Législation

Ordinanza del 23 ottobre 2013 sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (OSIAgr)

OSIAgrRS 919.117.71In vigoreStato 01.01.202538 articoli

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  • RU 2022 272in vigore il 01.06.2022
    modificato: art. 5a, 9, 27 · introdotto: art. 13
  • RU 2020 5759in vigore il 01.01.2021
    abrogato: art. 27
  • RU 2018 4171in vigore il 01.01.2020
    modificato: art. 7
  • RU 2018 4279in vigore il 01.01.2019
    modificato: art. 20, 21, 22 · introdotto: art. 20a · abrogato: art. 22a, 27

8 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Sezione 1Oggetto1
  2. Sezione 2Sistema d’informazione per i dati su aziende, strutture e contributi2–5a
  3. Sezione 3Sistema d’informazione per i dati sui controlli6–9
  4. Sezione 4Sistema d’informazione geografica10–13
  5. Sezione 5Sistema d’informazione centrale sulla gestione delle sostanze nutritive14–16
  6. Sezione 5aSistema d’informazione centrale sull’impiego di prodotti fitosanitari16a–16c
  7. Sezione 6Altri sistemi d’informazione17–23
  8. Sezione 7Disposizioni comuni24–28
  9. Sezione 8Disposizioni finali29–32

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 164a capoverso 2, 164b capoverso 2, 165c capoverso 3 lettera d, 165g, 177, 181 capoverso 1bis e 185 capoverso 2 della legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (LAgr); visto l’articolo 25 della legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale; visto l’articolo 45c capoverso 4 della legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie, ordina:

Sezione 1 Oggetto

Art. 1

1

 La presente ordinanza disciplina il trattamento dei dati nei seguenti sistemi d’informazione:

  1. a.

    sistema d’informazione per i dati su aziende, strutture e contributi (art. 165c LAgr);

  2. b.

    sistema d’informazione per i dati sui controlli (art. 165d LAgr);

  3. c.

    sistema d’informazione geografica (art. 165e LAgr);

  4. d.

    sistema d’informazione centrale sulla gestione delle sostanze nutritive (art. 164a e 165f LAgr);

  5. dbis.

    sistema d’informazione centrale sull’impiego di prodotti fitosanitari (art. 164b e 165f bis LAgr);

  6. e.

    sistema d’informazione su progetti nell’ambito delle migliorie fondiarie e del credito agricolo;

  7. f.

    portale Internet Agate;

  8. g.

    sistema di supporto decisionale.

2

 Disciplina altresì le modalità di acquisizione e trasmissione dei dati di cui al capoverso 1.

3

 Per acquisizione si intende la rilevazione e registrazione dei dati.

Sezione 2 Sistema d’informazione per i dati su aziende, strutture e contributi

Art. 2Dati

Il sistema d’informazione per i dati su aziende, strutture e contributi (AGIS) contiene i seguenti dati:

  1. a.

    i dati aziendali di cui all’allegato 1 numero 1;

  2. b.

    i dati strutturali di cui all’allegato 1 numero 2;

  3. c.

    i dati sulla notifica per tipi di pagamenti diretti e sui pagamenti diretti di cui all’allegato 1 numero 3.

Art. 3Acquisizione dei dati

1

 I Cantoni acquisiscono i dati.

2

 Essi possono delegare l’acquisizione dei dati ai gestori, ai Comuni o a organizzazioni idonee, nella misura in cui la protezione dei dati sia garantita.

3

 Essi acquisiscono i dati secondo le seguenti tempistiche:

  1. a.

    dati aziendali: correntemente;

  2. b.

    dati strutturali: una volta l’anno;

  3. c.

    dati sulla notifica per tipi di pagamenti diretti e sui pagamenti diretti: una volta l’anno.

