 1 Caratteristiche geometriche del tracciato

Art. 16Scartamento

Il valore nominale dello scartamento è il seguente:

  1. ferrovie a scartamento normale

    1435 mm

  2. ferrovie a scartamento metrico

    1000 mm scartamento ridotto

  3. ferrovie a scartamento speciale

    1200, 800, 750 mm scartamento ridotto

Art. 17Elementi del tracciato

Il tracciato delle linee ferroviarie deve essere scelto in modo da consentire una velocità di corsa uniforme. Gli elementi del tracciato (curve, livellette, sopraelevazioni in curva, raggi di curvatura dei raccordi verticali) devono corrispondere alle condizioni d’esercizio della ferrovia e devono tener conto della sicurezza, del comfort e della redditività.

Sezione 2 Distanze di sicurezza

Art. 18Sagoma di spazio libero, ulteriori spazi1

1

 La sagoma di spazio libero comprende la sagoma limite degli impianti fissi e gli spazi di sicurezza secondo l’allegato 1.

2

 La sagoma limite degli impianti fissi è determinata a partire da una sagoma di riferimento secondo l’allegato 1; tale sagoma di riferimento è definita dall’UFT d’intesa con le imprese ferroviarie. Nessun oggetto solido, ad eccezione delle parti della linea aerea di contatto necessarie al funzionamento, deve penetrare all’interno dello spazio delimitato dalla sagoma limite degli impianti fissi.

3

 Gli spazi di sicurezza della sagoma di spazio libero comprendono:

  1. a.

    lo spazio all’altezza delle finestre;

  2. b.

    lo spazio per la pista di evacuazione;

  3. c.

    lo spazio per la pista di servizio nella larghezza necessaria;

  4. d.

    lo spazio per le porte aperte; e

  5. e.

    lo spazio per la linea aerea di contatto.

4

 Ulteriori spazi di sicurezza nonché spazi per altre esigenze d’esercizio e tecniche devono essere fissati di volta in volta.

5

 Le imprese ferroviarie determinano la sagoma di spazio libero per le tratte contigue della rete ferroviaria conformemente al rispettivo utilizzo e la sottopongono all’UFT per approvazione.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 12 giu. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 2859).

Art. 19Distanze tra e accanto ai binari1

1

 La distanza minima tra gli assi di binari paralleli, la distanza minima dell’asse del binario rispetto a costruzioni e impianti nonché lo spazio da tener libero accanto al binario sono determinati dalle esigenze:

  1. a.

    della sagoma di spazio libero;

  2. b.

    degli ulteriori spazi di sicurezza e degli spazi per altre esigenze d’esercizio e tecniche; e

  3. c.

    dell’aerodinamica.

2

 La distanza minima tra gli assi di due binari paralleli senza spazi di sicurezza, costruzioni e impianti dev’essere fissata in modo che le sagome limite degli impianti fissi non si intersechino. Per velocità elevate dev’essere fissata una distanza corrispondentemente maggiore.

3

 Tra e accanto ai binari nonché tra i binari e le costruzioni o gli impianti devono essere tenuti liberi gli spazi di sicurezza per il personale. Agli spazi di sicurezza per le attività d’esercizio si applica inoltre l’articolo 71.

4

 Se sono necessari spazi di sicurezza supplementari, le distanze minime devono essere fissate di volta in volta, in particolare:

  1. a.

    per spazi di sicurezza per viaggiatori che devono salire e scendere tra i veicoli;

  2. b.

    presso binari di carico e scarico, binari lungo rampe di carico e binari di raccordo.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 12 giu. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 2859).

Art. 201

  1. Abrogato dalla cifra I dell’O del 12 giu. 2020, con effetto dal 1° nov. 2020 (RU 2020 2859).

Art. 21Distanze sui marciapiedi1

1

 Sui marciapiedi i supporti, i piloni e le costruzioni similari devono essere disposti in modo tale da non ostacolare, per quanto possibile, il traffico viaggiatori come pure il trasbordo del bagaglio e della posta.

2

 Laddove si sale e scende regolarmente dai veicoli occorre prevedere, in presenza di ostacoli di una certa lunghezza, uno spazio supplementare tra questi ultimi e la sagoma limite degli impianti fissi.

3

 La distanza tra il bordo del marciapiede e la sagoma limite degli impianti fissi dev’essere ridotta al minimo.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 nov. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 1083).

Art. 22Segni di sicurezza

I punti limite della lunghezza utile dei binari di stazione devono essere contrassegnati da segni di sicurezza (ad es. picchetto). Sono esclusi le tramvie e gli impianti dotati di percorsi ad itinerario e comando automatico degli scambi.

Art. 23

1

 Dove strada e ferrovia corrono parallelamente, i nuovi tracciati ferroviari o stradali devono essere definiti in modo da ottenere una distanza sufficiente tra il margine della corsia e l’asse del binario più vicino.

2

 ...1

3

 Il tracciato ferroviario deve essere delimitato in modo chiaramente visibile rispetto ad una strada che corre parallelamente.

  1. Abrogato dalla cifra I dell’O del 4 nov. 2009, con effetto dal 1° lug. 2010 (RU 2009 5991).

Art. 24Sgombero del tracciato ferroviario

A lato del tracciato ferroviario non devono trovarsi né alberi, né pali o costruzioni che non oppongano sufficiente resistenza al vento e agli influssi atmosferici e che, di conseguenza, potrebbero cadere sulla linea ferroviaria.

Sezione 3 Piattaforma, opere d’arte e dispositivi di protezione

Art. 25Piattaforma

La piattaforma dev’essere dimensionata per sopportare il traffico presumibile e per una sufficiente durata.

