Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 10 capoverso 4 e 39 capoverso 1 della legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb); visto l’articolo 47 capoverso 1 della legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque, ordina:
Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 1Scopo e campo d’applicazione
1 Scopo della presente ordinanza è di proteggere la popolazione e l’ambiente da danni gravi in seguito a incidenti rilevanti.
2 Essa si applica:
- a.
alle aziende in cui i quantitativi soglia, ai sensi dell’allegato 1.1, per le sostanze, i preparati o i rifiuti speciali sono superati;
- b.
alle aziende in cui viene eseguita un’attività mediante organismi geneticamente modificati, patogeni o alloctoni soggetti a impiego confinato la quale, in virtù dell’ordinanza del 9 maggio 20121 sull’impiego confinato, deve essere assegnata alla classe 3 o 4;
- c.
agli impianti ferroviari di cui all’allegato 1.2a;
- d.
alle strade di grande transito ai sensi dell’ordinanza del 6 giugno 19832 concernente le strade di grande transito, sulle quali sono trasportate o trasbordate merci pericolose secondo l’ordinanza del 17 aprile 19853 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR) o secondo i corrispondenti accordi internazionali;
- e.
al tratto di Reno sul quale sono trasportate o trasbordate merci pericolose secondo il regolamento del 29 aprile 19704 per il trasporto di materie pericolose sul Reno (ADNR);
- f.
agli impianti di trasporto in condotta secondo l’ordinanza del 26 giugno 20195 sugli impianti di trasporto in condotta che soddisfano i criteri di cui all’allegato 1.3.
2bis L’autorità esecutiva può eccettuare dal campo d’applicazione della presente ordinanza aziende di cui al capoverso 2 lettera b che:
- a.
eseguono attività della classe 3 esclusivamente con organismi di cui all’allegato 1.4 che in virtù delle loro proprietà non possono propagarsi in modo incontrollabile tra la popolazione o nell’ambiente; e
- b.
in base al loro potenziale di pericoli non possono danneggiare seriamente la popolazione o l’ambiente.6
3 L’autorità esecutiva può, in singoli casi, sottoporre alla presente ordinanza le seguenti aziende, vie di comunicazione o impianti di trasporto in condotta se, in base al loro potenziale di pericoli, possono danneggiare seriamente la popolazione o l’ambiente:7
- a.
aziende con sostanze, preparati o rifiuti speciali;
- b.
aziende in cui viene eseguita un’attività mediante organismi geneticamente modificati, patogeni o alloctoni soggetti a impiego confinato la quale, in virtù dell’ordinanza sull’impiego confinato, deve essere assegnata alla classe 2, previa consultazione della Commissione federale di esperti per la sicurezza biologica (CFSB);
- c.
vie di comunicazione fuori delle aziende sulle quali sono trasportate o trasbordate merci pericolose ai sensi del capoverso 2;
- d.
impianti di trasporto in condotta secondo l’ordinanza sugli impianti di trasporto in condotta che non soddisfano i criteri di cui all’allegato 1.3.8
4 La presente ordinanza non si applica agli impianti e trasporti sottoposti alla legislazione sull’energia nucleare e sulla radioprotezione, nella misura in cui possono danneggiare la popolazione o l’ambiente a causa delle loro radiazioni.9
5 Alle aziende o alle vie di comunicazione che, in caso di eventi straordinari, potrebbero danneggiare gravemente la popolazione o l’ambiente in altro modo che con le loro sostanze, i loro preparati, i rifiuti speciali nonché le merci pericolose o gli organismi geneticamente modificati, patogeni o alloctoni soggetti a impiego confinato, sono applicabili direttamente le prescrizioni dell’articolo 10 LPAmb.10
- RS 814.912
- [RU 1983 678. RU 1992 341 art. 7]. Ora: ai sensi dell’O del 18 dic. 1991 (RS 741.272).
- [RU 1985 620, 1989 2482, 1994 3006 art. 36 n. 3, 1995 4425 all. 1 cifra II n. 11 4866, 1997 422 cifra II, 1998 1796 art. 1 n. 18 e art. 6, 1999 751 cifra II, 2002 419 1183. RU 2002 4212 art. 29 cpv. 1]. Vedi ora l’O del 29 nov. 2002 (RS 741.621).
- [RU 1971 1965, 1983 486, 1987 1454, 1990 1356]. Vedi ora: l’O del 2 mar. 2010 (RS 747.224.141).
- RS 746.11
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2013 749).
- Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. 5 dell’O del 25 ago. 1999 sull’impiego confinato, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU 1999 2783).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2013 749).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).
1 Un’azienda comprende gli impianti ai sensi dell’articolo 7 capoverso 7 LPAmb uniti da stretto nesso spaziale-funzionale (area dell’azienda).
3 Per potenziale di pericoli si intende la totalità degli effetti che, per loro quantità e natura, le sostanze, i preparati, i rifiuti speciali, gli organismi o le merci pericolose possono causare.2
4 Per incidente rilevante si intende un evento straordinario in un’azienda, su una via di comunicazione o lungo un impianto di trasporto in condotta, che causi effetti notevoli:3
- a.
fuori dell’area dell’azienda;
- b.
sulla o fuori della via di comunicazione;
- c.
fuori dell’impianto di trasporto in condotta.
5 Il rischio è determinato dall’entità dei danni che un incidente rilevante può provocare alla popolazione o all’ambiente e dalla probabilità che tale incidente capiti.
- Abrogato dalla cifra I dell’O del 29 apr. 2015, con effetto dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2013 749).
Sezione 2 Principi per la prevenzione
Art. 3Misure di sicurezza1
1 Per ridurre i rischi, il detentore di un’azienda, di una via di comunicazione o di un impianto di trasporto in condotta deve prendere tutte le misure disponibili secondo lo sviluppo della tecnica in materia di sicurezza, completandole in base alla sua esperienza, e sopportabili sotto il profilo economico. Fanno parte di tali misure quelle che diminuiscono il potenziale dei pericoli, quelle che prevengono gli incidenti rilevanti e quelle che ne limitano gli effetti.2
2 Nella scelta delle misure occorre tener conto di tutte le cause intrinseche ed estrinseche, suscettibili di provocare un incidente rilevante, nonché degli interventi di persone non autorizzate.
3 Nella messa in opera delle misure occorre procedere secondo le indicazioni dell’allegato 2.1 e tener conto in particolare delle misure previste negli allegati 2.2–2.5.3
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2013 749).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).
- Abrogato dalla cifra I dell’O del 29 apr. 2015, con effetto dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).
Art. 5Rapporto del detentore
1 Il detentore di un’azienda deve inviare all’autorità esecutiva un breve rapporto comprendente:
- a.
la descrizione succinta dell’azienda con il piano corografico e l’indicazione di quanto esiste nelle vicinanze;
- b.
l’elenco delle quantità massime di sostanze, preparati o rifiuti speciali presenti nell’azienda che superano i quantitativi soglia ai sensi dell’allegato 1.1 nonché i quantitativi soglia utilizzabili;
- c.
la determinazione e la valutazione del rischio ai sensi degli articoli 6 e 7 dell’ordinanza del 9 maggio 20121 sull’impiego confinato;
- d.
le basi di eventuali contratti di assicurazione contro i rischi di responsabilità civile o materiale dell’azienda;
- e.
indicazioni sulle misure di sicurezza;
- f.
la valutazione dell’entità di eventuali danni alla popolazione o all’ambiente in seguito ad incidente rilevante.
2 Il detentore di una via di comunicazione deve inviare all’autorità esecutiva un breve rapporto comprendente:
- a.
la descrizione succinta della struttura edile e tecnica della via di comunicazione con il piano corografico e l’indicazione di quanto esiste nelle vicinanze;
- b.
indicazioni sulla quantità e sulla struttura del traffico nonché sulla natura e frequenza degli incidenti;
- c.
indicazioni sulle misure di sicurezza;
- d.
la valutazione della probabilità di un incidente rilevante con gravi danni alla popolazione o all’ambiente.
3 Il detentore di un impianto di trasporto in condotta deve inviare all’autorità esecutiva un breve rapporto comprendente:
- a.
la descrizione succinta della struttura edile e tecnica dell’impianto di trasporto in condotta con il piano corografico e l’indicazione di quanto esiste nelle vicinanze;
- b.
indicazioni sul tipo, sulla composizione e sullo stato di aggregazione delle sostanze e dei preparati trasportati come pure sulla pressione di servizio autorizzata e sulla frequenza degli incidenti;
- c.
indicazioni sulle misure di sicurezza;
- d.
la valutazione della probabilità di un incidente rilevante con gravi danni alla popolazione o all’ambiente.2
5 L’autorità esecutiva esonera il detentore di una strada di grande transito dall’obbligo di inoltrare il breve rapporto se, in base ai dati in suo possesso, anche senza il breve rapporto può ritenere ammissibile l’ipotesi che la probabilità di incidenti rilevanti con gravi danni sia sufficientemente piccola.4
- RS 814.912
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2013 749).
