Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 8a capoverso 5, 23 capoverso 7 e 41 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997 sul riciclaggio di denaro (LRD); visti gli articoli 4 capoverso 1, 13 capoverso 1 e 15 della legge federale del 7 ottobre 1994 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati (LUC), ordina:
Capitolo 1 Compiti
1 L’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (Ufficio di comunicazione) ha i seguenti compiti:
- a.
assistere le autorità di perseguimento penale nella lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo;
- b.
fungere da ufficio di comunicazione nazionale per le informazioni finanziarie nella lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo;
- c.
sensibilizzare gli intermediari finanziari e i consulenti sui problemi relativi al riciclaggio di denaro, ai suoi reati preliminari, alla criminalità organizzata e al finanziamento del terrorismo;
- d.
informare il pubblico sull’evoluzione della lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo in Svizzera mediante un rapporto annuale contenente dati statistici anonimizzati.
2 Per adempiere i suoi compiti, l’Ufficio di comunicazione:
- a.
riceve ed esamina le comunicazioni:
- 1.
degli intermediari finanziari,
- 2.
degli organismi di autodisciplina,
- 3.
degli organismi di vigilanza,
- 4.
dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA),
- 5.
della Commissione federale delle case da gioco (CFCG),
- 6.
dell’autorità intercantonale di vigilanza e d’esecuzione ai sensi dell’articolo 105 della legge federale del 29 settembre 20172 sui giochi in denaro (Autorità intercantonale),
- 6bis.
dell’Ufficio centrale di controllo dei metalli preziosi (Ufficio centrale),
- 7.
dei commercianti ai sensi dell’articolo 8a LRD,
- 8.
delle imprese di revisione dei commercianti ai sensi dell’articolo 15 LRD,
- 9.
dei consulenti ai sensi dell’articolo 2 capoversi 3bis e 3ter LRD,
- 10.
delle autorità cantonali di vigilanza ai sensi dell’articolo 22b LRD;
- b.
procede agli accertamenti dei fatti che gli sono stati comunicati;
- c.
decide se e quali informazioni comunicate sono trasmesse alle autorità cantonali e federali di perseguimento penale;
- d.
scambia a livello nazionale e internazionale le informazioni relative al riciclaggio di denaro, ai suoi reati preliminari, alla criminalità organizzata e al finanziamento del terrorismo;
- dbis.
scambia a livello nazionale con la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) le informazioni necessarie ai fini dell’applicazione della LRD e della legge del 22 marzo 20023 sugli embarghi (LEmb);
- e.
gestisce un proprio sistema d’informazione per la lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo;
- f.
analizza i dati sul riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo e ne allestisce statistiche anonimizzate che gli permettono di effettuare analisi operative e strategich;
- g.
riceve informazioni dalle persone e dalle istituzioni di cui all’articolo 7 della legge federale del 18 dicembre 20154 concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte all’estero (LVP).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 ott. 2013, in vigore dal 1° nov. 2013 (RU 2013 3497).
- RS 935.51
- RS 946.231
- RS 196.1
Capitolo 2 Trattamento di comunicazioni e informazioni
Sezione 1 Registrazione
Art. 2Provenienza dei dati1
L’Ufficio di comunicazione tratta le comunicazioni e le informazioni:2
- a.
di intermediari finanziari secondo gli articoli 9 capoverso 1 e 11a LRD nonché 305ter capoverso 2 del Codice penale3 (CP);
- abis.
di intermediari finanziari secondo l’articolo 9b LRD;
- b.
di organismi di autodisciplina secondo l’articolo 27 capoverso 4 LRD;
- c.
secondo l’articolo 16 capoverso 1 LRD, se sono effettuate:
- 1.
- 2.
dagli organismi di vigilanza,
- 3.
- 4.
dall’Autorità intercantonale,
- 5.
- d.
di commercianti nonché delle loro imprese di revisione secondo gli articoli 9 capoverso 1bis, 11a capoverso 1 e 15 capoverso 5 LRD;
- dbis.
di consulenti secondo gli articoli 9 capoverso 1ter e 11a LRD;
- dter.
di consulenti secondo l’articolo 9b LRD;
- dquater.
di autorità cantonali di vigilanza secondo l’articolo 22b capoverso 2 LRD;
- e.
secondo l’articolo 7 capoversi 1 e 2 LVP4.
