Il Tribunale federale, visto l’articolo 1 capoverso 3 della legge del 26 giugno 1998 sull’archiviazione (LAr), ordina:
Capo primo: Disposizioni generali
Art. 1Oggetto e campo d’applicazione
1 La presente ordinanza disciplina l’archiviazione dei documenti del Tribunale federale e la loro consultazione da parte di terzi.
2 Per i procedimenti in corso rimangono riservate le disposizioni del diritto processuale.
Capo secondo: Archiviazione e tutela dei documenti
(art. 2 LAr)
I documenti del Tribunale federale che hanno valore archivistico vengono archiviati e conservati durevolmente.
Art. 3Atti di un processo
1 Nei procedimenti in cui il Tribunale federale decide quale istanza di ricorso, sono conservati durevolmente:
- a.
- b.
- c.
la corrispondenza intercorsa nel quadro della procedura dinanzi al Tribunale federale;
- d.
- e.
- f.
le opinioni relative alla causa espresse per iscritto dai membri e dal cancelliere (proposte e osservazioni figuranti sul foglio di circolazione o in documenti separati);
- g.
i decreti e le decisioni;
- h.
- i.
i documenti concernenti gli scambi di pareri;
2 Gli altri atti del processo vengono rinviati dopo la conclusione del procedimento a coloro che li hanno trasmessi.
3 Nei procedimenti in cui il Tribunale federale decide in prima istanza, tutti gli atti processuali sono conservati durevolmente, in quanto non siano rinviati alle parti.
4 Il presidente della corte, della camera o di altro collegio giudicante possono, in un caso concreto, aggiungere atti ulteriori al fascicolo.
Art. 4Altri documenti
1 Gli atti amministrativi sono archiviati durevolmente nella misura in cui siano di valore giuridico, politico, economico, storico, sociale o culturale per la storia e l’evoluzione del Tribunale federale o in generale.
2 Gli altri atti amministrativi vengono conservati in forma appropriata finché siano suscettibili di essere utilizzati ulteriormente. Rimangono riservate le disposizioni di legge speciali concernenti singole categorie di atti.
3 Le osservazioni chieste dal Tribunale federale sono conservate durevolmente.
Art. 5Archivio del Tribunale federale
1 L’archivista provvede perché i documenti archiviati siano conservati e resi accessibili in modo sicuro e adeguato. Egli può prestare il proprio concorso nell’utilizzazione di determinati gruppi di atti.
2 Lo stesso compito incombe alla Segreteria generale per i documenti conservati nel proprio archivio.
Capo terzo: Accessibilità degli archivi
Sezione 1: Generalità
Art. 6Termini di protezione
1 Vige in linea di principio il termine di protezione di 30 anni previsto dall’articolo 9 della legge sull’archiviazione.
2 Gli atti di un processo soggiacciono al termine di protezione più lungo, di 50 anni, ai sensi dell’articolo 11 della legge sull’archiviazione, salvo che abbiano partecipato al procedimento esclusivamente enti o corporazioni di diritto pubblico.
3 Per gli altri documenti vige il termine di protezione di 50 anni, nella misura in cui contengano dati personali degni di particolare protezione.1
4 Per i verbali d’udienza della Corte plenaria o degli organi direttivi del Tribunale federale vige il termine di protezione di 50 anni.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del TF del 9 ott. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 758).
Art. 7Prolungamento del termine di protezione
1 Il termine di protezione di 30 o di 50 anni può in un caso particolare essere prolungato per una durata limitata ove un interesse pubblico o privato preponderante degno di protezione si opponga alla consultazione da parte di terzi.
2 La Segreteria generale tiene un elenco accessibile al pubblico degli atti per i quali è stato stabilito un termine di protezione prolungato ai sensi di questa disposizione.
Art. 8Consultazione durante il termine di protezione
1 La consultazione durante il termine di protezione può essere, in particolare, accordata quando:
- a.
esista l’accordo delle persone interessate;
- b.
le persone interessate siano decedute da almeno tre anni;
- c.
i documenti già erano accessibili al pubblico, con riserva di nuovi motivi che si oppongano alla consultazione.