Art. 26Ponti ferroviari

1

 I ponti e manufatti sottoposti allo stesso tipo di sollecitazioni devono essere dimensionati secondo le norme fissate per le singole categorie di ferrovie e per i diversi tipi di carico. Per i casi particolari, le ipotesi di carico devono essere fissate di concerto con l’UFT.

2

 I ponti devono essere concepiti in modo che i pesi di veicoli deragliati possano essere sopportati dagli elementi portanti principali senza grave danno.

3

 La massicciata sul ponte dev’essere adattata a quella della tratta adiacente.

Art. 27Costruzioni situate vicino, sopra e sotto la ferrovia1

1

 Le costruzioni situate vicino, sopra e sotto la ferrovia devono essere costruite o protette in modo da offrire ai viaggiatori e agli utenti delle costruzioni una protezione adeguata contro i pericoli derivanti da veicoli ferroviari che deragliano o che escono dalla linea ferroviaria.

2

 Se per una costruzione esistente il rischio di collisione aumenta in modo significativo a causa di modifiche dell’infrastruttura o dell’esercizio ferroviari, l’impresa ferroviaria deve garantire una protezione adeguata.

3

 Se per una costruzione esistente il rischio di collisione aumenta in modo significativo a causa di modifiche della costruzione stessa o del suo utilizzo, il proprietario della costruzione deve garantire una protezione adeguata.

4

 Dove esiste il pericolo che un veicolo stradale o il suo carico possano finire sulla linea ferroviaria, il proprietario della strada o degli impianti ferroviari che causa il pericolo deve prevedere dispositivi di protezione adeguati.

5

 Gli impianti di trasporto in condotta situati vicino, sopra e sotto la ferrovia devono essere costruiti in modo che gli effetti statici, dinamici, elettrici o elettrochimici non pregiudichino la sicurezza della ferrovia.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2009 5991).

Art. 28Gallerie, altri impianti ferroviari sotterranei e gallerie di protezione1

1

 Nelle gallerie, negli altri impianti ferroviari sotterranei e nelle gallerie di protezione devono essere adottate misure specifiche per il salvataggio delle persone.

2

 Nelle gallerie e gallerie di protezione si devono installare a distanze regolari delle nicchie di protezione per il personale, le quali vanno contrassegnate in modo ben visibile. Si può rinunciare alle nicchie qualora la sicurezza del personale sia garantita da altre misure.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 4961).

Art. 29Misure di protezione contro la corrente elettrica

Adeguate misure di protezione devono essere adottate contro i pericoli e le influenze dannose della corrente elettrica.

Art. 301

  1. Abrogato dalla cifra I dell’O del 12 nov. 2003, con effetto dal 14 dic. 2003 (RU 2003 4289).

Sezione 4 Sovrastruttura

Art. 31Costruzione del binario e materiale da impiegare1

Il DATEC2 designa i regolamenti, le norme e i capitolati d’oneri validi per il materiale della sovrastruttura e per la posa dello stesso.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 nov. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 1083).
  2. Nuova espr. giusta la cifra I n. 5 dell’O del 4 nov. 2009 (prima fase della Riforma delle ferrovie 2), in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5959). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 32Scambi

1

 Gli scambi devono garantire una guida impeccabile e un passaggio per quanto possibile senza scosse delle ruote di tutti i veicoli circolanti sulla tratta in questione.

2

 ...1

  1. Abrogato dalla cifra I dell’O del 4 nov. 2009, con effetto dal 1° lug. 2010 (RU 2009 5991).

Art. 33Cremagliere

1

 Il prescritto coefficiente di sicurezza alla rottura, le condizioni di ingranamento ed il grado di sicurezza al deragliamento dei veicoli non debbono essere pregiudicati dalle condizioni di carico o dallo stato di usura della cremagliera.

2

 Le tratte a cremagliera saranno costruite in modo che sia sempre possibile entrare e uscire ed arrestarsi sulle stesse con tutta sicurezza.

Sezione 5 Stazioni

Art. 34Generalità

1

 Le stazioni devono essere concepite in modo tale che i binari di transito possano essere percorsi alla velocità di tratta.

2

 Nelle stazioni la pendenza dei binari sui quali i treni vengono formati e scomposti o sui quali vengono ricoverati vagoni non può superare il 2 per mille.1

3

 Gli accessi ai marciapiedi ferroviari non devono richiedere, se possibile, l’attraversamento dei binari.

4

 I marciapiedi devono essere costruiti ed equipaggiati in modo da poter essere utilizzati in sicurezza dal pubblico.2

5

 I nomi delle stazioni devono essere esposti in modo ben visibile ai viaggiatori.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 201).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2009 5991).

Art. 35Paraurti

Le estremità dei binari devono essere provviste di paraurti.

Art. 36Fabbricati di stazione

1

 Le stazioni devono essere dotate dei necessari locali di servizio corrispondentemente alla loro importanza d’esercizio.

2

 Un locale d’attesa dev’essere a disposizione dei viaggiatori. Per le tramvie e le ferrovie con densa successione di treni si può rinunciare allo stesso.

3

 Nella disposizione dei fabbricati di stazione si deve tener conto dei pericoli dovuti alla presenza delle linee di contatto.

Sezione 6 Sicurezza e segnaletica ai passaggi a livello

Art. 37Definizione

I passaggi a livello sono incroci a raso tra binari su piattaforma indipendente e strade.

Art. 37aDivieto

Su tronchi e in stazioni con una velocità massima superiore ai 160 km/h non sono ammessi passaggi a livello.

Art. 37bIn generale

1

 I passaggi a livello devono essere eliminati o resi sicuri con segnaletica o impianti adeguati al volume di traffico e al pericolo che rappresentano in modo da poter essere attraversati in modo sicuro.