- Nuovo testo giusta l’all. n. 10 dell’O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5363).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 ott. 2013, in vigore dal 1° nov. 2013 (RU 2013 3497).
- RS 311.0
- RS 196.1
Art. 3Contenuto delle comunicazioni12
1 Le comunicazioni di intermediari finanziari effettuate in virtù degli articoli 9 capoverso 1 e 11a LRD nonché dell’articolo 305ter capoverso 2 CP3 contengono:4
- a.
il nome dell’intermediario finanziario autore della comunicazione e un numero di telefono tramite il quale è possibile contattare direttamente la persona competente;
- b.
l’autorità o l’organismo ai sensi dell’articolo 12 LRD o dell’articolo 43a della legge federale del 22 giugno 20075 sulla vigilanza dei mercati finanziari che vigila sull’intermediario finanziario;
- c.
i dati che consentono di identificare la controparte dell’intermediario finanziario conformemente all’articolo 3 LRD;
- d.
i dati che consentono di identificare l’avente economicamente diritto conformemente all’articolo 4 LRD;
- e.
i dati che consentono di identificare altre persone autorizzate a firmare o a rappresentare la controparte dell’intermediario finanziario;
- f.
i valori patrimoniali interessati al momento della comunicazione, compreso il saldo attuale del conto;
- g.
una descrizione per quanto possibile precisa della relazione d’affari, compresi il suo oggetto e il suo scopo, nonché il numero e la data di apertura della relazione d’affari interessata;
- h.
una descrizione e una documentazione per quanto possibile precise degli elementi di sospetto su cui si basa la comunicazione, compresi gli estratti conto e i documenti giustificativi dettagliati che documentano le transazioni sospette nonché eventuali collegamenti con altre relazioni d’affari ai sensi dell’articolo 9 LRD o dell’articolo 305ter capoverso 2 CP6 nonché il risultato degli accertamenti svolti secondo l’articolo 6 LRD.
1bis Le comunicazioni di intermediari finanziari relative all’interruzione della relazione d’affari effettuate in virtù dell’articolo 9b capoverso 3 LRD contengono per analogia le informazioni e i documenti di cui al capoverso 1 lettere a e c–g. Inoltre contengono:7
- a.
il numero di riferimento che l’Ufficio di comunicazione ha assegnato alla comunicazione iniziale e che è servito a comunicare l’interruzione della relazione d’affari;
- b.
i documenti giustificativi attestanti l’interruzione della relazione d’affari e la data dell’interruzione;
- c.
la documentazione concernente il prelievo di importanti valori patrimoniali nel quadro dell’interruzione della relazione d’affari (paper trail).8
2 Le comunicazioni di commercianti o delle loro imprese di revisione effettuate in virtù dell’articolo 9 capoverso 1bis, 11a capoverso 1 o 15 capoverso 5 LRD contengono per analogia almeno le informazioni e i documenti di cui al capoverso 1 lettere a, c–e nonché h.9
2bis Le comunicazioni di consulenti effettuate in virtù degli articoli 9 capoverso 1ter e 11a LRD contengono per analogia almeno le informazioni e i documenti di cui al capoverso 1 lettere a–e, g nonché h.10
2ter Le comunicazioni di consulenti relative all’interruzione della relazione d’affari effettuate in virtù dell’articolo 9b capoverso 3 LRD contengono per analogia le informazioni e i documenti di cui al capoverso 1 lettere a, c–e nonché g. Inoltre contengono le informazioni di cui al capoverso 1bis lettere a e b.11
2quater Le comunicazioni di autorità, organismi di vigilanza o organismi di autodisciplina effettuate in virtù dell’articolo 16 capoverso 1 o 27 capoverso 4 LRD contengono per analogia almeno le informazioni e i documenti di cui al capoverso 1.12
3 Se le persone e le istituzioni che effettuano una comunicazione secondo l’articolo 7 capoversi 1 e 2 LVP13 non sono intermediari finanziari ai sensi della LRD, la loro comunicazione contiene almeno le informazioni ai sensi del capoverso 1 lettera f, sempre che ne siano a conoscenza.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4701).
- Nuovo testo giusta l’all. n. 7 dell’O del 12 giu. 2026 12 giu. 2026 sulla trasparenza delle persone giuridiche, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU 2026 364).