2 Allo scopo di proteggere i diritti della personalità, come pure specifici segreti, la consultazione può essere limitata a determinate parti degli atti. Gli atti di cui sia ammessa la consultazione possono essere anonimizzati.
Art. 9Calcolo del termine di protezione
1 Il termine di protezione vale, di regola, per un intero fascicolo o per un’intera pratica.
2 Per il calcolo del termine di protezione è determinante per i fascicoli processuali la data della sentenza, negli altri casi l’anno del documento più recente.
3 I documenti aggiunti ulteriormente che sono privi d’informazioni rilevanti non contano ai fini del calcolo del termine.
Art. 10Mezzi di ricerca
1 È libero l’accesso ai mezzi di ricerca che permettono di accedere ai documenti archiviati.
2 Essi possono essere pubblicati. Sono riservate le disposizioni sulla protezione della personalità.
Sezione 2: Consultazione
1 Dopo la scadenza del termine di protezione, ognuno ha diritto di consultare i documenti contenuti nell’archivio del Tribunale federale.
2 Il diritto di consultare tali documenti comprende:
- a.
la consultazione dei mezzi di ricerca;
- b.
la consultazione dei documenti:
- c.
le annotazioni di proprio pugno;
- d.
la riproduzione fotografica, fotomeccanica o digitale di singoli documenti, con riserva delle limitazioni intese a garantire la loro conservazione.
3 Di regola, i documenti dell’archivio devono rimanere durante la consultazione nell’edificio del Tribunale federale.
Art. 12Domanda di consultazione
1 Per consultare documenti dell’archivio occorre presentare una domanda scritta al Tribunale federale.
2 La domanda deve contenere:
- a.
le generalità del richiedente ;
- b.
l’indicazione più esatta possibile dei documenti di cui è chiesta la consultazione;
- c.
laddove la consultazione sia chiesta durante il termine di protezione, il motivo della consultazione.
3 Trattandosi di una domanda presentata dopo la scadenza del termine di protezione, il richiedente può essere invitato a motivare la sua domanda ove sia prospettabile un prolungamento del termine di protezione in un caso particolare (art. 7).
1 L’autorizzazione di consultare documenti archiviati è accordata dal Segretario generale.
2 Il diniego o la restrizione della consultazione deve essere motivata. A richiesta è emanata una decisione impugnabile.
1 La consultazione può essere sottoposta a restrizioni od a oneri.
2 L’autorizzazione di consultare i documenti non esonera il richiedente dall’obbligo di rispettare nell’utilizzazione delle informazioni la protezione della personalità come pure specifici segreti.
3 Il richiedente può essere invitato a dichiarare per iscritto di aver preso conoscenza degli oneri impostigli.
1 Le prestazioni di base fornite dal Tribunale federale per permettere la consultazione dei propri atti, come pure per reperire i documenti archiviati e garantire lo svolgimento della consultazione nel proprio edificio, sono gratuite, nella misura in cui siano compatibili con i criteri di un’amministrazione razionale.
2 I costi di prestazioni ulteriori, come pure della riproduzione di documenti, sono fatturati in base al dispendio di tempo e di materiale.
3 Sono applicabili le tariffe determinate dall’ordinanza del 24 agosto 19941 sulle tasse amministrative del Tribunale federale.
- [RU 1994 2157, 1999 3009 art. 17 n. 2. RU 2006 5669 art. 13 n. 1]. Vedi ora: R del 31 mar. 2006 sulle tasse amministrative del Tribunale federale (RS 173.110.210.2).
Sezione 3: Protezione giuridica
1 Contro il diniego o la restrizione della consultazione può essere proposto ricorso dinanzi alla Commissione di ricorso del Tribunale federale; la decisione di quest’ultima è definitiva.
2 La procedura ha luogo secondo le disposizioni della legge federale sulla procedura amministrativa1.
- RS 172.021
Capo quarto: Disposizioni finali
Art. 17Modifiche del diritto previgente
- Le mod. possono essere consultate alla RU 1999 3009.
Art. 18Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1999.