Il Tribunale penale federale, visti gli articoli 1 capoverso 1 lettera d e 4 capoverso 4 della legge del 26 giugno 1998 sull’archiviazione (LAr), adotta il seguente regolamento:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1Scopo e campo d’applicazione
1 Il presente regolamento disciplina l’archiviazione dei documenti del Tribunale penale federale e la loro consultazione da parte di terzi.
2 Per i procedimenti in corso rimangono riservate le disposizioni del diritto processuale.
3 Per il rimanente sono applicabili le disposizioni della LAr e l’ordinanza dell’8 settembre 19991 sull’archiviazione.
- RS 152.11
Sezione 2: Archiviazione e tutela dei documenti
1 I documenti del Tribunale penale federale che hanno valore archivistico vengono archiviati permanentemente.
2 Sono destinati all’archiviazione i documenti di valore giuridico, politico, economico, storico, sociale o culturale per la storia e l’evoluzione del Tribunale.
Art. 3Atti procedurali1
1 Gli atti procedurali relativi alle decisioni di tutte le corti del Tribunale penale federale sono archiviati permanentemente.2
2 Il presidente del collegio giudicante può, in un caso concreto, aggiungere ulteriori atti al fascicolo.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del TPF del 9 mar. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 209).
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del TPF del 9 mar. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 209).
Art. 4Incarti concernenti controlli telefonici e inchieste mascherate
Gli incarti concernenti controlli telefonici e inchieste mascherate vengono conservati separatamente. Salvo nei casi previsti dalla legge, essi non possono essere consultati da terzi.
Art. 5Atti concernenti il personale e documenti contabili
1 Gli atti concernenti il personale sono archiviati secondo le disposizioni della legge federale del 25 settembre 20201 sulla protezione dei dati.2
2 I documenti contabili vengono archiviati conformemente alla legislazione federale vigente.
- RS 235.1
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del TPF del 9 mar. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 209).
Art. 6Biblioteca e informatica
Per la biblioteca e l’informatica sono applicabili disposizioni specifiche.
Art. 7Altri atti amministrativi
Il presidente del Tribunale e il segretario generale decidono nel loro ambito di competenza sulle modalità di archiviazione di altri atti amministrativi.
Art. 8Atti messi a disposizione da altre autorità
Gli atti messi a disposizione da altre autorità (atti procedurali, mezzi di prova ecc.) devono essere ritornati, dopo la chiusura del procedimento, all’autorità che li ha trasmessi.
1 Il segretario generale è responsabile dell’organizzazione e della gestione dell’archivio. Emana istruzioni interne in merito.
2 La cancelleria prepara gli atti destinati all’archiviazione.
3 Il responsabile della logistica e sicurezza si occupa del deposito adeguato degli atti pronti per l’archiviazione e degli spazi adibiti a tale scopo.
Sezione 3: Accessibilità e consultazione dell’archivio da parte di terzi
Art. 10Termini di protezione
1 Vige in linea di principio il termine di protezione di 30 anni previsto dall’articolo 9 LAr.
2 Gli atti procedurali soggiacciono al termine di protezione più lungo di 50 anni, conformemente all’articolo 11 LAr, salvo che al procedimento abbiano partecipato esclusivamente aziende o istituti di diritto pubblico.
3 Per gli altri documenti vige il termine di protezione di 50 anni, nella misura in cui contengano dati personali degni di particolare protezione.
4 Per i verbali delle riunioni della Corte plenaria, della Direzione e delle diverse Corti vige il termine di protezione di 50 anni.
Art. 11Calcolo del termine di protezione
1 Il termine di protezione vale, di regola, per l’insieme degli atti procedurali.
2 Per il calcolo di tale termine è determinante per gli atti procedurali la data della sentenza, negli altri casi l’anno del documento più recente.
3 I documenti aggiunti ulteriormente che sono privi d’informazioni rilevanti non contano ai fini del calcolo del termine.
Art. 12Proroga del termine di protezione
1 In singoli casi il termine di protezione può essere prorogato con decisione della Direzione del Tribunale, ove un interesse pubblico o privato preponderante degno di protezione si opponga alla consultazione da parte di terzi.
2 Il segretario generale tiene un elenco accessibile al pubblico degli atti per i quali è stato stabilito un termine di protezione prorogato ai sensi del capoverso 1.
Art. 13Consultazione durante il termine di protezione
1 Nella misura in cui il richiedente dimostri un interesse degno di protezione, la consultazione durante il termine di protezione può essere in particolare accordata se:
- a.
le persone interessate vi hanno acconsentito;
- b.
le persone interessate sono decedute da almeno 3 anni;
- c.
i documenti già erano accessibili al pubblico e non vi sono nuovi motivi che si oppongano alla consultazione; oppure
- d.
giustificato per un’attività scientifica, salvaguardando lo scopo della protezione.
2 Allo scopo di proteggere i diritti della personalità, come pure specifici segreti, la consultazione può essere limitata a determinate parti degli atti. Gli atti di cui è ammessa la consultazione possono essere anonimizzati.
Art. 14Consultazione dopo la scadenza del termine di protezione
1 Scaduto il termine di protezione, chiunque ha diritto di consultare l’archivio del Tribunale.
2 Di regola, la consultazione avviene nei locali del Tribunale.
Art. 15Domanda di consultazione
1 Per consultare documenti dell’archivio occorre presentare una domanda scritta al segretariato generale.
2 La domanda deve contenere:
- a.
le generalità del richiedente;
- b.
l’indicazione più esatta possibile dei documenti di cui è chiesta la consultazione;
- c.
se la consultazione è chiesta durante il termine di protezione, il motivo della consultazione.
1 L’autorizzazione di consultare documenti archiviati è accordata dal segretario generale.
2 Il diniego o la restrizione della consultazione deve essere motivata. A richiesta è emanata una decisione impugnabile.
1 L’autorizzazione di consultare i documenti non esonera il richiedente dall’obbligo di rispettare nell’utilizzazione delle informazioni la protezione della personalità e di specifici segreti.
2 Nel singolo caso, la consultazione può essere sottoposta ad altre limitazioni.
3 Si può esigere che il richiedente dichiari per scritto di aver preso conoscenza delle limitazioni impostegli.
Sezione 4: Rimedi giuridici, tasse, entrata in vigore
Le possibilità di ricorso sono disciplinate dagli articoli 82–89 della legge del 17 giugno 20052 sul Tribunale federale.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del TPF del 29 ago. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4457).
- RS 173.110
1 Le prestazioni di base fornite dal Tribunale per permettere la consultazione dei propri atti sono gratuite, sempre che non cagionino oneri straordinari.
2 I costi di prestazioni ulteriori, come pure della riproduzione di documenti, sono fatturati in base al dispendio di tempo e di materiale.
3 Per il rimanente è applicabile per analogia l’ordinanza del 24 agosto 19941 sulle tasse amministrative del Tribunale federale.
- RS 173.118.2
Art. 20Entrata in vigore
Il presente regolamento entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2006.