Législation

Legge federale del 4 ottobre 1985 sui percorsi pedonali e i sentieri (LPS)

LPSRS 704In vigoreStato 01.01.202319 articoli

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  • RU 2022 790in vigore il 01.01.2023
    modificato: art. 1, 2, 12 · introdotto: art. 9a, 11a
  • RU 1996 214in vigore il 01.02.1996
    introdotto: art. 14

2 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Sezione 1: Scopo e definizioni1–3
  2. Sezione 2: Pianificazione, sistemazione e preservazione4–9a
  3. Sezione 3Compiti speciali della Confederazione10–12
  4. Sezione 4Organizzazione e protezione giuridica13–14
  5. Sezione 5: Disposizioni finali15–17

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 75a capoverso 3 e 88 della Costituzione federale, visto il messaggio del Consiglio federale del 26 settembre 1983, decreta:

Sezione 1: Scopo e definizioni

Art. 1Oggetto1

La presente legge:

  1. a.

    stabilisce i principi che i Cantoni e i Comuni devono rispettare nella pianificazione, sistemazione e manutenzione delle reti di percorsi pedonali e sentieri;

  2. b.

    disciplina il sostegno della Confederazione ai Cantoni e ai Comuni nella pianificazione, sistemazione e manutenzione delle reti di percorsi pedonali e sentieri e nell’informazione del pubblico su queste reti;

  3. c.

    disciplina i compiti della Confederazione in materia di reti di percorsi pedonali e sentieri.

  1. Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 18 mar. 2022 sulle vie ciclabili, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 790; FF 2021 1260).

Art. 2Reti di percorsi pedonali

1

 Le reti di percorsi pedonali sono generalmente situate all’interno delle località.

2

 Queste reti comprendono percorsi pedonali, zone pedonali, zone d’incontro e infrastrutture simili, tra loro opportunamente collegati. Marciapiedi e strisce pedonali possono servire da raccordo.1

3

 I percorsi pedonali allacciano e collegano in particolare i quartieri residenziali, i luoghi di lavoro, le scuole materne e le scuole, le fermate dei trasporti pubblici, gli edifici pubblici, i luoghi di ricreazione e d’acquisto.

  1. Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 18 mar. 2022 sulle vie ciclabili, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 790; FF 2021 1260).

Art. 3Reti di sentieri

1

 Le reti di sentieri, destinate soprattutto allo svago, sono generalmente situate all’e­sterno delle località.

2

 Queste reti comprendono sentieri e passeggiate tra loro opportunamente collegati. Altri tracciati, segnatamente tratti di percorsi pedonali e strade poco frequentate, possono servire da raccordo. Per quanto possibile si includeranno tratti di percorsi storici.

3

 I sentieri permettono di raggiungere in particolare le zone di distensione e svago, i siti panoramici (belvedere, rive, ecc.), i monumenti, le fermate dei trasporti pub­blici come pure le installazioni turistiche.

Sezione 2: Pianificazione, sistemazione e preservazione

Art. 4Allestimento di piani

1

 I Cantoni:

  1. a.

    allestiscono piani per le reti di percorsi pedonali e sentieri esistenti o previsti;

  2. b.

    rivedono periodicamente i piani ed all’occorrenza li modificano.

2

 Essi determinano gli effetti giuridici dei piani e ne disciplinano la procedura d’al­lestimento e di modificazione.

3

 Le persone, le organizzazioni e i servizi federali interessati partecipano alla pro­ce­dura.

Art. 5Coordinamento

I Cantoni coordinano le loro reti di percorsi pedonali e sentieri con quelle dei Can­toni limitrofi, come pure con le attività d’incidenza territoriale dei Cantoni e della Confederazione.

Art. 6Sistemazione e preservazione

1

 I Cantoni:

  1. a.

    provvedono alla sistemazione, alla manutenzione ed alla segnalazione di per­corsi pedonali e sentieri;

  2. b.

    assicurano su questi percorsi e sentieri la libera circolazione, possibilmente senza pericoli;

  3. c.

    provvedono affinché ne sia assicurato giuridicamente il pubblico accesso.

2

 Nell’adempimento degli altri compiti loro assegnati, tengono conto di percorsi pedonali e sentieri.

