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Ordinanza del 23 dicembre 1999 sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI)

ORNIRS 814.710In vigoreStato 01.11.202325 articoli

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  • RU 2023 583in vigore il 01.11.2023
    modificato: art. 6, 19b · introdotto: art. 11a, 11b
  • RU 2019 1491in vigore il 01.06.2019
    introdotto: art. 19b
  • RU 2016 1135in vigore il 01.07.2016
    modificato: art. 3, 9
  • RU 2009 3565in vigore il 01.09.2009
    modificato: art. 11, 13, 20
  • RU 2008 2809in vigore il 01.07.2008
    introdotto: art. 19a

5 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Capitolo 1: Disposizioni generali1–3
  2. Capitolo 2: Emissioni4–12
  3. Capitolo 3: Immissioni13–15
  4. Capitolo 4: Esigenze relative alla delimitazione delle zone edificabili16
  5. Capitolo 5: Disposizioni finali17–21

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 12 capoverso 2, 13 capoverso 1, 16 capoverso 2, 38 capoverso 3 e 39 capoverso 1 della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente (legge); visto l’articolo 3 della legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio, ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1Scopo

Scopo della presente ordinanza è di proteggere l’uomo dalle radiazioni non ionizzanti dannose o moleste.

Art. 2Campo d’applicazione

1

 La presente ordinanza regola:

  1. a.

    la limitazione delle emissioni provenienti da campi elettrici e magnetici con frequenze da 0 Hz a 300 GHz (radiazioni) prodotte durante l’esercizio di impianti fissi;

  2. b.

    il rilevamento e la valutazione delle immissioni di radiazioni;

  3. c.

    le esigenze relative alla delimitazione delle zone edificabili.

2

 La presente ordinanza non regola tuttavia la limitazione delle emissioni di radiazioni prodotte:

  1. a.

    nelle aziende, nella misura in cui le radiazioni agiscono sul personale che vi lavora;

  2. b.

    in caso di utilizzazione medica di dispositivi medici giusta l’ordinanza del 24 gennaio 19961 sui dispositivi medici;

  3. c.

    da impianti militari, nella misura in cui le radiazioni agiscono su militari;

  4. d.

    da apparecchi elettrici quali forni a microonde, cucine elettriche, attrezzi elettrici oppure telefoni cellulari.

3

 La presente ordinanza non regola neppure la limitazione degli effetti delle radiazioni su dispositivi medici elettrici o elettronici utilizzati in supporto alle funzioni vitali, quali gli stimolatori cardiaci.

  1. [RU 1996 987 1868, 1998 1496 n. I, II. RU 2001 3487 art. 28 lett. a]. Vedi ora: l’O del 17 ott. 2001 (RS 812.213).

Art. 3Definizioni

1

 Gli impianti sono considerati vecchi se, all’entrata in vigore della presente ordinanza, la decisione che autorizza i lavori di costruzione o l’inizio dell’esercizio era già passata in giudicato. Gli impianti di cui all’allegato 1 numero 1 comprendenti più linee sono considerati vecchi se, all’entrata in vigore della presente ordinanza, l’autorizzazione di almeno una linea era già passata in giudicato.1

2

 Gli impianti sono considerati nuovi se:

  1. a.

    non soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1;

  2. b.

    sono trasferiti in un altro sito; oppure

  3. c.

    sono sostituiti nel medesimo sito; fanno eccezione le ferrovie (all. 1 n. 5).2

3

 Sono considerati luoghi a utilizzazione sensibile:

  1. a.

    i locali situati in edifici, nei quali persone soggiornano regolarmente per un periodo prolungato;

  2. b.

    i terreni da gioco per bambini, pubblici o privati, definiti come tali nella legislazione sulla pianificazione del territorio;

  3. c.

    i settori di parcelle non occupati da costruzioni, per i quali sono ammesse le utilizzazioni giusta le lettere a e b.

4

 Sono definite possibili dal punto di vista tecnico e dell’esercizio le misure per la limitazione delle emissioni che:

  1. a.

    sono state sperimentate con successo su impianti comparabili in Svizzera o all’estero; o

  2. b.

    sono state impiegate con successo in via sperimentale e possono, secondo le regole della tecnica, essere applicate ad altri impianti.

5

 Sono economicamente sopportabili le misure per la limitazione delle emissioni che si possono ragionevolmente esigere da un’azienda media ed economicamente sana del ramo in questione. Se in un ramo vi sono aziende di categorie molto differenti, si fa riferimento ad un’azienda media della rispettiva categoria.