2

 La segnaletica e la regolazione del traffico ad un passaggio a livello sono determinate dalla modalità d’esercizio della ferrovia.

Art. 37cSegnaletica e impianti

1

 I passaggi a livello devono essere muniti di barriere o mezze barriere.1

2

 Ai passaggi a livello con mezze barriere i marciapiedi devono essere muniti di barriere.

3

 Sono ammesse le seguenti eccezioni al capoverso 1:

  1. a.

    ai passaggi a livello in cui l’installazione di barriere e mezze barriere su ambedue le parti della linea ferroviaria comporta un onere sproporzionato e il traffico pedonale è inesistente o esiguo possono essere posati su un lato della linea ferroviaria un segnale a luci intermittenti e sull’altro una mezza barriera;

  2. b.

    ai passaggi a livello con traffico stradale esiguo possono essere installati segnali a luci intermittenti o barriere con apertura a richiesta;

  3. bbis.

    se il traffico stradale è molto esiguo e la visibilità è sufficiente, ai passaggi a livello situati su tratte a binario unico possono essere installati segnali luminosi senza barriere che assicurino l’arresto del traffico stradale in caso di guasto;

  4. c.

    se la visibilità è sufficiente o, in caso di visibilità insufficiente temporanea, i veicoli su rotaia azionano gli opportuni segnali di pericolo, le croci di Sant’Andrea possono essere utilizzate quale unico segnale ai passaggi a livello a condizione che:

    1. 1.

      la strada sia aperta solo al traffico pedonale e questo sia esiguo,

    2. 2.

      il traffico stradale sia esiguo e il traffico ferroviario lento, oppure

    3. 3.

      la strada sia utilizzata solo per scopi agricoli (strada rurale), non dia accesso a immobili abitati e, in base alla segnaletica, sia aperta unicamente a un numero ristretto di persone; il gestore dell’infrastruttura deve istruire tali persone;

  5. d.

    se i binari sono utilizzati secondo le disposizioni per l’esercizio delle tranvie formulate nelle prescrizioni relative al servizio ferroviario, è sufficiente il segnale «Tram» previsto nell’articolo 10 capoverso 4 dell’ordinanza del 5 settembre 19792 sulla segnaletica stradale. Questo può essere completato, se necessario, con un impianto di segnali luminosi;

  6. e.

    se i binari sono utilizzati esclusivamente per i movimenti di manovra, non devono essere posati né segnali né impianti fintantoché durante i movimenti di manovra il traffico stradale è regolato da personale d’esercizio.

4

 Al posto di segnali a luci intermittenti possono essere installati segnali luminosi se il passaggio a livello:

  1. a.

    è munito di un impianto senza barriere ed è situato a un incrocio munito di segnali luminosi; oppure

  2. b.

    è munito di barriere o di barriere con apertura a richiesta su entrambi i lati della linea ferroviaria.3

4bis

 Ai passaggi a livello con mezze barriere i segnali a luci intermittenti possono essere completati con segnali luminosi se il passaggio a livello è situato a un incrocio munito di segnali luminosi.4

5

 ...5

6

 L’installazione dei segnali avanzati e della segnaletica necessari per garantire la sicurezza ai passaggi a livelli è disciplinata dall’OSStr.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 set. 2014, in vigore dal 1° nov. 2014 (RU 2014 3169).
  2. RS 741.21
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2009 5991).
  4. Introdotta dalla cifra I dell’O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2009 5991).
  5. Abrogato dalla cifra I dell’O del 19 set. 2014, con effetto dal 1° nov. 2014 (RU 2014 3169).

Art. 37dImpianti dei passaggi a livello1

Agli impianti di controllo e di sorveglianza dei passaggi a livello si applicano gli articoli 38 e 39. Fanno eccezione gli impianti di segnali luminosi complementari di cui all’articolo 37c capoverso 3 lettera d.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 set. 2014, in vigore dal 1° nov. 2014 (RU 2014 3169).

Art. 37fMisure di sostituzione in caso di eliminazione di passaggi a livello1

Se l’eliminazione di un passaggio a livello rende impraticabile una parte della rete di percorsi pedonali e di sentieri indicata nei piani cantonali, la sostituzione è disciplinata dall’articolo 7 della legge federale del 4 ottobre 19852 sui percorsi pedonali e i sentieri (LPS).

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 set. 2014, in vigore dal 1° nov. 2014 (RU 2014 3169).
  2. RS 704

Sezione 7 Impianti di sicurezza e applicazioni telematiche

Art. 38Principi1

1

 Gli impianti di sicurezza e le applicazioni telematiche devono essere pianificati, realizzati, gestiti e mantenuti in modo che sia possibile un esercizio ferroviario sicuro e affidabile.

2

 Per le applicazioni telematiche le disposizioni di questa sezione valgono soltanto nella misura in cui tali applicazioni hanno un rapporto diretto con la sicurezza e l’affidabilità dell’esercizio ferroviario.

3

 Gli impianti di sicurezza e le applicazioni telematiche possono essere parti sia dell’infrastruttura che dei veicoli. Le caratteristiche, l’esercizio e la manutenzione di tali impianti di sicurezza e applicazioni telematiche devono essere coordinati fra di loro.2

4

 Per garantire la sicurezza delle ferrovie o per raggiungere altri obiettivi di ordine superiore, l’UFT può decidere:

  1. a.

    quali tratte e quali veicoli devono essere dotati di quale tipo di impianti di sicurezza e di applicazioni telematiche;

  2. b.

    in che misura gli impianti di sicurezza e le applicazioni telematiche devono essere compatibili con altri impianti o applicazioni e con i veicoli.3

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2009 5991).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2011 6233).
  3. Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2011 6233).