Art. 4Termini per la trasmissione dei dati

1

 I Cantoni trasmettono i dati all’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) entro i seguenti termini:

  1. a.

    dati aziendali aggiornati: una volta la settimana;

  2. b.

    dati strutturali:

    1. 1.

      una volta la settimana, con trasmissione di tutti i dati entro il 31 luglio,

    2. 2.

      dati rettificati di cui al numero 1: entro il 31 ottobre,

    3. 3.

      dati definitivi di cui al numero 1: entro il 31 dicembre;

  3. c.

    dati sulla notifica per tipi di pagamenti diretti per l’anno successivo: entro il 31 ottobre;

  4. d.

    dati sui pagamenti diretti, esclusi i dati sui contributi d’estivazione e di transizione:

    1. 1.

      entro il 31 ottobre,

    2. 2.

      dati definitivi di cui al numero 1: entro il 31 dicembre;

  5. e.

    dati sui contributi d’estivazione e di transizione: entro il 31 dicembre.

2

 I dati di cui alle lettere b numero 3, d numero 2 ed e devono essere trasmessi contemporaneamente.

Art. 5Comunicazione dei dati ad altri servizi della Confederazione

I dati di cui all’articolo 2 possono essere comunicati ai servizi di seguito elencati o da essi consultati in linea in AGIS, per l’adempimento dei compiti loro assegnati (art. 165c cpv. 3 lett. d LAgr):

  1. a.

    Ufficio federale di statistica;

  2. b.

    Ufficio federale dell’approvvigionamento economico del Paese;

  3. c.

    Istituto di virologia e immunologia;

  4. d.

    Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini1;

  5. e.

    …

  6. f.

    Istituto svizzero per gli agenti terapeutici;

  7. g.

    Servizio di accreditamento svizzero;

  8. h.

    Ufficio federale del servizio civile.

  1. La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589).

Art. 5aCollegamento con altri sistemi d’informazione1

I seguenti sistemi d’informazione possono accedere ai dati sulle aziende e sugli animali contenuti in AGIS:

  1. a.

    il sistema d’informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria secondo l’ordinanza del 31 ottobre 20182 concernente il sistema d’informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria;

  2. b.

    i sistemi d’informazione per i dati del servizio veterinario pubblico raccolti nell’ambito dell’esecuzione (ASAN), per i risultati di controlli e analisi (ARES) e sui risultati del controllo degli animali da macello e del controllo delle carni (Fleko) secondo l’ordinanza del 27 aprile 20223 concernente i sistemi d’informazione dell’USAV per la filiera agroalimentare (O-SIFA).

  1. Introdotto dall’art. 20 n. 4 dell’O del 31 ott. 2018 concernente il sistema d’informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria (RU 2018 4353). Nuovo testo giusta l’all. 4 n. II 11 dell’O del 27 apr. 2022 concernente i sistemi d’informazione dell’USAV per la filiera agroalimentare, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 272).
  2. RS 812.214.4
  3. RS 916.408

Sezione 3 Sistema d’informazione per i dati sui controlli

Art. 6Dati

Il sistema d’informazione per i dati sui controlli (Acontrol) contiene i seguenti dati:

  1. a.

    le informazioni sul gestore e quelle sull’azienda di cui all’allegato 1 numeri 1.1 e 1.2;

  2. b.

    i dati strutturali di cui all’allegato 1 numero 2;

  3. c.

    i dati sulla notifica per tipi di pagamenti diretti di cui all’allegato 1 numero 3.1;

  4. d.

    i dati di base relativi ai controlli e i risultati dei controlli di cui all’allegato 2 numeri 1 e 2;

  5. e.

    le informazioni sulle misure amministrative e sulle procedure penali di cui all’allegato 2 numero 3;

  6. f.

    …

Art. 7Acquisizione dei dati

1

 I Cantoni rilevano i dati di cui all’articolo 6 lettere d ed e sulla base dei controlli svolti.1

2

 Essi registrano i dati in Acontrol direttamente o trasferendoli dal proprio sistema informatico.

3

 Essi possono delegare l’acquisizione dei dati ai servizi ai quali hanno affidato lo svolgimento dei controlli secondo l’articolo 7 dell’ordinanza del 31 ottobre 20182 sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (OCoC).3

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6157).
  2. RS 910.15
  3. Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 9 dell’O del 31 ott. 2018 sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 4171).

