Législation

Ordinanza del 2 febbraio 2000 sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti ferroviari (OPAPIF)

OPAPIFRS 742.142.1In vigoreStato 01.07.202614 articoli

Cosa si sta preparando

Nessun progetto di revisione in corso.

Ultime modifiche

Una riga per pubblicazione nella Raccolta ufficiale, con gli articoli toccati.

5 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Diritto europeo

Atti dell’Unione europea che Législation em collega a OPAPIF.

Fonte: EUR-Lex, © Unione europea. Fanno fede soltanto i testi pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il Consiglio federale svizzero, visti l’articolo 97 della legge del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr) e l’articolo 16 della legge del 24 giugno 1902 sugli impianti elettrici, ordina:

Art. 1Oggetto

1

 La presente ordinanza disciplina la procedura d’approvazione dei piani per le costruzioni e gli impianti, compresi quelli a corrente forte e a corrente debole, che servono esclusivamente o prevalentemente all’esercizio di una ferrovia (impianti ferroviari).1

2

 I requisiti concernenti i progetti dei veicoli e la procedura per la loro approvazione sono disciplinati dall’ordinanza del 23 novembre 19832 sulle ferrovie (Oferr), dalle disposizioni d’esecuzione dell’Oferr del 15 dicembre 1983 (DE-Oferr) e, a titolo sussidiario, dalla presente ordinanza.

3

 La procedura d’approvazione dei piani di impianti ferroviari si applica per analogia alla determinazione delle zone riservate e degli allineamenti.

  1. Nuovo testo giusta il n. 5 dell’all. all’O del 9 ott. 2013, in vigore dal 1° dic. 2013 (RU 2013 3509).
  2. RS 742.141.1

Art. 1aRealizzazione o modifica di costruzioni e impianti non soggetta ad approvazione1

1

 Le costruzioni e gli impianti di cui all’allegato possono essere realizzati o modificati senza procedura d’approvazione dei piani, se:

  1. a.

    non toccano interessi degni di protezione concernenti la pianificazione del territorio, la protezione dell’ambiente, della natura e del paesaggio, o terzi;

  2. b.

    non necessitano di autorizzazioni o approvazioni secondo le disposizioni del rimanente diritto federale.

2

 In casi dubbi è svolta la procedura semplificata.

3

 Le imprese ferroviarie devono presentare annualmente all’Ufficio federale dei trasporti (UFT) un elenco di tutte le costruzioni e di tutti gli impianti realizzati o modificati senza obbligo di approvazione.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 4 lug. 2012, in vigore dal 1° ago. 2012 (RU 2012 4057).

Art. 2Coordinamento delle procedure d’approvazione dei piani e di concessione d’infrastruttura

Le procedure d’approvazione dei piani e di concessione d’infrastruttura possono essere riunite. In tal caso, i progetti devono soddisfare le esigenze della presente ordinanza, mentre la domanda di concessione deve soddisfare quelle dell’ordinanza del 25 novembre 19981 sul rilascio di concessioni per l’infrastruttura ferroviaria.

  1. [RU 1999 689.RU 2009 5981 art. 26]. Vedi ora l’O del 4 nov. 2009 sulle concessioni e sul finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria (RS 742.120).

Art. 3Domanda d’approvazione dei piani1

1

 La domanda d’approvazione dei piani deve contenere tutti i dati necessari alla valutazione del progetto.

2

 Per tutti i progetti si devono presentare:

  1. a.

    la domanda d’approvazione dei piani;

  2. b.

    la scheda di progetto;

  3. c.

    il rapporto tecnico;

  4. d.

    il piano d’insieme;

  5. e.

    i piani di situazione;

  6. f.

    i profili longitudinali;

  7. g.

    i profili normali e quelli trasversali caratteristici;

  8. h.

    le sagome di spazio libero determinanti;

  9. i.

    le convenzioni di utilizzazione e le basi di progetto delle strutture portanti;

  10. j.

    le domande di deroghe alle prescrizioni Oferr2 e De-Oferr3 (art. 5 Oferr) e le richieste di approvazione in singoli casi di deroghe possibili a determinate condizioni previste nelle prescrizioni;

  11. k.

    i rapporti sulla sicurezza (art. 8b Oferr);

  12. l.

    i rapporti di valutazione della sicurezza;

  13. m.

    i rapporti di perizia con il parere del richiedente sull’attuazione dei risultati della perizia;

  14. n.

    il rapporto sull’impatto ambientale (per progetti sottoposti all’obbligo di EIA) oppure il rapporto ambientale (per progetti non sottoposti all’obbligo di EIA);

  15. o.

    i dati relativi al fabbisogno di terreni e di altri diritti e servitù reali nonché quelli relativi alle modalità previste per acquisirli e allo stato delle trattative;

  16. p.

    il piano di picchettamento.

3

 Per progetti su tratte interoperabili (art. 15a Oferr), oltre ai documenti di cui al capoverso 2, si devono presentare:

  1. a.

    tutti i documenti ulteriori trasmessi agli organismi di valutazione indipendenti (art. 15r e 15t Oferr) per i loro esami;

  2. b.

    qualora vi sia una partecipazione di un organismo notificato di cui all’articolo 15r Oferr: la dichiarazione «CE» di verifica, tutti gli attestati «CE» di verifica e i dossier tecnici degli organismi di valutazione incaricati indipendenti, riguardanti la pianificazione e la fase precedente alla presentazione della domanda d’approvazione dei piani;

  3. c.

    domande di autorizzazione di deroghe alle STI (art. 15e Oferr).