Art. 39Impianti di sicurezza1

1

 I convogli che circolano sulle installazioni ferroviarie devono essere comandati e protetti da impianti di sicurezza.

2

 Gli impianti di sicurezza devono essere pianificati, realizzati, gestiti e mantenuti in modo che il comando e la protezione dei movimenti dei treni e di manovra siano sicuri e affidabili. A tale scopo è necessario:

  1. a.

    tenere conto delle esigenze dell’esercizio nonché delle caratteristiche del sistema ferroviario e delle costruzioni;

  2. b.

    tenere conto dei pericoli prevedibili;

  3. c.

    garantire un’elevata disponibilità;

  4. d.

    garantire che l’esercizio ferroviario possa essere comandato e controllato conformemente ai processi e alle prescrizioni d’esercizio.

3

 Gli impianti di sicurezza servono in particolare:

  1. a.

    alla gestione e alla protezione del percorso;

  2. b.

    alla segnaletica;

  3. c.

    al controllo della marcia dei treni;

  4. d.

    all’inversione e all’assicuramento degli scambi;

  5. e.

    al controllo dello stato libero del binario e alla localizzazione dei treni;

  6. f.

    al comando e al controllo dei passaggi a livello.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2009 5991).

Art. 40Installazioni per il monitoraggio dei treni1

1

 I gestori dell’infrastruttura possono avvalersi di installazioni per il monitoraggio dei treni per verificare se i veicoli soddisfano i requisiti di un esercizio sicuro. Tali installazioni controllano i treni in transito allo scopo di rilevare eventuali irregolarità quali boccole surriscaldate, freni bloccati, spostamenti di carico, sovraccarichi, superamenti della sagoma, focolai d’incendio, fughe di prodotti chimici e pressione di contatto dei pantografi inammissibile.

2

 La necessità di disporre di installazioni per il monitoraggio dei treni nonché la loro collocazione, il tipo, l’ampliamento e l’interconnessione delle medesime sono definiti in funzione dei fattori di rischio, delle condizioni d’esercizio e delle caratteristiche relative al traffico e alla costruzione.

3

 I gestori dell’infrastruttura della rete a scartamento normale coordinano la pianificazione, la costruzione e l’esercizio delle loro installazioni per il monitoraggio dei treni. Formulano un piano per l’insieme della rete e lo sottopongono all’UFT per approvazione.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2011 6233).

Sezione 8 Sistemi di avvertimento per le persone nella zona dei binari

Art. 411

1

 I sistemi di avvertimento per le persone che effettuano lavori nella zona dei binari devono garantire che:

  1. a.

    il personale presente nell’area in cui sono effettuati i lavori, nel rispetto delle prescrizioni, sia protetto dai pericoli derivanti dall’esercizio ferroviario; e

  2. b.

    la sicurezza dell’esercizio ferroviario non sia compromessa nell’area in cui sono effettuati i lavori.

2

 Per sistemi di avvertimento mobili è necessaria un’autorizzazione d’esercizio dell’UFT.

  1. Originario art. 44. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2009 5991).

Sezione 9 Impianti elettrici

Art. 42Requisiti in materia di sicurezza1

1

 Gli impianti elettrici delle ferrovie e le parti elettriche degli impianti filoviari devono essere pianificati, costruiti, gestiti e mantenuti in modo che persone e cose siano protette da eventuali pericoli durante l’esercizio conforme al loro scopo o in caso di guasti prevedibili. Gli impianti elettrici sono descritti in dettaglio nell’allegato 4.2

2

 Vanno adottate tutte le misure di protezione proporzionate atte a evitare pericoli.

3

 I requisiti in materia di sicurezza e di esercizio ferroviario sono prioritari rispetto ad altri, in particolare rispetto a quelli di natura estetica.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2011 6233).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 4961).

Art. 43Requisiti in materia di protezione dalle perturbazioni1

Gli impianti elettrici e gli impianti o le parti d’impianto ad essi collegati devono essere pianificati, costruiti, gestiti e mantenuti in modo che, in tutte le condizioni d’esercizio:

  1. a.

    l’esercizio di altri impianti e dispositivi elettrotecnici non sia perturbato in maniera inaccettabile;

  2. b.

    il loro esercizio non sia perturbato in maniera inaccettabile da altri impianti e da altri dispositivi elettrotecnici.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2011 6233).

Art. 44Pianificazione e costruzione1

Le prescrizioni della presente ordinanza e le sue disposizioni d’esecuzione sono applicabili agli impianti o alle parti d’impianti elettrici seguenti:

  1. a.

    impianti di produzione e di conversione dell’energia di trazione;

  2. b.

    impianti di distribuzione dell’energia di trazione;

  3. c.

    impianti della linea di contatto;

  4. d.

    impianti di corrente di ritorno e di messa a terra;

  5. e.

    altri impianti elettrici specifici della ferrovia;;

  6. f.

    tecnica di protezione e impianti con strumentazione di controllo.

  7. g.

    ...

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2011 6233).

Art. 45Lavori sugli impianti elettrici o nelle immediate vicinanze1

1

 È permesso lavorare sugli impianti elettrici o nelle immediate vicinanze soltanto se il personale addetto è protetto contro i pericoli della corrente elettrica. In particolare il cortocircuito e la messa a terra o il cortocircuito e il collegamento con la linea di ritorno della corrente devono essere eseguiti in modo da evitare qualsiasi pericolo.

2

 Il personale deve essere formato ed equipaggiato per i lavori da eseguire.