Art. 8Termini per la registrazione dei dati

1

 I Cantoni registrano i dati entro i seguenti termini:

  1. a.

    dati di cui all’articolo 6 lettera d nei settori della sicurezza alimentare, della salute degli animali e della protezione degli animali:

    1. 1.

      in caso di rilevanti o gravi lacune: entro 5 giorni lavorativi dal controllo,

    2. 2.

      in assenza di lacune o con lievi lacune: entro un mese dal controllo;

  2. b.

    dati di cui all’articolo 6 lettera d nei settori dell’ambiente, dei pagamenti diretti e di altri contributi: entro un mese dal controllo;

  3. c.

    dati di cui all’articolo 6 lettera e: entro un mese dalla loro disponibilità.

2

 Essi completano tutti i dati di un anno civile di cui all’articolo 6 lettere d ed e entro il 31 gennaio dell’anno seguente.1

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6157).

Art. 9Collegamento ad altri sistemi d’informazione1

1

 Acontrol può accedere ai dati di AGIS di cui all’articolo 6 lettere a–c.

2

 Esso può accedere ai dati contenuti nei sistemi d’informazione ASAN, ARES e Fleko secondo l’O-SIFA2.

3

 I sistemi d’informazione ASAN, ARES e Fleko possono accedere ai dati di Acontrol.

  1. Nuovo testo giusta l’all. 4 n. II 11 dell’O del 27 apr. 2022 concernente i sistemi d’informazione dell’USAV per la filiera agroalimentare, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 272).
  2. RS 916.408

Sezione 4 Sistema d’informazione geografica

Art. 10Dati

Il sistema d’informazione geografica (SIG) contiene i seguenti geodati:

  1. a.

    geodati sui limiti delle zone agricole e sulle zone declive secondo i modelli di geodati minimi di cui all’allegato 3 numero 1;

  2. b.

    geodati sulle superfici agricole e sul catasto viticolo secondo i modelli di geodati minimi di cui all’allegato 3 numero 2;

  3. c.

    altri geodati a sostegno dell’esecuzione della LAgr di cui all’allegato 3 numero 3.

Art. 11Acquisizione dei dati

1

 L’UFAG acquisisce periodicamente i dati di cui all’articolo 10 lettere a e c.

2

 I Cantoni acquisiscono una volta l’anno i dati di cui all’articolo 10 lettera b.

3

 I Cantoni possono delegare l’acquisizione dei dati di cui all’articolo 10 lettera b ai gestori, ai Comuni o a organizzazioni idonee, nella misura in cui la protezione dei dati sia garantita.

Art. 12Registrazione e trasmissione dei dati

1

 I Cantoni registrano e trattano i geodati di cui all’articolo 10 lettera b nei propri sistemi d’informazione geografica.

2

 Essi forniscono i geodati definitivi all’UFAG entro il 31 dicembre dell’anno di contribuzione.

3

 La trasmissione dei dati avviene secondo i modelli di geodati validi e le prescrizioni tecniche dell’UFAG.1

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4581).

Art. 13Collegamento ad altri sistemi d’informazione

1

I dati nel SIG dell’UFAG possono essere collegati con i dati di cui all’allegato 1 numeri 1 e 2.

2

 I sistemi d’informazione ASAN, ARES e Fleko possono accedere ai dati di GIS secondo l’O-SIFA1.2

  1. RS 916.408
  2. Introdotto dall’all. 4 n. II 11 dell’O del 27 apr. 2022 concernente i sistemi d’informazione dell’USAV per la filiera agroalimentare, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 272).

Sezione 5 Sistema d’informazione centrale sulla gestione delle sostanze nutritive

Art. 14Dati

1

 Il sistema d’informazione centrale sulla gestione delle sostanze nutritive (SI GSN) contiene i seguenti dati:

  1. a.

    i dati sui concimi, inclusi i concimi aziendali e quelli ottenuti dal riciclaggio, sui materiali apportati di origine agricola e non agricola in imprese che cedono e ritirano concimi aziendali e concimi ottenuti dal riciclaggio, sugli alimenti per animali, incluso il foraggio di base, e sul loro utilizzo, nonché i dati sulle imprese e sulle persone che cedono, ritirano o importano tali prodotti;

  2. b.