- RS 311.0
- Nuovo testo giusta l’all. n. 7 dell’O del 12 giu. 2026 12 giu. 2026 sulla trasparenza delle persone giuridiche, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU 2026 364).
- RS 956.1
- RS 311.0
- Nuovo testo giusta l’all. n. 7 dell’O del 12 giu. 2026 12 giu. 2026 sulla trasparenza delle persone giuridiche, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU 2026 364).
- Introdotto dall’all. n. 6 dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 552).
- Nuovo testo giusta l’all. n. 7 dell’O del 12 giu. 2026 12 giu. 2026 sulla trasparenza delle persone giuridiche, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU 2026 364).
- Introdotto dall’all. n. 7 dell’O del 12 giu. 2026 12 giu. 2026 sulla trasparenza delle persone giuridiche, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU 2026 364).
- Introdotto dall’all. n. 7 dell’O del 12 giu. 2026 12 giu. 2026 sulla trasparenza delle persone giuridiche, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU 2026 364).
- Introdotto dall’all. n. 7 dell’O del 12 giu. 2026 12 giu. 2026 sulla trasparenza delle persone giuridiche, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU 2026 364).
- RS 196.1
Art. 3aComunicare con l’Ufficio di comunicazione1
1 Lo scambio di informazioni con l’Ufficio di comunicazione è effettuato tramite un sistema d’informazione messo a disposizione dall’Ufficio stesso.
2 Tutti gli utenti del sistema d’informazione devono dapprima registrarvisi.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 27 nov. 2019 (RU 2019 4701). Nuovo testo giusta l’all. n. 7 dell’O del 12 giu. 2026 12 giu. 2026 sulla trasparenza delle persone giuridiche, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU 2026 364).
1 Le comunicazioni e le altre informazioni trasmesse all’Ufficio di comunicazione sono registrate nel sistema d’informazione. L’Ufficio di comunicazione conferma la ricezione delle comunicazioni dopo aver ricevuto tutte le informazioni e tutti i documenti di cui all’articolo 3. Il termine di cui all’articolo 9b capoverso 1 LRD inizia a decorrere dalla data di ricevimento indicata sulla conferma di ricezione.2
2 Se la comunicazione riguarda più controparti, l’Ufficio di comunicazione può trattare le varie relazioni d’affari separatamente.
- Nuovo testo giusta l’all. 2 cifra II n. 3 dell’O dell’11 nov. 2015 sul riciclaggio di denaro, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4819).
- Nuovo testo giusta l’all. n. 7 dell’O del 12 giu. 2026 12 giu. 2026 sulla trasparenza delle persone giuridiche, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU 2026 364).
- Abrogato dall’all. n. 6 dell’O del 31 ago. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 552).
- Abrogato dalla cifra I dell’O del 27 nov. 2019, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4701).
Sezione 2 Analisi e accertamenti
- Abrogato dalla cifra I n. 20 dell’O del 15 ott. 2008 sugli adeguamenti alla LF sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione, con effetto dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4943).
Art. 6Ricerca di informazioni ai sensi della LUC1
Per adempiere i suoi compiti legali, l’Ufficio di comunicazione può procurarsi le informazioni di cui all’articolo 3 lettere a–e LUC.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 ott. 2013, in vigore dal 1° nov. 2013 (RU 2013 3497).
Art. 7Collaborazione con le autorità, gli organismi di vigilanza e gli organismi di autodisciplina1
1 L’Ufficio di comunicazione può chiedere o ricevere dalle autorità nonché dagli organismi di vigilanza e dagli organismi di autodisciplina secondo gli articoli 29 capoversi 1–2bis e 29b LRD tutte le informazioni riguardanti il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo necessarie all’adempimento dei suoi compiti legali. Conformemente all’articolo 29 capoverso 1bis LRD, uno scambio con la SECO è possibile anche ai fini dell’applicazione della LEmb2. L’Ufficio di comunicazione può verificare, segnatamente, se:3
- a.
la persona o la società interessata è o è stata oggetto di perseguimenti giudiziari o amministrativi;
- b.
la persona o la società è nota alle autorità di polizia;
- c.
la persona oggetto della comunicazione ha un domicilio in Svizzera ed è autorizzata a soggiornarvi e a esercitarvi un’attività lucrativa;
- d.
l’intermediario finanziario o il consulente che ha trasmesso la comunicazione è sottoposto alla vigilanza della FINMA, della CFCG, dell’Autorità intercantonale o dell’Ufficio centrale;
- e.
l’intermediario finanziario o il consulente che ha trasmesso la comunicazione è sottoposto alla vigilanza di un organismo di vigilanza o di un organismo di autodisciplina.