3bis

 Nel caso di progetti fuori delle zone edificabili, la domanda di approvazione dei piani deve contenere in particolare i piani dai quali risulti la delimitazione di eventuali edifici nuovi o demoliti ai sensi dell’articolo 25a capoverso 1 dell’ordinanza del 28 giugno 20004 sulla pianificazione del territorio e di eventuali superfici impermeabilizzate nuove o demolite ai sensi dell’articolo 25a capoverso 2 dell’ordinanza sulla pianificazione del territorio.5

4

 Per progetti su tratte interoperabili che non prevedono la partecipazione di un organismo notificato, oltre ai documenti di cui al capoverso 3, si devono presentare tutti gli attestati e i rapporti degli organismi di valutazione incaricati indipendenti, riguardanti la pianificazione e precedenti la presentazione della domanda.

5

 Se necessario, l’autorità competente per l’approvazione (art. 18 cpv. 2 Lferr) può esigere ulteriori documenti.

6

 L’UFT emana direttive circa il genere, le caratteristiche, il contenuto e il numero dei documenti richiesti.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1691).
  2. RS 742.141.1
  3. RS 742.141.11
  4. RS 700.1
  5. Introdotto dall’appendice n. 9 dell’O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° lug. 2026 (RU 2025 659).

Art. 4Picchettamento

Le seguenti prescrizioni si applicano al picchettamento di cui all’articolo 18c capoverso 1 Lferr:

  1. a.

    le delimitazioni delle proprietà fondiarie da acquisire nonché tutte le superfici ad esse appartenenti necessarie ai fini delle misure di sostituzione ecologiche devono apparire chiaramente;

  2. b.

    i bordi esterni degli edifici e delle opere di costruzione che fanno parte dell’impianto, eccettuati i supporti delle linee a grande portata e di alta tensione, devono essere contrassegnati mediante profili;

  3. c.

    qualora sia necessario procedere a un dissodamento del terreno, si devono indicare le superfici interessate e gli alberi che devono essere asportati.

Art. 5Procedura in caso di modifiche sostanziali del progetto

1

 Se, nel corso della procedura d’approvazione, i progetti subiscono modifiche sostanziali rispetto al progetto iniziale, il progetto modificato deve essere nuovamente sottoposto agli interessati o, se del caso, pubblicato.

2

 Se i piani sono modificati dopo essere stati approvati, le parti interessate devono essere sottoposte a una nuova procedura.

3

 Se l’impianto è già in costruzione, i lavori concernenti le parti rimaste invariate possono proseguire, salvo ordine contrario dell’autorità competente.

Art. 6Notificazione della decisione d’approvazione dei piani e inizio dei lavori di costruzione

1

 La decisione d’approvazione dei piani deve essere notificata al richiedente, ai Cantoni e ai Comuni partecipanti alla procedura, alle autorità federali interessate e agli oppositori.

2

 Gli oppositori non saranno informati se le loro domande sono già state oggetto di una decisione separata passata in giudicato.

3

 Con la decisione d’approvazione dei piani l’autorità competente può permettere l’immediato inizio della costruzione dell’impianto o di parti di esso a condizione che:

  1. a.

    non vi siano opposizioni inevase;

  2. b.

    non vi siano obiezioni da parte dei Cantoni interessati e dei servizi specializzati della Confederazione; e

  3. c.

    l’inizio della costruzione non comporti modifiche irreversibili.1

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1691).

Art. 6aEmolumenti1

Gli emolumenti si conformano all’ordinanza del 25 novembre 19982 sugli emolumenti dell’UFT.

  1. Introdotto dalla cifra II dell’O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° apr. 2001 (RU 2001 1081).
  2. RS 742.102

Art. 7Costi delle pubblicazioni

La ferrovia assume i costi relativi alla pubblicazione della domanda negli organi ufficiali dei Cantoni e dei Comuni.

Art. 8Termine di trattazione

1

 Di regola si applicano i seguenti termini di trattazione:

  1. a.

    12 mesi per la procedura ordinaria d’approvazione dei piani;

  2. b.

    18 mesi qualora sia necessario procedere a espropriazioni;

  3. c.

    4 mesi per la procedura semplificata.

2

 Il termine decorre non appena l’autorità preposta all’approvazione ha ricevuto tutti i documenti da allegare alla domanda.

Art. 9Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del 23 dicembre 19321 sui progetti di costruzioni ferroviarie è abrogata.

  1. [CS 7 31; RU 1984 1436; 1991 1476 art. 34 n. 2; 1999 689 art. 11 cpv. 2, 704 cifra II n. 24]

Art. 11Disposizione transitoria

Ai requisiti concernenti i documenti da allegare alla domanda che sono stati presentati prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza si applica il diritto anteriore.

Art. 12Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2000.

Allegati

  • Costruzioni e impianti di cui all’articolo 1a

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.07.2026. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).