    i dati sulle imprese e sulle persone che cedono, forniscono, riprendono, sono incaricate dello spandimento o importano concimi contenenti azoto o fosforo in virtù dell’articolo 29 capoversi 1 e 1bis dell’ordinanza del 1° novembre 20231 sui concimi oppure foraggi concentrati in virtù dell’articolo 47a capoversi 1, 2 e 2bis dell’ordinanza del 26 ottobre 20112 sugli alimenti per animali;

  3. c.

    i dati di cui all’allegato 1 numeri 1.1 e 1.2 sul gestore e sull’azienda o, se il prodotto di cui alla lettera b è ceduto a un’altra persona, sull’utilizzatore;

  4. d.

    i dati sulla quantità di prodotti di cui alla lettera a ceduti, forniti, ripresi, sparsi su incarico o importati, con i rispettivi quantitativi di sostanze nutritive;

  5. e.

    i dati sulle scorte di ciascun prodotto di cui alla lettera a presso le persone di cui alla lettera c, con i rispettivi quantitativi di sostanze nutritive;dell’anno civile, con i rispettivi quantitativi di sostanze nutritive;

  6. f.

    i dati sulla convenzione tra il Cantone e il gestore sull’utilizzo di foraggio a tenore ridotto di sostanze nutritive di cui all’articolo 82c dell’ordinanza del 23 ottobre 20133 sui pagamenti diretti (OPD).

2

 Le categorie di dati rilevanti sono stabilite nell’allegato 3a.

  1. RS 916.171
  2. RS 916.307
  3. RS 910.13

Art. 15Registrazione e trasmissione dei dati

1

 L’UFAG registra i dati di base su imprese e persone di cui all’articolo 14 capoverso 1 lettera b. A tal fine le imprese e le persone devono preliminarmente annunciarsi presso l’UFAG.

2

 Le imprese e le persone di cui all’articolo 14 capoverso 1 lettera b registrano:

  1. a.

    la cessione e la fornitura di prodotti di cui all’articolo 14 capoverso 1 lettera b a un’impresa, a un utilizzatore o a un gestore nonché la ripresa di simili prodotti da un’impresa o da un gestore;

  2. b.

    i dati di cui all’articolo 14 capoverso 1 lettera d per cessione, fornitura, ripresa o importazione in riferimento al prodotto.

2bis

 Le imprese e le persone che incaricano un’altra impresa o un’altra persona dello spandimento delle sostanze nutritive di cui all’articolo 14 capoverso 1 lettera b registrano i dati sull’utilizzatore incaricato.1

3

 Le imprese e le persone che cedono concimi aziendali e concimi ottenuti dal riciclaggio registrano ogni ritiro di materiali apportati di origine agricola; per i materiali apportati di origine non agricola è sufficiente il quantitativo annuo totale.

4

 I gestori e gli utilizzatori di cui all’articolo 14 capoverso 1 lettera c registrano i dati relativi alle scorte di cui all’articolo 14 capoverso 1 lettera e.

5

 Per la registrazione dei dati di cui ai capoversi 2–4 vi sono le seguenti possibilità:

  1. a.

    registrazione diretta nel SI GSN;

  2. b.

    registrazione mediante un’interfaccia per la trasmissione di dati al SI GSN; oppure

  3. c.

    registrazione in un’applicazione di un offerente privato o di un Cantone.

6

 L’UFAG definisce l’interfaccia per la trasmissione di dati di cui al capoverso 5 lettere b e c al SI GSN.

7

 Le correzioni dei dati devono essere effettuate dalle imprese e delle persone di cui ai capoversi 2–4.

8

 La registrazione dei dati di cui ai capoversi 2–4 e le correzioni dei dati di cui al capoverso 7 relativi a un anno civile devono essere concluse entro il 31 gennaio dell’anno seguente.

9

 L’autorità cantonale competente può registrare, rettificare o completare i dati di cui all’articolo 14 capoverso 1 lettere c, d ed e relativi a un anno civile entro il 31 marzo dell’anno seguente.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 655).