6

 Il valore limite dell’impianto è la limitazione delle emissioni relativa alle radiazioni prodotte da un singolo impianto.

7

 La corrente di contatto è la corrente elettrica che scorre quando una persona tocca un oggetto conduttore non collegato alla sorgente di tensione, il quale si carica attraverso un campo elettrico o magnetico.

8

 La corrente attraverso il corpo3 è la corrente elettrica che si scarica a terra da una persona situata in un campo elettrico, senza che vi sia contatto con un oggetto conduttore.

9

 La potenza equivalente irradiata (ERP) è la potenza immessa in un’antenna, moltiplicata per il fattore di guadagno dell’antenna nella direzione principale d’irradiazione, riferito al dipolo semionda.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1135).
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1135).
  3. Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1135). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Capitolo 2: Emissioni

Sezione 1: Prescrizioni comuni ai vecchi e ai nuovi impianti

Art. 4Limitazione preventiva delle emissioni

1

 Gli impianti devono essere costruiti e fatti funzionare in modo tale da rispettare le limitazioni preventive delle emissioni definite nell’allegato 1.

2

 Nel caso di impianti per i quali l’allegato 1 non prevede prescrizioni, l’autorità ordina limitazioni delle emissioni nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d’esercizio e dalle possibilità economiche.

Art. 5Limitazione completiva e più severa delle emissioni

1

 Se è accertato oppure è probabile che uno o più valori limite d’immissione giusta l’allegato 2 sono superati da un singolo impianto o da più impianti insieme, l’autorità ordina limitazioni completive o più severe delle emissioni.

2

 Essa ordina limitazioni completive o più severe delle emissioni fino a che siano rispettati i valori limite d’immissione.

3

 Se è accertato oppure è probabile che, per la corrente di contatto, il valore limite d’immissione giusta l’allegato 2 numero 13 o 225 è superato al contatto di oggetti conduttori, l’autorità ordina in primo luogo misure concernenti tali oggetti.

Sezione 2: Prescrizioni speciali per i nuovi impianti

Art. 61

Se, dopo la sua messa in esercizio, un nuovo impianto è modificato ai sensi dell’allegato 1, si applicano le prescrizioni sulla limitazione delle emissioni per gli impianti nuovi.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU 2023 583).

Sezione 3: Prescrizioni speciali per i vecchi impianti

Art. 7Obbligo di risanamento

1

 L’autorità provvede affinché i vecchi impianti che non soddisfano le esigenze degli articoli 4 e 5 siano risanati.

2

 Essa emana le decisioni necessarie e vi fissa il termine di risanamento giusta l’articolo 8. Se necessario decide la riduzione dell’attività o la disattivazione dell’impianto durante il risanamento.

3

 Il titolare può essere dispensato dal risanamento se s’impegna a disattivare l’impianto entro il termine di risanamento.

Art. 8Termine di risanamento

1

 Il termine per l’attuazione delle limitazioni preventive delle emissioni è stabilito conformemente alle prescrizioni dell’allegato 1. Se l’allegato 1 non prevede prescrizioni, si applica un termine di cinque anni al massimo. Su richiesta, l’autorità può prorogare questo termine della metà al massimo, se l’attuazione delle limitazioni delle emissioni entro il termine ordinario non dovesse essere economicamente sopportabile.

2

 Per le limitazioni completive o più severe delle emissioni, il termine di risanamento è di tre anni al massimo. L’autorità fissa termini più brevi, ma almeno di tre mesi, se le misure possono essere attuate senza investimenti rilevanti.

Art. 9Modifica di vecchi impianti1

Se si modifica un vecchio impianto ai sensi dell’allegato 1, si applicano le prescrizioni concernenti la limitazione delle emissioni per i nuovi impianti, a meno che l’allegato 1 non preveda prescrizioni derogatorie

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1135).

Sezione 4: Collaborazione e controllo

Art. 10Obbligo di collaborazione

Il titolare di un impianto è tenuto a fornire all’autorità, su richiesta della stessa, le informazioni necessarie all’esecuzione, segnatamente le indicazioni giusta l’articolo 11 capoverso 2. All’occorrenza, deve effettuare o tollerare misurazioni o altri accertamenti.