2 Lo scambio di informazioni avviene oralmente, in forma elettronica o cartacea.
- Nuovo testo giusta l’all. n. 7 dell’O del 12 giu. 2026 12 giu. 2026 sulla trasparenza delle persone giuridiche, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU 2026 364).
- RS 946.231
- Nuovo testo giusta l’all. n. 7 dell’O del 12 giu. 2026 12 giu. 2026 sulla trasparenza delle persone giuridiche, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU 2026 364).
Sezione 3 Trasmissione di informazioni a un’autorità di perseguimento penale
Art. 8Denuncia a un’autorità di perseguimento penale1
1 Sulla base delle informazioni raccolte, l’Ufficio di comunicazione prende le misure di cui all’articolo 23 capoverso 4 LRD. Le informazioni che trasmette a un’autorità di perseguimento penale non possono contenere alcuna indicazione relativa all’autore della comunicazione o alla persona che ha comunicato informazioni.
2 Se, in base a nuovi elementi, l’Ufficio di comunicazione ritiene che vi sia un sospetto fondato, può trasmettere all’autorità di perseguimento penale le informazioni comunicate che sino ad allora non aveva trasmesso ai sensi dell’articolo 23 capoverso 4 LRD.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4701).
Art. 9Informazione dell’intermediario finanziario e del consulente1
1 L’Ufficio di comunicazione informa l’intermediario finanziario o il consulente in merito a un’eventuale trasmissione alla competente autorità di perseguimento penale secondo l’articolo 23 capoverso 5 LRD.2
2 Se l’affare è stato trasmesso a un’autorità di perseguimento penale, non può essere fornita alcuna informazione all’intermediario finanziario o al consulente senza una previa autorizzazione da parte dell’autorità in questione.3
2 Se l’affare è stato trasmesso a un’autorità di perseguimento penale, non può essere fornita alcuna informazione all’intermediario finanziario senza una previa autorizzazione da parte dell’autorità in questione.
3 Se trasmette informazioni a un’autorità di perseguimento penale conformemente all’articolo 23 capoverso 4 LRD o se riceve una comunicazione in virtù dell’articolo 9 capoverso 1 lettera c LRD, l’Ufficio di comunicazione informa l’intermediario finanziario del termine fino al quale si protrae il blocco dei beni secondo l’articolo 10 capoverso 2 LRD.4
- Nuovo testo giusta l’all. n. 7 dell’O del 12 giu. 2026 12 giu. 2026 sulla trasparenza delle persone giuridiche, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU 2026 364).
- Nuovo testo giusta l’all. n. 7 dell’O del 12 giu. 2026 12 giu. 2026 sulla trasparenza delle persone giuridiche, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU 2026 364).
- Nuovo testo giusta l’all. n. 7 dell’O del 12 giu. 2026 12 giu. 2026 sulla trasparenza delle persone giuridiche, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU 2026 364).
- Introdotto dall’all. n. 6 dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 552).
1 L’Ufficio di comunicazione può informare:
- a.
gli intermediari finanziari: sui passi che ha intrapreso in seguito a comunicazioni di cui all’articolo 2 lettera a;
- b.
gli organismi di autoregolazione: sui passi che ha intrapreso in seguito a comunicazioni di cui all’articolo 2 lettera b;
- c.
la FINMA: sui passi che ha intrapreso in seguito a comunicazioni di cui all’articolo 2 lettera c numero 1;
- cbis.
gli organismi di vigilanza: sui passi che ha intrapreso in seguito a comunicazioni di cui all’articolo 2 lettera c numero 2;
- d.
la CFCG: sui passi che ha intrapreso in seguito a comunicazioni di cui all’articolo 2 lettera c numero 3;
- e.
l’Autorità intercantonale: sui passi che ha intrapreso in seguito a comunicazioni di cui all’articolo 2 lettera c numero 4;
- f.
l’Ufficio centrale: sui passi che ha intrapreso in seguito a comunicazioni di cui all’articolo 2 lettera c numero 5;
- g.