Art. 16Collegamento ad altri sistemi d’informazione1

I dati di cui all’articolo 14 capoverso 1 possono essere scambiati tra il SI GSN, AGIS, i sistemi cantonali d’informazione sull’agricoltura e il Registro delle imprese e degli stabilimenti secondo l’ordinanza del 30 giugno 19932 sul Registro delle imprese e degli stabilimenti. Per lo scambio di dati con ulteriori sistemi d’informazione le persone interessate devono condividere i dati.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 655).
  2. RS 431.903

Sezione 5a Sistema d’informazione centrale sull’impiego di prodotti fitosanitari

Art. 16aDati

1

 Il sistema d’informazione centrale sull’impiego di prodotti fitosanitari (SI IPF) contiene i seguenti dati:

  1. a.

    i dati sulle imprese e sulle persone che immettono sul mercato prodotti fitosanitari o sementi trattate con prodotti fitosanitari in virtù dell’articolo 62 capoverso 1 dell’ordinanza del 12 maggio 20101 sui prodotti fitosanitari (OPF);

  2. b.

    i dati di cui all’allegato 1 numeri 1.1 e 1.2 sul gestore e sull’azienda o, se il prodotto fitosanitario viene applicato da un’altra persona, sull’utilizzatore;

  3. c.

    i dati sulle imprese che utilizzano prodotti fitosanitari o che sono incaricate dello spandimento;

  4. d.

    i dati sui prodotti fitosanitari o sulle sementi trattate con prodotti fitosanitari immessi sul mercato in virtù dell’articolo 62 capoverso 1 OPF;

  5. e.

    i dati su ogni utilizzo professionale di prodotti fitosanitari in virtù dell’articolo 62 capoverso 1bis OPF, segnatamente nell’ambito dello spandimento nel singolo caso (applicazione);

  6. f.

    i dati sulla quantità di prodotti ceduti, forniti, ripresi, sparsi su incarico o importati, con i rispettivi principi attivi;

  7. g.

    i dati sulle scorte di ciascun prodotto di cui alla lettera d presso le persone di cui alla lettera b, con i rispettivi principi attivi.

2

 Le categorie di dati rilevanti sono stabilite nell’allegato 3b.

  1. RS 916.161

Art. 16bRegistrazione e trasmissione dei dati

1

 L’UFAG registra i dati di base su imprese e persone di cui all’articolo 16a capoverso 1 lettera a. A tal fine le imprese e le persone devono preliminarmente annunciarsi presso l’UFAG.

2

 Le imprese e le persone di cui all’articolo 16a capoverso 1 lettera a registrano:

  1. a.

    la cessione di prodotti fitosanitari o di sementi trattate con prodotti fitosanitari a un’impresa, a un gestore o a un altro utilizzatore;

  2. b.

    i dati sui prodotti fitosanitari o sulle sementi trattate con prodotti fitosanitari ceduti di cui all’articolo 16a capoverso 1 lettera d.

3

 Le imprese e le persone che incaricano un’altra impresa o un’altra persona dello spandimento di prodotti fitosanitari di cui all’articolo 16a capoverso 1 lettera c registrano i dati sull’utilizzatore incaricato.1

4

 Le imprese, i gestori e gli altri utilizzatori di cui all’articolo 16a capoverso 1 lettere b e c registrano i dati sui prodotti fitosanitari da loro utilizzati a scopo professionale di cui all’articolo 16a capoverso 1 lettera e.

5

 Per la registrazione dei dati di cui ai capoversi 2–4 vi sono le seguenti possibilità:

  1. a.

    registrazione diretta nel SI IPF;

  2. b.

    registrazione mediante un’interfaccia per la trasmissione di dati al SI IPF; oppure

  3. c.

    registrazione in un’applicazione di un offerente privato o di un Cantone.

6

 L’UFAG definisce l’interfaccia per la trasmissione di dati di cui al capoverso 5 lettere b e c al SI IPF.

7

 Le correzioni dei dati devono essere effettuate dalle imprese e persone di cui ai capoversi 2–4.

8

 La registrazione dei dati di cui ai capoversi 2–4 e le correzioni dei dati di cui al capoverso 7 relativi a un anno civile devono essere concluse entro il 31 gennaio dell’anno seguente.

9

 L’autorità cantonale competente può registrare, correggere o integrare i dati di cui all’articolo 16a capoverso 1 lettere b, f e g relativi a un anno civile entro fine marzo dell’anno seguente.2

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 655).
  2. Introdotto dal n. I dell’O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 655).