3

 Durante la pianificazione e l’esecuzione dei lavori devono essere rispettate le distanze di sicurezza e misure di sicurezza particolari.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2011 6233).

Art. 46Esercizio e manutenzione degli impianti elettrici1

1

 Il gestore responsabile di un impianto elettrico (titolare dell’esercizio) garantisce l’esercizio sicuro e la manutenzione di tale impianto e delle relative attrezzature elettriche atte a effettuarvi lavori.

2

 Assicura che la documentazione tecnica necessaria all’esercizio sia adeguatamente accessibile e ne garantisce la praticabilità e la facilità d’uso. Su richiesta la mette a disposizione dell’UFT. Se si discosta dalle prescrizioni di ordine superiore, la documentazione d’esercizio dev’essere sottoposta all’UFT per approvazione almeno tre mesi prima della prevista entrata in vigore.2

3

 Fa in modo di prevenire pericoli con istruzioni, misure e attestati. Documenta le istruzioni, le misure e gli attestati e li presenta all’UFT su richiesta.

4

 Stabilisce d’intesa con i terzi attivi nei suoi impianti elettrici o nelle loro vicinanze le misure di protezione per prevenire pericoli.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2011 6233).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 12 giu. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 2859).

Capitolo 3 Veicoli

Sezione 1 Requisiti essenziali

Art. 47

1

 I veicoli devono essere pianificati, realizzati, gestiti e mantenuti in modo che sull’infrastruttura da percorrere sia possibile un esercizio ferroviario sicuro, affidabile e con poca usura.1

2

 La sagoma limite dei veicoli e dei carichi si determina in base alla sagoma di riferimento prevista nell’allegato 1.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 201).

Sezione 2 Veicoli interoperabili

Art. 48

1

 I veicoli interoperabili sono i veicoli impiegati sulle tratte interoperabili (art. 15a cpv. 1 lett. a).

2

 Ai veicoli interoperabili si applicano le disposizioni del capitolo 1a. Fanno eccezione i veicoli speciali (art. 56–58).

3

 L’UFT pubblica le prescrizioni tecniche nazionali notificate (art. 23f cpv. 2 Lferr).

Sezione 3 Veicoli non interoperabili

Art. 49Generalità

1

 I veicoli non interoperabili sono i veicoli impiegati sulle tratte non interoperabili.

2

 I veicoli a scartamento normale che percorrono tratte interoperabili solo in un settore molto ristretto come una stazione o un binario di raccordo, possono essere ammessi alla circolazione su domanda e a condizione che siano adempiuti i requisiti di cui alla presente sezione, sempreché l’interoperabilità nell’ambito del settore d’impiego considerato non ne risulti compromessa.

Art. 50Parti e sistemi elettrici

1

 Le parti e i sistemi elettrici dei veicoli devono essere pianificati, costruiti, gestiti e mantenuti in modo che persone e cose siano protette da eventuali pericoli durante l’esercizio conforme al loro scopo o in caso di guasti prevedibili.

2

 I locomotori e le carrozze-pilota devono essere dotati di un dispositivo di sicurezza e di un sistema di controllo della marcia dei treni. Devono essere compatibili con gli impianti di sicurezza e le applicazioni telematiche. I requisiti che devono soddisfare gli impianti di sicurezza e le applicazioni telematiche installati sui veicoli sono retti dagli articoli 38 e 39.1

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 201).

Art. 51Parti e sistemi meccanici

1

 Le parti e i sistemi meccanici dei veicoli devono essere pianificati, costruiti, gestiti e mantenuti in modo che persone e cose siano protette da eventuali pericoli e da sostenere le sollecitazioni cui sono sottoposti durante l’intera durata d’esercizio prevista.

2

 Le cabine di guida e gli scompartimenti viaggiatori dei veicoli devono essere concepiti, sotto il profilo della resistenza strutturale alle deformazioni, in modo che persone e cose siano protette da eventuali pericoli durante l’esercizio conforme al loro scopo o in caso di guasti prevedibili.

Art. 52Sistema di frenatura1

1

 I freni dei veicoli ferroviari devono permettere di viaggiare in modo sicuro alla velocità prescritta e garantire in ogni momento l’arresto sicuro del veicolo.

2

 Lo sforzo di frenatura dev’essere dimensionato in funzione del coefficiente medio di aderenza esistente tra la ruota e la rotaia.

3

 L’azione frenante non deve essere pregiudicata dall’usura, dal molleggiamento e da altri sistemi dei veicoli. I freni devono poter essere controllati mediante una prova da fermo.2

4

 Un freno di stazionamento deve impedire la messa in marcia involontaria dei veicoli.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 201).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 201).

Art. 53Sistemi delle porte

1

 Le porte d’accesso devono essere conformi all’esercizio effettuato, devono poter essere utilizzate senza pericolo, essere munite di dispositivi di chiusura efficaci ed essere assicurate contro un’apertura involontaria.

2

 Le porte devono essere munite di dispositivi che segnalano nella cabina di guida lo stato di «porte chiuse» e di dispositivi di protezione per evitare che persone rimangano incastrate tra le porte.

3

 Le porte laterali scorrevoli dei bagagliai e degli scompartimenti bagagliai devono essere munite di un dispositivo che impedisca la loro chiusura involontaria. Quando le stesse sono aperte, deve essere possibile applicare una barra di protezione.

4

 Le porte frontali di intercomunicazione che si trovano alle estremità del treno devono essere assicurate contro l’apertura involontaria.