Art. 7Sostituzione

1

 I percorsi pedonali e sentieri indicati nei piani possono essere soppressi, integral­mente o parzialmente, soltanto se adeguatamente sostituiti con percorsi o sentieri esistenti o nuovi, tenendo conto delle condizioni locali.

2

 Percorsi pedonali e sentieri vengono sostituiti in particolare se:

  1. a.

    non sono più liberamente accessibili;

  2. b.

    sono stati danneggiati da scavi, ricoperti o altrimenti interrotti;

  3. c.

    su lunghi tratti vi è un’intensa circolazione o vengono aperti alla circolazione dei veicoli; o

  4. d.

    lunghi tratti sono rivestiti con materiale inadeguato ai pedoni.

3

 I Cantoni disciplinano, per il loro territorio, la procedura di soppressione e de­ter­minano gli obbligati alla sostituzione.

Art. 8Collaborazione di organizzazioni private specializzate

1

 Per la pianificazione, la sistemazione e la preservazione delle reti di percorsi pedo­nali e sentieri, Confederazione e Cantoni si rivolgono ad organizzazioni private che promuovono soprattutto percorsi pedonali e sentieri (organizzazioni private specia­lizzate).

2

 Essi possono delegare a queste organizzazioni determinati compiti.

Art. 9Considerazione di altri interessi

Confederazione e Cantoni tengono conto anche degli interessi dell’agricoltura, del­l’economia forestale, della protezione della natura e del paesaggio, nonché della difesa nazionale.

Art. 9aMessa a disposizione di geodati di base1

1

 I Cantoni mettono a disposizione della Confederazione i geodati di base aggiornati relativi alle proprie reti di percorsi pedonali e sentieri.

2

 Il servizio tecnico della Confederazione preposto ai percorsi pedonali e ai sentieri può emanare prescrizioni sui requisiti qualitativi e tecnici dei geodati di base.

  1. Introdotto dall’all. n. 1 della LF del 18 mar. 2022 sulle vie ciclabili, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 790; FF 2021 1260).

Sezione 3 Compiti speciali della Confederazione

Art. 10Nell’ambito delle proprie competenze

1

 Nell’adempimento dei loro compiti, i servizi federali tengono conto delle reti di percorsi pedonali e sentieri indicate nei piani, giusta l’articolo 4, o le sostituiscono adeguatamente. A tal fine:

  1. a.

    progettano e costruiscono di conseguenza le proprie opere ed installazioni;

  2. b.

    vincolano il rilascio di concessioni e di permessi a condizioni ed oneri, oppure lo negano;

  3. c.

    vincolano la concessione di sussidi a condizioni, oppure la negano.

2

 Le spese dovute alla necessità di rispettare o di sostituire percorsi pedonali e sen­tieri o loro tratti sono addebitate al credito d’opera in questione oppure sussidiate nella medesima percentuale delle altre spese relative a tale opera.

Art. 11Consulenza ai Cantoni

Per la pianificazione, la sistemazione, la preservazione e la sostituzione di reti di percorsi pedonali e sentieri la Confederazione può assistere i Cantoni fornendo loro consulenza tecnica e documentazione.

Art. 11aInformazione del pubblico1

1

 La Confederazione informa il pubblico in merito:

  1. a.

    all’importanza delle reti di percorsi pedonali e sentieri per il trasporto di persone nonché per il tempo libero e il turismo;

  2. b.

    alle conoscenze di base relative alla pianificazione, alla sistemazione e alla manutenzione di reti di percorsi pedonali e sentieri.

2

 Può sostenere i Cantoni e terzi nell’informare il pubblico in merito alle tematiche di cui al capoverso 1.

3

 Pubblica geodati di base armonizzati sulla qualità e fruibilità delle reti di percorsi pedonali e di sentieri.

4

 L’Ufficio federale di topografia rappresenta le reti di percorsi pedonali e sentieri nei modelli del paesaggio e nelle carte nazionali mediante i geodati di base della misurazione nazionale topografica e cartografica.

  1. Introdotto dall’all. n. 1 della LF del 18 mar. 2022 sulle vie ciclabili, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 790; FF 2021 1260).