Art. 16cCollegamento ad altri sistemi d’informazione1

I dati di cui all’articolo 16a capoverso 1 lettera b possono essere scambiati tra il SI IPF e AGIS, i sistemi cantonali d’informazione sull’agricoltura e il Registro delle imprese e degli stabilimenti secondo l’ordinanza del 30 giugno 19932 sul Registro delle imprese e degli stabilimenti. Per lo scambio di dati con ulteriori sistemi d’informazione le persone interessate devono condividere i dati.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 655).
  2. RS 431.903

Sezione 6 Altri sistemi d’informazione

Art. 17Sistema d’informazione su progetti nell’ambito delle migliorie fondiarie e del credito agricolo

1

 L’UFAG gestisce un sistema d’informazione su progetti nell’ambito delle migliorie fondiarie e del credito agricolo (eMapis). Tale sistema viene utilizzato dalle autorità preposte all’esecuzione per la concessione di aiuti finanziari nell’ambito delle misure sociali collaterali (titolo quarto LAgr) e dei miglioramenti strutturali (titolo quinto LAgr).

2

 EMapis contiene:

  1. a.

    le indicazioni sul richiedente;

  2. b.

    i dati aziendali e sul progetto;

  3. c.

    i dati finanziari, in particolare il calcolo del sostegno e il rispettivo importo.

Art. 18Acquisizione dei dati delle domande per eMapis

1

 I Cantoni rilevano i dati di cui all’articolo 17 capoverso 2.

2

 Essi registrano i dati direttamente in eMapis.

Art. 19Collegamento di eMapis ad altri sistemi d’informazione

Per la verifica dei dati di cui all’articolo 17 capoverso 2 lettere a e b possono essere utilizzati dati provenienti da AGIS.

Art. 20Portale Internet Agate1

L’UFAG gestisce il portale Internet Agate. Questo mette a disposizione dei suoi utenti un accesso centralizzato ai sistemi d’informazione di diritto pubblico per l’amministrazione dei dati agricoli, al settore veterinario e a garanzia della sicurezza alimentare (sistemi collegati).

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4279).

Art. 20aSistema di gestione delle identità del portale Internet Agate1

1

 Il sistema di gestione delle identità (sistema IAM2) del portale Internet Agate effettua l’autenticazione e l’autorizzazione preliminare di persone, macchine e sistemi per il portale Internet Agate e per i sistemi collegati.

2

 Esso tratta i dati delle seguenti persone:

  1. a.

    gestori ai sensi dell’ordinanza del 7 dicembre 19983 sulla terminologia agricola;

  2. b.

    detentori di animali ai sensi dell’ordinanza del 27 giugno 19954 sulle epizoozie;

  3. c.

    proprietari di equidi ai sensi dell’ordinanza sulle epizoozie;

  4. d.

    persone, oltre a quelle di cui alle lettere a–c, assoggettate all’obbligo di notifica nei settori dell’amministrazione dei dati agricoli e della sicurezza alimentare;

  5. e.

    collaboratori dell’amministrazione pubblica nonché persone, imprese od organizzazioni che operano su mandato di diritto pubblico;

  6. f.

    altre persone, segnatamente consulenti, che su mandato delle persone di cui alle lettere a–c sono autorizzate ad accedere a determinati settori.

3

 Il trattamento dei dati è retto dall’ordinanza del 19 ottobre 20165 sui sistemi di gestione delle identità e sui servizi di elenchi della Confederazione ed è limitato agli attributi dell’utente secondo l’allegato 4.

4

 L’UFAG, su richiesta, può autorizzare il gestore di un sistema d’informazione esterno affinché l’autenticazione di persone per questo sistema d’informazione avvenga tramite il sistema IAM del portale Internet Agate. Il sistema d’informazione esterno deve:

  1. a.

    rivolgersi a persone di cui al capoverso 2; e

  2. b.

    fornire un sostegno determinante agli utenti nella gestione o nell’amministrazione della loro azienda agricola o detentrice di animali.

5

 Per sistemi d’informazione esterni nel sistema IAM sono registrati nuovi utenti se sono necessari alla sua gestione tecnica.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4279).
  2. IAM = Identity and Access Management
  3. RS 910.91
  4. RS 916.401
  5. RS 172.010.59

Art. 21Acquisizione dei dati per il sistema IAM del portale Internet Agate1

1

 Il sistema IAM acquisisce i dati delle persone di cui all’articolo 20a capoverso 2 lettere a e b da AGIS.