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 13 feb. 2013 (RU 2013 749). Abrogato dalla cifra I dell’O del 29 apr. 2015, con effetto dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).
Art. 6Valutazione del rapporto, analisi dei rischi
1 L’autorità esecutiva controlla che il rapporto sia completo e corretto.
2 Essa controlla in particolare che:
- a.
per l’azienda in questione, la valutazione dell’entità degli eventuali danni (art. 5 cpv. 1 lett. f) sia plausibile;
- b.
per la via di comunicazione in questione, la valutazione della probabilità di un incidente rilevante con gravi danni (art. 5 cpv. 2 lett. d) sia plausibile;
- c.
per l’impianto di trasporto in condotta in questione, la valutazione della probabilità di un incidente rilevante con gravi danni (art. 5 cpv. 3 lett. d) sia plausibile.
3 Essa valuta, se necessario dopo un sopralluogo, se sia ammissibile l’ipotesi che:
- a.
per l’azienda in questione, si possano escludere gravi danni alla popolazione o all’ambiente in seguito ad incidente rilevante;
- b.
per la via di comunicazione in questione, la probabilità che capiti un incidente rilevante sia sufficientemente piccola;
- c.
per l’impianto di trasporto in condotta in questione, la probabilità che capiti un incidente rilevante sia sufficientemente piccola.
3bis L’autorità esecutiva annota per iscritto i risultati della propria valutazione.1
4 Se l’ipotesi di cui al capoverso 3 non è ammissibile, essa ordina al detentore di eseguire e inoltrarle un’analisi dei rischi conformemente all’allegato 4.2
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).
Art. 7Valutazione dell’analisi dei rischi
1 L’autorità esecutiva esamina l’analisi dei rischi e valuta se il rischio è sopportabile. Annota la sua valutazione per iscritto.1
2 Nella valutazione della sopportabilità del rischio essa tiene conto anche dei rischi di quanto esiste nelle vicinanze e considera segnatamente che la probabilità di un incidente rilevante deve essere tanto più piccola quanto maggiore è:
- a.
la necessità di proteggere la popolazione o l’ambiente da gravi danni in seguito a incidente rilevante rispetto all’interesse pubblico o privato per un’azienda, una via di comunicazione o un impianto di trasporto in condotta;
- b.
l’entità degli eventuali danni alla popolazione o all’ambiente.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).
Art. 8Misure supplementari di sicurezza
1 Se il rischio non è sopportabile, l’autorità esecutiva ordina le necessarie misure supplementari. Vi rientrano, se del caso, anche limitazioni e divieti concernenti l’attività aziendale od il traffico.
2 Per le misure di competenza di un altro ente pubblico, l’autorità esecutiva presenta la relativa proposta alle autorità competenti. Se necessario, il Consiglio federale coordina l’applicazione delle misure.
Art. 8aMutamento delle circostanze1
1 Qualora le circostanze subiscano un mutamento sostanziale o emergano nuove conoscenze, il detentore che ha elaborato un breve rapporto ma non ha eseguito un’analisi dei rischi deve completare e inoltrare nuovamente il rapporto all’autorità esecutiva.
2 Qualora le circostanze subiscano un mutamento sostanziale o emergano nuove conoscenze, il detentore che ha eseguito un’analisi dei rischi deve:
- a.
completare e inoltrare nuovamente all’autorità esecutiva l’analisi dei rischi;
- b.
completare e inoltrare nuovamente all’autorità esecutiva il breve rapporto invece dell’analisi dei rischi se:
- 1.
si possono ormai escludere gravi danni alla popolazione o all’ambiente in seguito a incidenti rilevanti,
- 2.
per le vie di comunicazione e gli impianti di trasporto in condotta, la probabilità di incidenti rilevanti con gravi danni è sufficientemente piccola.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).
1 Per verificare se il detentore adempie i suoi obblighi secondo la presente ordinanza, l’autorità esecutiva effettua sopralluoghi regolari. Annota la sua valutazione per iscritto.
2 L’autorità esecutiva stabilisce la frequenza dei controlli in funzione del potenziale di pericoli, del genere e della complessità dell’azienda, della via di comunicazione o dell’impianto di trasporto in condotta nonché dei risultati di controlli precedenti.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).
- Abrogati dalla cifra I dell’O del 29 apr. 2015, con effetto dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).