i consulenti: sui passi che ha intrapreso in seguito a comunicazioni di cui all’articolo 2 lettera dbis;
- h.
le autorità cantonali di vigilanza secondo l’articolo 22b LRD: sui passi che ha intrapreso in seguito a comunicazioni di cui all’articolo 2 lettera dquater.2
2 Se constata che un intermediario finanziario o un consulente non ha osservato i suoi obblighi di diligenza, i suoi obblighi in caso di sospetto di riciclaggio di denaro o i suoi impegni relativi alla consegna di informazioni secondo l’articolo 11a LRD, l’Ufficio di comunicazione può, conformemente all’articolo 29 capoverso 1 o 29b LRD, trasmettere spontaneamente all’autorità di vigilanza, all’organismo di vigilanza o all’organismo di autodisciplina competenti le seguenti informazioni:3
- a.
il nome dell’intermediario finanziario o del consulente interessato;
- b.
- c.
l’importo dei valori patrimoniali interessati;
- d.
la natura e il genere della violazione degli obblighi;
- e.
l’autorità di perseguimento penale adita.
3 L’Ufficio di comunicazione può informare la competente autorità di perseguimento penale adita.
- Nuovo testo giusta l’all. n. 10 dell’O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5363).
- Nuovo testo giusta l’all. 2 cifra II n. 3 dell’O dell’11 nov. 2015 sul riciclaggio di denaro, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4819).
- Nuovo testo giusta l’all. n. 7 dell’O del 12 giu. 2026 12 giu. 2026 sulla trasparenza delle persone giuridiche, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU 2026 364).
- Abrogato dall’all. 2 cifra II n. 3 dell’O dell’11 nov. 2015 sul riciclaggio di denaro, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4819).
Capitolo 3 Cooperazione
Art. 12Autorità nazionali
2 Se è a conoscenza che un’autorità di perseguimento penale sta già conducendo un’inchiesta contro persone menzionate nella domanda, l’Ufficio di comunicazione rinvia di norma l’autorità richiedente all’autorità di perseguimento penale in questione per ottenere ulteriori informazioni.2
- Abrogato dall’all. 2 cifra II n. 3 dell’O dell’11 nov. 2015 sul riciclaggio di denaro, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4819).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4701).
Art. 13Autorità straniere1
1 Alle condizioni di cui al capoverso 2, l’Ufficio di comunicazione può scambiare con le seguenti autorità straniere dati personali e informazioni relative a sospetti di riciclaggio di denaro, di suoi reati preliminari, di criminalità organizzata o di finanziamento del terrorismo oppure trasmetterli spontaneamente alle seguenti autorità straniere per aiutarle nell’adempimento dei loro compiti legali:
- a.
autorità che assolvono compiti di perseguimento penale e di polizia conformemente all’articolo 13 capoverso 2 LUC;
- b.
autorità che assumono compiti analoghi a quelli dell’Ufficio di comunicazione, a condizione che siano adempite le disposizioni di cui all’articolo 30 LRD.
2 I dati personali e le informazioni ai sensi del capoverso 1 possono essere scambiati o trasmessi unicamente se:
- a.
è necessario all’ottenimento delle informazioni di cui l’Ufficio di comunicazione ha bisogno;
- b.
non si tratta di dati relativi all’assistenza giudiziaria internazionale;
- c.
la domanda di assistenza amministrativa è motivata.
3 Gli articoli 6, 7 e 12 si applicano per analogia al trattamento delle domande di autorità straniere.
- Nuovo testo giusta l’all. 2 cifra II n. 3 dell’O dell’11 nov. 2015 sul riciclaggio di denaro, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4819).