2

 L’UFAG rileva i dati di altre persone. Questi dati possono essere registrati direttamente dalle persone interessate o possono essere forniti all’UFAG dai responsabili di un sistema collegato.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4279).

Art. 22Trasmissione di dati dal sistema IAM del portale Internet Agate1

1

 L’UFAG può trasmettere dati personali dal sistema IAM del portale Internet Agate alle competenti autorità cantonali, se ciò permette di sostenere l’esecuzione.

2

 Può prevedere che tramite sistemi collegati sia possibile acquisire dati personali dal sistema IAM.

3

 Può trasmettere dati personali dal sistema IAM a un sistema d’informazione esterno ai sensi dell’articolo 20a capoverso 4, a condizione che la persona interessata abbia dato il suo consenso.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4279).

Art. 23Sistema di supporto decisionale

1

 L’UFAG gestisce un sistema di supporto decisionale (Astat). Questo serve a collegare i dati dei sistemi d’informazione di cui alla presente ordinanza nonché ad elaborare modelli e approntare informazioni.

2

 L’UFAG utilizza Astat per svolgere i propri compiti, in particolare per:

  1. a.

    garantire l’esecuzione della LAgr e verificare l’efficacia dei provvedimenti;

  2. b.

    rendere conto dell’utilizzo dei fondi;

  3. c.

    sostenere l’evoluzione della politica agricola;

  4. d.

    sostenere l’allestimento di statistiche e pubblicazioni.

Sezione 7 Disposizioni comuni

Art. 24Istruzioni sull’acquisizione e la trasmissione di dati

1

 L’UFAG emana, d’intesa con gli uffici federali coinvolti, istruzioni su:

  1. a.

    il periodo di acquisizione;

  2. b.

    la portata e i contenuti dell’acquisizione dei dati;

  3. c.

    i formati dei dati per la loro trasmissione.

2

 Nei settori non di competenza dell’UFAG, gli uffici federali competenti mettono le proprie istruzioni a disposizione in linea.

3

 Se i Cantoni o gli altri servizi e persone che acquisiscono dati utilizzano cataloghi di dati o questionari propri, i loro contenuti devono essere conformi alle indicazioni dell’UFAG.

Art. 25Qualità e rettifica dei dati

1

 I servizi federali verificano periodicamente la qualità dei dati. In caso di qualità insufficiente, i servizi cantonali e federali possono obbligare i servizi e le persone che acquisiscono i dati a rettificarli.

2

 I servizi e le persone che inseriscono i dati nei sistemi d’informazione assicurano la tempestiva rettifica dei dati lacunosi nel rispettivo periodo di trattamento in corso.

Art. 26Sviluppo e funzionamento dei sistemi nonché competenze

1

 La Confederazione sviluppa, in collaborazione con i Cantoni, i sistemi d’informazione di cui all’articolo 1 e ne assume la responsabilità dal profilo tecnico.

2

 Il fornitore di prestazioni informatiche del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, l’Ufficio federale dell’informatica e delle telecomunicazioni e l’Ufficio federale di topografia prestano assistenza tecnica all’UFAG e all’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) nello sviluppo dei sistemi. Essi mettono a disposizione le necessarie infrastrutture e sono responsabili del funzionamento sicuro dei sistemi d’informazione e del Servizio di calcolo dei contributi (SCC) di cui all’articolo 114 OPD1.2

  1. RS 910.13
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 apr. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2022 265).

Art. 27Pubblicazione di dati

1

 L’UFAG può rendere accessibili al pubblico o comunicare dati anonimizzati.

2

 A scopo di studio e di ricerca nonché di monitoraggio e valutazione secondo l’articolo 185 capoversi 1bis e 1ter LAgr, l’UFAG può comunicare i dati di cui agli articoli 2, 6 lettere a–d, 10, 14 e 16a della presente ordinanza alle scuole universitarie sul territorio nazionale e ai rispettivi istituti di ricerca. La comunicazione a terzi è possibile se questi operano su mandato della Confederazione o di più Cantoni.1

3

 …2

4

 …3

5

 L’UFAG e l’USAV possono, con il consenso del gestore, mettere a disposizione per controlli di diritto privato i dati aziendali e strutturali di cui all’allegato 1 numeri 1 e 2, i dati sui controlli di cui all’allegato 2 numeri 2.1, 2.2 e 2.4 e i geodati di cui all’allegato 3.

