Ordinanza dell'8 maggio 1934 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi, OCMP)
RS 941.311 · OCMP · 166 articoli
Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi (RS 941.311) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.
Ultime modifiche
- Art. 117a, modificato (RO 2019 3771) in vigore dal 01.01.2020
- Art. 97, modificato (RO 2019 3771) in vigore dal 01.01.2020
- Art. 21, modificato (RO 2019 3771) in vigore dal 01.01.2020
- Art. 22, modificato (RO 2019 3771) in vigore dal 01.01.2020
- Art. 126, modificato (RO 2013 2345) in vigore dal 02.08.2013
- Art. 128, modificato (RO 2007 1469) in vigore dal 01.05.2007
Estratto del testo (166 articoli)
Il Consiglio federale è autorità superiore in tutte le questioni relative al controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi. Gli tocca, particolarmente: a. nominare i funzionari dell’Ufficio centrale fede…
Il Dipartimento federale delle finanze è incaricato della direzione immediata degli affari. Esso ha, particolarmente, il compito: a. di presentare al Consiglio federale dei pareri, di fargli delle proposte e di eseguire le sue decisi…
L’ufficio centrale di controllo è aggregato alla Direzione generale delle dogane. … Per. abrogato dal n. I dell’O del 19 giu. 1995, con effetto dal 1° ago. 1995 ( RU 1995 3113 ). .…
L’ufficio centrale regola tutti gli affari risultanti dalla sorveglianza del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi. Esso è, particolarmente, incaricato: a. di fare delle proposte al Dipartimento federale delle…
Abrogato dal n. I dell’O del 19 giu. 1995, con effetto dal 1° ago. 1995 ( RU 1995 3113 ).…
1 Saranno istituiti degli uffici federali di controllo quando lo richiedano gli interessi economici del Paese, particolarmente là dove non si riesca a creare un ufficio cantonale. Un ufficio federale può essere istituito per il terri…
1 Per uffici cantonali di controllo s’intendono gli uffici istituiti da un Cantone o, col suo consenso, dai Comuni o dalle associazioni economiche interessate. Quando un Cantone autorizza un Comune o un’associazione economica a istit…
1 Il numero e le funzioni degli agenti degli uffici federali di controllo sono determinati dal Dipartimento federale delle finanze, il quale designa, in particolare su proposta della Direzione generale delle dogane il funzionario dir…
Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).