Art. 54Requisiti particolari per le ferrovie a cremagliera

1

 La sicurezza contro il deragliamento dei veicoli e dei convogli di ferrovie a cremagliera dev’essere garantita sull’intera tratta e in ogni caso estremo prevedibile. Devono essere considerati in particolare i requisiti in materia di:

  1. a.

    sicurezza contro il deragliamento;

  2. b.

    ingranamento.1

2

 Il DATEC disciplina i requisiti particolari per:

  1. a.

    gli organi di trazione e di repulsione:

    1. 1.

      dei veicoli accoppiati,

    2. 2.

      dei veicoli non accoppiati;

  2. b.

    i freni:

    1. 1.

      dei locomotori,

    2. 2.

      dei convogli,

    3. 3.

      dei vagoni,

    4. 4.

      in caso di materiale rotabile rimorchiato,

    5. 5.

      in caso di trazione multipla;

  3. c.

    i dispositivi di sicurezza dei convogli.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 201).

Art. 55Requisiti particolari per i veicoli tranviari

Il DATEC disciplina i requisiti particolari per i veicoli tranviari nei seguenti settori:

  1. a.

    i freni;

  2. b.

    la protezione contro le collisioni.

Sezione 4 Veicoli speciali

Art. 56Generalità

1

 Sono veicoli speciali i veicoli di servizio come pure i veicoli a vapore e i veicoli storici.

2

 I veicoli speciali possono essere impiegati su tratte sia interoperabili sia non interoperabili.

3

 Devono essere pianificati, costruiti, gestiti e mantenuti in modo che persone e cose siano protette da eventuali pericoli durante l’esercizio conforme al loro scopo o in caso di guasti prevedibili.

4

 Sono ammessi alla circolazione a condizione che adempiano i requisiti di cui alla sezione 3, sempreché l’interoperabilità nell’ambito del settore d’impiego considerato non ne risulti compromessa.

Art. 57Veicoli di servizio

1

 I veicoli di servizio sono veicoli speciali utilizzati in particolare per la costruzione, la manutenzione, l’ispezione e le attività d’intervento sugli impianti ferroviari.

2

 Se i veicoli di servizio sono impiegati come apparecchiature di lavoro occorre stilare i necessari attestati di sicurezza.

Art. 58Veicoli a vapore e veicoli storici

1

 I veicoli a vapore e i veicoli storici devono essere gestiti e mantenuti in modo da consentire un esercizio ferroviario sicuro e affidabile sull’infrastruttura da percorrere. I servizi responsabili della manutenzione dei veicoli non sottostanno all’obbligo di certificazione.1

2

 I veicoli a vapore devono essere pianificati, costruiti, gestiti e mantenuti in modo che si tenga conto dei pericoli specifici della caldaia a vapore e sotto pressione.

3

 Per quanto concerne l’installazione di nuovi sistemi in veicoli storici e la modifica di sistemi in tali veicoli sono determinanti le prescrizioni valide al momento dell’installazione o della modifica.

4

 Per il rimanente si applicano gli articoli 50–55.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 12 giu. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 2859).

Capitolo 4 Esercizio ferroviario

Sezione 1 Premesse per l’esercizio ferroviario

Art. 71Spazi di sicurezza per attività d’esercizio1

Al fine di garantire la sicurezza, l’affidabilità e l’ulteriore sviluppo dell’esercizio ferroviario, nella pianificazione, nella costruzione ex novo e nella trasformazione di costruzioni e impianti devono essere previsti gli spazi di sicurezza per le attività d’esercizio secondo le prescrizioni relative al servizio ferroviario emanate dall’UFT in virtù dell’articolo 17 capoverso 3 Lferr.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 12 giu. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 2859).

Art. 72Personale d’esercizio nelle stazioni ferroviarie1

L’impiego di personale d’esercizio nelle stazioni dipende dalle esigenze in materia di regolazione e sicurezza del traffico ferroviario e dei movimenti di manovra. In particolare devono essere soddisfatti i requisiti relativi alla sicurezza, alla costruzione e all’equipaggiamento tecnico degli impianti nonché al tipo e al volume di traffico (soprattutto per quanto riguarda il numero di viaggiatori e il tipo e la quantità di merci).

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2011 6233).

Art. 73Designazione dei treni e degli impianti ferroviari

1

 Le diverse parti delle installazioni ferroviarie dovranno essere segnalate in maniera da facilitare l’informazione dei viaggiatori e da soddisfare i bisogni di servizio.

2

 Ogni treno deve essere designato secondo il suo compito.

Art. 74Divieto per le persone non addette al servizio1

Unicamente il personale incaricato del servizio, dei controlli o dei lavori di manutenzione è autorizzato a sostare nei luoghi destinati ad attività importanti dal punto di vista della sicurezza, come i luoghi di lavoro del personale ferroviario, i locali tecnici e le cabine di guida. Ogni deroga richiede un’autorizzazione esplicita dell’impresa.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 201).

Sezione 2 Formazione e guida dei treni

Art. 75Formazione dei treni1

1

 Un treno deve essere formato soltanto di veicoli la cui costruzione e carico adempiono le condizioni di un esercizio sicuro.

2

 Se vi sono dubbi in merito ai limiti fisici o alla sicurezza dell’esercizio dei treni da utilizzare, prima della messa in esercizio occorre effettuare corse di prova o di misurazione.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 nov. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 1083).

Art. 76Velocità1

1

 La velocità massima ammessa è determinata in funzione dei seguenti criteri:

  1. a.

    caratteristiche della tratta;

  2. b.

    impianti di sicurezza e scambi;

  3. c.

    tipo di costruzione dei veicoli;

  4. d.

    composizione del treno;

  5. e.

    freni;

  6. f.

    condizioni d’esercizio.