Capitolo 4 Sistema d’informazione
L’Ufficio di comunicazione utilizza il sistema d’informazione per:1
- a.
adempiere i suoi compiti legali d’informazione e di accertamento;
- b.
procedere ad accertamenti in casi di riciclaggio di denaro, di suoi reati preliminari, di criminalità organizzata e di finanziamento del terrorismo;
- c.
collaborare con le autorità penali federali e cantonali;
- d.
collaborare con le autorità straniere di cui all’articolo 13;
- e.
collaborare con la FINMA, la CFCG, l’Autorità intercantonale, l’Ufficio centrale nonché gli organismi di vigilanza e gli organismi di autodisciplina;
- e.
collaborare con la FINMA, la CFCG, l’Autorità intercantonale, l’Ufficio centrale, l’Ufficio federale di giustizia, quale autorità che tiene il registro per la trasparenza conformemente alla legge del 26 settembre 20252 sulla trasparenza delle persone giuridiche (LTPG), il Dipartimento federale delle finanze, quale autorità di controllo secondo la LTPG, la SECO nonché gli organismi di vigilanza e gli organismi di autodisciplina;
- ebis.
collaborare con le altre autorità di cui all’articolo 29 capoverso 2 LRD;
- f.
elaborare analisi strategiche sulla base di statistiche anonimizzate.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4701).
- RS 955.3
Art. 15Provenienza delle informazioni1
I dati memorizzati nel sistema d’informazione2 provengono da:
- a.
comunicazioni e informazioni secondo l’articolo 2;
- abis.
informazioni secondo l’articolo 7;
- b.
domande di assistenza amministrativa e giudiziaria secondo gli articoli 12 e 13;
- c.
comunicazioni delle autorità di polizia concernenti le indagini effettuate prima dell’apertura di un’istruzione;
- d.
comunicazioni delle autorità penali federali e cantonali secondo l’articolo 29a LRD;
- dbis.
informazioni secondo l’articolo 29b LRD;
- e.
comunicazioni secondo gli articoli 4 e 8 capoverso 1 LUC, a condizione che servano all’adempimento dei compiti legali dell’Ufficio di comunicazione;
- f .
elenchi di persone e società, allegati a risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell’ONU in relazione a sospetti di riciclaggio di denaro, di suoi reati preliminari, di appartenenza alla criminalità organizzata o di finanziamento del terrorismo;
- g.
elenchi di persone e società sospettate dalle autorità svizzere di riciclaggio di denaro, di suoi reati preliminari, di appartenere alla criminalità organizzata o di finanziamento del terrorismo;
- h.
accertamenti effettuati dall’Ufficio di comunicazione stesso.
- Nuovo testo giusta l’all. n. 7 dell’O del 12 giu. 2026 12 giu. 2026 sulla trasparenza delle persone giuridiche, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU 2026 364).
- Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4701). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
1 Ai fini della lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo, i dati trattati nel sistema d’informazione concernono:2
- a.
le transazioni finanziarie effettuate durante il periodo cui si riferisce il sospetto;
- b.
le persone e le società, nei riguardi delle quali esiste il sospetto che abbiano adempiuto una delle fattispecie penali di cui all’articolo 23 capoverso 4 LRD o che preparino o favoriscano un simile reato;
- c.
1bis Ai fini dell’applicazione della LRD e della LEmb3, i dati trattati nel sistema d’informazione concernono:
- a.
le transazioni finanziarie effettuate durante il periodo cui si riferisce il sospetto;
- b.
le persone e le società, nei riguardi delle quali esiste il sospetto che abbiano violato la LRD o la LEmb.4
2 I terzi che non soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1 possono essere registrati nel sistema d’informazione5 sempre che ciò serva agli scopi di cui all’articolo 14.
- Nuovo testo giusta l’all. 2 cifra II n. 3 dell’O dell’11 nov. 2015 sul riciclaggio di denaro, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4819).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4701).
- RS 946.231
- Introdotto dall’all. n. 7 dell’O del 12 giu. 2026 12 giu. 2026 sulla trasparenza delle persone giuridiche, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU 2026 364).
- Nuova espr. testo giusta la cifra I dell’O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4701). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il testo.
La trasmissione dei dati del sistema d’informazione è codificata dall’inizio alla fine.
1 Il sistema d’informazione serve per:
- a.
registrare, trattare e analizzare:
- 1.
comunicazioni e informazioni,
- 2.
informazioni provenienti da uffici di comunicazione esteri,
- 3.
lo scambio di informazioni tra l’Ufficio di comunicazione e le autorità, gli organismi di vigilanza e gli organismi di autodisciplina,
- 4.
- 5.
dati concernenti persone fisiche e giuridiche,
- 6.
- 7.
sentenze, decisioni di non luogo a procedere nonché ulteriori decisioni delle autorità penali ai sensi dell’articolo 29a capoversi 1 e 2 LRD;
- b.
valutare e allestire statistiche anonimizzate;
- c.