6

 Le autorità che nell’ambito dei loro compiti legali trattano dati provenienti dai sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere a–d possono rendere accessibili o comunicare dati non particolarmente degni di protezione solo se previsto dal diritto federale o da un accordo internazionale.4

7

Per la pubblicazione dei dati sui controlli di cui all’articolo 6 lettera d provenienti dai settori della sicurezza alimentare, della salute degli animali e della protezione degli animali, di competenza dell’USAV, si applicano le disposizioni di cui alla sezione 3 dell’O-SIFA5.6

8

 L’UFAG può rendere opportunamente accessibili l’indirizzo del gestore, i numeri d’identificazione e l’appartenenza territoriale agli enti incaricati dell’esecuzione dell’ordinanza del 25 maggio 20117 sulle designazioni «montagna» e «alpe», in particolare agli enti di certificazione secondo l’ordinanza del 17 giugno 19968 sull’accreditamento e sulla designazione.9

9

 Su richiesta, può rendere accessibili in linea a terzi, come indicato di seguito, i dati di cui agli articoli 2 e 6, tranne i dati di cui all’articolo 6 lettera e nonché agli articoli 14 e 16a se vi è il consenso della persona interessata:10

  1. a.

    persone, organizzazioni o imprese che sostengono il gestore o il detentore di animali nella creazione di un valore aggiunto per i suoi prodotti;

  2. b.

    gestori di altri sistemi d’informazione non raggiungibili tramite il portale Internet Agate che consentono un accesso elettronico ai propri dati al gestore o al detentore di animali e così facendo gli forniscono un sostegno nella gestione dell’azienda o nella detenzione di animali.11

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 apr. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2022 265).
  2. Abrogato dal n. I dell’O dell’11 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5759).
  3. Abrogato dal n. I dell’O del 31 ott. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4279).
  4. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4581).
  5. RS 916.408
  6. Nuovo testo giusta l’all. 4 n. II 11 dell’O del 27 apr. 2022 concernente i sistemi d’informazione dell’USAV per la filiera agroalimentare, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 272).
  7. RS 910.19
  8. RS 946.512
  9. Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6157).
  10. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 apr. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2022 265).
  11. Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6157).

Art. 28Conservazione e distruzione dei dati

1

 I dati dei sistemi d’informazione di cui all’articolo 1 devono essere conservati almeno cinque anni.

2

 Essi possono essere conservati al massimo per la durata sottoindicata:

  1. a.

    dati particolarmente degni di protezione: 16 anni;

  2. b.

    altri dati: 30 anni.

3

 I dati di cui all’articolo 17 capoverso 2 devono essere conservati dal servizio responsabile dell’acquisizione per 20 anni dopo la liquidazione.

4

 I dati anonimizzati possono essere conservati oltre i limiti di cui al capoverso 2.

5

 Se l’UFAG non è competente per l’archiviazione dei dati, prima di distruggerli deve offrirli all’Archivio federale.

Sezione 8 Disposizioni finali

Art. 31Disposizioni transitorie

1

 Per il 2014 il termine per la fornitura dei dati di cui all’articolo 4 lettera b numero 1 è il 30 settembre 2014.

2

 I dati di cui all’articolo 11 capoversi 2 e 3 devono essere acquisiti dal momento della realizzazione dei modelli di geodati da parte del rispettivo Cantone conformemente all’ordinanza del 21 maggio 2008 (OGI)1 sulla geoinformazione, ma al più tardi entro il 1° giugno 2017.

  1. RS 510.620

Art. 32Entrata in vigore

1

 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

2

 Gli articoli 17–19 entrano in vigore il 1° luglio 2015.

Allegati

  • Dati aziendali
  • Dati sui controlli
  • Geodati
  • Dati sul SI GSN
  • Dati sul SI IPF
  • Dati utente in Agate

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2025. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).