Législation

Ordinanza dell' 11 novembre 2015 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Ordinanza sul riciclaggio di denaro, ORD)

RS 955.01 · ORD · 31 articoli

Ordinanza sul riciclaggio di denaro (RS 955.01) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

Ultime modifiche

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Estratto del testo (31 articoli)

Art. 1, Oggetto

La presente ordinanza disciplina: a. i requisiti per l’esercizio a titolo professionale dell’attività di intermediario finanziario secondo l’articolo 2 capoverso 3 LRD; a bis gli obblighi in caso di sospetto di riciclaggio di…

Art. 2, Campo d’applicazione

1 La presente ordinanza si applica: a. agli intermediari finanziari secondo l’articolo 2 capoversi 2 e 3 LRD che esercitano la loro attività in Svizzera o dalla Svizzera; b. ai commercianti ai sensi dell’articolo…

Art. 3, Operazioni di credito

Non sono considerate operazioni di credito ai sensi dell’articolo 2 capoverso 3 lettera a LRD in particolare: a. l’assunzione di crediti; b. la concessione di crediti senza interessi ed emolumenti; c. la concess…

Art. 4, Servizi nel campo delle operazioni di pagamento

1 Si è in presenza di un servizio nel campo delle operazioni di pagamento ai sensi dell’articolo 2 capoverso 3 lettera b LRD in particolare se l’intermediario finanziario: a. trasferisc…

Art. 5, Attività commerciale

1 Si considera attività commerciale ai sensi dell’articolo 2 capoverso 3 lettera c LRD: a. l’acquisto e la vendita per conto di terzi di biglietti di banca, monete, divise e metalli preziosi bancari nonché l’atti…

Art. 6, Altre attività

1 Per quanto siano esercitate per conto di terzi, sono parimenti considerate attività ai sensi dell’articolo 2 capoverso 3 lettere f e g LRD: a. la gestione di valori mobiliari e di strumenti finanziari; b. l’esecuzion…

Art. 7, Criteri generali

1 Un intermediario finanziario esercita la sua attività a titolo professionale se: a. durante un anno civile realizza un ricavo lordo superiore a 50 000 franchi; b. durante un anno civile avvia con oltre 20 contropar…

Art. 8, Operazioni di credito

1 Le operazioni di credito ai sensi dell’articolo 2 capoverso 3 lettera a LRD sono effettuate a titolo professionale se: a. con esse viene realizzato un ricavo lordo superiore a 250 000 franchi durante un anno c…

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Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).