2

 Il DATEC fissa le velocità massime generali per le tratte non interoperabili.2

3

 Per fissare le velocità massime per treno o movimento di manovra durante l’esercizio operativo sono inoltre determinanti le prescrizioni relative al servizio ferroviario emanate dall’UFT in virtù dell’articolo 17 capoverso 3 Lferr e le prescrizioni d’esercizio del gestore dell’infrastruttura e dell’impresa di trasporto ferroviario.3

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2011 6233).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 201).
  3. Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2011 6233).

Art. 77Norme per i freni

1

 Il buon funzionamento del freno automatico dovrà essere controllato dopo la formazione del treno e dopo ogni ulteriore modifica della sua composizione.1

2

 L’azione dei freni di un treno deve rispondere alle esigenze d’esercizio.

3

 Il DATEC stabilisce le norme per i freni per le tratte non interoperabili.2

4 a 5

 ...3

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 201).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 201).
  3. Abrogati dalla cifra I dell’O del 16 nov. 2011, con effetto dal 1° lug. 2012 (RU 2011 6233).

Art. 781

  1. Abrogato dalla cifra I n. 5 dell’O del 4 nov. 2009 (prima fase della Riforma delle ferrovie 2), con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5959).

Art. 78ae 78b1

  1. Introdotti dalla cifra I dell’O del 25 nov. 1998 (RU 1999 1083). Abrogati dalla cifra I n. 5 dell’O del 4 nov. 2009 (prima fase della Riforma delle ferrovie 2), con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5959).

Art. 79Scorta dei treni1

La scorta dei treni dipende dall’equipaggiamento tecnico dei veicoli, dalle caratteristiche della tratta e da eventuali bisogni supplementari del servizio. Essa è disciplinata dalle prescrizioni d’esercizio.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 nov. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 1083).

Art. 80Misure a favore dei viaggiatori

1

 Le carrozze a disposizione dei viaggiatori saranno illuminate durante la notte ed anche di giorno al passaggio delle gallerie.

2

 I viaggiatori saranno informati tempestivamente su eventuali irregolarità del servizio.

Capitolo 5 Disposizioni finali

Art. 81Disposizioni d’esecuzione1

L’UFT emana le disposizioni d’esecuzione tecniche e d’esercizio. A tal fine, tiene conto dei requisiti specifici dei binari di raccordo.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181).

Art. 82Diritto previgente: abrogazioni

Sono abrogate:

  1. a.

    l’ordinanza del 19 marzo 19291 concernente la costruzione e l’esercizio delle ferrovie secondarie svizzere;

  2. b.

    l’ordinanza del 12 novembre 19292 concernente la sagoma dello spazio libero e la sagoma limite dei veicoli delle ferrovie svizzere a scartamento normale;

  3. c.

    l’ordinanza del 14 luglio 19103 sulla manutenzione del materiale mobile delle ferrovie svizzere principali;

  4. d.

    l’ordinanza del 19 febbraio 19294 che determina la velocità massima dei treni sulle ferrovie svizzere principali;

  5. e.

    l’ordinanza del 24 aprile 19295 concernente l’introduzione del freno continuo per i treni merci sulle strade ferrate federali e sulle ferrovie a scartamento normale private.

  1. [CS 7 121]
  2. [CS 7 43]
  3. [CS 7 84]
  4. [CS 7 88]
  5. [CS 7 42]

Art. 831

  1. Abrogato dalla cifra I dell’O del 18 nov. 2015, con effetto dal 1° lug. 2016 (RU 2015 4961).

Art. 83aDisposizioni transitorie della modifica del 29 maggio 2013: autorizzazione di sicurezza1

1

 Necessitano di un’autorizzazione di sicurezza secondo l’articolo 5a i gestori dell’infrastruttura che:

  1. a.

    esercitano tratte a scartamento normale: la prima volta dal 1° luglio 2015;

  2. b.

    esercitano tratte non a scartamento normale: la prima volta dal 1° luglio 2016.

2

 La domanda deve essere presentata 12 mesi prima dell’esercizio pianificato.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 nov. 1998 (RU 1999 1083). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1659).

Art. 83bDisposizioni transitorie della modifica del 29 maggio 2013: certificato di sicurezza1

1

 Le imprese di trasporto ferroviario che dispongono di un certificato di sicurezza necessitano di un certificato di sicurezza secondo l’articolo 5b dal 1° gennaio 2014.

2

 Le imprese di trasporto ferroviario che circolano esclusivamente su proprie tratte necessitano di un certificato di sicurezza secondo l’articolo 5b per:

  1. a.

    tratte a scartamento normale: la prima volta dal 1° gennaio 2015;

  2. b.

    tratte non a scartamento normale: la prima volta dal 1° gennaio 2016.

3

 La domanda deve essere presentata 12 mesi prima dell’esercizio pianificato.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1659).

Art. 83cDisposizioni transitorie della modifica del 29 maggio 2013: rapporto1

Il rapporto annuale dell’impresa di trasporto ferroviario secondo l’articolo 5g deve essere presentato la prima volta per il primo anno civile completo successivo alla concessione dell’autorizzazione di sicurezza o del certificato di sicurezza.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1659).

Art. 83dDisposizioni transitorie della modifica del 29 maggio 2013: manutenzione dei carri merci1

1

 Ai carri merci impiegati esclusivamente in Svizzera l’obbligo di certificazione secondo l’articolo 5j capoverso 1 si applica dal 1° luglio 2014.

2

 Il riconoscimento di persone non certificate responsabili della manutenzione dei carri merci è retto dall’articolo 12 del regolamento (UE) n. 445/20112.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1659).
  2. Vedi nota all’art. 5j cpv. 1.