Art. 11Obbligo di notifica

1

 Il titolare di un impianto, per il quale l’allegato 1 fissa limitazioni delle emissioni, deve inoltrare all’autorità competente una scheda dei dati sul sito prima della costruzione di un nuovo impianto, del trasferimento di un impianto in un altro sito, della sostituzione di un impianto nel medesimo sito oppure prima della sua modifica ai sensi dell’allegato 1. Fanno eccezione le installazioni elettriche domestiche (all. 1 n. 4).1

2

 La scheda dei dati sul sito deve contenere:

  1. a.

    i dati tecnici e dell’esercizio, attuali e pianificati, relativi all’impianto nella misura in cui essi sono determinanti per la produzione di radiazioni;

  2. b.

    lo stato di esercizio determinante giusta l’allegato 1;

  3. c.

    indicazioni sulle radiazioni prodotte dall’impianto:

    1. 1.

      nel luogo accessibile alle persone in cui tali radiazioni registrano il valore massimo,

    2. 2.

      nei tre luoghi a utilizzazione sensibile in cui tali radiazioni registrano il valore massimo, e

    3. 3.

      in tutti i luoghi a utilizzazione sensibile in cui il valore limite dell’impianto giusta l’allegato 1 è superato;

  4. d.

    una planimetria che illustra le indicazioni menzionate alla lettera c.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2009, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2009 3565).

Art. 11aObbligo di notifica concernente gli impianti di trasmissione per la telefonia mobile e per i collegamenti telefonici senza filo1

1

 Il titolare di un impianto di trasmissione per la telefonia mobile e per i collegamenti telefonici senza filo deve notificare all’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM):

  1. a.

    i dati indicati dall’UFCOM d’intesa con i competenti servizi della protezione dell’ambiente riportati nella versione autorizzata o notificata della scheda dei dati sul sito: entro 14 giorni dalla conclusione della procedura di autorizzazione o di notifica, ma al più tardi entro la messa in esercizio;

  2. b.

    la data in cui l’impianto è messo in esercizio in base alla scheda dei dati sul sito: entro la messa in esercizio;

  3. c.

    i dati di esercizio attuali: in un intervallo definito dall’UFCOM, ma almeno ogni 14 giorni.

2

 Per gli impianti che comprendono antenne di trasmissione di più gestori, i dati di cui al capoverso 1 lettera c sono notificati dai rispettivi gestori.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU 2023 583).

Art. 11bSistema d’informazione1

1

 L’UFCOM gestisce un sistema d’informazione elettronico per la registrazione dei dati di cui all’articolo 11a capoverso 1.

2

 Le autorità incaricate dell’esecuzione della presente ordinanza e della vigilanza, i titolari di un impianto di trasmissione per la telefonia mobile e per i collegamenti telefonici senza filo come pure i gestori nei casi di cui all’articolo 11a capoverso 2 sono autorizzati al trattamento dei dati contenuti nel sistema d’informazione, nella misura in cui ciò è necessario per l’adempimento dei loro compiti e obblighi legali.

3

 L’UFCOM concede l’accesso online agli aventi diritto di cui al capoverso 2.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU 2023 583).

Art. 12Controllo

1

 L’autorità controlla che siano rispettate le limitazioni delle emissioni.

2

 Per controllare che sia rispettato il valore limite dell’impianto giusta l’allegato 1, essa effettua misurazioni o calcoli, li fa eseguire oppure si basa sui rilevamenti di terzi. L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM)1 raccomanda metodi di misurazione e di calcolo idonei.

3

 Se, a causa delle deroghe accordate, il valore limite dell’impianto giusta l’allegato 1 è superato negli impianti nuovi o modificati, l’autorità misura o fa misurare periodicamente le radiazioni prodotte da detto impianto. Entro sei mesi dalla messa in esercizio dello stesso controlla se:

  1. a.

    le indicazioni relative all’esercizio, che sono alla base della decisione, sono esatte; e

  2. b.

    le decisioni emanate sono rispettate.

  1. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 2004 4937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Capitolo 3: Immissioni

Art. 13Validità dei valori limite d’immissione

1

 I valori limite d’immissione giusta l’allegato 2 devono essere rispettati ovunque possano soggiornare persone.1

2

 Essi si applicano soltanto alle radiazioni che agiscono in modo omogeneo su tutto il corpo umano.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2009, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2009 3565).

Art. 14Rilevamento delle immissioni

1

 L’autorità rileva le immissioni se c’è motivo di credere che siano superati i valori limite d’immissione giusta l’allegato 2.

2

 A tale scopo essa effettua misurazioni o calcoli, li fa eseguire oppure si basa sui rilevamenti di terzi. L’UFAM raccomanda metodi di misurazione e di calcolo idonei.

