L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 75a capoverso 3 e 88 della Costituzione federale, visto il messaggio del Consiglio federale del 26 settembre 1983, decreta:
Sezione 1: Scopo e definizioni
La presente legge:
- a.
stabilisce i principi che i Cantoni e i Comuni devono rispettare nella pianificazione, sistemazione e manutenzione delle reti di percorsi pedonali e sentieri;
- b.
disciplina il sostegno della Confederazione ai Cantoni e ai Comuni nella pianificazione, sistemazione e manutenzione delle reti di percorsi pedonali e sentieri e nell’informazione del pubblico su queste reti;
- c.
disciplina i compiti della Confederazione in materia di reti di percorsi pedonali e sentieri.
- Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 18 mar. 2022 sulle vie ciclabili, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 790; FF 2021 1260).
Art. 2Reti di percorsi pedonali
1 Le reti di percorsi pedonali sono generalmente situate all’interno delle località.
2 Queste reti comprendono percorsi pedonali, zone pedonali, zone d’incontro e infrastrutture simili, tra loro opportunamente collegati. Marciapiedi e strisce pedonali possono servire da raccordo.1
3 I percorsi pedonali allacciano e collegano in particolare i quartieri residenziali, i luoghi di lavoro, le scuole materne e le scuole, le fermate dei trasporti pubblici, gli edifici pubblici, i luoghi di ricreazione e d’acquisto.
- Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 18 mar. 2022 sulle vie ciclabili, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 790; FF 2021 1260).
Art. 3Reti di sentieri
1 Le reti di sentieri, destinate soprattutto allo svago, sono generalmente situate all’esterno delle località.
2 Queste reti comprendono sentieri e passeggiate tra loro opportunamente collegati. Altri tracciati, segnatamente tratti di percorsi pedonali e strade poco frequentate, possono servire da raccordo. Per quanto possibile si includeranno tratti di percorsi storici.
3 I sentieri permettono di raggiungere in particolare le zone di distensione e svago, i siti panoramici (belvedere, rive, ecc.), i monumenti, le fermate dei trasporti pubblici come pure le installazioni turistiche.
Sezione 2: Pianificazione, sistemazione e preservazione
Art. 4Allestimento di piani
1 I Cantoni:
- a.
allestiscono piani per le reti di percorsi pedonali e sentieri esistenti o previsti;
- b.
rivedono periodicamente i piani ed all’occorrenza li modificano.
2 Essi determinano gli effetti giuridici dei piani e ne disciplinano la procedura d’allestimento e di modificazione.
3 Le persone, le organizzazioni e i servizi federali interessati partecipano alla procedura.
Art. 5Coordinamento
I Cantoni coordinano le loro reti di percorsi pedonali e sentieri con quelle dei Cantoni limitrofi, come pure con le attività d’incidenza territoriale dei Cantoni e della Confederazione.
Art. 6Sistemazione e preservazione
1 I Cantoni:
- a.
provvedono alla sistemazione, alla manutenzione ed alla segnalazione di percorsi pedonali e sentieri;
- b.
assicurano su questi percorsi e sentieri la libera circolazione, possibilmente senza pericoli;
- c.
provvedono affinché ne sia assicurato giuridicamente il pubblico accesso.
2 Nell’adempimento degli altri compiti loro assegnati, tengono conto di percorsi pedonali e sentieri.
1 I percorsi pedonali e sentieri indicati nei piani possono essere soppressi, integralmente o parzialmente, soltanto se adeguatamente sostituiti con percorsi o sentieri esistenti o nuovi, tenendo conto delle condizioni locali.
2 Percorsi pedonali e sentieri vengono sostituiti in particolare se:
- a.
non sono più liberamente accessibili;
- b.
sono stati danneggiati da scavi, ricoperti o altrimenti interrotti;
- c.
su lunghi tratti vi è un’intensa circolazione o vengono aperti alla circolazione dei veicoli; o
- d.
lunghi tratti sono rivestiti con materiale inadeguato ai pedoni.
3 I Cantoni disciplinano, per il loro territorio, la procedura di soppressione e determinano gli obbligati alla sostituzione.
Art. 8Collaborazione di organizzazioni private specializzate
1 Per la pianificazione, la sistemazione e la preservazione delle reti di percorsi pedonali e sentieri, Confederazione e Cantoni si rivolgono ad organizzazioni private che promuovono soprattutto percorsi pedonali e sentieri (organizzazioni private specializzate).
2 Essi possono delegare a queste organizzazioni determinati compiti.
Art. 9Considerazione di altri interessi
Confederazione e Cantoni tengono conto anche degli interessi dell’agricoltura, dell’economia forestale, della protezione della natura e del paesaggio, nonché della difesa nazionale.
Art. 9aMessa a disposizione di geodati di base1
1 I Cantoni mettono a disposizione della Confederazione i geodati di base aggiornati relativi alle proprie reti di percorsi pedonali e sentieri.
2 Il servizio tecnico della Confederazione preposto ai percorsi pedonali e ai sentieri può emanare prescrizioni sui requisiti qualitativi e tecnici dei geodati di base.
- Introdotto dall’all. n. 1 della LF del 18 mar. 2022 sulle vie ciclabili, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 790; FF 2021 1260).
Sezione 3 Compiti speciali della Confederazione
Art. 10Nell’ambito delle proprie competenze
1 Nell’adempimento dei loro compiti, i servizi federali tengono conto delle reti di percorsi pedonali e sentieri indicate nei piani, giusta l’articolo 4, o le sostituiscono adeguatamente. A tal fine:
- a.
progettano e costruiscono di conseguenza le proprie opere ed installazioni;
- b.
vincolano il rilascio di concessioni e di permessi a condizioni ed oneri, oppure lo negano;
- c.
vincolano la concessione di sussidi a condizioni, oppure la negano.