Art. 83eDisposizioni transitorie della modifica del 29 maggio 2013: interoperabilità1

1

 Su richiesta, le domande concernenti progetti che il 1° luglio 2013 si trovano in uno stadio di sviluppo avanzato, presentate entro il 31 dicembre 2014, sono esaminate secondo le disposizioni in vigore fino al 30 giugno 2013, sempre che non vi si oppongano aspetti concernenti la sicurezza o l’interoperabilità.

2

 I veicoli a scartamento normale possono essere ammessi alla circolazione fino al 31 dicembre 2017 secondo le prescrizioni valide per l’impiego su tratte non interoperabili.

3

 ...2

4

 L’UFT può riconoscere gli attestati di conformità di cui all’articolo 15k rilasciati da organismi di valutazione della conformità esteri già prima dell’entrata in vigore dei relativi accordi internazionali.

5

 Fino al 31 dicembre 2015, gli attestati di conformità alle prescrizioni notificate di cui all’articolo 15l possono essere forniti da organismi di valutazione indipendenti riconosciuti o non riconosciuti.

6

 Fino al 31 dicembre 2015, in casi motivati e su richiesta, l’UFT può rinunciare a un rapporto di perizia secondo l’articolo 15m ed esaminare direttamente l’attestato del costruttore, per campionatura e in funzione dei rischi, sempre che esso adempia i requisiti specialistici e non faccia concorrenza a un perito riconosciuto.

7

 Per la prima volta entro il 31 dicembre 2015, l’UFT notifica alla Commissione europea i requisiti nazionali che si auspica siano considerati alla stregua di casi speciali nelle STI o che necessitano di disposizioni nazionali derogatorie.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1659).
  2. Abrogato dalla cifra I dell’O del 18 nov. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4961).

Art. 83fDisposizione transitoria relativa alla modifica del 19 settembre 2014: eliminazione e adeguamento di passaggi a livello1

1

 Un passaggio a livello non conforme agli articoli 37a–37d nella versione del 19 settembre 2014 deve essere eliminato o adeguato. La domanda di eliminazione o adeguamento deve essere presentata presso l’autorità competente entro il 31 dicembre 2014.

2

 Il passaggio a livello deve essere eliminato o adeguato entro un anno dal passaggio in giudicato della decisione di approvazione dei piani o della licenza di costruzione.

3

 Le eliminazioni e gli adeguamenti che possono essere effettuati senza un’autorizzazione secondo l’articolo 1a capoverso 1 OPAPIF2 devono essere conclusi entro il 31 dicembre 2014.

4

 Ai passaggi a livello con visibilità insufficiente devono essere adottate senza indugio misure proporzionate per ridurre i rischi. Per tali misure non è necessario presentare una domanda secondo l’articolo 5 capoverso 2.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 19 set. 2014, in vigore dal 1° nov. 2014 (RU 2014 3169).
  2. RS 742.142.1

Art. 83gDisposizioni transitorie relative alla modifica del 18 novembre 20151

1

 I veicoli che erano in esercizio in Svizzera il 1° gennaio 1999 sono considerati ammessi alla circolazione e vengono iscritti nel registro di cui all’articolo 5i.2

2

 ...3

3

 L’UFT costituisce il registro dell’infrastruttura secondo l’articolo 15f entro il 30 giugno 2017. I gestori dell’infrastruttura devono iscrivere i dati necessari entro il 15 marzo 2018.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 per il cpv. 3 e dal 1° lug. 2016 per i cpv. 1 e 2 (RU 2015 4961).
  2. La mod. del 18 ott. 2016 concerne soltanto il testo francese (RU 2016 3537).
  3. Abrogato dalla cifra I dell’O del 1° mag. 2024, con effetto dal 1° lug. 2024 (RU 2024 201).

Art. 83hDisposizioni transitorie della modifica del 6 novembre 20191

1

 Le autorizzazioni d’esercizio rilasciate o riconosciute conformemente al diritto anteriore rimangono valide.

2

 Fino a che non inserisce nel registro dell’infrastruttura le indicazioni necessarie per l’accesso alla rete secondo l’articolo 15f capoverso 2, il gestore dell’infrastruttura deve esaminare la compatibilità dei veicoli con l’infrastruttura da percorrere sulla base dei dati messi a disposizione dall’impresa di trasporto ferroviario. Deve condurre l’esame gratuitamente entro dieci giorni lavorativi e comunicare all’impresa di trasporto ferroviario quali veicoli sono compatibili con l’infrastruttura da percorrere.

3 e 4

 ...2

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3571).
  2. Abrogati dalla cifra I dell’O del 10 apr. 2024, con effetto dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181).

Art. 83iDisposizione transitoria della modifica del 12 giugno 20201

Il riconoscimento di organismi di valutazione del rischio riconosciuti prima del 1° novembre 2020 è valido fino al 31 luglio 2022.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 12 giu. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 2859).

Art. 83jDisposizioni transitorie della modifica del 1° maggio 20241

1

 I locomotori esistenti dotati di convertitori devono essere modificati entro il 31 dicembre 2025 in modo da avere un comportamento passivo nei confronti della rete della corrente di trazione in caso di frequenze superiori a 87 Hertz.

2

 Se possibile sotto il profilo tecnico, entro il 30 giugno 2026 i veicoli esistenti di ferrovie a cremagliera devono essere equipaggiati o riequipaggiati in modo che le funzioni rilevanti per la sicurezza risultino ridondanti.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 201).

Art. 84Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1984.

Allegati

  • Sagoma di spazio libero, sagoma di riferimento: nozioni e disposizione degli spazi di sicurezza
  • Dati relativi alle tratte
  • Impianti elettrici
  • Tratte a scartamento normale non interoperabili:
  • Rete principale interoperabile
  • Tronchi di confine

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.07.2026. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).