Sezione 3 Comportamento in caso di incidente rilevante
1 Il detentore deve fare di tutto per far fronte all’incidente rilevante.
2 In particolare deve:
- a.
combattere immediatamente l’incidente e avvisare il posto d’annuncio;
- b.
circoscrivere immediatamente il luogo dell’evento e prevenire ulteriori effetti;
- c.
eliminare il più presto possibile gli effetti prodottisi.
3 Entro tre mesi dall’incidente deve inviare all’autorità esecutiva un rapporto comprendente:
- a.
la descrizione dello svolgimento, degli effetti e del modo in cui è stato fronteggiato l’incidente;
- b.
le indicazioni sull’efficacia delle misure di sicurezza;
- c.
l’analisi dell’incidente.
4 Se non è in grado di fornire il rapporto entro il termine, il detentore deve inviare all’autorità esecutiva una domanda motivata di protrazione del termine e un rapporto intermedio sullo stato delle indagini.
Sezione 3a Coordinamento con attività d’incidenza territoriale
1 I Cantoni tengono conto della prevenzione degli incidenti rilevanti nei piani direttori e di utilizzazione, nonché nell’ambito delle altre attività d’incidenza territoriale.3
2 Per le aziende, le vie di comunicazione e gli impianti di trasporto in condotta l’autorità esecutiva designa il settore contiguo nel quale la realizzazione di nuovi impianti e costruzioni può portare a un notevole incremento del rischio.
3 Prima di decidere in merito alla modifica di un piano direttore o di utilizzazione nel settore di cui al capoverso 2, l’autorità competente chiede il parere dell’autorità esecutiva allo scopo di valutare il rischio.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2013 749).
- Abrogata dalla cifra I dell’O del 21 set. 2018, con effetto dal 1° nov. 2018 (RU 2018 3505).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° nov. 2018 (RU 2018 3505).
Sezione 4 Compiti dei Cantoni
Art. 12Posto d’annuncio
1 I Cantoni designano un posto d’annuncio. Quest’ultimo ha il compito di ricevere in ogni momento l’annuncio di incidenti rilevanti e di informarne immediatamente l’organizzazione di catastrofe.
2 I Cantoni provvedono inoltre affinché venga designata una centrale che trasmetta immediatamente l’annuncio dell’incidente rilevante al posto d’allarme della CENAL (PA) presso la Centrale nazionale d’allarme (CENAL).1
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2013 749).
Art. 13Informazione e allarme1
1 I Cantoni informano il pubblico su:
- a.
la posizione geografica delle aziende e delle vie di comunicazione;
- b.
i settori contigui di cui all’articolo 11a capoverso 2.
2 I Cantoni provvedono affinché, in caso di incidente rilevante, la popolazione venga informata tempestivamente e, se del caso, allarmata, nonché riceva istruzioni su come comportarsi.
3 Inoltre essi provvedono affinché Cantoni e Stati limitrofi vengano informati tempestivamente e, se del caso, allarmati qualora l’incidente rilevante possa avere effetti seri sul territorio di questi ultimi.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).
Art. 14Coordinamento dell’organizzazione di catastrofe
I Cantoni coordinano l’organizzazione di catastrofe con il piano d’intervento del detentore.
Art. 15Coordinamento dei controlli1
Nella misura del possibile, i Cantoni coordinano i controlli che sono chiamati a effettuare nelle aziende e sulle vie di comunicazione in virtù della presente ordinanza e di altri atti normativi.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).
Art. 16Informazione dell’UFAM1
1 I Cantoni informano periodicamente l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), mediante una tabella sinottica, sul potenziale dei pericoli e sui rischi (catasto dei rischi) presenti sul loro territorio, nonché sulle misure adottate.2
2 A tale scopo, i competenti uffici della Confederazione e dei Cantoni gli mettono a disposizione, su richiesta, le necessarie indicazioni.
3 Restano salvi gli obblighi legali di tutela del segreto.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).
Sezione 5 Compiti della Confederazione
Art. 17Raccolta di dati dell’UFAM1
1 Su richiesta dell’UFAM, i competenti uffici della Confederazione e dei Cantoni comunicano all’Ufficio medesimo le indicazioni che hanno rilevato in applicazione della presente ordinanza.
2 L’UFAM provvede all’elaborazione delle indicazioni e le mette a disposizione dei competenti uffici, nella misura necessaria all’esecuzione della presente ordinanza.
3 Restano salvi gli obblighi legali di tutela del segreto.
- Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. La mod. giusta l’all. 2 cifra II n. 17 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568), concerne soltanto il testo tedesco (RU 2022 568).