- d.
gestire lo scambio di messaggi;
- e.
registrare l’utilizzazione del sistema d’informazione da parte dei collaboratori dell’Ufficio di comunicazione.
2 I dati che possono essere trattati nel sistema d’informazione sono elencati nell’allegato 1.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4701).
Art. 19Sicurezza dei dati e aggiornamento
1 La sicurezza dei dati è retta:
- a.
dall’ordinanza del 31 agosto 20221 sulla protezione dei dati;
- b.
dall’ordinanza dell’8 novembre 20232 sulla sicurezza delle informazioni.3
2 L’Ufficio federale di polizia (fedpol) stabilisce in un regolamento di trattamento dei dati le misure tecniche e organizzative intese a impedire il trattamento non autorizzato dei dati e a garantire l’aggiornamento automatico del trattamento dei dati.4
- RS 235.11
- RS 128.1
- Nuovo testo giusta l’all. n. 38 dell’O del 24 feb. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 132).
- Nuovo testo giusta la cifra I n. 20 dell’O del 15 ott. 2008 sugli adeguamenti alla LF sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione, in vigore dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4943).
Art. 20Accesso al sistema d’informazione1
1 Hanno accesso al sistema d’informazione mediante una procedura di richiamo:
- a.
i collaboratori dell’Ufficio di comunicazione, per trattare direttamente i dati nel sistema d’informazione;
- b.
le persone addette alla gestione del sistema, per le modifiche e gli adeguamenti del sistema.
2 Le autorità di cui all’articolo 35 capoverso 2 lettere a–f e h LRD hanno accesso mediante una procedura di richiamo alle informazioni sulle persone fisiche e giuridiche registrate nel sistema, qualora ne abbiano bisogno per uno degli scopi seguenti:2
- a.
per la lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo;
- b.
per l’applicazione della LRD.
2bis La SECO ha accesso mediante una procedura di richiamo alle informazioni sulle persone fisiche e giuridiche registrate nel sistema, qualora ne abbia bisogno per l’applicazione della LRD e della LEmb3.4
3 Se la procedura di confronto dà esito positivo, le autorità di cui all’articolo 35 capoverso 2 LRD possono chiedere all’Ufficio di comunicazione di trasmettere ulteriori dati.
- Nuovo testo giusta l’all. n. 6 dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 552).
- Nuovo testo giusta l’all. n. 7 dell’O del 12 giu. 2026 12 giu. 2026 sulla trasparenza delle persone giuridiche, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU 2026 364).
- RS 946.231
- Introdotto dall’all. n. 7 dell’O del 12 giu. 2026 12 giu. 2026 sulla trasparenza delle persone giuridiche, in vigore dal 1° ott. 2026 (RU 2026 364).
- Abrogati dall’all. 2 cifra II n. 3 dell’O dell’11 nov. 2015 sul riciclaggio di denaro, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4819).
Capitolo 5 Dati statistici, rapporto annuale e analisi
1 Per valutare le informazioni relative al riciclaggio di denaro, ai suoi reati preliminari, alla criminalità organizzata e al finanziamento del terrorismo, l’Ufficio di comunicazione allestisce una statistica anonimizzata riguardante:
- a.
le comunicazioni ai sensi dell’articolo 2;
- b.
le domande di informazioni provenienti dalle autorità straniere di cui all’articolo 13;
- c.
le procedure successive alle comunicazioni.
2 La statistica contiene:
- a.
per le comunicazioni ai sensi del capoverso 1 lettera a: dati sul numero, il contenuto, il tipo, la provenienza, i casi sospetti, la frequenza, il genere dei reati e sulle modalità di trattamento di tali comunicazioni da parte dell’Ufficio di comunicazione;
- b.
per le domande di informazioni ai sensi del capoverso 1 lettera b: dati sul numero e la data di ricevimento delle domande, il Paese di provenienza e il numero di persone che sono oggetto della domanda;
- c.
per le procedure ai sensi del capoverso 1 lettera c: dati sul numero delle denunce trasmesse all’autorità di perseguimento penale e sull’esito della procedura.
3 L’Ufficio di comunicazione pubblica un rapporto annuale e rapporti d’analisi in merito alla lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo.