Art. 12Collaborazione con organizzazioni private specializzate1

1

 La Confederazione può ricorrere a organizzazioni private specializzate attive nel settore dei percorsi pedonali e dei sentieri a livello nazionale per i seguenti compiti:

  1. a.

    consulenza ai Cantoni, ai Comuni e a terzi;

  2. b.

    messa a disposizione di documentazione per i Cantoni, i Comuni e terzi;

  3. c.

    informazione del pubblico.

2

 Essa può concedere aiuti finanziari a organizzazioni private specializzate per le attività di cui al capoverso 1. A tale scopo stipula con loro contratti di diritto pubblico.

3

 Hanno diritto ad aiuti finanziari le organizzazioni private specializzate che:

  1. a.

    operano nel settore dei percorsi pedonali e dei sentieri a livello nazionale; e

  2. b.

    secondo i loro statuti perseguono da almeno tre anni scopi ideali in materia di percorsi pedonali e sentieri; eventuali attività economiche devono servire a raggiungere tali scopi ideali.

  1. Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 18 mar. 2022 sulle vie ciclabili, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 790; FF 2021 1260).

Sezione 4 Organizzazione e protezione giuridica

Art. 13Servizi tecnici

I Cantoni designano i propri servizi tecnici preposti ai percorsi pedonali ed ai sen­tieri.

Art. 14Legittimazione a ricorrere

1

 Nelle procedure federali e cantonali, indipendentemente da altre disposizioni in materia, sono pure legittimati a ricorrere:

  1. a.

    i Comuni, se la decisione interessa il loro territorio;

  2. b.

    le organizzazioni specializzate d’importanza nazionale1, riconosciute dal Dipar­timento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni2.

2

 Contro le decisioni dell’autorità federale hanno facoltà di ricorso anche i Cantoni.

3

 Qualora la procedura comporti un diritto di ricorso ai sensi del capoverso 1, l’au­torità comunica la propria decisione ai Comuni e alle organizzazioni specializzate tramite notifica scritta o pubblicazione nel Foglio federale o nell’organo ufficiale del Cantone. I Comuni e le organizzazioni che non hanno interposto ricorso possono intervenire nell’ulteriore fase procedurale soltanto se la decisione è modificata a favore di un’altra parte ed esse ne risultano lese.3

4

 Se il diritto federale o cantonale prevede l’attuazione di una procedura d’opposi­zione prima dell’emanazione della decisione, Comuni e organizzazioni sono legitti­mati al ricorso soltanto se hanno partecipato a questa procedura d’opposizione in qualità di parti. In tal caso la domanda va pubblicata secondo quanto disposto dal capoverso 3.4

5

 Il capoverso 3 non è applicabile se sul progetto si decide nell’ambito della proce­dura prevista dalla legge federale del 20 giugno 19305 sull’espropriazione.6

  1. Vedi l’art. 1 dell’O del DATEC del 16 apr. 1993 (RS 704.5).
  2. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata dall’art. 4a dell’O del 15 giu. 1998 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).
  3. Introdotto dal n. II 2 della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 214 224; FF 1991 III 897).
  4. Introdotto dal n. II 2 della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 214 224; FF 1991 III 897).
  5. RS 711
  6. Introdotto dal n. II 2 della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 214 224; FF 1991 III 897).

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 15Termine per l’allestimento dei piani

1

 I Cantoni provvedono affinché i piani, giusta l’articolo 4 capoverso 1, siano alle­stiti entro tre anni dall’entrata in vigore della presente legge.

2

 Il Consiglio federale può differire questa scadenza in via eccezionale per singole regioni.

Art. 16Disposizioni transitorie

1

 I governi cantonali designano le reti di percorsi pedonali e sentieri alle quali la pre­sente legge è applicabile fino all’entrata in vigore dei piani, giusta l’articolo 4 capo­verso 1. La designazione è vincolante per tutte le autorità federali e cantonali.

2

 I governi cantonali possono prendere altre disposizioni provvisorie fintantoché il diritto cantonale non designi le autorità competenti.

Art. 17Referendum ed entrata in vigore

1

 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

DCF del 26 nov. 1986.

Data dell’entrata in vigore: il 1° gennaio 1987

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2023. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).