3

 Nel rilevamento di radiazioni in locali aziendali, le immissioni provenienti da fonti appartenenti alla stessa azienda non sono prese in considerazione.

4

 Le immissioni sono rilevate come intensità del campo elettrico, intensità del campo magnetico, densità del flusso magnetico, corrente attraverso il corpo oppure corrente di contatto per lo stato di esercizio dell’impianto in cui esse registrano il valore massimo.

5

 Nella misura in cui l’allegato 2 stabilisce una durata d’apprezzamento, si calcola la media quadratica delle immissioni durante la durata d’apprezzamento; in caso contrario è determinante il valore efficace massimo.

Art. 15Valutazione delle immissioni

L’autorità valuta se le immissioni superano uno o più valori limite d’immissione giusta l’allegato 2.

Capitolo 4: Esigenze relative alla delimitazione delle zone edificabili

Art. 16

Le zone edificabili possono essere delimitate soltanto dove i valori limite dell’impianto giusta l’allegato 1 vengono rispettati da impianti esistenti e pianificati, definiti come tali nella legislazione sulla pianificazione del territorio, oppure dove possono essere rispettati mediante misure di tipo pianificatorio o edile.

Capitolo 5: Disposizioni finali

Sezione 1: Esecuzione

Art. 17Esecuzione da parte dei Cantoni

L’esecuzione della presente ordinanza spetta ai Cantoni fatto salvo l’articolo 18.

Art. 18Esecuzione da parte della Confederazione

Se autorità federali applicano altre leggi federali o accordi di diritto internazionale oppure altri decreti che concernono oggetti descritti nella presente ordinanza, ad esse compete anche l’esecuzione di quest’ultima. Per la collaborazione dell’UFAM e dei Cantoni si applica l’articolo 41 capoversi 2 e 4 della legge; restano riservati gli obblighi legali di segretezza.

Art. 19Autorità di coordinamento

1

 Se più impianti contribuiscono al superamento dei valori limite d’immissione giusta l’allegato 2 e se l’esecuzione della presente ordinanza, per tali impianti, compete a diverse autorità, queste designano l’autorità responsabile del coordinamento.

2

 L’autorità coordinatrice procede secondo i principi di coordinamento previsti nella legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio.

Art. 19aGeoinformazione1

L’UFAM stabilisce i modelli di geodati e i modelli di rappresentazione minimi per i geodati di base ai sensi della presente ordinanza per i quali è designato quale servizio specializzato della Confederazione nell’allegato 1 dell’ordinanza del 21 maggio 20082 sulla geoinformazione.

  1. Introdotto dall’all. 2 n. 12 dell’O del 21 mag. 2008 sulla geoinformazione, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2809).
  2. RS 510.620

Art. 19bRilevazioni e informazione1

1

 L’UFAM pubblica periodicamente una panoramica nazionale dell’esposizione della popolazione alle radiazioni.2 A tale scopo può effettuare rilevazioni. I titolari degli impianti e le autorità federali e cantonali sono obbligati a fornire all’UFAM i dati richiesti.

1bis

 L’UFCOM pubblica i dati sugli impianti di trasmissione per la telefonia mobile e per i collegamenti telefonici senza filo di cui all’articolo 11a capoverso 1. Sono fatti salvi interessi preponderanti pubblici o privati che esigono l’osservanza del segreto; il segreto di fabbricazione e d’affari è in ogni caso protetto.3

2

 L’UFAM informa periodicamente sullo stato della scienza e l’esperienza sugli effetti delle radiazioni degli impianti fissi sulle persone e sull’ambiente.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 17 apr. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1491).
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU 2023 583).
  3. Introdotto dal n. I dell’O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU 2023 583).

Sezione 2: Disposizione transitoria ed entrata in vigore

Art. 20Disposizione transitoria relativa alla modifica del 1° luglio 20091

Gli impianti cui, prima dell’entrata in vigore della modifica del 1° luglio 2009, era stata rilasciata un’autorizzazione definitiva e che soddisfacevano le esigenze giusta gli articoli 4 e 5, devono rispettare le nuove disposizioni dell’allegato 1 se sono sostituiti, trasferiti in un altro sito oppure modificati ai sensi dell’allegato 1.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2009, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2009 3565).

Art. 21Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2000.

Allegati

  • Linee aeree e sotterranee per il trasporto di energia elettrica
  • Immissioni a frequenza unica

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.11.2023. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).