2 Le spese dovute alla necessità di rispettare o di sostituire percorsi pedonali e sentieri o loro tratti sono addebitate al credito d’opera in questione oppure sussidiate nella medesima percentuale delle altre spese relative a tale opera.
Art. 11Consulenza ai Cantoni
Per la pianificazione, la sistemazione, la preservazione e la sostituzione di reti di percorsi pedonali e sentieri la Confederazione può assistere i Cantoni fornendo loro consulenza tecnica e documentazione.
Art. 11aInformazione del pubblico1
1 La Confederazione informa il pubblico in merito:
- a.
all’importanza delle reti di percorsi pedonali e sentieri per il trasporto di persone nonché per il tempo libero e il turismo;
- b.
alle conoscenze di base relative alla pianificazione, alla sistemazione e alla manutenzione di reti di percorsi pedonali e sentieri.
2 Può sostenere i Cantoni e terzi nell’informare il pubblico in merito alle tematiche di cui al capoverso 1.
3 Pubblica geodati di base armonizzati sulla qualità e fruibilità delle reti di percorsi pedonali e di sentieri.
4 L’Ufficio federale di topografia rappresenta le reti di percorsi pedonali e sentieri nei modelli del paesaggio e nelle carte nazionali mediante i geodati di base della misurazione nazionale topografica e cartografica.
- Introdotto dall’all. n. 1 della LF del 18 mar. 2022 sulle vie ciclabili, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 790; FF 2021 1260).
Art. 12Collaborazione con organizzazioni private specializzate1
1 La Confederazione può ricorrere a organizzazioni private specializzate attive nel settore dei percorsi pedonali e dei sentieri a livello nazionale per i seguenti compiti:
- a.
consulenza ai Cantoni, ai Comuni e a terzi;
- b.
messa a disposizione di documentazione per i Cantoni, i Comuni e terzi;
- c.
informazione del pubblico.
2 Essa può concedere aiuti finanziari a organizzazioni private specializzate per le attività di cui al capoverso 1. A tale scopo stipula con loro contratti di diritto pubblico.
3 Hanno diritto ad aiuti finanziari le organizzazioni private specializzate che:
- a.
operano nel settore dei percorsi pedonali e dei sentieri a livello nazionale; e
- b.
secondo i loro statuti perseguono da almeno tre anni scopi ideali in materia di percorsi pedonali e sentieri; eventuali attività economiche devono servire a raggiungere tali scopi ideali.
- Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 18 mar. 2022 sulle vie ciclabili, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 790; FF 2021 1260).
Sezione 4 Organizzazione e protezione giuridica
Art. 13Servizi tecnici
I Cantoni designano i propri servizi tecnici preposti ai percorsi pedonali ed ai sentieri.
Art. 14Legittimazione a ricorrere
1 Nelle procedure federali e cantonali, indipendentemente da altre disposizioni in materia, sono pure legittimati a ricorrere:
- a.
i Comuni, se la decisione interessa il loro territorio;
- b.
le organizzazioni specializzate d’importanza nazionale1, riconosciute dal Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni2.
2 Contro le decisioni dell’autorità federale hanno facoltà di ricorso anche i Cantoni.
3 Qualora la procedura comporti un diritto di ricorso ai sensi del capoverso 1, l’autorità comunica la propria decisione ai Comuni e alle organizzazioni specializzate tramite notifica scritta o pubblicazione nel Foglio federale o nell’organo ufficiale del Cantone. I Comuni e le organizzazioni che non hanno interposto ricorso possono intervenire nell’ulteriore fase procedurale soltanto se la decisione è modificata a favore di un’altra parte ed esse ne risultano lese.3
4 Se il diritto federale o cantonale prevede l’attuazione di una procedura d’opposizione prima dell’emanazione della decisione, Comuni e organizzazioni sono legittimati al ricorso soltanto se hanno partecipato a questa procedura d’opposizione in qualità di parti. In tal caso la domanda va pubblicata secondo quanto disposto dal capoverso 3.4
5 Il capoverso 3 non è applicabile se sul progetto si decide nell’ambito della procedura prevista dalla legge federale del 20 giugno 19305 sull’espropriazione.6
- Vedi l’art. 1 dell’O del DATEC del 16 apr. 1993 (RS 704.5).
- La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata dall’art. 4a dell’O del 15 giu. 1998 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).
- Introdotto dal n. II 2 della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 214 224; FF 1991 III 897).
- Introdotto dal n. II 2 della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 214 224; FF 1991 III 897).
- RS 711
- Introdotto dal n. II 2 della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 214 224; FF 1991 III 897).
Sezione 5: Disposizioni finali
Art. 15Termine per l’allestimento dei piani
1 I Cantoni provvedono affinché i piani, giusta l’articolo 4 capoverso 1, siano allestiti entro tre anni dall’entrata in vigore della presente legge.
2 Il Consiglio federale può differire questa scadenza in via eccezionale per singole regioni.
Art. 16Disposizioni transitorie
1 I governi cantonali designano le reti di percorsi pedonali e sentieri alle quali la presente legge è applicabile fino all’entrata in vigore dei piani, giusta l’articolo 4 capoverso 1. La designazione è vincolante per tutte le autorità federali e cantonali.
2 I governi cantonali possono prendere altre disposizioni provvisorie fintantoché il diritto cantonale non designi le autorità competenti.
Art. 17Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
DCF del 26 nov. 1986.Data dell’entrata in vigore: il 1° gennaio 1987