Législation

Ordinanza del 3 giugno 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA)

RS 955.033.0 · 84 articoli

Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA (RS 955.033.0) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

Ultime modifiche

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Estratto del testo (84 articoli)

Art. 1, Oggetto

1 La presente ordinanza definisce gli obblighi degli intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. 2 La FINMA tiene conto d…

Art. 2, Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza si intende per: a. società di sede 1. perseguono lo scopo di salvaguardare gli interessi dei propri membri o dei loro beneficiari mediante un’azione comune oppure si propongono un fine po…

Art. 3, Campo d’applicazione

1 La presente ordinanza si applica agli intermediari finanziari secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettere a–d e d quater 2 Nell’applicare la presente ordinanza, la FINMA può tenere conto delle specificità dell’att…

Art. 4
Art. 5, Succursali e società del gruppo all’estero

1 L’intermediario finanziario vigila affinché le sue succursali all’estero nonché le sue società del gruppo estere attive nel settore finanziario o assicurativo si conformino ai seguenti pri…

Art. 6, Sorveglianza globale dei rischi giuridici e di reputazione

1 L’intermediario finanziario che possiede succursali all’estero oppure dirige un gruppo finanziario che comprende società estere determina, limita e controlla in maniera glo…

Art. 7, Valori patrimoniali proibiti

1 L’intermediario finanziario non può accettare i valori patrimoniali di cui sa o deve presumere che provengano da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, anche se il crimine o il delitto è stato…

Art. 8, Relazione d’affari proibita

L’intermediario finanziario non può intrattenere relazioni d’affari: a. con imprese o persone di cui sa o deve presumere che finanziano il terro­rismo o costituiscono un’organizzazione criminale, apparteng…

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Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).