Capitolo 6 Protezione e archiviazione dei dati
I dati personali sono trasmessi, su richiesta, alle autorità federali e cantonali di vigilanza e all’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza1 per l’esercizio delle loro funzioni di controllo.
- La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937).
Art. 25Comunicazione di dati
1 All’atto di ogni comunicazione di dati, i destinatari devono essere informati sull’affidabilità, sull’attualità e sulla completezza dei dati del sistema d’informazione.1 Essi possono utilizzare i dati soltanto allo scopo per il quale sono stati loro trasmessi. Devono essere messi a conoscenza delle restrizioni d’uso e del fatto che l’Ufficio di comunicazione si riserva il diritto di informarsi sull’impiego di tali dati.
2 Se sono trasmesse ad autorità nazionali o straniere, a organismi di vigilanza o a organismi di autodisciplina, le informazioni possono essere utilizzate soltanto in conformità alle restrizioni imposte dall’Ufficio di comunicazione e dal detentore dei dati. L’Ufficio di comunicazione indica ogni volta che i dati trasmessi hanno carattere meramente informativo e che la loro trasmissione ad altre autorità è subordinata al suo consenso scritto.2
- Nuovo testo giusta l’all. 2 cifra II n. 136 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).
- Nuovo testo giusta l’all. n. 6 dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 552).
Art. 26Restrizioni concernenti la comunicazione di dati1
1 All’atto della comunicazione di dati provenienti dal sistema d’informazione vanno osservati i divieti di utilizzazione. Se l’Ufficio di comunicazione intende trasmettere al Paese d’origine o di provenienza dati di richiedenti l’asilo, rifugiati riconosciuti e persone bisognose di protezione che si trovano in Svizzera, si applicano le condizioni di cui all’articolo 2 dell’ordinanza 3 dell’11 agosto 19992 sull’asilo. L’Ufficio di comunicazione può trasmettere al Paese d’origine o di provenienza dati concernenti persone ammesse provvisoriamente soltanto alle condizioni previste dagli articoli 16 e 17 della legge federale del 25 settembre 20203 sulla protezione dei dati e previa consultazione della Segreteria di Stato della migrazione.4
2 L’Ufficio di comunicazione nega la comunicazione di dati del sistema d’informazione qualora interessi preponderanti pubblici o privati vi si oppongano.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4701).
- RS 142.314
- RS 235.1
- Nuovo testo del per. giusta l’all. 2 cifra II n. 136 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).
- Abrogata dalla cifra I dell’O del 16 ott. 2013, con effetto dal 1° nov. 2013 (RU 2013 3497).
Art. 28Durata della conservazione e cancellazione dei dati
1 L’Ufficio di comunicazione conserva i dati memorizzati nel sistema d’informazione per dieci anni al massimo a partire dalla loro registrazione. Le registrazioni sono cancellate singolarmente.
2 Se una persona figura in diverse registrazioni, l’Ufficio di comunicazione cancella soltanto i dati il cui termine di conservazione è scaduto. I dati relativi alla persona sono cancellati contemporaneamente all’ultima registrazione che la concerne.
Art. 29Consegna di dati e documenti all’Archivio federale
La consegna di dati e documenti dell’Ufficio di comunicazione all’Archivio federale è disciplinata dalla legge federale del 26 giugno 19981 sull’archiviazione e dalle relative ordinanze d’esecuzione2.
- RS 152.1
- RS 152.11,152.12,152.13,152.21
Capitolo 7 Disposizioni finali
Art. 30Abrogazione del diritto vigente
L’ordinanza del 16 marzo 19981 sull’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro è abrogata.
- [RU 1998 905;2000 1369 art. 30 n. 2;2002 96 art. 30, 111 art. 19 n. 2, 4362; 2003 3687 all. cifra II n. 6]
Art. 30aDisposizione transitoria della modifica del 27 novembre 20191
Le informazioni contenute nel sistema d’informazione GEWA comunicate all’Ufficio di comunicazione secondo il diritto anteriore saranno trasferite e trattate nel nuovo sistema d’informazione.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4701).
Art. 31Entrata in vigore1
La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2004.
- Nuovo testo giusta la cifra I n. 20 dell’O del 15 ott. 2008 sugli adeguamenti alla LF sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione, in vigore dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4943).
Allegati
- Dati che possono essere trattati nel sistema d’informazione
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.