- Abrogati dalla cifra I dell’O del 29 apr. 2015, con effetto dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).
1 I competenti uffici della Confederazione informano il pubblico su:
- a.
la posizione geografica delle aziende, delle vie di comunicazione e degli impianti di trasporto in condotta;
- b.
i settori contigui di cui all’articolo 11a capoverso 2.
2 In caso di incidenti rilevanti che possano avere effetti seri oltre frontiera, i competenti uffici della Confederazione informano le rappresentanze svizzere all’estero e le autorità estere interessate.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).
- Abrogato dalla cifra I dell’O del 29 apr. 2015, con effetto dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).
Se necessario, l’UFAM pubblica direttive per commentare le disposizioni principali della presente ordinanza; si tratta segnatamente delle disposizioni concernenti il campo d’applicazione, le misure di sicurezza, la redazione del breve rapporto, la determinazione dei rischi nonché il loro esame e la loro valutazione.
Sezione 6 Disposizioni finali
1 I Cantoni eseguono la presente ordinanza ad eccezione dei compiti da essa attribuiti alla Confederazione.
2 Nell’applicare altre leggi federali, accordi internazionali o decisioni internazionali concernenti punti disciplinati dalla presente ordinanza, le autorità federali eseguono in tal ambito anche la presente ordinanza. La collaborazione dell’UFAM e dei Cantoni è retta dall’articolo 41 capoversi 2 e 4 LPAmb; sono salve le disposizioni legali sull’obbligo di tutela del segreto.
3 L’UFAM stabilisce i modelli di geodati e i modelli di rappresentazione minimi per i geodati di base ai sensi della presente ordinanza per i quali è designato quale servizio specializzato della Confederazione nell’allegato 1 dell’ordinanza del 21 maggio 20082 sulla geoinformazione.3
- Nuovo testo giusta la cifra II n. 8 dell’O del 2 feb. 2000 relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 703).
- RS 510.620
- Introdotto dal n. 5 dell’all. 2 all’O del 21 mag. 2008 sulla geoinformazione, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2809).
Art. 23aModifica degli allegati1
1 Il DATEC può, previa consultazione degli interessati e se necessario dal punto di vista dello sviluppo della tecnica in materia di sicurezza, del potenziale di pericoli e del volume di merci pericolose, adeguare gli allegati 1.1 numero 3 e 1.2a della presente ordinanza.
2 Il DATEC, d’intesa con il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca e il Dipartimento federale dell’interno e previa consultazione della CFSB, adegua l’elenco dell’allegato 1.4 se acquisisce nuove conoscenze sulle proprietà di determinati organismi.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).
Art. 24Modificazione del diritto vigente
- Le mod. possono essere consultate alla RU 1991 748.
- Abrogato dalla cifra I dell’O del 29 apr. 2015, con effetto dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).
Art. 25aDisposizioni transitorie della modifica del 13 febbraio 20131
1 Il detentore di un impianto di trasporto in condotta deve inviare il breve rapporto (art. 5 cpv. 3) all’autorità esecutiva al più tardi entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente modifica.
2 Se dispone già delle relative indicazioni, l’autorità esecutiva lo esonera dall’obbligo di fornire informazioni secondo il capoverso 1.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2013 749).
Art. 25bDisposizioni transitorie della modifica del 29 aprile 20151
I detentori di aziende che rientrano nel campo d’applicazione della presente ordinanza in seguito alla modifica del 29 aprile 2015 devono inoltrare il breve rapporto all’autorità esecutiva entro tre anni dall’entrata in vigore della modifica dell’ordinanza.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1337).
Art. 26Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 1991.
Allegati
- Campo d’applicazione e rapporto
- Quantitativi soglia per sostanze, preparati o rifiuti speciali
- Campo d’applicazione per gli impianti ferroviari
- Criteri per gli impianti di trasporto in condotta
- Elenco degli organismi che in virtù delle loro proprietà non possono propagarsi in modo incontrollabile tra la popolazione o nell’ambiente
- Principi per prendere le misure generali di sicurezza
- Procedura per le aziende, le vie di comunicazione e gli impianti di trasporto in condotta
- Misure per le aziende con sostanze, preparati o rifiuti speciali
- Misure per le aziende con organismi
- Misure per le vie di comunicazione
- Misure per gli impianti di trasporto in condotta
- Analisi dei rischi
- Aziende con sostanze, preparati o rifiuti speciali
- Aziende con organismi
- di comunicazione
- Impianti di trasporto in condotta
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.